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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7066 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 19196/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19196/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BONALUME PAOLO ed elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 84 20123 MILANO presso il difensore avv. BONALUME PAOLO
ATTORE contro
C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO GUIDA ( ed P.IVA_3 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 12 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (ora ha convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
(CF - PIVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare la (CF - Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 15 PIVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 401.904,83 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)
– sino al saldo;
− si precisa che alla data del 26 maggio 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 57.462,67 III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 4.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 58.938,67 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 28.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Part Debito emesse da
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
(CF - PIVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannare la P.IVA_3
(CF - Controparte_1 P.IVA_2
PIVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore P.IVA_3 di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...] per: Parte_1 pagina 2 di 15 − sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
(CF - PIVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(CF - PIVA , in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1 dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Si è costituita con comparsa di risposta del 19 novembre 2020 la Controparte_1
[...] In via preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in relazione Parte_1 ai crediti per i quali agisce e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la domanda attorea, per quanto argomentato in atti;
pagina 3 di 15 In via principale
- Respingere in ogni caso la domanda di parte attrice in quanto inammissibile per insussistenza dei presupposti di legge e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, completamente sfornita di prova, per quanto argomentato in comparsa.
- Condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, con liquidazione rimessa all'adita Giustizia anche in via equitativa ex art. 96 3 comma c.p.c..
Il g.i. – precedente assegnatario del ruolo – ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa per la discussione sulle istanze istruttorie al 22 aprile 2021, poi rinviata al 6 luglio 2021, a fine di consentire una verifica ed un conteggio delle poste contabili azionate. In quella sede ha preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo e ha disposto l'espletamento di una C.T.U. contabile nominando quale ausiliario il Giudice Pierpaolo Galimi e fisando l'udienza del 16 novembre per il conferimento dell'incarico. In quella sede questi ha prestato il giuramento di rito e il g.i. gli ha somministrato il quesito raccolto nel verbale d'udienza. Sono state espletate le operazioni peritali e, dopo la concessione di una proroga dei termini, l'elaborato è stato depositato il 15 marzo 2022. A seguito della discussione della consulenza di fronte al G.O.P., in sostituzione temporanea dell'assegnatario, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20 ottobre 2022. Il 10 ottobre 2022 risulta il differimento del citrato incombente all'udienza del 9 marzo 2023 ove, la nuova assegnataria del ruolo, propulsava la intavolazione di una trattativa sulla base dei conteggi emersi in sede peritale aggiornando la causa all'udienza del 20 aprile 2023 (poi differita al 15 maggio 2023). In quella sede è comparso il solo patrono convenuto che ha riferito l'incaglio nella trattativa e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 novembre 2023. Dopo una discussione in udienza sull'andamento stragiudiziale delle trattative il g.i. ha fatto precisare le conclusioni e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con provvedimento del 2 febbraio 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per sopravvenute esigenze organizzative e rinviata all'udienza del 16 maggio 2024. La presidente f.f. della Sezione ha, quindi, disposto la riassegnazione delle cause del g.i. uscente e con provvedimento del 16 febbraio 2024 ha attribuito al presente giudice la titolarità del fascicolo. E' stata, quindi, fissata la nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 9 gennaio 2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c..
La a precisato nel seguente modo: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della “ Parte_2 CP_1 [...]
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_2
• € 54.267,05 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco sub ALL. A;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub all. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
pagina 4 di 15 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica di citazione;
• € 4.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
• € 58.938,67 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si riproduce sub ALL. B;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 28.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo; IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della “ Parte_2 Controparte_1
” e, per l'effetto, condannare la “ Controparte_1 Controparte_1
” al pagamento in favore di di ogni diversa somma
[...] Parte_2 che fosse ritenuta dovuta a per Parte_2
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 5 di 15 • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte della “ Controparte_1 CP_1
” e, per l'effetto, condannare la “
[...] Controparte_1
” al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta
[...] Parte_2 a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di Parte_2 indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..”
La nel seguente modo: Controparte_1
“ In via preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in Parte_1 relazione ai crediti per i quali agisce e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la domanda attorea, per quanto argomentato in atti;
In via principale
- Respingere in ogni caso la domanda di parte attrice in quanto inammissibile per insussistenza dei presupposti di legge e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, completamente sfornita di prova, per quanto argomentato in comparsa.
- Condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, con liquidazione rimessa all'adita Giustizia anche in via equitativa ex art. 96 3 comma c.p.c.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con liquidazione a favore dell'avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario”.
Una premessa processuale. Giova premettere che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Tuttavia occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel pagina 6 di 15 valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (infra Cass. SS. UU. 22 maggio 2012, n. 8077; cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Imprescindibile si palesa l'interpretazione della domanda giudiziale attraverso cui il giudice deve ricostruire la volontà della parte in base non solo alla formulazione letterale delle conclusioni, ma anche all'intero complesso dell'atto di citazione ed ai motivi di esso, "considerando la sostanza della pretesa" e senza limitarsi al tenore letterale delle conclusioni, alla successione topografica o alla eventuale numerazione di esse: col solo limite del rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (così già Sez. U, Sentenza n. 729 del 13/03/1972,; in seguito, nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004,; Sez. 3, L Sentenza n. 2922 del 04/04/1997,; Sez. 3, Sentenza n. 969 del 07/02/1996,; Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 19/10/1977,). Può accadere, ovviamente, che l'atto di citazione sia oscuro, ovvero ambiguo, od ancora contraddittorio. In simili casi il giudice di merito non può ignorare tali anomalie della citazione, e procedere nell'istruzione della causa come se niente fosse. Il nostro ordinamento processuale è infatti concepito in modo da favorire nel più alto grado possibile una pronuncia piena sul merito, rispetto a decisioni in rito che dichiarino inammissibili od improcedibili le domande. A tale scopo, il codice di procedura attribuisce al giudice di merito il preciso dovere di correggere sin da subito le mende della citazione, proprio per evitare questioni e contrasti circa l'esatto perimetro delle domande formulate. Per conseguire questo scopo il giudice può: (a) dichiarare la nullità della citazione se sia incerta o manchi l'indicazione dell'oggetto della domanda, con fissazione del termine per la sanatoria ( art. 164 c.p.c. ); (b) chiedere chiarimenti alle parti ( art. 183 c.p.c. , comma 3, nel testo vigente ratione temporis al presente giudizio;
attualmente la suddetta previsione compare nel comma 4 della stessa norma). Ove il giudice di merito non si avvalga di tali previsioni, nella sentenza conclusiva del giudizio avrà il grave dovere di interpretare esaustivamente e correttamente l'atto di citazione, e spiegare per quali ragioni abbia ritenuto proposta o non proposta una certa domanda. Non potrà, invece, dichiarare tout court "non proposta" una domanda che sia soltanto formulata in modo non corretto, incerto o circonvoluto, quando lui stesso non abbia chiesto alle parti di sciogliere l'ambiguità. In questi termini non vi è dubbio che la citazione fosse nulla in quanto priva dell'allegazione, in senso processuale, dei fatti costitutivi delle diverse domande creditorie (rassegnate nei petita) che avevano una diversità di causa petendi ed origine. L'attrice, infatti, si è cimentata in una sorta di riassunto narrativo e sintetico delle caratteristiche generali dei crediti di cui ha allegato la titolarità “derivata”, limitandosi ad indicare l'importo complessivo del credito ( € 401.904,83 poi ridotto tre volte sino a quello in sede di precisazione delle conclusioni di € 54.267,05) e “giustificando” la domanda nel seguente modo “i crediti sono portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, emesse dalle seguenti società:
pagina 7 di 15 (str alcio pp.
4.5 citazione). Da li la specificazione, che dovrebbe essere contenuta in altro documento esterno a quello assertivo, e privo di alcuna valenza probatoria:“Nel documento prodotto sub doc. 3 le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: i) nominativo della società che Part aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod. Identificativo Cedente”), ii) numero, iii) data di emissione, iv) data di scadenza, v) importo originario, vi) importo residuo”. Esponendo poi che:”Tali fatture sono state emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi, forniture e beni erogati in favore dell'Azienda convenuta dalle predette società fornitrici. − Le predette Part società hanno, dunque, ceduto all'esponente i predetti crediti per sorte capitale unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio, mediante i contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Azienda – che si producono sub doc. 6. “ Si tratta di un atto assertivo che rinvia ad elenchi che, tuttavia, sarebbero da considerarsi a rigore documenti e non scritti valevoli ai fini dell'allegazione. Elenchi, peraltro, contenenti l'indicazione di mere fatture senza alcuna descrizione del rapporto sottostante che costituisce il titolo da cui scaturirebbe il diritto acquistato dall'attrice. Appare palese l'insufficienza assertiva di un simile atto introduttivo che la difesa attorea ha confezionato a fronte della mole di centinaia di domande di credito che ha cumulato in n unico atto. Ciò vale per il credito c.d. da capitale ma, a fortiori, per tutte le altre voci qui richieste. La scelta defensionale di introdurre un giudizio nei confronti della convenuta per l'adempimento di asseriti centinaia di diversi crediti acquistati aventi, in ipotesi, altrettanti rapporti giuridici sottostanti, non può certo esonerare l'attrice dall'allegare compiutamente gli elementi costitutivi delle domande. Pare, di contro, che l'attrice si sia auto sollevata da tale onere di allegazione a cagione della sua scelta di agire per una molteplicità di crediti. Tanto è vero che la conclusione finale del petitum si condensa in una somma cumulativa che non si capisce a quali rapporti faccia riferimento. Incomprensibilità acuita (ma cagionata a monte come visto) dalle correzioni riduttive apportate già con le prime due memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.. Riduzione della domanda svolta, anche qui in modo cumulativo senza indicare i rapporti sottostanti ai crediti che sarebbero stati soddisfatti né indicando quando sarebbero stati pagati i singoli crediti. Questa notazione, tuttavia, non toglie che il Tribunale, nella persona del primo assegnatario, non ebbe a rilevare d'ufficio la nullità della citazione per difetto in concreto della causa petendi allegata in forma
“apparente” e narrativa”. Ne segue che non può essere dichiarata la nullità delle domande dovendosi spostare l'accertamento del Tribunale sul piano probatorio dei fatti costitutivi del diritto ovvero:
- il contratto o rapporto sostanziale che avrebbe concluso la convenuta con ogni singolo cedente;
- la prova dell'esecuzione dei contratti (quantomeno nei limiti dei crediti che sarebbero maturati),
- il contratto di cessione dei singoli rapporti;
pagina 8 di 15 - la notifica di ogni singola cessione (anche solo ai fini dell'opponibilità di un pagamento precedente al cedente).
E' sufficiente rilevare che difetti la prova del titolo sottostante, quantomeno sotto il profilo della riferibilità della documentazione prodotta in via commista con la seconda memoria ai crediti oggetto del c.d. capitale residuo. Vale la pena ricordare che l'attrice esordì in citazione affermando che avrebbe prodotto la “documentazione contrattuale” a supporto dei crediti acquistati e qui richiesti. Orbene nella seconda memoria vi è questa indicazione:” doc. 16: documentazione relativa ai crediti Part suddivisa per ciascuna società fornitrice che ha ceduto i crediti a :
− fatture emesse dalle società fornitrici;
− documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra le predette società fornitrici e la
CP_1
− documentazione comprovante l'esecuzione delle forniture/prestazioni da parte delle predette società fornitrici”. In termini processuali, tuttavia, non esite un doc. 16 ma (come per ogni produzione nel presente giudizio) una ridda di cartelle (dieci) in formato compresso che contengono a loro volta ulteriori file dalla più disparata denominazione. Si riporta l'estratto della busta telematica dell'attrice con la quale ha prodotto l'asserita documentazione probatoria del rapporto contrattuale sottostante
Questa “allegazione” risulta ancor più farraginosa laddove si presti attenzione alla progressiva riduzione del credito in conto capitale operata nelle varie memorie dall'attrice senza indicare quali siano i rapporti giuridici ai quali riferire la deminutio. Vi è, more solito, l'indicazione per relationem ad elenchi riportanti numeri di fatture divisi per ogni cedente senza alcun collegamento con i rapporti dalle quali sarebbero derivati e, quindi, la loro dimostrazione giudiziale ex art. 2697 c.c.. Appare evidente che la abbia sempre contestato la fondatezza del merito della domanda anche sotto il CP_1 profilo probatorio (oltre ad altre questioni procedimentali). Va sottolineato, peraltro, che l'attrice ha operato in riduzione senza specificare se ciò derivasse da intervenuti pagamenti in corso di causa e, per quali rapporti giuridici, oppure se per pagamenti pregressi (con quel che ne segue circa l'insussistenza del diritto in via capitale ma la sussistenza per interessi) oppure, ancora, se per crediti già soddisfatti alla cedente ( e non contabilizzati) oppure tuot court non dovuti, e quindi rinunciati. Non vi è nulla di tutto ciò neanche nella comparsa conclusionale che si diffonde su tutta una serie di questioni giuridiche (anche non attinenti alla causa) senza alcun aggancio alla concreta vicenda processuale odierna, soprattuto, nei suoi sviluppi diacronici. Non soccorre a tal uopo l'esame della C.T.U. disposta dal precedente assegnatario del ruolo. Tutta l'impostazione “contabile” dell'ausiliario si fonda su elenchi e fatture prodotti dall'attrice come si evince dalle linee guida offerte alle pp. 11-13 della relazione e dalle tabelle confezionate al punto 3.2. Part Non vi è alcun collegamento fra le fatture ed i contratti (o comunque i documenti) che la ha prodotto nelle diverse cartelle di cui al doc. 16, con quel che segue circa l'impossibilità di riferire la pagina 9 di 15 fattura al rapporto e, quindi, a dimostrarlo. Si tratta di una ricostruzione documentale e tabellare non civilistica e priva di rilievo probatorio. A chiosa finale non può attingersi al principio di non contestazione, come parrebbe evocare la difesa attorea. L'onere di allegazione e prova, da parte dell'attore, della titolarità del credito fato valere in giudizio si considera assolto (e quindi il convenuto non può più eccepire il difetto di titolarità attiva dell'obbligazione) in due casi: a) quando il convenuto svolge difese incompatibili con la contestazione della titolarità del credito;
b) quando il convenuto non contesta (art. 115 c.p.c.) la titolarità del credito, salva però in quest'ultimo caso la facoltà del giudice di ritenerla comunque insussistente sulla base di altre e diverse prove (Cass. VI-III, Ord. 23 marzo 2022, n. 9439). Secondo la giurisprudenza di legittimità, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione generica (Cass. 6/10/2015, n. 19896). Va, tuttavia, evidenziato che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione specifica dei fatti - costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (Cass. 13/09/2016, n. 17966; Cass., 19/08/2019, n. 21460) -, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. ex Cass. 17/02/2016, n. 3023; v. pure Cass. 29/09/2020, n. 20525). Ed invero l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. VI- II 26 novembre 2020, n. 26908; Cass. 19/10/2016, n. 21075). Ebbene l'attrice non ha allegato in citazione quali sarebbero i rapporti giuridici con i vari cedenti che la convenuta avrebbe intrattenuto e dai quali sarebbero sorti i diversi crediti azionati. Ha prodotto elenchi di fatture che di per sé non costituiscono l'allegazione di un fatto in termini processuali e che, comunque, sono stati contestati dalla convenuta nei limiti delle proprie “cognizioni”. Non si assiste quindi ad alcuna semplificazione dell'onere probatorio in capo all'attrice che non lo ha assolto e, pertanto, la domanda va rigettata su tale punto.
La domanda di condanna per interessi moratori sul capitale azionato è infondata e va respinta. Il Tribunale non può che accogliere la prima difesa spesa dalla sul punto (e ribadita CP_1 anche in memoria di replica) secondo cui l'infondatezza della domanda a seguito del difetto di prova del credito per sorte capitale cui gli accessori si riferirebbero. Tale conclusione vale per:
pagina 10 di 15 - gli interessi moratori sulla sorte capitale che non sarebbe mai stata saldata (in thesi) dalla debitrice;
- gli interessi moratori sulla sorte capitale che sarebbe stata saldata in corso di causa dalla debitrice.
Per i primi vi è una attrazione al regime di prova della sorte capitale non riconosciuta da questo Tribunale. Per i secondi si innesta una diversa problematica prima assertiva e, poi, probatoria. L'attrice ha
“adeguato” l'importo richiesto in via capitale in modo unilaterale ed autoreferenziale, affermando che nel frattempo sarebbero state pagate via via le corrispettive somme da parte della convenuta. Si tratta di un'affermazione del tutto generica contenuta nei diversi scritti difensivi cui si è dipanata senza riferimento ai diversi rapporti giuridici per sorte capitale che ne costituivano la base. A fortiori, difetta qualsivoglia prova dei diversi assunti così spesi a fronte della contestazione svolta dalla convenuta visto, peraltro, che parrebbe evincersi il contrario ovvero che tutta una serie di importi (v. prospetto c.t.p. attoreo all. 5 C.T.U.) per sorte capitale sono stati corrisposti ante causam direttamente nelle mani delle cedenti oppure della stessa attrice. Da qui sarebbe derivata la correzione di copiosa entità da parte dell'attrice. A questo proposito la stessa attrice non ha dimostrato (atteso che la C.T.U. si fonda su prospetti e documenti fiscali ma non documenti civilisticamente rilevanti) quando e come sarebbero stati adempiute in ritardo le citate obbligazione, quale fondamento strutturale ed ineludibile della formazione (capitalizzazione) del credito per interessi di mora e dies ad quem dalla scadenza.
Allo stesso modo e, a cascata, non può predicarsi il diritto a:
- interessi anatocistici su quelli capitalizzati nelle citate due forme;
- al pagamento della somma di € 40 per ogni asserito inadempimento ( e connessi interessi). Su questo “istituto” di matrice comunitaria, peraltro, non può condividersi l'assioma che ad ogni fattura (o nota di debito per interessi) corrisponda al diritto ad una tale somma forfettaria. L'importo forfettario è dovuto per ogni credito e ogni credito è individuato dal titolo fondamentale sottostante che può essere rappresentato da una o più fatture (a seconda della dilazione o meno del pagamento).
La domanda avente ad oggetto i cc.dd. ulteriori interessi di mora (su capitale diverso da quello azionato) e suoi “accessori” (anatocismo e somma forfettaria ex art. 6) è infondata e va respinta. L'attrice non ha né allegato né dimostrato gli elementi integrativi della fattispecie richiamata. Nello specifico appare assorbente l'assoluta assenza tanto di allegazione deh prova de:
• il rapporto giuridico sostanziale da cui sarebbe sorto il credito per sorte capitale con relativa scadenza;
• il pagamento eseguito in ritardo a mani della cedente (o della stessa cessionaria ante causam) in ritardo rispetto alla scadenza dell'obbligazione. Di tali fatti assertivi non vi è traccia negli atti di parte attrice la quale (con la solita tecnica redazionale) rinvia integralmente ad:
- elenchi di note di debito aventi quale oggetto la “liquidazione” dei citati interessi di mora (doc. 5 fasc. e di nuovo in sede di precisazione delle conclusioni sub B;
Part
pagina 11 di 15 - contratti di cessione prodotti formalmente sub 13 ma inverantisi in plurime cartelle compresse contenenti a loro volta altre cartelle con file dalla più svariata denominazione senza nessuna allegazione nell'atto assertivo;
- elenco delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Part Debito (doc. 14 fasc. Alla laconicità dell'asserzione si giustappone l'assenza di qualsivoglia prova delle allegazioni per tabelle in cui si è cimentata la difesa attorea. Anche in questo caso, ovviamente, non può trovare albergo alcuno l'evocazione (alquanto inconferente) del principio di non contestazione da parte della convenuta. Ciò perché la contestazione c'è stata nelle forme in cui poteva dipanarsi nella comparsa di risposta ovvero sul credito azionato in sé vista l'assoluta genericità dell'allegazione svolta dall'attrice. A chiosa finale, peraltro, non possono che richiamarsi tanto le operazioni peritali che l'esito della C.T.U. per corroborare l'odierna decisione atteso che sul punto l'ausiliario del Tribunale ha confezionato tabelle e conteggi sulla base di sole fatture e note di debito per interessi non avendo rinvenuto alcun documento civilisticamente rilevante ai fini dell'odierna domanda. Lo stesso ausiliario afferma che “gli interessi moratori in tale ipotesi sono stati calcolati sulla base delle informazioni estrapolate dal documento prodotto da parte attrice (Docc. 4 e 5 Attrice), con particolare riferimento al periodo ricompreso tra la scadenza d attura e il pagamento, indicato nel prospetto..” ed ancora” Dall'analisi del prospetto prodotto da – Doc. 5 Attrice – emerge…”. La scelta tecnico -m contabile non è stata operata dal C.T.U. in mo ilaterale e atecnico ma sulla scorta del fatto che:”Non risultano agli atti di causa fatture di vendita, così come anche nelle note di debito allegate aventi ad oggetto interessi moratori non vi è alcun riferimento alle fatture di riferimento. Per quanto riguarda le cessioni di credito prodotte da parte attrice, sono state individuate alcune cessioni Part sulla base del numero di fattura riportato nel prospetto prodotto dalla (Docc. 13 e 18 Attrice), mentre altri atti di cessione credito riportano all'interno una dicitura generica, il cui estratto viene di seguito indicato con apposita immagine” (pp. 15-16 relazione peritale). Difetta la produzione delle stesse fatture dal quale indurre la scadenza del credito asseritamente dovuto dalla convenuta e poi da questa (in thesi) estinto in ritardo. Tanto basta per rigettare la domanda.
A cascata, non può predicarsi il diritto al pagamento degli:
- interessi anatocistici su quelli capitalizzati;
- al pagamento della somma di € 40 per ogni asserito inadempimento ( e connessi interessi).
La domanda “ulteriormente subordinata” di condanna per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è infondate per difetto di sussidiarietà dell'azione. E' sufficiente ricordare che l'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una
“giusta causa”, nozione questa il cui approfondimento esula dal tema specificamente oggetto della presente sentenza. A differenza di quanto previsto nel diritto romano, la scelta del legislatore denota come si sia voluto introdurre un rimedio di carattere generale, avente però natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia “corretto” da specifiche disposizioni di legge. L'opinione tradizionale, sostenuta anche nella dottrina espressasi nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice civile, ha optato per una valutazione del presupposto della sussidiarietà in astratto, nel senso,
pagina 12 di 15 cioè, che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio “per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Pur con la deroga dettata in relazione all'arricchimento indiretto, per le ipotesi sopra richiamate, la prevalente giurisprudenza ha quindi optato per la soluzione secondo cui l'astratta sussistenza di un'altra azione (indipendentemente, dunque, dal fatto che essa sia stata infruttuosamente esercitata ovvero non sia più esercitabile per prescrizione o decadenza) preclude il ricorso all'azione di arricchimento senza causa (cfr. ex multis, e senza pretesa di esaustività, Cass. n. 1473/1960, non massimata;
Cass. n. 1278 del 29/05/1962; Cass. n. 1737/1963; Cass. n. 3582/1968; Cass. n. 1073/1974; Cass. n. 1849/1980; Cass. n. 12242/2016; Cass. n. 20528/2017; Cass. n. 8694/2018; Cass. n. 29988/2018; Cass. n. 4909/2023, cui adde Cass. S.U. n. 28042/2008 e Cass. S.U. n. 9531/1996, che richiamano i precedenti sul punto, ma senza che però siano intervenute a risoluzione di un contrasto). Risulta, quindi, configurabile un discrimen tra le ipotesi di rigetto per infondatezza della domanda per difetto di prova, (ovvero, quando l'altra azione sia stata esercitata, ma la domanda sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua, in astratto, alla previsione di legge, sia poi risultata difettosa di qualche requisito), da quelle in cui la domanda cd. principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale. Non può, quindi, accedersi alla soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale. Ciò vale soprattutto al fine di scongiurare la sua declinazione in termini estremi e ciò in quanto ad avviso della Corte occorre salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare. Occorre quindi distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale comporta che quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 c.c. in favore della domanda principale si rivela essere in realtà un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c. Viceversa, il rigetto della domanda, correlato al mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla sussistenza del pregiudizio, non esclude che il diverso titolo sussista e che quindi sia preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale. E allo stesso modo incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.. La Giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha optato per tale ultima impostazione (cd. sussidiarietà temperata) ammettendo l'azione di arricchimento, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. I, Ord. 17 luglio 2023, n. 20521; infra in motivazione Cass. SS.UU. 5 dicembre 2023, n. 33954; Cass. 11682/2018 e Cass. 14944/2022). In questa causa è stato accertato, di contro, unicamente il difetto di prova dal lato oggettivo e, sovente, soggettivo, dei crediti azionati dalla Un tipico difetto di prova. Parte_2 pagina 13 di 15 In secondo luogo, peraltro, non può non ravvisarsi un difetto strutturale rispetto alla fattispecie normativa evocata. Difetterebbe il requisito dell'immediatezza. E' necessaria l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro ( v. Cass., 9/6/1981, n. 3716; Cass., 8/3/1980, n. 1552; Cass., 4/5/1978, n. 2087 ), come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa ( v. Cass., 16/12/1981, n. 6664 ). Ne consegue l'esclusione dei casi di arricchimento c.d. indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito ( Cass., Sez. Un., 8/10/2008, n. 24772 ). il contraente che abbia la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, in tal caso l'arricchimento costituendo solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione (v. Cass., 3/8/2002, n. 11656). In questo caso l'attrice non potrebbe certo predicarsi impoverita rispetto ad un'attività svolta, in thesi, nei confronti dell'ente pubblico che se ne sarebbe avvantaggiato essendo quella stata svolta dai cedenti il credito. E' quindi evidente, proprio per il carattere sussidiario dell'azione, che il c.d. impoverimento che subirebbe il cessionario dipenderebbe dalla mancata remunerazione conseguita attraverso il credito acquistato la cui regolazione (pro solvendo o soluto) trova finte nel contratto di cessione. Ne segue che non può sussistere in astratto un credito da ingiustificato arricchimento che possa essere esercitato in via diretta dalla cessionaria né, tantomeno, indiretto, attraverso il suo acquisto per intervenuta cessione al pari del credito fondato sul contatto in quanto si finirebbe per eludere, di nuovo, il principio di sussidiarietà dell'azione.
Null'altro vi è da aggiungere se non l'assorbimento dell'eccezioni sollevate in senso tecnico dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del domandato svolto in via principale dall'attrice. Il valore della causa è stato fissato attraverso la citazione, la quale ha determinato una serie di difese che, per quantità e qualità, sarebbero state assai più esigue se parametrate al petitum precisato in sede finale. Come è noto, il D.M. 55/2014 disciplina i criteri di liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, attraverso l'unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di “compenso”, che, ai fini della liquidazione, tiene conto degli elementi, di cui all'art. 4 del decreto stesso (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.). Detti elementi - che vanno valutati in relazione (non a singoli atti o a singole fasi, ma) alla prestazione professionale nella sua interezza - sono applicabili in via generale e sono (così, testualmente, in motivazione la sentenza delle Sezioni Unite n. 17405/2012). Come riconosciuto dal D.M. n. 55/2014 e come questa la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato (Cass, VI-III, 30 novembre 2022, n. 35195, che richiama anche Cass. n. 27871/2017), quando la domanda sia accolta, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del decisum) qualora sia pagina 14 di 15 rigettata alla somma domandata con l'atto introduttivo (il c.d. principio del disputatum infra ex multis Cass. III, Ord. 17 maggio 2025, n. 13145). In questo caso, quindi, occorre fare riferimento allo scaglione che va da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 sommando le varie voci per i vari titoli spesi in citazione. Alla convenuta, poi, vanno riconosciuti i valori massimi per le fasi introduttiva e studio (vista la mole e l'entità delle verifiche eseguite in relazione alla modalità assertive spese in citazione dall'attrice) ed i valori medi per le fasi di trattazione e decisoria in € 33.017,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del patrono antistatario.
Il Tribunale, infine, non ritine la sussistenza degli estremi della responsabilità processuale aggravata in quanto la presenza di errori e negligenze nella “verifica” dell'entità del credito azionato ante causam, oltre a costituire un fatto esterno al processo, sono state oggetto di correzione durante il suo corso, così da depotenziare l'eventuale incidenza negativa della condotta sull'altra parte e sullo stesso andamento della giurisdizione. Un tale modus procedendi, infatti, di per sé non commendevole e censurabile, ha trovato un proprio riconoscimento nella massimizzazione dei compensi dei difensori della convenuta come esposto sopra. Ciò, quindi, ha fatto scemare il riverbero negativo dell'azione sulla sfera giuridica della convenuta remunerando adeguatamente il maggior sforzo defensionale patito.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico della (già Parte_2 [...]
Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta tutte le domande proposte dalla ( già Parte_2 Parte_1
nei confronti della;
[...] Controparte_1
• assorbe ogni altra eccezione sollevata della Controparte_1
;
[...]
• condanna la (già alla rifusione delle Parte_2 Parte_1 spese di lite sostenute della Controparte_1 liquidate in € 33.017,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c. le distrae in favore del patrono antistatario.;
• pone definitivamente a carico della (già Parte_2 Pt_1 Parte_1
le spese di C.T.U..
[...]
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19196/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BONALUME PAOLO ed elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 84 20123 MILANO presso il difensore avv. BONALUME PAOLO
ATTORE contro
C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO GUIDA ( ed P.IVA_3 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 12 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (ora ha convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
(CF - PIVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare la (CF - Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 15 PIVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 401.904,83 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)
– sino al saldo;
− si precisa che alla data del 26 maggio 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 57.462,67 III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 4.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 58.938,67 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 28.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Part Debito emesse da
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
(CF - PIVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannare la P.IVA_3
(CF - Controparte_1 P.IVA_2
PIVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore P.IVA_3 di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...] per: Parte_1 pagina 2 di 15 − sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della Parte_1 [...]
(CF - PIVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(CF - PIVA , in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1 dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Si è costituita con comparsa di risposta del 19 novembre 2020 la Controparte_1
[...] In via preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in relazione Parte_1 ai crediti per i quali agisce e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la domanda attorea, per quanto argomentato in atti;
pagina 3 di 15 In via principale
- Respingere in ogni caso la domanda di parte attrice in quanto inammissibile per insussistenza dei presupposti di legge e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, completamente sfornita di prova, per quanto argomentato in comparsa.
- Condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, con liquidazione rimessa all'adita Giustizia anche in via equitativa ex art. 96 3 comma c.p.c..
Il g.i. – precedente assegnatario del ruolo – ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa per la discussione sulle istanze istruttorie al 22 aprile 2021, poi rinviata al 6 luglio 2021, a fine di consentire una verifica ed un conteggio delle poste contabili azionate. In quella sede ha preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo e ha disposto l'espletamento di una C.T.U. contabile nominando quale ausiliario il Giudice Pierpaolo Galimi e fisando l'udienza del 16 novembre per il conferimento dell'incarico. In quella sede questi ha prestato il giuramento di rito e il g.i. gli ha somministrato il quesito raccolto nel verbale d'udienza. Sono state espletate le operazioni peritali e, dopo la concessione di una proroga dei termini, l'elaborato è stato depositato il 15 marzo 2022. A seguito della discussione della consulenza di fronte al G.O.P., in sostituzione temporanea dell'assegnatario, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20 ottobre 2022. Il 10 ottobre 2022 risulta il differimento del citrato incombente all'udienza del 9 marzo 2023 ove, la nuova assegnataria del ruolo, propulsava la intavolazione di una trattativa sulla base dei conteggi emersi in sede peritale aggiornando la causa all'udienza del 20 aprile 2023 (poi differita al 15 maggio 2023). In quella sede è comparso il solo patrono convenuto che ha riferito l'incaglio nella trattativa e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 novembre 2023. Dopo una discussione in udienza sull'andamento stragiudiziale delle trattative il g.i. ha fatto precisare le conclusioni e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con provvedimento del 2 febbraio 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per sopravvenute esigenze organizzative e rinviata all'udienza del 16 maggio 2024. La presidente f.f. della Sezione ha, quindi, disposto la riassegnazione delle cause del g.i. uscente e con provvedimento del 16 febbraio 2024 ha attribuito al presente giudice la titolarità del fascicolo. E' stata, quindi, fissata la nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 9 gennaio 2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c..
La a precisato nel seguente modo: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della “ Parte_2 CP_1 [...]
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_2
• € 54.267,05 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco sub ALL. A;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub all. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
pagina 4 di 15 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica di citazione;
• € 4.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
• € 58.938,67 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si riproduce sub ALL. B;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 28.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo; IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte della “ Parte_2 Controparte_1
” e, per l'effetto, condannare la “ Controparte_1 Controparte_1
” al pagamento in favore di di ogni diversa somma
[...] Parte_2 che fosse ritenuta dovuta a per Parte_2
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 5 di 15 • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte della “ Controparte_1 CP_1
” e, per l'effetto, condannare la “
[...] Controparte_1
” al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta
[...] Parte_2 a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di Parte_2 indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..”
La nel seguente modo: Controparte_1
“ In via preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in Parte_1 relazione ai crediti per i quali agisce e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la domanda attorea, per quanto argomentato in atti;
In via principale
- Respingere in ogni caso la domanda di parte attrice in quanto inammissibile per insussistenza dei presupposti di legge e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, completamente sfornita di prova, per quanto argomentato in comparsa.
- Condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, con liquidazione rimessa all'adita Giustizia anche in via equitativa ex art. 96 3 comma c.p.c.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con liquidazione a favore dell'avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario”.
Una premessa processuale. Giova premettere che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Tuttavia occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel pagina 6 di 15 valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (infra Cass. SS. UU. 22 maggio 2012, n. 8077; cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Imprescindibile si palesa l'interpretazione della domanda giudiziale attraverso cui il giudice deve ricostruire la volontà della parte in base non solo alla formulazione letterale delle conclusioni, ma anche all'intero complesso dell'atto di citazione ed ai motivi di esso, "considerando la sostanza della pretesa" e senza limitarsi al tenore letterale delle conclusioni, alla successione topografica o alla eventuale numerazione di esse: col solo limite del rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (così già Sez. U, Sentenza n. 729 del 13/03/1972,; in seguito, nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004,; Sez. 3, L Sentenza n. 2922 del 04/04/1997,; Sez. 3, Sentenza n. 969 del 07/02/1996,; Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 19/10/1977,). Può accadere, ovviamente, che l'atto di citazione sia oscuro, ovvero ambiguo, od ancora contraddittorio. In simili casi il giudice di merito non può ignorare tali anomalie della citazione, e procedere nell'istruzione della causa come se niente fosse. Il nostro ordinamento processuale è infatti concepito in modo da favorire nel più alto grado possibile una pronuncia piena sul merito, rispetto a decisioni in rito che dichiarino inammissibili od improcedibili le domande. A tale scopo, il codice di procedura attribuisce al giudice di merito il preciso dovere di correggere sin da subito le mende della citazione, proprio per evitare questioni e contrasti circa l'esatto perimetro delle domande formulate. Per conseguire questo scopo il giudice può: (a) dichiarare la nullità della citazione se sia incerta o manchi l'indicazione dell'oggetto della domanda, con fissazione del termine per la sanatoria ( art. 164 c.p.c. ); (b) chiedere chiarimenti alle parti ( art. 183 c.p.c. , comma 3, nel testo vigente ratione temporis al presente giudizio;
attualmente la suddetta previsione compare nel comma 4 della stessa norma). Ove il giudice di merito non si avvalga di tali previsioni, nella sentenza conclusiva del giudizio avrà il grave dovere di interpretare esaustivamente e correttamente l'atto di citazione, e spiegare per quali ragioni abbia ritenuto proposta o non proposta una certa domanda. Non potrà, invece, dichiarare tout court "non proposta" una domanda che sia soltanto formulata in modo non corretto, incerto o circonvoluto, quando lui stesso non abbia chiesto alle parti di sciogliere l'ambiguità. In questi termini non vi è dubbio che la citazione fosse nulla in quanto priva dell'allegazione, in senso processuale, dei fatti costitutivi delle diverse domande creditorie (rassegnate nei petita) che avevano una diversità di causa petendi ed origine. L'attrice, infatti, si è cimentata in una sorta di riassunto narrativo e sintetico delle caratteristiche generali dei crediti di cui ha allegato la titolarità “derivata”, limitandosi ad indicare l'importo complessivo del credito ( € 401.904,83 poi ridotto tre volte sino a quello in sede di precisazione delle conclusioni di € 54.267,05) e “giustificando” la domanda nel seguente modo “i crediti sono portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, emesse dalle seguenti società:
pagina 7 di 15 (str alcio pp.
4.5 citazione). Da li la specificazione, che dovrebbe essere contenuta in altro documento esterno a quello assertivo, e privo di alcuna valenza probatoria:“Nel documento prodotto sub doc. 3 le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: i) nominativo della società che Part aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod. Identificativo Cedente”), ii) numero, iii) data di emissione, iv) data di scadenza, v) importo originario, vi) importo residuo”. Esponendo poi che:”Tali fatture sono state emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi, forniture e beni erogati in favore dell'Azienda convenuta dalle predette società fornitrici. − Le predette Part società hanno, dunque, ceduto all'esponente i predetti crediti per sorte capitale unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio, mediante i contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Azienda – che si producono sub doc. 6. “ Si tratta di un atto assertivo che rinvia ad elenchi che, tuttavia, sarebbero da considerarsi a rigore documenti e non scritti valevoli ai fini dell'allegazione. Elenchi, peraltro, contenenti l'indicazione di mere fatture senza alcuna descrizione del rapporto sottostante che costituisce il titolo da cui scaturirebbe il diritto acquistato dall'attrice. Appare palese l'insufficienza assertiva di un simile atto introduttivo che la difesa attorea ha confezionato a fronte della mole di centinaia di domande di credito che ha cumulato in n unico atto. Ciò vale per il credito c.d. da capitale ma, a fortiori, per tutte le altre voci qui richieste. La scelta defensionale di introdurre un giudizio nei confronti della convenuta per l'adempimento di asseriti centinaia di diversi crediti acquistati aventi, in ipotesi, altrettanti rapporti giuridici sottostanti, non può certo esonerare l'attrice dall'allegare compiutamente gli elementi costitutivi delle domande. Pare, di contro, che l'attrice si sia auto sollevata da tale onere di allegazione a cagione della sua scelta di agire per una molteplicità di crediti. Tanto è vero che la conclusione finale del petitum si condensa in una somma cumulativa che non si capisce a quali rapporti faccia riferimento. Incomprensibilità acuita (ma cagionata a monte come visto) dalle correzioni riduttive apportate già con le prime due memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.. Riduzione della domanda svolta, anche qui in modo cumulativo senza indicare i rapporti sottostanti ai crediti che sarebbero stati soddisfatti né indicando quando sarebbero stati pagati i singoli crediti. Questa notazione, tuttavia, non toglie che il Tribunale, nella persona del primo assegnatario, non ebbe a rilevare d'ufficio la nullità della citazione per difetto in concreto della causa petendi allegata in forma
“apparente” e narrativa”. Ne segue che non può essere dichiarata la nullità delle domande dovendosi spostare l'accertamento del Tribunale sul piano probatorio dei fatti costitutivi del diritto ovvero:
- il contratto o rapporto sostanziale che avrebbe concluso la convenuta con ogni singolo cedente;
- la prova dell'esecuzione dei contratti (quantomeno nei limiti dei crediti che sarebbero maturati),
- il contratto di cessione dei singoli rapporti;
pagina 8 di 15 - la notifica di ogni singola cessione (anche solo ai fini dell'opponibilità di un pagamento precedente al cedente).
E' sufficiente rilevare che difetti la prova del titolo sottostante, quantomeno sotto il profilo della riferibilità della documentazione prodotta in via commista con la seconda memoria ai crediti oggetto del c.d. capitale residuo. Vale la pena ricordare che l'attrice esordì in citazione affermando che avrebbe prodotto la “documentazione contrattuale” a supporto dei crediti acquistati e qui richiesti. Orbene nella seconda memoria vi è questa indicazione:” doc. 16: documentazione relativa ai crediti Part suddivisa per ciascuna società fornitrice che ha ceduto i crediti a :
− fatture emesse dalle società fornitrici;
− documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra le predette società fornitrici e la
CP_1
− documentazione comprovante l'esecuzione delle forniture/prestazioni da parte delle predette società fornitrici”. In termini processuali, tuttavia, non esite un doc. 16 ma (come per ogni produzione nel presente giudizio) una ridda di cartelle (dieci) in formato compresso che contengono a loro volta ulteriori file dalla più disparata denominazione. Si riporta l'estratto della busta telematica dell'attrice con la quale ha prodotto l'asserita documentazione probatoria del rapporto contrattuale sottostante
Questa “allegazione” risulta ancor più farraginosa laddove si presti attenzione alla progressiva riduzione del credito in conto capitale operata nelle varie memorie dall'attrice senza indicare quali siano i rapporti giuridici ai quali riferire la deminutio. Vi è, more solito, l'indicazione per relationem ad elenchi riportanti numeri di fatture divisi per ogni cedente senza alcun collegamento con i rapporti dalle quali sarebbero derivati e, quindi, la loro dimostrazione giudiziale ex art. 2697 c.c.. Appare evidente che la abbia sempre contestato la fondatezza del merito della domanda anche sotto il CP_1 profilo probatorio (oltre ad altre questioni procedimentali). Va sottolineato, peraltro, che l'attrice ha operato in riduzione senza specificare se ciò derivasse da intervenuti pagamenti in corso di causa e, per quali rapporti giuridici, oppure se per pagamenti pregressi (con quel che ne segue circa l'insussistenza del diritto in via capitale ma la sussistenza per interessi) oppure, ancora, se per crediti già soddisfatti alla cedente ( e non contabilizzati) oppure tuot court non dovuti, e quindi rinunciati. Non vi è nulla di tutto ciò neanche nella comparsa conclusionale che si diffonde su tutta una serie di questioni giuridiche (anche non attinenti alla causa) senza alcun aggancio alla concreta vicenda processuale odierna, soprattuto, nei suoi sviluppi diacronici. Non soccorre a tal uopo l'esame della C.T.U. disposta dal precedente assegnatario del ruolo. Tutta l'impostazione “contabile” dell'ausiliario si fonda su elenchi e fatture prodotti dall'attrice come si evince dalle linee guida offerte alle pp. 11-13 della relazione e dalle tabelle confezionate al punto 3.2. Part Non vi è alcun collegamento fra le fatture ed i contratti (o comunque i documenti) che la ha prodotto nelle diverse cartelle di cui al doc. 16, con quel che segue circa l'impossibilità di riferire la pagina 9 di 15 fattura al rapporto e, quindi, a dimostrarlo. Si tratta di una ricostruzione documentale e tabellare non civilistica e priva di rilievo probatorio. A chiosa finale non può attingersi al principio di non contestazione, come parrebbe evocare la difesa attorea. L'onere di allegazione e prova, da parte dell'attore, della titolarità del credito fato valere in giudizio si considera assolto (e quindi il convenuto non può più eccepire il difetto di titolarità attiva dell'obbligazione) in due casi: a) quando il convenuto svolge difese incompatibili con la contestazione della titolarità del credito;
b) quando il convenuto non contesta (art. 115 c.p.c.) la titolarità del credito, salva però in quest'ultimo caso la facoltà del giudice di ritenerla comunque insussistente sulla base di altre e diverse prove (Cass. VI-III, Ord. 23 marzo 2022, n. 9439). Secondo la giurisprudenza di legittimità, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione generica (Cass. 6/10/2015, n. 19896). Va, tuttavia, evidenziato che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione specifica dei fatti - costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (Cass. 13/09/2016, n. 17966; Cass., 19/08/2019, n. 21460) -, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. ex Cass. 17/02/2016, n. 3023; v. pure Cass. 29/09/2020, n. 20525). Ed invero l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. VI- II 26 novembre 2020, n. 26908; Cass. 19/10/2016, n. 21075). Ebbene l'attrice non ha allegato in citazione quali sarebbero i rapporti giuridici con i vari cedenti che la convenuta avrebbe intrattenuto e dai quali sarebbero sorti i diversi crediti azionati. Ha prodotto elenchi di fatture che di per sé non costituiscono l'allegazione di un fatto in termini processuali e che, comunque, sono stati contestati dalla convenuta nei limiti delle proprie “cognizioni”. Non si assiste quindi ad alcuna semplificazione dell'onere probatorio in capo all'attrice che non lo ha assolto e, pertanto, la domanda va rigettata su tale punto.
La domanda di condanna per interessi moratori sul capitale azionato è infondata e va respinta. Il Tribunale non può che accogliere la prima difesa spesa dalla sul punto (e ribadita CP_1 anche in memoria di replica) secondo cui l'infondatezza della domanda a seguito del difetto di prova del credito per sorte capitale cui gli accessori si riferirebbero. Tale conclusione vale per:
pagina 10 di 15 - gli interessi moratori sulla sorte capitale che non sarebbe mai stata saldata (in thesi) dalla debitrice;
- gli interessi moratori sulla sorte capitale che sarebbe stata saldata in corso di causa dalla debitrice.
Per i primi vi è una attrazione al regime di prova della sorte capitale non riconosciuta da questo Tribunale. Per i secondi si innesta una diversa problematica prima assertiva e, poi, probatoria. L'attrice ha
“adeguato” l'importo richiesto in via capitale in modo unilaterale ed autoreferenziale, affermando che nel frattempo sarebbero state pagate via via le corrispettive somme da parte della convenuta. Si tratta di un'affermazione del tutto generica contenuta nei diversi scritti difensivi cui si è dipanata senza riferimento ai diversi rapporti giuridici per sorte capitale che ne costituivano la base. A fortiori, difetta qualsivoglia prova dei diversi assunti così spesi a fronte della contestazione svolta dalla convenuta visto, peraltro, che parrebbe evincersi il contrario ovvero che tutta una serie di importi (v. prospetto c.t.p. attoreo all. 5 C.T.U.) per sorte capitale sono stati corrisposti ante causam direttamente nelle mani delle cedenti oppure della stessa attrice. Da qui sarebbe derivata la correzione di copiosa entità da parte dell'attrice. A questo proposito la stessa attrice non ha dimostrato (atteso che la C.T.U. si fonda su prospetti e documenti fiscali ma non documenti civilisticamente rilevanti) quando e come sarebbero stati adempiute in ritardo le citate obbligazione, quale fondamento strutturale ed ineludibile della formazione (capitalizzazione) del credito per interessi di mora e dies ad quem dalla scadenza.
Allo stesso modo e, a cascata, non può predicarsi il diritto a:
- interessi anatocistici su quelli capitalizzati nelle citate due forme;
- al pagamento della somma di € 40 per ogni asserito inadempimento ( e connessi interessi). Su questo “istituto” di matrice comunitaria, peraltro, non può condividersi l'assioma che ad ogni fattura (o nota di debito per interessi) corrisponda al diritto ad una tale somma forfettaria. L'importo forfettario è dovuto per ogni credito e ogni credito è individuato dal titolo fondamentale sottostante che può essere rappresentato da una o più fatture (a seconda della dilazione o meno del pagamento).
La domanda avente ad oggetto i cc.dd. ulteriori interessi di mora (su capitale diverso da quello azionato) e suoi “accessori” (anatocismo e somma forfettaria ex art. 6) è infondata e va respinta. L'attrice non ha né allegato né dimostrato gli elementi integrativi della fattispecie richiamata. Nello specifico appare assorbente l'assoluta assenza tanto di allegazione deh prova de:
• il rapporto giuridico sostanziale da cui sarebbe sorto il credito per sorte capitale con relativa scadenza;
• il pagamento eseguito in ritardo a mani della cedente (o della stessa cessionaria ante causam) in ritardo rispetto alla scadenza dell'obbligazione. Di tali fatti assertivi non vi è traccia negli atti di parte attrice la quale (con la solita tecnica redazionale) rinvia integralmente ad:
- elenchi di note di debito aventi quale oggetto la “liquidazione” dei citati interessi di mora (doc. 5 fasc. e di nuovo in sede di precisazione delle conclusioni sub B;
Part
pagina 11 di 15 - contratti di cessione prodotti formalmente sub 13 ma inverantisi in plurime cartelle compresse contenenti a loro volta altre cartelle con file dalla più svariata denominazione senza nessuna allegazione nell'atto assertivo;
- elenco delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Part Debito (doc. 14 fasc. Alla laconicità dell'asserzione si giustappone l'assenza di qualsivoglia prova delle allegazioni per tabelle in cui si è cimentata la difesa attorea. Anche in questo caso, ovviamente, non può trovare albergo alcuno l'evocazione (alquanto inconferente) del principio di non contestazione da parte della convenuta. Ciò perché la contestazione c'è stata nelle forme in cui poteva dipanarsi nella comparsa di risposta ovvero sul credito azionato in sé vista l'assoluta genericità dell'allegazione svolta dall'attrice. A chiosa finale, peraltro, non possono che richiamarsi tanto le operazioni peritali che l'esito della C.T.U. per corroborare l'odierna decisione atteso che sul punto l'ausiliario del Tribunale ha confezionato tabelle e conteggi sulla base di sole fatture e note di debito per interessi non avendo rinvenuto alcun documento civilisticamente rilevante ai fini dell'odierna domanda. Lo stesso ausiliario afferma che “gli interessi moratori in tale ipotesi sono stati calcolati sulla base delle informazioni estrapolate dal documento prodotto da parte attrice (Docc. 4 e 5 Attrice), con particolare riferimento al periodo ricompreso tra la scadenza d attura e il pagamento, indicato nel prospetto..” ed ancora” Dall'analisi del prospetto prodotto da – Doc. 5 Attrice – emerge…”. La scelta tecnico -m contabile non è stata operata dal C.T.U. in mo ilaterale e atecnico ma sulla scorta del fatto che:”Non risultano agli atti di causa fatture di vendita, così come anche nelle note di debito allegate aventi ad oggetto interessi moratori non vi è alcun riferimento alle fatture di riferimento. Per quanto riguarda le cessioni di credito prodotte da parte attrice, sono state individuate alcune cessioni Part sulla base del numero di fattura riportato nel prospetto prodotto dalla (Docc. 13 e 18 Attrice), mentre altri atti di cessione credito riportano all'interno una dicitura generica, il cui estratto viene di seguito indicato con apposita immagine” (pp. 15-16 relazione peritale). Difetta la produzione delle stesse fatture dal quale indurre la scadenza del credito asseritamente dovuto dalla convenuta e poi da questa (in thesi) estinto in ritardo. Tanto basta per rigettare la domanda.
A cascata, non può predicarsi il diritto al pagamento degli:
- interessi anatocistici su quelli capitalizzati;
- al pagamento della somma di € 40 per ogni asserito inadempimento ( e connessi interessi).
La domanda “ulteriormente subordinata” di condanna per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è infondate per difetto di sussidiarietà dell'azione. E' sufficiente ricordare che l'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una
“giusta causa”, nozione questa il cui approfondimento esula dal tema specificamente oggetto della presente sentenza. A differenza di quanto previsto nel diritto romano, la scelta del legislatore denota come si sia voluto introdurre un rimedio di carattere generale, avente però natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia “corretto” da specifiche disposizioni di legge. L'opinione tradizionale, sostenuta anche nella dottrina espressasi nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice civile, ha optato per una valutazione del presupposto della sussidiarietà in astratto, nel senso,
pagina 12 di 15 cioè, che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio “per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Pur con la deroga dettata in relazione all'arricchimento indiretto, per le ipotesi sopra richiamate, la prevalente giurisprudenza ha quindi optato per la soluzione secondo cui l'astratta sussistenza di un'altra azione (indipendentemente, dunque, dal fatto che essa sia stata infruttuosamente esercitata ovvero non sia più esercitabile per prescrizione o decadenza) preclude il ricorso all'azione di arricchimento senza causa (cfr. ex multis, e senza pretesa di esaustività, Cass. n. 1473/1960, non massimata;
Cass. n. 1278 del 29/05/1962; Cass. n. 1737/1963; Cass. n. 3582/1968; Cass. n. 1073/1974; Cass. n. 1849/1980; Cass. n. 12242/2016; Cass. n. 20528/2017; Cass. n. 8694/2018; Cass. n. 29988/2018; Cass. n. 4909/2023, cui adde Cass. S.U. n. 28042/2008 e Cass. S.U. n. 9531/1996, che richiamano i precedenti sul punto, ma senza che però siano intervenute a risoluzione di un contrasto). Risulta, quindi, configurabile un discrimen tra le ipotesi di rigetto per infondatezza della domanda per difetto di prova, (ovvero, quando l'altra azione sia stata esercitata, ma la domanda sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua, in astratto, alla previsione di legge, sia poi risultata difettosa di qualche requisito), da quelle in cui la domanda cd. principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale. Non può, quindi, accedersi alla soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale. Ciò vale soprattutto al fine di scongiurare la sua declinazione in termini estremi e ciò in quanto ad avviso della Corte occorre salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare. Occorre quindi distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale comporta che quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 c.c. in favore della domanda principale si rivela essere in realtà un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c. Viceversa, il rigetto della domanda, correlato al mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla sussistenza del pregiudizio, non esclude che il diverso titolo sussista e che quindi sia preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale. E allo stesso modo incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.. La Giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha optato per tale ultima impostazione (cd. sussidiarietà temperata) ammettendo l'azione di arricchimento, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. I, Ord. 17 luglio 2023, n. 20521; infra in motivazione Cass. SS.UU. 5 dicembre 2023, n. 33954; Cass. 11682/2018 e Cass. 14944/2022). In questa causa è stato accertato, di contro, unicamente il difetto di prova dal lato oggettivo e, sovente, soggettivo, dei crediti azionati dalla Un tipico difetto di prova. Parte_2 pagina 13 di 15 In secondo luogo, peraltro, non può non ravvisarsi un difetto strutturale rispetto alla fattispecie normativa evocata. Difetterebbe il requisito dell'immediatezza. E' necessaria l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro ( v. Cass., 9/6/1981, n. 3716; Cass., 8/3/1980, n. 1552; Cass., 4/5/1978, n. 2087 ), come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa ( v. Cass., 16/12/1981, n. 6664 ). Ne consegue l'esclusione dei casi di arricchimento c.d. indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito ( Cass., Sez. Un., 8/10/2008, n. 24772 ). il contraente che abbia la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, in tal caso l'arricchimento costituendo solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione (v. Cass., 3/8/2002, n. 11656). In questo caso l'attrice non potrebbe certo predicarsi impoverita rispetto ad un'attività svolta, in thesi, nei confronti dell'ente pubblico che se ne sarebbe avvantaggiato essendo quella stata svolta dai cedenti il credito. E' quindi evidente, proprio per il carattere sussidiario dell'azione, che il c.d. impoverimento che subirebbe il cessionario dipenderebbe dalla mancata remunerazione conseguita attraverso il credito acquistato la cui regolazione (pro solvendo o soluto) trova finte nel contratto di cessione. Ne segue che non può sussistere in astratto un credito da ingiustificato arricchimento che possa essere esercitato in via diretta dalla cessionaria né, tantomeno, indiretto, attraverso il suo acquisto per intervenuta cessione al pari del credito fondato sul contatto in quanto si finirebbe per eludere, di nuovo, il principio di sussidiarietà dell'azione.
Null'altro vi è da aggiungere se non l'assorbimento dell'eccezioni sollevate in senso tecnico dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del domandato svolto in via principale dall'attrice. Il valore della causa è stato fissato attraverso la citazione, la quale ha determinato una serie di difese che, per quantità e qualità, sarebbero state assai più esigue se parametrate al petitum precisato in sede finale. Come è noto, il D.M. 55/2014 disciplina i criteri di liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, attraverso l'unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di “compenso”, che, ai fini della liquidazione, tiene conto degli elementi, di cui all'art. 4 del decreto stesso (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.). Detti elementi - che vanno valutati in relazione (non a singoli atti o a singole fasi, ma) alla prestazione professionale nella sua interezza - sono applicabili in via generale e sono (così, testualmente, in motivazione la sentenza delle Sezioni Unite n. 17405/2012). Come riconosciuto dal D.M. n. 55/2014 e come questa la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato (Cass, VI-III, 30 novembre 2022, n. 35195, che richiama anche Cass. n. 27871/2017), quando la domanda sia accolta, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del decisum) qualora sia pagina 14 di 15 rigettata alla somma domandata con l'atto introduttivo (il c.d. principio del disputatum infra ex multis Cass. III, Ord. 17 maggio 2025, n. 13145). In questo caso, quindi, occorre fare riferimento allo scaglione che va da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 sommando le varie voci per i vari titoli spesi in citazione. Alla convenuta, poi, vanno riconosciuti i valori massimi per le fasi introduttiva e studio (vista la mole e l'entità delle verifiche eseguite in relazione alla modalità assertive spese in citazione dall'attrice) ed i valori medi per le fasi di trattazione e decisoria in € 33.017,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del patrono antistatario.
Il Tribunale, infine, non ritine la sussistenza degli estremi della responsabilità processuale aggravata in quanto la presenza di errori e negligenze nella “verifica” dell'entità del credito azionato ante causam, oltre a costituire un fatto esterno al processo, sono state oggetto di correzione durante il suo corso, così da depotenziare l'eventuale incidenza negativa della condotta sull'altra parte e sullo stesso andamento della giurisdizione. Un tale modus procedendi, infatti, di per sé non commendevole e censurabile, ha trovato un proprio riconoscimento nella massimizzazione dei compensi dei difensori della convenuta come esposto sopra. Ciò, quindi, ha fatto scemare il riverbero negativo dell'azione sulla sfera giuridica della convenuta remunerando adeguatamente il maggior sforzo defensionale patito.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico della (già Parte_2 [...]
Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta tutte le domande proposte dalla ( già Parte_2 Parte_1
nei confronti della;
[...] Controparte_1
• assorbe ogni altra eccezione sollevata della Controparte_1
;
[...]
• condanna la (già alla rifusione delle Parte_2 Parte_1 spese di lite sostenute della Controparte_1 liquidate in € 33.017,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c. le distrae in favore del patrono antistatario.;
• pone definitivamente a carico della (già Parte_2 Pt_1 Parte_1
le spese di C.T.U..
[...]
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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