Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
VBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1268 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.03.2025, promosso da
C.F. 1 ), nata a [...] il Parte 1 (C.F.:
11/08/1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall' avv. Cristina Calabrò, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Reggio Campi II tr. N. 111/b, ha eletto domicilio;
E
C.F. 2 ), nato a [...] il Controparte_1 (C.F.:
15/10/1971, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Daniele Latella, presso il cui studio in Condofuri (RC), alla via Bandiera n. 12, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
** **
-visto il ricorso depositato il 10.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
17/10/1998;
-considerato che con decreto del 18.06.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 27.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.05.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi "note scritte in sostituzione dell'udienza", e
"dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto di anticipazione del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 04.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, assegnandosi al contempo alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 17/10/1998; b) dal matrimonio è nata la figlia Per 1 130.06.2010;
c) con D.O. n. 213/2021, depositato in data 25.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale in data 28.10.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale, risalente al 28.10.2021, e che, pertanto, non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come ulteriormente modificato dall'art. 1
Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato comunicato in data 18/06/2024 all'ufficio del P.M., che ha espresso parere positivo in data 09/07/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 10.05.2024 da [...]
Controparte_1 così provvede:Pt 1 ノ
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 17/10/1998 tra Parte 1 il cui atto e Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Atto N. 669 parte II serie A - anno 1998, alle seguenti condizioni: 1. La figlia minore Per 1 sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre;
2. Entrambi i coniugi si obbligano reciprocamente, appianando ogni eventuale contrasto tra di loro, a concordare periodicamente le linee guida di crescita della figlia minore Per 1 nonché ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la bambina, concernenti la sua salute, la sua istruzione ed educazione, nonché le scelte riguardanti le attività extrascolastiche ed a risolvere ogni eventuale conflitto che insorga tra loro, senza coinvolgerla in alcun modo;
3. Il Sig. Pt 1 manterrà contatti telefonici giornalieri con la figlia Per 1 anche per il tramite di videochiamate, posto che lo stesso ha già trasferito, da diverso tempo, la propria residenza nel Comune di Graffignano, in Provincia di Viterbo, per esigenze di carattere lavorativo;
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. Pt 1 , previo accordo con la moglie, avrà la facoltà di incontrare la figlia minore Per 1 ogni qualvolta si trovi in Calabria;
lo stesso, infatti, si impegna a farvi rientro ogni due mesi, onde mantenere con la bambina un rapporto costante, sano ed equilibrato;
5. Durante le vacanze Natalizie, il sig. Pt 1 avrà la facoltà di tenere con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo accordi diversi tra i genitori;
sempre previo accordo tra i genitori e nel rispetto delle superiori esigenze della minore, sarà consentito al sig. Pt 1 di prelevare la bambina e di poterla avere con sé, presso il proprio indirizzo di residenza, nei suddetti periodi;
6. Durante le vacanze estive, la minore Per_1 trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre, nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi, nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente con la madre, sempre e nel rispetto delle superiori esigenze della bambina, nonché compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso;
sempre previo accordo tra i genitori e nel rispetto delle superiori esigenze della minore, sarà consentito al sig. Pt 1 di prelevare la bambina e di poterla avere con sé, presso il proprio indirizzo di residenza, nei suddetti periodi;
7. Il sig. Controparte_1 corrisponderà un contributo pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili, per il mantenimento della figlia minore Per_1
Tale complessivo importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale mantenimento indiretto, dovrà essere versato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese,
a mezzo bonifico, su conto corrente che verrà comunicato dalla moglie.
Il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della bambina, sarà sopportato da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Nello specifico, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, per i procedimenti in materia di famiglia, le spese straordinarie, previamente documentate nel loro ammontare, verranno così suddivise:
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Spese mediche e/o specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese scolastiche, comprendenti costi di iscrizione a scuola, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche o private, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
Spese per attività ludico-sportive, inclusi i costi di iscrizione ai corsi e le relative attrezzature occorrende;
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad accezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
8. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio;
9. I coniugi prestano, sin da ora, il loro consenso per l'espatrio, autorizzandosi reciprocamente per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, per sé stessi, nonché per la figlia minore Per_1
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
11. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.03.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna