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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 169/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 aprile 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
con sede legale in Delmenhorst (Germania), Parte_1
Annenheider Allee n. 97, USt-ID nr. DE813344560, iscritta al Registro delle Imprese di
Oldenburg al n. HRA 140470, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Alberto Ferretti
appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Pianella (PE), Piazza Dei Vestini n. 20 (P. ; PartitaIVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe
Cambareri e Laura Cerisara
appellata - appellante in via incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1052/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 18 luglio 2023.
All'udienza del 22 aprile 2025, svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante, così come precisate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della Sentenza n. 1052/2023 del Tribunale di Pescara, condannare l'appellata “ al pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 66.118,20, di cui € 40.916,64 per indennità di cessazione del rapporto, €
23.059,56 per indennità di mancato preavviso ed € 2.142,00 per risarcimento dei danni subìti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dall'iscrizione a ruolo del primo grado al soddisfo effettivo, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche all'esito dell'espletanda C.T.U. contabile, già richiesta e non concessa in primo grado, per la cui disposizione si insiste nell'odierna sede.
Voglia altresì rigettare l'avverso appello incidentale, infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di lite e condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte in forza della Sentenza di primo grado, pari ad € 14.505,00”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
pag. 2/27 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, così
decidere:
- in via principale respingere l'appello proposto da , Parte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Pescata n. 1052/2023 pubblicata in data 18 luglio 2023 in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie, anche istruttorie, in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto sia in diritto;
- in via di appello incidentale riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di
Pescara n. 1052/2023 pubblicata in data 18 luglio 2023 nella sola parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale formulata da e, per Controparte_1
l'effetto, condannare , in persona del legale Parte_1
rappresentate pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1
ai sensi degli artt. 4 e 10.1 del contratto di agenzia del 2017 e degli artt. 1453 e
[...]
1456 c.c. e pari ad euro 56.113,72 o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto equo e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza e fino al saldo effettivo.
Se ritenuto necessario, disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare – avuto riguardo al documento n. 8 prodotto da e verificata Controparte_1 la contabilità di quest'ultima per gli anni 2017 e 2018, nonché assunte (ove ritenuto) le necessarie informazioni – il mancato guadagno di al netto Controparte_1
dei costi di produzione per le minori vendite in Germania negli anni 2017 e 2018 rispetto agli obiettivi annuali minimi di euro 630.000/anno pattuiti nel citato contratto;
- in via istruttoria e solo se del caso ammettersi la prova per testi sui capitoli 5, 6, 7 e 8 dedotti
da nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. Controparte_1
rispettivamente depositate in data 26 novembre 2020 e 16 dicembre 2020, con i testi ivi indicati.
pag. 3/27 In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1052/2023 pubblicata in data 18.07.2023 il
Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della volta ad ottenere la condanna
[...] Controparte_1 di quest'ultima al pagamento della somma di euro 40.916,64 a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., di € 23.059,56 per indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. e di € 58.500,00 a titolo di risarcimento danni.
Parte attrice a fondamento della domanda deduceva di aver stipulato, quale agente, in data 1.2.2017, un contratto di agenzia con l'odierna appellata per la promozione in
Germania delle vendite dei prodotti di quest'ultima e che nelle pattuizioni contrattuali ( in particolare al paragrafo 2 allegato A) del contratto) le parti avevano convenuto un obiettivo minimo di vendite, per l'anno 2017, non inferiore a 630.000,00 euro, prevedendo agli artt. 4 e 10 il diritto della preponente di risolvere il contratto medesimo ex art. 1456 c.c. per l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'obiettivo in parola.
Rappresentava, poi, che nonostante nel 2017 la , pur avendo registrato Controparte_1 un fatturato (per € 528.945,05) inferiore al minimo pattuito, non avesse sollevato alcuna contestazione, con conseguente rinnovo tacito del rapporto sino all'anno 2018, in data
26.6.2019 aveva inaspettatamente comunicato all'attrice la volontà di risolvere il contratto in oggetto, per via del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita negli anni 2017 e 2018.
Sosteneva parte attrice che la risoluzione in parola sarebbe stata del tutto illegittima, in quanto contraria a buona fede e lesiva del legittimo affidamento dell'agente alla Part prosecuzione del rapporto e che, dunque, la avrebbe avuto diritto all'indennità per avvenuta cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., nonché all'indennità per inosservanza del termine di preavviso di cui all'art. 1750 c.c.
pag. 4/27 Deduceva inoltre di aver riportato, per via della condotta scorretta della convenuta, danni patrimoniali per € 13.500,00, oltre al danno d'immagine per almeno 45.000,00 euro.
Chiedeva, per tali ragioni, la condanna al pagamento delle suddette somme con vittoria delle spese di lite.
1.1. Si costituiva in giudizio contestando la domanda Controparte_1
attorea e chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento da parte dell'attrice della somma di euro 56.113,72 a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di fatturato pattuito con l'agente.
2. Riteneva il primo giudice infondata sia la domanda attorea, sia la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta sulla base delle seguenti argomentazioni.
2.1 In primo luogo, accertava la legittimità della risoluzione del contratto di agenzia effettuata della convenuta ritenendo insussistente la violazione del principio di buona fede e di abuso del diritto da parte della stessa.
Sul punto, evidenziate la clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti e la non contestazione del mancato raggiungimento del fatturato minimo annuo ivi pattuito per le annualità 2017 e 2018, riteneva che parte attrice non avesse dato prova degli elementi integrativi dell'abuso del diritto prospettato non avendo dimostrato l'avvenuta risoluzione per motivi diversi ed ulteriori da quelli per i quali il diritto alla risoluzione era stato attribuito.
Nello specifico, riteneva indimostrata sia la circostanza dedotta dalla attrice secondo la quale la convenuta si sarebbe avvalsa della clausola risolutiva espressa al fine di sottrarsi al pagamento delle indennità dovute sia, sulla base delle risultanze testimoniali che dimostravano i contatti intercorsi tra le parti, l'imprevedibilità della risoluzione posta in essere in violazione del dovere generale di correttezza e buona fede.
2.2 Riteneva, poi, il primo giudice non dovute le indennità richieste dall'agente.
pag. 5/27 Accertata preliminarmente l'insussistenza di un riconoscimento di debito da parte della convenuta, riteneva non dovuta l'indennità di mancato preavviso rilevando l'insussistenza di un obbligo di preavviso sia legale che convenzionale.
In particolare, riteneva inapplicabile al caso di specie l'obbligo di preavviso previsto dall'art. 1750 c.c., in quanto riferito ai contratti di agenzia a tempo indeterminato, sostanziandosi il contratto oggetto di causa in contratto a tempo determinato seppur rinnovabile.
Riteneva inapplicabile altresì il preavviso convenzionalmente previsto ai sensi dell'art.
2.2. del contratto stipulato tra le parti, in quanto attinente all'ipotesi di recesso e non di risoluzione per il quale si era invece sancita l'applicazione dell'art. 1456 c.c. il quale comporta la risoluzione di diritto in assenza di preavviso.
In ogni caso faceva rilevare il primo giudice la non debenza di preavviso anche in ipotesi di qualificazione della risoluzione operata dalla convenuta come recesso, sussistendo nel caso di specie una giusta causa giustificatrice consistente nel mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di fatturato annuo stabilito dalle parti.
Rigettava altresì la richiesta di indennità prevista ai sensi dell'art. 1751 c.c. ritenendo non dimostrate dalla parte attrice le condizioni a tal fine richieste dalla norma, non avendo la stessa fornito prova di aver procurato alla preponente nuovi clienti né di averne sensibilmente sviluppato gli affari sul territorio, aggiungendo inoltre che il caso di specie integra i presupposti di cui al comma secondo della suddetta norma, il quale esclude il diritto all'indennità nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempienza imputabile all'agente.
2.3. Disattendeva inoltre il primo giudice anche la domanda relativa al risarcimento del danno richiesto, come conseguenza logica dell'insussistenza di inadempimento della convenuta e della legittimità della risoluzione intervenuta.
2.4. Infine, disattendeva anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla convenuta ritenendo non assolto da parte di quest'ultima l'onere probatorio pag. 6/27 relativo all'utilità patrimoniale che la società avrebbe conseguito qualora l'agente avesse correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
In conclusione, rigettava tutte le domande proposte dichiarando compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 30%, con condanna dell'attrice alla refusione della restante parte in favore della convenuta.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Parte_1
per i seguenti motivi.
[...]
3.1 “Omesso esame delle questioni relative al legittimo affidamento ed alla violazione della buona fede contrattuale. Violazione dell'art. 1375 c.c.”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza lamentando l'omessa pronuncia circa l'eccepita violazione del dovere di buona fede contrattuale.
Ha sostenuto che il primo giudice non avrebbe compiutamente analizzato le domande proposte, in particolare con riferimento alla condotta della società convenuta successiva al rinnovo del contratto di agenza del 1° gennaio 2019.
Ha dedotto che la società appellata fosse a conoscenza del fatturato prodotto nelle annualità precedenti, e dunque della causa legittimante la risoluzione intervenuta, già da metà gennaio 2019, con la conseguenza che l'intempestiva risoluzione avrebbe ingenerato nella società agente il legittimo affidamento circa la prosecuzione del rapporto con conseguenti investimenti per lo svolgimento dell'attività promozionale per l'annualità in corso.
Ha dedotto inoltre che tali fatti, in quanto non contestati, avrebbero dovuto comportare l'accertamento da parte del primo giudice della circostanza e della conseguente responsabilità della società convenuta.
3.2. “Errata valutazione delle prove testimoniali ed omessa valutazione di quelle documentali in relazione alla presunta infondatezza della censura di illegittimità della risoluzione. Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.”.
pag. 7/27 Con il secondo motivo di appello la società appellante, relativamente alla doglianza espressa con il primo motivo, ha contestato la valutazione delle risultanze testimoniali operata dal primo giudice, deducendo inoltre la mancata valutazione della documentazione probatoria dalla stessa prodotta a riguardo.
In particolare, ha sostenuto che dalla corretta disamina delle dichiarazioni dei testi escussi sarebbe invero emerso che i contatti telefonici intercorsi tra le parti in merito al mancato raggiungimento dell'obiettivo di fatturato, oltre ad essere precedenti al momento in cui la aveva avuto conoscenza dell'effettivo Controparte_1
fatturato delle precedenti annualità, avrebbero avvalorato la tesi di parte attrice confermando che tra le parti vi era accordo sul proseguimento del rapporto contrattuale per l'annualità successiva, avendo le stesse predisposto un piano per il raggiungimento degli obbiettivi previsti.
Ha dedotto inoltre che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta dalla attrice dalla quale emergeva che nel maggio 2019, quando erano ben noti i risultati raggiunti l'anno precedente, la preponente aveva non solo approvato l'attività di agenzia svolta dall'appellante nell'anno in corso, ma aveva anche autorizzato iniziative per il successivo mese di settembre, così determinando il legittimo affidamento poi disatteso tramite l'intervenuta risoluzione.
3.3. “Errata interpretazione ed applicazione dell'art.
4.3. del contratto di agenzia.
Violazione degli art. 1362,1363,1366 c.c. anche in relazione all'art. 116 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante ha contestato la decisione del primo giudice nell'interpretazione della clausola contenuta nell'art.
4.3. secondo la quale “l'eventuale rinuncia o inerzia della preponente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
4.2. per il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo relativo ad un anno solare non varrà come rinuncia a tale diritto per gli anni successivi”.
Ha sostenuto a riguardo che la motivazione del primo giudice, il quale aveva ritenuto la condotta della appellata conforme alle prestazioni contrattuali anche sulla base di tale espressa previsione, sarebbe erronea poiché fondata sull'errata interpretazione della clausola che in realtà sarebbe volta semplicemente ad escludere che la rinuncia alla pag. 8/27 clausola risolutiva per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di vendite intervenuto in un'annualità comportasse la rinuncia allo stesso diritto qualora tale inadempimento si fosse verificato anche nelle annualità successive.
3.4. “Errato disconoscimento del riconoscimento di debito proveniente da CP_1
. Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.”.
[...]
Con il presente motivo l'appellante ha dedotto l'erronea o parziale valutazione della documentazione relativa al sostenuto riconoscimento di debito della società appellata.
Ha dedotto l'appellante che nella email del 28 agosto 2019 la società appellata avrebbe riconosciuto il debito senza la presenza di alcuna riserva e che la riserva di conteggiare i mancati guadagni contenuta nella seconda comunicazione non potesse comportare l'insussistenza del riconoscimento di debito, sostenendo che la suddetta comunicazione, contenendo la data del pagamento, integrerebbe una promessa di pagamento contenendo inoltre la stessa un calcolo della indennità dovuta effettuato dalla stessa preponente.
Ha fatto rilevare poi l'appellante che, anche in corso di causa, la convenuta avrebbe riconosciuto il debito, sostenendo che il portare in compensazione altri crediti non escluderebbe la sussistenza del riconoscimento effettuato con i calcoli della stessa società.
Per tali ragioni ha chiesto la modifica della sentenza quantomeno relativamente alla somma di euro 40.919,62, che ha assunto come riconosciuta dalla appellata.
3.5. “Erronea individuazione e qualificazione dell'indennità per la cessazione del rapporto come non discendente da norma inderogabile di legge. Violazione e falsa interpretazione dell'art. 1751 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante ha impugnato la sentenza emessa per aver motivato il rigetto in difformità rispetto alla normativa di legge.
Ha sostenuto che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che l'art. 1750 c.c. non preveda indennità per la cessazione del rapporto e nel ritenere che il successivo art. 1751 c.c. preveda ipotesi in cui l'indennità non è dovuta, facendo rilevare che la norma prevede, invece, primariamente le ipotesi in cui l'indennità è invece dovuta.
pag. 9/27 Part 3.6. “Omesso esame e valutazione delle prove fornite da in relazione alla sussistenza dei presupposti ex art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità per la cessazione del rapporto”.
Con tale doglianza parte appellante ha contestato l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto non provata dalla attrice la seconda condizione di cui all'art. 1751 c.c., ossia il fatto che il preponente continui a ricevere vantaggi dalla attività svolta dall'agente.
Ha dedotto in primo luogo che la pregressa presenza sul mercato tedesco della convenuta non fosse decennale, in quanto il rapporto di agenzia tra le parti era sorto già dal 2013, e inoltre ha censurato la mancata valutazione della documentazione prodotta con la quale si riproduceva l'incremento del fatturato ottenuto grazie all'attività di Part agenzia della nonostante dal 2017 fosse stato escluso dal contratto il cliente più rilevante Import Gmbh”. Persona_1
Ha lamentato la mancata valutazione anche della documentazione prodotta, sostenendo di aver fornito tramite la stessa la piena prova della risoluzione operata unilateralmente dalla preponente e dei vantaggi che questa aveva continuato a ricevere grazie all'operato dell'agente.
3.7. “Errata valutazione dell'incidenza della clausola risolutiva sulla debenza dell'indennità di fine rapporto, anche in relazione all'art 1751 co. 2 c.c. Violazione dell'art. 1751 c.c e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Con tale motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione laddove ha ritenuto sussistere la condizione di esclusione dell'indennità di cessazione del rapporto prevista dal comma 2 dell'art. 1751 c.c.
Sul punto ha sostenuto che il grave inadempimento dell'appellante posto a fondamento della motivazione del primo giudice non troverebbe riscontro nella documentazione prodotta in atti, dalla quale emergerebbe in contrario la volontà della preponente di proseguire il rapporto nonostante il fatturato conseguito nelle annualità precedenti, circostanza questa ulteriormente confermata dall'effettiva prosecuzione del rapporto sino al giugno del 2019.
pag. 10/27 3.8. “Errato disconoscimento dell'indennità di mancato preavviso. Violazione dell'art. 1750 1751 c.c.”.
Con tale doglianza ha contestato la decisione del primo giudice anche relativamente al rigetto della domanda di indennità di mancato preavviso, ritenendo che la giusta causa posta a fondamento della decisione di rigetto, per le motivazioni espresse al precedente motivo, non sussistesse nel caso di specie, risultando dimostrata l'assenza di impedimento alla prosecuzione del rapporto, sicché ha sostenuto che essendo possibile la prosecuzione provvisoria del rapporto il termine di preavviso di cui all'art.
2.2. del contratto dovesse essere rispettato.
3.9. “Errato disconoscimento di responsabilità della società in Controparte_1 relazione alla domanda di risarcimento danni. Violazione dell'art. 1375 c.c.”.
Infine, l'appellante impugna la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara anche nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della violazione del dovere di buona fede contrattuale da parte della società appellata.
Sul punto richiama quanto precedentemente dedotto circa la sussistenza di responsabilità della società preponente conseguentemente sostenendo la debenza del risarcimento quantomeno delle spese sostenute dalla stessa per l'attività programmata ed approvata dall'appellata, deducendo altresì la mancata contestazione specifica in merito da parte di quest'ultima.
Da ultimo, la società appellante ha richiesto, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 14.505,00 corrisposta dall'appellante a titolo di spese del giudizio di primo grado in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara.
4. Si è costituita in giudizio la società appellata impugnando e contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
Con appello incidentale la società appellata ha, inoltre, chiesto la riforma dell'impugnata sentenza relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale pag. 11/27 proposta di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato guadagno derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di fatturato previsti in contratto.
A riguardo, ha contestato la decisione del primo giudice sostenendo di aver fornito
Part prova della utilità patrimoniale non conseguita a causa dell'inadempimento di sostenendo che comunque si trattasse di danni derivanti dalla violazione di un preciso obbligo di risultato della società appellante.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello principale con accoglimento della domanda avanzata con appello incidentale e vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
5. Motivi della decisione.
L'appello principale è infondato per i seguenti motivi.
5.1. I primi tre motivi di appello, che questa Corte ritiene di trattare congiuntamente in quanto tutti collegati e attinenti alla legittimità della risoluzione operata dalla società preponente, sono infondati e devono essere rigettati.
5.1.1. L'appellante contesta l'impugnata sentenza lamentando l'omessa pronuncia del primo giudice relativamente al legittimo affidamento generato dal comportamento tenuto dalla società appellata in particolare in riferimento ai fatti del periodo 2019.
Sostiene, in buona sostanza, che il rinnovo del contratto intervenuto nel 2019 e le conseguenti attività poste in essere nello svolgimento del rapporto nel primo semestre del 2019 avrebbero da un lato comportato la rinuncia per fatti concludenti del diritto di risoluzione dell'appellata per fatti delle annualità precedenti e, dall'altro, il legittimo Part affidamento di sulla prosecuzione del rapporto per la annualità in corso.
Deduce, quindi, l'appellante che le tempistiche e le modalità della risoluzione operata dalla appellata, intervenuta dopo il rinnovo del contratto e a metà anno in corso nonostante l'evento giustificativo (ossia il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di fatturato per le annualità 2017-2018) fosse noto alla parte già dal gennaio
2019, siano contrarie ai principi di buona fede e correttezza previsti dall'ordinamento nell'esecuzione del contratto.
pag. 12/27 Preliminarmente giova ricordare che il vizio di omessa pronuncia ricorre qualora il giudicante non abbia statuito su tutta la domanda omettendo di emettere il provvedimento richiesto al fine di decidere la controversia o parte di essa.
Tale vizio non deve ritenersi integrato qualora dal corpo della sentenza emerga, seppur in via implicita la statuizione sulla tutela richiesta, non ricorrendo tale vizio, per consolidata giurisprudenza, “Quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata implicandone il rigetto, dovendosi considerare, adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (da ultimo
Cass. Civ. 2153/2020).
Nel caso di specie, dall'analisi della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, risulta la compiuta statuizione da parte del primo giudice di ogni questione proposta dalla società appellante, anche relativamente alla violazione della buona fede contrattuale per il legittimo affidamento sostenuto dall'allora attrice.
Il Tribunale, infatti, ha accertato la legittimità della risoluzione operata tramite l'esercizio della clausola risolutiva espressa ritenendola, nella sua modalità di esercizio, conforme alle prescrizioni di legge e contrattuali.
Posta la legittimità della risoluzione operata, il primo giudice ha valutato anche le modalità conformi ai dettami della buona fede nell'esecuzione del contratto, ritenendo che l'insussistenza di imprevedibilità della volontà di risolvere il rapporto abbia escluso il legittimo affidamento dell'appellante e conseguentemente la sussistenza di un comportamento contrario a buona fede da parte della società appellata.
Per tali ragioni la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara deve ritenersi immune da censure, dovendo altresì condividersi nel merito la decisione di rigetto della domanda proposta.
pag. 13/27 5.1.2. Nel merito delle doglianze proposte dall'appellante circa la contrarietà a buona fede del comportamento della società appellata deve osservarsi quanto segue.
L'art. 1375 c.c. prevedendo che “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” esprime il generale obbligo di solidarietà secondo il quale le parti nello svolgimento del rapporto contrattuale hanno il dovere di agire in modo da preservare l'interesse dell'altra parte, dovendo compiere, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, quanto necessario a preservare l'interesse dell'altra parte, entro i limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Il generale impegno solidaristico richiesto trova, infatti, il suo preciso limite nell'interesse proprio del soggetto che deve compiere tali atti, il quale non può essere sacrificato in misura apprezzabile al fine di salvaguardare gli interessi della controparte.
È necessario, infatti, che il comportamento delle parti sia valutato alla stregua della causa concreta del contratto, ossia dello scopo che le parti intendono perseguire con l'operazione contrattuale, dovendo escludersi che il soggetto sia gravato dall'onere di non porre in essere attività volte a soddisfare i propri interessi esercitando un diritto a tal fine espressamente previsto.
L'appellante sostiene che la società preponente, nell'avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto mesi dopo aver avuto contezza del verificarsi dell'evento giustificativo previsto per la risoluzione (mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di fatturato) avrebbe agito generando a suo carico il legittimo affidamento circa la rinuncia a risolvere il contratto nonostante il verificarsi dell'evento previsto per l'esercizio del diritto.
In merito al ritardo nell'esercizio del diritto la suprema Corte ha chiarito che: “Il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idoneo a far ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una rinuncia tacita” (Cass. civ. 33428/2019).
pag. 14/27 Per pacifico orientamento consolidatosi in giurisprudenza deve poi ricordarsi che per aversi rinuncia tacita in tema di clausola risolutiva espressa è necessario che la parte abbia posto in essere dei comportamenti, incompatibili con la conservazione del diritto, tali da integrare la manifestazione della propria volontà abdicativa in maniera che non residui alcun ragionevole dubbio sulla effettiva intenzione dell'asserito rinunziante.
Deve poi precisarsi che, tale volontà risulta esclusa da atti di mera tolleranza della parte interessata, che possono estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione all'altra parte, subito dopo il verificarsi dell'inadempimento, della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva) che positivo (accettazione di un adempimento parziale rispetto a quello previsto nella clausola), e che per orientamento condiviso da questa Corte non costituisce, di per sé, prova della rinunzia tacita.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte affermato: “In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, ne determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti
l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protezione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni” (Cass civ n. 36098 del 2023 e 14195 del
2022).
In virtù di tali principi, deve dunque ritenersi che laddove la parte avente diritto alla risoluzione in forza della clausola risolutiva espressa, non vi abbia rinunciato, tramite un comportamento caratterizzato da un'incompatibilità tale con l'intenzione di valersene valutato in termini di certezza dal giudice, il mero ritardo nella dichiarazione di valersi della clausola per risolvere il contratto non integra di per sé, una condotta tale da ingenerare nell'altra parte il legittimo affidamento circa la prosecuzione del rapporto e nella mancata risoluzione dello stesso, con conseguente legittimità della risoluzione operata anche in riferimento ai doveri di buona fede e correttezza.
pag. 15/27 Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi, in condivisione con quanto statuito dal primo giudice, che il comportamento della società appellata non abbia integrato una rinuncia tacita al diritto di valersi della clausola risolutiva espressa, dovendo essere qualificata come mera tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte.
Non risulta, infatti, dai dati fattuali dedotti dalla società appellante la volontà abdicativa della società appellata, la quale non può essere ravvisata nelle circostanze allegate che sostanzialmente attengono alla tempistica dell'esercizio del diritto, ininfluente di per sé per i motivi di diritto esposti, e nella modalità della stessa, non potendo ritenersi il comportamento della società appellata completamente incompatibile con l'esercizio del diritto.
Deve essere infatti confermata l'assenza di imprevedibilità dell'avvenuta risoluzione, la quale rende il comportamento della parte legittimo e conforme ai principi di buona fede innanzi richiamati.
5.1.3. Relativamente alla valutazione delle risultanze testimoniali, sul tale specifico aspetto, deve ritenersi che la valutazione operata dal primo giudice sia condivisibile.
Le dichiarazioni testimoniali hanno confermato la sussistenza di rimostranze da parte della società preponente rispetto all'operato della società agente ed in particolare relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di fatturato per le due annualità precedenti, dimostrando così la prevedibilità della risoluzione e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'insussistenza di manifestazioni di volontà abdicative dell'esercizio della clausola risolutiva espressa.
Non si ritiene, infatti, di condividere l'interpretazione dell'appellante circa la valutazione delle dichiarazioni testimoniali secondo cui la circostanza che le parti avessero avuto degli incontri per discutere una strategia di miglioramento del fatturato risulta idonea ad escludere la volontà di risoluzione. Tale circostanza, così come l'approvazione di attività ordinaria tipica del rapporto relativa alla conferma degli eventi allegata, può ritenersi rientrare negli atti di tolleranza posti in essere dalla parte precedentemente all'esercizio del diritto di risoluzione e dunque in costanza di rapporto.
pag. 16/27 Deve per tali ragioni ritenersi legittima e conforme ai dettami di buona fede previsti dall'ordinamento la condotta tenuta dalla società appellata la quale ha esercitato il proprio diritto espressamente previsto a tutela della convenienza e utilità del rapporto di agenzia senza attuare una condotta tale da ingenerare nell'altra parte il legittimo affidamento circa la prosecuzione del rapporto, non emergendo dai dati fattuali allegati dall'appellante la manifestazione in termini di certezza di una volontà abdicativa del diritto bensì un mero ritardo legittimo, come si è visto, nell'esercizio dello stesso.
5.1.3. L'aver escluso che la condotta tenuta dalla preponente durante la prima parte del
2019 avesse integrato una rinuncia tacita all'esercizio del diritto di risoluzione per il periodo pregresso o un'inerzia, rende irrilevante la questione relativa all'interpretazione della clausola n.
4.3. del contratto di agenzia, con la quale le parti hanno previsto, in riferimento alla clausola risolutiva espressa sancita dal punto 4.2., che: “l'eventuale inerzia o rinuncia della preponente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
4.2. per il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo relativo ad un anno solare non varrà come rinuncia a tale diritto per gli anni successivi”.
In ogni caso vale osservare come l'appellante sostenga che tale disposizione contrattuale fosse stata prevista al solo fine di stabilire che la rinuncia o inerzia relativa ad una annualità sarebbe valsa solo per quell'esercizio e non per i successivi contestando l'interpretazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che la clausola consentisse l'esercizio del diritto negli anni successivi in caso di rinuncia o inerzia della preponente.
Orbene, questa Corte rileva in primo luogo la ridondanza della tesi interpretativa proposta dall'appellante, che comporterebbe l'inserimento di una clausola priva di concreta utilità in quanto non produttiva di effetti giuridici che non siano già automaticamente scaturenti dalla sussistenza della clausola risolutiva espressa nei contratti rinnovati.
Al contrario, l'interpretazione offerta dal primo giudice aggiunge un ulteriore effetto giuridico consentendo alla parte preponente di risolvere il contratto anche nelle annualità successive cumulando gli inadempimenti e contemplando l'ulteriore pag. 17/27 possibilità di procedere alla risoluzione anche in base ai risultati di più anni complessivamente considerati.
Tale ricostruzione risulta più confacente anche se si considera che non sono previsti limiti temporali all'esercizio del diritto previsto di risoluzione, il quale deve quindi ritenersi soggetto al limite temporale del termine di prescrizione.
Deve inoltre rilevarsi che è lo stesso appellante a confermare nel proprio atto di appello la legittimità della risoluzione operata negli anni successivi per l'inadempimento degli anni precedenti ammettendo la reale intenzione delle parti.
La società appellante, infatti, deduce la legittimità dell'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte della preponente qualora la dichiarazione di quest'ultima di volersene valere fosse intervenuta non appena avesse avuto contezza del mancato raggiungimento dell'obiettivo per l'annualità 2018, ossia durante il mese di gennaio 2019 come essa stessa espressamente afferma, e dunque nell'annualità successiva a quella in cui si è verificato l'inadempimento.
È pertanto la stessa appellante che ammette la facoltà per la preponente di esercitare il diritto previsto dall'art.
4.2. anche nelle annualità successive a quella in cui l'evento giustificativo si è verificato, lamentando pertanto in sostanza esclusivamente un ritardo nella decisione di valersene.
Tale ritardo come si è visto nel motivo precedente non è di per sé qualificabile come rinuncia tacita e, in assenza di ulteriori elementi probatori, idoneo ad ingenerare il legittimo convincimento sulla prosecuzione del rapporto.
Per tali ragioni la doglianza non può trovare accoglimento dovendo ritenersi l'interpretazione effettuata dal primo giudice coerente con la volontà delle parti come dall'appellante stessa confermato.
5.2. Anche il quarto motivo è infondato e deve essere disatteso.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver escluso la natura di riconoscimento di debito delle comunicazioni intercorse tra le parti allegate con la email del 28 agosto
2019 (doc. n. 15 allegato alle seconde memorie del fascicolo di primo grado pag. 18/27 dell'appellante) e la raccomandata del 13 settembre 2019 (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione del fascicolo di primo grado dell'appellante).
A riguardo occorre ricordare che il riconoscimento di debito previsto dall'art. 1988 c.c. consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia con il quale una parte si riconosce debitore dell'altra parte, dalla quale il codice fa discendere una presunzione di esistenza del rapporto fondamentale fino a prova contraria, dispensando il soggetto in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
La suprema Corte di Cassazione ha in merito affermato che: “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. civ. n. 20689/2016).
Affinché la dichiarazione resa possa definirsi tale e dunque produrre i suddetti effetti, è necessario che abbia i caratteri della chiarezza e della specificità ossia che contenga una manifestazione di volontà univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto, essendo riservata al giudice di merito la valutazione circa la reale intenzione della parte tramite l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni effettuate (Cass. civ. n. 2205/2005, Cass. civ. n. 20422/2019).
Nel caso di specie, non si rinviene, nelle dichiarazioni della società appellata, una precisa identificazione del debito avendo la parte subordinato l'eventuale sussistenza della situazione debitoria alla successiva analisi dei conteggi, condizionando dunque l'ammissione del debito ad una successiva attività di verifica e dunque non esternando una volontà univoca e incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. Infatti, in pag. 19/27 base alle dichiarazioni effettuate restava la possibilità che, all'esito dei calcoli di cui la società si è riservata, non residuasse alcuna situazione creditoria in favore della agente,
e dunque alcun riconoscimento del debito, così come poi nel concreto accaduto avendo con dichiarazione del 30 ottobre 2019 comunicato il saldo a credito della società appellata derivante dalla propria attività contabile.
Per tali ragioni non può accogliersi tale motivo di gravame, con conseguente rigetto della richiesta alla condanna alla minor somma di euro 40.919,62.
5.3 Il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello, entrambi attinenti al mancato riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto, sono parimenti infondati.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza per non aver riconosciuto l'indennità per la cessazione del rapporto come discendente da norma inderogabile di legge.
Sul punto deduce che, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il primo giudice, l'art. 1751 c.c. enuncia l'ipotesi in cui è prevista l'indennità alla cessazione del rapporto disponendo solo successivamente l'ipotesi di esclusione di debenza della stessa.
Ha sostenuto poi che risultano integrate entrambe le condizioni previste dalla suddetta norma lamentando l'omessa o erronea valutazione delle prove allegate in relazione ai sostanziali vantaggi ancora ricevuti dalla società preponente grazie al rapporto di agenzia concluso, deducendo, inoltre, l'insussistenza del grave inadempimento legittimante l'esclusione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1750 comma 2 c.c.
Sostiene che, dalla documentazione prodotta, emergerebbe l'incremento del fatturato della società grazie all'attività di agenzia della agente e l'aumento dei clienti, entrambi non contestati dalla parte appellata, nonché il perdurare dei vantaggi ricevuti dalla preponente ponendo a fondamento della propria pretesa gli ordini ricevuti dai clienti procurati anche successivamente alla risoluzione del rapporto.
La doglianza è priva di pregio.
Sul punto giova premettere che, come correttamente ricostruito anche dal primo giudice,
l'art. 1751 c.c. prevede la debenza da parte della preponente di un'indennità per la pag. 20/27 cessazione del rapporto in favore dell'agente al ricorrere di due precise condizioni legittimanti tale diritto.
La suddetta norma così dispone: “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde
e che risultano dagli affari con tali clienti.”
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che: “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. è necessario che
l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai nuovi clienti procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né sulla base della formulazione della norma è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre condizioni” (Cass. civ. n. 20047/2016).
La norma, dunque, sancisce il diritto dell'agente all'indennità di cessazione del rapporto qualora l'attività dell'agente abbia procurato nuovi clienti alla preponente o sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti già sussistenti e risulti che il preponente continui a ricevere dei vantaggi da tali affari.
Al secondo comma, tuttavia, la norma di legge esclude il diritto suesposto prevedendo espressamente l'ipotesi in cui la suddetta indennità non è dovuta all'agente.
“L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da
pag. 21/27 circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.”
Affinché possa riconoscersi come dovuta l'indennità di cessazione del rapporto deve, pertanto, preliminarmente valutarsi la sussistenza della causa di esclusione della stessa espressamente prevista dalla norma, e solo successivamente valutare, con onere probatorio a carico dell'agente, la sussistenza di entrambe le condizioni previste dal comma 1 del già citato articolo.
Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi come l'ipotesi di esclusione previste dal secondo comma risultano pienamente integrate, essendosi risolto il contratto per l'inadempimento della società agente espressamente individuato dalle parti come di un'importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto senza previsione di termini di preavviso.
Non vi è dubbio, infatti, che nel caso in esame la risoluzione del rapporto da parte della preponente sia derivata dall'inadempimento della società appellante circa il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di fatturato stabilito per le due annualità precedenti, risultando pacifica tale circostanza tra le parti e non avendo, inoltre,
l'appellante addotto motivi di non imputabilità del mancato adempimento.
Anche la dedotta esclusione del cliente storico non risulta idonea a giustificare il Per_1
mancato raggiungimento dell'obiettivo il quale era stato, anche in virtù di tale circostanza, rimodulato nell'importo tramite la modifica delle condizioni contrattuali intervenuta con il contratto del 2017 e dunque risultando espressione dell'autonomia contrattuale delle parti stabilire quanto previsto.
Anche la gravità dell'inadempimento risulta essere integrata nel caso di specie.
Infatti, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il ritardo della società appellata nell'esercizio del diritto risolutorio e il tentativo di prosecuzione del rapporto tramite un mutamento delle condizioni contrattuali non escludono la gravità del mancato pag. 22/27 raggiungimento dell'obiettivo sancita dalle parti, laddove le stesse hanno previsto in itale ipotesi il diritto di risoluzione senza preavviso da parte del preponente.
La gravità dell'inadempimento è stata infatti pattiziamente stabilita dalle parti le quali hanno previsto in tal caso il diritto di non proseguire nemmeno provvisoriamente il rapporto, non stabilendo nella suddetta ipotesi un termine di preavviso in favore dell'agente.
Risultando, pertanto, integrata la specifica causa di esclusione prevista dal comma secondo dell'art. 1751 c.c. risulta superflua ogni valutazione circa le condizioni previste dal comma 1, con conseguente esclusione del diritto della società appellante all'indennità prevista per la cessazione del rapporto e conferma della sentenza impugnata.
5.4 Parimenti disatteso deve essere l'ottavo motivo di appello con il quale la società appellante contesta il mancato riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto non dovuta l'indennità di mancato preavviso sostenendo che la stessa sarebbe ad egli spettante in virtù della prosecuzione del contratto da parte della preponente per l'anno 2019 e in considerazione della proposta di proseguire il rapporto comunicata dalla preponente con la mail del
2019.
Sul punto deve osservarsi che, come condivisibilmente affermato anche dal primo giudice, la risoluzione del contratto oggetto di causa è avvenuta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ai sensi degli art.
4.2 e 10 del contratto di agenzia, i quali non prevedevano alcun termine di preavviso per la risoluzione del contratto de quo.
Le parti, infatti, a differenza delle altre ipotesi di cessazione del rapporto previste, non hanno stabilito termini di preavviso nell'ipotesi di operatività della clausola risolutiva espressa verificatasi nel caso in esame, attribuendo all'ipotesi di mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di vendite stabilito un carattere di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, sicché deve escludersi che la società agente abbia diritto all'indennità di mancato preavviso.
pag. 23/27 Come si è ampiamente argomentato nei precedenti motivi e per le stesse ragioni, tale diritto stabilito con le pattuizioni contrattuali, essendo pienamente legittimo così come pattuito ossia senza obbligo di preavviso, non è posto nel nulla dal ritardo nell'esercizio del diritto e dal comportamento tollerante posto in essere dalla società preponente, sicché, non avendo comportato tali circostanze l'illegittimità della risoluzione operata di diritto, il diritto al preavviso risulta privo di fondamento giuridico.
L'assunto sostenuto dall'appellante, secondo il quale la permanenza di vantaggi per la preponente, comunque non dimostrata in giudizio, comporterebbe di per sé
l'insussistenza di una giusta causa di recesso con conseguente debenza dell'indennità da mancato preavviso, è del tutto infondata per i motivi già esposti in precedenza circa l'esclusione della debenza dell'indennità di cessazione di fine rapporto.
Al contrario di quanto sostiene l'appellante, è proprio la sussistenza della causa di esclusione dell'indennità meritocratica per grave inadempimento imputabile all'agente che determina parimenti una giusta causa di recesso.
5.5. Conseguentemente all'insussistenza di responsabilità della società appellata, deve ritenersi insussistente anche il relativo diritto al risarcimento del danno richiesto dall'appellante con rigetto anche del nono motivo di appello.
5.6. Infondato risulta essere anche il motivo di appello incidentale proposto dalla società preponente, la quale ha impugnato la sentenza in esame relativamente al mancato riconoscimento del risarcimento del danno richiesto a titolo di mancato guadagno derivante dal mancato raggiungimento dell'obiettivo di fatturato da parte dell'agente.
Sostiene l'appellante in via incidentale che i propri conteggi prodotti e la richiesta di esperimento di Ctu formulata fossero sufficienti ad assolvere al proprio onere probatorio circa la sussistenza del danno.
In merito, deve preliminarmente essere confermato quanto ritenuto dal primo giudice circa l'onere della prova in tema di mancato guadagno, poiché è pacifico in giurisprudenza che debba essere escluso il risarcimento dei danni che risultino meramente ipotetici con conseguente onere della parte che adduce il mancato guadagno pag. 24/27 di dimostrare in giudizio, in termini di probabilità, l'utilità patrimoniale che la parte avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata correttamente adempiuta.
Deve essere, poi, condivisa l'assenza di valore probatorio della documentazione allegata a supporto dall'appellante incidentale, in quanto consistente in meri conteggi di formazione unilaterale provenienti dalla parte stessa e contestati dall'appellante, sicché deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico della preponente non potendo sopperire a tale mancato carenza tramite l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, che, in assenza di qualsivoglia allegazione probatoria, deve ritenersi essere meramente esplorativa.
5.7. In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta,
l'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi infondati e devono essere rigettati con conferma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il rigetto di entrambi gli appelli proposti, devono essere compensate.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 1052/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data
[...]
18.07.2023, nei confronti di e sull'appello incidentale da Controparte_1 quest'ultima proposto, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
pag. 25/27 3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposte da entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 giugno 2025
Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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