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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/11/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 289/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Alessi;
attori in riassunzione
E
nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 C.F._4
, e nato a [...] il [...], c.f.
[...] CP_2 CP_3 C.F._5
, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Autru Ryolo e Fabrizio Ferraro;
[...]
convenuti in riassunzione
.
1 Appellata
Oggetto: riassunzione a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello penale di Messina n. 679/2021, giusta sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 4201/2023.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Lo svolgimento del processo fino alla riassunzione della causa dinanzi a questa Corte può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza di annullamento con rinvio n. 4201/2023: “con sentenza in data 7.5.2021 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che aveva condannato Controparte_1
e alla pena di due anni e due mesi di reclusione oltre al CP_2
risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separata sede ritenendoli responsabili in concorso fra loro dei reati di circonvenzione di incapace (capo A), falsità ideologica in atto pubblico (capo B), falsità materiale in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale tratto in inganno dalle mendaci attestazioni rese dagli imputati (capo C), violazione di sepolcro
(capo D) e distruzione di cadavere (capo E), ha confermato la penale responsabilità dei prevenuti per il solo reato di cui al capo B), assolvendoli da quelli di cui agli altri capi di imputazione per insussistenza del fatto, revocato le statuizioni civili per insussistenza del danno e ridotto la pena a tre mesi di reclusione. Ai fini di una chiara comprensione della vicenda va puntualizzato che le contestazioni in esame muovono da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 31.3.2014 con cui , concessionaria di Parte_2
posto nel tumulo sito nel cimitero di Torre Faro, dichiarava di non avere nulla in contrario affinché i suoi figli lo trasformassero realizzando sei loculi in luogo dei tre esistenti, operazione per la quale si rendeva necessaria la riduzione in una cassettina dei resti del cadavere, ivi tumulato, della propria 2 madre deceduta nel 1978. Essendosi tuttavia constatato da parte degli operatori del servizio cimiteriale incaricati dell'estumulazione che la MA, malgrado il tempo trascorso, era ancora integra, ragione per la quale l'unica alternativa percorribile era quella di procedere alla sua cremazione, la
sottoscriveva in data 25.9.2014 un'attestazione in cui dichiarava di Parte_1
essere l'unica figlia vivente della e che costei le aveva esternato in vita Pt_3
la volontà di essere cremata "per raggiungere il marito disperso in guerra", presentata dai suoi figli e , essendo costei CP_1 CP_2
deceduta pochi giorni dopo la suddetta dichiarazione, agli organi preposti al fine di procedere alla cremazione del cadavere della nonna: su tale dichiarazione si fonda, attesa la condizione di soggetto ultranovantenne affetto da insufficienza circolatoria cerebrale cronica con marcato deficit delle facoltà cognitive della dichiarante, unitamente alla non veridicità dei fatti attestati avendo la altri eredi, figli dei suoi due figli premorti e non Pt_3
essendo il di lei marito disperso in guerra, la contestazione, a seguito della denuncia sporta dai nipoti ex fratre della (figli dei fratelli deceduti), Parte_1
qualificatisi eredi pretermessi, del reato di cui all'art. 643 c.p. (capo A) nei confronti degli odierni imputati, figli di . Avendo gli odierni Parte_2
imputati in tale frangente altresì compilato in data 1.10.2014 la dichiarazione di volontà per la cremazione quali parenti della attestando di Pt_3
rappresentare la maggioranza degli aventi titolo a rendere tale dichiarazione
e, dunque, pretermettendo gli altri nipoti, veniva loro contestato anche il reato di falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico (capo B) e, a seguire,
i reati di cui agli artt. 48, 476, 407 e 411 c.p. per aver indotto rispettivamente in errore l'ufficiale dello Stato civile che aveva autorizzato il trasporto del cadavere all'impianto crematorio (capo C), gli operai incaricati della cremazione che avevano violato il sepolcro estumulando la MA (capo
D) e gli addetti alle pompe funebri che avevano eseguito la cremazione distruggendo il cadavere (capo E). La Corte di appello ha
3 confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di falso ideologico di cui al capo B), ma ne ha disposto l'assoluzione in relazione agli altri capi, ritenendo quanto al delitto sub A), non solo l'insussistenza degli elementi costitutivi stante la mancanza sia di un atto di disposizione patrimoniale, sia dell'elemento del danno, sia di alcun contenuto mendace essendo costei, secondo il Regolamento di Polizia mortuaria, l'unica legittimata ad esternare la propria volontà di procedere alla cremazione della propria congiunta, senza dover portare alcuna prova di analoga volontà della deceduta, ma comunque la sua inconfigurabilità sul rilievo che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dalla madre fosse rimasta estranea al procedimento previsto per la cremazione della congiunta;
quanto al reato sub C) ha invece rilevato, pur rimarcandone il nesso di derivazione dal delitto ex art. 483 c.p. di cui al capo B), che l'autorizzazione al trasporto della MA costituisse un mero atto materiale conseguente all'esternazione dei soggetti asseritamente legittimati all'esternazione della volontà di procedere alla cremazione del cadavere;
quanto al delitto su D) la non riconducibilità della condotta di estumulazione del cadavere e di rimozione della tomba per procedere ad un atto consentito dall'ordinamento, qual è la cremazione, ad un atto lesivo del sentimento di pietà verso i defunti, costituente il bene giuridico tutelato;
quanto, infine, al reato sub E) l'insussistenza di alcuna connotazione di spregio nell'atto della cremazione che trova la sua consacrazione nella stessa liturgia quaresimale. In ordine poi alla revoca delle statuizioni risarcitorie i giudici distrettuali hanno escluso che i nipoti della Parte_1
costituitisi parti civili potessero vantare alcun diritto sul tumulo cimiteriale di cui solo la era concessionaria e che comunque anche avuto riguardo Parte_1
alla successiva falsa dichiarazione resa dagli imputati dichiaratisi unici legittimati ad esprimere la volontà di cremazione della MA della nonna, mancava la prova del danno, non essendo evincibile alcun pregiudizio neppure di natura morale patito dagli istanti a causa di tale pratica eseguita su un
4 cadavere risalente al 1978”. A seguito di ricorso per cassazione proposto dalle parti civili, , classe 1962, Classe 1973 e Parte_1 Parte_1
, la Suprema Corte con la sentenza n. 4201/2023 citata Parte_2
rilevava quanto segue: “il presupposto da cui muove la Corte territoriale nel ritenere l'irrilevanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da
in data 25.9.2014, dichiarazione cui è riferita la Parte_2
contestazione del reato di circonvenzione di incapace attesa la condizione di incapacità di intendere e di volere in cui versava, e della sua conseguente mancata utilizzazione ai fini della procedura per la cremazione della MA della propria madre , risiede nel Parte_4
fatto che alla data dell'1.10.2014, allorquando i suoi figli, imputati nel presente giudizio, ebbero a presentare all'Ufficiale dello Stato Civile la dichiarazione di volontà per la cremazione della MA della nonna attestando falsamente di rappresentare la maggioranza degli aventi titolo a rendere tale dichiarazione, costei non fosse più in vita. Siffatta conclusione non risulta tuttavia supportata da alcuna evidenza processuale, risultando al contrario smentita dal certificato necroscopico allegato al ricorso emesso in data
2.10.2014. Quand'anche il suddetto documento non equivalga ad un certificato di morte, a ragione, tuttavia, i ricorrenti lamentano il travisamento della prova che nello specifico si traduce nell'introduzione all'interno della motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo e dunque nel caso in cui la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non già di valutazione o di giudizio di atti o prove acquisiti all'esito dell'espletata istruttoria. Come infatti correttamente rilevato dal Procuratore Generale
l'errore revocatorio si riflette, minando la stabilità argomentativa della sentenza impugnata, sugli altri capi dell'accusa per i quali è stata pronunciata
l'assoluzione, diverso potendo essere l'esito tanto in ordine al reato di circonvenzione di incapace (capo A) che la Corte di appello ha ritenuto comunque insussistente in ragione della assunta mancata utilizzazione, della
5 dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dalla in data Parte_1
25.9.2014 ai fini del procedimento necessario ad ottenere la cremazione del cadavere della madre, seppellito nel tumulo cimiteriale di cui la prima era pacificamente concessionaria, quanto in ordine ai reati di cui ai capi C) e D) in relazione alla legittimazione degli imputati a rendere la dichiarazione di autorizzazione sul trasporto della MA e ad ottenere l'ordine dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione del cadavere. La sentenza in esame deve essere pertanto annullata, disponendosene il rinvio ai soli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà procedere
a nuovo giudizio, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese processuali riferite alla presente fase di legittimità”.
classe 1962, classe 1973 e Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti di
[...]
e chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_1 CP_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta illecita dei convenuti in riassunzione.
e si sono costituiti chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2
delle domande avanzate da controparte.
Con ordinanza emessa in data 6.3.2025 la Corte ha assegnato la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di riassunzione i ripercorrono le vicende che hanno Parte_1
portato alla formulazione delle imputazioni a carico degli evidenziando CP_1
che proprio il giorno del rinvenimento della MA di in Parte_4
condizioni tali da essere ricollocata in una cassa di zinco e legno (fatto questo che era di impedimento del tumulo) “prendeva corpo una dichiarazione (infatti datata 25/09/2014) a firma della sig.ra (unica figlia vivente Parte_2
6 di ) in cui ella -nonostante fosse affetta già da un decennio da Parte_4
“insufficienza circolatoria cerebrale cronica con marcato deficit delle funzioni cognitive” (v. all. 18) da “cerebrosclerosi complicata da scompenso cognitivo, mnesico ed emotivo” (v. all. 19)- ricordava e riferiva che la madre deceduta nel 1978 le aveva confidato di volere essere cremata per potere raggiungere il marito disperso in guerra”. Gli attori in riassunzione richiamano quindi tutta la documentazione sanitaria versata nel corso del giudizio penale dalla quale possono facilmente evincersi le deficitarie condizioni di salute mentale della e sottolineano la coincidenza della dichiarazione (resa dopo 36 anni Per_1
dalla morte della ) con la scoperta della sussistenza di condizioni ostative Pt_3
all'ampliamento del tumulo, condizioni rappresentate dal rinvenimento della MA di ancora integra. Inoltre, gli attori rilevano Parte_4
“l'implausibilità che la sig.ra -nata nell'allora arcaico borgo Parte_4
di RR nel 1889- abbia potuto manifestare alla figlia la volontà di essere cremata, posto che al tempo del suo decesso (anno 1978) detta scelta non era ancora praticabile. Infatti -così anche riferito nella testimonianza resa all'udienza del 10/01/2019 dal Dirigente del Dipartimento Cimiteri del
Comune di Messina, Ing. nel Comune di Messina la prima Persona_2
cremazione è avvenuta solo nell'anno 2014 (cfr. trascrizioni ud. 10.01.2019)”.
Con riferimento al reato di cui al capo B della rubrica2, gli attori in riassunzione evidenziano la mendacità per tabulas della dichiarazione resa l'1.10.2014 dai
7 convenuti, che contrariamente al vero dichiaravano sotto la loro responsabilità di rappresentare la maggioranza degli aventi titolo e di manifestare la volontà di procedere alla cremazione della MA di . La falsità della Parte_4
dichiarazione, del resto, è stata accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato.
I evidenziano ancora che “attraverso la predisposizione degli atti Parte_1
falsi di cui si è detto nei punti precedenti e senza che ne venissero interpellati gli altri eredi di , tra cui gli attori, indi illegittimamente, i Parte_4
convenuti riuscivano ad ottenere l'emissione degli ordini dell'Ufficiale di stato civile alla estumulazione ed alla cremazione del cadavere di
[...]
la cremazione avrebbe potuto essere legittimamente Persona_5
autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile soltanto in caso di espressa volontà della defunta o con il consenso del coniuge superstite o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi” come previsto dall'art. 38 del Regolamento di
Polizia Mortuaria. “Le condotte commesse dai convenuti Controparte_1
e – proseguono gli attori in riassunzione - risultano
[...] CP_2
generatrici di danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i danni morali ed esistenziali”. In particolare gli attori si dolgono della lesione del diritto di culto “sul sepolcro e sulla MA di , diritto Parte_4
costituzionalmente garantito dagli artt.2, 13 e 19 Costituzione, al pari della lesione del diritto di esercitare il proprio pensiero e di professare la propria fede.
I allegano poi di avere sofferto danni morali ed esistenziali (“infatti, Parte_1
gli attori hanno patito ed ancora patiscono sofferenze interiori quali sconforto, frustrazione e senso di vergogna concretizzantisi in crisi di pianto, rabbia, avvilimento, irritabilità, insonnia, calo affettivo, difficoltà di attenzione e concentrazione”). La visita alla tomba della nonna, profanata dai convenuti, comporta la rievocazione dei fatti oggetto di causa e il reiterare delle sofferenze patite. Pertanto, invocano il risarcimento del danno morale, esistenziale e
8 quello non patrimoniale derivante dalla patita violazione di interessi tutelati dagli artt. 2,l 13 e 19 Costituzione, nonché il risarcimento del danno patrimoniale per la costituzione di parte civile e per la difesa nel giudizio penale articolatosi in tre gradi.
3. Alla luce della decisione della Suprema Corte, questo collegio è chiamato innanzitutto a verificare la valenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dalla in data 25.9.2014 nell'ambito del procedimento Parte_1
amministrativo volto ad ottenere la cremazione del cadavere della madre,
, ben potendo tale verifica avere rilevanti ricadute sul reato Parte_4
originariamente contestato al capo A (circonvenzione d'incapace) e sugli altri reati per i quali la Corte d'Appello di Messina, Sezione penale, ha pronunciato l'assoluzione degli imputati.
Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale penale di Messina che aveva condannato gli imputati, ed , per tutti i reati Controparte_1 CP_2
loro ascritti, la era sicuramente legittimata a chiedere la cremazione Parte_1
della MA della sua genitrice deceduta nel 1978, come evidenziato dalla teste
(vedi deposizione resa il 10.1.2019), all'epoca dei fatti di causa Dirigente Tes_1
del Comune di Messina, che però ha affermato come tale legittimazione fosse concorrente con quella di altri parenti, e come evidenziato dal teste Per_2
dirigente del dipartimento Cimitero e verde pubblico, sentito all'udienza del
10.1.2019 e all'udienza del 12.7.2019. Va poi ribadito che il presupposto da cui ha preso le mosse la Corte d'Appello penale nel ritenere l'irrilevanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da in data Parte_2
25.9.2014, presupposto rappresentato dal fatto che la non fosse più Parte_1
in vita alla data dell'1.10.2014, vale a dire allorquando i suoi figli ebbero a presentare all'Ufficiale dello Stato Civile la dichiarazione di volontà per la cremazione della MA della nonna attestando anche (falsamente) di rappresentare la maggioranza degli aventi titolo a rendere tale dichiarazione, si
è rivelato insussistente, come evidenziato dalla Suprema Corte. 9 In realtà al momento della presentazione della dichiarazione in questione la era in vita, e, pertanto, tale dichiarazione ha sicuramente avuto Parte_1
un'incidenza causale nel determinare l'amministrazione a concedere l'autorizzazione alla cremazione della MA di . Parte_4
Il teste dirigente del dipartimento Cimitero e verde pubblico, sentito Per_2
nel corso del dibattimento penale ebbe a dichiarare che in base al Regolamento di Polizia Mortuaria la parente più prossima legittimata ad esprimere la volontà di cremazione era . Parte_2
Ed invero, l'art. 38 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede al comma tre quanto segue: “”in assenza di volontà testamentaria … e nel caso in cui il defunto non avesse disposto la propria inumazione o tumulazione, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Tale volontà deve essere espressa in forma scritta autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”.
Quindi, al momento della presentazione della dichiarazione della Parte_1
resa ai sensi del citato art. 38 il soggetto legittimato, quale parente più prossimo, era proprio . Parte_2
Che la dichiarazione della abbia avuto una rilevante Parte_2
incidenza nel rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, quindi, è indubbio.
Resta da verificare se tale dichiarazione sia stata resa da in Parte_2
condizioni di deficienza psichica e se di tali condizioni gli abbiano CP_1
profittato, inducendo la loro madre a rendere la dichiarazione in questione, per raggiungere l'obiettivo di ampliare l'originario tumulo da tre loculi a sei.
10 Ebbene, diversi elementi convergono nel senso voluto dal capo d'accusa formulato a carico degli I certificati prodotti attestano una condizione CP_1
di deficit delle funzioni cognitive a far data dal 2004 (verbale della riunione del
22.11.2004 della AUSL n. 5 di Messina - 8^ Commissione Medica – per l'accertamento dell'invalidità civile attestante, tra le diverse patologie, anche
“insufficienza circolatoria cerebrale cronica con marcato deficit delle funzioni cognitive” e con cui veniva riconosciuta alla un'invalidità Parte_2
con diritto all'indennità di accompagnamento;
certificato del dott.
[...]
in data 6.7.2004 attestante che la sig.ra alla data Per_3 Parte_5
del 06/07/2004 era affetta, tra l'altro, da “cerebrosclerosi complicata da scompenso cognitivo, mnesico ed emotivo”; - Certificato Unità Operativa di
Neurologia AO Papardo di Messina del 09/12/2004, attestante, tra l'atro,
“ipobulia” ovvero da diminuzione della forza di volontà ed “a tratti disorientata nel tempo e nello spazio”). In queste condizioni di salute mentale deficitarie, è inverosimile che la potesse ricordare nel settembre del 2014 una Parte_1
dichiarazione di volontà della madre risalente addirittura a un momento anteriore al 1978, anno della morte di . Si tenga presente, poi, Parte_4
che poco dopo la sottoscrizione della dichiarazione del 25.9.2014 presentata al
Comune per la cremazione della MA di , la Persona_6 Parte_2
decedeva. A ciò va aggiunto l'inverosimiglianza della contenuto della
[...]
dichiarazione secondo cui la morta nel 1978, aveva Parte_4
manifestato la volontà di essere cremata (il teste ha dichiarato che nel Per_2
2014 avvenne la prima cremazione nel Comune di Messina) per raggiungere il marito disperso in guerra (dal certificato del 16.9.1944 risulta che il marito della morì il 15.9.1944 e le sue esequie vennero celebrate presso la parrocchia Pt_3
di RR).
A rafforzare il quadro di deficienza psichica e mentale della Parte_1
contribuiscono poi le dichiarazioni rese in sede penale da Parte_1
(classe 1962) e da , i quali concordemente hanno riferito che Parte_2
11 la loro zia, , si trovava in condizioni critiche nel 2014 Parte_2
( all'udienza dell'11.10.2019 ha dichiarato che la zia “non Parte_1
ragionava, ci guardava con gli occhi aperti, non capiva proprio niente”;
all'udienza del 10.1.2019 ha dichiarato che la zia si trovava Parte_2
in condizioni di salute fortemente peggiorate e che non era in grado di riconoscere nessuno).
Sul punto va puntualizzato che “nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile;
ne consegue che non è consentita l'
"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie (Cassazione 16916/2019).
Come evidenziato nella sentenza del Tribunale penale di Messina “singolare nella presente vicenda la circostanza che soltanto il giorno dopo il rinvenimento della MA della in perfette condizioni, tanto da non potersi dar luogo Pt_3
alla riduzione in cassettina, precisamente il 25 settembre 2014, Parte_2
, sebbene affetta da insufficienza circolatoria cerebrale cronica, con
[...]
marcato deficit delle funzioni cognitive, dichiarandosi unica figlia della , Pt_3
dopo oltre trent'anni dalla morte della madre, si fosse resa latrice della volontà di quest'ultima di volere essere cremata per poter raggiungere il marito disperso in guerra”. 12 Che gli abbiano preso l'iniziativa di dar corso alla cremazione della CP_1
MA di ed abbiano presentato la dichiarazione del 25.9.2019 Persona_6
presso gli uffici comunali, in forza di delega, è fatto incontestato (fra l'altro gli hanno anche reso altra falsa dichiarazione nell'ambito del procedimento CP_1
amministrativo in questione per la quale sono stati condannati con sentenza definitiva3).
Dal compendio probatorio sopra illustrato può trarsi il convincimento in ordine al fatto che e manipolando la ridotta volontà e CP_1 CP_2
capacità di discernimento della abbiano ottenuto da Parte_2
quest'ultima la dichiarazione necessaria per raggiungere il proprio obietto rappresentato dall'ampliamento del numero dei loculi relativi al tumulo di cui la era cessionaria. Parte_2
Deve ritenersi integrata la fattispecie del reato di circonvenzione d'incapace.
Ed invero, ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso (nella specie l'effetto dannoso altrui è rappresentato dalla lesione di diritti della persona in capo agli odierni attori, per come meglio verrà puntualizzato nel prosieguo della decisione) ; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) 3 Capo B) delle imputazioni contestate agli CP_1 13 l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.
Va poi puntualizzato che ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persona incapace, di cui all'art. 643 cod. pen., è necessario il dolo specifico di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale (Cassazione 48573/2004).
Nella rinnovata valutazione che questa Corte è chiamata a compiere per effetto della pronuncia d'annullamento della Suprema Corte, va osservato che la dichiarazione ottenuta per effetto dell'attività di circonvenzione ai danni della ha avuto sicura incidenza nella successiva autorizzazione Parte_1
amministrativa concessa dal Comune di Messina alla cremazione della MA di (come può evincersi dalle dichiarazioni rese dal teste Parte_4 Per_2
e ), al pari della dichiarazione resa dagli in ordine al fatto di Tes_1 CP_1
rappresentare la maggioranza degli aventi titolo a manifestare la volontà di procedere alla cremazione (dichiarazione la cui falsità è stata accertata in sede penale). Per l'induzione in errore del pubblico ufficiale nel rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, posto che la dichiarazione della Parte_1
non appare riconducibile alla di lei volontà, risulta integrata la fattispecie di cui agli artt. 48 e 480 c.c., così riqualificata l'ipotesi inizialmente contestata in sede penale al capo c) della rubrica.
La fraudolenta predisposizione della dichiarazione della e la Parte_1
dichiarazione falsa resa dagli per la quale la Corte d'Appello penale ha CP_1
confermato la penale responsabilità degli stessi (capo c della rubrica), hanno quindi, dato luogo alla illegittima cremazione del cadavere, fatto questo che integra i reati di cui agli artt. 407 e 411 c.p..
In ogni caso, al di là dell'esatta riconducibilità della fattispecie alle previsioni normative penali, resta il fatto che per il tramite delle dichiarazioni in questione
14 gli hanno posto in essere un fatto illecito che ha avuto inevitabili CP_1
conseguenze dannose per gli odierni attori in riassunzione.
Venendo alle conseguenze dannose delle condotte illecite di e CP_1
si osserva che gli attori in riassunzione hanno invocato il CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo della sofferenza soggettiva interiore “per l'offesa arrecata alla memoria della nonna, alla sua MA ed alla tomba” e della lesione del diritto di culto “sul sepolcro e sulla MA di quale diritto costituzionalmente garantito Parte_4
richiamando all'uopo gli artt. 2,13 e 19 Costituzione. Inoltre richiamano la categoria del danno esistenziale perché “per gli attori visitare la tomba della nonna implica, diversamente da quanto avveniva prima, la rievocazione dei fatti de quibus, il riviverne le sofferenze derivatene, tant'è che per evitarle gli stessi si trovano costretti a dovere scegliere tra il non recarvisi, oppure a farlo con sconforto e dispiacere.
In punto di diritto, si osserva che in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (Cassazione 23469/2018).
In questa prospettiva va riconosciuto il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva interiore conseguente alla commissione di fatti avente rilievo penale i quali secondo massime di comune esperienza hanno sicuramente dato luogo a sentimenti di dolore, sconforto, turbamento ed indignazione nati per questa vicenda.
15 Nella valutazione del danno non patrimoniale va tenuto conto la lesione del diritto di culto. All'uopo va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “dal diritto primario al sepolcro - consistente nel diritto ad essere seppellito o a seppellire altri in un dato sepolcro - si distingue quello secondario dei parenti ad accedere alla sepoltura del proprio congiunto e ad opporsi a qualsiasi trasformazione idonea ad arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alle sue spoglie;
quest'ultimo costituisce esplicazione della personalità e della libertà religiosa dell'individuo (tutelata dagli artt. 2, 13 e 19 Cost.) e dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile (Cassazione
370/2023).
Va escluso il riconoscimento del danno esistenziale che è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale”, che nella specie non è configurabile per il semplice fatto che gli attori vivano sofferenze interiori o sentimenti di sconforto ogni qualvolta vanno a rendere visita alla tomba della nonna (fatti questi già ricompresi nel danno morale).
Per completezza va aggiunto che la prova per testi articolata dagli attori appare superflua in quanto mira a dimostrare non già il particolare legame che univa gli attori alla nonna ma la sussistenza di una sofferenza interiore che va comunque riconosciuta in forza di quanto sopra evidenziato.
Il risarcimento dovuto agli attori va liquidato equitativamente. In questa valutazione va tenuto conto della relazione parentale degli attori (nipoti) con la
(nonna) e del fatto che al momento della morte della Pt_3 Parte_4
(25.1.1978) gli attori avevano rispettivamente 15 anni ( Parte_1
classe 1962), 5 anni ( classe 1973) e 8 anni ( Parte_1 Parte_2
).
[...]
Pertanto, ritiene la Corte di riconoscere agli attori a titolo risarcitorio non patrimoniale la somma di € 2.000,00 ciascuno all'attualità, già comprensiva di accessori (interessi e rivalutazione).
16 Vanno riconosciute anche le spese per la costituzione di parte civile nei due gradi del giudizio di merito penale, stante la soccombenza dei convenuti in riassunzione: a) € 2.400,00 per compensi professionali per il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, di cui € 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge;
b) € 2.500,00 per compensi professionali per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello penale, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva ed € 1.300,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio di legittimità, da porre a carico dei convenuti in riassunzione, vanno liquidate in complessivi € 3.400,00, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Le spese del presente grado di giudizio da porre a carico dei convenuti soccombenti vanno liquidate in € 545,00 per spese ed € 2.915,00, di cui €
536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Si puntualizza che la liquidazione è avvenuta in base ai valori medi
(non ravvisandosi ragioni per discostarsi da siffatti valori) previsti per le controversie di valore fino ad € 5.200,00, valore individuato in base al decisum, non potendosi cumulare le condanne pronunciate in favore di soggetti diversi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da (classe Parte_1
1962), (classe 1972) e da , a seguito della Parte_1 Parte_2
17 pronuncia della sentenza n. 4201/2023 con cui la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello penale di Messina n. 679/2021, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dagli attori in riassunzione e per l'effetto condanna e Controparte_1
in solido, al pagamento della somma di € 2.000,00 CP_2
ciascuno, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia, in favore di (classe 1962), (classe Parte_1 Parte_1
1972) ; Parte_2
- condanna e in solido, al rimborso Controparte_1 CP_2
delle spese di costituzione di parte civile relative al primo grado del giudizio penale, in favore di (classe 1962), Parte_1 Parte_1
(classe 1972) , spese che liquida in €
[...] Parte_2
2.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e in solido, al rimborso Controparte_1 CP_2
delle spese di costituzione di parte civile relative al secondo grado del giudizio penale, in favore di (classe 1962), Parte_1 Parte_1
(classe 1972) spese che liquida in €
[...] Parte_2
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e in solido, al rimborso Controparte_1 CP_2
delle spese del giudizio di legittimità, in favore di Parte_1
(classe 1962), (classe 1972) , spese Parte_1 Parte_2
che liquida in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e in solido, al rimborso Controparte_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, in favore di Parte_1
(classe 1962), (classe 1972) , spese Parte_1 Parte_2
che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 2.915,00 per compensi
18 professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Certificato AUSL n. 5 di Messina - 8^ Commissione Medica – per l'accertamento dell'invalidità civile attestante, tra le diverse patologie anche “Insufficienza circolatoria cerebrale cronica con marcato deficit delle funzioni cognitive”;
- Certificato del dott. attestante che la sig.ra alla data del 06/07/2004 era affetta, Persona_3 Parte_5 tra l'altro, da “cerebrosclerosi complicata da scompenso cognitivo, mnesico ed emotivo”;
- Certificato Unità Operativa di Neurologia AO Papardo di Messina del 09/12/2004, attestante, tra l'atro, “ipobulia” ovvero da diminuzione della forza di volontà ed “a tratti disorientata nel tempo e nello spazio”.
CP_ 2 B) p. e p. dagli art.110, 483 c.p.: perché in concorso tra loro, attestavano falsamente al pubblico ufficiale, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità: segnatamente, unitamente alla dichiarazione formata nelle modalità compiutamente descritte al capo a) che precede, compilavano la “dichiarazione di volontà per la cremazione resa da parenti davanti all'ufficiale dello stato civile” – allegata alla domanda di autorizzazione alla cremazione dei resti mortali di dd. 1.10.2014, inserendo dati non corrispondenti a verità, segnatamente Parte_4 dichiaravano all'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Messina - Dipartimento Cimiteri – di rappresentare la maggioranza degli aventi titolo e di manifestare la volontà di procedere alla cremazione presso il cimitero di Messina /Gran Campo Santo, della MA di nata Parte_4 a Messina il 4.8.1889 ed ivi deceduta il 25.1.1978”, circostanza non corrispondente al vero essendo stati dolosamente pretermessi gli altri nipoti della defunta nelle persone, tra gli altri di , , allegando, altresì, a detta Parte_4 Parte_1 Persona_4 Parte_2 documentazione, altro documento (a firma ), rappresentativo dell'albero genealogico della famiglia, contenete dati non Controparte_1 corrispondenti al vero, e coerenti con le falsità contenute nelle predette dichiarazioni;
Fatto aggravato, trattandosi di falsità riguardanti gli atti dello stato civile;
In Messina, l'01.10.2014.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 289/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Alessi;
attori in riassunzione
E
nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 C.F._4
, e nato a [...] il [...], c.f.
[...] CP_2 CP_3 C.F._5
, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Autru Ryolo e Fabrizio Ferraro;
[...]
convenuti in riassunzione
.
1 Appellata
Oggetto: riassunzione a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello penale di Messina n. 679/2021, giusta sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 4201/2023.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Lo svolgimento del processo fino alla riassunzione della causa dinanzi a questa Corte può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza di annullamento con rinvio n. 4201/2023: “con sentenza in data 7.5.2021 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che aveva condannato Controparte_1
e alla pena di due anni e due mesi di reclusione oltre al CP_2
risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separata sede ritenendoli responsabili in concorso fra loro dei reati di circonvenzione di incapace (capo A), falsità ideologica in atto pubblico (capo B), falsità materiale in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale tratto in inganno dalle mendaci attestazioni rese dagli imputati (capo C), violazione di sepolcro
(capo D) e distruzione di cadavere (capo E), ha confermato la penale responsabilità dei prevenuti per il solo reato di cui al capo B), assolvendoli da quelli di cui agli altri capi di imputazione per insussistenza del fatto, revocato le statuizioni civili per insussistenza del danno e ridotto la pena a tre mesi di reclusione. Ai fini di una chiara comprensione della vicenda va puntualizzato che le contestazioni in esame muovono da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 31.3.2014 con cui , concessionaria di Parte_2
posto nel tumulo sito nel cimitero di Torre Faro, dichiarava di non avere nulla in contrario affinché i suoi figli lo trasformassero realizzando sei loculi in luogo dei tre esistenti, operazione per la quale si rendeva necessaria la riduzione in una cassettina dei resti del cadavere, ivi tumulato, della propria 2 madre deceduta nel 1978. Essendosi tuttavia constatato da parte degli operatori del servizio cimiteriale incaricati dell'estumulazione che la MA, malgrado il tempo trascorso, era ancora integra, ragione per la quale l'unica alternativa percorribile era quella di procedere alla sua cremazione, la
sottoscriveva in data 25.9.2014 un'attestazione in cui dichiarava di Parte_1
essere l'unica figlia vivente della e che costei le aveva esternato in vita Pt_3
la volontà di essere cremata "per raggiungere il marito disperso in guerra", presentata dai suoi figli e , essendo costei CP_1 CP_2
deceduta pochi giorni dopo la suddetta dichiarazione, agli organi preposti al fine di procedere alla cremazione del cadavere della nonna: su tale dichiarazione si fonda, attesa la condizione di soggetto ultranovantenne affetto da insufficienza circolatoria cerebrale cronica con marcato deficit delle facoltà cognitive della dichiarante, unitamente alla non veridicità dei fatti attestati avendo la altri eredi, figli dei suoi due figli premorti e non Pt_3
essendo il di lei marito disperso in guerra, la contestazione, a seguito della denuncia sporta dai nipoti ex fratre della (figli dei fratelli deceduti), Parte_1
qualificatisi eredi pretermessi, del reato di cui all'art. 643 c.p. (capo A) nei confronti degli odierni imputati, figli di . Avendo gli odierni Parte_2
imputati in tale frangente altresì compilato in data 1.10.2014 la dichiarazione di volontà per la cremazione quali parenti della attestando di Pt_3
rappresentare la maggioranza degli aventi titolo a rendere tale dichiarazione
e, dunque, pretermettendo gli altri nipoti, veniva loro contestato anche il reato di falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico (capo B) e, a seguire,
i reati di cui agli artt. 48, 476, 407 e 411 c.p. per aver indotto rispettivamente in errore l'ufficiale dello Stato civile che aveva autorizzato il trasporto del cadavere all'impianto crematorio (capo C), gli operai incaricati della cremazione che avevano violato il sepolcro estumulando la MA (capo
D) e gli addetti alle pompe funebri che avevano eseguito la cremazione distruggendo il cadavere (capo E). La Corte di appello ha
3 confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di falso ideologico di cui al capo B), ma ne ha disposto l'assoluzione in relazione agli altri capi, ritenendo quanto al delitto sub A), non solo l'insussistenza degli elementi costitutivi stante la mancanza sia di un atto di disposizione patrimoniale, sia dell'elemento del danno, sia di alcun contenuto mendace essendo costei, secondo il Regolamento di Polizia mortuaria, l'unica legittimata ad esternare la propria volontà di procedere alla cremazione della propria congiunta, senza dover portare alcuna prova di analoga volontà della deceduta, ma comunque la sua inconfigurabilità sul rilievo che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dalla madre fosse rimasta estranea al procedimento previsto per la cremazione della congiunta;
quanto al reato sub C) ha invece rilevato, pur rimarcandone il nesso di derivazione dal delitto ex art. 483 c.p. di cui al capo B), che l'autorizzazione al trasporto della MA costituisse un mero atto materiale conseguente all'esternazione dei soggetti asseritamente legittimati all'esternazione della volontà di procedere alla cremazione del cadavere;
quanto al delitto su D) la non riconducibilità della condotta di estumulazione del cadavere e di rimozione della tomba per procedere ad un atto consentito dall'ordinamento, qual è la cremazione, ad un atto lesivo del sentimento di pietà verso i defunti, costituente il bene giuridico tutelato;
quanto, infine, al reato sub E) l'insussistenza di alcuna connotazione di spregio nell'atto della cremazione che trova la sua consacrazione nella stessa liturgia quaresimale. In ordine poi alla revoca delle statuizioni risarcitorie i giudici distrettuali hanno escluso che i nipoti della Parte_1
costituitisi parti civili potessero vantare alcun diritto sul tumulo cimiteriale di cui solo la era concessionaria e che comunque anche avuto riguardo Parte_1
alla successiva falsa dichiarazione resa dagli imputati dichiaratisi unici legittimati ad esprimere la volontà di cremazione della MA della nonna, mancava la prova del danno, non essendo evincibile alcun pregiudizio neppure di natura morale patito dagli istanti a causa di tale pratica eseguita su un
4 cadavere risalente al 1978”. A seguito di ricorso per cassazione proposto dalle parti civili, , classe 1962, Classe 1973 e Parte_1 Parte_1
, la Suprema Corte con la sentenza n. 4201/2023 citata Parte_2
rilevava quanto segue: “il presupposto da cui muove la Corte territoriale nel ritenere l'irrilevanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da
in data 25.9.2014, dichiarazione cui è riferita la Parte_2
contestazione del reato di circonvenzione di incapace attesa la condizione di incapacità di intendere e di volere in cui versava, e della sua conseguente mancata utilizzazione ai fini della procedura per la cremazione della MA della propria madre , risiede nel Parte_4
fatto che alla data dell'1.10.2014, allorquando i suoi figli, imputati nel presente giudizio, ebbero a presentare all'Ufficiale dello Stato Civile la dichiarazione di volontà per la cremazione della MA della nonna attestando falsamente di rappresentare la maggioranza degli aventi titolo a rendere tale dichiarazione, costei non fosse più in vita. Siffatta conclusione non risulta tuttavia supportata da alcuna evidenza processuale, risultando al contrario smentita dal certificato necroscopico allegato al ricorso emesso in data
2.10.2014. Quand'anche il suddetto documento non equivalga ad un certificato di morte, a ragione, tuttavia, i ricorrenti lamentano il travisamento della prova che nello specifico si traduce nell'introduzione all'interno della motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo e dunque nel caso in cui la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non già di valutazione o di giudizio di atti o prove acquisiti all'esito dell'espletata istruttoria. Come infatti correttamente rilevato dal Procuratore Generale
l'errore revocatorio si riflette, minando la stabilità argomentativa della sentenza impugnata, sugli altri capi dell'accusa per i quali è stata pronunciata
l'assoluzione, diverso potendo essere l'esito tanto in ordine al reato di circonvenzione di incapace (capo A) che la Corte di appello ha ritenuto comunque insussistente in ragione della assunta mancata utilizzazione, della
5 dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dalla in data Parte_1
25.9.2014 ai fini del procedimento necessario ad ottenere la cremazione del cadavere della madre, seppellito nel tumulo cimiteriale di cui la prima era pacificamente concessionaria, quanto in ordine ai reati di cui ai capi C) e D) in relazione alla legittimazione degli imputati a rendere la dichiarazione di autorizzazione sul trasporto della MA e ad ottenere l'ordine dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione del cadavere. La sentenza in esame deve essere pertanto annullata, disponendosene il rinvio ai soli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà procedere
a nuovo giudizio, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese processuali riferite alla presente fase di legittimità”.
classe 1962, classe 1973 e Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti di
[...]
e chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_1 CP_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta illecita dei convenuti in riassunzione.
e si sono costituiti chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2
delle domande avanzate da controparte.
Con ordinanza emessa in data 6.3.2025 la Corte ha assegnato la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di riassunzione i ripercorrono le vicende che hanno Parte_1
portato alla formulazione delle imputazioni a carico degli evidenziando CP_1
che proprio il giorno del rinvenimento della MA di in Parte_4
condizioni tali da essere ricollocata in una cassa di zinco e legno (fatto questo che era di impedimento del tumulo) “prendeva corpo una dichiarazione (infatti datata 25/09/2014) a firma della sig.ra (unica figlia vivente Parte_2
6 di ) in cui ella -nonostante fosse affetta già da un decennio da Parte_4
“insufficienza circolatoria cerebrale cronica con marcato deficit delle funzioni cognitive” (v. all. 18) da “cerebrosclerosi complicata da scompenso cognitivo, mnesico ed emotivo” (v. all. 19)- ricordava e riferiva che la madre deceduta nel 1978 le aveva confidato di volere essere cremata per potere raggiungere il marito disperso in guerra”. Gli attori in riassunzione richiamano quindi tutta la documentazione sanitaria versata nel corso del giudizio penale dalla quale possono facilmente evincersi le deficitarie condizioni di salute mentale della e sottolineano la coincidenza della dichiarazione (resa dopo 36 anni Per_1
dalla morte della ) con la scoperta della sussistenza di condizioni ostative Pt_3
all'ampliamento del tumulo, condizioni rappresentate dal rinvenimento della MA di ancora integra. Inoltre, gli attori rilevano Parte_4
“l'implausibilità che la sig.ra -nata nell'allora arcaico borgo Parte_4
di RR nel 1889- abbia potuto manifestare alla figlia la volontà di essere cremata, posto che al tempo del suo decesso (anno 1978) detta scelta non era ancora praticabile. Infatti -così anche riferito nella testimonianza resa all'udienza del 10/01/2019 dal Dirigente del Dipartimento Cimiteri del
Comune di Messina, Ing. nel Comune di Messina la prima Persona_2
cremazione è avvenuta solo nell'anno 2014 (cfr. trascrizioni ud. 10.01.2019)”.
Con riferimento al reato di cui al capo B della rubrica2, gli attori in riassunzione evidenziano la mendacità per tabulas della dichiarazione resa l'1.10.2014 dai
7 convenuti, che contrariamente al vero dichiaravano sotto la loro responsabilità di rappresentare la maggioranza degli aventi titolo e di manifestare la volontà di procedere alla cremazione della MA di . La falsità della Parte_4
dichiarazione, del resto, è stata accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato.
I evidenziano ancora che “attraverso la predisposizione degli atti Parte_1
falsi di cui si è detto nei punti precedenti e senza che ne venissero interpellati gli altri eredi di , tra cui gli attori, indi illegittimamente, i Parte_4
convenuti riuscivano ad ottenere l'emissione degli ordini dell'Ufficiale di stato civile alla estumulazione ed alla cremazione del cadavere di
[...]
la cremazione avrebbe potuto essere legittimamente Persona_5
autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile soltanto in caso di espressa volontà della defunta o con il consenso del coniuge superstite o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi” come previsto dall'art. 38 del Regolamento di
Polizia Mortuaria. “Le condotte commesse dai convenuti Controparte_1
e – proseguono gli attori in riassunzione - risultano
[...] CP_2
generatrici di danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i danni morali ed esistenziali”. In particolare gli attori si dolgono della lesione del diritto di culto “sul sepolcro e sulla MA di , diritto Parte_4
costituzionalmente garantito dagli artt.2, 13 e 19 Costituzione, al pari della lesione del diritto di esercitare il proprio pensiero e di professare la propria fede.
I allegano poi di avere sofferto danni morali ed esistenziali (“infatti, Parte_1
gli attori hanno patito ed ancora patiscono sofferenze interiori quali sconforto, frustrazione e senso di vergogna concretizzantisi in crisi di pianto, rabbia, avvilimento, irritabilità, insonnia, calo affettivo, difficoltà di attenzione e concentrazione”). La visita alla tomba della nonna, profanata dai convenuti, comporta la rievocazione dei fatti oggetto di causa e il reiterare delle sofferenze patite. Pertanto, invocano il risarcimento del danno morale, esistenziale e
8 quello non patrimoniale derivante dalla patita violazione di interessi tutelati dagli artt. 2,l 13 e 19 Costituzione, nonché il risarcimento del danno patrimoniale per la costituzione di parte civile e per la difesa nel giudizio penale articolatosi in tre gradi.
3. Alla luce della decisione della Suprema Corte, questo collegio è chiamato innanzitutto a verificare la valenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dalla in data 25.9.2014 nell'ambito del procedimento Parte_1
amministrativo volto ad ottenere la cremazione del cadavere della madre,
, ben potendo tale verifica avere rilevanti ricadute sul reato Parte_4
originariamente contestato al capo A (circonvenzione d'incapace) e sugli altri reati per i quali la Corte d'Appello di Messina, Sezione penale, ha pronunciato l'assoluzione degli imputati.
Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale penale di Messina che aveva condannato gli imputati, ed , per tutti i reati Controparte_1 CP_2
loro ascritti, la era sicuramente legittimata a chiedere la cremazione Parte_1
della MA della sua genitrice deceduta nel 1978, come evidenziato dalla teste
(vedi deposizione resa il 10.1.2019), all'epoca dei fatti di causa Dirigente Tes_1
del Comune di Messina, che però ha affermato come tale legittimazione fosse concorrente con quella di altri parenti, e come evidenziato dal teste Per_2
dirigente del dipartimento Cimitero e verde pubblico, sentito all'udienza del
10.1.2019 e all'udienza del 12.7.2019. Va poi ribadito che il presupposto da cui ha preso le mosse la Corte d'Appello penale nel ritenere l'irrilevanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da in data Parte_2
25.9.2014, presupposto rappresentato dal fatto che la non fosse più Parte_1
in vita alla data dell'1.10.2014, vale a dire allorquando i suoi figli ebbero a presentare all'Ufficiale dello Stato Civile la dichiarazione di volontà per la cremazione della MA della nonna attestando anche (falsamente) di rappresentare la maggioranza degli aventi titolo a rendere tale dichiarazione, si
è rivelato insussistente, come evidenziato dalla Suprema Corte. 9 In realtà al momento della presentazione della dichiarazione in questione la era in vita, e, pertanto, tale dichiarazione ha sicuramente avuto Parte_1
un'incidenza causale nel determinare l'amministrazione a concedere l'autorizzazione alla cremazione della MA di . Parte_4
Il teste dirigente del dipartimento Cimitero e verde pubblico, sentito Per_2
nel corso del dibattimento penale ebbe a dichiarare che in base al Regolamento di Polizia Mortuaria la parente più prossima legittimata ad esprimere la volontà di cremazione era . Parte_2
Ed invero, l'art. 38 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede al comma tre quanto segue: “”in assenza di volontà testamentaria … e nel caso in cui il defunto non avesse disposto la propria inumazione o tumulazione, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Tale volontà deve essere espressa in forma scritta autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”.
Quindi, al momento della presentazione della dichiarazione della Parte_1
resa ai sensi del citato art. 38 il soggetto legittimato, quale parente più prossimo, era proprio . Parte_2
Che la dichiarazione della abbia avuto una rilevante Parte_2
incidenza nel rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, quindi, è indubbio.
Resta da verificare se tale dichiarazione sia stata resa da in Parte_2
condizioni di deficienza psichica e se di tali condizioni gli abbiano CP_1
profittato, inducendo la loro madre a rendere la dichiarazione in questione, per raggiungere l'obiettivo di ampliare l'originario tumulo da tre loculi a sei.
10 Ebbene, diversi elementi convergono nel senso voluto dal capo d'accusa formulato a carico degli I certificati prodotti attestano una condizione CP_1
di deficit delle funzioni cognitive a far data dal 2004 (verbale della riunione del
22.11.2004 della AUSL n. 5 di Messina - 8^ Commissione Medica – per l'accertamento dell'invalidità civile attestante, tra le diverse patologie, anche
“insufficienza circolatoria cerebrale cronica con marcato deficit delle funzioni cognitive” e con cui veniva riconosciuta alla un'invalidità Parte_2
con diritto all'indennità di accompagnamento;
certificato del dott.
[...]
in data 6.7.2004 attestante che la sig.ra alla data Per_3 Parte_5
del 06/07/2004 era affetta, tra l'altro, da “cerebrosclerosi complicata da scompenso cognitivo, mnesico ed emotivo”; - Certificato Unità Operativa di
Neurologia AO Papardo di Messina del 09/12/2004, attestante, tra l'atro,
“ipobulia” ovvero da diminuzione della forza di volontà ed “a tratti disorientata nel tempo e nello spazio”). In queste condizioni di salute mentale deficitarie, è inverosimile che la potesse ricordare nel settembre del 2014 una Parte_1
dichiarazione di volontà della madre risalente addirittura a un momento anteriore al 1978, anno della morte di . Si tenga presente, poi, Parte_4
che poco dopo la sottoscrizione della dichiarazione del 25.9.2014 presentata al
Comune per la cremazione della MA di , la Persona_6 Parte_2
decedeva. A ciò va aggiunto l'inverosimiglianza della contenuto della
[...]
dichiarazione secondo cui la morta nel 1978, aveva Parte_4
manifestato la volontà di essere cremata (il teste ha dichiarato che nel Per_2
2014 avvenne la prima cremazione nel Comune di Messina) per raggiungere il marito disperso in guerra (dal certificato del 16.9.1944 risulta che il marito della morì il 15.9.1944 e le sue esequie vennero celebrate presso la parrocchia Pt_3
di RR).
A rafforzare il quadro di deficienza psichica e mentale della Parte_1
contribuiscono poi le dichiarazioni rese in sede penale da Parte_1
(classe 1962) e da , i quali concordemente hanno riferito che Parte_2
11 la loro zia, , si trovava in condizioni critiche nel 2014 Parte_2
( all'udienza dell'11.10.2019 ha dichiarato che la zia “non Parte_1
ragionava, ci guardava con gli occhi aperti, non capiva proprio niente”;
all'udienza del 10.1.2019 ha dichiarato che la zia si trovava Parte_2
in condizioni di salute fortemente peggiorate e che non era in grado di riconoscere nessuno).
Sul punto va puntualizzato che “nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile;
ne consegue che non è consentita l'
"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie (Cassazione 16916/2019).
Come evidenziato nella sentenza del Tribunale penale di Messina “singolare nella presente vicenda la circostanza che soltanto il giorno dopo il rinvenimento della MA della in perfette condizioni, tanto da non potersi dar luogo Pt_3
alla riduzione in cassettina, precisamente il 25 settembre 2014, Parte_2
, sebbene affetta da insufficienza circolatoria cerebrale cronica, con
[...]
marcato deficit delle funzioni cognitive, dichiarandosi unica figlia della , Pt_3
dopo oltre trent'anni dalla morte della madre, si fosse resa latrice della volontà di quest'ultima di volere essere cremata per poter raggiungere il marito disperso in guerra”. 12 Che gli abbiano preso l'iniziativa di dar corso alla cremazione della CP_1
MA di ed abbiano presentato la dichiarazione del 25.9.2019 Persona_6
presso gli uffici comunali, in forza di delega, è fatto incontestato (fra l'altro gli hanno anche reso altra falsa dichiarazione nell'ambito del procedimento CP_1
amministrativo in questione per la quale sono stati condannati con sentenza definitiva3).
Dal compendio probatorio sopra illustrato può trarsi il convincimento in ordine al fatto che e manipolando la ridotta volontà e CP_1 CP_2
capacità di discernimento della abbiano ottenuto da Parte_2
quest'ultima la dichiarazione necessaria per raggiungere il proprio obietto rappresentato dall'ampliamento del numero dei loculi relativi al tumulo di cui la era cessionaria. Parte_2
Deve ritenersi integrata la fattispecie del reato di circonvenzione d'incapace.
Ed invero, ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso (nella specie l'effetto dannoso altrui è rappresentato dalla lesione di diritti della persona in capo agli odierni attori, per come meglio verrà puntualizzato nel prosieguo della decisione) ; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) 3 Capo B) delle imputazioni contestate agli CP_1 13 l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.
Va poi puntualizzato che ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persona incapace, di cui all'art. 643 cod. pen., è necessario il dolo specifico di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale (Cassazione 48573/2004).
Nella rinnovata valutazione che questa Corte è chiamata a compiere per effetto della pronuncia d'annullamento della Suprema Corte, va osservato che la dichiarazione ottenuta per effetto dell'attività di circonvenzione ai danni della ha avuto sicura incidenza nella successiva autorizzazione Parte_1
amministrativa concessa dal Comune di Messina alla cremazione della MA di (come può evincersi dalle dichiarazioni rese dal teste Parte_4 Per_2
e ), al pari della dichiarazione resa dagli in ordine al fatto di Tes_1 CP_1
rappresentare la maggioranza degli aventi titolo a manifestare la volontà di procedere alla cremazione (dichiarazione la cui falsità è stata accertata in sede penale). Per l'induzione in errore del pubblico ufficiale nel rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, posto che la dichiarazione della Parte_1
non appare riconducibile alla di lei volontà, risulta integrata la fattispecie di cui agli artt. 48 e 480 c.c., così riqualificata l'ipotesi inizialmente contestata in sede penale al capo c) della rubrica.
La fraudolenta predisposizione della dichiarazione della e la Parte_1
dichiarazione falsa resa dagli per la quale la Corte d'Appello penale ha CP_1
confermato la penale responsabilità degli stessi (capo c della rubrica), hanno quindi, dato luogo alla illegittima cremazione del cadavere, fatto questo che integra i reati di cui agli artt. 407 e 411 c.p..
In ogni caso, al di là dell'esatta riconducibilità della fattispecie alle previsioni normative penali, resta il fatto che per il tramite delle dichiarazioni in questione
14 gli hanno posto in essere un fatto illecito che ha avuto inevitabili CP_1
conseguenze dannose per gli odierni attori in riassunzione.
Venendo alle conseguenze dannose delle condotte illecite di e CP_1
si osserva che gli attori in riassunzione hanno invocato il CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo della sofferenza soggettiva interiore “per l'offesa arrecata alla memoria della nonna, alla sua MA ed alla tomba” e della lesione del diritto di culto “sul sepolcro e sulla MA di quale diritto costituzionalmente garantito Parte_4
richiamando all'uopo gli artt. 2,13 e 19 Costituzione. Inoltre richiamano la categoria del danno esistenziale perché “per gli attori visitare la tomba della nonna implica, diversamente da quanto avveniva prima, la rievocazione dei fatti de quibus, il riviverne le sofferenze derivatene, tant'è che per evitarle gli stessi si trovano costretti a dovere scegliere tra il non recarvisi, oppure a farlo con sconforto e dispiacere.
In punto di diritto, si osserva che in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (Cassazione 23469/2018).
In questa prospettiva va riconosciuto il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva interiore conseguente alla commissione di fatti avente rilievo penale i quali secondo massime di comune esperienza hanno sicuramente dato luogo a sentimenti di dolore, sconforto, turbamento ed indignazione nati per questa vicenda.
15 Nella valutazione del danno non patrimoniale va tenuto conto la lesione del diritto di culto. All'uopo va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “dal diritto primario al sepolcro - consistente nel diritto ad essere seppellito o a seppellire altri in un dato sepolcro - si distingue quello secondario dei parenti ad accedere alla sepoltura del proprio congiunto e ad opporsi a qualsiasi trasformazione idonea ad arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alle sue spoglie;
quest'ultimo costituisce esplicazione della personalità e della libertà religiosa dell'individuo (tutelata dagli artt. 2, 13 e 19 Cost.) e dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile (Cassazione
370/2023).
Va escluso il riconoscimento del danno esistenziale che è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale”, che nella specie non è configurabile per il semplice fatto che gli attori vivano sofferenze interiori o sentimenti di sconforto ogni qualvolta vanno a rendere visita alla tomba della nonna (fatti questi già ricompresi nel danno morale).
Per completezza va aggiunto che la prova per testi articolata dagli attori appare superflua in quanto mira a dimostrare non già il particolare legame che univa gli attori alla nonna ma la sussistenza di una sofferenza interiore che va comunque riconosciuta in forza di quanto sopra evidenziato.
Il risarcimento dovuto agli attori va liquidato equitativamente. In questa valutazione va tenuto conto della relazione parentale degli attori (nipoti) con la
(nonna) e del fatto che al momento della morte della Pt_3 Parte_4
(25.1.1978) gli attori avevano rispettivamente 15 anni ( Parte_1
classe 1962), 5 anni ( classe 1973) e 8 anni ( Parte_1 Parte_2
).
[...]
Pertanto, ritiene la Corte di riconoscere agli attori a titolo risarcitorio non patrimoniale la somma di € 2.000,00 ciascuno all'attualità, già comprensiva di accessori (interessi e rivalutazione).
16 Vanno riconosciute anche le spese per la costituzione di parte civile nei due gradi del giudizio di merito penale, stante la soccombenza dei convenuti in riassunzione: a) € 2.400,00 per compensi professionali per il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, di cui € 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge;
b) € 2.500,00 per compensi professionali per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello penale, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva ed € 1.300,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio di legittimità, da porre a carico dei convenuti in riassunzione, vanno liquidate in complessivi € 3.400,00, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Le spese del presente grado di giudizio da porre a carico dei convenuti soccombenti vanno liquidate in € 545,00 per spese ed € 2.915,00, di cui €
536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Si puntualizza che la liquidazione è avvenuta in base ai valori medi
(non ravvisandosi ragioni per discostarsi da siffatti valori) previsti per le controversie di valore fino ad € 5.200,00, valore individuato in base al decisum, non potendosi cumulare le condanne pronunciate in favore di soggetti diversi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da (classe Parte_1
1962), (classe 1972) e da , a seguito della Parte_1 Parte_2
17 pronuncia della sentenza n. 4201/2023 con cui la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello penale di Messina n. 679/2021, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dagli attori in riassunzione e per l'effetto condanna e Controparte_1
in solido, al pagamento della somma di € 2.000,00 CP_2
ciascuno, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia, in favore di (classe 1962), (classe Parte_1 Parte_1
1972) ; Parte_2
- condanna e in solido, al rimborso Controparte_1 CP_2
delle spese di costituzione di parte civile relative al primo grado del giudizio penale, in favore di (classe 1962), Parte_1 Parte_1
(classe 1972) , spese che liquida in €
[...] Parte_2
2.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e in solido, al rimborso Controparte_1 CP_2
delle spese di costituzione di parte civile relative al secondo grado del giudizio penale, in favore di (classe 1962), Parte_1 Parte_1
(classe 1972) spese che liquida in €
[...] Parte_2
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e in solido, al rimborso Controparte_1 CP_2
delle spese del giudizio di legittimità, in favore di Parte_1
(classe 1962), (classe 1972) , spese Parte_1 Parte_2
che liquida in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e in solido, al rimborso Controparte_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, in favore di Parte_1
(classe 1962), (classe 1972) , spese Parte_1 Parte_2
che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 2.915,00 per compensi
18 professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Certificato AUSL n. 5 di Messina - 8^ Commissione Medica – per l'accertamento dell'invalidità civile attestante, tra le diverse patologie anche “Insufficienza circolatoria cerebrale cronica con marcato deficit delle funzioni cognitive”;
- Certificato del dott. attestante che la sig.ra alla data del 06/07/2004 era affetta, Persona_3 Parte_5 tra l'altro, da “cerebrosclerosi complicata da scompenso cognitivo, mnesico ed emotivo”;
- Certificato Unità Operativa di Neurologia AO Papardo di Messina del 09/12/2004, attestante, tra l'atro, “ipobulia” ovvero da diminuzione della forza di volontà ed “a tratti disorientata nel tempo e nello spazio”.
CP_ 2 B) p. e p. dagli art.110, 483 c.p.: perché in concorso tra loro, attestavano falsamente al pubblico ufficiale, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità: segnatamente, unitamente alla dichiarazione formata nelle modalità compiutamente descritte al capo a) che precede, compilavano la “dichiarazione di volontà per la cremazione resa da parenti davanti all'ufficiale dello stato civile” – allegata alla domanda di autorizzazione alla cremazione dei resti mortali di dd. 1.10.2014, inserendo dati non corrispondenti a verità, segnatamente Parte_4 dichiaravano all'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Messina - Dipartimento Cimiteri – di rappresentare la maggioranza degli aventi titolo e di manifestare la volontà di procedere alla cremazione presso il cimitero di Messina /Gran Campo Santo, della MA di nata Parte_4 a Messina il 4.8.1889 ed ivi deceduta il 25.1.1978”, circostanza non corrispondente al vero essendo stati dolosamente pretermessi gli altri nipoti della defunta nelle persone, tra gli altri di , , allegando, altresì, a detta Parte_4 Parte_1 Persona_4 Parte_2 documentazione, altro documento (a firma ), rappresentativo dell'albero genealogico della famiglia, contenete dati non Controparte_1 corrispondenti al vero, e coerenti con le falsità contenute nelle predette dichiarazioni;
Fatto aggravato, trattandosi di falsità riguardanti gli atti dello stato civile;
In Messina, l'01.10.2014.