Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, III sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14437 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
in persona del procuratore legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto di Nuzzo, come da mandato in atti
Attrice
E
, in persona del procuratore legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti, come da mandato in atti
Convenuta
All'udienza dell'11.3.2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:” come da atto di citazione e memoria ex art. 171 n. 1
c.p.c.”.
Per parte convenuta: ”conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct in data 3 marzo 2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la società
[...]
domandando la la risoluzione per inadempimento del contratto di CP_1
manutenzione con laboratorio metrologico, stipulato con quest'ultima in data 28.3.2023; con condanna alla restituzione delle somme versate a
1
nonché con condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ha, a tal fine, allegato che:
- le parti hanno stipulato in data 28.3.2023 un contratto di manutenzione con laboratorio metrologico in relazione agli impianti di distribuzione carburanti gestiti dall'attrice;
- il contratto aveva ad oggetto il controllo periodico delle stazioni di servizio, nonché operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in caso di guasti;
- la società convenuta si è resa inadempiente in quanto: i.) ha omesso la verifica metrologica degli erogatori per il rinnovo dei bollini, necessaria ad impedire il sequestro dell'impianto in caso di controlli;
ii). è intervenuta in ritardo a fronte di alcune richieste di intervento;
iii). non è intervenuta a fronte di alcune richieste di intervento;
- la gravità dell'inadempimento è consistita, oltre che nella durata dei ritardi rispetto al momento della richiesta di intervento, anche nell'urgenza data dalla possibile esposizione a sanzioni amministrative e perdite economiche, tenuto conto che il mancato rinnovo dei bollini metrologici può comportare il sequestro dell'impianto e l'avvio di un procedimento penale a carico dell'amministratore;
- tali inadempimenti hanno determinato danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale, oltre che danni di immagine.
1.2 Si è costituita la convenuta, la quale ha contestato integralmente la pretesa avversaria rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione
e previa ogni declaratoria e condanna del caso così giudicare:
In via preliminare
- accertato e/o dichiarato il mancato avveramento della condizione di procedibilità ex art.3 D.L.132/2014 così come convertito in Legge della domanda giudiziale di dichiarare improcedibile la domanda Pt_1
giudiziale di essendo ad oggi in corso la procedura di Pt_1
2 negoziazione assistita avviata da controparte, alla quale ha CP_1
aderito, e avendo le parti provveduto a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita in data 18 gennaio 2024, che prevede un termine minimo di un mese e un termine massimo di tre mesi di durata della negoziazione assistita decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione del 18 gennaio 2024, salvo proroga delle parti nei termini di legge, con prossimo incontro fissato per il 26 febbraio 2024.
In via preliminare
- accertare e/o dichiarare la nullità dell'atto di citazione di in Pt_1
ragione della violazione del combinato disposto di cui agli artt.163, comma 3, nn.3, 4 e 5, e 164 c.p.c. e la conseguente inammissibilità della domanda di risoluzione ex artt.1453 e 1455 c.c. e della domanda di risarcimento danni di nonchè della correlata domanda avversaria Pt_1
di restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo dalla Pt_1
nei mesi contestati (da maggio a ottobre 2023) e di tutte le domande ex adverso formulate, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto meglio illustrati in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di legge del presente giudizio.
Nel merito
- accertato e/o dichiarato l'esatto adempimento del Contratto da parte di
rigettare le domande di parte attrice di risoluzione del Contratto ex CP_1
artt.1453 e 1455 c.c., di restituzione delle somme versate in adempimento del contratto - previa emissione di nota di credito - per canoni mensili relativi alla manutenzione ordinaria nei periodi contestati, di risarcimento danni ovvero di tutte le domande attoree, avendo CP_1
dato esecuzione al Contratto garantendo l'attività di manutenzione ordinaria, le dovute prestazioni di laboratorio metrologico e straordinarie ovvero c.d. extra ovvero nei termini pattuiti contrattualmente ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto meglio illustrati in narrativa e, conseguentemente, in via riconvenzionale, condannare al Pt_1
pagamento in favore di delle fatture n.241 del 23.05.2023 di Euro CP_1
3 3.172,00, n.259 del 07.06.2023 di Euro 2.013,00, n.389 del 20.07.2023 di
Euro 3.233,00, n.461 del 10.08.2023 di Euro 353,80, n.463 del
10.08.2023 di Euro 244,00, n.672 del 23.10.2023 di Euro 12.858,80,
n.673 del 23.10.2023 di Euro 12.200,00, per complessivi Euro 34.074,60
(Euro trentaquattromilasettantaquattro//60), oltre che degli interessi maturati e maturandi rispetto a dette fatture dal dovuto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e competenze di legge del presente giudizio.
- accertare e/o dichiarare i gravi inadempimenti del Contratto da parte di
ad essa imputabili, come meglio descritti in narrativa e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare legittima l'interruzione da parte di CP_1
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutto il periodo di pendenza del presente giudizio e a decorrere dal 9 ottobre 2023, tenuto conto che nel periodo successivo e ad oggi non ha richiesto a Pt_1
di eseguire la manutenzione sui Punti Vendita e, per l'effetto, CP_1 condannare al risarcimento dell'ulteriore danno subito Pt_1
dall'esponente per tutte le violazioni di parte avversa alle obbligazioni assunte contrattualmente di cui all'art.10.2 del Contratto e che ci si riserva di quantificare in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, con espressa riserva di dichiarare nei termini di legge di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c., il tutto come meglio descritto in fatto e in diritto in narrativa
Con vittoria di spese e competenze di legge del presente giudizio.”
In particolare, la convenuta ha dedotto che:
- le parti hanno stabilito contrattualmente come corrispettivo un canone mensile forfettario per l'attività di manutenzione ordinaria e compensi su base di tariffe unitarie per la manutenzione straordinaria, con precisazione che per gli interventi non rientranti nell'oggetto del contratto a forfait la convenuta avrebbe dovuto predisporre un preventivo che la controparte avrebbe dovuto accettare;
- i tempi di intervento presso i punti vendita sono stati stabiliti, per gli interventi di manutenzione ordinaria, in 6 ore lavorative in ipotesi di
4 fermo impianto e in 15/30 ore lavorative per qualsiasi altro tipo di problematica;
per gli interventi di manutenzione straordinaria non è stato stabilito un tempo massimo di intervento, dovendo essere preventivamente accettato il preventivo predisposto da da CP_1
parte di Pt_1
- fino al 9.10.2023, la convenuta ha dato regolare esecuzione al contratto, sospendendo successivamente gli interventi in ragione dei reiterati inadempimenti dell'attrice, costituiti sia da ritardi nei pagamenti, sia nel mancato saldo di fatture per complessivi euro
34.074,60, non ancora pagati;
- non sussiste inadempimento né conseguente danno per ritardati e omessi interventi di manutenzione, atteso che questi sono stati regolarmente eseguiti, fatte salve le ipotesi di interventi richiesti successivamente alla comunicazione di sospensione dell'erogazione delle prestazioni tramite p.e.c. del 9.10.2023;
- l'atto di citazione avversario è da considerarsi nullo per indeterminatezza ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
- la domanda di restituzione delle somme versate per canoni mensili relativi alla manutenzione ordinaria nei periodi contestati non può trovare accoglimento, trattandosi di prestazioni già eseguite in ambito di contratto ad esecuzione continuata;
essendo peraltro gli inadempimenti contestati riferibili a soli sette punti vendita dei trentaquattro oggetto del rapporto.
1.3 Nella memoria ex art 171-ter co. 1 n. 1 c.p.c., l'attrice ha così precisato la propria domanda:
“rigettata ogni contraria istanza, voglia: nel merito:
1) accertare i fatti per come espositi in narrativa;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale della società convenuta per le ragioni di cui in narrativa;
5 3) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto del
28.03.2023, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e succ. c.c., con conseguente condanna della in favore dell'attrice, alla CP_1
restituzione delle somme versate in adempimento del contratto – previa emissione di nota di credito – per canoni mensili relativi alla manutenzione ordinaria nei periodi contestati ed ammontanti a €
62.544,00, oltre alla rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
4) condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali subiti CP_1
ed ammontanti a € 6.210,00, oltre al danno non patrimoniale arrecato quale conseguenza dell'inadempimento della controparte e quantificabile anche in via equitativa;
5) rigettare la domanda riconvenzionale di controparte perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto;
6) nella denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale di controparte sia accolta, accertare e dichiarare l'importo effettivamente dovuti al netto delle fatture n. 672/2023 e n. 673/2023 puntualmente contestate dall'attrice;
7) nel caso di accoglimento sia della domanda della che Parte_1
della domanda in riconvenzionale presentata dalla CP_1
condannare la al pagamento della somma pari alla differenza CP_1
tra la somma liquidata in favore della (accoglimento Parte_1
domanda principale) e la somma liquidata in favore della CP_1
(accoglimento domanda riconvenzionale); in ogni caso: condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della con attribuzione al Parte_1
sottoscritto procuratore;
In via istruttoria: ci si riporta ai documenti già offerti in sede di costituzione in giudizio e con riserva di depositare documentazione nella prossima memoria ex art.
171ter c.p.c.”
6 Ha, quindi, dedotto che:
- le fatture sono state tempestivamente pagate sino a quando queste sono state emesse nei termini stabiliti dal contratto, mentre la fattura n. 340/2023, inerente il compenso manutenzione ordinaria del mese di maggio 2023, è stata emessa solo il 14.7.2023, per cui non è stato possibile per l'attrice pagarla contestualmente alla fattura n. 341/2023 emessa in pari data per il compenso del mese di giugno 2023; parimenti la fattura n. 432/2023, inerente il compenso a forfait di luglio
2023, è stata emessa solo 20 giorni dopo l'emissione della fattura precedente;
ciò ha comportato che l'attrice non ha avuto a disposizione il termine di 30 giorni per il saldo di ciascuna singola fattura;
- per ammissione della stessa convenuta, come risulta dal registro di manutenzione da questa prodotto, tutti gli interventi, qualificati come interventi a forfait negli stessi rapporti di intervento della convenuta, sono stati effettuati in ritardo, con violazione dell'art. 13 del contratto;
- la natura ordinaria degli interventi manutentivi, con soggezione alle tempistiche di intervento di cui all'art. 13 dell'accordo, è confermata altresì dalla mancata sottoposizione di un preventivo, come invece previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria;
- non sussistevano le asserite problematiche, poste a fondamento della natura straordinaria degli interventi, ricollegate dalla convenuta all'impurità del prodotto e all'assenza di personale addetto;
- le somme oggetto di domanda restitutoria ammontano ad euro
62.544,00;
- i danni patrimoniali da inadempimento della convenuta sono da quantificarsi in euro 6.210,00, per mancata riparazione del prezzario del punto vendita di AN (preventivo approvato l'11.7.2023, intervento del 2.8.2023), con conseguente impossibilità di conformare il prezzo del carburante ivi indicato, in aumento, in modo da renderlo corrispondente al prezzo di mercato;
7 - il danno all'immagine dell'attrice deve essere liquidato in via equitativa, in quanto presumibile con riferimento alle ipotesi in cui la pistola erogatrice non abbia funzionato per giorni, nonché ogni volta che l'accettatore di banconote non abbia funzionato (con ulteriore presumibile danno anche di carattere patrimoniale);
- l'importo di cui alla fattura della convenuta n. 672/2023 del
23.10.2023, imputata al corrispettivo per la manutenzione ordinaria di settembre 2023, non è dovuto in quanto la convenuta è stata più volte inadempiente in tale periodo ed ha trasmesso il documento dopo aver posto fine all'esecuzione del contratto in data 9.10.2023;
- l'importo di cui alla fattura della convenuta n. 673/2023 del
23.10.2023, non è dovuto, in quanto essa è imputata a imprecisati lavori presso punti vendita non identificati, tenuto conto che per i lavori di manutenzione ordinaria era previsto il corrispettivo forfettario e per quelli di manutenzione straordinaria l'approvazione di un preventivo, qui non avvenuta;
- l'importo di cui al preventivo n. 3397/2023 non è dovuto perché non si riferisce ad alcuna fattura richiesta in pagamento dalla convenuta.
1.4 Nella propria memoria ex art. 171-ter co. 1 n. 2 c.p.c., la convenuta:
- ha contestato che le fatture nn. 211/2023, 340/2023, 341/2023,
432/2023, 570/2023 siano state emesse in difformità rispetto ai termini contrattuali;
- ha ribadito la spettanza della somma di cui alla fattura n. 672/2023, riguardando essa corrispettivi per manutenzione ordinaria riferiti a prestazioni non rese oggetto di contestazione da parte della convenuta;
- ha ribadito la spettanza della somma di cui alla fattura n. 673/2023, in quanto genericamente contestata, dovendosi tener conto che i preventivi prodotti (docc. 29-33) non sono stati disconosciuti dall'attrice;
8 - ha precisato che il preventivo n. 3397/2023 è relativo alla fattura n.
259/2023;
- ha contestato le domande attoree di risarcimento del danno in quanto infondate e prive di prova.
La causa è stata istruita unicamente attraverso produzioni documentali.
2.1 Deve, in via istruttoria, essere confermato il rigetto delle relative istanze di parte convenuta, come da ordinanza del 28.12.2024, attesa la reiterazione della richiesta delle stesse come da foglio di precisazione delle conclusioni richiamato in sede di udienza di discussione.
Invero, i capitoli di prova per testi ed interrogatorio formale articolati da parte attrice risultano superflui e/o inammissibili ai fini della decisione, in quanto volti a provare circostanze pacifiche (capp.
1,2,3,4,5,6,7,n28,9,12,13,14,16,17,18,19,20,21 ) e/o irrilevanti (capp.10,
11, 15, parzialmente 18, 22, 23, 24), e/o già documentalmente provate
(capp. 1,2,4,5,7,12,13,16,17,19,20), e/o in quanto genericamente formulati (capp. 22, 23, 24, 25 ).
2.2 Deve, poi, trovare conferma, in via preliminare, il rigetto delle eccezioni di improcedibilità e di nullità dell'atto di citazione avanzate da parte convenuta, per le confermate ragioni di cui al decreto ex art. 171- bis c.p.c. del 20.2.2024, cui si fa integrale rinvio.
2.3 Nel merito, la pretesa attore è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni:
i) l'attrice ha lamentato, in maniera per vero generica, in quanto non circostanziata, l'omessa verifica metrologica degli erogatori per il rinnovo dei bollini da parte della convenuta. Ha evidenziato che tale prestazione è necessaria a impedire il sequestro dell'impianto in caso di controlli. La convenuta ha contestato nei propri atti difensivi le inadempienze lamentate.
Tale inadempimento deve ritenersi non sussistente.
9 Sul punto, il contratto prevede specificamente dei controlli con cadenza
“biannuale”, oltre agli interventi di “rilegalizzazione” a seguito di massimo
3 spiombature (doc. 2 f. convenuta , art. 6).
Non risulta che, in costanza di rapporto, siano state mosse contestazioni con riferimento alle suddette prestazioni, né è stata allegata l'irrogazione delle relative sanzioni;
la società, inoltre, non ha dedotto di aver dovuto sospendere l'attività per ragioni legate alla suddetta problematica;
per tali ragioni può ritenersi provato per presunzioni l'esatto adempimento con riferimento a tali prestazioni.
ii - iii) L'attrice ha, poi, lamentato il ritardo o la mancata esecuzione di alcuni interventi manutentivi.
Non può ritenersi che gli inadempimenti lamentati dall'attrice integrino i requisiti richiesti per la declaratoria di risoluzione per inadempimento, in virtù di quanto di seguito esposto.
L'accordo stipulato tra le parti (doc. 2 f. convenuta) ha ad oggetto lo svolgimento di prestazioni di laboratorio metrologico e di manutenzione ordinaria avverso il pagamento di un corrispettivo forfettario mensile, nonché di manutenzione straordinaria con corrispettivo da determinarsi tramite approvazione di un preventivo.
La previsione dell'obbligo di effettuare le prestazioni manutentive ordinarie in base al fabbisogno manifestato dalla controparte contrattuale,
a fronte di un corrispettivo periodico mensile (cfr. art. 6 del contratto – doc. 2 f. convenuta), comporta la qualificazione delle stesse in termini di prestazioni ad esecuzione continuativa.
Il contratto deve, pertanto, essere qualificato in termini di appalto avente ad oggetto prestazioni continuative di servizi, ed ai sensi dell'art. 1677
c.c. è soggetto, in quanto compatibile, alla disciplina codicistica prevista dal capo relativo al contratto d'appalto (artt. 1655 e ss. c.c.), nonché a quella prevista dal capo relativo al contratto di somministrazione (artt.
1559 e ss. c.c.).
10 La norma deve essere applicata con riferimento a tutte le prestazioni contrattualmente previste, ivi comprese quelle di manutenzione straordinaria, in ossequio al criterio cd. della prevalenza (v. Cass.
26485/2019), tenuto conto dell'importanza delle prestazioni manutentive ordinarie sotto il profilo economico, e della configurazione dell'intero rapporto in termini di prestazioni da eseguirsi all'esito della manifestazione del fabbisogno della committente, senza che la necessità dell'approvazione del preventivo per le prestazioni di manutenzione straordinaria modifichi la natura del rapporto in maniera tale da imporre una disciplina differenziata.
Deve, pertanto, trovare applicazione, con riferimento all'inadempimento lamentato dall'attrice, l'art. 1564 c.c., in virtù del quale “in caso
d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti”.
Tanto premesso, è escluso che gli inadempimenti alle singole prestazioni lamentati da parte attrice possano considerarsi di notevole importanza in relazione all'oggetto complessivo dell'accordo, nonché, anche cumulativamente, idonei a menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, in quanto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, le vicende allegate non sono tali da incidere sul sinallagma contrattuale tanto da portare ad un significativo squilibrio e giustificarne la risoluzione, per le seguenti ragioni:
- l'attrice ha lamentato undici mancati o ritardati interventi, in particolare con riferimento a sette punti vendita, laddove l'intero rapporto ha riguardato trentaquattro impianti ed è stato eseguito in un arco temporale protrattosi dal marzo 2023 al settembre 2023;
- dalle rispettive allegazioni delle parti, nonché dall'esame dei rapporti di intervento prodotti da parte convenuta, emerge che quasi tutte le manutenzioni, seppur con alcuni ritardi, sono state effettuate;
11 - è dato pacifico che in nessun caso i guasti per cui è stato richiesto l'intervento abbiano determinato il fermo dell'impianto;
- le quattro ipotesi di mancato intervento, delle quali la prima distanziata nel tempo, hanno riguardato guasti di lieve entità, in quanto riguardanti singole pompe erogatrici e/o criticità nelle modalità di erogazione.
In merito, si richiamano i documenti relativi a: 1.) punto vendita Pt_2
richiesta di intervento del 5.4.2023 - cfr. doc. non numerato allegato all'atto di citazione “busca – pompa diesel non funzionante – sollecito urgente”); 2.) punto vendita Torino Corso Novara: “[… ]pompa 4 eroga piano […]”, richiesta di intervento del 18.9.2023 - cfr. doc. non numerato allegato all'atto di citazione “sollecito intervento a Corso Novara - Torino”;
3.) punto vendita Torino Corso Novara: “[…] durante erogazione la pompa smette di erogare per qualche secondo per poi ripartire, fino al termine dell'erogazione stessa […]” richiesta di intervento del 29.9.2023 - cfr. doc. non numerato allegato all'atto di citazione “sollecito intervento a
Corso Novara (TO)”; 4.) richiesta di intervento del 10.10.2023 –
“[…]pompa 1 benzina e pompa 6 gasolio fanno rumore quando erogano e
l'erogazione stessa tende a bloccarsi […]” - cfr. doc. non numerato allegato all'atto di citazione “sollecito intervento a Saluzzo”; tale quarta vicenda è altresì successiva alla comunicazione da parte della convenuta della sospensione dell'esecuzione del contratto;
- con riferimento al guasto del prezzario nel punto vendita AN, risulta in atti la comunicazione da parte dell'attrice della volontà di proseguire il rapporto a seguito dell'intervento della convenuta (email del
3.8.2023 – doc. 3d f. convenuta);
- non vi è prova che i ritardi e le omissioni abbiano cagionato danni all'attrice.
Su quest'ultimo punto, si osserva che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale è stata ricollegata dall'attrice al ritardo nell'intervento sul punto vendita AN, che avrebbe, a suo dire, determinato l'impossibilità di aggiornare il prezzario e ottenere il pagamento del
12 carburante al prezzo attuale di mercato;
tale richiesta non è stata, tuttavia, corredata da allegazione e prova con riferimento al prezzo indicato sul prezzario stesso, pendente il ritardo, ed al più alto costo di mercato che avrebbe dovuto essere applicato, né al quantitativo di carburante effettivamente venduto in quell'impianto nel periodo di riferimento;
per cui non vi è stata circostanziata indicazione né dell'esistenza, né dell'entità del danno.
La domanda di risarcimento del danno all'immagine subito dall'attrice è, poi, del tutto generica e sfornita di prova, mancando una specifica allegazione che consenta, anche solo in via presuntiva, di individuare i presupposti e gli elementi costitutivi della lamentata lesione;
non può ritenersi a tal fine sufficiente un rinvio indifferenziato ai vari inadempimenti lamentati.
Al mancato accoglimento della domanda di declaratoria di risoluzione contrattuale consegue, inoltre, il rigetto della domanda di restituzione dei corrispettivi versati, del quale la prima pronuncia costituisce il presupposto.
Tanto premesso, tutte le domande dell'attrice sono da rigettare.
2.4 La società convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di alcune fatture insolute, per complessivi euro
34.074,60, oltre interessi, nonché l'accertamento della legittimità dell'interruzione dell'esecuzione delle prestazioni a decorrere dal
9.10.2023 e la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno da inadempimento dell'attrice, da quantificarsi in corso di causa e liquidarsi anche in via equitativa.
2.5 Deve essere parzialmente accolta, nel limite della prova fornita, la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna dell'attrice al pagamento delle somme indicate alle fatture nn. 241/2023, 259/2023,
389/2023, 461/2023, 463/2023, 672/2023, 673/2023, per complessivi euro 34.074,60 (docc. 21-27 f. convenuta), in quanto rimaste insolute.
Quanto ai pagamenti richiesti, parte attrice ha specificamente contestato:
13 1.) la fattura n. 672/2023 del 23.10.2023, per euro 12.858,80 (doc. 26 f. convenuta), eccependo gli inadempimenti della convenuta intervenuti nel mese di settembre, nonché la trasmissione del documento dopo l'interruzione dell'esecuzione del contratto (p.e.c. del 9.10.2023 - doc. 3a
f. convenuta);
2.) il preventivo n. 3397/2023 (doc. 30 f. convenuta), perché non riferito ad alcuna fattura oggetto del giudizio;
3) la fattura n. 673/2023 del 23.10.2023, per euro 12.200 (doc. 27 f. convenuta) perché generica e non riferibile a prestazioni di manutenzione né ordinaria, né straordinaria.
Le altre fatture non sono state circostanziatamente contestate né in punto di an, né di quantum.
Sulle contestazioni svolte dall'attrice si osserva che:
1.) con riferimento all'importo di cui alla fattura n. 672/2023, richiesto a titolo di corrispettivo forfettario per manutenzione ordinaria nel mese di settembre presso i vari punti vendita, non rileva che il documento sia stato emesso dopo la sospensione delle successive prestazioni sinallagmatiche: a tale data, invero, il diritto al pagamento era già maturato in capo alla convenuta, trattandosi di corrispettivo da versare mensilmente ai sensi dell'art. 6 del contratto (doc. 2 f. convenuta); risultano, pertanto, di spettanza i pagamenti delle prestazioni.
Ciò vale anche per le manutenzioni effettuate in ritardo, non essendo stata eccepita l'inutilità dell'attivazione tardiva, né data prova di un danno conseguente.
Con solo riferimento ai mancati interventi nel punto vendita Torino Corso
Novara, richiesti in data 18.9.2023 (cfr. doc. non numerato allegato atto di citazione - “Sollecito intervento a Corso Novara – Torino”), e 29.9.2023
(cfr. doc. non numerato allegato all'atto di citazione “sollecito intervento a
Corso Novara (TO)” ) risulta pacifico che le prestazioni non siano state rese.
14 Il loro corrispettivo è imputabile alla fattura in esame, in quanto la loro natura di manutenzione ordinaria non è stata contestata.
Pertanto, il valore economico delle stesse, tuttavia non allegato né provato dalle parti, andrebbe decurtato dall'importo forfettariamente previsto per il suddetto punto vendita (“Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.” cfr. Cass. n. 21517/2019).
L'onere probatorio del quantum, rimasto inadempiuto, grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla convenuta che richiede il pagamento;
ne consegue che dall'importo di cui in fattura andrà del tutto escluso il corrispettivo, pari a 310,00 euro, previsto a forfait per il punto vendita di
Corso Novara, non risultando provato il quantum della pretesa relativa;
2) nella fattura n. 259/2023 si fa espresso richiamo al preventivo n.
3397/2023, sottoscritto da parte attrice, per cui il suo pagamento risulta dovuto;
3) non può essere, invece, riconosciuta la spettanza della somma indicata nella fattura n. 673/2023, in quanto le prestazioni ivi dedotte risultano del tutto generiche, non essendo indicato alcun elemento idoneo a consentire la ricostruzione dell'attività asseritamente effettuata dalla convenuta in favore dell'attrice; invero, i preventivi richiamati dalla convenuta a fondamento della richiesta anche del suddetto pagamento risultano tutti già richiamati all'interno delle altre fatture azionate (v. docc.
21,22,23,25 f. convenuta).
Pertanto, l'attrice deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta della minor somma di euro 21.564,60, oltre interessi moratori,
15 ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data successiva alla scadenza del termine per il pagamento di ciascuna fattura, da individuarsi per ognuna nel trentesimo giorno successivo all'emissione, come sancito, per gli importi liquidati sulla base di preventivi e dunque inerenti prestazioni di carattere straordinario, dall'art.
7.3 del contratto, e, per la fattura n. 672/2023, dall'indicazione apposta dal creditore sulla fattura stessa, recante la dicitura “RIM. DIR. 30 DF” (v. doc. 26 f. convenuta) (“In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.” Cass.28413/2024).
2.6 Deve poi rilevarsi la legittimità dell'esercizio stragiudiziale del diritto alla sospensione dell'esecuzione delle prestazioni disposta dalla convenuta in virtù dell'inadempimento della controparte, come CP_1
comunicata con p.e.c. del 9.10.2023 (cfr. doc. 3 a f. convenuta), in quanto risultavano a tale data integrati i requisiti della non lieve entità dell'inadempimento, di cui all'art. 1565 c.c., nonché l'effettività e gravità dell'inadempimento della controparte, richiesto ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(“L'art. 1460 cod. civ., che disciplina l'exceptio inadimpleti contractus, implica una valutazione di gravità dell'inadempimento. Tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità qualora non emergano evidenti errori di diritto.” cfr. Cass. 21699/2024), attesa l'entità degli importi di spettanza rimasti insoluti al 9 ottobre 2023 (cfr. docc. 21-26 f. convenuta), pari a circa euro 9.000,00, oltre l'importo pendente della fattura n. 432 del
2.8.2023, il cui pagamento, irrilevante la data dell'ordine di pagamento rivolto alla banca, è pervenuto nella sfera di come da contabile CP_1
prodotta, solo il giorno successivo alla comunicazione, in data
16 10.10.2023, ben oltre il termine di scadenza di 30 giorni dall'emissione indicato dalla fattura stessa (cfr. doc. 18 f. convenuta).
Si precisa che l'emissione contestuale di due fatture, riferite a mensilità diverse e già maturate, in periodo anteriore alla fattura sopra citata, non è idonea a giustificare il ritardo nel saldo, trattandosi per di più di somme forfettarie e dunque dall'importo pienamente noto al debitore.
Deve del resto esser tenuto conto dell'importanza attribuita dalle parti alla tempestiva corresponsione dei pagamenti in favore della convenuta, come si evince a fini interpretativi dalla presenza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10.2 del contratto (“[…]Il mancato pagamento del canone relativo al presente contratto entro i termini contrattualmente previsti consente alla di avvalersi del diritto di recesso. La CP_1
presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile. […] ”), clausola tuttavia non azionata dalla parte adempiente.
2.7 La domanda di condanna al risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'esponente per tutte le violazioni di parte avversa alle obbligazioni assunte contrattualmente di cui all'art.10.2 del contratto, proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, deve essere rigettata poiché del tutto generica ed indimostrata.
2.8 Le spese di lite vengono compensate per un 1/3, atteso il rigetto della domanda dl risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dalla convenuta.
La restante quota di 2/3 di spese di lite, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione valore causa indeterminabile - complessità media), con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione- istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria ex art.281 sexies cpc., deve essere posta a carico dell'attrice, stante la soccombenza prevalente della stessa.
P.Q.M.
17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita:
1. rigetta le domande proposte in via principale dall'attrice;
2. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 21.564,60, oltre interessi moratori come in parte motiva;
3. dichiara legittimo l'esercizio stragiudiziale del diritto alla sospensione delle prestazioni disposto dalla convenuta come CP_1
comunicata a con p.e.c. del 9.10.2023; Parte_1
4. rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna dell'attrice al risarcimento del danno;
5. dichiara le spese di lite compensate per 1/3;
6. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della restante quota di 2/3 delle spese di lite, liquidata in euro 4.801,33 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 9 aprile 2025 il Giudice dott. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Ingold, M.O.T.
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