Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/02/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04025/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2024, proposto da
Azienda Agricola Profumi di Murgia di Montrone Massimo S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Testini e Angelo Di Terlizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento I.S.M.E.A. prot. n. 45672 del 22 novembre 2023 di archiviazione della domanda di concessione dei benefici di cui ai “Nuovi interventi fondiari Ismea dedicati ai giovani” per asserita carenza dei requisiti oggettivi e della sostenibilità finanziaria ed economica della proposta;
- della presupposta comunicazione ex art 10 bis della Legge n. 241/1990 ee ss.mm. dei motivi ostativi prot. n. 42317 del 27 ottobre 2023 e, ove necessario, della comunicazione prot.n. 24645 del 5 giugno 2023;
- dei presupposti verbali e/o atti istruttori e dell''eventuale graduatoria definitiva laddove esistenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A.;
Vista l’istanza del 20 gennaio 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 gennaio 2024, tempestivamente depositato, l’Azienda Agricola Profumi di Murgia di Montrone Massimo S.S. - società operante dal 2017 nel settore della coltivazione di oliveti e vitigni - ha premesso, in punto di fatto, di aver presentato domanda di partecipazione al Bando " Generazione Terra " - " Nuovi interventi fondiari Ismea dedicati ai giovani " del 23 novembre 2022, indetto dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (d’ora in poi, I.S.M.E.A.), destinato ai giovani imprenditori agricoli che vogliano ampliare la superficie aziendale mediante acquisto di nuovi terreni o consolidare la superficie aziendale mediante acquisto di terreni già condotti (art. 2.1. dell’Avviso).
La Società ricorrente ha quindi evidenziato che, in caso di ammissione della domanda, I.S.M.E.A. avrebbe proceduto all'acquisto del terreno e lo avrebbe poi assegnato al beneficiario con patto di riservato dominio, con l’obbligo di restituire la somma ricevuta nel termine di quindici - trenta anni.
Nel caso di specie, la Società ricorrente ha proposto l’acquisto di un terreno che - all’esito dell’intervento da eseguirsi - verrebbe destinato per ha 0.81.00 ad oliveto superintensivo, per ha 9.90.00 ad oliveto intensivo e per ha. 8.89 a vigneto da vino a spalliera.
Ciò posto, con nota prot. n. 42317 del 27 ottobre 2023, I.S.M.E.A. comunicava alla Società ricorrente ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda de qua : la mancata allegazione della relazione attestante la conformità edilizia e catastale dei documenti a firma di un professionista abilitato e la non coerenza tra il fatturato storico dichiarato (€ 36.000,00) e le previsioni di fatturato indicate nel BP (oltre € 200.000,00).
La Società ricorrente replicava quindi entro i termini alla predetta comunicazione, inviando documentazione tesa a superare le criticità rilevate con i predetti motivi ostativi.
Ciononostante, con provvedimento prot. n. 45672 del 22 novembre 2023 I.S.M.E.A. comunicava l’archiviazione della domanda de qua.
Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe, la Società ricorrente ha proposto gravame avverso il suddetto provvedimento di archiviazione e agli atti prodromici suindicati, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11.3 del Bando - violazione degli artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere - carenza motivazione - difetto di istruttoria - illogicità e irragionevolezza manifesta, perché, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, il tecnico della Società ricorrente avrebbe chiarito e precisato la piena sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa, utilizzando parametri di fatturato per ettaro per ogni coltura rinvenienti da documentazione ufficiale dell'Ag.E.A. e della Regione Puglia (Determinazione dell'Autorità di Gestione del P.S.R.- Puglia 2014-2022 del 25 gennaio 2023 n. 4); peraltro, il provvedimento impugnato sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, perché non sarebbero state spiegate le ragioni che hanno portato all’archiviazione dell’istanza de qua a fronte della presentazione dei chiarimenti.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 11.3 del Bando - eccesso di potere - erroneità dei presupposti - difetto di istruttoria - carenza di motivazione - difetto di istruttoria - illogicità e irragionevolezza manifesta, perché i motivi ostativi indicati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. non potevano determinare la reiezione dell’istanza di che trattasi.
1.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e ss. del Bando - eccesso di potere - travisamento di fatto - erroneità dei presupposti - difetto di istruttoria - perplessità della motivazione, in quanto la circostanza, sollevata nei motivi ostativi, circa la mancata allegazione della perizia asseverata, relativa alla legittimità dei manufatti esistenti sul terreno, non corrisponderebbero al vero, avendo il tecnico di parte inoltrato all’Amministrazione la perizia.
1.4. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. In data 9 febbraio 2024, si è costituito in giudizio con memoria di stile l’I.S.M.E.A..
2.1. Con memoria depositata il 16 febbraio 2024, l’I.S.M.E.A. ha controdedotto alle censure sollevate con il ricorso dalla Società ricorrente ed ha concluso per il suo rigetto.
3. Con ordinanza cautelare n. 747/2024, pubblicata il 22 febbraio 2024, la Sezione V - illo tempore competente ratione materiae - ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla Società ricorrente, “in considerazione delle deduzioni difensive dell’Amministrazione, la quale ha rappresentato che il provvedimento di archiviazione della domanda di concessione dei benefici per carenza dei requisiti prescritti discende dall’intervenuta valutazione di sostenibilità economico - finanziaria dell’intervento programmato con particolare riferimento all’assenza dell’elemento dell’affidabilità finanziaria in capo all’operatore economico”.
4. Con apposita istanza, depositata in data 20 gennaio 2025, la Società ricorrente ha dichiarato di aver acquistato, nelle more, i terreni oggetto dell’intervento de qua con diversa modalità ed ha, pertanto, concluso per la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Con memoria depositata in data 22 gennaio 2025, I.S.M.E.A. ha concluso per la improcedibilità del giudizio con condanna alle spese della parte ricorrente.
6. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
7.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, con apposita istanza depositata in data
20 gennaio 2025, la Società ricorrente ha, in ogni caso, dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso, per aver acquisito i terreni oggetto dell’intervento < de quo secondo altre modalità.
7.1 In conclusione, avendo la Società ricorrente manifestato la propria carenza di interesse ad una decisione nel merito, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
8. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e dell’assenza di attività difensiva da parte di I.S.M.E.A. successivamente alla fase cautelare del giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare tra le parti integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO