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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11690/2014 r.g., promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Picicci, domiciliatario, giusta procura in atti
-attore-
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Vito Stefano Pasciolla, domiciliatario, giusta procura in atti
-convenuto-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
13/03/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 17/07/2014, ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo la responsabilità di de- Controparte_1 rivante da inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita stipulato in data
18/01/2011, a mezzo del quale il nella qualità CP_1 di promittente venditore, si era impegnato a traferire al ricorrente la piena proprietà del terreno sito in agro di
Acquaviva delle Fonti, identificato in catasto fg. 36, pt.
96 e 97, pattuendo un corrispettivo di €75.000,00 (di cui
€15.000 da versarsi alla sottoscrizione del preliminare) e fissando come termine per la stipula dell'atto definitivo il 30/04/2012.
In particolare, l'inadempimento del era consi- CP_1 stito:
- nel non avere provveduto alla cancellazione dell'ipoteca in vista della stipula del definitivo;
- nell'avere ceduto a terzi l'immobile oggetto del prelimi- nare;
- nell'aver taciuto, alla data di stipula del preliminare, la presenza di un sequestro conservativo gravante sull'immobile, cancellato solo nell'anno 2014.
Su dette basi di fatto, ha chiesto la risoluzione del con- tratto preliminare del 18/01/2011 e, per l'effetto, la con-
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
danna del convenuto alla restituzione della CP_1 somma percepita in acconto, pari a €23.000,00, il tutto con vittoria di spese.
I.2.- Con ord. del 27/01/2015 il rito sommario è stato tramutato in ordinario, ai sensi dell'art. 702-ter, co.3,
c.p.c.
I.3.- Con comparsa di risposta depositata il 28-
29/11/2016 si è costituito il qua- Controparte_1 le, eccependo preliminarmente l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo, eseguita nelle forme dell'art.143
c.p.c., ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini del compimento delle attività difensive e istruttorie.
I.4.- Accolta con ord. del 21/03/2017 la richiesta di rimessione in termini, il convenuto ha depositato, quale primo atto difensivo, la memoria ex art.183, co.6., n.2,
c.p.c., a mezzo della quale ha formulato richieste istrut- torie (prova per testi), dapprima accolte con ordinanza del
27/6/2018, poi revocata con successiva ord. del 26/2/2019, sull'assunto che “il diritto alla prova può essere eserci- tato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati, dunque dedotti prima dello spirare delle preclusioni asser- tive, individuate nella mem. ex art.183, co.6, n.1,
c.p.c.”.
I.5.- La causa, istruita con le produzioni documentali e l'interrogatorio formale di è Controparte_1 stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le me- morie conclusionali e le repliche.
I.6.- Con memoria di replica depositata il 30/5/2025 il ha così integrato le conclusioni formulate CP_1
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
in sede di costituzione in giudizio: “in via subordinata, e solo ove il Tribunale non ritenga sussistenti gli estremi per un rigetto pieno nel merito, che la domanda attorea venga qualificata come proposta transattiva unilaterale non accettata, e pertanto rigettata per mancanza di titolo giu- ridico vincolante”. Ha infine invocato la responsabilità dell'attore per lite temeraria, ai sensi di cui all'art. 96
c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere scrutinate nel seguente ordine logico-giuridico.
II.1.- Viene preliminarmente in rilievo, in rito, la questione delle preclusioni assertive, che devono ritenersi maturate in capo al convenuto CP_1
Sul punto, si deve rilevare che:
1) nella comparsa di costituzione depositata il
29/11/2016, il ha eccepito la nullità del- CP_1 la notifica dell'atto introduttivo, senza prendere po- sizione riguardo al merito della controversia;
2) in accoglimento della relativa istanza, con successiva ord. del 21/3/2017 è stata disposta la rimessione in termini del convenuto e l'assegnazione dei termini ex art.183, co.6, c.p.c.;
3) il , quale primo atto difensivo, ha deposi- CP_1
tato la memoria ex art.183, co.6, n.2 c.p.c. (deposito del 22/5/2017).
Ricostruiti gli elementi processuali rilevanti, va detto che, come già affermato in sede istruttoria con ord. del
26/2/2019, il cui contenuto deve qui integralmente confer- marsi:
- “le preclusioni assertive maturano prima di quelle
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
istruttorie”;
- “nel caso di specie, successivamente all'udienza del
21/3/2017 di rimessione in termini, parte convenuta ha ritenuto di depositare la sola memoria contenente istanze istruttorie, senza prendere posizione sui fat- ti oggetto della domanda entro lo spirare del termine per le preclusioni assertive”
- “nella memoria ex art.183, co.6., n.2 c.p.c. sono sta- ti esposti fatti non tempestivamente allegati”;
- “il diritto alla prova può essere esercitato solo re- lativamente a fatti tempestivamente allegati, quindi a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memo- ria ex art.183, comma 6, n.1, c.p.c.”.
Com'è noto, “il processo civile deve essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate at- tività” (Corte Cost., Ord., n. 163/2010). In altre parole, il vigente modello processuale civile è configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di
“regressione” del processo alle fasi precedenti e già con- cluse, in quanto ciò contrasta con l'esigenza primaria che il processo consegua un risultato utile in tempi ragionevo- li, in ossequio all'art. 111 Cost.
Ne deriva che le attività assertive delle parti trovano na- turale e fisiologica collocazione nell'atto introduttivo e
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n.1, c.p.c., po- tendo essere presenti nella seconda memoria solamente se costituiscono una replica alle deduzioni avversarie, re- stando altrimenti la predetta memoria riservata alle solo richieste di prova (cfr. Trib. Milano, ord. del
23/05/2013).
Il termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., dun- que, rappresenta il termine ultimo oltre il quale si veri- ficano le preclusioni assertive, funzionali alla definizio- ne del thema decidendum.
Sicché, con la definizione della fase di trattazione, deve ritenersi formata la preclusione dell'esercizio del potere di allegazione e deduzione delle parti. La giurisprudenza di legittimità, nello stesso senso, ha più volte chiarito che “la condotta del convenuto non contestativa dei fatti allegati dall'attore è retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà allegato- ria e deduttiva, all'esito della fase di trattazione, ve- nendo a cristallizzarsi l'oggetto del giudizio con la defi- nizione del thema decidendum” (cfr., tra le tante, Cass. n.
70937/2019).
La seconda fase, di individuazione del thema probandum, si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum, dal quale però è profondamente condizionata: l'attività di de- duzione dei mezzi di prova può infatti essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti.
Ne consegue che, nell'ambito di un processo a preclusio-
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti ritualmente e tempestivamen- te allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, co, 6, n. 1 c.p.c.
Applicando dette coordinate giuridiche alla fattispecie di causa, deve ribadirsi che, essendo maturate le pre- clusioni assertive in capo al convenuto i CP_1 fatti posti a fondamento della pretesa attorea devono qualificarsi alla stregua di “fatti non contestati”, ai sensi di cui all'art.115 c.p.c.
Mette conto di aggiungere, infine, che parimenti inuti- lizzabile è la produzione documentale allegata dal
[...]
Pt_2
Sul punto, si deve rammentare che la parte che produca in giudizio dei documenti ha l'onere di allegare in modo pre- ciso e completo a quale scopo sia avvenuta la produzione documentale, tanto che il principio di non contestazione non può e non deve operare in difetto di specifica allega- zione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte.
In tal senso, si era espressa la giurisprudenza di legitti- mità secondo cui: “il giudice ha il potere-dovere di esami- nare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponen- do nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone al- trimenti per la controparte la impossibilità di controde- durre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della deci- sione” (cfr. Cass. SS.UU n. 2435/2008).
II.2.- Sempre in via preliminare, va dichiarata inam- missibile, siccome manifestamente tardiva, la domanda, pe- raltro connotata da grave incomprensibilità, formulata in via subordinata dal convenuto soltanto con la CP_1 memoria di replica del 30/5/2025.
II.3.- Nel merito, premesso quanto sopra in ordine al- la definizione del thema decidendum e del thema probandum, deve passarsi a valutare la fondatezza della pretesa azio- nata dal , basata sulle asserite responsabilità da Pt_1 inadempimento contrattuale del convenuto CP_1
Sul punto, va anzitutto richiamato l'orientamento giuri- sprudenziale consolidato (da Cass. SS.UU. n.13533/2001 in poi) secondo il quale, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, nel caso in cui il creditore agisca per ottene- re l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del dan- no – sia in ipotesi di inadempimento totale, che di inesat- to adempimento – egli è tenuto a fornire la sola prova del- la fonte legale o negoziale del suo diritto, potendo limi- tarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà il debitore a dover dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione.
La prova liberatoria, gravante sul debitore, non esonera tuttavia il creditore, che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, dall'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio patrimoniale, derivante
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dall'eccepito inadempimento nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra quest'ultimo ed il danno conseguenza (v., ex multis, Cass.
n. 24632/2015).
Applicando dette coordinate al caso di specie, il rapporto intercorso tra le parti rinviene la propria fonte nel con- tratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato con scrittura privata del 18/01/2011, a mezzo del quale il
, nella qualità di promittente venditore, si era CP_1 impegnato a traferire al ricorrente la piena proprietà del terreno sito in agro di Acquaviva delle Fonti, fg 36, pt.
96 e 97, verso il corrispettivo di €75.000,00. Detto con- tratto, documentalmente comprovato e incontestato, costi- tuisce pertanto la sicura fonte convenzionale delle obbli- gazioni del cui adempimento si controverte.
Parimenti pacifico è pure il versamento in favore del pro- mittente venditore della somma di €23.000,00, che il pro- missario acquirente eseguì quanto ad €15.000,00 in Pt_1 sede di stipula del preliminare e, quanto ad ulteriori
€8.000,00 complessivi, in data 31/3/2012 (€7.000) e
12/10/2012 (€1.000), come risulta dalle quietanze in calce alla scrittura privata del 18/1/2011, non disconosciute
(all. 1 fasc. attore).
Ciò chiarito, i profili di inadempimento specificamente contestati al nella qualità di promittente CP_1 venditore, sono, nell'ordine logico-cronologico:
- non aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in Bari in data 14/04/1995, nn.12647/1559, in vi- sta della stipula dell'atto definitivo di trasferimento;
- aver sottaciuto, alla data di stipula del preliminare, la
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
presenza di un sequestro conservativo gravante sull'immobile, cancellato solo nell'anno 2014;
- aver ceduto a terzi l'immobile oggetto di preliminare.
Quanto al primo profilo, tra le obbligazioni contrattual- mente assunte dalla parte promittente venditrice vi era quella di cui all'art.4: “la parte promittente garantisce sin da ora la piena proprietà e libera disponibilità di quanto innanzi promesso in vendita ad eccezione dell'ipote- ca di Lire 89.652.000, oggi Euro 46.301,39, iscritta a Bari in data 14 Aprile 1995 ai numeri 12647/1559 a garanzia di cambiali di pari importo emesse in favore della signora
[...]
[…] che s'impegna ed obbliga di far Parte_3 annotare di totale cancellazione a sua cura e spese e nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre la predetta data di stipula dell'atto definitivo di vendita”
(all.1 fasc. attore).
