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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4415 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 luglio 2025 e vertente tra TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Consolmagno Parte_1 C.F._1 per procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), già e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 già denominata (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
1. La società giva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per il pagamento di € 19.752,35 per la mancata corresponsione della restituzione di un finanziamento stipulato dalla Sig.ra (e per il quale il Sig. era Persona_1 Parte_1 coobbligato) con FIDITALIA SPA, ceduto alla ricorrente. Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 29.12.2022 il decreto ingiuntivo n. 22505/22 con il quale si ingiungeva a il pagamento di euro 19.752,35. Parte_1
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 22505/2022 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Roma il 29.12.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.752,35, oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio che, argomentava esclusivamente in merito Controparte_1 all'incompetenza territoriale, aderendo all'istanza dell'opponente.
Con ordinanza del 18.01.2024 il Tribunale, rilevato che parte opposta aveva aderito all'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente e che pertanto la relativa decisione andava adottata con sentenza (cfr., ex multiis, Tribunale di Verona, 16.03.2021), riteneva la causa matura per la decisione rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ - accoglie l'opposizione proposta da dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in favore Parte_1 del Tribunale di Salerno e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 22505/2022 emesso dal
Tribunale di Roma il 29.12.2022;
- visto l'art. 50 c.p.c., fissa il termine di giorni novanta dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;
- nulla sulle spese”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…2. Va preliminarmente osservato che se, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte convenuta abbia aderito all'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente avanzata da parte attrice, la relativa decisione va adottata con sentenza, con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, con regolamentazione delle spese di lite (cfr. Tribunale di Verona, 16.03.2021).
Quanto agli effetti dell'adesione all'eccezione di incompetenza avanzata dall'opponente, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia, l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso,
e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20.03.2006 e da ultimo Trib. Milano, sez. quarta civile Sentenza n. 681/2019 del 24.01.2019).
In merito alla domanda monitoria proposta, va, quindi, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore di quello di Salerno, in quanto le parti costituite hanno aderito all'indicazione del giudice competente per territorio e il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
Infatti, come noto, qualora il decreto sia stato chiesto in violazione delle regole sulla competenza il provvedimento ingiuntivo, una volta dichiarata l'incompetenza del Giudice che lo ha emesso, cade perché invalidamente emesso (cfr. Cass. n. 14825/2009), con contestuale pronuncia da parte del Giudice di declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo illegittimamente emesso (cfr. Trib. Torino n. 1182/2007).
Infine, quanto alle spese, “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08.11.2013 e da ultimo Trib. Milano, sez. quarta civile
Sentenza n. 681/2019 del 24.01.2019).
Applicando i suddetti principi, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 13807/2021 emesso dal Tribunale di Roma il
22.07.2021 in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, in favore del Tribunale di Salerno. Fissa in giorni novanta il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Salerno. Nulla sulle spese. ]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originario opponente in epigrafe indicato, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “–nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, con riferimento al capo sulle spese di lite, per i motivi sopra esposti, la Sentenza n.
1975/2024 pubbl. il 01/02/2024 RG n. 10348/2023, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in persona del G.U. dott.ssa Stefania Garrisi, mai notificata, e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento di spese e compenso di lite del giudizio di primo grado. Con condanna alle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello, con eccezione preliminare di nullità della citazione.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in unico motivo con il quale parte appellante – richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito – lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per non aver statuito in punto di spese, nonostante la natura decisoria da attribuirsi trattandosi di foro territoriale inderogabile.
§ 4 — Premesso che l'eccezione in rito sollevata da parte appellata è infondata in ragione della espressa indicazione del procuratore costituito e, quindi, del difensore tecnico al quale viene rivolto l'avviso dei termini e delle modalità di difesa dell'appellata, l'appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità – tra tutte v. Cass. 15699/24 e ancora Cass. N. 25138/24 – ha chiarito che è possibile omettere la statuizione sulle spese ove vi sia accordo tra le parti in punto di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria solo ove la pronuncia sia di natura non decisoria e che tale non può essere detta natura nella ipotesi di un foro inderogabile e, quindi, verificabile anche d'ufficio.
In sostanza, di fronte ad una competenza territoriale inderogabile l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente diventa irrilevante , mentre la statuizione è appunto di natura decisoria, con la conseguenza che l'organo giudicante non può rinviare al giudice “ad quem” la decisione sulle spese, ma deve concludere dinanzi a sé il processo anche per questo profilo. Ne consegue che nella sentenza qui impugnata tale distinzione non è stata effettuata dal primo giudice, nonostante sia pacifico tra le parti – anche in questa sede – che andava applicato il c.d. foro del consumatore, di natura, appunto, inderogabile. Sicchè la sentenza impugnata va riformata.
Quanto alle spese di primo grado, non può che applicarsi il principio della soccombenza, atteso che la parte opposta- attrice sostanziale - ha scelto, in sede monitoria, un foro non corretto;
la sua adesione, poi, alla conseguente eccezione di incompetenza territoriale del foro adito è irrilevante e non “premiante”, né può annullare tale situazione di soccombenza.
§ 5 —Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri minimi (in ragione della semplicità della questione), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, con distrazione in favore del difensore dell'appellante Avv. Antonio Consolmagno dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1975/24 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza – ferma nel resto – condanna già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...] già denominata alla rifusione, in favore di delle Controparte_2 CP_3 Parte_1 spese di primo grado che si liquidano in Euro 2.540,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Consolmagno dichiaratosi antistatario;
2. Condanna già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...] già denominata alla rifusione, in favore di delle Controparte_2 CP_3 Parte_1 spese di secondo grado che si liquidano in Euro 2.906,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Consolmagno dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4415 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 luglio 2025 e vertente tra TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Consolmagno Parte_1 C.F._1 per procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), già e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 già denominata (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
1. La società giva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per il pagamento di € 19.752,35 per la mancata corresponsione della restituzione di un finanziamento stipulato dalla Sig.ra (e per il quale il Sig. era Persona_1 Parte_1 coobbligato) con FIDITALIA SPA, ceduto alla ricorrente. Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 29.12.2022 il decreto ingiuntivo n. 22505/22 con il quale si ingiungeva a il pagamento di euro 19.752,35. Parte_1
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 22505/2022 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Roma il 29.12.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.752,35, oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio che, argomentava esclusivamente in merito Controparte_1 all'incompetenza territoriale, aderendo all'istanza dell'opponente.
Con ordinanza del 18.01.2024 il Tribunale, rilevato che parte opposta aveva aderito all'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente e che pertanto la relativa decisione andava adottata con sentenza (cfr., ex multiis, Tribunale di Verona, 16.03.2021), riteneva la causa matura per la decisione rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ - accoglie l'opposizione proposta da dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in favore Parte_1 del Tribunale di Salerno e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 22505/2022 emesso dal
Tribunale di Roma il 29.12.2022;
- visto l'art. 50 c.p.c., fissa il termine di giorni novanta dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;
- nulla sulle spese”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…2. Va preliminarmente osservato che se, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte convenuta abbia aderito all'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente avanzata da parte attrice, la relativa decisione va adottata con sentenza, con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, con regolamentazione delle spese di lite (cfr. Tribunale di Verona, 16.03.2021).
Quanto agli effetti dell'adesione all'eccezione di incompetenza avanzata dall'opponente, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia, l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso,
e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20.03.2006 e da ultimo Trib. Milano, sez. quarta civile Sentenza n. 681/2019 del 24.01.2019).
In merito alla domanda monitoria proposta, va, quindi, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore di quello di Salerno, in quanto le parti costituite hanno aderito all'indicazione del giudice competente per territorio e il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
Infatti, come noto, qualora il decreto sia stato chiesto in violazione delle regole sulla competenza il provvedimento ingiuntivo, una volta dichiarata l'incompetenza del Giudice che lo ha emesso, cade perché invalidamente emesso (cfr. Cass. n. 14825/2009), con contestuale pronuncia da parte del Giudice di declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo illegittimamente emesso (cfr. Trib. Torino n. 1182/2007).
Infine, quanto alle spese, “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08.11.2013 e da ultimo Trib. Milano, sez. quarta civile
Sentenza n. 681/2019 del 24.01.2019).
Applicando i suddetti principi, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 13807/2021 emesso dal Tribunale di Roma il
22.07.2021 in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, in favore del Tribunale di Salerno. Fissa in giorni novanta il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Salerno. Nulla sulle spese. ]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originario opponente in epigrafe indicato, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “–nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, con riferimento al capo sulle spese di lite, per i motivi sopra esposti, la Sentenza n.
1975/2024 pubbl. il 01/02/2024 RG n. 10348/2023, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in persona del G.U. dott.ssa Stefania Garrisi, mai notificata, e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento di spese e compenso di lite del giudizio di primo grado. Con condanna alle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello, con eccezione preliminare di nullità della citazione.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in unico motivo con il quale parte appellante – richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito – lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per non aver statuito in punto di spese, nonostante la natura decisoria da attribuirsi trattandosi di foro territoriale inderogabile.
§ 4 — Premesso che l'eccezione in rito sollevata da parte appellata è infondata in ragione della espressa indicazione del procuratore costituito e, quindi, del difensore tecnico al quale viene rivolto l'avviso dei termini e delle modalità di difesa dell'appellata, l'appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità – tra tutte v. Cass. 15699/24 e ancora Cass. N. 25138/24 – ha chiarito che è possibile omettere la statuizione sulle spese ove vi sia accordo tra le parti in punto di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria solo ove la pronuncia sia di natura non decisoria e che tale non può essere detta natura nella ipotesi di un foro inderogabile e, quindi, verificabile anche d'ufficio.
In sostanza, di fronte ad una competenza territoriale inderogabile l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente diventa irrilevante , mentre la statuizione è appunto di natura decisoria, con la conseguenza che l'organo giudicante non può rinviare al giudice “ad quem” la decisione sulle spese, ma deve concludere dinanzi a sé il processo anche per questo profilo. Ne consegue che nella sentenza qui impugnata tale distinzione non è stata effettuata dal primo giudice, nonostante sia pacifico tra le parti – anche in questa sede – che andava applicato il c.d. foro del consumatore, di natura, appunto, inderogabile. Sicchè la sentenza impugnata va riformata.
Quanto alle spese di primo grado, non può che applicarsi il principio della soccombenza, atteso che la parte opposta- attrice sostanziale - ha scelto, in sede monitoria, un foro non corretto;
la sua adesione, poi, alla conseguente eccezione di incompetenza territoriale del foro adito è irrilevante e non “premiante”, né può annullare tale situazione di soccombenza.
§ 5 —Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri minimi (in ragione della semplicità della questione), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, con distrazione in favore del difensore dell'appellante Avv. Antonio Consolmagno dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1975/24 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza – ferma nel resto – condanna già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...] già denominata alla rifusione, in favore di delle Controparte_2 CP_3 Parte_1 spese di primo grado che si liquidano in Euro 2.540,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Consolmagno dichiaratosi antistatario;
2. Condanna già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...] già denominata alla rifusione, in favore di delle Controparte_2 CP_3 Parte_1 spese di secondo grado che si liquidano in Euro 2.906,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Consolmagno dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore