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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12953/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Katiuscia Masi che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Laura Bonuccelli che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione con affido condiviso del figlio minore e formale residenza presso la madre;
si alternerà fra i genitori secondo lo schema Per_1 Per_1 dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina e così via;
nei giorni infrasettimanali, anche nei giorni di pertinenza del padre, il figlio pranzerà a casa della nonna materna, ove il padre sia impegnato al lavoro;
trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze Pasquali alternando annualmente il periodo giovedì santo- sabato santo, domenica di pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive e un ulteriore settimana separata durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre le parti concorderanno gli acquisti dei capi di abbigliamento per i cambi stagione, di cui sosterranno a metà i costi;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà interamente l'assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 24.4.1993 a Vicchio (FI) con , dalla cui unione Controparte_1
erano nati i figli e rispettivamente il 28.8.1993 ed il 27.9.2011, la Per_2 Per_1
prima ormai autosufficiente. Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa delle incompatibilità caratteriali dei coniugi, che avevano determinato la ricorrente, previo assenso del marito, a lasciare la casa coniugale nel mese di aprile 2023. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé nell'attuale abitazione, la regolamentazione della frequentazione paterna e la previsione della somma di € 450,00 mensili a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Previa costituzione di , all'udienza del 3.6.2025, su accordo delle parti i Controparte_1
procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 4 Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1
entrambi i genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della prole, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 26.05.1972, e nato a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1 contratto il 24.4.1993 a Vicchio (FI), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vicchio (FI) al n. 1, parte I, anno 1993);
dispone l'affido condiviso del figlio minore con formale residenza preso la madre;
Per_1 si alternerà fra i genitori secondo lo schema dall'uscita di scuola del lunedì al Per_1 mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
nei giorni infrasettimanali di pertinenza del padre, ove quest'ultimo sia impegnato al lavoro, il figlio pranzerà a casa della nonna materna;
Per_1
trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze Pasquali, alternando annualmente il periodo giovedì santo- sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive e un ulteriore settimana separata durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico del padre la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento del minore, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017; inoltre le parti sosterranno in pari misura il costo dei capi di abbigliamento per i cambi stagione, previamente concordati;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12953/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Katiuscia Masi che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Laura Bonuccelli che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione con affido condiviso del figlio minore e formale residenza presso la madre;
si alternerà fra i genitori secondo lo schema Per_1 Per_1 dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina e così via;
nei giorni infrasettimanali, anche nei giorni di pertinenza del padre, il figlio pranzerà a casa della nonna materna, ove il padre sia impegnato al lavoro;
trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze Pasquali alternando annualmente il periodo giovedì santo- sabato santo, domenica di pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive e un ulteriore settimana separata durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre le parti concorderanno gli acquisti dei capi di abbigliamento per i cambi stagione, di cui sosterranno a metà i costi;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà interamente l'assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 24.4.1993 a Vicchio (FI) con , dalla cui unione Controparte_1
erano nati i figli e rispettivamente il 28.8.1993 ed il 27.9.2011, la Per_2 Per_1
prima ormai autosufficiente. Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa delle incompatibilità caratteriali dei coniugi, che avevano determinato la ricorrente, previo assenso del marito, a lasciare la casa coniugale nel mese di aprile 2023. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé nell'attuale abitazione, la regolamentazione della frequentazione paterna e la previsione della somma di € 450,00 mensili a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Previa costituzione di , all'udienza del 3.6.2025, su accordo delle parti i Controparte_1
procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 4 Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1
entrambi i genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della prole, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 26.05.1972, e nato a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1 contratto il 24.4.1993 a Vicchio (FI), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vicchio (FI) al n. 1, parte I, anno 1993);
dispone l'affido condiviso del figlio minore con formale residenza preso la madre;
Per_1 si alternerà fra i genitori secondo lo schema dall'uscita di scuola del lunedì al Per_1 mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
nei giorni infrasettimanali di pertinenza del padre, ove quest'ultimo sia impegnato al lavoro, il figlio pranzerà a casa della nonna materna;
Per_1
trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze Pasquali, alternando annualmente il periodo giovedì santo- sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive e un ulteriore settimana separata durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico del padre la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento del minore, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017; inoltre le parti sosterranno in pari misura il costo dei capi di abbigliamento per i cambi stagione, previamente concordati;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4