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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2025 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Biase Prudente come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico CP_1
Longo come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis
c.p.c. (rgl n. 4143/2023).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.1.2025, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro al Parte_1 fine di sentir condannare l' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento CP_1
(riconosciuta a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. emesso il 2.7.2024), dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva di aver provveduto, in data 29.1.2025, alla CP_1 liquidazione dell'indennità di accompagnamento per il periodo riconosciuto con decreto di omologa e di aver liquidato un importo lordo a titolo di arretrati pari ad € 13.656,92.
Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. pagina 1 di 2 Acquisite le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. doc.1 allegato CP_1 alla memoria di costituzione dell' , rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti CP_1 ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' atteso che l'adempimento è avvenuto in data CP_1
29.1.2025, successiva alla notifica del ricorso avvenuta in data 15.1.2025 (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 176/2025, proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione CP_1 in favore dell'Avv. Biase Prudente, liquidate complessivamente in € 2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA MA Ricucci)
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