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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MANCIULLI GIADA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CERBONI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in cancelleria telematica in data 04/04/2025, successivamente confermate, all'udienza del 14/05/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAPOLI (Parte I, Sez. G, atto n. 65, anno
2008) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Dall'unione della coppia nascevano le figlie (2009) e (2012). Per_1 Per_2
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NAPOLI (Parte I, Sez. G, atto n. 65, anno 2008,), contratto tra
[...]
e , in data 24/09/2008; Parte_1 Controparte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nelle conclusioni congiunte depositate in cancelleria telematica in data
04/04/2025, confermate all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MANCIULLI GIADA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CERBONI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in cancelleria telematica in data 04/04/2025, successivamente confermate, all'udienza del 14/05/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAPOLI (Parte I, Sez. G, atto n. 65, anno
2008) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Dall'unione della coppia nascevano le figlie (2009) e (2012). Per_1 Per_2
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NAPOLI (Parte I, Sez. G, atto n. 65, anno 2008,), contratto tra
[...]
e , in data 24/09/2008; Parte_1 Controparte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nelle conclusioni congiunte depositate in cancelleria telematica in data
04/04/2025, confermate all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo