TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1082/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza dell' 11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza dell' 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2025 R.G., avente ad oggetto:risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
, (C.F.: ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce al presente atto dall'Avv. Lucia Manna (C.F.:
[...]
), disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Carmela Galiano C.F._2
(C.F.: ) e all'Avv. Massimo Tommasone (C.F.: C.F._3
presso il cui studio in Caserta al Largo Bovet n.1 eletti- C.F._4 vamente domicilia, in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
(C.F. ) elett.te domiciliato in San Controparte_1 CodiceFiscale_5
OL la DA (Ce) alla via Manzoni n. 86 Parco delle Magnolie, presso lo studio dell'avv. Angelo Riccitelli, (C.F. ) in virtù di procura in at- C.F._6 ti;
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
ha dedotto di essere stata vittima in più occasioni di maltrat- Parte_1 tamenti, percosse, violenze fisiche e verbali, nonché di minacce, insulti, ingiurie poste in essere dal coniuge . Controparte_1
L'attrice ha precisato che, a seguito di reiterati comportamenti delittuosi ed a se- guito della denuncia sporta, si instaurava il processo penale dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 10524/2018 RG che si concludeva con la sentenza n.
3346/2019 con la quale lo stesso Tribunale, in persona del G.U. Dott. Pacelli, di- chiarava il sig. colpevole dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione CP_1
2
fra le fattispecie delittuose, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclu- sione. L'attrice ha poi dedotto che la suddetta sentenza veniva appellata dall'imputato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n. 12002/2019 e il giudi- zio si concludeva con l'emissione della sentenza depositata in data 10/12/2020, con la quale la Corte di Appello definitivamente pronunciando confermava la sen- tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 21/05/2019, con condanna delle ulteriori spese del procedimento.
In virtù di tali deduzioni, ha concluso chiedendo : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adi- to, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: Accertare e dichiarare il di- ritto della sig.ra al risarcimento del danno in conseguenza Parte_1 dei fatti descritti in narrativa in conseguenza del comportamento violento, illecito ed antigiuridico perpetrato dal resistente e già provato nel processo penale con sentenza passata in giudicato;
per l'effetto condannare il sig. Controparte_2
[...
al pagamento in favore dell'istante della somma di € 17.166,13 giusta quantifi- cazione del danno biologico e della invalidità totale e parziale operata dalla
Dott.ssa , oltre interessi legali fino al soddisfo, o di quella somma minore o Per_1 maggiore che l'On.le Giudicante dovesse ritenere più equo liquidare;
condannare in ogni caso, il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Con riserva di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese con salvezze illimitate. Si precisa che il valore della causa è di € 17.166,13 e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 237,00.”
Si è costituito il convenuto, il quale ha concluso chiedendo: “ Voglia l'On.le Giu- dice adito in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L.
n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 e per la erronea modalità di introduzione del giudizio;
nel merito dichiarare la nullità dell'avversa domanda giudiziale for- mulata attraverso ricorso per la violazione dell'art. 164 cp.c, in quanto manca sia il petitum che la causa petendi e la domanda appare generica ed indeterminata;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione anche per lite teme- raria e responsabilità aggravata ex art. 96 cp.c. .”
Il Merito
Ciò premesso, con riferimento alla valenza probatoria di una sentenza penale pas- sata in giudicato contenente condanna generica al risarcimento del danno da accer- tarsi in sede civile, va detto quanto segue.
3
La condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, postula esclusivamente l'accertamento della potenzialità lesiva del fatto dannoso
(Cass. penale n. 22870 del 2014).
Qualora il giudice penale abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un separato giudizio, tale statuizione assume, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restitu- zioni, ferma restando la necessità dell'accertamento in sede civile della esistenza e dell'entità pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dan- noso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal dan- neggiato (cfr. ex multis Ordinanza Cassazione civile n. 8477 del 5.5.2020).
Dunque, pur dovendosi affermare che, nel caso in esame, la sentenza penale sia passata in giudicato con riferimento alla condanna generica al risarcimento del danno, non può affermarsi che debba essere riconosciuto in via automatica il risar- cimento del danno.
Infatti, alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato, il giudice, in sede civile, deve accertare l'esistenza del danno, l'entità dello stesso e il nesso causale, dovendosi ritenere estraneo all'accertamento esclusivamente la valutazione della condotta lesiva oggetto dell'accertamento in sede penale e la potenzialità dannosa della condotta stessa.
In definitiva, pur avendo l'attrice, prodotto una sentenza resa in ambito penale, occorre ricordare che il giudizio civile è dotato di piena autonomia rispetto a quello penale, sicché l'accertamento compiuto in sede penale non vincola il giudice civile, salvo le ipotesi tassative previste dagli art. 651 ss. c.p.p “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitu- tivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed in- tende farlo valere”. (Cass. Civile Sez. VI, Sent.n. 16917 del 4 ottobre 2012).
Pertanto, la semplice produzione della sentenza penale non è circostanza idonea a colmare le lacune probatorie dovendo la parte fornire nel presente giudizio autonoma e completa dimostrazione dei fatti dedotti. La Suprema Corte ha chiari- to che: "l'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenu- to, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'al- tra, non è scevro di conseguenze, dati gli effetti del principio di non contestazione
(tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115,
4
primo comma, cod. proc. civ. Detto regime di allegazione è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono es- sere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice”
(Cass. n 15527 - 8 luglio 2014).
Va poi osservato che “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale pro- batorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere glo- bale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di le- gittimità”. (Cassazione civile sez. lav. 25 febbraio 2011 n. 4652).
Orbene, alla luce della ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza penale, valu- tata unitamente alle deduzioni delle parti, alla relazione medica in atti ed al princi- pio di non contestazione (parte resistente non ha contestato specificamente nè fatti posti a fondamento della domanda nè la relazione medica prodotta dalla ricorren- te), deve riconoscersi la sussistenza di un danno di carattere non patrimoniale subi- to dalla ricorrente a causa della condotta del coniuge, individuabile nelle sofferen- ze psichiche protrattesi per anni e nelle lesioni subite e descritte nella sentenza pe- nale e nella relazione medica di parte (in particolare è stata causata una frattura dell'omero sinistro).
Si evidenzia che, con riferimento alla quantificazione, questo giudice intende ade- rire alle risultanze della relazione medica di parte, in quanto scevra da vizi logici, puntuale nella ricostruzione del percorso seguito, nonché conforme a quanto ripor- tato nella sentenza penale in merito ai fatti di causa ed alle conseguenze degli stes- si. Tra l'altro la relazione non è stata contestata dalla parte resistente, come pure non sono stati contestati i fatti di causa posti a fondamento della domanda.
Pertanto, usando come riferimento le tabelle per le lesioni di lieve entità aggiornate con D.M. del 18.7.25, e tenendo conto dell'età della danneggiata nel 2016 (mo- mento dei fatti – anni 65), il danno biologico permanente subito dall'istante può essere liquidato nell'importo complessivo di € 9.289,58, già rivalutato all'attualità
(con riconoscimento di postumi nella misura del 7%).
Va poi riconosciuto un danno di € 3.096,22 per le sofferenze psichiche.
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo i criteri sopra indicati, secondo le richiamate tabelle, sempre all'attualità, in euro
5
2.106,75,00 di cui euro 1.123,60 per ITT (20 giorni ) ed euro 983,15 per ITP al 50
% (35 giorni).
In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 14.492,55.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolato sull'importo riconosciuto devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di gennaio del 2016 (momento di verificazione del danno) e, quindi, anno per anno, a partire dal mese di gennaio del 2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
6
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Ogni altra domanda assorbita (in particolare la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal convenuto è assorbita dall'accoglimento della domanda attorea).
Le spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• accoglie la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condanna il convenuto, al pa- gamento della somma di € 14.492,55, in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al mese di gennaio del 2016 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal mese di gennaio del 2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'attrice, che liquida in € 2.540,00 per compensi e in € 250,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 13.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza dell' 11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza dell' 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2025 R.G., avente ad oggetto:risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
, (C.F.: ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce al presente atto dall'Avv. Lucia Manna (C.F.:
[...]
), disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Carmela Galiano C.F._2
(C.F.: ) e all'Avv. Massimo Tommasone (C.F.: C.F._3
presso il cui studio in Caserta al Largo Bovet n.1 eletti- C.F._4 vamente domicilia, in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
(C.F. ) elett.te domiciliato in San Controparte_1 CodiceFiscale_5
OL la DA (Ce) alla via Manzoni n. 86 Parco delle Magnolie, presso lo studio dell'avv. Angelo Riccitelli, (C.F. ) in virtù di procura in at- C.F._6 ti;
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
ha dedotto di essere stata vittima in più occasioni di maltrat- Parte_1 tamenti, percosse, violenze fisiche e verbali, nonché di minacce, insulti, ingiurie poste in essere dal coniuge . Controparte_1
L'attrice ha precisato che, a seguito di reiterati comportamenti delittuosi ed a se- guito della denuncia sporta, si instaurava il processo penale dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 10524/2018 RG che si concludeva con la sentenza n.
3346/2019 con la quale lo stesso Tribunale, in persona del G.U. Dott. Pacelli, di- chiarava il sig. colpevole dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione CP_1
2
fra le fattispecie delittuose, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclu- sione. L'attrice ha poi dedotto che la suddetta sentenza veniva appellata dall'imputato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n. 12002/2019 e il giudi- zio si concludeva con l'emissione della sentenza depositata in data 10/12/2020, con la quale la Corte di Appello definitivamente pronunciando confermava la sen- tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 21/05/2019, con condanna delle ulteriori spese del procedimento.
In virtù di tali deduzioni, ha concluso chiedendo : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adi- to, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: Accertare e dichiarare il di- ritto della sig.ra al risarcimento del danno in conseguenza Parte_1 dei fatti descritti in narrativa in conseguenza del comportamento violento, illecito ed antigiuridico perpetrato dal resistente e già provato nel processo penale con sentenza passata in giudicato;
per l'effetto condannare il sig. Controparte_2
[...
al pagamento in favore dell'istante della somma di € 17.166,13 giusta quantifi- cazione del danno biologico e della invalidità totale e parziale operata dalla
Dott.ssa , oltre interessi legali fino al soddisfo, o di quella somma minore o Per_1 maggiore che l'On.le Giudicante dovesse ritenere più equo liquidare;
condannare in ogni caso, il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Con riserva di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese con salvezze illimitate. Si precisa che il valore della causa è di € 17.166,13 e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 237,00.”
Si è costituito il convenuto, il quale ha concluso chiedendo: “ Voglia l'On.le Giu- dice adito in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L.
n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 e per la erronea modalità di introduzione del giudizio;
nel merito dichiarare la nullità dell'avversa domanda giudiziale for- mulata attraverso ricorso per la violazione dell'art. 164 cp.c, in quanto manca sia il petitum che la causa petendi e la domanda appare generica ed indeterminata;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione anche per lite teme- raria e responsabilità aggravata ex art. 96 cp.c. .”
Il Merito
Ciò premesso, con riferimento alla valenza probatoria di una sentenza penale pas- sata in giudicato contenente condanna generica al risarcimento del danno da accer- tarsi in sede civile, va detto quanto segue.
3
La condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, postula esclusivamente l'accertamento della potenzialità lesiva del fatto dannoso
(Cass. penale n. 22870 del 2014).
Qualora il giudice penale abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un separato giudizio, tale statuizione assume, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restitu- zioni, ferma restando la necessità dell'accertamento in sede civile della esistenza e dell'entità pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dan- noso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal dan- neggiato (cfr. ex multis Ordinanza Cassazione civile n. 8477 del 5.5.2020).
Dunque, pur dovendosi affermare che, nel caso in esame, la sentenza penale sia passata in giudicato con riferimento alla condanna generica al risarcimento del danno, non può affermarsi che debba essere riconosciuto in via automatica il risar- cimento del danno.
Infatti, alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato, il giudice, in sede civile, deve accertare l'esistenza del danno, l'entità dello stesso e il nesso causale, dovendosi ritenere estraneo all'accertamento esclusivamente la valutazione della condotta lesiva oggetto dell'accertamento in sede penale e la potenzialità dannosa della condotta stessa.
In definitiva, pur avendo l'attrice, prodotto una sentenza resa in ambito penale, occorre ricordare che il giudizio civile è dotato di piena autonomia rispetto a quello penale, sicché l'accertamento compiuto in sede penale non vincola il giudice civile, salvo le ipotesi tassative previste dagli art. 651 ss. c.p.p “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitu- tivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed in- tende farlo valere”. (Cass. Civile Sez. VI, Sent.n. 16917 del 4 ottobre 2012).
Pertanto, la semplice produzione della sentenza penale non è circostanza idonea a colmare le lacune probatorie dovendo la parte fornire nel presente giudizio autonoma e completa dimostrazione dei fatti dedotti. La Suprema Corte ha chiari- to che: "l'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenu- to, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'al- tra, non è scevro di conseguenze, dati gli effetti del principio di non contestazione
(tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115,
4
primo comma, cod. proc. civ. Detto regime di allegazione è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono es- sere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice”
(Cass. n 15527 - 8 luglio 2014).
Va poi osservato che “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale pro- batorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere glo- bale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di le- gittimità”. (Cassazione civile sez. lav. 25 febbraio 2011 n. 4652).
Orbene, alla luce della ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza penale, valu- tata unitamente alle deduzioni delle parti, alla relazione medica in atti ed al princi- pio di non contestazione (parte resistente non ha contestato specificamente nè fatti posti a fondamento della domanda nè la relazione medica prodotta dalla ricorren- te), deve riconoscersi la sussistenza di un danno di carattere non patrimoniale subi- to dalla ricorrente a causa della condotta del coniuge, individuabile nelle sofferen- ze psichiche protrattesi per anni e nelle lesioni subite e descritte nella sentenza pe- nale e nella relazione medica di parte (in particolare è stata causata una frattura dell'omero sinistro).
Si evidenzia che, con riferimento alla quantificazione, questo giudice intende ade- rire alle risultanze della relazione medica di parte, in quanto scevra da vizi logici, puntuale nella ricostruzione del percorso seguito, nonché conforme a quanto ripor- tato nella sentenza penale in merito ai fatti di causa ed alle conseguenze degli stes- si. Tra l'altro la relazione non è stata contestata dalla parte resistente, come pure non sono stati contestati i fatti di causa posti a fondamento della domanda.
Pertanto, usando come riferimento le tabelle per le lesioni di lieve entità aggiornate con D.M. del 18.7.25, e tenendo conto dell'età della danneggiata nel 2016 (mo- mento dei fatti – anni 65), il danno biologico permanente subito dall'istante può essere liquidato nell'importo complessivo di € 9.289,58, già rivalutato all'attualità
(con riconoscimento di postumi nella misura del 7%).
Va poi riconosciuto un danno di € 3.096,22 per le sofferenze psichiche.
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo i criteri sopra indicati, secondo le richiamate tabelle, sempre all'attualità, in euro
5
2.106,75,00 di cui euro 1.123,60 per ITT (20 giorni ) ed euro 983,15 per ITP al 50
% (35 giorni).
In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 14.492,55.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolato sull'importo riconosciuto devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di gennaio del 2016 (momento di verificazione del danno) e, quindi, anno per anno, a partire dal mese di gennaio del 2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
6
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Ogni altra domanda assorbita (in particolare la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal convenuto è assorbita dall'accoglimento della domanda attorea).
Le spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• accoglie la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condanna il convenuto, al pa- gamento della somma di € 14.492,55, in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al mese di gennaio del 2016 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal mese di gennaio del 2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'attrice, che liquida in € 2.540,00 per compensi e in € 250,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 13.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
7