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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 4876 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 cui è
stato riunito il giudizio n. 4991/2022 R.G. con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
(PI ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania al Corso Campano n. 139
presso l'avv. Pasquale Parisi (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_1
alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. 4876/22
E
nato a [...] l'[...] (C.F.: ) ed ivi elettivamente domiciliato alla Parte_2 CodiceFiscale_2
piazza Amedeo n. 15 presso l'avv. Andrea Iannicelli (C.F. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_3
difende, unitamente agli avv.ti Gabriele Consiglio (C.F. ) e Giustino Ucciero (C.F. CodiceFiscale_4
), giusta procura a margine dell'atto di appello. CodiceFiscale_5
APPELLATO - APPELLANTE NELLA CAUSA RG 4991/22
E
(PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Taglialatela, (C.F. C.F._6
pagina 1 di 21 ) e Claudia Manzi (C.F. ) giusta procura prodotta in sede di costituzione C.F._7 CodiceFiscale_8
Contr telematica e con loro elettivamente domiciliato in Napoli presso la Affari Legali Appalti e Contratti
dell' , sita in Napoli, alla Via A. Cardarelli n.
9. Controparte_2
APPELLATA NEL GIUDIZIO RG 4991/22
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_9
domiciliata alla via Carlo de Cesare n. 64 presso l'avv. Enrico Antonio Ormanni (C.F.: C.F._10
) da cui è rappresentata e difesa su procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
[...]
APPELLATA IN ENTRAMBI I GIUDIZI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE A.O.R.N. “A. : “ L'avv. Pasquale Parisi, nella qualità di difensore Parte_1
dell' , in relazione al giudizio di secondo grado di cui in epigrafe, nel riportarsi Controparte_2
integralmente al contenuto ed alle argomentazioni esposte nei propri atti difensivi, insiste per il loro completo gradimento. In particolare, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli di voler accogliere le conclusioni tutte formulate nei precedenti scritti difensivi, che qui nuovamente si precisano e riportano: “accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.8509/2022, rigettare le richieste avanzate dalla sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di valido supporto Controparte_3
probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
in subordine, laddove l'adita Corte non dovesse accogliere il presente appello, rideterminare il quantum del risarcimento, eccessivamente liquidato,
tenendo debitamente conto del ristoro già liquidato, in favore dell'appellata, dalla compagnia Parte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa”. Si
[...]
impugna e contesta tutto quanto ex adverso formulato da parte appellata poiché inammissibile, non corrispondente alla realtà storica dei fatti in oggetto e, in ogni caso, sprovvisto di qualsivoglia elemento probatorio, con condanna della stessa alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. Ferme ed impregiudicate tutte le eccezioni già sollevate nei precedenti atti difensivi e verbali di causa, l'avv. Pasquale
Parisi chiede che la causa venga introitata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L'A.O.R.N. APPELLATA NEL GIUDIZIO R.G. 4991/22: “Il sottoscritto avv. Claudia Parte_1
Manzi, autorizzato dall'Ill.ma Corte con ordinanza del 20.03.2023, deposita le presenti note di trattazione pagina 2 di 21 scritta con le quali si riporta ai propri atti e documenti di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. Insiste su tutte le eccezioni preliminari già formulate. Chiede assegnare la causa in decisione con i termini ex art 190 cpc.
Dichiara che l' ha già restituito al dott. le somme da questo corrisposte a titolo di spese Controparte_2 Pt_2
di lite e sorta nonché CTU relative al giudizio di primo grado. Allega mandati di pagamento. Si riporta alle conclusioni già rassegnate che qui si reiterano:
1. dichiarare la violazione di legge ex art 342 comma 2 cpc come formulata nel primo motivo di appello e per l'effetto dichiarare nulla la sentenza de quo;
2. all'esito della diversa valutazione delle prove e degli elementi probatori acquisiti così come indicata nei motivi di gravame riformare la sentenza n. 8509/2022…del Tribunale di Napoli - VIII sezione civile e pubblicata il 30.09.2022 e dichiarare non dovuta da parte dell' alcuna somma a Parte_4
titolo di risarcimento;
3. in subordine, in caso di mancato accoglimento totale dell'appello, rideterminare comunque l'importo del danno nella misura del 10-15% 4. Spese vinte del presente giudizio anche in riferimento agli oneri previdenziali (23,80%) in ragione dell'Iva e Cpa, non attribuibili, quest'ultimi, agli Avvocati iscritti negli Albi Speciali, e con salvezza di ogni altro diritto. Si allegano mandati di pagamento”.
PER MI MA APPELLANTE/APPELLATO: “I sottoscritti difensori si riportano, nuovamente, alle conclusioni articolate nell'atto di appello e nel fascicolo di parte ritualmente depositato in atti, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda ivi formulata, e pertanto: in accoglimento del primo motivo di impugnazione, chiedono rigettare integralmente la domanda di per originaria carenza di Controparte_3
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, chiedono dichiarare violato il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché
dalle risultanze della c.t.u. sarebbe emerso solo un danno iatrogeno di natura temporanea circoscritto al periodo ricompreso tra il dicembre 2007 ed il dicembre 2009, mentre , avendo ottenuto nel Controparte_3
dicembre 2011 il risarcimento dalla ha limitato la propria domanda a fatti Controparte_4
successivi a quella data ed in particolare ha chiesto vedersi riconoscere il periodo di inabilità temporanea conseguente al secondo intervento del 2012; in via ulteriormente subordinata ed in accoglimento del terzo motivo di gravame, chiedono dichiarare nulla la c.t.u. avendo gli ausiliari adempiuto all'incarico prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, violando i limiti delle indagini imposte dal Giudice di prime cure ed il principio del contraddittorio delle parti e non avendo, i medesimi consulenti, minimamente confutato i puntuali e dettagliati rilievi critici sollevati dai c.t.p. del Prof. nella denegata ipotesi di mancato Parte_2
pagina 3 di 21 accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, chiedono riformulare il calcolo di invalidità temporanea liquidato dal primo giudice sulla base di quanto di regola veniva liquidato secondo la Tabella del Tribunale di
Milano del 2021 e non sulla base del Decreto Ministeriale dell'8 Giugno 2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 144 del 22 Giugno 2022; infine, anche nella denegata e non creduta ipotesi di mancata riforma della sentenza qui impugnata, l'odierno appellante chiede comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 c.p.c. la riforma della decisione relativa alla condanna di pagamento delle spese di giudizio,
affinché le stesse vengano rimodulate in proporzione del rispettivo interesse nella causa, in ragione del reale grado di soccombenza di ciascuna delle parti. In accoglimento delle proprie conclusioni chiede, altresì,
ordinare la restituzione delle somme già pagate dal proprio assistito dott. Prof. a titolo di Parte_2
compensi professionali e spese di c.t.u., relativi al giudizio di primo grado ed altresì la restituzione delle somme corrisposte dallo stesso Dott. Prof. a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla appellata sig.ra Parte_2
. Nell'impugnare, pertanto, tutte le avverse richieste, si chiede trattenere la causa in Controparte_3
decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Si deposita - bonifico di € 8.681,95 eseguito in data 08.03.2023 dal Dott. Prof. Pt_2
in favore della sig.ra in ottemperanza della sentenza di primo grado;
- bonifico di
[...] Controparte_3
€ 2.872,00 eseguito in data 21.03.2023 in favore di a titolo di rimborso delle spese Controparte_3
sostenute per i c.t.u. - bonifico di € 11.134,45 eseguito il 06.03.23 in favore dell'Avv. Enrico Antonio Ormanni”.
PER : Il sottoscritto avv. Enrico Antonio Ormanni, nella qualità di difensore e Controparte_3
procuratore dell'appellata sig.ra , con il presente atto si riporta alla propria comparsa di Controparte_3
costituzione e di risposta in appello ed a tutte le difese ed eccezioni ivi formulate di cui chiede integrale accoglimento. In via del tutto preliminare, preso atto della disposta riunione del presente giudizio con quello recante n. R.G. 4991/22, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza n. 8509/22, impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto negli avversi atti di impugnazione in quanto del tutto infondati in fatto ed in diritto ed insiste per la conferma della sentenza in esame impugnata emessa dal
Tribunale di Napoli sulla scorta delle argomentazioni del Giudice a quo, le quali invero risultano scevre da profili di giusta censura. Pertanto, risultando la sentenza appellata emessa dal Tribunale di Napoli
compiutamente motivata in ogni suo aspetto secondo coerente iter logico e giuridico, lo scrivente difensore conclude per il rigetto integrale di ogni doglianza di cui ad entrambi i proposti appelli oggi riuniti, chiedendo la pagina 4 di 21 conferma della sentenza impugnata. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 28.11.2016 ha riferito di essersi ricoverata presso Controparte_3
l' per una frattura pluriframmentaria della testa Parte_4
dell'omero destro e di essere stata sottoposta, in data 19.11.2007, ad un intervento chirurgico di impianto di una protesi della spalla praticatole dal dr. in vista della riduzione e cura di detta frattura. Parte_2
Ha ancora riferito l'istante di non aver riacquisito, nonostante tale intervento, la funzionalità dell'arto superiore destro per cui si rendeva necessario ricorrere ad un secondo intervento di riprotesizzazione praticatole nel 2012 presso l' Tale secondo intervento aveva messo in risalto una serie di errori Controparte_5
commessi dall' nella gestione della patologia in questione ben evidenziati nella Controparte_2
consulenza di parte della dr.ssa alla quale l'istante si rifaceva sia per l'individuazione degli Persona_1
inadempimenti che per la stima del danno subito. In particolare, veniva imputato al l'aver optato, Parte_1
senza una reale motivazione, per l'impianto di una protesi anziché per la riduzione della frattura. Carente era stata, inoltre, la gestione del post-operatorio in quanto, dopo l'intervento, non veniva effettuato un controllo radiografico volto a verificare il corretto posizionamento e funzionamento dell'impianto protesico.
Benché dai radiogrammi praticati privatamente dalla paziente dopo le dimissioni emergesse chiaramente una dislocazione dell'omero, con conseguente insufficienza della funzione della cuffia dei rotatori, l'esistenza della lussazione non era stata poi riconosciuta dai sanitari del Parte_1
Ciò premesso l'istante, deducendo che l'incongruo trattamento terapeutico ricevuto aveva aggravato i postumi della lesione rendendo necessaria l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico riparatore e provocandole un ITT aggiuntiva di 40 gg., seguita da un'ITP di 120 gg. progressivamente decrescente, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli l' e il dr. chiedendone la condanna, Controparte_2 Parte_2
in base alle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti ed al rimborso delle spese mediche sostenute a causa dell'errata gestione della propria patologia da liquidare in € 51.900,00.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda Parte_4
negando la fondatezza degli addebiti mossile.
Anche il dr. si è costituito in giudizio negando la sussistenza dei lamentati inadempimenti ed Pt_2
pagina 5 di 21 eccependo il divieto di cumulo di risarcimenti per la stessa lesione. Dalla produzione attorea emergeva, infatti,
che la aveva subito la frattura pluriframmentaria della testa dell'omero destro trattata presso il CP_3
in un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta in qualità di trasportata e per il quale era stata già Parte_1
tacitata dall'assicurazione del responsabile.
A questo punto il tribunale, prima di concedere i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. invitava l'attrice a chiarire se avesse avviato, in sede giudiziale o stragiudiziale, iniziative risarcitorie connesse al sinistro stradale ed a depositare tutta la documentazione inerente a tali iniziative, ivi comprese eventuali perizie medico-legali.
Da tali documenti, versati in atti dalla , emergeva che la stessa, in data 07.12.2011, aveva ottenuto CP_3
dalla ossia dall'assicuratore per la r.c.a. del veicolo su cui viaggiava come trasportata, la Controparte_4
somma di € 106.000,00, comprensiva di € 10.000,00 a titolo di spese legali, sulla scorta di una c.t.u. medico-
legale che riconduceva alla frattura omerale trattata presso il Cardarelli postumi permanenti del 25% costituiti da un danno funzionale a carico della spalla destra e stabilizzatisi dopo un periodo di 40 gg di ITT seguito da un'inabilità temporanea parziale di 60 gg. al 50% e di altri 60 gg. al 25%.
La difesa del dr. con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., chiedeva pertanto di rinviare la Pt_2
causa per la precisazione delle conclusioni evidenziando che l'attrice aveva ricevuto il risarcimento di un danno di gran lunga eccedente quello reclamato con l'atto introduttivo della lite. La c.t.p. redatta dalla dr.ssa posta a base della domanda risarcitoria, riconosceva infatti alla un danno biologico del Per_1 CP_3
20% da riferire per il 6-7% agli esiti che sarebbero comunque residuati all'attrice in conseguenza dell'incidente stradale e, per il restante 13-14%, all'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria.
Dal suo canto la , con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., precisava la domanda CP_3
deducendo che il fondamento della propria pretesa andava individuato in un evento dannoso diverso e successivo rispetto a quelli di cui al risarcimento già ottenuto dalla in data 07.12.2011. Il secondo Controparte_4
intervento chirurgico, a cui l'attrice si sottoponeva nel 2012, si era infatti reso necessario per eliminare le conseguenze dannose derivanti dalla cattiva esecuzione del primo presso l' Controparte_6
Veniva a questo punto disposta una c.t.u. con nomina di un collegio medico al quale veniva conferito l'incarico di verificare la fondatezza degli addebiti mossi ai convenuti “nei rigorosi limiti dell'attività deduttiva svolta dalla parte nei propri scritti difensivi (atto di citazione, atto integrativo e c.t.p.)”.
In data 22.03.2021 si aveva quindi il deposito dell'elaborato tecnico il quale così si esprimeva: “La
pagina 6 di 21 sig.ra , in data 14.11.2007, in seguito a trauma della strada, riportò “Frattura dell'omero Controparte_3
prossimale a due frammenti ingranati del collo chirurgico con distacco di grosso frammento osseo comprendente il trochite”. Per tale motivo in data 19/11 fu sottoposta a intervento chirurgico di protesi di spalla…Dalla descrizione dell'intervento non emergono elementi di criticità che possano configurare un errore del tecnicismo operatorio. Tale tipo di intervento trova indicazione per il trattamento della lesione de quo in quanto rappresenta la scelta più adeguata in relazione al tipo di frattura riportata, tenuto conto che una riduzione dei frammenti con mezzi di sintesi (placca e viti) avrebbe esposto la paziente a necrosi della testa omerale ed in conseguenza ad un re-intervento di protesizzazione della testa omerale.
Dalla discussione medico legale tenutasi in sede di accesso peritale emerge che parte lesa lamenta una inadeguata gestione post-operatoria della paziente che ha determinato un periodo di un allungamento di malattia considerevole rispetto a quello che si sarebbe configurato qualora la paziente fosse stata adeguatamente sottoposta ad accertamenti clinico-strumentali nella fase post-operatoria, negando invece la sussistenza di un danno biologico permanente differenziale essendosi configurato un migliorato del quadro clinico funzionale della spalla destra dopo il re-intervento. Orbene, volendo analizzare il percorso clinico post-
operatorio, emerge che, in data 20/11/07 (giorno dopo l'intervento), veniva richiesto controllo radiografico ed in data 21/11 viene riportato in cartella clinica “in attesa di rx spalla destra”. Dalla cartella clinica di ricovero e dalla documentazione agli atti, non risulta che la paziente abbia effettuato l'esame radiografico di controllo post-operatorio nel periodo di ricovero presso l' di Napoli. Il primo controllo radiografico post- Controparte_7
operatorio esibito risulta effettuato in data 11.12.2007 (dopo 4 settimane dall'intervento chirurgico) presso lo
. Il referto riporta: “Pregresso intervento di artroprotesi a carico della spalla destra con protesi CP_8
ben posizionata. Non segni di riassorbimento peri-protesico”.
Dalla visione e lettura della lastra radiografica dell'11.12.2007 si evidenzia una dislocazione inferiore della testa omerale;
tuttavia non abbiamo elementi per poter asserire che tale dislocazione possa essere imputabile ad un errore tecnico di esecuzione dell'impianto di protesi in quanto l'unico esame post-operatorio visionato risale, appunto, ad un mese dopo l'intervento chirurgico ed inoltre, non essendo stata effettuata una proiezione radiografica trans-toracica o una TAC della spalla, sulla base del solo esame radiografico in proiezione antero-posteriore non è possibile stabilire obiettivamente l'entità della dislocazione stessa.
Tuttavia, in data 3-1-2008, la sig.ra veniva sottoposta a visita specialistica presso lo studio CP_3
pagina 7 di 21 del prof. ed in tale circostanza veniva prescritta FKT ed un controllo a distanza di 3 mesi. Dalla Pt_2
certificazione esibita non risulta che sia stata visionata la lastra radiografica dell'11-12-2007 che avrebbe permesso di rilevare la già evidente dislocazione protesica.
La paziente, in seguito, ha effettuato numerosi controlli clinici presso l' e radiografici Controparte_2
presso alcuni centri radiologici.
Nel corso dei controlli clinici, effettuati presso gli ambulatori ortopedici dell' non è Controparte_2
mai stato prescritto un esame Tac della spalla o un esame Rx trans-toracico, indagini indispensabili per fornire un adeguato approfondimento della reale condizione clinica della spalla protesizzata.
Nel corso del controllo clinico del 27.10.2008 la paziente veniva considerata clinicamente guarita.
Tuttavia, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa e per la limitazione funzionale scapolo omerale,
la sig.ra ha consultato altri specialisti ortopedici, che dopo aver effettuato gli accertamenti Parte_5
diagnostici del caso, nel dicembre 2009 ponevano indicazione assoluta a revisione chirurgica con rimozione della protesi impiantata e il posizionamento di “Protesi Inversa di Spalla”.
È da sottolineare che sarebbe stato opportuno porre indicazione alla riprotesizzazione in epoca precedente, motivo per cui si intravede una condotta omissiva in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia sia del dott. che dei sanitari dell' nella gestione della fase post-operatoria. Più Pt_2 Controparte_7
specificamente si ravvede una condotta omissiva sia in corso di ricovero, in quanto alla paziente non è stato effettuato il doveroso controllo radiografico post-operatorio utile al fine di stabilire inequivocabilmente il corretto posizionamento della protesi impiantata, sia nella fase successiva ai controlli ambulatoriali, in cui né il prof. né i sanitari dell' hanno richiesto approfondimenti diagnostici volti alla Pt_2 Controparte_7
valutazione dell'adeguatezza dell'intervento chirurgico di protesizzazione di spalla.
La sola richiesta di esami radiografici con la sola proiezione in antero-posteriore della spalla sono stati insufficienti per un'adeguata visione del posizionamento della protesi impiantata. Difatti, l'effettuazione di un esame TC avrebbe sicuramente portato ad una visione dettagliata della condizione della spalla in modo da poter porre una congrua risoluzione della condizione clinica. Invece, nel mese di ottobre 2008, allorquando giunse all'osservazione dei sanitari dell' la paziente veniva giudicata guarita clinicamente Controparte_7
senza necessità di procedere con ulteriori approfondimenti diagnostici.
Di conseguenza si è del parere che il periodo che va da dicembre 2007, data in cui era già evidente pagina 8 di 21 radiograficamente la lussazione protesica, al dicembre 2009, data in cui si sconsigliava qualsiasi terapia riabilitativa in quanto non risolutiva e si poneva, come unica possibilità indicazione alla revisione chirurgica, è
imputabile sia al prof. che ai sanitari dell' per una inadeguata gestione della fase post- Pt_2 CP_7
operatoria data dalla mancata indicazione ad approfondimenti diagnostici. Se fosse stata prescritta una TC
spalla destra si sarebbe potuto evitare il lungo periodo di attesa di cui si discute in quanto si sarebbero potuti evidenziare i difetti ossei della glena, che hanno portato poi all'indicazione chirurgica di riprotesizzazione della scapolo-omerale con protesi inversa e con ricostruzione della glena con prelevo osseo.
Tuttavia, tale lasso temporale dovrà essere ripartito in maniera congrua considerato che il prof. Pt_2
ha eseguito un solo controllo ortopedico nel gennaio 2008. Pertanto, tale periodo di inabilità “iatrogena” (che non si sarebbe configurato qualora la p. fosse stata correttamente seguita nel post-operatorio) di 2 anni sarà
mediamente valutabile al 50% ed imputabile per il 20% al prof. e per l'80% ai sanitari dell Pt_2 [...]
Il periodo, invece, che va dal gennaio 2010 al luglio 2012 (data in cui effettuava il reintervento) non CP_7
è ascrivibile alla condotta di nessuno dei sanitari coinvolti trattandosi di mera scelta personale della sig.ra
[...]
di non sottoporsi al suddetto e richiesto intervento chirurgico. CP_3
Per quanto attiene le spese mediche documentate, verranno considerate solo quelle inerenti al periodo suddetto (da dicembre 2007 al dicembre 2009) in cui sono state sostenute spese che la non avrebbe CP_3
affrontato qualora fosse stata adeguatamente gestista nel post-operatorio, ed ovviamente escluse tutte le spese affrontate e non pertinenti il caso in esame. L'importo di € 1.331,16 risulta congruo”.
La causa è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 29.09.2022 la quale ha accolto la domanda risarcitoria condannando l' al pagamento di € 29.972,93 ed il dr. al Controparte_2 Parte_2
pagamento di € 7.493,23 in favore dell'attrice oltre interessi al tasso legale maturati dal giorno 01.12.2007,
individuato come data di produzione dell'evento dannoso, fino al momento della pubblicazione della sentenza.
La pronuncia in questione ha inoltre condannato l' e alla Controparte_2 Parte_2
corresponsione, in favore dell'attrice, degli interessi legali sui predetti importi dalla pubblicazione della sentenza al saldo. I convenuti, in solido tra loro, sono stati infine condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidandone l'importo in € 550,00 per esborsi ed in € 7.254,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con distrazione della somma in favore dell'avv. Ormanni Enrico Antonio per dichiarato anticipo e ponendo a definitivo carico dei convenuti le spese di c.t.u.
pagina 9 di 21 Tale decisione è stata in particolare così motivata: “La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha individuato la responsabilità del dott. e del Pt_2
personale medico della struttura convenuta nella gestione della fase post-operatoria e nella fase successiva dei controlli ambulatoriali. Queste circostanze hanno determinato un periodo di inabilità “iatrogena”.
Sul punto i CC.TT.UU. hanno ricostruito la vicenda che ci occupa osservando, in merito all'esecuzione dell'intervento presso la struttura convenuta, che: «Dalla descrizione dell'intervento non emergono elementi di criticità che possano configurare un errore nel tecnicismo operatorio.
Tale tipo di intervento trova indicazione per il trattamento della lesione de quo in quanto rappresenta la scelta più adeguata in relazione al tipo di frattura riportata, tenuto conto che una riduzione dei frammenti con mezzi di sintesi (placca e viti) avrebbe esposto la paziente a necrosi della testa omerale ed in conseguenza ad un re-intervento di protesizzazione della testa omerale».
In relazione alla fase post operatoria e ai controlli successivi i CC.TT.UU. hanno precisato: “E' da sottolineare che sarebbe stato opportuno porre indicazione alla riprotesizzazione in epoca precedente, motivo per cui si intravede una condotta omissiva in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia sia del dott. Pt_2
che dei sanitari dell' nella gestione della fase post-operatoria. Più specificamente, si ravvede Controparte_7
una condotta omissiva sia in corso di ricovero, in quanto alla paziente non è stato effettuato il doveroso controllo radiografico post-operatorio utile al fine di stabilire inequivocabilmente il corretto posizionamento della protesi impiantata, sia nella fase successiva ai controlli ambulatoriali in cui né il prof. né i sanitari Pt_2
dell' hanno richiesto approfondimenti diagnostici volti alla valutazione dell'adeguatezza CP_7
dell'intervento chirurgico di protesizzazione di spalla.
La sola richiesta di esami radiografici con la sola proiezione in Antero-posteriore della spalla sono stati insufficienti per un'adeguata visione del posizionamento della protesi impiantata. Difatti, l'effettuazione di un esame TC avrebbe sicuramente portato ad una visione dettagliata della condizione della spalla in modo da poter porre una congrua risoluzione della condizione clinica”.
Trattasi di conclusioni cui i CC.TT.UU. arrivano dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice. Da detta consulenza tecnica d'ufficio, i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasto accertato un periodo di inabilità iatrogena. Sul punto le conclusioni dei nominati c.t.u appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del pagina 10 di 21 nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra i CTU precisano in relazione alla misura del danno: «tale periodo di inabilità “iatrogena” (che non si sarebbe configurato qualora la p. fosse stata correttamente seguita nel post-operatorio) di 2 anni sarà mediamente valutabile al 50% ed imputabile per il 20% al prof. e per Pt_2
l'80% ai sanitari dell' CP_7
Il periodo, invece, che va dal gennaio 2010 al luglio 2012 (data in cui effettuava il reintervento) non è
ascrivibile alla condotta di nessuno dei sanitari coinvolti trattandosi di mera scelta personale della sig.ra
[...]
di non sottoporsi al suddetto e richiesto intervento chirurgico. Per quanto attiene le spese mediche Pt_5
documentate, verranno considerate solo quelle inerenti al periodo suddetto (da dicembre 2007 al dicembre
2009) in cui sono state sostenute spese che la non avrebbe affrontato qualora fosse stata CP_3
adeguatamente gestista nel post-operatorio, ed ovviamente escluse tutte le spese affrontate e non pertinenti il caso in esame. L'importo di € 1331,16 risulta congruo».
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea considerando, quale base di calcolo, il punto
“base”, pari ad € 99,00, si liquida:
- il danno da ITP al 50% per 730 giorni è pari ad € 36.135,00. A tale somma si aggiungono le spese sostenute dalla parte attrice, dell'importo di € 1331,16, per un totale di € 37.466,16. Il totale dovuto è pari,
pertanto, alla somma di € 37.466,16, già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa,
quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria. Considerando che i c.t.u. hanno imputato i danni patiti dal paziente, per il periodo di inabilità iatrogena, per il 20% a carico del prof. e per l'80% a carico dei Pt_2
sanitari dell' l'importo dovuto a tale titolo dal prof. è pari ad € 7.493,23, mentre CP_7 Pt_2
l'importo dovuto dall' è pari € 29.972,93…”. Controparte_7
§§§§§§
Con atto notificato il 15.11.2022 ed iscritto a ruolo il 17.11.2022 l' Parte_1
ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla,
[...]
previa sospensione della sua efficacia esecutiva, accogliendo le seguenti conclusioni: “rigettare le richieste avanzate dalla sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di valido Controparte_3
supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
in subordine, laddove l'adita Corte
pagina 11 di 21 non dovesse accogliere il presente appello, rideterminare il quantum del risarcimento, eccessivamente liquidato,
tenendo debitamente conto del ristoro già liquidato, in favore dell'appellata, dalla compagnia Parte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa”.
[...]
Con altro atto notificato il 16.11.2022 ed iscritto a ruolo il 23.11.22 anche ha Parte_2
tempestivamente appellato la sentenza indicando quale data di prima udienza il 03.04.2023 e chiedendone la riforma, sempre previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con formulazione delle seguenti conclusioni:
“In accoglimento del primo motivo di impugnazione, chiede rigettare integralmente la domanda di
[...]
per originaria carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; in subordine, in accoglimento Controparte_3
del secondo motivo di appello, chiede dichiarare violato il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché dalle risultanze della c.t.u. sarebbe emerso solo un danno iatrogeno di natura temporanea, circoscritto al periodo ricompreso tra il dicembre 2007 ed il dicembre 2009, mentre CP_3
, avendo ottenuto nel dicembre 2011 il risarcimento dalla ha limitato la
[...] Parte_6
propria domanda a fatti successivi a quella data ed in particolare ha chiesto vedersi riconoscere il periodo di inabilità temporanea conseguente al secondo intervento del 2012; in via ulteriormente subordinata ed in accoglimento del terzo motivo di gravame, chiede dichiarare nulla la c.t.u. avendo gli ausiliari adempiuto all'incarico prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, violando i limiti delle indagini imposte dal
Giudice di prime cure ed il principio del contraddittorio delle parti e non avendo, i medesimi consulenti,
minimamente confutato i puntuali e dettagliati rilievi critici sollevati dai c.t.p. del Prof. nella Parte_2
denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, chiede riformulare il calcolo di invalidità temporanea liquidato dal primo giudice sulla base del Decreto Ministeriale dell'8 Giugno 2022
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 22 Giugno 2022; infine, anche nella denegata e non creduta ipotesi di mancata riforma della sentenza qui impugnata, l'odierno appellante chiede comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 c.p.c., la riforma della decisione relativa alla condanna di pagamento delle spese di giudizio, affinché le stesse vengano rimodulate in proporzione del rispettivo interesse nella causa, in ragione del reale grado di soccombenza di ciascuna delle parti. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. (con distrazione ex art. 93 c.p.c.) in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari”.
L' costituendosi in questo secondo giudizio in data 10.03.2023, ha dichiarato di Controparte_2
pagina 12 di 21 aderire per quanto di ragione all'impugnazione proposta dal dr. formulando dei motivi aggiuntivi Parte_2
rispetto a quelli contenuti nel proprio atto di appello e chiedendo, sulla loro scorta, di riformare la sentenza di primo grado dichiarando non dovuta dall' alcuna somma a titolo di risarcimento o, in via Parte_1
subordinata, rideterminando il danno nella misura del 10-15% previa riunione dei due procedimenti di appello.
In entrambi i giudizi si è infine costituita la quale ha chiesto il rigetto dei due Controparte_3
appelli previa loro riunione. Disposta la riunione e rigettate le istanze di sospensione avanzate dagli appellanti,
per insussistenza del requisito del periculum in mora, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Motivi di ordine logico impongono di muovere dall'esame dell'appello proposto da che ha Parte_2
sollevato delle questioni di ordine pregiudiziale su cui occorre soffermarsi sin da subito per un ordinato approccio alla lite.
Col primo motivo di gravame il dr. ha infatti dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la Pt_2
carenza di interesse ad agire di ai sensi dell'art. 100 c.p.c. avendo la stessa ottenuto, ancor Controparte_3
prima di adire il giudice di primo grado, il risarcimento di tutti i danni sofferti e di tutte le spese sostenute in seguito al sinistro stradale in cui restava coinvolta ricevendo dalla compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava quale trasportata una somma individuata sulla base del riconoscimento di un danno biologico del 25%,
ovvero maggiore di quel 20% richiesto con l'atto introduttivo della lite.
Il pagamento dell'importo di € 106.000,00, comprensivo di spese legali per € 10.000,00, come si legge nella quietanza rilasciata il 07.12.2011 alla veniva effettuato “a tacitazione e saldo dei Controparte_4
danni patiti e patiendi in conseguenza del sinistro sopra citato, nonché delle spese di qualsiasi genere” con la seguente precisazione: “Ad avvenuto incasso della predetta somma, la presente varrà come definitiva quietanza liberatoria nei confronti di chiunque obbligato e/o coobbligato al risarcimento, con espressa rinuncia verso i medesimi e la Società erogante ad ogni altra ed ulteriore pretesa risarcitoria”.
Con la firma di tale quietanza la sig.ra aveva dunque rinunciato ad ogni altra pretesa non CP_3
pagina 13 di 21 solo nei confronti del responsabile del sinistro ma anche verso qualsiasi altro coobbligato e, quindi, anche a quelle pretese correlate al supposto danno iatrogeno subito in seguito all'intervento di protesizzazione della spalla destra ed alla visita post-operatoria effettuata il 03.01.08 dal dr. Pt_2
Ciò in quanto del danno finale erano tenuti a rispondere in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., sia l'autore della lesione originaria che la struttura ospedaliera ed i sanitari curanti dal momento che tale disposizione codicistica, ai fini della solidarietà dell'obbligo risarcitorio, considera l'unicità dell'evento dannoso e non già
delle condotte che hanno contribuito a causarlo. Più condotte colpose che hanno in teorica concorso a determinare una data percentuale di invalidità sono pertanto causa di un unico danno ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Non vi poteva di conseguenza essere un cumulo di risarcimenti per la medesima lesione posto che la con la liquidazione operata il 07.12.2011, ossia quattro anni dopo l'incidente, sulla base di un Controparte_4
danno biologico del 25%, aveva di fatto ricompreso ogni danno patito in conseguenza del sinistro.
Il tribunale avrebbe perciò dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla CP_3
per carenza di interesse ad agire.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. Dimentica invero l'appellante che la , con la CP_3
prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha precisato la propria domanda affermando: “…Alla luce di quanto sopra occorre quindi meglio focalizzare l'attenzione dell'interprete sull'oggetto della domanda meglio precisando la medesima in ordine all'attuale richiesta risarcitoria che si incentra con esclusivo sindacato sull'operato dei medici che sottoposero all'intervento chirurgico la parte attorea…con esclusione pertanto d'ogni precedente segmento di condotta, d'ogni precedente profilo di responsabilità e con conseguente analoga esclusione d'ogni relativo profilo risarcitorio di certo non cumulabile e giammai inteso come tale.
Del resto, l'aver goduto di legittimo risarcimento per le lesioni patite a seguito di incidente stradale non può di certo escludere né tantomeno mortificare il giusto diritto a veder riconosciuto altrettanto giusto compenso per quant'altro successivamente patito, a seguito quindi di un secondo segmento di condotta posto in essere da soggetti diversi rispetto ai primi…
Tale responsabilità professionale risulta evidente, come sarà ampiamente dimostrato in sede di giudizio ed in particolare a seguito della c.t.u. di cui si reitera la richiesta, nella misura in cui il secondo intervento chirurgico cui la parte attorea fu sottoposta si configurò quale un intervento di necessaria e non voluttuaria pagina 14 di 21 esecuzione, in quanto finalizzato ad eliminare le conseguenze dannose poste in essere a seguito del primo intervento…Con le presenti note si intende pertanto precisare con la dovuta incidenza come il fondamento dell'odierna domanda vada individuato in un fatto dannoso diverso e successivo rispetto a quello di cui al
Contr risarcimento già ottenuto dalla medesima sig.ra in data 7.12.2011 dall'allora oggi CP_3
Controparte_10
Per la prima volta in questo giudizio, infatti, viene richiesto il ristoro per il danno iatrogeno subito a seguito dell'ulteriore insulto chirurgico, degenza, riabilitazione e spese relative, resesi necessarie a causa dell'errore nello svolgimento del primo intervento chirurgico. Responsabile della causazione del fatto oggetto della odierna contestazione, pertanto, è con ogni certezza il prof. il quale, nell'ambito della convenuta Pt_2
struttura ospedaliera, compiva l'intervento chirurgico con evidente esito negativo. La relazione di parte a firma della dott.ssa illustra cause ed effetti della revisione di protesi di spalla con lussazione Persona_2
statica anteriore con artroprotesi inversa cui la paziente, odierna attrice, si vedeva costretta a sottoporsi”.
A chiare lettere l'attrice ha dunque affermato di non essere intenzionata a richiedere i danni subiti sino al
07.12.2011, già risarcitigli nella loro integralità dall'assicuratore per la r.c.a. del responsabile del sinistro stradale, ma i danni conseguenti al secondo intervento chirurgico a cui si sottoponeva in data 11.06.2012 e che, a suo dire, si sarebbe reso necessario per rimediare agli errori commessi nel corso del primo intervento e che avrebbe dato origine a ulteriori danni di natura non patrimoniale ed a spese ascrivibili causalmente alla sola condotta dei medici che, con il loro maldestro operato, costringevano l'attrice a rioperarsi: danni che, con ogni evidenza, non potevano essere oggetto di risarcimento nel 2011 trattandosi di pregiudizi non ancora verificatisi.
La domanda, così come precisata, non ha dunque ad oggetto i danni di natura sia traumatica che iatrogena risarciti nella loro integrità dall'assicuratore per la r.c.a. del veicolo su cui la viaggiava come CP_3
trasportata ma quelli conseguenti al secondo intervento chirurgico che, secondo l'attrice, non si sarebbe reso necessario qualora i sanitari del non avessero sbagliato il primo sicché la loro condotta si traduce in Parte_1
una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e pertanto idonea, ex art. 42 co. 2 c.p., ad escludere la rilevanza causale di quel mero antecedente rappresentato dal sinistro stradale.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra Parte_2
il chiesto ed il pronunciato deducendo che il tribunale ha statuito su una domanda non formulata dall'attrice.
pagina 15 di 21 In particolare, il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la , con la memoria di CP_3
precisazione della domanda depositata nel primo termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., poneva a fondamento della propria pretesa i soli eventi successivi rispetto a quelli di cui al risarcimento già ottenuto dalla
[...]
non avanzando più alcuna richiesta per i fatti anteriori alla liquidazione del danno operata il CP_4
07.12.2011 dall'assicuratore per la r.c.a.
Allo stesso modo il tribunale non si avvedeva che l'attrice, richiamandosi con tale memoria alle conclusioni della relazione medica di parte della dr.ssa , ha chiesto il risarcimento del solo Persona_1
periodo inabilità temporanea totale e parziale conseguito al secondo intervento, resosi a suo dire necessario per l'incongruo trattamento chirurgico eseguito dal dr. nel novembre del 2007. Pt_2
In tale relazione di parte si legge, infatti, quanto segue: “Relativamente al periodo di inabilità temporanea si ritiene che, a causa della necessità di doversi sottoporre ad un secondo intervento chirurgico, la periziata abbia patito un prolungamento della inabilità temporanea totale (ITT) di quaranta (40) giorni, corrispondente ai giorni di ricovero relativi al secondo intervento chirurgico ed al periodo complessivo di immobilizzazione con tutore di spalla prescritto dai sanitari del P.O. dei che dimisero a domicilio la paziente;
è CP_5
documentato altresì un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) di centoventi (120) giorni progressivamente a scalare, relativo a tutto il periodo di riabilitazione cui necessariamente la paziente fu costretta a sottoporsi per ottenere un sufficiente recupero funzionale”.
Prosegue l'appellante affermando che i consulenti d'ufficio, indagando su questioni non prospettate dalle parti, hanno ecceduto i limiti del mandato loro conferito ed hanno violato il principio del contraddittorio traendo in inganno il tribunale che aveva chiesto agli ausiliari di attenersi ai “rigorosi limiti dell'attività deduttiva svolti dalla parte nei propri scritti difensivi (atto di citazione, atto integrativo e ctp)”.
I consulenti d'ufficio hanno infatti concluso la loro relazione riconoscendo all'attrice esclusivamente un periodo di inabilità iatrogena di due anni, al valore medio del 50%, relativa al periodo compreso tra il dicembre del 2007 al dicembre del 2009 che, a loro dire, non si sarebbe verificata qualora la paziente fosse stata correttamente seguita nel periodo post-operatorio.
L'autore della sentenza impugnata, con la sua decisione, si era poi laconicamente limitato a far proprie le conclusioni dei cc.tt.uu. violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che pagina 16 di 21 non trovi corrispondenza nella domanda formulata.
L'attrice aveva infatti domandato il riconoscimento della sola inabilità temporanea conseguente al secondo intervento chirurgico.
§§§§§§
In motivo deve essere accolto risultando con ogni evidenza fondato alla luce di quanto già ampiamente chiarito, nell'analizzare il precedente motivo di gravame, circa la modifica della domanda operata con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Alla luce di tale modifica, che ha comportato la limitazione della pretesa risarcitoria ai soli danni prodottisi in conseguenza del secondo intervento chirurgico, la domanda attorea va indubitabilmente rigettata.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno infatti accertato che: a) l'intervento chirurgico di protesizzazione della spalla destra praticato all'attrice presso il era il più indicato per il trattamento della frattura in Parte_1
questione che, se ridotta con mezzi di sintesi, avrebbe condotto a necrosi della testa omerale;
b) non sono ravvisabili errori nel tecnicismo operatorio;
c) la lussazione della testa omerale verificatasi nel post-operatorio non è imputabile ad un errore tecnico di esecuzione dell'impianto di protesi potendosi muovere agli operatori sanitari il solo addebito di non averla tempestivamente riconosciuta e trattata determinando un periodo di invalidità temporanea aggiuntiva protrattosi dal dicembre 2007 al dicembre 2009; d) dell'invalidità temporanea patita successivamente al dicembre del 2009 è responsabile la stessa attrice che, benché resa edotta dell'esigenza di un intervento di riprotesizzazione per il proprio recupero funzionale, ha scelto volontariamente di non sottoporvisi sino al luglio del 2012; e) l'intervento di riprotesizzazione era necessario non già per ovviare ad errori commessi nel corso del primo intervento chirurgico, ma per rimediare alla lussazione prodottasi per cause indipendenti dalla sua corretta esecuzione, e non ha comportato pregiudizi di sorta, bensì un innegabile beneficio, posto che il risarcimento operato dalla nel dicembre del 2011 è stato determinato sulla Controparte_4
base di un danno biologico stimato nell'ordine del 25% non tenendo conto degli esiti migliorativi del quadro clinico-funzionale ottenuti all'esito del reintervento del 2012; f) il risarcimento del periodo di invalidità
temporanea successivo al secondo intervento, unico richiesto dall'attrice dopo la precisazione della domanda,
non è ascrivibile a colpa del dr. trattandosi di un pregiudizio imposto dalla necessità di ripristinare i Pt_2
corretti rapporti articolari compromessi dalla lussazione intervenuta nel post-operatorio e non per rimediare a errori del primo intervento.
pagina 17 di 21 §§§§§§
L'accoglimento del secondo motivo di gravame assorbe l'esame dei motivi successivi con cui l'appellante lamenta: a) il mancato rinnovo della c.t.u. espletata in primo grado nonostante le calzanti critiche all'elaborato svolte dai consulenti di parte e di cui gli ausiliari non hanno tenuto conto;
b) la liquidazione del danno da inabilità temporanea totale e parziale avvenuta sulla base dei valori individuati dal tribunale di Milano anziché
attenendosi alle previsioni della L. 08.03.2017 n. 24 che si richiama agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private;
c) la condanna dei convenuti in solido al rimborso delle spese di lite attoree, e non in proporzione al rispettivo interesse nella causa, come previsto dall'art. 97 c.p.c., posto che il rigetto della domanda ha travolto l'originario regolamento delle spese.
§§§§§§
Anche l'appello proposto in via principale dall' va Parte_4
accolto, rigettando la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, risultando lo stesso fondato nella parte in cui si afferma che “la sentenza di primo grado è erronea ed ingiusta poiché, pur riconoscendo un'assenza di responsabilità in capo all'Ente ospedaliero nell'esecuzione dell'intervento cui veniva sottoposta la sig.ra
[...]
, reputato congruo ed adeguato, poi, sulla scorta delle osservazioni rese dai consulenti, benché CP_3
contraddittorie e sotto alcuni profili anche favorevoli a detta difesa, ne riconosce la responsabilità nella causazione dei danni di cui parte attrice chiedeva il ristoro” per poi soggiungere che non è dato comprendere
“come sia possibile che il Giudice di prime cure abbia dichiarato la responsabilità dell' Controparte_2
condannandolo al pagamento dell'importo di € 29.972,93, se la sig.ra già riceveva ampio ristoro CP_3
per il sinistro in cui rimaneva coinvolta”.
È invece inammissibile l'appello incidentale che il pur non dichiarandolo formalmente, ha Parte_1
proposto costituendosi nella causa di appello intentata dr. formulando dei motivi di impugnazione Pt_2
aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel proprio appello principale e chiedendo, sulla loro scorta di: “riformare la sentenza n. 8509/2022 resa dalla dott.ssa…Giudice del Tribunale di Napoli - VIII sezione civile e pubblicata il 30.09.2022 e dichiarare non dovuta da parte dell' Parte_4
alcuna somma a titolo di risarcimento”.
Per giurisprudenza assolutamente pacifica e consolidata l'appellante deve infatti formulare tutte le sue censure con l'atto di appello e nulla può aggiungere nel prosieguo poiché, in forza della regola della specificità
pagina 18 di 21 dei motivi, con tale atto si consuma definitivamente il diritto di impugnazione e si fissano in via definitiva i limiti di devoluzione della controversia in sede di gravame (cfr. tra tante cass. 11386/1999 per una fattispecie assolutamente speculare a quella in esame in cui l'appellante principale aveva formulato nuovi motivi con l'appello incidentale, contenuto nella comparsa di risposta all'appello della controparte, e sugli stessi la corte d'appello non si era pronunciata. La Suprema Corte, sul rilievo che all'appellante principale risultava in tal caso preclusa la proposizione dell'appello incidentale in base all'esposto principio di consumazione del diritto di impugnazione, ha dichiarato infondata la censura di omessa pronuncia, non dovendo né potendo la Corte di appello esaminare domande che la parte non era legittimata a formulare).
Per effetto della riforma della decisione impugnata va poi accolta la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado proposta da con le note di udienza del Parte_2
26.02.2025 documentando il versamento alla , con bonifici dell'08.03.2023 e del 22.03.2023, della CP_3
somma di € 8.681,95, liquidatale dal tribunale come quota di risarcimento danni a carico dell'ordinante, e della somma di € 2.872,00, da lei anticipata in forza del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nonché della somma di € 11.134,45 versata all'avv. Ormanni Enrico Antonio con bonifico del 06.03.2023 in forza della distrazione delle spese di lite disposta in suo favore.
Non si comprende, invece, a qual fine la difesa del abbia esibito in giudizio due mandati di Parte_1
pagamento del 20.01.25 rispettivamente emessi in favore del per l'importo di € 7.450,00, e in favore del Pt_2
suo difensore avv. Iannicelli Andrea, per l'importo di € 1.130,00, con richiamo, per quanto concerne la causale,
alla delibera n. 1243 del 17.12.2024 (di cui non è dato conoscere il contenuto).
In ogni caso la questione esula però dalla materia del contendere, e non ha alcuna incidenza sulle statuizioni da adottare nel presente giudizio, in quanto la sentenza impugnata non conteneva alcuna condanna dell' al pagamento di somme in favore del dr. Parte_1 Pt_2
Le spese di primo e secondo grado, per quel che concerne il rapporto tra la ed il CP_3 Pt_2
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 essendo contenuta in tale range la condanna emessa a carico del Pt_2
Per quel che attiene, invece, al rapporto tra la ed il la reciproca soccombenza, CP_3 Parte_1
insita nell'accoglimento dell'appello principale proposto dall' con parallela declaratoria di Parte_1
pagina 19 di 21 inammissibilità dell'appello incidentale proposto costituendosi nell'altro giudizio, giustifica la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
Va infine dato atto dell'applicabilità al della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. Parte_1
30.05.02 n. 115 e che ha per oggetto il versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione - anche incidentale - rigettata nel merito o dichiarata inammissibile di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di cui in narrativa, in accoglimento degli appelli principali proposti da e dall' Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8509/2022 pubblicata il 29.09.2022 ed in
[...]
totale riforma di tale decisione, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da contro e l' Controparte_3 Parte_2 [...]
Parte_4
2) Condanna a restituire a le somme di € 8.681,95 e di € 2.872,00 versatele Controparte_3 Parte_2
in esecuzione della sentenza di primo grado con gli interessi legali maturati dall'08.03.2023 al saldo per quanto concerne il primo importo e dal 22.03.2023 al saldo per quanto concerne il secondo importo.
3) Condanna l'avv. Ormanni Enrico Antonio, in qualità di difensore distrattario delle spese liquidate in primo grado alla sua assistita, a restituire a la somma di € 11.134,45 versatagli in esecuzione della Parte_2
sentenza di primo grado con gli interessi legali maturati dal 06.03.2023 al saldo.
4) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_3 Pt_2
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura
[...]
pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Andrea Iannicelli
per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
5) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Controparte_3 Parte_2
che si liquidano in € 804,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Andrea Iannicelli, Gabriele Consiglio e Giustino Ucciero per dichiarato anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 20 di 21 6) Pone il compenso liquidato in primo grado in favore dei consulenti tecnici d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_3
7) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall' Parte_1
costituendosi nel giudizio di appello R.G. n. 4991/2011 proposto da .
[...] Parte_2
8) Dichiara le spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra e l' Controparte_3 [...]
Parte_4
9) Dà atto dell'applicabilità, a carico dell' di una Parte_4
sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 03.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_11
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