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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
1834/2022 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. ROSANO GIULIO, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
IA, giusta costituzione di nuovo difensore in atti
-resistente-
avente ad oggetto: impugnazione sanzione conservativa dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez. 6 -
L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111
Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass.
Sez. Un. n. 26242-3/2014; Cass. S.U. n. 29523/2008; Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
2. La domanda avente ad oggetto la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni lavorativi comminata dalla in data 04.11.2021 con conseguente condanna alla restituzione della Controparte_1 somma di € 409,85, corrispondente alla sanzione economica detratta dalla busta paga del mese di novembre 2021– è infondata e va rigettata.
3. Il ricorrente, in particolare, ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare affermando la violazione delle disposizioni interne aziendali oltre che dei principi di correttezza e buona fede.
L'azienda Speciale (per brevità ), nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 CP_1 contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione integrale.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Tanto premesso, i fatti che hanno portato alla irrogazione della sanzione conservativa sono adeguatamente descritti nella lettera di contestazione dell'addebito ricevuta dal sig il 23 settembre 2021 (cfr. doc, n. 7 all.to sub fasc.lo ric.te), in cui ha Parte_1 CP_1 contestato al dipendente di non aver comunicato tempestivamente, il 21.09.2021, l'assenza per malattia dal 21.09.2021 al 23.09.2021; che infatti il datore di lavoro era venuto a conoscenza della predetta malattia solo il 23.09.2021 con il ricevimento del certificato medico da parte dell' . L ha quindi contestato al ricorrente CP_2 Controparte_1
l'inosservanza dell'art. 36 XII comma del contratto collettivo enti locali che impone al dipendente di comunicare l'assenza per malattia prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica la malattia, quindi il 21.09.2021 (cfr doc n. 3 all.to sub ricorso)
5. Ebbene in relazione alla suddetta contestazione, il si duole esclusivamente Parte_1 della violazione delle disposizioni interne aziendali oltre che dei principi di correttezza e buona fede. In proposito ha dedotto:
-di aver contattato telefonicamente il 20.09.2021 i colleghi , Parte_2 Per_1
e la coordinatrice dott.ssa avvertendoli dell'assenza per malattia del
[...] Per_2 giorno successivo;
-di essersi recato, il 21.09.2021 presso lo studio del proprio medico curante dott. Per_3 il quale, a causa dell'elevato numero di pazienti in attesa, non lo ha potuto visitare invitandolo a tornare il successivo;
-che la mattina del 22.09.2021 il predetto medico attestava la malattia del ricorrente, il quale con mail di pari data inviava all'ufficio del personale il relativo numero di protocollo del certificato (cfr. doc n. 7 e 10 all.ti sub ricorso).
6. Ebbene, deve subito osservarsi che i fatti così come addebitati non sono contestati dal ricorrente. Inoltre, la prospettazione attorea secondo cui egli tempestivamente avrebbe avvertito i colleghi di lavoro e la coordinatrice dell'assenza per malattia del giorno dopo, è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio, risultando la parte irrimediabilmente decaduta dalla prova (pure ammessa) non essendo comparso all'odierna udienza e non dando prova dell'avvenuta intimazione dei testi.
7. I fatti devono, pertanto, ritenersi sussistenti e correttamente addebitati risultando comprovato e documentalmente accertato che la condotta tenuta dal sig. Parte_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro nell'aver comunicato l'assenza per malattia solo il giorno dopo (cfr. mail del 22.09.2021 delle ore 13.21) è violativa sia dell'art. 36 del CCNL Funzioni Locali, secondo cui
“L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza”, sia delle disposizioni aziendali del 30.12.2020 la quale, nel richiamare la suddetta norma pattizia in relazione ai tempi della comunicazione, specifica che “ una volta avvertito il Coordinatore, si dovrà comunicare all'Ufficio del Personale, attraverso mail o telefono, il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal proprio medico curante” .
8. In definitiva, la sanzione disciplinare conservativa comminata nei confronti del ricorrente, non risultando impugnata per altri motivi (nemmeno quello della proporzionalità), appare legittimamente intimata con conseguente rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (in relazione alle cause ordinarie di lavoro con valore fino ad €1100 e con applicazione dei valori tabellari minimi stante la non complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria) – seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna alla refusione in favore della parte convenuta delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi €258,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge
Latina, 2/12/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
1834/2022 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. ROSANO GIULIO, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
IA, giusta costituzione di nuovo difensore in atti
-resistente-
avente ad oggetto: impugnazione sanzione conservativa dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez. 6 -
L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111
Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass.
Sez. Un. n. 26242-3/2014; Cass. S.U. n. 29523/2008; Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
2. La domanda avente ad oggetto la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni lavorativi comminata dalla in data 04.11.2021 con conseguente condanna alla restituzione della Controparte_1 somma di € 409,85, corrispondente alla sanzione economica detratta dalla busta paga del mese di novembre 2021– è infondata e va rigettata.
3. Il ricorrente, in particolare, ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare affermando la violazione delle disposizioni interne aziendali oltre che dei principi di correttezza e buona fede.
L'azienda Speciale (per brevità ), nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 CP_1 contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione integrale.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Tanto premesso, i fatti che hanno portato alla irrogazione della sanzione conservativa sono adeguatamente descritti nella lettera di contestazione dell'addebito ricevuta dal sig il 23 settembre 2021 (cfr. doc, n. 7 all.to sub fasc.lo ric.te), in cui ha Parte_1 CP_1 contestato al dipendente di non aver comunicato tempestivamente, il 21.09.2021, l'assenza per malattia dal 21.09.2021 al 23.09.2021; che infatti il datore di lavoro era venuto a conoscenza della predetta malattia solo il 23.09.2021 con il ricevimento del certificato medico da parte dell' . L ha quindi contestato al ricorrente CP_2 Controparte_1
l'inosservanza dell'art. 36 XII comma del contratto collettivo enti locali che impone al dipendente di comunicare l'assenza per malattia prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica la malattia, quindi il 21.09.2021 (cfr doc n. 3 all.to sub ricorso)
5. Ebbene in relazione alla suddetta contestazione, il si duole esclusivamente Parte_1 della violazione delle disposizioni interne aziendali oltre che dei principi di correttezza e buona fede. In proposito ha dedotto:
-di aver contattato telefonicamente il 20.09.2021 i colleghi , Parte_2 Per_1
e la coordinatrice dott.ssa avvertendoli dell'assenza per malattia del
[...] Per_2 giorno successivo;
-di essersi recato, il 21.09.2021 presso lo studio del proprio medico curante dott. Per_3 il quale, a causa dell'elevato numero di pazienti in attesa, non lo ha potuto visitare invitandolo a tornare il successivo;
-che la mattina del 22.09.2021 il predetto medico attestava la malattia del ricorrente, il quale con mail di pari data inviava all'ufficio del personale il relativo numero di protocollo del certificato (cfr. doc n. 7 e 10 all.ti sub ricorso).
6. Ebbene, deve subito osservarsi che i fatti così come addebitati non sono contestati dal ricorrente. Inoltre, la prospettazione attorea secondo cui egli tempestivamente avrebbe avvertito i colleghi di lavoro e la coordinatrice dell'assenza per malattia del giorno dopo, è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio, risultando la parte irrimediabilmente decaduta dalla prova (pure ammessa) non essendo comparso all'odierna udienza e non dando prova dell'avvenuta intimazione dei testi.
7. I fatti devono, pertanto, ritenersi sussistenti e correttamente addebitati risultando comprovato e documentalmente accertato che la condotta tenuta dal sig. Parte_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro nell'aver comunicato l'assenza per malattia solo il giorno dopo (cfr. mail del 22.09.2021 delle ore 13.21) è violativa sia dell'art. 36 del CCNL Funzioni Locali, secondo cui
“L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza”, sia delle disposizioni aziendali del 30.12.2020 la quale, nel richiamare la suddetta norma pattizia in relazione ai tempi della comunicazione, specifica che “ una volta avvertito il Coordinatore, si dovrà comunicare all'Ufficio del Personale, attraverso mail o telefono, il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal proprio medico curante” .
8. In definitiva, la sanzione disciplinare conservativa comminata nei confronti del ricorrente, non risultando impugnata per altri motivi (nemmeno quello della proporzionalità), appare legittimamente intimata con conseguente rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (in relazione alle cause ordinarie di lavoro con valore fino ad €1100 e con applicazione dei valori tabellari minimi stante la non complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria) – seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna alla refusione in favore della parte convenuta delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi €258,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge
Latina, 2/12/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro