TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 3051/2023 (cui è riunito il n. 2989/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado riunita ed iscritta al n. r.g. 3051/2023 (cui è riunita la n. 2989/2024) promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 C.F. ) Parte_2 C.F._2 C.F. ) Parte_3 C.F._3 (C.F. Parte_4 C.F._4 OPPONENTI
Contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., , Parte_3 Parte_1
e si opponevano all'atto di precetto loro notificato da
[...] Parte_2 CP_1 il 13/11/2023, deducendo che: il credito oggetto del precetto era originato da un contratto
[...] di mutuo del 16/02/2006 concesso da a Parte_5 Parte_1
e ; tale mutuo era garantito da ipoteca sull'immobile di
[...] Parte_2 Per_1
terza garante;
l'opposta aveva acquistato il diritto a seguito di cessione di crediti in
[...] blocco ex art. 58 TUB, ma non aveva adeguatamente provato l'esistenza del contratto di cessione né l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione, ed era dunque priva di legittimazione;
l'art. 7 del contratto di mutuo, che prevedeva la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato o parziale pagamento di una sola rata, era illegittima in quanto pagina 1 di 15 clausola vessatoria non approvata specificamente;
il piano di ammortamento alla francese, previsto dal mutuo, era illecito perché non consentiva un'adeguata individuazione del tasso di interesse applicato;
era estranea alla pretesa azionata, atteso che non era Parte_3 parte del contratto di mutuo e che l'immobile ipotecato era stato acquistato da Controparte_2
per testamento pubblico, a seguito del decesso della terza datrice
[...] Persona_1
Chiedevano quindi al Tribunale: “in via preliminare, ricorrendo i presupposti di legge e di rito, sospendere l'efficacia del titolo, onde scongiurare i pregiudizi sottesi alle preannunciate iniziative di espropriazione forzata ai danni degli opponenti;
gradatamente, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della società opposta, di agire CP_1 esecutivamente, nei confronti dei Sigg.ri stante la carenza di prova in ordine Parte_3 all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, di legittimazione attiva della medesima parte opposta e/o, comunque, per il difetto di prova del contratto di cessione;
in subordine, accertare e dichiarare, la nullità, l'illegittimità e/o, l'invalidità del contratto di mutuo in ragione della vessatorietà delle clausole relative *) alla decadenza dal beneficio del termine, *) al calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento alla francese;
in ogni caso […] accertare e dichiarare, la mancata soddisfazione del requisito della determinatezza o determinabilità delle clausole e dei criteri espressivi degli interessi compensativi e moratori, con conseguente nullità dalla disciplina del contratto ex artt. 1418, 1346 c.c.; e, per l'effetto, in accoglimento delle censure interposte dalla deducente difesa, dichiarare nullo l'atto di precetto opposto, intimante il pagamento della complessiva somma pari ad € 21.715,00”; “con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva e per essa in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_3 speciale dott. evidenziando che: la cessione in Controparte_4 blocco era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e comunque essa opposta era in grado di depositare in giudizio la dichiarazione del cedente attestante la cessione del credito oggetto del precetto;
la decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 7 del contratto era conforme all'art. 1186 c.c., in quanto presupponente l'insolvenza del debitore, e comunque non necessitava di specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il contratto era stato stipulato per atto pubblico;
il piano di ammortamento alla francese era legittimo, atteso che non produceva alcun effetto anatocistico e consentiva l'esatta individuazione degli interessi applicati;
non poteva ritenersi estranea alla pretesa, non essendo stato Parte_3 acquisito agli atti il testamento che disponeva la devoluzione dell'immobile ipotecato a pagina 2 di 15 ; ad ogni modo, era carente dell'interesse ad Controparte_2 Parte_3 agire in opposizione, in virtù della richiamata giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva quindi al Tribunale: “in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
in via principale, dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte, nonché per difetto di interesse ad agire della sig.ra in via subordinata, nella denegata ipotesi Parte_3 di accoglimento dell'opposizione, dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto per la diversa somma ritenuta di giustizia”; “in ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
2. In seguito, sottoponeva a pignoramento l'immobile ipotecato, dando origine a Controparte_1 due distinte procedure esecutive (la n. 7/2024 e la n. 18/2024) aventi ad oggetto il suddetto immobile, e successivamente riunite dal G.E. assegnatario dei fascicoli.
Avverso tale esecuzione forzata e Parte_3 Parte_1
spiegavano opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c., mentre Parte_2 Controparte_2
proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., nella qualità di proprietaria
[...] dell'immobile ipotecato, succeduta a per successione testamentaria. L'istanza Persona_1 di sospensione ex art. 615, c. 2, veniva rigettata in virtù della litispendenza del procedimento cautelare già introdotto ex art. 615, c. 1, dai fratelli veniva invece accolta l'istanza Parte_3 cautelare del terzo opponente, con conseguente sospensione dell'esecuzione.
3. introduceva poi il giudizio di merito entro il termine assegnatole dal Controparte_2
G.E., ai sensi dell'art. 619, c. 3, c.p.c., dando così origine al procedimento RGAC n. 2989/2024
e deducendo che: l'immobile concesso in garanzia ipotecaria da era divenuto Persona_1 di sua proprietà, a seguito di successione testamentaria (per testamento pubblico, pubblicato il
03/11/2014); il pignoramento doveva ritenersi nullo in quanto non le era stato notificato;
aveva subìto danni materiali e morali dalla condotta di e Parte_2 Parte_1
che le avevano taciuto l'iniziativa espropriativa, nonché dalla condotta tenuta dalla
[...] creditrice Controparte_1
Chiedeva quindi al Tribunale di: “accertare e dichiarare che l'immobile sottoposto ad esecuzione immobiliare è di proprietà della sig.ra e, per questo, Parte_4 accettare e dichiarare la inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata, disponendo, conseguentemente, la cancellazione del pignoramento dai pubblici registri
pagina 3 di 15 immobiliari con ogni ritenuta e conseguente statuizione come per legge”; “accertare e dichiarare la illegittimità ed improcedibilità del pignoramento per omessa notifica dell'atto introduttivo della procedura alla sig.ra , proprietaria dell'immobile Parte_4 esecutato, e, per questo ordinare la cancellazione del pignoramento dai pubblici registri immobiliari con ogni conseguente statuizione come per legge”; “accertare e dichiarare che i sigg.ri ed debitori esecutati, hanno agito con mala Parte_2 Parte_1 fede e colpa grave e per questo condannarli al risarcimento del danno, sia esso morale che materiale, nella misura e mediante pagamento, in solido o separatamente tra loro, della somma di Euro 50.000,00 o della diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”;
“accertare e dichiarare la illegittimità della procedura esecutiva immobiliare attivata da
[...]
e, per questo confermata la illegittimità ed improcedibilità del pignoramento, CP_1 condannare la creditrice opposta al risarcimento del danno nella misura e mediante pagamento della somma di Euro 50.000,00 o della diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”; “il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituivano e , Parte_3 Parte_1 Parte_2 segnalando l'estraneità di alla vicenda espropriativa, deducendo Parte_3
l'illegittimità della richiesta risarcitoria avanzata da , e ribadendo nei Controparte_2 confronti di le medesime censure svolte in seno al procedimento n. 3501/2023 e Controparte_1 sopra sintetizzate.
Chiedevano quindi al Tribunale: “innanzitutto, accertare e dichiarare, l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Sig.ra , tanto con riferimento alle ragioni Parte_3 dedotte da quanto con riferimento alla domanda formulata dalla Sig.ra CP_1 [...]
. Il tutto, con immediata estromissione dal giudizio di quest'ultimo soggetto e Controparte_2 conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
gradatamente, in accoglimento dei profili di censura sviluppati nel corpo del presente libello difensionale, previa declaratoria di litispendenza e/o, previa riunione dei procedimenti dovuta all'identità di cause, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della cessionaria, con riferimento al credito già azionato in via CP_1 esecutiva;
e, per l'effetto, ritenuti fondati i motivi di contestazione, siccome sopra enucleati, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della suddetta società a procedere al recupero coatto del credito nei confronti dei Sigg.ri , e;
Parte_3 Parte_1 Parte_2 sempre in via gradata, ed in accoglimento delle argomentazioni licenziate dai deducenti convenuti, rigettare ogni richiesta risarcitoria formulata dalla Sig.ra nei Controparte_2 pagina 4 di 15 loro confronti, stante l'insussistenza di pregiudizi effettivi, nonché la mancata dimostrazione degli stessi;
in subordine, nella deprecata ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di un danno concreto e specifico a carico di parte attrice, dichiarare (entro i limiti della prova raggiunta, ovvero secondo ciò che è ritenuto di giustizia, alla luce delle considerazioni già espresse dal
CTU nel proprio elaborato), che la responsabilità di siffatto pregiudizio è comunque da imputare all'illegittima condotta assunta dalla società cessionaria, con conseguente esonero di ogni obbligazione risarcitoria a carico degli altri resistenti;
il tutto, ovviamente, con vittoria di spese e competenze della presente fase di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva altresì ribadendo la sua legittimazione in quanto cessionaria del Controparte_1 credito di e rilevando che: l'ipoteca gravante su un immobile resta Parte_5 ferma anche in capo all'acquirente del bene medesimo;
non aveva Controparte_2 mai trascritto l'accettazione espressa o tacita dell'eredità di (né una Persona_1 dichiarazione di successione), con conseguente intervenuta prescrizione del suo diritto di accettarla;
la richiesta risarcitoria dell'opponente era infondata.
Domandava dunque al Tribunale di “dichiarare l'inammissibilità ovvero rigettare
l'opposizione, nonché ogni domanda ed istanza avversaria”; “con vittoria di spese e competenze come per legge”.
4. Frattanto, il competente G.E. estingueva l'esecuzione forzata di cui alle riunite procedure nn. 7
e 18 del 2024, a cagione della difformità tra gli esecutati e la proprietaria dell'immobile oggetto di ipoteca.
Successivamente, il presente Giudice accoglieva l'istanza cautelare dai tre fratelli ex Parte_3 art. 615, c. 1, c.p.c., con ordinanza del 24/02/2025. Per il merito, con altra ordinanza del
24/02/2025 il Giudice fissava l'udienza del 28/05/2025 per la prosecuzione del procedimento n.
3051/2023. Fissava poi la prima udienza del giudizio RGAC 2989/2024 sempre per il
28/05/2025.
A seguito dell'udienza del 28/05/2025, con ordinanza del 15/07/2025 il Giudice disponeva la riunione dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. di (RGAC 2989/2024) Controparte_2 al più antico fascicolo RGAC 3051/2023 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, c. 1,
c.p.c., di , e . Parte_3 Parte_1 Parte_2
Infine, all'udienza del 12/11/2025 il Giudice riservava la decisione.
pagina 5 di 15 5. In premessa, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica delle opposizioni oggetto del presente giudizio, in esercizio del “potere di qualificazione” riconosciuto al giudice dell'opposizione (Cass., sent. 10326/2014).
L'azione proposta da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
è stata correttamente qualificata dagli istanti come opposizione a precetto ex art. 615,
[...]
c. 1, c.p.c.
È necessario riqualificare, invece, l'azione proposta da . Controparte_2
In via preliminare, occorre rammentare che l'ipoteca non si estingue a cagione del decesso del soggetto che l'ha costituita. Trattandosi, infatti, di un diritto reale di garanzia, si caratterizza per lo ius sequelae di cui all'art. 2808 c.c.: il creditore ipotecario può espropriare i beni concessi in garanzia anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato il bene (per atto inter vivos o mortis causa). Pertanto, , avendo acquistato il diritto di proprietà Controparte_2 sull'immobile ipotecato per successione testamentaria, è succeduta nella qualità di garante - datrice di ipoteca già appartenuta alla de cuius Persona_1
Così chiarita la qualifica di , deve poi rilevarsi che l'opposizione ex Controparte_2 art. 619 c.p.c. è il rimedio concesso al terzo al fine di contestare il quomodo dell'esecuzione: oggetto di censura è il bene aggredito, su cui un terzo, estraneo al rapporto giuridico di base ed alla procedura esecutiva, asserisce di essere titolare di un diritto incompatibile con (e prevalente su) quello azionato dal creditore pignorante. In altri termini, viene contestata la “direzione” impartita alla procedura esecutiva, inibendola nella misura in cui ricada sul bene di un terzo estraneo.
Orbene, ai fini della determinazione della platea dei terzi legittimati ad agire ex art. 619 c.p.c. occorre rilevare che – secondo la consolidata opinione dottrinale – non possono reputarsi tali coloro che sono coinvolti – a vario titolo – nella procedura esecutiva, ancorché estranei al rapporto sostanziale di credito/debito. Infatti, il terzo proprietario di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c. non si può considerare “terzo” legittimato ad esperire l'opposizione prevista dall'art. 619 c.p.c., atteso che egli è considerato ex lege quale parte della procedura esecutiva (rientrando tra le c.d. parti non esecutate dell'espropriazione).
Di conseguenza, l'azione proposta da va inquadrata nell'alveo Controparte_2 dell'art. 615, c. 2, c.p.c., rimedio ad ella riservato giacché trattasi di una contestazione del diritto pagina 6 di 15 ad agire della società creditrice proveniente da una parte (ancorché non esecutata) del procedimento espropriativo.
6. Compiuta l'attività qualificatoria delle opposizioni proposte, occorre ora evidenziare che
“qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, ma solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” (Cass., sent.
4498/2011).
Dunque, l'estinzione della procedura esecutiva non vale a far cessare la materia del contendere in seno all'opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c., giacché permane comunque l'interesse dell'opponente all'accertamento (negativo) dell'esistenza del titolo esecutivo o – a monte – del diritto di credito;
del pari – e a fortiori – tale interesse permane ove oggetto di opposizione sia il precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c., in quanto atto dotato di efficacia esecutiva (ed idoneo potenzialmente a dar corso a molteplici procedure esecutive).
Ne consegue che l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva (RGAC nn. 7-18/2024) non ha comportato la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, né con riferimento all'opposizione a precetto di , e Parte_3 Parte_1
, né in relazione all'opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. di Parte_2 Controparte_2
.
[...]
7. A questo punto, si procede all'esame dell'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., di Parte_3
, e .
[...] Parte_1 Parte_2
In primo luogo, viene lamentata l'estraneità di alla vicenda che forma Parte_3 oggetto del presente giudizio.
Tale doglianza è fondata. Si deve infatti osservare che è estranea sia al Parte_3 rapporto sostanziale di credito (originante dal mutuo del 16/02/2006) che alla conseguente procedura espropriativa iniziata sulla base del precetto del 13/11/2023 ed erroneamente notificato anche ad essa. Infatti, la stessa non è parte del contratto di mutuo (concluso unicamente da e con Parte_1 Parte_2 Parte_5
, né risulta essere proprietaria – neppure pro quota – dell'immobile ipotecato.
[...]
pagina 7 di 15 Invero, con il testamento pubblico dell'11/09/2009, pubblicato il 03/11/2014, Persona_1 aveva lasciato in eredità a l'immobile oggetto del diritto reale di Controparte_2 ipoteca a garanzia del predetto finanziamento;
e, come già rilevato dal competente G.E. nel provvedimento estintivo delle procedure nn. 7 e 18 del 2024, l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. da parte della medesima si è perfezionata quantomeno Controparte_2 con la proposizione dell'opposizione all'esecuzione (salvo l'intervento di accettazioni tacite avvenute anche in epoca anteriore, il che però non forma oggetto del presente giudizio).
Inoltre, la mancata trascrizione dell'accettazione tacita non ha rilievo ai fini della presente opposizione, ma potrà essere esaminata – al più – in seno all'eventuale futura procedura espropriativa, ove sia necessario assicurare la continuità delle trascrizioni sull'immobile de quo.
Ne consegue che non rientra ad alcun titolo tra i soggetti passivi Parte_3 dell'espropriazione, e dunque l'opposizione risulta fondata con riferimento a tale censura.
8. Gli opponenti contestano poi la legittimazione di ad agire in executivis Controparte_1 eccependo la mancata prova del contratto di cessione del credito azionato, nonché dell'inclusione del credito tra quelli ceduti.
Sul punto, occorre rammentare quanto rilevato dalla Cassazione nell'ord. 17944/2023: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione”.
Nel caso di specie, la legittimazione di si desume da molteplici indizi, tali da Controparte_1 integrare la pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti di cui all'art. 2729 c.c. pagina 8 di 15 Infatti, la prova dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, e dell'inclusione del credito oggetto del giudizio nell'operazione, si può desumere:
• dalla stessa natura del soggetto agente, che essendo una special-purpose vehicle, è statutariamente specializzata nelle operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti in blocco;
• dalla pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 12/01/2023, in conformità all'art. 58 TUB;
• dalla dichiarazione di cessione allegata da parte opposta, in virtù della quale il cedente dichiara espressamente di aver ceduto a il Parte_5 Controparte_1 credito oggetto del giudizio, in quanto ricompreso nella suddetta cessione di crediti in blocco del 21/12/2022;
• dal fatto che l'opposta si trovi in possesso del titolo esecutivo, costituito dal mutuo del
16/02/2006.
Risulta dunque adeguatamente provata la cessione del credito oggetto del giudizio, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco del 21/12/2022, adeguatamente pubblicata in Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
9. Per quanto riguarda la clausola di decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine, condizionata al mancato o parziale pagamento anche di una sola rata del mutuo, si deve rilevare innanzitutto che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il contratto è stato redatto ad hoc per la specifica vicenda negoziale, non trattandosi dell'adesione a condizioni generali ex art. 1341 c.c. né della compilazione di un modulo-formulario ex art. 1342 c.c.; inoltre, il contratto medesimo è stato redatto per atto pubblico dinanzi ad un notaio, sicché non ricorre il requisito dell'unilaterale predisposizione ad opera di una delle parti (Cass., ord.
18275/2021; ord. 16201/2025).
Tuttavia, trova applicazione la disciplina prevista dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005): il mutuo è stato infatti concluso da un operatore professionale (la banca mutuante) con
[...]
e (persone fisiche che agivano per scopi estranei Parte_1 Parte_2 all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). E sul punto la Cassazione ha rilevato che “la disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del
2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale pagina 9 di 15 prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista”; inoltre, “in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista,
l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto” (Cass., ord. 4140/2024).
Nel caso di specie, non è stato dimostrato in alcun modo (nemmeno per presunzioni) che i mutuatari-consumatori abbiano avuto la possibilità di incidere in maniera concreta ed effettiva sul contenuto del negozio al fine di provocarne modifiche o integrazioni;
ne consegue che, in conformità al richiamato indirizzo giurisprudenziale, deve trovare applicazione il d.lgs.
206/2005.
Così individuata la disciplina applicabile alla pattuizione oggetto del giudizio, è necessario vagliarne ora la conformità al dettato normativo.
In particolare, la clausola prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, nella misura in cui prevede la decadenza dal beneficio del termine nel caso di omesso o mancato pagamento anche di una sola rata, risulta vessatoria in quanto contrastante col disposto dell'art. 33, c. 2, lett. t), del d.lgs.
206/2005 (a mente del quale si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”).
Al fine di escludere l'applicazione della disposizione appena citata, “spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento;
ovvero dimostrare che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, le clausole presuntivamente abusive nello specifico caso concreto non determinino il "significativo
pagina 10 di 15 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" in cui ex art. 33, comma 1, D.Lgs.
n. 206 del 2005 si sostanzia la vessatorietà della clausola in argomento” (Cass., ord.
4140/2024).
Ebbene, nel caso di specie la non ha (allegato né) dimostrato la sussistenza di Controparte_1 alcuna trattativa (seria, effettiva, individuale) sottesa all'introduzione del menzionato art. 7, né ha dimostrato l'assenza del significativo squilibrio normativamente previsto.
Ne consegue che la disposizione contemplata dall'art. 7 del contratto è affetta da nullità ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
Ora, al fine di colmare il vuoto negoziale cagionato da tale declaratoria di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, c. 2, c.c., deve trovare applicazione la speciale normativa prevista dall'art. 40, c. 2, del d.lgs. 385/1993, in virtù del quale “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive”; la norma specifica poi che “a tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Orbene, atteso che nel caso di specie il precetto ha ad oggetto il mancato pagamento delle rate mensili per un consistente periodo di tempo (dal 16/11/2018 al 16/07/2020), pari a 20 mensilità, risulta ampiamente superato il limite di 7 rate previsto dalla legge;
peraltro, i mutuatari non risultano aver adempiuto, nemmeno parzialmente e in ritardo, alla loro obbligazione contrattuale, sicché è maturato un definitivo inadempimento contrattuale piuttosto che un mero ritardo nel versamento.
Di conseguenza, si è ampiamente perfezionata la causa di risoluzione anticipata del contratto di mutuo prevista ex lege dal TUB, e la doglianza degli opponenti sul punto non può trovare accoglimento.
10. Gli opponenti deducono inoltre l'illegittimità del mutuo concluso, in quanto prevedeva il c.d. ammortamento “alla francese”.
