Versione
4 febbraio 1979
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8 maggio 2010
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Art. 25. Vigilanza sul Consiglio nazionale
La vigilanza sul Consiglio nazionale e' esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il ((Ministro della giustizia))
Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'.
In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ((Ministro della giustizia))
La vigilanza sul Consiglio nazionale e' esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il ((Ministro della giustizia))
Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'.
In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ((Ministro della giustizia))
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 4
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