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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 875/2022
TRA
(c.f. ), in proprio e quale genitrice esercente la potestà Parte_1 C.F._1 parentale sui minori, e , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 Persona_2
Sabina Ditommaso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerignola, alla Via Gubbio n.
10, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime CP_1 P.IVA_1
della strada per la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Quarticelli ed elettivamente domiciliata in Cerignola al Corso Aldo Moro n. 50, giusta mandato in atti - APPELLATA - pagina 1 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine dalla controversia avviata d'attuale appellante, (in proprio e quale genitrice esercente la potestà parentale sui minori, e ), Persona_1 Persona_2
dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Cerignola -, con atto di citazione del 17.06.2013, nei confronti dell' quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della CP_1 strada, per la Regione Puglia, al fine di ottenere: “ ….il risarcimento dei danni biologico-esistenziale, morali, materiali e patrimoniali da essi subiti”, nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli di deceduto il 05.09.2010, a causa di un incidente stradale in cui quest'ultimo perse Persona_3
la vita.
Dichiarava la allora attrice che il 05.09.2010, alle ore 21,00, il proprio coniuge, Persona_3 alla guida dell'autovettura Seat Ibiza tgt. DN833XD, percorreva la S.P. 143 Melfi-Cerignola, allorquando, al fine di evitare l'impatto frontale con un camion che invadeva la corsia di pertinenza percorsa dal predetto : “…sterzava e perdeva il controllo dell'auto, finiva fuori strada e, Persona_1
dopo aver superato il guard-rail, finiva in un campo posto sulla sua destra. Il conducente del camion articolato proseguiva senza fermarsi e senza lasciare traccia. A seguito dell'urto violentissimo il
dopo essere uscito dall'abitacolo cadeva in terra e spirava al suolo. Sul posto vi Persona_3 erano testimoni presenti che assistevano a quanto accaduto”.
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della Assicurazione convenuta al risarcimento del danno, che quantificava in complessivi € 978.450,00, invocando la responsabilità del veicolo sconosciuto nel verificarsi del sinistro.
Instaurato il giudizio, si costituiva l' nella qualità innanzi indicata, che contestava CP_1
l'avverso dedotto, deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova sulla presenza di un veicolo non identificato, nonché sulla presenza di testimoni che assistettero al sinistro de quo.
La controversia veniva istruita mediante prova per testi.
Precisate le conclusioni, con la sentenza n. 3017/2021, del 20.12.2021, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda ritenendo che: “….la lacunosità di elementi di prova, anche indiretta, sulla responsabilità di terzi nella produzione dell'evento dannoso occorso al , nonché di indizi gravi, precisi e Persona_1
pagina 2 di 10 concordanti ex art. 2729 c.c., che, esaminati nel loro complesso facciano ragionevolmente presumere tale responsabilità, non può pertanto, consentire di pervenire al convincimento che il fatto ignoto……si profili come conseguenza univoca e necessaria e, quindi, come la sola logica ipotizzabile del sinistro…”.
Con atto notificato il 15.06.2022, proponeva appello avverso la richiamata sentenza, Parte_1 per la riforma totale della stessa e per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni in proprio favore e dei propri figli;
danni quantificati nella complessiva somma di € 978.450,00, o: “…quella maggiore o minore somma che verrà determinata da questa Corte”, con vittoria di spese del primo e del secondo grado.
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestava in toto il contenuto dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 19.06.2024, precisate le conclusioni delle parti mediante deposito di note di trattazione, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Va pregiudizialmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla Società appellata.
L'appellante, infatti, ha correttamente individuato i punti della sentenza che ha inteso impugnare, nonché le parti delle quali ha chiesto la riforma, procedendo, quindi, ad illustrare i punti indicati e fornendo a questa Corte tutti gli elementi di disamina che possano consentire la valutazione critica del provvedimento impugnato.
Si passa, pertanto, alla disamina dell'interposto appello.
Con un unico motivo di impugnazione, eccepisce: “ L'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie” ; censura la pronuncia del giudice di primo grado in quanto, a proprio dire e, contrariamente a quanto stabilito dal giudice, il teste escusso:
“…… era presente al momento del sinistro stradale, le sue dichiarazioni non erano contraddittorie e, proprio dall'esame delle sue deposizione risulterebbe essere stato provato il nesso di causalità….”
Il motivo è infondato.
E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello in base al quale, in pagina 3 di 10 caso di incidente stradale, asseritamente verificatosi per colpa di un conducente un mezzo rimasto non identificato, il giudizio di risarcimento si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto;
per tale ragione il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose ed il danneggiato (nel caso di specie, deceduto e, quindi, chi per lui), deve dimostrare, non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile con l'uso della ordinaria diligenza
(cfr. Cass. n. 3019/2016).
In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di esso gravante, va richiamato il principio per cui: “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali” (Cass. civ, sez. VI, 15/04/2021, n. 9873/2021); "la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, cioè che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa" (Cass. 3 settembre
2007 n. 18532; conforme Cass. 24 febbraio 2011 4480; Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873).
Quanto, poi, alla prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto: "è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi" (Cass. 13 luglio 2011 n. 15367).
Facendo applicazione concreta al caso di specie dei richiamati principi e tenuto conto che il soggetto danneggiato è deceduto nell'immediatezza del sinistro, ritiene questa Corte che la domanda di risarcimento proposta dalla è risultata essere sfornita di valida prova che attesti il verificarsi Pt_1
del sinistro a causa di un mezzo rimasto non identificato.
Ed invero, l'attività istruttoria svolta in primo grado (concretatasi nell'audizione dell'unico teste addotto dall'attrice), in uno ai generici rilievi ed argomentazioni sollevati nell'atto di appello alla sentenza di primo grado, (la , in sostanza, si è limitata a riconfermare la validità e veridicità Pt_1
delle dichiarazioni rese dal teste , non adducendo alcunchè di giuridicamente valido e Testimone_1
pagina 4 di 10 nuovo rispetto a quanto già esposto in prime cure e/o non apportando confutazioni giuridiche alla pronuncia di primo grado), non sono sufficienti a comprovare l'esistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro, così come descritta dall'appellante ed il decesso del . Persona_1
In primis, si rileva che le indagini effettuate dai Carabinieri di Cerignola, intervenuti sul luogo del sinistro poco dopo il suo verificarsi, non evidenziavano la presenza di tracce materiali del veicolo sconosciuto che avrebbe provocato l'incidente.
I verbalizzanti, infatti, nella compilazione del “Modulo per la rilevazione dell'incidente stradale”, dichiaravano: “Natura dell'incidente: Fuoriuscita dalla sede stradale nel terreno sottostante;
Fondo stradale: asciutto; Pavimentazione: asfaltata; Condizioni atmosferiche: sereno;
Strada: rettilineo;
Condizioni traffico: scarso;
Visibilità: insufficiente;
Illuminazione: ore notturne con illuminazione pubblica inesistente;
Tipo di strada: a 2 carreggiate;
Tracce di abrasioni: mt. 16,40; Danni a cose:
Danneggiamento guard-rail circa mt. 26,70; Testi oculari: Nessuno”.
Nessun cenno, quindi, viene fatto alla eventuale presenza di residui e/o tracce materiali di altri veicoli, oltre alla Seat Ibiza.
Peraltro, al richiamato modulo non è allegata la presumibile dinamica del sinistro, che, come è ovvio, avrebbe fornito un valido aiuto nella sua ricostruzione.
A tal proposito e da quanto risulta dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante, si evidenzia che quest'ultima, nel giudizio di primo grado, ha prodotto il “Modulo per la rilevazione dell'incidente stradale”, redatto dai richiamati Carabinieri, in maniera incompleta.
Ed invero, dalla disamina del suddetto Modulo, nelle pagine intestate: “Osservazioni” e: “Note”
(rispettivamente pgg. 36 e 38 del fascicolo di primo grado prodotto in appello), si legge: “Vedasi presumibile dinamica”.
Ebbene, di tale foglio, descrittivo della presumibile dinamica del sinistro, non vi è traccia agli atti di causa, né ella attrice, nel corso del giudizio, si è peritata di produrre una copia autentica, conforme all'originale, del richiamato verbale redatto dall'autorità intervenuta, o, quanto meno, di integrarlo, producendo, appunto, il foglio contenente la dinamica del sinistro, come descritta dai verbalizzanti.
L'esame della presumibile dinamica, peraltro, sarebbe stata di fondamentale utilità soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui venga invocata la responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poiché, come innanzi affermato, in tale ipotesi la posizione delle parti in causa è caratterizzata pagina 5 di 10 da una notevole disparità, trovandosi l'impresa designata nella materiale impossibilità di provare una dinamica del sinistro diversa da quella prospettata dal danneggiato.
Inoltre, non è dato sapere l'esito finale delle relative indagini giudiziarie, avviate a seguito della querela, datata 19.10.2010, (pure prodotta agli atti di causa), sporta dall'appellante nei confronti di ignoti, di modo che, in uno alle altre risultanze probatorie, il giudicante avrebbe avuto una visione più completa del verificarsi del sinistro. Ciò in quanto, la prova che il veicolo investitore fosse rimasto sconosciuto, sarebbe stata fornita dal fatto che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo investitore avessero avuto esito negativo (Cass. 13.07.2011 n. 15367/2011).
Né la prova testimoniale espletata in primo grado e sui cui, essenzialmente, l'appellante ritiene di aver comprovato la fondatezza della propria domanda di risarcimento, ha fornito al giudicante elementi tali da condurlo all'accoglimento di detta domanda.
A tal proposito, preme evidenziare che la dichiarata presenza del teste sul luogo del Testimone_1
sinistro, al momento del suo verificarsi, non può ritenersi certa, in quanto, come testè riportato, i
Carabinieri (intervenuti subito dopo il verificarsi del sinistro) non rilevavano la presenza di testimoni sul luogo in questione;
per di più della sua esistenza la ne fa menzione solo nell'atto di Pt_1
citazione del giugno 2013, vale a dire tre anni dopo il sinistro, mentre, cosa assai singolare, non ne fa cenno, sia nelle richieste stragiudiziali di risarcimento danni, datate 13.04.2011 e 12.03.2013 (inoltrate dal legale della alla Assicurazione ed alla Consap), sia nella querela del 19.10.2010, presentata Pt_1
dalla presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia). Pt_1
Purtuttavia, anche volendo ritenere lo quale teste oculare, presente al momento del sinistro (esso Tes_1 teste, infatti ha dichiarato: “…Dopo mi sono allontanato e ho incrociato, quando sono andato via i soccorsi che stavano sopraggiungendo;
preciso che non ho rilasciato dichiarazioni all'autorità…."), la deposizione resa dallo stesso non appare immune da rilievi di inattendibilità.
Ed invero, , contrariamente a quanto affermato dalla , è incorso in numerose Testimone_1 Pt_1
contraddizioni, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata;
contraddizioni che l'appellante, nel proprio atto di appello, non ha ritenuto di chiarire e/o sconfessare, limitandosi a reiterare quanto già esposto nel giudizio di primo grado.
pagina 6 di 10 Più precisamente, a fronte delle risposte fornite dal teste, palesemente contraddittorie rispetto, sia alla dinamica del sinistro, (per come si desume dagli elementi scaturenti dalla lettura proprio dell'atto di citazione in primo grado), sia alle dichiarazioni del teste stesso, la appellante nell'atto di gravame ha testualmente dichiarato: “…Pertanto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione allegata, è stato provato il nesso causale tra la dinamica del sinistro ed i danni subiti dal sig.
deceduto a seguito del sinistro stradale”. Persona_3
Ed è proprio dalla contraddittorietà della deposizione che emerge la forte incertezza sulla dinamica del sinistro per come descritto dal predetto teste.
Non è emerso, infatti, in maniera chiara se vi sia stato impatto, o meno, tra i due mezzi presuntivamente coinvolti nel sinistro.
Il teste, infatti, ha affermato che: “….preciso che anche se il conducente della Seat Ibiza avesse tenuto
l'estrema sinistra, comunque ci sarebbe stato l'impatto……
Lo , quindi, ha affermato che c'è stato l'impatto tra il veicolo condotto dal ed il Tes_1 Persona_1
presunto mezzo rimasto non identificato.
I Carabineri, come già testè esposto, non hanno, invece, rilevato tracce di materiali di veicoli sul luogo, teatro del sinistro.
Ma vi è di più!
Nel prosieguo della deposizione, esso , ad una precisa domanda rivoltagli dal difensore Tes_1 dell'assicurazione convenuta, contraddicendosi su quanto prima dichiarato, rispondeva che: “….non posso riferire circa l'asserito impatto tra l'autoarticolato ignoto e la Seat Ibiza…”.
Di converso, l'appellante, nel proprio atto di appello, per contestare la decisione del Tribunale, ha affermato che: “..il teste, al contrario, dichiara che vi fu l'impatto…”.
Ancora il teste precisa: “….per evitare lo scontro frontale con l'autoarticolato il conducente della CP_2
ha sterzato verso sinistra…….e nel tentativo di riaddrizzare la macchina ha urtato con un palo e
[...] la macchina si è ribaltata…….”
Della presenza di un palo, sul rettilineo percorso dal , non solo la nell'atto di Persona_3 Pt_1
citazione non ne fa menzione, ma, soprattutto, nel richiamato Modulo redatto dai Carabinieri, del predetto palo non vi è riferimento alcuno, né traccia sullo schizzo planimetrico.
pagina 7 di 10 Ed ancora, appare poco credibile, oltre che illogico che, come dichiarato dallo , il conducente la Tes_1
Seat Ibiza:“…. Per evitare lo scontro frontale con l'autoarticolato….. ha sterzato verso sinistra per evitare l'impatto e nel tentativo di raddrizzare la macchina ha urtato con un palo e la macchina si è ribaltata….”.
Sterzare verso la propria sinistra, come dichiarato dal teste, al fine di evitare l'impatto frontale, conduce proprio ad ottenere l'effetto contrario, vale a dire andare volontariamente di fronte al mezzo che presuntivamente avrebbe invaso la corsia di marcia del;
il che è inverosimile. Persona_1
E' vero, invece che, i verbalizzanti rilevavano che il guard rail (contro cui impattava la ) CP_2
risultava danneggiato per circa mt. 26,70; segno, questo - in uno al fatto che non erano state rilevate tracce di frenata di mezzi - che il conducente della Seat Ibiza, nella circostanza, teneva una velocità di guida tale da non riuscire a controllare il proprio mezzo, tanto da strisciare x 26 metri l'intero guard rail, per poi scavalcarlo e finire la corsa in un terreno posto a latere.
Al convincimento che nella circostanza il Perchinunno tenesse una velocità di guida eccessiva, tale da non riuscire né a frenare, né a controllare il proprio mezzo, conduce proprio quanto dichiarato dallo in proposito: “… La macchina Ibiza, pur prendendo il guardrail non lo ha abbattuto, ma lo ha Tes_1 scavalcato…”.
Come, pure, desta perplessità la circostanza che il proprietario del terreno su cui la Seat Ibiza finiva la sua corsa non sia stata indicato dall'attrice come testimone, e, però, da questi abbia avuto il numero di telefono dello , poi contattato dal legale di ella . Testimone_1 Pt_1
Ed ancora: la dichiarava nella citazione: “…A seguito dell'urto violentissimo il Pt_1 Persona_3 dopo essere uscito dall'abitacolo cadeva in terra e spirava al suolo..”
[...]
Il teste, invece, riferiva: “…Il ragazzo è uscito dall'abitacolo a gattoni, si è appoggiato alla macchina ed aveva il telefono in mano, ma non parlava anche se noi cercavamo di interloquire…”.
La appellante, inoltre, per confutare la sentenza impugnata, ha dichiarato nell'atto impugnatorio: “..Nel caso di specie è stato provato che il mezzo rimasto sconosciuto ha tenuto una condotta imprudente, su una strada con varie curve e dissestata (strada provincaile 143 Melfi-Cerignola) confermato proprio dal teste ”. Testimone_2
Il teste, invece, dichiarava in proposito: “…Subito prima del rettilineo, dove è avvenuto il sinistro..”
pagina 8 di 10 In disparte, la circostanza che i Carabinieri nel più volte richiamato Modulo, nella parte relativa allo stato dei luoghi dichiaravano: “Strada: rettilineo”.
La deposizione del testimone, quindi, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, confligge con la esposizione dei fatti resa in atti dalla stessa attrice, oltre a non essere confermata da elementi probatori obiettivi in grado di suffragarne la attendibilità e verosimiglianza.
Di fronte a quanto testè messo in evidenza, non può pertanto, parlarsi di “carenza investigativa”, così come affermato in appello dalla , piuttosto di carenza di prova il cui onere ricadeva proprio su Pt_1
ella appellante.
In definitiva, la insufficiente, generica ed inattendibile prova testimoniale, nonché la lacunosità degli elementi di prova offerti dall'appellante non consentono, dunque, di ritenere provato che il sinistro sia stato cagionato dal conducente di un mezzo rimasto non identificato.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, quindi, l'appello interposto da , in proprio e CP_3 quale genitrice dei suoi due figli, va rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Per quanto riguarda il criterio di liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, osserva questa Corte che la , nelle conclusioni dell'atto di appello, ha richiesto la condanna della Pt_1
Società appellata “…al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti, riconoscendo agli stessi la complessiva somma pari ad € 978.450,00 o quella maggiore o minore somma che verrà determinata da questa Corte”.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 10984/2021 del 26.04.2021, ha illustrato le conseguenze che esplica l'inserimento, in una domanda giudiziale di pagamento di una somma di denaro, della frase:
“… o quella maggiore o minore somma che verrà determinata dal giudice”; tale clausola manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla liquidazione come risulterà corretto, senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni. …..Tale clausola pertanto, non può essere considerata come una mera clausola di stile, senza effetti…”.
Di tal che:”.. la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della qualificazione della pretesa come di valore indeterminabile.”
pagina 9 di 10 Attenendosi al suddetto principio, le spese di lite del presente giudizio vanno liquidate come da separato dispositivo, (tenendo conto del valore della controversia – indeterminabile – complessità bassa, onorari minimi per la fase istruttoria-trattazione e medi per le restanti fasi).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in proprio e quale genitrice esercente la potestà parentale sui minori, Parte_1 Persona_1
e , nei confronti dell' in persona del legale rappresentante,
[...] Persona_2 CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Puglia, per la riforma della sentenza n. 3017/2021, resa in data 20/12/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
2) Condanna al pagamento, in favore dell' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la
Regione Puglia, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in € 8.469,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario;
Cassa ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinchè l'appellante versi nelle casse dell'erario un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo dell'appello.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 30.10.2024
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 875/2022
TRA
(c.f. ), in proprio e quale genitrice esercente la potestà Parte_1 C.F._1 parentale sui minori, e , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 Persona_2
Sabina Ditommaso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerignola, alla Via Gubbio n.
10, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime CP_1 P.IVA_1
della strada per la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Quarticelli ed elettivamente domiciliata in Cerignola al Corso Aldo Moro n. 50, giusta mandato in atti - APPELLATA - pagina 1 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine dalla controversia avviata d'attuale appellante, (in proprio e quale genitrice esercente la potestà parentale sui minori, e ), Persona_1 Persona_2
dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Cerignola -, con atto di citazione del 17.06.2013, nei confronti dell' quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della CP_1 strada, per la Regione Puglia, al fine di ottenere: “ ….il risarcimento dei danni biologico-esistenziale, morali, materiali e patrimoniali da essi subiti”, nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli di deceduto il 05.09.2010, a causa di un incidente stradale in cui quest'ultimo perse Persona_3
la vita.
Dichiarava la allora attrice che il 05.09.2010, alle ore 21,00, il proprio coniuge, Persona_3 alla guida dell'autovettura Seat Ibiza tgt. DN833XD, percorreva la S.P. 143 Melfi-Cerignola, allorquando, al fine di evitare l'impatto frontale con un camion che invadeva la corsia di pertinenza percorsa dal predetto : “…sterzava e perdeva il controllo dell'auto, finiva fuori strada e, Persona_1
dopo aver superato il guard-rail, finiva in un campo posto sulla sua destra. Il conducente del camion articolato proseguiva senza fermarsi e senza lasciare traccia. A seguito dell'urto violentissimo il
dopo essere uscito dall'abitacolo cadeva in terra e spirava al suolo. Sul posto vi Persona_3 erano testimoni presenti che assistevano a quanto accaduto”.
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della Assicurazione convenuta al risarcimento del danno, che quantificava in complessivi € 978.450,00, invocando la responsabilità del veicolo sconosciuto nel verificarsi del sinistro.
Instaurato il giudizio, si costituiva l' nella qualità innanzi indicata, che contestava CP_1
l'avverso dedotto, deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova sulla presenza di un veicolo non identificato, nonché sulla presenza di testimoni che assistettero al sinistro de quo.
La controversia veniva istruita mediante prova per testi.
Precisate le conclusioni, con la sentenza n. 3017/2021, del 20.12.2021, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda ritenendo che: “….la lacunosità di elementi di prova, anche indiretta, sulla responsabilità di terzi nella produzione dell'evento dannoso occorso al , nonché di indizi gravi, precisi e Persona_1
pagina 2 di 10 concordanti ex art. 2729 c.c., che, esaminati nel loro complesso facciano ragionevolmente presumere tale responsabilità, non può pertanto, consentire di pervenire al convincimento che il fatto ignoto……si profili come conseguenza univoca e necessaria e, quindi, come la sola logica ipotizzabile del sinistro…”.
Con atto notificato il 15.06.2022, proponeva appello avverso la richiamata sentenza, Parte_1 per la riforma totale della stessa e per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni in proprio favore e dei propri figli;
danni quantificati nella complessiva somma di € 978.450,00, o: “…quella maggiore o minore somma che verrà determinata da questa Corte”, con vittoria di spese del primo e del secondo grado.
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestava in toto il contenuto dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 19.06.2024, precisate le conclusioni delle parti mediante deposito di note di trattazione, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Va pregiudizialmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla Società appellata.
L'appellante, infatti, ha correttamente individuato i punti della sentenza che ha inteso impugnare, nonché le parti delle quali ha chiesto la riforma, procedendo, quindi, ad illustrare i punti indicati e fornendo a questa Corte tutti gli elementi di disamina che possano consentire la valutazione critica del provvedimento impugnato.
Si passa, pertanto, alla disamina dell'interposto appello.
Con un unico motivo di impugnazione, eccepisce: “ L'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie” ; censura la pronuncia del giudice di primo grado in quanto, a proprio dire e, contrariamente a quanto stabilito dal giudice, il teste escusso:
“…… era presente al momento del sinistro stradale, le sue dichiarazioni non erano contraddittorie e, proprio dall'esame delle sue deposizione risulterebbe essere stato provato il nesso di causalità….”
Il motivo è infondato.
E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello in base al quale, in pagina 3 di 10 caso di incidente stradale, asseritamente verificatosi per colpa di un conducente un mezzo rimasto non identificato, il giudizio di risarcimento si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto;
per tale ragione il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose ed il danneggiato (nel caso di specie, deceduto e, quindi, chi per lui), deve dimostrare, non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile con l'uso della ordinaria diligenza
(cfr. Cass. n. 3019/2016).
In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di esso gravante, va richiamato il principio per cui: “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali” (Cass. civ, sez. VI, 15/04/2021, n. 9873/2021); "la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, cioè che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa" (Cass. 3 settembre
2007 n. 18532; conforme Cass. 24 febbraio 2011 4480; Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873).
Quanto, poi, alla prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto: "è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi" (Cass. 13 luglio 2011 n. 15367).
Facendo applicazione concreta al caso di specie dei richiamati principi e tenuto conto che il soggetto danneggiato è deceduto nell'immediatezza del sinistro, ritiene questa Corte che la domanda di risarcimento proposta dalla è risultata essere sfornita di valida prova che attesti il verificarsi Pt_1
del sinistro a causa di un mezzo rimasto non identificato.
Ed invero, l'attività istruttoria svolta in primo grado (concretatasi nell'audizione dell'unico teste addotto dall'attrice), in uno ai generici rilievi ed argomentazioni sollevati nell'atto di appello alla sentenza di primo grado, (la , in sostanza, si è limitata a riconfermare la validità e veridicità Pt_1
delle dichiarazioni rese dal teste , non adducendo alcunchè di giuridicamente valido e Testimone_1
pagina 4 di 10 nuovo rispetto a quanto già esposto in prime cure e/o non apportando confutazioni giuridiche alla pronuncia di primo grado), non sono sufficienti a comprovare l'esistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro, così come descritta dall'appellante ed il decesso del . Persona_1
In primis, si rileva che le indagini effettuate dai Carabinieri di Cerignola, intervenuti sul luogo del sinistro poco dopo il suo verificarsi, non evidenziavano la presenza di tracce materiali del veicolo sconosciuto che avrebbe provocato l'incidente.
I verbalizzanti, infatti, nella compilazione del “Modulo per la rilevazione dell'incidente stradale”, dichiaravano: “Natura dell'incidente: Fuoriuscita dalla sede stradale nel terreno sottostante;
Fondo stradale: asciutto; Pavimentazione: asfaltata; Condizioni atmosferiche: sereno;
Strada: rettilineo;
Condizioni traffico: scarso;
Visibilità: insufficiente;
Illuminazione: ore notturne con illuminazione pubblica inesistente;
Tipo di strada: a 2 carreggiate;
Tracce di abrasioni: mt. 16,40; Danni a cose:
Danneggiamento guard-rail circa mt. 26,70; Testi oculari: Nessuno”.
Nessun cenno, quindi, viene fatto alla eventuale presenza di residui e/o tracce materiali di altri veicoli, oltre alla Seat Ibiza.
Peraltro, al richiamato modulo non è allegata la presumibile dinamica del sinistro, che, come è ovvio, avrebbe fornito un valido aiuto nella sua ricostruzione.
A tal proposito e da quanto risulta dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante, si evidenzia che quest'ultima, nel giudizio di primo grado, ha prodotto il “Modulo per la rilevazione dell'incidente stradale”, redatto dai richiamati Carabinieri, in maniera incompleta.
Ed invero, dalla disamina del suddetto Modulo, nelle pagine intestate: “Osservazioni” e: “Note”
(rispettivamente pgg. 36 e 38 del fascicolo di primo grado prodotto in appello), si legge: “Vedasi presumibile dinamica”.
Ebbene, di tale foglio, descrittivo della presumibile dinamica del sinistro, non vi è traccia agli atti di causa, né ella attrice, nel corso del giudizio, si è peritata di produrre una copia autentica, conforme all'originale, del richiamato verbale redatto dall'autorità intervenuta, o, quanto meno, di integrarlo, producendo, appunto, il foglio contenente la dinamica del sinistro, come descritta dai verbalizzanti.
L'esame della presumibile dinamica, peraltro, sarebbe stata di fondamentale utilità soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui venga invocata la responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poiché, come innanzi affermato, in tale ipotesi la posizione delle parti in causa è caratterizzata pagina 5 di 10 da una notevole disparità, trovandosi l'impresa designata nella materiale impossibilità di provare una dinamica del sinistro diversa da quella prospettata dal danneggiato.
Inoltre, non è dato sapere l'esito finale delle relative indagini giudiziarie, avviate a seguito della querela, datata 19.10.2010, (pure prodotta agli atti di causa), sporta dall'appellante nei confronti di ignoti, di modo che, in uno alle altre risultanze probatorie, il giudicante avrebbe avuto una visione più completa del verificarsi del sinistro. Ciò in quanto, la prova che il veicolo investitore fosse rimasto sconosciuto, sarebbe stata fornita dal fatto che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo investitore avessero avuto esito negativo (Cass. 13.07.2011 n. 15367/2011).
Né la prova testimoniale espletata in primo grado e sui cui, essenzialmente, l'appellante ritiene di aver comprovato la fondatezza della propria domanda di risarcimento, ha fornito al giudicante elementi tali da condurlo all'accoglimento di detta domanda.