Pare utile, innanzitutto, chiarire gli elementi caratteristici di tale forma di finanziamento. In materia, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 151302024) ha precisato che il metodo di ammortamento alla francese “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente)”, sicché “il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, pagina 11 di 15 calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante
e l'ammontare della quota interessi”; di conseguenza, “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
Tale forma di mutuo è comunque pienamente legittima: la capitalizzazione in regime
“composto” non produce alcun illecito effetto anatocistico, come segnalato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 17165/2025: “nell'ammortamento alla francese, non si verifica la produzione di "interessi su interessi", ossia di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), bensì si produce l'effetto secondo cui "nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto" (Cass., n. 8322/2025; Cass., n. 7382/2025; Cass., Sez. U., n. 15130/2024)”.
Né può ritenersi che il tasso di interesse applicabile non sia stato sufficientemente determinato in seno alla presente pattuizione. Sul punto, la Cassazione precisa che “in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. Un., sent. 15130/2024).
Dunque, se persino la mancata indicazione del metodo di ammortamento prescelto non costituisce causa di nullità del contratto, ove le condizioni applicate siano comunque chiarite al mutuatario in virtù delle clausole del contratto e dei suoi allegati, a fortiori nel caso di specie non può rilevarsi alcun profilo critico sul punto. Infatti, il contratto di mutuo prevede espressamente l'adozione dell'ammortamento “alla francese” (art. 3); inoltre, dall'esame delle ulteriori clausole e del piano di ammortamento allegato, risulta evidente che l'oggetto del contratto è stato correttamente e specificamente determinato, attesa la sussistenza di tutti gli altri indicatori richiesti dalla sopra richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (“la chiara e inequivoca
pagina 12 di 15 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”).
11. Gli opponenti lamentano poi l'indeterminatezza del tasso di interesse applicabile a partire dalla sessantesima rata;
il contratto di mutuo prevede infatti, all'art. 8, che “dopo tale scadenza […] verrà applicato un nuovo tasso di interesse fisso per il successivo periodo di cinque anni, determinato secondo il seguente criterio: valore dell'IRS a 5 anni rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza dell'ultima rata del quinquennio appena trascorso, maggiorato di 1,55[…] punti percentuali”. Per gli eventuali periodi successivi (nel caso di mutuo con durata ultradecennale) vengono previsti criteri analoghi.
Neanche tale censura è meritevole di accoglimento. Infatti, il tasso di interesse risulta pienamente determinabile per relationem, atteso il rinvio ad un indice (l'Interest Rate Swap –
IRS, oggi EURIRS) di rilevanza nazionale ed accessibile al pubblico, in quanto trattasi dell'indice finanziario di riferimento per i mutui a tasso fisso, determinato e pubblicizzato su base giornaliera. Il rinvio consente di individuare il tasso applicato in maniera specifica ed univoca, senza lasciar residuare alcun margine di incertezza o discrezionalità.
Sono quindi pienamente rispettati i requisiti richiesti dalla Cassazione: “la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art.
1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”; di conseguenza, è idoneo ai fini della precisa determinazione del tasso “il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass., ord. 96/2022). Sebbene la pronuncia si riferisca, nel caso specifico, ai tassi di interesse variabili, le medesime conclusioni possono estendersi ai contratti di mutuo a tasso fisso, come quello oggetto del presente giudizio.
12. L'opposizione spiegata da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
deve dunque essere rigettata, salvo che per l'accoglimento della censura avente ad
[...] oggetto l'estraneità di alla pretesa creditoria dell'opposta. Parte_3
13. Venendo ora all'esame dell'opposizione di , l'azione deve essere Controparte_2 dichiarata inammissibile.
pagina 13 di 15 Posto che l'opponente deve essere qualificata come terza datrice di ipoteca, per le ragioni già esposte supra al par. 5, non può essere accolta la sua eccezione di insussistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti, essendo subentrata a Persona_1 nella qualità di garante del credito di Controparte_1
Inoltre, la sua opposizione deve essere dichiarata inammissibile in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, con ord. 7249/2020 (in senso conforme, sent. 5507/2003), la Cassazione ha rilevato che
“va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati”.
Nel caso di specie, ricorrono entrambe le condizioni previste dalla pronuncia della Suprema
Corte: il precetto conteneva, in via prioritaria, un'intimazione ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo rivolta ai contraenti e Parte_1 Parte_2
, e non prevedeva la responsabilità diretta del terzo proprietario;
inoltre, l'intenzione
[...] di procedere esecutivamente avverso quest'ultimo era espressamente circoscritta all'immobile oggetto dell'ipoteca, e non ad ulteriori e diversi beni di sua proprietà.
14. Per quanto riguarda eventuali vizi formali del precetto, con particolare riferimento all'inesatta indicazione del nome del nuovo proprietario dell'immobile ipotecato ed alla conseguente omessa notifica nei suoi confronti, tali censure non sono esaminabili nella presente sede. Infatti, nell'ord. 24662/2013 la Cassazione ha ricordato che “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza” (si vedano anche sent. 15275/2006; ord. 1096/2021).
In altri termini, le omissioni e i vizi di forma e di notifica del precetto non sono rilevabili d'ufficio (Cass., sent. 1072/1981), ma devono formare oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c. e proposta – a pena di decadenza – entro il termine perentorio previsto dalla norma.
pagina 14 di 15 Nel caso di specie, tuttavia, non ha mai proposto opposizione agli Controparte_2 atti esecutivi per dedurre l'illegittimità del precetto a cagione di tali vizi formali;
né è possibile riqualificare l'opposizione oggetto del presente esame in quella di cui all'art. 617 c.p.c., giacché la sig.ra ha unicamente lamentato l'insussistenza dei presupposti dell'azione Parte_3 esecutiva nei suoi confronti, disconoscendo la sua qualità di datrice di ipoteca e contestando il pignoramento oggetto dell'ormai estinta procedura esecutiva di cui ai procedimenti nn. 7 e 18 del 2024.
Di conseguenza, la sua opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in conformità alla richiamata giurisprudenza di legittimità; tutte le altre domande di Controparte_2 rimangono pertanto assorbite. A cagione della dichiarata inammissibilità, inoltre, non possono essere esaminate le ulteriori domande ed eccezioni rivolte contro l'opponente.
15. Le spese devono essere integralmente compensate ex art. 92, c. 2, c.p.c., sia per la parziale reciproca soccombenza tra le parti, sia per la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dalla norma e consistenti, nel caso di specie: nelle difficoltà tecnico-giuridiche verificatesi in seno alle procedure espropriative azionate da poi riunite;
nella Controparte_1 molteplicità delle opposizioni proposte, da cui è derivata la necessità di riunire i giudizi;
nella peculiarità e specificità delle questioni giuridiche trattate;
nella complessità della vicenda di fatto sottesa al giudizio.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del dott. Francesco Maria Antonio Buggè, definitivamente pronunciando sulle cause riunite RGAC nn. 3051/2023 e 2989/2024:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di con riferimento al titolo Parte_3 esecutivo;
- rigetta l'opposizione di e;
Parte_1 Parte_2
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 9/12/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Belcastro Salvatore,
Magistrato Ordinario in Tirocinio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado riunita ed iscritta al n. r.g. 3051/2023 (cui è riunita la n. 2989/2024) promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 C.F. ) Parte_2 C.F._2 C.F. ) Parte_3 C.F._3 (C.F. Parte_4 C.F._4 OPPONENTI
Contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., , Parte_3 Parte_1
e si opponevano all'atto di precetto loro notificato da
[...] Parte_2 CP_1 il 13/11/2023, deducendo che: il credito oggetto del precetto era originato da un contratto
[...] di mutuo del 16/02/2006 concesso da a Parte_5 Parte_1
e ; tale mutuo era garantito da ipoteca sull'immobile di
[...] Parte_2 Per_1
terza garante;
l'opposta aveva acquistato il diritto a seguito di cessione di crediti in
[...] blocco ex art. 58 TUB, ma non aveva adeguatamente provato l'esistenza del contratto di cessione né l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione, ed era dunque priva di legittimazione;
l'art. 7 del contratto di mutuo, che prevedeva la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato o parziale pagamento di una sola rata, era illegittima in quanto pagina 1 di 15 clausola vessatoria non approvata specificamente;
il piano di ammortamento alla francese, previsto dal mutuo, era illecito perché non consentiva un'adeguata individuazione del tasso di interesse applicato;
era estranea alla pretesa azionata, atteso che non era Parte_3 parte del contratto di mutuo e che l'immobile ipotecato era stato acquistato da Controparte_2
per testamento pubblico, a seguito del decesso della terza datrice
[...] Persona_1
Chiedevano quindi al Tribunale: “in via preliminare, ricorrendo i presupposti di legge e di rito, sospendere l'efficacia del titolo, onde scongiurare i pregiudizi sottesi alle preannunciate iniziative di espropriazione forzata ai danni degli opponenti;
gradatamente, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della società opposta, di agire CP_1 esecutivamente, nei confronti dei Sigg.ri stante la carenza di prova in ordine Parte_3 all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, di legittimazione attiva della medesima parte opposta e/o, comunque, per il difetto di prova del contratto di cessione;
in subordine, accertare e dichiarare, la nullità, l'illegittimità e/o, l'invalidità del contratto di mutuo in ragione della vessatorietà delle clausole relative *) alla decadenza dal beneficio del termine, *) al calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento alla francese;
in ogni caso […] accertare e dichiarare, la mancata soddisfazione del requisito della determinatezza o determinabilità delle clausole e dei criteri espressivi degli interessi compensativi e moratori, con conseguente nullità dalla disciplina del contratto ex artt. 1418, 1346 c.c.; e, per l'effetto, in accoglimento delle censure interposte dalla deducente difesa, dichiarare nullo l'atto di precetto opposto, intimante il pagamento della complessiva somma pari ad € 21.715,00”; “con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva e per essa in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_3 speciale dott. evidenziando che: la cessione in Controparte_4 blocco era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e comunque essa opposta era in grado di depositare in giudizio la dichiarazione del cedente attestante la cessione del credito oggetto del precetto;
la decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 7 del contratto era conforme all'art. 1186 c.c., in quanto presupponente l'insolvenza del debitore, e comunque non necessitava di specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il contratto era stato stipulato per atto pubblico;
il piano di ammortamento alla francese era legittimo, atteso che non produceva alcun effetto anatocistico e consentiva l'esatta individuazione degli interessi applicati;
non poteva ritenersi estranea alla pretesa, non essendo stato Parte_3 acquisito agli atti il testamento che disponeva la devoluzione dell'immobile ipotecato a pagina 2 di 15 ; ad ogni modo, era carente dell'interesse ad Controparte_2 Parte_3 agire in opposizione, in virtù della richiamata giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva quindi al Tribunale: “in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
in via principale, dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte, nonché per difetto di interesse ad agire della sig.ra in via subordinata, nella denegata ipotesi Parte_3 di accoglimento dell'opposizione, dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto per la diversa somma ritenuta di giustizia”; “in ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
2. In seguito, sottoponeva a pignoramento l'immobile ipotecato, dando origine a Controparte_1 due distinte procedure esecutive (la n. 7/2024 e la n. 18/2024) aventi ad oggetto il suddetto immobile, e successivamente riunite dal G.E. assegnatario dei fascicoli.
Avverso tale esecuzione forzata e Parte_3 Parte_1
spiegavano opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c., mentre Parte_2 Controparte_2
proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., nella qualità di proprietaria
[...] dell'immobile ipotecato, succeduta a per successione testamentaria. L'istanza Persona_1 di sospensione ex art. 615, c. 2, veniva rigettata in virtù della litispendenza del procedimento cautelare già introdotto ex art. 615, c. 1, dai fratelli veniva invece accolta l'istanza Parte_3 cautelare del terzo opponente, con conseguente sospensione dell'esecuzione.
3. introduceva poi il giudizio di merito entro il termine assegnatole dal Controparte_2
G.E., ai sensi dell'art. 619, c. 3, c.p.c., dando così origine al procedimento RGAC n. 2989/2024
e deducendo che: l'immobile concesso in garanzia ipotecaria da era divenuto Persona_1 di sua proprietà, a seguito di successione testamentaria (per testamento pubblico, pubblicato il
03/11/2014); il pignoramento doveva ritenersi nullo in quanto non le era stato notificato;
aveva subìto danni materiali e morali dalla condotta di e Parte_2 Parte_1
che le avevano taciuto l'iniziativa espropriativa, nonché dalla condotta tenuta dalla
[...] creditrice Controparte_1
Chiedeva quindi al Tribunale di: “accertare e dichiarare che l'immobile sottoposto ad esecuzione immobiliare è di proprietà della sig.ra e, per questo, Parte_4 accettare e dichiarare la inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata, disponendo, conseguentemente, la cancellazione del pignoramento dai pubblici registri
pagina 3 di 15 immobiliari con ogni ritenuta e conseguente statuizione come per legge”; “accertare e dichiarare la illegittimità ed improcedibilità del pignoramento per omessa notifica dell'atto introduttivo della procedura alla sig.ra , proprietaria dell'immobile Parte_4 esecutato, e, per questo ordinare la cancellazione del pignoramento dai pubblici registri immobiliari con ogni conseguente statuizione come per legge”; “accertare e dichiarare che i sigg.ri ed debitori esecutati, hanno agito con mala Parte_2 Parte_1 fede e colpa grave e per questo condannarli al risarcimento del danno, sia esso morale che materiale, nella misura e mediante pagamento, in solido o separatamente tra loro, della somma di Euro 50.000,00 o della diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”;
“accertare e dichiarare la illegittimità della procedura esecutiva immobiliare attivata da
[...]
e, per questo confermata la illegittimità ed improcedibilità del pignoramento, CP_1 condannare la creditrice opposta al risarcimento del danno nella misura e mediante pagamento della somma di Euro 50.000,00 o della diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”; “il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituivano e , Parte_3 Parte_1 Parte_2 segnalando l'estraneità di alla vicenda espropriativa, deducendo Parte_3
l'illegittimità della richiesta risarcitoria avanzata da , e ribadendo nei Controparte_2 confronti di le medesime censure svolte in seno al procedimento n. 3501/2023 e Controparte_1 sopra sintetizzate.
Chiedevano quindi al Tribunale: “innanzitutto, accertare e dichiarare, l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Sig.ra , tanto con riferimento alle ragioni Parte_3 dedotte da quanto con riferimento alla domanda formulata dalla Sig.ra CP_1 [...]
. Il tutto, con immediata estromissione dal giudizio di quest'ultimo soggetto e Controparte_2 conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
gradatamente, in accoglimento dei profili di censura sviluppati nel corpo del presente libello difensionale, previa declaratoria di litispendenza e/o, previa riunione dei procedimenti dovuta all'identità di cause, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della cessionaria, con riferimento al credito già azionato in via CP_1 esecutiva;
e, per l'effetto, ritenuti fondati i motivi di contestazione, siccome sopra enucleati, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della suddetta società a procedere al recupero coatto del credito nei confronti dei Sigg.ri , e;
Parte_3 Parte_1 Parte_2 sempre in via gradata, ed in accoglimento delle argomentazioni licenziate dai deducenti convenuti, rigettare ogni richiesta risarcitoria formulata dalla Sig.ra nei Controparte_2 pagina 4 di 15 loro confronti, stante l'insussistenza di pregiudizi effettivi, nonché la mancata dimostrazione degli stessi;
in subordine, nella deprecata ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di un danno concreto e specifico a carico di parte attrice, dichiarare (entro i limiti della prova raggiunta, ovvero secondo ciò che è ritenuto di giustizia, alla luce delle considerazioni già espresse dal
CTU nel proprio elaborato), che la responsabilità di siffatto pregiudizio è comunque da imputare all'illegittima condotta assunta dalla società cessionaria, con conseguente esonero di ogni obbligazione risarcitoria a carico degli altri resistenti;
il tutto, ovviamente, con vittoria di spese e competenze della presente fase di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva altresì ribadendo la sua legittimazione in quanto cessionaria del Controparte_1 credito di e rilevando che: l'ipoteca gravante su un immobile resta Parte_5 ferma anche in capo all'acquirente del bene medesimo;
non aveva Controparte_2 mai trascritto l'accettazione espressa o tacita dell'eredità di (né una Persona_1 dichiarazione di successione), con conseguente intervenuta prescrizione del suo diritto di accettarla;
la richiesta risarcitoria dell'opponente era infondata.
Domandava dunque al Tribunale di “dichiarare l'inammissibilità ovvero rigettare
l'opposizione, nonché ogni domanda ed istanza avversaria”; “con vittoria di spese e competenze come per legge”.
4. Frattanto, il competente G.E. estingueva l'esecuzione forzata di cui alle riunite procedure nn. 7
e 18 del 2024, a cagione della difformità tra gli esecutati e la proprietaria dell'immobile oggetto di ipoteca.
Successivamente, il presente Giudice accoglieva l'istanza cautelare dai tre fratelli ex Parte_3 art. 615, c. 1, c.p.c., con ordinanza del 24/02/2025. Per il merito, con altra ordinanza del
24/02/2025 il Giudice fissava l'udienza del 28/05/2025 per la prosecuzione del procedimento n.
3051/2023. Fissava poi la prima udienza del giudizio RGAC 2989/2024 sempre per il
28/05/2025.
A seguito dell'udienza del 28/05/2025, con ordinanza del 15/07/2025 il Giudice disponeva la riunione dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. di (RGAC 2989/2024) Controparte_2 al più antico fascicolo RGAC 3051/2023 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, c. 1,
c.p.c., di , e . Parte_3 Parte_1 Parte_2
Infine, all'udienza del 12/11/2025 il Giudice riservava la decisione.
pagina 5 di 15 5. In premessa, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica delle opposizioni oggetto del presente giudizio, in esercizio del “potere di qualificazione” riconosciuto al giudice dell'opposizione (Cass., sent. 10326/2014).
L'azione proposta da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
è stata correttamente qualificata dagli istanti come opposizione a precetto ex art. 615,
[...]
c. 1, c.p.c.
È necessario riqualificare, invece, l'azione proposta da . Controparte_2
In via preliminare, occorre rammentare che l'ipoteca non si estingue a cagione del decesso del soggetto che l'ha costituita. Trattandosi, infatti, di un diritto reale di garanzia, si caratterizza per lo ius sequelae di cui all'art. 2808 c.c.: il creditore ipotecario può espropriare i beni concessi in garanzia anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato il bene (per atto inter vivos o mortis causa). Pertanto, , avendo acquistato il diritto di proprietà Controparte_2 sull'immobile ipotecato per successione testamentaria, è succeduta nella qualità di garante - datrice di ipoteca già appartenuta alla de cuius Persona_1
Così chiarita la qualifica di , deve poi rilevarsi che l'opposizione ex Controparte_2 art. 619 c.p.c. è il rimedio concesso al terzo al fine di contestare il quomodo dell'esecuzione: oggetto di censura è il bene aggredito, su cui un terzo, estraneo al rapporto giuridico di base ed alla procedura esecutiva, asserisce di essere titolare di un diritto incompatibile con (e prevalente su) quello azionato dal creditore pignorante. In altri termini, viene contestata la “direzione” impartita alla procedura esecutiva, inibendola nella misura in cui ricada sul bene di un terzo estraneo.
Orbene, ai fini della determinazione della platea dei terzi legittimati ad agire ex art. 619 c.p.c. occorre rilevare che – secondo la consolidata opinione dottrinale – non possono reputarsi tali coloro che sono coinvolti – a vario titolo – nella procedura esecutiva, ancorché estranei al rapporto sostanziale di credito/debito. Infatti, il terzo proprietario di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c. non si può considerare “terzo” legittimato ad esperire l'opposizione prevista dall'art. 619 c.p.c., atteso che egli è considerato ex lege quale parte della procedura esecutiva (rientrando tra le c.d. parti non esecutate dell'espropriazione).
Di conseguenza, l'azione proposta da va inquadrata nell'alveo Controparte_2 dell'art. 615, c. 2, c.p.c., rimedio ad ella riservato giacché trattasi di una contestazione del diritto pagina 6 di 15 ad agire della società creditrice proveniente da una parte (ancorché non esecutata) del procedimento espropriativo.
6. Compiuta l'attività qualificatoria delle opposizioni proposte, occorre ora evidenziare che
“qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, ma solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” (Cass., sent.
4498/2011).
Dunque, l'estinzione della procedura esecutiva non vale a far cessare la materia del contendere in seno all'opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c., giacché permane comunque l'interesse dell'opponente all'accertamento (negativo) dell'esistenza del titolo esecutivo o – a monte – del diritto di credito;
del pari – e a fortiori – tale interesse permane ove oggetto di opposizione sia il precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c., in quanto atto dotato di efficacia esecutiva (ed idoneo potenzialmente a dar corso a molteplici procedure esecutive).
Ne consegue che l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva (RGAC nn. 7-18/2024) non ha comportato la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, né con riferimento all'opposizione a precetto di , e Parte_3 Parte_1
, né in relazione all'opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. di Parte_2 Controparte_2
.
[...]
7. A questo punto, si procede all'esame dell'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., di Parte_3
, e .
[...] Parte_1 Parte_2
In primo luogo, viene lamentata l'estraneità di alla vicenda che forma Parte_3 oggetto del presente giudizio.
Tale doglianza è fondata. Si deve infatti osservare che è estranea sia al Parte_3 rapporto sostanziale di credito (originante dal mutuo del 16/02/2006) che alla conseguente procedura espropriativa iniziata sulla base del precetto del 13/11/2023 ed erroneamente notificato anche ad essa. Infatti, la stessa non è parte del contratto di mutuo (concluso unicamente da e con Parte_1 Parte_2 Parte_5
, né risulta essere proprietaria – neppure pro quota – dell'immobile ipotecato.
[...]
pagina 7 di 15 Invero, con il testamento pubblico dell'11/09/2009, pubblicato il 03/11/2014, Persona_1 aveva lasciato in eredità a l'immobile oggetto del diritto reale di Controparte_2 ipoteca a garanzia del predetto finanziamento;
e, come già rilevato dal competente G.E. nel provvedimento estintivo delle procedure nn. 7 e 18 del 2024, l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. da parte della medesima si è perfezionata quantomeno Controparte_2 con la proposizione dell'opposizione all'esecuzione (salvo l'intervento di accettazioni tacite avvenute anche in epoca anteriore, il che però non forma oggetto del presente giudizio).
Inoltre, la mancata trascrizione dell'accettazione tacita non ha rilievo ai fini della presente opposizione, ma potrà essere esaminata – al più – in seno all'eventuale futura procedura espropriativa, ove sia necessario assicurare la continuità delle trascrizioni sull'immobile de quo.
Ne consegue che non rientra ad alcun titolo tra i soggetti passivi Parte_3 dell'espropriazione, e dunque l'opposizione risulta fondata con riferimento a tale censura.
8. Gli opponenti contestano poi la legittimazione di ad agire in executivis Controparte_1 eccependo la mancata prova del contratto di cessione del credito azionato, nonché dell'inclusione del credito tra quelli ceduti.
Sul punto, occorre rammentare quanto rilevato dalla Cassazione nell'ord. 17944/2023: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione”.
Nel caso di specie, la legittimazione di si desume da molteplici indizi, tali da Controparte_1 integrare la pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti di cui all'art. 2729 c.c. pagina 8 di 15 Infatti, la prova dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, e dell'inclusione del credito oggetto del giudizio nell'operazione, si può desumere:
• dalla stessa natura del soggetto agente, che essendo una special-purpose vehicle, è statutariamente specializzata nelle operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti in blocco;
• dalla pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 12/01/2023, in conformità all'art. 58 TUB;
• dalla dichiarazione di cessione allegata da parte opposta, in virtù della quale il cedente dichiara espressamente di aver ceduto a il Parte_5 Controparte_1 credito oggetto del giudizio, in quanto ricompreso nella suddetta cessione di crediti in blocco del 21/12/2022;
• dal fatto che l'opposta si trovi in possesso del titolo esecutivo, costituito dal mutuo del
16/02/2006.
Risulta dunque adeguatamente provata la cessione del credito oggetto del giudizio, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco del 21/12/2022, adeguatamente pubblicata in Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
9. Per quanto riguarda la clausola di decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine, condizionata al mancato o parziale pagamento anche di una sola rata del mutuo, si deve rilevare innanzitutto che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il contratto è stato redatto ad hoc per la specifica vicenda negoziale, non trattandosi dell'adesione a condizioni generali ex art. 1341 c.c. né della compilazione di un modulo-formulario ex art. 1342 c.c.; inoltre, il contratto medesimo è stato redatto per atto pubblico dinanzi ad un notaio, sicché non ricorre il requisito dell'unilaterale predisposizione ad opera di una delle parti (Cass., ord.
18275/2021; ord. 16201/2025).
Tuttavia, trova applicazione la disciplina prevista dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005): il mutuo è stato infatti concluso da un operatore professionale (la banca mutuante) con
[...]
e (persone fisiche che agivano per scopi estranei Parte_1 Parte_2 all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). E sul punto la Cassazione ha rilevato che “la disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del
2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale pagina 9 di 15 prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista”; inoltre, “in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista,
l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto” (Cass., ord. 4140/2024).
Nel caso di specie, non è stato dimostrato in alcun modo (nemmeno per presunzioni) che i mutuatari-consumatori abbiano avuto la possibilità di incidere in maniera concreta ed effettiva sul contenuto del negozio al fine di provocarne modifiche o integrazioni;
ne consegue che, in conformità al richiamato indirizzo giurisprudenziale, deve trovare applicazione il d.lgs.
206/2005.
Così individuata la disciplina applicabile alla pattuizione oggetto del giudizio, è necessario vagliarne ora la conformità al dettato normativo.
In particolare, la clausola prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, nella misura in cui prevede la decadenza dal beneficio del termine nel caso di omesso o mancato pagamento anche di una sola rata, risulta vessatoria in quanto contrastante col disposto dell'art. 33, c. 2, lett. t), del d.lgs.
206/2005 (a mente del quale si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”).
Al fine di escludere l'applicazione della disposizione appena citata, “spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento;
ovvero dimostrare che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, le clausole presuntivamente abusive nello specifico caso concreto non determinino il "significativo
pagina 10 di 15 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" in cui ex art. 33, comma 1, D.Lgs.
n. 206 del 2005 si sostanzia la vessatorietà della clausola in argomento” (Cass., ord.
4140/2024).
Ebbene, nel caso di specie la non ha (allegato né) dimostrato la sussistenza di Controparte_1 alcuna trattativa (seria, effettiva, individuale) sottesa all'introduzione del menzionato art. 7, né ha dimostrato l'assenza del significativo squilibrio normativamente previsto.
Ne consegue che la disposizione contemplata dall'art. 7 del contratto è affetta da nullità ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
Ora, al fine di colmare il vuoto negoziale cagionato da tale declaratoria di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, c. 2, c.c., deve trovare applicazione la speciale normativa prevista dall'art. 40, c. 2, del d.lgs. 385/1993, in virtù del quale “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive”; la norma specifica poi che “a tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Orbene, atteso che nel caso di specie il precetto ha ad oggetto il mancato pagamento delle rate mensili per un consistente periodo di tempo (dal 16/11/2018 al 16/07/2020), pari a 20 mensilità, risulta ampiamente superato il limite di 7 rate previsto dalla legge;
peraltro, i mutuatari non risultano aver adempiuto, nemmeno parzialmente e in ritardo, alla loro obbligazione contrattuale, sicché è maturato un definitivo inadempimento contrattuale piuttosto che un mero ritardo nel versamento.
Di conseguenza, si è ampiamente perfezionata la causa di risoluzione anticipata del contratto di mutuo prevista ex lege dal TUB, e la doglianza degli opponenti sul punto non può trovare accoglimento.
10. Gli opponenti deducono inoltre l'illegittimità del mutuo concluso, in quanto prevedeva il c.d. ammortamento “alla francese”.
Pare utile, innanzitutto, chiarire gli elementi caratteristici di tale forma di finanziamento. In materia, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 151302024) ha precisato che il metodo di ammortamento alla francese “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente)”, sicché “il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, pagina 11 di 15 calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante
e l'ammontare della quota interessi”; di conseguenza, “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
Tale forma di mutuo è comunque pienamente legittima: la capitalizzazione in regime
“composto” non produce alcun illecito effetto anatocistico, come segnalato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 17165/2025: “nell'ammortamento alla francese, non si verifica la produzione di "interessi su interessi", ossia di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), bensì si produce l'effetto secondo cui "nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto" (Cass., n. 8322/2025; Cass., n. 7382/2025; Cass., Sez. U., n. 15130/2024)”.
Né può ritenersi che il tasso di interesse applicabile non sia stato sufficientemente determinato in seno alla presente pattuizione. Sul punto, la Cassazione precisa che “in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. Un., sent. 15130/2024).
Dunque, se persino la mancata indicazione del metodo di ammortamento prescelto non costituisce causa di nullità del contratto, ove le condizioni applicate siano comunque chiarite al mutuatario in virtù delle clausole del contratto e dei suoi allegati, a fortiori nel caso di specie non può rilevarsi alcun profilo critico sul punto. Infatti, il contratto di mutuo prevede espressamente l'adozione dell'ammortamento “alla francese” (art. 3); inoltre, dall'esame delle ulteriori clausole e del piano di ammortamento allegato, risulta evidente che l'oggetto del contratto è stato correttamente e specificamente determinato, attesa la sussistenza di tutti gli altri indicatori richiesti dalla sopra richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (“la chiara e inequivoca
pagina 12 di 15 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”).
11. Gli opponenti lamentano poi l'indeterminatezza del tasso di interesse applicabile a partire dalla sessantesima rata;
il contratto di mutuo prevede infatti, all'art. 8, che “dopo tale scadenza […] verrà applicato un nuovo tasso di interesse fisso per il successivo periodo di cinque anni, determinato secondo il seguente criterio: valore dell'IRS a 5 anni rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza dell'ultima rata del quinquennio appena trascorso, maggiorato di 1,55[…] punti percentuali”. Per gli eventuali periodi successivi (nel caso di mutuo con durata ultradecennale) vengono previsti criteri analoghi.
Neanche tale censura è meritevole di accoglimento. Infatti, il tasso di interesse risulta pienamente determinabile per relationem, atteso il rinvio ad un indice (l'Interest Rate Swap –
IRS, oggi EURIRS) di rilevanza nazionale ed accessibile al pubblico, in quanto trattasi dell'indice finanziario di riferimento per i mutui a tasso fisso, determinato e pubblicizzato su base giornaliera. Il rinvio consente di individuare il tasso applicato in maniera specifica ed univoca, senza lasciar residuare alcun margine di incertezza o discrezionalità.
Sono quindi pienamente rispettati i requisiti richiesti dalla Cassazione: “la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art.
1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”; di conseguenza, è idoneo ai fini della precisa determinazione del tasso “il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass., ord. 96/2022). Sebbene la pronuncia si riferisca, nel caso specifico, ai tassi di interesse variabili, le medesime conclusioni possono estendersi ai contratti di mutuo a tasso fisso, come quello oggetto del presente giudizio.
12. L'opposizione spiegata da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
deve dunque essere rigettata, salvo che per l'accoglimento della censura avente ad
[...] oggetto l'estraneità di alla pretesa creditoria dell'opposta. Parte_3
13. Venendo ora all'esame dell'opposizione di , l'azione deve essere Controparte_2 dichiarata inammissibile.
pagina 13 di 15 Posto che l'opponente deve essere qualificata come terza datrice di ipoteca, per le ragioni già esposte supra al par. 5, non può essere accolta la sua eccezione di insussistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti, essendo subentrata a Persona_1 nella qualità di garante del credito di Controparte_1
Inoltre, la sua opposizione deve essere dichiarata inammissibile in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, con ord. 7249/2020 (in senso conforme, sent. 5507/2003), la Cassazione ha rilevato che
“va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati”.
Nel caso di specie, ricorrono entrambe le condizioni previste dalla pronuncia della Suprema
Corte: il precetto conteneva, in via prioritaria, un'intimazione ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo rivolta ai contraenti e Parte_1 Parte_2
, e non prevedeva la responsabilità diretta del terzo proprietario;
inoltre, l'intenzione
[...] di procedere esecutivamente avverso quest'ultimo era espressamente circoscritta all'immobile oggetto dell'ipoteca, e non ad ulteriori e diversi beni di sua proprietà.
14. Per quanto riguarda eventuali vizi formali del precetto, con particolare riferimento all'inesatta indicazione del nome del nuovo proprietario dell'immobile ipotecato ed alla conseguente omessa notifica nei suoi confronti, tali censure non sono esaminabili nella presente sede. Infatti, nell'ord. 24662/2013 la Cassazione ha ricordato che “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza” (si vedano anche sent. 15275/2006; ord. 1096/2021).
In altri termini, le omissioni e i vizi di forma e di notifica del precetto non sono rilevabili d'ufficio (Cass., sent. 1072/1981), ma devono formare oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c. e proposta – a pena di decadenza – entro il termine perentorio previsto dalla norma.
pagina 14 di 15 Nel caso di specie, tuttavia, non ha mai proposto opposizione agli Controparte_2 atti esecutivi per dedurre l'illegittimità del precetto a cagione di tali vizi formali;
né è possibile riqualificare l'opposizione oggetto del presente esame in quella di cui all'art. 617 c.p.c., giacché la sig.ra ha unicamente lamentato l'insussistenza dei presupposti dell'azione Parte_3 esecutiva nei suoi confronti, disconoscendo la sua qualità di datrice di ipoteca e contestando il pignoramento oggetto dell'ormai estinta procedura esecutiva di cui ai procedimenti nn. 7 e 18 del 2024.
Di conseguenza, la sua opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in conformità alla richiamata giurisprudenza di legittimità; tutte le altre domande di Controparte_2 rimangono pertanto assorbite. A cagione della dichiarata inammissibilità, inoltre, non possono essere esaminate le ulteriori domande ed eccezioni rivolte contro l'opponente.
15. Le spese devono essere integralmente compensate ex art. 92, c. 2, c.p.c., sia per la parziale reciproca soccombenza tra le parti, sia per la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dalla norma e consistenti, nel caso di specie: nelle difficoltà tecnico-giuridiche verificatesi in seno alle procedure espropriative azionate da poi riunite;
nella Controparte_1 molteplicità delle opposizioni proposte, da cui è derivata la necessità di riunire i giudizi;
nella peculiarità e specificità delle questioni giuridiche trattate;
nella complessità della vicenda di fatto sottesa al giudizio.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del dott. Francesco Maria Antonio Buggè, definitivamente pronunciando sulle cause riunite RGAC nn. 3051/2023 e 2989/2024:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di con riferimento al titolo Parte_3 esecutivo;
- rigetta l'opposizione di e;
Parte_1 Parte_2
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 9/12/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Belcastro Salvatore,
Magistrato Ordinario in Tirocinio
pagina 15 di 15