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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12992 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.5020 /2024 Tra
( avv.TOMASELLI ALESSANDRO , ) Parte_1
E
(Avv. AL QARYOUTI BEISSAN) Controparte_1
nonchè
Controparte_2
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha convenuto in giudizio la e Controparte_1 Controparte_2 esponendo : di aver prestato di aver lavorato alle dipendenze di questi ultimi con mansioni di colf/badante presso l'abitazione della convenuta dal 04/12/2021 al 30/04/2022; di essere stata assoggettata durante l'intero periodo di lavoro alle direttive della;
di aver osservato un orario di lavoro dal martedì al sabato dalle ore 08:00 CP_1 alle ore 16:00, con presenza continuativa la domenica;
di aver svolto mansioni di pulizia, cucina e assistenza alla persona;
di aver percepito esclusivamente una retribuzione in contanti pari a € 1.000,00 mensili. Tanto premesso e dedotta l'insufficienza della retribuzione percepita in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto ha chiesto: accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato;
condannarsi i convenuti al pagamento di € 7.935,14, oltre interessi e rivalutazione. Si è costituita eccependo: in via preliminare, l'inammissibilità e nullità Controparte_1 del ricorso per carenza di specificità ai sensi dell'art. 414 c.p.c.; nel merito, l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che le prestazioni fossero occasionali e saltuarie, prive di vincolo di subordinazione, con libertà di orario e organizzazione da parte della ricorrente;
che le somme corrisposte sono superiori a quelle previste dal CCNL di categoria.
All'udienza dell'8.10.24 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti di . Controparte_2
Istruita documentalmente e a mezzo testimoni la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc.
1) L'eccezione di nullità del ricorso è infondata avendo parte ricorrente sufficientemente esposto gli elementi in fatto (periodo di lavoro, mansioni svolte, retribuzione percepita, orario )e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda consentendo sia l'individuazione del thema decidendum che lo svolgimento, da parte della resistente, di adeguate difese.
2) Nel merito il ricorso non è fondato.
Sebbene la ricorrente abbia dedotto di aver svolto la propria attività assoggettata al potere direttivo della resistente, l'istruttoria ha fornito un quadro probatorio che contrasta radicalmente con tale assunto. I documenti prodotti in giudizio, in particolare la sequenza di SMS allegati al ricorso e le stesse dichiarazioni della ricorrente in sede di libero interrogatorio, attestano in modo inequivocabile che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto , il referente effettivo della ricorrente non era la sig.ra bensì il figlio di quest'ultima, sig , da cui CP_1 Parte_2 provenivano le istruzioni operative e gestionali. Dalla documentazione prodotta emerge che ogni singola interazione relativa all'organizzazione, alla gestione e all'esecuzione delle prestazioni lavorative è avvenuta con il figlio della convenuta che impartiva le direttive, organizzava il lavoro e gestiva gli aspetti retributivi . In particolare gli SMS mostrano che impartiva precise direttive operative e Parte_2 organizzative, come l'uso delle mascherine, l'attenzione al tampone COVID ( (3 marzo 2022): «Ciao bentrovata ti ricordo il tampone da fare fast … Per la sicurezza di tutti per cortesia dammi conferma di quanto richiesto mi raccomando»), la gestione della spesa con specifiche indicazioni (carta CONAD, importi); sollecitava spiegazioni su episodi verificatisi in abitazione (Ciao mi hanno telefonato dicendomi che c'è stato un episodio spiacevole. Ci possiamo sentire e mi spieghi cosa accade?); disponeva le modalità di conferimento dell'immondizia, coordinava la spesa alimentare e forniva o integrava il denaro necessario, chiedeva conferma degli orari di presenza, impartiva indicazioni su mansioni di pulizia e gestione dell'ambiente domestico, disciplinava le assenze e perfino la corresponsione della retribuzione (ad es sms del 24 dicembre 2021: «ok domani yi porto 2 settimane paga. Ma per la notte poi ci sta qualcuno che hai potuto trovare???»).Il messaggio dell'11 marzo 2022 è particolarmente significativo, in quanto stabilisce un vero e proprio programma di lavoro (mansioni, giorni, orari) per Pt_2 la ricorrente e per le altre collaboratrici (Il venerdì va fatta la spesa raccogliendo scritte le cose che mancano. Io ogni giorno debbo portare qualcosa...caffè, pane, frutta, etc oltre a medicine e limiterei le cose allo stretto necessario il resto va preso a parte.In casa specie le giornate in cui ci sei Giovedì e Sabato/Domenica occorre dare una spazzata in sala e cucina dopo aver cucinato o pranzato.idem per il bagno passare un po' candeggina e mastrolindo o cif non credo sia un problema. Poi le pulizie più approfondite saranno fatte lunedì merc e ven da , tuttavia il minimo quotidiano va Pt_3 fatto. Come Isabel stira il pomeriggio.L'immondizia accumulata va buttata al termine delle giornate di Martedì, Giovedì e Sabato/Domenica specie dopo che si è mangiato pesce o con i pannoloni usati. Così fanno anche le altre.Tutto ciò al fine di meglio coordinare le attività domestiche). Questo dimostra l'esercizio di un potere direttivo costante e specifico . Risulta, poi che si occupava direttamente degli aspetti Pt_2 economici ( «Oggi debbo darti la seconda tranche dello stipendio. Mi devi dire solo se le 2 giornate le vuoi recuperare o le debbo scalare?» ). Risulta provato anche il potere di controllo ( ad es. "Perché non è stata buttata l'immondizia né martedì né oggi. Mi sono stancato ogni volta di ripetere le stesse cose") e l'esercizio di un potere che, seppur in forma leggera, è volto a imporre un determinato comportamento ("non voglio più parlare e ricevere queste foto su questo tema. Per cortesia ora basta"). D'altra parte la stessa ricorrente ha dichiarato, durante il libero interrogatorio, di rapportarsi continuamente con confermando che il suo interlocutore principale per il Pt_2 rapporto di lavoro era il figlio della convenuta.
Tali risultanze non possono essere smentite dalle dichiarazioni dei testi ( nessuno dei quali è mai entrato a casa della convenuta) trattandosi di testimonianze indirette e non univoche . Infatti mentre i testi e hanno dichiarato che la ricorrente Tes_1 Tes_2 riferiva loro che le direttive erano impartire dalla signora , la teste CP_1 Tes_3 ha dichiarato di aver appreso dalla ricorrente che le direttive erano impartite dal marito di lei.
In conclusione, anche se la signora è stata la beneficiaria della prestazione CP_1 lavorativa, la qualità di datore di lavoro spetta al soggetto che ha effettivamente e concretamente gestito, diretto e controllato l'attività, esercitando il potere gerarchico- disciplinare. Tutti gli elementi documentali, come si è detto, puntano a riconoscere il signor come l'effettivo datore di lavoro della ricorrente. Parte_2 Pertanto, poichè il centro effettivo di imputazione del rapporto non risulta individuabile nella sig.ra , il ricorso deve essere rigettato. CP_1
Le spese seguono la soccombenza .
Pqm
Rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente al pagamento di euro 2500 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge
Il Giudice