Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.49 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con l'avv.LUCIA SONIA Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, PARISI SILVIA CP_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
732/2022, pubblicata in data 26/10/2022; riliquidazione indennità premio di fine servizio.
FATTO.
1
1.Con ricorso depositato in data 24.07.2020 la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' esponendo: CP_1
di aver iniziato la propria carriera lavorativa il 19.10.1973 con la qualifica di assistente biologa e, successivamente, con delibera del 10.05.1988, in qualità di biologo coadiutore, fino alla cessazione di servizio intervenuta in data 31.12.2012;
che non era stata correttamente liquidata l'indennità premio di fine servizio perché gli anni laurea riscattati non erano stati computati secondo le modalità di calcolo introdotte dalla l. 122/2010.
Chiedeva, dunque, la condanna dell' al pagamento della somma di € 15.507,58, CP_1 pari alla differenza tra l'importo alla stessa liquidato e quello dovutole per effetto dell'applicazione delle predette modalità di calcolo.
2.Nella resistenza dell' , il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di CP_1
prescrizione da quest'ultimo tempestivamente sollevata, così argomentando:
<<…L'art. 19 R.D. n. 2418/1933, rilevante nella fattispecie di causa, prevede che “il diritto al conferimento dell'indennità premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'Istituto e per i loro aventi diritto con decorso di cinque anni”. Sulla decorrenza di tale (speciale) termine di prescrizione, anche in ipotesi di “riliquidazione” della prestazione originariamente liquidata dall'istituto previdenziale, si è più volte espressa la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “Il termine di prescrizione quinquennale relativo al diritto all'indennità premio di servizio corrisposta dall' (o alla sua riliquidazione in caso di scelta del trattamento più favorevole) CP_2
inizia a decorrere dal primo giorno successivo all'inutile decorso di 120 giorni dalla data del collocamento a riposo dell'interessato, atteso che tale termine, a norma dell'art. 7 legge n. 533 del 1973, costituisce il “dies a quo” per l'azionabilità del diritto in questione”. (Cass. 1730/1998). Con sentenza n. 817/1998 la Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “il diritto all'indennità premio di servizio non è scindibile in un diritto al conseguimento della prestazione (soggetto a prescrizione quinquennale) e nel diverso diritto alla erogazione della prestazione nella sua esatta misura …il diritto a ogni trattamento previdenziale, infatti, sorge con un esatto contenuto patrimoniale al verificarsi dei presupposti di legge e preesiste all'atto di riconoscimento dell'ente pubblico onerato, tale atto servendo solo a determinarne la liquida consistenza e a 2 rendere contemporaneamente esigibile, da parte dell'assicurato, la prestazione pecuniaria che ne risulta dovuta. Un'erogazione del trattamento previdenziale in misura non corrispondente al dovuto non è che un parziale riconoscimento di quel diritto unitario e, in quanto tale, ad essa non può attribuirsi l'effetto di sostituire al diritto riconosciuto un nuovo e distinto diritto, connotato di un proprio regime di prescrizione.”. Nel caso di specie, la ricorrente ha cessato dal servizio in data
31.12.2012. Il primo giorno successivo all'inutile decorso dei 120 giorni dalla data del collocamento a riposo è il 01.04.2013. Orbene, il primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dal ricorso del 07.05.2019 e indirizzato al comitato di vigilanza,
è intervenuto ben oltre la scadenza del predetto termine prescrizionale. Il termine risulterebbe ugualmente decorso, anche laddove - come prospettato dalla ricorrente - si individuasse quale primo atto interruttivo della prescrizione la PEC inoltrata all'attenzione del Dott. in qualità di funzionario responsabile Persona_1 dell'allora Sede di Catanzaro, datata 19.09.2018 e riscontrata dallo stesso CP_1
Istituto in data 20.09.2019, con la quale la ricorrente avanzava richiesta di ricalcolo o di verifica del trattamento di fine servizio rivendicato. Ciò comporta la definizione del processo con la declaratoria di estinzione del diritto di credito azionato dalla ricorrente, per intervenuta prescrizione. . .>>
4. ha appellato tale decisione e ne ha chiesto l'integrale riforma, Parte_1
deducendo:
-che la domanda introduttiva ha ad oggetto il ricalcolo di una prestazione già liquidata ad essa appellante e non già una richiesta di liquidazione;
-che, pertanto, il termine di decadenza della domanda azionata deve decorrere non già dalla esigibilità del TFS ma dalla data in cui l' ha inoltrato all'appellante il CP_1
prospetto di liquidazione con allegato il relativo pagamento, 5.4.2016, ai sensi del disposto di cui agli artt. 47 e 47 bis del DPR 639/1970;
-che trova applicazione al caso di specie la novella legislativa di cui all'art. 38 del DL
98/2011.
5.L' , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone CP_1
l'integrale infondatezza.
3 6. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione già fissata con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito il Collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
7.L'appello va respinto.
7.1-La sentenza impugnata è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui corrisposta dall (o alla sua riliquidazione……. è quello quinquennale ai CP_2
sensi dell'art. 19 R.D. 2 novembre 1933 n. 2418, norma che non è stata abrogata, ne' espressamente ne' tacitamente, dalla legge 8 marzo 1968 n. 152, che, pur ridisciplinando la materia, non detta alcuna disposizione sulla prescrizione e stabilisce, all'art. 19, l'abrogazione solo delle norme - in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina - Il suddetto termine prescrizionale decorre dal primo giorno successivo all'inutile decorso dei 120 giorni (previsti dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533) dalla data del collocamento a riposo dell'interessato, atteso che non è prevista alcuna specifica istanza per ottenere l'indennità premio di servizio;
nel caso di diritto alla riliquidazione della suddetta indennità derivante da una nuova disposizione legislativa, tale termine decorre dal primo giorno successivo all'inutile decorso dei
120 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa, ove questa non preveda una specifica istanza.>> (Cass. N. 12618/2001; conf. Cass. sent. n. 29916/2011 e Cass. sent.
n. 12562/2017).
7.2-Facendo applicazione di tali principi, ne discende che nel caso in esame al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione, deve tenersi conto unicamente della data di collocamento a riposo del 31.12.2012, giacchè il diritto alla riliquidazione azionato riposa su una disposizione di legge che è anteriore ( legge n.122 del 2010) e già a quell'epoca in vigore e sono irrilevanti eventuali forme dilazionate di pagamento dell'indennità de qua.
7.3-A partire dal 31.12.2012 sono, dunque, iniziati a decorrere i 120 giorni (previsti dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533) e dal primo giorno successivo alla scadenza, il termine prescrizione, che è spirato in data 1.4.2018, non essendo intervenuti nel quinquennio atti interruttivi ( la prima richiesta di riliquidazione è stata 4 dalla pensionata inoltrata telematicamente all' il 19 settembre 2018: v. ricevuta CP_1
allegata al fascicolo di parte di primo grado) .
8.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa.
Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
(cfr. Cass. SU 4315/2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 19/01/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 732/2022, pubblicata in data 26/10/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2906,00 oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2024.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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