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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6324/233 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosalba Parte_1
Colallillo, come in atti Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Biagio Cozzolino, come in atti
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere dipendente dell'azienda convenuta e che nella busta paga del mese di aprile 2018 gli era stata effettuata una trattenuta per tassazione ordinaria su una somma percepita a titolo di arretrati, ove al contrario doveva essere applicata la tassazione “separata”; tanto premesso conveniva in giudizio l' per sentire Pt_2 accogliere le seguenti conclusioni:
1 “accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione dell'importo di € 1.226,25 per aver subito una trattenuta illegittima nelle buste paga del mese di aprile 2018. Al ricorrente, infatti, è stata applicata su degli emolumenti arretrati a lui dovuti, una tassazione con aliquota ordinaria mentre si sarebbe dovuta applicare l'aliquota della tassazione separata. Le competenze di cui alla lettera a) devono intendersi quale differenza tra quanto ricorrente avrebbe dovuto percepire a tale titolo e quanto invece ha percepito” Instauratosi il contraddittorio l'Asl NA 3 si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
In via preliminare va disattesa l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dall resistente. Pt_2
Invero le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 20 settembre 2016, n.18396; Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante
2 nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n, 15032).
Tanto chiarito, nel merito va osservato che questo Giudice, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. ritiene che la questione possa essere affrontata alla luce delle recenti decisioni di questo Tribunale, versate in atti e che questo Giudice intende richiamare in quanto ne condivide il percorso argomentativo non essendovi ragioni per discostarsi da quanto dalle stesse statuito e che attengono al medesimo thema decidendum.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che l con determina n. 60 del 9 aprile 2018 (cfr. All. 5 del ricorso) disponeva di liquidare, in favore del ricorrente la somma di € 7.918,06 a titolo di arretrati contrattuali, riconosciuti in virtù delle sent. n.2193/2016 del Tribunale di Torre Annunziata;
tale somma veniva corrisposta nel mese di aprile 2018 per l'attività svolta (cfr. All 7 del ricorso) quale componente delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap, negli anni 2014, 2015 e 2016 e per il periodo dall'1.1.7 al 30.9.17 ; su tale somma era stata applicata la tassazione ordinaria, come risulta dalla documentazione versata in atti;
3 tali circostante dedotte e documentate dal ricorrente non sono oggetto di contestazione da parte dell Pt_2
Tanto premesso osserva questo Giudice che conformemente a quanto dedotto da parte ricorrente sussistono i presupposti per la tassazione separata;
invero il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, alla lettera b) prevede che l'imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre “cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, compresi i compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1 (ora art. 50) e all'art. 46, comma 2 (ora art. 49). Le situazioni che possono rilevare per l'applicazione del particolare regime di tassazione sono di due tipi: a) quelle di "carattere giuridico" che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto" che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta. Per tanto per assoggettare un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) alla tassazione separata occorre che gli emolumenti siano "arretrati" – come nel caso di specie
- e cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono percepiti e che siano stati percepiti in ritardo per effetto di sopravvenienze giuridiche come norme di legge e/o sentenze, provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti" ciò al fine di escludere che il ritardo sia una scelta strumentale finalizzata a beneficiare di una tassazione agevolata. Calando tali premesse nel caso di specie osserva questo Giudice che il ritardo nella percezione degli emolumenti
4 arretrati è dovuto a ragione di carattere giuridico, consistente nel sopraggiungere di una sentenza, che ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire gli arretrati (gettone di presenza) per l'attività svolta quale componente delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap;
il ritardo, per tanto, non è imputabile a volontà delle parti con la conseguenza che sugli emolumenti liquidati con la busta paga del mese di aprile 2018 deve essere applicata la tassazione “separata”. Il ricorrente, per tanto, ha diritto alla restituzione da parte dell della differenza tra quanto versato a titola di Pt_2 tassazione ordinaria e quanto avrebbe dovuto versare a titolo di tassazione separata, atteso che l'applicazione della errata tassazione ha comportato una minore erogazione corrispondente alla somma indicata nel dispositivo. Sul quantum può farsi riferimento ai conteggi di cui al ricorso introduttivo, elaborati sulla base delle buste paga atteso che appaiono precisi e trovano riscontro nella documentazione esibita, né sono oggetto di specifica contestazione da parte dell per cui possono essere posti a base della relativa Pt_2 liquidazione. Il ricorrente ha dunque diritto alla restituzione della somma di € 1.226,25. Quanto agli accessori sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della natura documentale della domanda e del suo valore, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di GdL definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.226,25 oltre accessori di legge, secondo quanto indicato in motivazione;
2) condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida €. 800,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge con attribuzione. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 3 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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Il Giudice, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6324/233 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosalba Parte_1
Colallillo, come in atti Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Biagio Cozzolino, come in atti
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere dipendente dell'azienda convenuta e che nella busta paga del mese di aprile 2018 gli era stata effettuata una trattenuta per tassazione ordinaria su una somma percepita a titolo di arretrati, ove al contrario doveva essere applicata la tassazione “separata”; tanto premesso conveniva in giudizio l' per sentire Pt_2 accogliere le seguenti conclusioni:
1 “accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione dell'importo di € 1.226,25 per aver subito una trattenuta illegittima nelle buste paga del mese di aprile 2018. Al ricorrente, infatti, è stata applicata su degli emolumenti arretrati a lui dovuti, una tassazione con aliquota ordinaria mentre si sarebbe dovuta applicare l'aliquota della tassazione separata. Le competenze di cui alla lettera a) devono intendersi quale differenza tra quanto ricorrente avrebbe dovuto percepire a tale titolo e quanto invece ha percepito” Instauratosi il contraddittorio l'Asl NA 3 si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
In via preliminare va disattesa l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dall resistente. Pt_2
Invero le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 20 settembre 2016, n.18396; Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante
2 nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n, 15032).
Tanto chiarito, nel merito va osservato che questo Giudice, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. ritiene che la questione possa essere affrontata alla luce delle recenti decisioni di questo Tribunale, versate in atti e che questo Giudice intende richiamare in quanto ne condivide il percorso argomentativo non essendovi ragioni per discostarsi da quanto dalle stesse statuito e che attengono al medesimo thema decidendum.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che l con determina n. 60 del 9 aprile 2018 (cfr. All. 5 del ricorso) disponeva di liquidare, in favore del ricorrente la somma di € 7.918,06 a titolo di arretrati contrattuali, riconosciuti in virtù delle sent. n.2193/2016 del Tribunale di Torre Annunziata;
tale somma veniva corrisposta nel mese di aprile 2018 per l'attività svolta (cfr. All 7 del ricorso) quale componente delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap, negli anni 2014, 2015 e 2016 e per il periodo dall'1.1.7 al 30.9.17 ; su tale somma era stata applicata la tassazione ordinaria, come risulta dalla documentazione versata in atti;
3 tali circostante dedotte e documentate dal ricorrente non sono oggetto di contestazione da parte dell Pt_2
Tanto premesso osserva questo Giudice che conformemente a quanto dedotto da parte ricorrente sussistono i presupposti per la tassazione separata;
invero il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, alla lettera b) prevede che l'imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre “cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, compresi i compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1 (ora art. 50) e all'art. 46, comma 2 (ora art. 49). Le situazioni che possono rilevare per l'applicazione del particolare regime di tassazione sono di due tipi: a) quelle di "carattere giuridico" che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto" che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta. Per tanto per assoggettare un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) alla tassazione separata occorre che gli emolumenti siano "arretrati" – come nel caso di specie
- e cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono percepiti e che siano stati percepiti in ritardo per effetto di sopravvenienze giuridiche come norme di legge e/o sentenze, provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti" ciò al fine di escludere che il ritardo sia una scelta strumentale finalizzata a beneficiare di una tassazione agevolata. Calando tali premesse nel caso di specie osserva questo Giudice che il ritardo nella percezione degli emolumenti
4 arretrati è dovuto a ragione di carattere giuridico, consistente nel sopraggiungere di una sentenza, che ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire gli arretrati (gettone di presenza) per l'attività svolta quale componente delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap;
il ritardo, per tanto, non è imputabile a volontà delle parti con la conseguenza che sugli emolumenti liquidati con la busta paga del mese di aprile 2018 deve essere applicata la tassazione “separata”. Il ricorrente, per tanto, ha diritto alla restituzione da parte dell della differenza tra quanto versato a titola di Pt_2 tassazione ordinaria e quanto avrebbe dovuto versare a titolo di tassazione separata, atteso che l'applicazione della errata tassazione ha comportato una minore erogazione corrispondente alla somma indicata nel dispositivo. Sul quantum può farsi riferimento ai conteggi di cui al ricorso introduttivo, elaborati sulla base delle buste paga atteso che appaiono precisi e trovano riscontro nella documentazione esibita, né sono oggetto di specifica contestazione da parte dell per cui possono essere posti a base della relativa Pt_2 liquidazione. Il ricorrente ha dunque diritto alla restituzione della somma di € 1.226,25. Quanto agli accessori sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della natura documentale della domanda e del suo valore, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di GdL definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.226,25 oltre accessori di legge, secondo quanto indicato in motivazione;
2) condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida €. 800,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge con attribuzione. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 3 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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