Orbene, posto che il bene promesso in vendita era gravato da ipoteca e che le parti si erano accordate affinché, pri- ma di addivenire alla stipula del contratto definitivo,
l'immobile risultasse libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, appare un dato di comprovata evidenza che la sussistenza dell'inadempimento del CP_2
, connotato da entità e importanza tali, dal punto di
[...] vista sia oggettivo sia soggettivo, da legittimare la riso- luzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.: la mancata liberazione del bene dall'iscrizione ipotecaria, documentalmente provata e incontestata, riveste gravità in- trinseca nel sinallagma della vendita, tale da alterare l'equilibrio di interessi sotteso al contratto e da far ve- nir meno la corrispettività tra le prestazioni, così tra-
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
volgendo l'intero regolamento negoziale.
Medesima valutazione va fatta con riguardo agli altri due profili dell'inadempimento dedotto dall'attore, essendo do- cumentato che:
- al momento della stipula del preliminare vi fosse un sequestro conservativo gravante sul bene, non espres- samente menzionato dal promittente venditore nel corpo del contratto e cancellato solo in data 21/01/2014 (v. doc. 9, fasc. attore);
- l'immobile promesso al fu alienato dal Pt_1 CP_2
a terzi in data 22/01/2014.
[...]
Acclarata dunque l'esistenza e la non scarsa gravità dei vari profili dell'inadempimento dedotti dall'attore, risul- tano integrati gli elementi costitutivi della chiesta riso- luzione del contratto ai sensi dell'art.1453 c.c.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichia- rata la risoluzione del contratto preliminare di vendita in oggetto, a causa dell'inadempimento imputabile in via esclusiva al , parte promittente venditrice. CP_1
II.4.- Accertato il venir meno del vincolo contrattua- le, il credito restitutorio vantato dal si atteggia Pt_1
a normale effetto della risoluzione del contratto stipulato tra le parti, verificatasi a causa dell'inadempimento del venditore;
con la conseguenza che dalla retroattività dello scioglimento del vincolo prevista dall'art. 1458 c.c. di- scende, in favore dell'attore, parte non inadempiente, il diritto di ottenere la somma di €23.000,00, versata in ese- cuzione del contratto risolto.
Tale somma – in conformità all'orientamento di legittimità in forza del quale: “la sentenza di risoluzione per inadem-
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
pimento produce, riguardo alle prestazioni da eseguire, un effetto liberatorio ex nunc e, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto recuperatorio ex tunc, dalla data in cui è sorta l'obbligazione. Pertanto, in caso di risolu- zione di un contratto preliminare di vendita, per inadempi- mento del promittente venditore, questi e tenuto a resti- tuire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli furono consegnate dall'altro con- traente” (Cass. n. 19659/2014; nello stesso senso, Cass. sent. nn. 3073/1980, 3748/1975, 1803/1970) - dev'essere au- mentata degli interessi legali a decorrere dalle date di dazione: quanto ad €15.000,00 dal 18/01/2011 (stipula del preliminare), quanto ad €7.000,00 dal 31/3/2012, e quanto ad €1.000,00 dal 12/10/2012.
II.5.- L'accoglimento della domanda attorea comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dal convenuto nei con- CP_1 fronti del . Pt_1
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona- li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri- guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci- sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio-
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. n. 147/2022) trova ap- plicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abro- gate tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata- mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo- go, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n.
33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate: Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_4
[...
Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 5.077,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con ricorso depositato il 17/07/2014, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a.1) DICHIARA la risoluzione del contratto prelimi- nare di compravendita immobiliare stipulato tra le
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
parti in data 18/01/2011, per inadempimento del pro- mittente venditore;
a.2) CONDANNA al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di Parte_1
€23.000,00, oltre agli interessi legali dalle date di dazione, come accertate in motivazione (par.
II.4, ult. cpv.), fino al soddisfo, a titolo di re- stituzione della somma versata dall'attore in esecu- zione del contratto preliminare risolto;
b) CONDANNA il convenuto al paga- Controparte_1 mento, in favore dell'attore delle Parte_1 spese processuali, che liquida, quanto agli esborsi, in
€309,20, e, quanto ai compensi difensivi, in €5.077,00, oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi),
Iva e Cpa come per legge.
Bari, 28/07/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 14 A. Ruffino
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Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11690/2014 r.g., promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Picicci, domiciliatario, giusta procura in atti
-attore-
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Vito Stefano Pasciolla, domiciliatario, giusta procura in atti
-convenuto-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
13/03/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 17/07/2014, ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo la responsabilità di de- Controparte_1 rivante da inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita stipulato in data
18/01/2011, a mezzo del quale il nella qualità CP_1 di promittente venditore, si era impegnato a traferire al ricorrente la piena proprietà del terreno sito in agro di
Acquaviva delle Fonti, identificato in catasto fg. 36, pt.
96 e 97, pattuendo un corrispettivo di €75.000,00 (di cui
€15.000 da versarsi alla sottoscrizione del preliminare) e fissando come termine per la stipula dell'atto definitivo il 30/04/2012.
In particolare, l'inadempimento del era consi- CP_1 stito:
- nel non avere provveduto alla cancellazione dell'ipoteca in vista della stipula del definitivo;
- nell'avere ceduto a terzi l'immobile oggetto del prelimi- nare;
- nell'aver taciuto, alla data di stipula del preliminare, la presenza di un sequestro conservativo gravante sull'immobile, cancellato solo nell'anno 2014.
Su dette basi di fatto, ha chiesto la risoluzione del con- tratto preliminare del 18/01/2011 e, per l'effetto, la con-
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
danna del convenuto alla restituzione della CP_1 somma percepita in acconto, pari a €23.000,00, il tutto con vittoria di spese.
I.2.- Con ord. del 27/01/2015 il rito sommario è stato tramutato in ordinario, ai sensi dell'art. 702-ter, co.3,
c.p.c.
I.3.- Con comparsa di risposta depositata il 28-
29/11/2016 si è costituito il qua- Controparte_1 le, eccependo preliminarmente l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo, eseguita nelle forme dell'art.143
c.p.c., ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini del compimento delle attività difensive e istruttorie.
I.4.- Accolta con ord. del 21/03/2017 la richiesta di rimessione in termini, il convenuto ha depositato, quale primo atto difensivo, la memoria ex art.183, co.6., n.2,
c.p.c., a mezzo della quale ha formulato richieste istrut- torie (prova per testi), dapprima accolte con ordinanza del
27/6/2018, poi revocata con successiva ord. del 26/2/2019, sull'assunto che “il diritto alla prova può essere eserci- tato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati, dunque dedotti prima dello spirare delle preclusioni asser- tive, individuate nella mem. ex art.183, co.6, n.1,
c.p.c.”.
I.5.- La causa, istruita con le produzioni documentali e l'interrogatorio formale di è Controparte_1 stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le me- morie conclusionali e le repliche.
I.6.- Con memoria di replica depositata il 30/5/2025 il ha così integrato le conclusioni formulate CP_1
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
in sede di costituzione in giudizio: “in via subordinata, e solo ove il Tribunale non ritenga sussistenti gli estremi per un rigetto pieno nel merito, che la domanda attorea venga qualificata come proposta transattiva unilaterale non accettata, e pertanto rigettata per mancanza di titolo giu- ridico vincolante”. Ha infine invocato la responsabilità dell'attore per lite temeraria, ai sensi di cui all'art. 96
c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere scrutinate nel seguente ordine logico-giuridico.
II.1.- Viene preliminarmente in rilievo, in rito, la questione delle preclusioni assertive, che devono ritenersi maturate in capo al convenuto CP_1
Sul punto, si deve rilevare che:
1) nella comparsa di costituzione depositata il
29/11/2016, il ha eccepito la nullità del- CP_1 la notifica dell'atto introduttivo, senza prendere po- sizione riguardo al merito della controversia;
2) in accoglimento della relativa istanza, con successiva ord. del 21/3/2017 è stata disposta la rimessione in termini del convenuto e l'assegnazione dei termini ex art.183, co.6, c.p.c.;
3) il , quale primo atto difensivo, ha deposi- CP_1
tato la memoria ex art.183, co.6, n.2 c.p.c. (deposito del 22/5/2017).
Ricostruiti gli elementi processuali rilevanti, va detto che, come già affermato in sede istruttoria con ord. del
26/2/2019, il cui contenuto deve qui integralmente confer- marsi:
- “le preclusioni assertive maturano prima di quelle
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
istruttorie”;
- “nel caso di specie, successivamente all'udienza del
21/3/2017 di rimessione in termini, parte convenuta ha ritenuto di depositare la sola memoria contenente istanze istruttorie, senza prendere posizione sui fat- ti oggetto della domanda entro lo spirare del termine per le preclusioni assertive”
- “nella memoria ex art.183, co.6., n.2 c.p.c. sono sta- ti esposti fatti non tempestivamente allegati”;
- “il diritto alla prova può essere esercitato solo re- lativamente a fatti tempestivamente allegati, quindi a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memo- ria ex art.183, comma 6, n.1, c.p.c.”.
Com'è noto, “il processo civile deve essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate at- tività” (Corte Cost., Ord., n. 163/2010). In altre parole, il vigente modello processuale civile è configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di
“regressione” del processo alle fasi precedenti e già con- cluse, in quanto ciò contrasta con l'esigenza primaria che il processo consegua un risultato utile in tempi ragionevo- li, in ossequio all'art. 111 Cost.
Ne deriva che le attività assertive delle parti trovano na- turale e fisiologica collocazione nell'atto introduttivo e
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nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n.1, c.p.c., po- tendo essere presenti nella seconda memoria solamente se costituiscono una replica alle deduzioni avversarie, re- stando altrimenti la predetta memoria riservata alle solo richieste di prova (cfr. Trib. Milano, ord. del
23/05/2013).
Il termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., dun- que, rappresenta il termine ultimo oltre il quale si veri- ficano le preclusioni assertive, funzionali alla definizio- ne del thema decidendum.
Sicché, con la definizione della fase di trattazione, deve ritenersi formata la preclusione dell'esercizio del potere di allegazione e deduzione delle parti. La giurisprudenza di legittimità, nello stesso senso, ha più volte chiarito che “la condotta del convenuto non contestativa dei fatti allegati dall'attore è retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà allegato- ria e deduttiva, all'esito della fase di trattazione, ve- nendo a cristallizzarsi l'oggetto del giudizio con la defi- nizione del thema decidendum” (cfr., tra le tante, Cass. n.
70937/2019).
La seconda fase, di individuazione del thema probandum, si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum, dal quale però è profondamente condizionata: l'attività di de- duzione dei mezzi di prova può infatti essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti.
Ne consegue che, nell'ambito di un processo a preclusio-
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ni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti ritualmente e tempestivamen- te allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, co, 6, n. 1 c.p.c.
Applicando dette coordinate giuridiche alla fattispecie di causa, deve ribadirsi che, essendo maturate le pre- clusioni assertive in capo al convenuto i CP_1 fatti posti a fondamento della pretesa attorea devono qualificarsi alla stregua di “fatti non contestati”, ai sensi di cui all'art.115 c.p.c.
Mette conto di aggiungere, infine, che parimenti inuti- lizzabile è la produzione documentale allegata dal
[...]
Pt_2
Sul punto, si deve rammentare che la parte che produca in giudizio dei documenti ha l'onere di allegare in modo pre- ciso e completo a quale scopo sia avvenuta la produzione documentale, tanto che il principio di non contestazione non può e non deve operare in difetto di specifica allega- zione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte.
In tal senso, si era espressa la giurisprudenza di legitti- mità secondo cui: “il giudice ha il potere-dovere di esami- nare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponen- do nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa
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esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone al- trimenti per la controparte la impossibilità di controde- durre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della deci- sione” (cfr. Cass. SS.UU n. 2435/2008).
II.2.- Sempre in via preliminare, va dichiarata inam- missibile, siccome manifestamente tardiva, la domanda, pe- raltro connotata da grave incomprensibilità, formulata in via subordinata dal convenuto soltanto con la CP_1 memoria di replica del 30/5/2025.
II.3.- Nel merito, premesso quanto sopra in ordine al- la definizione del thema decidendum e del thema probandum, deve passarsi a valutare la fondatezza della pretesa azio- nata dal , basata sulle asserite responsabilità da Pt_1 inadempimento contrattuale del convenuto CP_1
Sul punto, va anzitutto richiamato l'orientamento giuri- sprudenziale consolidato (da Cass. SS.UU. n.13533/2001 in poi) secondo il quale, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, nel caso in cui il creditore agisca per ottene- re l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del dan- no – sia in ipotesi di inadempimento totale, che di inesat- to adempimento – egli è tenuto a fornire la sola prova del- la fonte legale o negoziale del suo diritto, potendo limi- tarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà il debitore a dover dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione.
La prova liberatoria, gravante sul debitore, non esonera tuttavia il creditore, che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, dall'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio patrimoniale, derivante
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dall'eccepito inadempimento nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra quest'ultimo ed il danno conseguenza (v., ex multis, Cass.
n. 24632/2015).
Applicando dette coordinate al caso di specie, il rapporto intercorso tra le parti rinviene la propria fonte nel con- tratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato con scrittura privata del 18/01/2011, a mezzo del quale il
, nella qualità di promittente venditore, si era CP_1 impegnato a traferire al ricorrente la piena proprietà del terreno sito in agro di Acquaviva delle Fonti, fg 36, pt.
96 e 97, verso il corrispettivo di €75.000,00. Detto con- tratto, documentalmente comprovato e incontestato, costi- tuisce pertanto la sicura fonte convenzionale delle obbli- gazioni del cui adempimento si controverte.
Parimenti pacifico è pure il versamento in favore del pro- mittente venditore della somma di €23.000,00, che il pro- missario acquirente eseguì quanto ad €15.000,00 in Pt_1 sede di stipula del preliminare e, quanto ad ulteriori
€8.000,00 complessivi, in data 31/3/2012 (€7.000) e
12/10/2012 (€1.000), come risulta dalle quietanze in calce alla scrittura privata del 18/1/2011, non disconosciute
(all. 1 fasc. attore).
Ciò chiarito, i profili di inadempimento specificamente contestati al nella qualità di promittente CP_1 venditore, sono, nell'ordine logico-cronologico:
- non aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in Bari in data 14/04/1995, nn.12647/1559, in vi- sta della stipula dell'atto definitivo di trasferimento;
- aver sottaciuto, alla data di stipula del preliminare, la
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presenza di un sequestro conservativo gravante sull'immobile, cancellato solo nell'anno 2014;
- aver ceduto a terzi l'immobile oggetto di preliminare.
Quanto al primo profilo, tra le obbligazioni contrattual- mente assunte dalla parte promittente venditrice vi era quella di cui all'art.4: “la parte promittente garantisce sin da ora la piena proprietà e libera disponibilità di quanto innanzi promesso in vendita ad eccezione dell'ipote- ca di Lire 89.652.000, oggi Euro 46.301,39, iscritta a Bari in data 14 Aprile 1995 ai numeri 12647/1559 a garanzia di cambiali di pari importo emesse in favore della signora
[...]
[…] che s'impegna ed obbliga di far Parte_3 annotare di totale cancellazione a sua cura e spese e nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre la predetta data di stipula dell'atto definitivo di vendita”
(all.1 fasc. attore).
Orbene, posto che il bene promesso in vendita era gravato da ipoteca e che le parti si erano accordate affinché, pri- ma di addivenire alla stipula del contratto definitivo,
l'immobile risultasse libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, appare un dato di comprovata evidenza che la sussistenza dell'inadempimento del CP_2
, connotato da entità e importanza tali, dal punto di
[...] vista sia oggettivo sia soggettivo, da legittimare la riso- luzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.: la mancata liberazione del bene dall'iscrizione ipotecaria, documentalmente provata e incontestata, riveste gravità in- trinseca nel sinallagma della vendita, tale da alterare l'equilibrio di interessi sotteso al contratto e da far ve- nir meno la corrispettività tra le prestazioni, così tra-
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volgendo l'intero regolamento negoziale.
Medesima valutazione va fatta con riguardo agli altri due profili dell'inadempimento dedotto dall'attore, essendo do- cumentato che:
- al momento della stipula del preliminare vi fosse un sequestro conservativo gravante sul bene, non espres- samente menzionato dal promittente venditore nel corpo del contratto e cancellato solo in data 21/01/2014 (v. doc. 9, fasc. attore);
- l'immobile promesso al fu alienato dal Pt_1 CP_2
a terzi in data 22/01/2014.
[...]
Acclarata dunque l'esistenza e la non scarsa gravità dei vari profili dell'inadempimento dedotti dall'attore, risul- tano integrati gli elementi costitutivi della chiesta riso- luzione del contratto ai sensi dell'art.1453 c.c.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichia- rata la risoluzione del contratto preliminare di vendita in oggetto, a causa dell'inadempimento imputabile in via esclusiva al , parte promittente venditrice. CP_1
II.4.- Accertato il venir meno del vincolo contrattua- le, il credito restitutorio vantato dal si atteggia Pt_1
a normale effetto della risoluzione del contratto stipulato tra le parti, verificatasi a causa dell'inadempimento del venditore;
con la conseguenza che dalla retroattività dello scioglimento del vincolo prevista dall'art. 1458 c.c. di- scende, in favore dell'attore, parte non inadempiente, il diritto di ottenere la somma di €23.000,00, versata in ese- cuzione del contratto risolto.
Tale somma – in conformità all'orientamento di legittimità in forza del quale: “la sentenza di risoluzione per inadem-
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pimento produce, riguardo alle prestazioni da eseguire, un effetto liberatorio ex nunc e, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto recuperatorio ex tunc, dalla data in cui è sorta l'obbligazione. Pertanto, in caso di risolu- zione di un contratto preliminare di vendita, per inadempi- mento del promittente venditore, questi e tenuto a resti- tuire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli furono consegnate dall'altro con- traente” (Cass. n. 19659/2014; nello stesso senso, Cass. sent. nn. 3073/1980, 3748/1975, 1803/1970) - dev'essere au- mentata degli interessi legali a decorrere dalle date di dazione: quanto ad €15.000,00 dal 18/01/2011 (stipula del preliminare), quanto ad €7.000,00 dal 31/3/2012, e quanto ad €1.000,00 dal 12/10/2012.
II.5.- L'accoglimento della domanda attorea comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dal convenuto nei con- CP_1 fronti del . Pt_1
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona- li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri- guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci- sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio-
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ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. n. 147/2022) trova ap- plicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abro- gate tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata- mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo- go, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n.
33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate: Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_4
[...
Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 5.077,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con ricorso depositato il 17/07/2014, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a.1) DICHIARA la risoluzione del contratto prelimi- nare di compravendita immobiliare stipulato tra le
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
parti in data 18/01/2011, per inadempimento del pro- mittente venditore;
a.2) CONDANNA al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di Parte_1
€23.000,00, oltre agli interessi legali dalle date di dazione, come accertate in motivazione (par.
II.4, ult. cpv.), fino al soddisfo, a titolo di re- stituzione della somma versata dall'attore in esecu- zione del contratto preliminare risolto;
b) CONDANNA il convenuto al paga- Controparte_1 mento, in favore dell'attore delle Parte_1 spese processuali, che liquida, quanto agli esborsi, in
€309,20, e, quanto ai compensi difensivi, in €5.077,00, oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi),
Iva e Cpa come per legge.
Bari, 28/07/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 14 A. Ruffino