A tal proposito, preme evidenziare che la dichiarata presenza del teste sul luogo del Testimone_1
sinistro, al momento del suo verificarsi, non può ritenersi certa, in quanto, come testè riportato, i
Carabinieri (intervenuti subito dopo il verificarsi del sinistro) non rilevavano la presenza di testimoni sul luogo in questione;
per di più della sua esistenza la ne fa menzione solo nell'atto di Pt_1
citazione del giugno 2013, vale a dire tre anni dopo il sinistro, mentre, cosa assai singolare, non ne fa cenno, sia nelle richieste stragiudiziali di risarcimento danni, datate 13.04.2011 e 12.03.2013 (inoltrate dal legale della alla Assicurazione ed alla Consap), sia nella querela del 19.10.2010, presentata Pt_1
dalla presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia). Pt_1
Purtuttavia, anche volendo ritenere lo quale teste oculare, presente al momento del sinistro (esso Tes_1 teste, infatti ha dichiarato: “…Dopo mi sono allontanato e ho incrociato, quando sono andato via i soccorsi che stavano sopraggiungendo;
preciso che non ho rilasciato dichiarazioni all'autorità…."), la deposizione resa dallo stesso non appare immune da rilievi di inattendibilità.
Ed invero, , contrariamente a quanto affermato dalla , è incorso in numerose Testimone_1 Pt_1
contraddizioni, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata;
contraddizioni che l'appellante, nel proprio atto di appello, non ha ritenuto di chiarire e/o sconfessare, limitandosi a reiterare quanto già esposto nel giudizio di primo grado.
pagina 6 di 10 Più precisamente, a fronte delle risposte fornite dal teste, palesemente contraddittorie rispetto, sia alla dinamica del sinistro, (per come si desume dagli elementi scaturenti dalla lettura proprio dell'atto di citazione in primo grado), sia alle dichiarazioni del teste stesso, la appellante nell'atto di gravame ha testualmente dichiarato: “…Pertanto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione allegata, è stato provato il nesso causale tra la dinamica del sinistro ed i danni subiti dal sig.
deceduto a seguito del sinistro stradale”. Persona_3
Ed è proprio dalla contraddittorietà della deposizione che emerge la forte incertezza sulla dinamica del sinistro per come descritto dal predetto teste.
Non è emerso, infatti, in maniera chiara se vi sia stato impatto, o meno, tra i due mezzi presuntivamente coinvolti nel sinistro.
Il teste, infatti, ha affermato che: “….preciso che anche se il conducente della Seat Ibiza avesse tenuto
l'estrema sinistra, comunque ci sarebbe stato l'impatto……
Lo , quindi, ha affermato che c'è stato l'impatto tra il veicolo condotto dal ed il Tes_1 Persona_1
presunto mezzo rimasto non identificato.
I Carabineri, come già testè esposto, non hanno, invece, rilevato tracce di materiali di veicoli sul luogo, teatro del sinistro.
Ma vi è di più!
Nel prosieguo della deposizione, esso , ad una precisa domanda rivoltagli dal difensore Tes_1 dell'assicurazione convenuta, contraddicendosi su quanto prima dichiarato, rispondeva che: “….non posso riferire circa l'asserito impatto tra l'autoarticolato ignoto e la Seat Ibiza…”.
Di converso, l'appellante, nel proprio atto di appello, per contestare la decisione del Tribunale, ha affermato che: “..il teste, al contrario, dichiara che vi fu l'impatto…”.
Ancora il teste precisa: “….per evitare lo scontro frontale con l'autoarticolato il conducente della CP_2
ha sterzato verso sinistra…….e nel tentativo di riaddrizzare la macchina ha urtato con un palo e
[...] la macchina si è ribaltata…….”
Della presenza di un palo, sul rettilineo percorso dal , non solo la nell'atto di Persona_3 Pt_1
citazione non ne fa menzione, ma, soprattutto, nel richiamato Modulo redatto dai Carabinieri, del predetto palo non vi è riferimento alcuno, né traccia sullo schizzo planimetrico.
pagina 7 di 10 Ed ancora, appare poco credibile, oltre che illogico che, come dichiarato dallo , il conducente la Tes_1
Seat Ibiza:“…. Per evitare lo scontro frontale con l'autoarticolato….. ha sterzato verso sinistra per evitare l'impatto e nel tentativo di raddrizzare la macchina ha urtato con un palo e la macchina si è ribaltata….”.
Sterzare verso la propria sinistra, come dichiarato dal teste, al fine di evitare l'impatto frontale, conduce proprio ad ottenere l'effetto contrario, vale a dire andare volontariamente di fronte al mezzo che presuntivamente avrebbe invaso la corsia di marcia del;
il che è inverosimile. Persona_1
E' vero, invece che, i verbalizzanti rilevavano che il guard rail (contro cui impattava la ) CP_2
risultava danneggiato per circa mt. 26,70; segno, questo - in uno al fatto che non erano state rilevate tracce di frenata di mezzi - che il conducente della Seat Ibiza, nella circostanza, teneva una velocità di guida tale da non riuscire a controllare il proprio mezzo, tanto da strisciare x 26 metri l'intero guard rail, per poi scavalcarlo e finire la corsa in un terreno posto a latere.
Al convincimento che nella circostanza il Perchinunno tenesse una velocità di guida eccessiva, tale da non riuscire né a frenare, né a controllare il proprio mezzo, conduce proprio quanto dichiarato dallo in proposito: “… La macchina Ibiza, pur prendendo il guardrail non lo ha abbattuto, ma lo ha Tes_1 scavalcato…”.
Come, pure, desta perplessità la circostanza che il proprietario del terreno su cui la Seat Ibiza finiva la sua corsa non sia stata indicato dall'attrice come testimone, e, però, da questi abbia avuto il numero di telefono dello , poi contattato dal legale di ella . Testimone_1 Pt_1
Ed ancora: la dichiarava nella citazione: “…A seguito dell'urto violentissimo il Pt_1 Persona_3 dopo essere uscito dall'abitacolo cadeva in terra e spirava al suolo..”
[...]
Il teste, invece, riferiva: “…Il ragazzo è uscito dall'abitacolo a gattoni, si è appoggiato alla macchina ed aveva il telefono in mano, ma non parlava anche se noi cercavamo di interloquire…”.
La appellante, inoltre, per confutare la sentenza impugnata, ha dichiarato nell'atto impugnatorio: “..Nel caso di specie è stato provato che il mezzo rimasto sconosciuto ha tenuto una condotta imprudente, su una strada con varie curve e dissestata (strada provincaile 143 Melfi-Cerignola) confermato proprio dal teste ”. Testimone_2
Il teste, invece, dichiarava in proposito: “…Subito prima del rettilineo, dove è avvenuto il sinistro..”
pagina 8 di 10 In disparte, la circostanza che i Carabinieri nel più volte richiamato Modulo, nella parte relativa allo stato dei luoghi dichiaravano: “Strada: rettilineo”.
La deposizione del testimone, quindi, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, confligge con la esposizione dei fatti resa in atti dalla stessa attrice, oltre a non essere confermata da elementi probatori obiettivi in grado di suffragarne la attendibilità e verosimiglianza.
Di fronte a quanto testè messo in evidenza, non può pertanto, parlarsi di “carenza investigativa”, così come affermato in appello dalla , piuttosto di carenza di prova il cui onere ricadeva proprio su Pt_1
ella appellante.
In definitiva, la insufficiente, generica ed inattendibile prova testimoniale, nonché la lacunosità degli elementi di prova offerti dall'appellante non consentono, dunque, di ritenere provato che il sinistro sia stato cagionato dal conducente di un mezzo rimasto non identificato.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, quindi, l'appello interposto da , in proprio e CP_3 quale genitrice dei suoi due figli, va rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Per quanto riguarda il criterio di liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, osserva questa Corte che la , nelle conclusioni dell'atto di appello, ha richiesto la condanna della Pt_1
Società appellata “…al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti, riconoscendo agli stessi la complessiva somma pari ad € 978.450,00 o quella maggiore o minore somma che verrà determinata da questa Corte”.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 10984/2021 del 26.04.2021, ha illustrato le conseguenze che esplica l'inserimento, in una domanda giudiziale di pagamento di una somma di denaro, della frase:
“… o quella maggiore o minore somma che verrà determinata dal giudice”; tale clausola manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla liquidazione come risulterà corretto, senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni. …..Tale clausola pertanto, non può essere considerata come una mera clausola di stile, senza effetti…”.
Di tal che:”.. la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della qualificazione della pretesa come di valore indeterminabile.”
pagina 9 di 10 Attenendosi al suddetto principio, le spese di lite del presente giudizio vanno liquidate come da separato dispositivo, (tenendo conto del valore della controversia – indeterminabile – complessità bassa, onorari minimi per la fase istruttoria-trattazione e medi per le restanti fasi).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in proprio e quale genitrice esercente la potestà parentale sui minori, Parte_1 Persona_1
e , nei confronti dell' in persona del legale rappresentante,
[...] Persona_2 CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Puglia, per la riforma della sentenza n. 3017/2021, resa in data 20/12/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
2) Condanna al pagamento, in favore dell' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la
Regione Puglia, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in € 8.469,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario;
Cassa ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinchè l'appellante versi nelle casse dell'erario un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo dell'appello.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 30.10.2024
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
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