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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/10/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 16/2025 V.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Sante Arpone Parte_1 C.F._1
ATTORE nei confronti di
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. // CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: ha concluso come da verbale di udienza da intendersi qui Parte_1 integralmente richiamato in cui ha confermato quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso all'atto del suo intervento in data 6 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ad CP_1 Parte_1 premesso: ‣ di aver contratto, in data 14 luglio 2023, matrimonio concordatario con in AS (TA), trascritto negli atti dello Stato civile di AS (TA) CP_1 al numero 39 parte II serie A anno 2023, ‣ che con sentenza del 5 novembre 2024 il
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, su domanda del deducente, aveva dichiarato la nullità del vincolo matrimoniale “PER ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITA' DA PARTE DELL'ATTORE” secondo il can. 1056, ‣ che con decreto del 4 marzo 2025 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica aveva dichiarato la esecutività della predetta sentenza canonica, ha concluso chiedendo a questa Corte di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza su indicata, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei registri di nascita e di matrimonio delle parti in causa, con vittoria delle spese di lite.
è rimasta contumace. CP_1
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti risulta che il matrimonio concordatario celebrato tra parti in data 14 luglio 2023 è stato dichiarato nullo dal Tribunale Regionale Ecclesiastico
Pugliese “PER ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITA' DA PARTE
DELL'ATTORE” secondo il can. 1056 (che così recita: “Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.”) con sentenza definitiva divenuta esecutiva - come attestato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 4 marzo 2025 - pronunciata all'esito di procedimento nel cui ambito il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, pur nella dichiarata assenza della così come sono stati rispettati i principi fondamentali fissati dalla CP_1
Costituzione in materia di diritto di difesa.
Si rileva poi che la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario non è in contrasto con altra sentenza pronunziata dal giudice italiano né con l'ordine pubblico interno.
A quest'ultimo riguardo va in primo luogo premesso che nella anzidetta sentenza si legge che l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo coniugale ricorre quando uno o ambedue i nubendi si accostano al matrimonio rifiutando di porre in essere un vincolo stabile, perpetuo, indissolubile, destinato a tenerli uniti tutta la vita e quindi con riserva
Pag. 2 di 6 della possibilità di divorziare per recuperare lo stato libero, suscettibile di concretizzarsi o nella forma assoluta, ove si voglia un vincolo dissolubile a prescindere dall'andamento della vita coniugale futura, oppure nella forma ipotetica, se l'intenzione di ricorrere al divorzio è correlata all'ipotesi di fallimento dell'unione matrimoniale.
Ciò chiarito si osserva che, per costante giurisprudenza di legittimità, la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di uno o di entrambi i coniugi dei bona matrimonii costituenti proprietà essenziali del matrimonio stesso (bonum sacramenti ossia l'indissolubilità del vincolo coniugale, bonum prolis ossia l'apertura alla nascita di figli e bonum fidei ossia l'accettazione del vincolo di fedeltà esclusiva all'altro coniuge), e quindi per una ragione diversa dalle nullità previste dal nostro ordinamento per il matrimonio civile, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass. 21 maggio 2014, n.
11226 e più di recente tra le tante Cass. ord. 30 maggio 2023, n. 15142, Cass. ord. 25 giugno 2019).
Venendo al caso di specie, se anche risulta dagli atti che pur non CP_1 partecipando al processo dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, inviò una missiva, datata 31 ottobre 2023, in cui affermava che ignorava la volontà simulatoria dello (come si Pt_1 legge nella sentenza oggetto della domanda di delibazione), e puntualizzato che la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità della esclusione di uno dei bona matrimonii da parte dell'altro coniuge è irrilevante per il diritto canonico poiché sulla validità del vincolo incide anche la riserva unilaterale dei nubendi, deve ritenersi che vi fossero stati, prima e in concomitanza con la celebrazione del matrimonio, significativi elementi rivelatori dell'atteggiamento psichico dello , che la dovette dunque Pt_1 CP_1 percepire. Se poi ciò non fece, la mancata conoscenza è da imputarsi a sua grave negligenza. Tanto si ricava dalle dichiarazioni testimoniali testualmente riportate nella sentenza da delibare ed in particolare da quanto riferito da - cugino dello Testimone_1
- della cui attendibilità non vi è specifico motivo di dubitare, il quale riferì: “Si Pt_1
Pag. 3 di 6 vedeva chiaramente che stava facendo qualcosa che non avrebbe voluto o Pt_1 avrebbe voluto diversamente”. Tali dichiarazioni, unitamente a quelle rese dagli altri testimoni escussi ( e , rispettivamente zio e cugina del Testimone_2 Testimone_3 predetto della cui attendibilità non vi è parimenti motivo di dubitare), concordi, per un verso, nel riferire che le incertezze e i dubbi del congiunto si resero visibili durante il rito in chiesa anche perché, ad un certo punto, lo sposo cominciò a non sentirsi bene, sbiancando e manifestando mancamenti d'aria, e, per altro verso, nel descrivere la freddezza che aveva caratterizzato i rapporti tra i nubendi, addebitata al carattere freddo e scostante della nei confronti del fidanzato, persuadono nel loro complesso CP_1 della connotazione fortemente anomala dell'accostarsi dei nubendi al matrimonio ed alla sua celebrazione. Inoltre, come si ricava dalla sentenza canonica, gli sposi - al rientro dal viaggio di nozze - in maniera del tutto inusuale tornarono ciascuno a vivere a casa dei rispettivi genitori, non approntarono una casa coniugale prima del matrimonio né lo fecero dopo e mai andarono a vivere insieme. Se ne ricava che sin da subito lo si comportò come se non avesse assunto nessun vincolo. Né per la verità risulta Pt_1 che la stessa abbia in alcun modo reagito manifestando una volontà diversa, CP_1 consona e coerente con il vincolo contratto, pretendendo, come sarebbe stato normale, di attuare il sacramento del matrimonio quale comunione di vita e di sentimenti, ciò che
è sintomo e spia della sua consapevolezza del modo con cui lo si era accostato al Pt_1 matrimonio appena celebrato, senza contare che con molta probabilità anche l'atteggiamento psichico della non doveva essere stato dissimile, con la CP_1 conseguenza che non vi è alcun affidamento incolpevole da tutelare. Inoltre, quando lo
, con il libello del 5 ottobre 2023, e quindi a distanza di soli due mesi dalla Pt_1 celebrazione del matrimonio, ne denunciò al Tribunale Ecclesiastico la nullità per esclusione della indissolubilità, la si limitò ad inviare la lettera datata 31 CP_1 ottobre 2023 di cui si è detto in precedenza.
Del resto anche nel presente giudizio la odierna convenuta ha preferito rimanere contumace e se tale scelta, così come quella di non partecipare al processo canonico, è espressione di un'opzione del tutto legittima che non può riverberarsi a suo danno, è indubitabile che, così facendo, ella ha rinunciato alla possibilità di far valere fatti e argomenti impeditivi sia della dichiarazione di nullità del matrimonio dinanzi al
Pag. 4 di 6 Tribunale Ecclesiastico, sia della invocata delibazione della sentenza emessa da quest'ultimo.
In definitiva, sulla base di quanto desumibile dalla pronuncia da delibare e degli altri atti del processo canonico già acquisiti costituenti gli unici atti utilizzabili nella presente sede secondo il consolidato orientamento della S.C. (si vedano le sentenze della S.C. già citate in precedenza), la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario contratto tra le parti non contrasta con l'ordine pubblico interno.
Conclusivamente, ai sensi dell'art.
8.2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede del 18 febbraio 1984 - modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929 - ratificato ed eseguito con L. n. 121/1985, va dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese del 5 novembre 2024 - munita di esecutività - , con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario - contratto in AS (TA) in data 14 luglio 2023 e trascritto negli atti dello Stato civile di AS (TA) al n. 39 p. II
s. A Anno 2023 - da nato a [...] il [...], ed Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]. CP_1
Infine, le spese di lite vanno compensate tenuto conto del contegno processuale della che con la mancata costituzione in giudizio non ha, nella sostanza, frapposto CP_1 ostacoli alla presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, visto l'art 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, ratificato con Legge 25 marzo 1985 n. 121, in accoglimento della proposta domanda e su conforme parere del Sostituto Procuratore Generale di sede, così decide: dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese del 5 novembre 2024 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario - contratto in AS (TA) in data 14 luglio 2023 e trascritto negli atti dello Stato civile di AS (TA) al n. 39 p. II s. A Anno 2023 - da
, nato a [...] il [...], ed nata a [...] Parte_1 CP_1
(TA) il 13 luglio 1985;
Pag. 5 di 6 dispone che la presente sentenza sia annotata a cura del competente Ufficiale di Stato
Civile nel registro dei matrimoni ed a margine dei rispettivi atti di nascita delle parti in causa;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 16/2025 V.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Sante Arpone Parte_1 C.F._1
ATTORE nei confronti di
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. // CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: ha concluso come da verbale di udienza da intendersi qui Parte_1 integralmente richiamato in cui ha confermato quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso all'atto del suo intervento in data 6 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ad CP_1 Parte_1 premesso: ‣ di aver contratto, in data 14 luglio 2023, matrimonio concordatario con in AS (TA), trascritto negli atti dello Stato civile di AS (TA) CP_1 al numero 39 parte II serie A anno 2023, ‣ che con sentenza del 5 novembre 2024 il
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, su domanda del deducente, aveva dichiarato la nullità del vincolo matrimoniale “PER ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITA' DA PARTE DELL'ATTORE” secondo il can. 1056, ‣ che con decreto del 4 marzo 2025 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica aveva dichiarato la esecutività della predetta sentenza canonica, ha concluso chiedendo a questa Corte di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza su indicata, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei registri di nascita e di matrimonio delle parti in causa, con vittoria delle spese di lite.
è rimasta contumace. CP_1
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti risulta che il matrimonio concordatario celebrato tra parti in data 14 luglio 2023 è stato dichiarato nullo dal Tribunale Regionale Ecclesiastico
Pugliese “PER ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITA' DA PARTE
DELL'ATTORE” secondo il can. 1056 (che così recita: “Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.”) con sentenza definitiva divenuta esecutiva - come attestato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 4 marzo 2025 - pronunciata all'esito di procedimento nel cui ambito il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, pur nella dichiarata assenza della così come sono stati rispettati i principi fondamentali fissati dalla CP_1
Costituzione in materia di diritto di difesa.
Si rileva poi che la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario non è in contrasto con altra sentenza pronunziata dal giudice italiano né con l'ordine pubblico interno.
A quest'ultimo riguardo va in primo luogo premesso che nella anzidetta sentenza si legge che l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo coniugale ricorre quando uno o ambedue i nubendi si accostano al matrimonio rifiutando di porre in essere un vincolo stabile, perpetuo, indissolubile, destinato a tenerli uniti tutta la vita e quindi con riserva
Pag. 2 di 6 della possibilità di divorziare per recuperare lo stato libero, suscettibile di concretizzarsi o nella forma assoluta, ove si voglia un vincolo dissolubile a prescindere dall'andamento della vita coniugale futura, oppure nella forma ipotetica, se l'intenzione di ricorrere al divorzio è correlata all'ipotesi di fallimento dell'unione matrimoniale.
Ciò chiarito si osserva che, per costante giurisprudenza di legittimità, la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di uno o di entrambi i coniugi dei bona matrimonii costituenti proprietà essenziali del matrimonio stesso (bonum sacramenti ossia l'indissolubilità del vincolo coniugale, bonum prolis ossia l'apertura alla nascita di figli e bonum fidei ossia l'accettazione del vincolo di fedeltà esclusiva all'altro coniuge), e quindi per una ragione diversa dalle nullità previste dal nostro ordinamento per il matrimonio civile, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass. 21 maggio 2014, n.
11226 e più di recente tra le tante Cass. ord. 30 maggio 2023, n. 15142, Cass. ord. 25 giugno 2019).
Venendo al caso di specie, se anche risulta dagli atti che pur non CP_1 partecipando al processo dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, inviò una missiva, datata 31 ottobre 2023, in cui affermava che ignorava la volontà simulatoria dello (come si Pt_1 legge nella sentenza oggetto della domanda di delibazione), e puntualizzato che la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità della esclusione di uno dei bona matrimonii da parte dell'altro coniuge è irrilevante per il diritto canonico poiché sulla validità del vincolo incide anche la riserva unilaterale dei nubendi, deve ritenersi che vi fossero stati, prima e in concomitanza con la celebrazione del matrimonio, significativi elementi rivelatori dell'atteggiamento psichico dello , che la dovette dunque Pt_1 CP_1 percepire. Se poi ciò non fece, la mancata conoscenza è da imputarsi a sua grave negligenza. Tanto si ricava dalle dichiarazioni testimoniali testualmente riportate nella sentenza da delibare ed in particolare da quanto riferito da - cugino dello Testimone_1
- della cui attendibilità non vi è specifico motivo di dubitare, il quale riferì: “Si Pt_1
Pag. 3 di 6 vedeva chiaramente che stava facendo qualcosa che non avrebbe voluto o Pt_1 avrebbe voluto diversamente”. Tali dichiarazioni, unitamente a quelle rese dagli altri testimoni escussi ( e , rispettivamente zio e cugina del Testimone_2 Testimone_3 predetto della cui attendibilità non vi è parimenti motivo di dubitare), concordi, per un verso, nel riferire che le incertezze e i dubbi del congiunto si resero visibili durante il rito in chiesa anche perché, ad un certo punto, lo sposo cominciò a non sentirsi bene, sbiancando e manifestando mancamenti d'aria, e, per altro verso, nel descrivere la freddezza che aveva caratterizzato i rapporti tra i nubendi, addebitata al carattere freddo e scostante della nei confronti del fidanzato, persuadono nel loro complesso CP_1 della connotazione fortemente anomala dell'accostarsi dei nubendi al matrimonio ed alla sua celebrazione. Inoltre, come si ricava dalla sentenza canonica, gli sposi - al rientro dal viaggio di nozze - in maniera del tutto inusuale tornarono ciascuno a vivere a casa dei rispettivi genitori, non approntarono una casa coniugale prima del matrimonio né lo fecero dopo e mai andarono a vivere insieme. Se ne ricava che sin da subito lo si comportò come se non avesse assunto nessun vincolo. Né per la verità risulta Pt_1 che la stessa abbia in alcun modo reagito manifestando una volontà diversa, CP_1 consona e coerente con il vincolo contratto, pretendendo, come sarebbe stato normale, di attuare il sacramento del matrimonio quale comunione di vita e di sentimenti, ciò che
è sintomo e spia della sua consapevolezza del modo con cui lo si era accostato al Pt_1 matrimonio appena celebrato, senza contare che con molta probabilità anche l'atteggiamento psichico della non doveva essere stato dissimile, con la CP_1 conseguenza che non vi è alcun affidamento incolpevole da tutelare. Inoltre, quando lo
, con il libello del 5 ottobre 2023, e quindi a distanza di soli due mesi dalla Pt_1 celebrazione del matrimonio, ne denunciò al Tribunale Ecclesiastico la nullità per esclusione della indissolubilità, la si limitò ad inviare la lettera datata 31 CP_1 ottobre 2023 di cui si è detto in precedenza.
Del resto anche nel presente giudizio la odierna convenuta ha preferito rimanere contumace e se tale scelta, così come quella di non partecipare al processo canonico, è espressione di un'opzione del tutto legittima che non può riverberarsi a suo danno, è indubitabile che, così facendo, ella ha rinunciato alla possibilità di far valere fatti e argomenti impeditivi sia della dichiarazione di nullità del matrimonio dinanzi al
Pag. 4 di 6 Tribunale Ecclesiastico, sia della invocata delibazione della sentenza emessa da quest'ultimo.
In definitiva, sulla base di quanto desumibile dalla pronuncia da delibare e degli altri atti del processo canonico già acquisiti costituenti gli unici atti utilizzabili nella presente sede secondo il consolidato orientamento della S.C. (si vedano le sentenze della S.C. già citate in precedenza), la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario contratto tra le parti non contrasta con l'ordine pubblico interno.
Conclusivamente, ai sensi dell'art.
8.2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede del 18 febbraio 1984 - modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929 - ratificato ed eseguito con L. n. 121/1985, va dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese del 5 novembre 2024 - munita di esecutività - , con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario - contratto in AS (TA) in data 14 luglio 2023 e trascritto negli atti dello Stato civile di AS (TA) al n. 39 p. II
s. A Anno 2023 - da nato a [...] il [...], ed Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]. CP_1
Infine, le spese di lite vanno compensate tenuto conto del contegno processuale della che con la mancata costituzione in giudizio non ha, nella sostanza, frapposto CP_1 ostacoli alla presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, visto l'art 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, ratificato con Legge 25 marzo 1985 n. 121, in accoglimento della proposta domanda e su conforme parere del Sostituto Procuratore Generale di sede, così decide: dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese del 5 novembre 2024 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario - contratto in AS (TA) in data 14 luglio 2023 e trascritto negli atti dello Stato civile di AS (TA) al n. 39 p. II s. A Anno 2023 - da
, nato a [...] il [...], ed nata a [...] Parte_1 CP_1
(TA) il 13 luglio 1985;
Pag. 5 di 6 dispone che la presente sentenza sia annotata a cura del competente Ufficiale di Stato
Civile nel registro dei matrimoni ed a margine dei rispettivi atti di nascita delle parti in causa;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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