Sentenza breve 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 18/02/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2025, proposto da Asso Tecno CE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari:
- dell’atto prot. 32771 del 21 novembre 2024 (rif. prot. n. 32052 del 15 novembre 2024) a firma del Direttore della Divisione del dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’atto prot. n. 34605 del 6 dicembre 2024 (rif. prot. n. 33068 del 25.11.2024) a firma del Direttore Generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente il diniego all’autorizzazione per l’esercizio, a seguito della costruzione di un terzo tunnel ampliativo della stazione di prova ATP già autorizzata, per l’esecuzione dei controlli sui mezzi di trasporto a temperature controllate di merci deperibili di cui all’Accordo ATP;
- nonché ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere, del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 22 dicembre 2022 avente ad oggetto “Procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La Società Asso Tecno CE s.r.l. (di seguito anche solo Asso Tecno CE), azienda operante nel settore automobilistico nell’ambito del trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (nel seguito anche trasporto ATP), in ordine ai fatti di causa, rappresenta quanto segue:
- di essere stata autorizzata con provvedimento n. 29290 del 22 settembre 2021 ad esercitare l’attività di “stazioni di prova” finalizzata a garantire il rilascio e il successivo rinnovo delle certificazioni ATP degli automezzi adibiti al trasporto refrigerato; tale autorizzazione prevedeva l’utilizzo di due tunnel di prova (all’interno dei quali vengono collocati gli automezzi dedicati al trasporto a temperatura controllata e sottoposti a procedura di collaudo);
- di aver proceduto alla costruzione di un terzo tunnel nella stazione di prova già autorizzata e di aver richiesto, con istanza del 14 novembre 2024 (acquisita al prot. n. 32052 del 15 novembre 2024), l’autorizzazione per la messa in esercizio del predetto tunnel;
- di aver ricevuto, in data 21 novembre 2024, una nota di riscontro (prot. n. 32771) da parte della Direzione Generale per la motorizzazione - Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli, nella quale l’Amministrazione, dopo aver rilevato che la stazione ATP della Asso Tecno CE “ sta operando in una fase transitoria, in attesa di rispettare pienamente quanto previsto dal DM 404 del 22.12.2022 e successiva modifica del 26.10.2023, ha affermato che un nuovo tunnel deve rispettare quanto previsto dalle sopra citata normativa ”. In conseguenza di ciò è stato richiesto alla Società ricorrente “ di integrare la documentazione presentata con l’accreditamento ai sensi della norma UNI EN ISO IEC 17025 per la nuova struttura realizzata, così come previsto dall’art. 3, comma 4, lettera b del suddetto decreto e tenuto presente quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11 ”.
Infine, è stato ricordato che “ allo scadere dei tre anni di transitorio considerati a partire dalla data di emanazione del decreto in questione, si dovrà ottemperare totalmente alle prescrizioni di cui al DM 404 del 22 dicembre 2022, fatta eccezione per le dimensioni minime dei tunnel di cui all’art. 4, comma 1, lettera b ”.
2. Con il presente gravame parte ricorrente Asso Tecno CE impugna, chiedendone l’annullamento, il predetto provvedimento ed, in via subordinata, chiede l’annullamento, nei limiti dell’interesse fatto valere, del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 22 dicembre 2022 avente ad oggetto “ Procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private ”.
A fondamento del gravame ha fatto valere due motivi di ricorso:
“ I. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 22/12/2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO ATP (ACCORD TRANSPORT PERISSABLE) CONCLUSO A GINEVRA IL 1° SETTEMBRE 1970 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1977 N. 264 DI RATIFICA DELL’ACCORDO, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVATO CON D.P.R. 29 MAGGIO 1979. VIZIO ISTRUTTORIO E DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E SVIAMENTO ”;
“ II. ILLEGITTIMITÀ DEL DM 22/12/2022 PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CUI ALL’ART. 3, 9, 41, 97. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO ATP (ACCORD TRANSPORT PERISSABLE) CONCLUSO A GINEVRA IL 1° SETTEMBRE 1970 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1977 N. 264 DI RATIFICA DELL’ACCORDO, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVATO CON D.P.R. 29 MAGGIO 1979 ”.
3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al gravame chiedendone il rigetto.
4. All’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2025 il Collegio ha dato avviso della possibile definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Con il primo motivo parte ricorrente, dopo aver premesso che la stazione di prova già autorizzata è soggetta alla disciplina transitoria di cui al D.M. 22 dicembre 2022 (di seguito anche solo DM), sostiene che il nuovo tunnel, al pari dei due già autorizzati, potrebbe godere del periodo transitorio di 3 anni per adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa richiamata, e medio tempore , entrare in esercizio.
5.2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, deduce l’illegittimità dell’articolo 11 del D.M. 22 dicembre 2022 ove interpretato nel senso che esso consenta l’operatività del termine transitorio triennale per l’adeguamento ai requisiti di cui agli artt.3, 4 e 5 solo a condizione di totale immutabilità dello status quo ante . Evidenzia al riguardo che:
1) “ se il beneficio temporale assegnato dal comma 1 dell’art. 11 fosse realmente condizionato alla immutabilità della Stazione di prova già autorizzata alla data di entrata in vigore della disciplina stessa, allora si giungerebbe al paradosso per cui dovrebbero essere escluse anche le innovazioni o sostituzioni per vetustà o guasto degli strumenti di verifica, di misurazione, di condizionamento delle condizioni ambientali ecc .”;
2) “ Il tunnel infatti è un componente della Stazione di prova (seppur volumetricamente più rilevante di altri, o strutturalmente realizzato con materiale differente) e la stessa Stazione di prova già autorizzata ed in esercizio possiede i requisiti soggettivi e strutturali per eseguire le verifiche in conformità alla disciplina dell’Accordo ATP, a prescindere che ai due tunnel già operanti se ne aggiunga un terzo. Resta fermo solo il previsto obbligo per la Stazione di prova (e non per il solo tunnel) di conseguire – se non già posseduti - i requisiti introdotti nel triennio stabilito ”;
3) “ Imporre l’immutabilità delle stazioni private già autorizzate nel periodo transitorio rappresenta (al pari dell’intera disciplina imposta solo alle Stazioni di prova private) una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle stazioni di prova dipendenti dall'amministrazione statale, per le quali non solo non è stato previsto alcun obbligo di adeguamento ai requisiti soggettivi e oggettivi così come disciplinati nello stesso DM 22/12/2022, determinando una palese violazione della parità di trattamento, della libera concorrenza, del diritto alla libertà di impresa, ma permane anche garantito il libero esercizio di attività in qualsiasi condizione ed in un regime di immotivato favore ”;
4) “ Infine, se il DM in commento, nella parte censurata, avesse previsto l’immutabilità della Stazione di prova già autorizzata per il triennio predetto, con le conseguenze indicate, la disciplina amministrativa così introdotta risulterebbe contraria alle disposizioni (di rango sovraordinato) di dettaglio contenute nell’Accordo ATP, come recepite ed eseguite con legge, le quali contengono già le previsioni di dettaglio per consentire, in regime di reciprocità tra tuti i paesi aderenti all’Accordo, l’esercizio di stazioni di prova private di cui sia stata già asseverata la correttezza ed idoneità dei processi di verifica ”.
6. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione - si rende opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
6.1. Il trasporto di merci a temperatura controllata è regolamentato dall’Accordo internazionale concluso a Ginevra nel 1970 che armonizza i regolamenti e le norme pertinenti nonché le procedure amministrative e i requisiti di documentazione cui è soggetto il trasporto refrigerato con lo scopo di promuovere la facilitazione del trasporto internazionale di derrate alimentari deperibili.
Il suddetto accordo è stato recepito dall’Italia con la legge 2 maggio 1977, n. 164 e successivamente ratificato con d.P.R. 29 maggio 1979, n. 404.
In ambito nazionale, al fine di garantire il rilascio e il successivo rinnovo delle certificazioni ATP degli automezzi adibiti al trasporto refrigerato, esistono Stazioni di Prova dell’Amministrazione (Centri Prova Autoveicoli - CPA) ed anche stazioni di prova private in quanto, secondo la disciplina nazionale di recepimento, la valutazione della conformità alle disposizioni dell'accordo ATP può essere effettuata anche da stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale, comprese quelle straniere, purché a condizione di reciprocità, sulla base di una specifica autorizzazione ministeriale così come prescritto all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404.
La disciplina delle stazioni di prova private oggi risulta contenuta nel già citato D.M. del 22 dicembre 2022 n. 404, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022 recante “ Procedure per l’autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private ” con la finalità di regolamentare l’istituzione di nuovi laboratori di prova privati.
L’articolo 11 del predetto DM, rubricato “ Adeguamento delle stazioni di prova ATP già autorizzate ”, di decisivo interesse per il presente decidere, stabilisce quanto segue:
“ 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale, già autorizzate ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 e del decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 o, comunque, operanti e comunicate al Segretariato dell'ONU a Ginevra, devono comprovare il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 3, 4 e 5, del presente decreto ad eccezione di quello relativo alle dimensioni minime del tunnel, di cui all'art. 4 comma 1, lettera b).
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'attività della stazione di prova ATP è sospesa con un provvedimento emanato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle stazioni di prova ATP di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 ”.
Il citato articolo 11, dunque, ha previsto una fase transitoria nella quale le stazioni di prova private già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto possono continuare ad operare, fermo l’obbligo di adeguarsi a tutti i requisiti previsti dal DM entro il triennio di riferimento.
6.2. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
La tesi di parte ricorrente secondo cui l’articolo 11 del DM estenderebbe il beneficio temporale previsto dal comma 1 anche ai nuovi tunnel costruiti in stazione di prova già autorizzate prima dell’entrata in vigore del DM non trova supporto nella lettera della disposizione. Il citato articolo 11, difatti, nel concedere il predetto termine per l’adeguamento ai nuovi requisiti, fa riferimento alle autorizzazioni già concesse e non prevede deroghe per la costruzione ex novo di tunnel, sia pur nelle stazioni di prova già autorizzate.
L’interpretazione di parte ricorrente, inoltre, si scontra con la natura transitoria della disciplina, che osta ad una sua interpretazione estensiva.
Le presenti conclusioni non sono poste in discussione dal rilievo di parte ricorrente secondo cui il tunnel è solo “ un componente della Stazione di prova ” e non una nuova stazione di prova, di talché per la messa in esercizio del tunnel non sarebbe necessaria una “nuova” autorizzazione alle “nuove” condizioni previste dal DM. E ciò in quanto l’autorizzazione in discussione era stata rilasciata in favore di Asso Servizi sulla base della configurazione che aveva, all’epoca (nel 2021), la stazione di prova e non può, dunque, valere per gli ampliamenti che la stazione di prova ha subito per effetto della costruzione del nuovo tunnel.
Del tutto correttamente quindi l’Amministrazione ha ritenuto che il nuovo tunnel, non esistente al momento del rilascio della autorizzazione in discussione, dovesse rispettare i requisiti prescritti dal DM, e, segnatamente, ottenere la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO IEC 17025 recante “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”.
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo.
6.3. Non sono suscettibili di favorevole delibazione, parimenti, le censure dispiegate in via subordinata nei confronti del DM, atteso che la loro genericità e formulazione apodittica non consente di intercettare i profili di illegittimità affermati.
Segnatamente:
- quanto agli asseriti effetti paradossali che produrrebbe il DM – nell’interpretazione avversata -nell’eventualità in cui sopravvenisse la necessità di operare sostituzioni per vetustà o risolvere guasti in componenti della stazione già autorizzata (cfr. punto 1), supra, par. 5.2), va rilevato che la prospettazione è del tutto ipotetica, dato che l’Amministrazione non si è pronunciata sulla predetta questione, né – vale precisare - spetta a questo Collegio pronunciarsi al riguardo, stante il divieto del g.a. di pronunciarsi su poteri amministrativi ancora non esercitati (articolo 34, comma 2, cod. proc. amm.);
- quanto all’affermata disparità di trattamento rispetto alle stazioni di prova pubbliche (cfr. punto 3) supra , par. 5.2), in disparte il rilievo che la natura pubblica del soggetto esclude l’analogia delle situazioni poste a confronto, si deve rilevare che la censura non supera il vaglio di specificità dei motivi, considerato che parte ricorrente non si fa carico di ricostruire il complessivo regime cui sono soggette le stazioni di prova pubbliche, al fine di far (eventualmente) emergere l’irragionevolezza delle previsioni in questa sede impugnate;
- quanto all’asserita violazione della normativa di rango sovranazionale (cfr. punto 4) supra , par. 5.2), se ne rileva l’inammissibilità stante la mancata indicazione delle previsioni violate e il mancato sviluppo degli argomenti a sostegno della prospettata illegittimità, limitati all’affermazione apodittica e generica di un’applicazione eccessivamente restrittiva della normativa sovraordinata.
7. Alla luce delle seguenti considerazioni il ricorso va respinto, siccome in parte infondato e in parte inammissibile.
8. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, in quanto in parte infondato, in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO