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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4840/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4840 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 10.06.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cascina (PI) via Tosco Romagnola
n. 191, presso lo studio dell'avv. Alessio Righini che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- appellante
e
CO
(P.I. ), in persona del procuratore
[...] P.IVA_2 speciale dott. , rappresentata e difesa, per procura alle liti in atti, dall'avv. Controparte_2
Michelangiolo Panebarco ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Chiara Fiori sito in Ponte a Egola (PI) via Filippo Corridoni n. 68
- appellata
e entrambi residenti in [...] CP_3 CP_4
- appellati contumaci
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento di danni a cose.
Conclusioni delle parti costituite: come da note scritte depositate, rispettivamente, il 23.10.2023
(quanto all'appellante) e il 4.10.2023 (quanto alla Compagnia appellata).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale Nel radicare, con atto di citazione in data 19.4.2018, il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di
Pace di Pisa la (di seguito Parte_1
) avanzava, nei confronti della Parte_1 [...]
di seguito ) nonché di e CO CP_1 CP_5 CP_3
, domanda di condanna al risarcimento dei danni da lui sofferti in conseguenza del sinistro
[...]
stradale verificatosi, in Cascina, il 12.2.2018.
In particolare, la società attrice esponeva che i veicoli coinvolti nell'accaduto erano quello di e quello di proprietà di , condotto da , quest'ultima Controparte_6 CP_5 CP_3
da ritenersi unica responsabile della verificazione della collisione tra le autovetture.
Evidenziava, nel contempo, l'istante che a causa del sinistro de quo l'auto del aveva CP_6 riportato danni per € 5.500,00, cui dovevano aggiungersi un fermo tecnico di 8 giorni e un danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenuti per l'auto sostitutiva a noleggio e per le spese stragiudiziali.
Deduceva, ancora, parte attrice che detto credito risarcitorio le era stato ceduto dal danneggiato e che, a tacitazione dello stesso, la Compagnia aveva offerto solo la minor CP_6 CP_1 somma di € 2.000,00, ritenuta non satisfattiva.
Mentre il e la rimanevano contumaci, si costituiva, di contro, in giudizio la succitata CP_5 CP_3
Compagnia assicuratrice, senza eccepire alcunchè in ordine alla responsabilità della propria assicurata ma sottolineando l'eccessiva onerosità della richiesta risarcitoria ex adverso avanzata.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU tecnico-estimativa; dopodiché il giudice di prime cure, con sentenza n. 584 del 08.09.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva, motivando la statuizione sull'assunto della mancata prova della titolarità del credito ad opera di parte attrice.
Con atto di citazione datato 19.12.2021 e notificato a tutti i convenuti in primo grado la impugnava la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione del primo giudice per avere lo stesso sovrapposto l'istituto della legittimazione ad agire, spettante a chiunque agisca in giudizio assumendo di essere titolare del diritto azionato, con l'effettiva titolarità di quest'ultimo, quale fatto costitutivo della domanda.
Chiedeva, conseguentemente, procedersi all'esame della controversia nel merito, argomentando circa la titolarità del credito -ritenuta, a suo dire, provata alla luce delle risultanze della documentazione in atti e, comunque, non contestata dalla controparte- e circa la fondatezza, sia in punto di an che di quantum debeatur, della propria pretesa risarcitoria.
Con comparsa di costituzione del 18.03.2021 si costituiva in giudizio la , la quale CP_1 eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Nel merito, la Compagnia appellata assumeva che il giudice di prime cure, chiamato alla verifica delle condizioni dell'azione, ne aveva riscontrato il difetto e aveva, di conseguenza, correttamente dichiarato l'improcedibilità della domanda.
In subordine, l'appellata allegava che la non aveva provato la Parte_1
titolarità del diritto azionato, avendo prodotto solo parzialmente il contratto di cessione e che, comunque, la pretesa risarcitoria doveva considerarsi eccessiva poiché la riparazione del mezzo era risultata antieconomica.
Concludeva, pertanto, in tesi per il rigetto del gravame e, in ipotesi, per la quantificazione del danno in misura minore di quella indicata da controparte e da individuarsi nel valore del veicolo ante- sinistro, pari alla somma già offerta, da esso assicuratore, in sede stragiudiziale.
e , pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di appello, non si CP_3 CP_5
costituivano in giudizio.
Dopo breve trattazione veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, in esito all'udienza cartolare del 22.2.2024 a ciò destinata, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 10.06.2024, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Merito della lite
Deve, in primis, essere dichiarata la contumacia degli appellati e CP_3 CP_5
i quali, rimasti contumaci già nel giudizio di primo grado, non si sono costituiti neppure nel presente procedimento di appello, ancorchè citati.
Ciò posto, va evidenziata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per aspecificità dei motivi della stessa, sollevata dalla Compagnia appellata.
Questo poiché, a mente dell'art. 342 c.p.c., il gravame può essere ritenuto inammissibile solo ove proposto in modo tale da non consentire di individuare gli specifici capi della decisione impugnati e i relativi motivi di censura;
laddove nel caso concreto è, di contro, agevole distinguere le parti della sentenza di primo grado nei cui riguardi la ha espresso le proprie Parte_1
doglianze e, nel contempo, l'appellante medesima ha argomentato in maniera sufficientemente puntuale in ordine alle ragioni per le quali la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi meritevole di riforma.
Venendo, pertanto, al merito del gravame, deve notarsi che in questa sede la Parte_1
si duole della decisione del giudice di prime là dove ha ritenuto -e, quindi, dichiarato- la
[...]
domanda avanzata da essa attrice improcedibile per difetto di prova della titolarità del diritto azionato in giudizio: ciò, secondo il Giudice di Pace, alla luce delle emergenze della documentazione in atti e, segnatamente, della solo parziale produzione del contratto di cessione del credito intercorso tra e la . Controparte_6 Parte_1
Orbene, l'appello è fondato, nei termini che si vengono ad indicare. E, invero, va osservato che in punto di legittimazione attiva è necessario operare una distinzione tra ciò che propriamente attiene alla legitimatio ad causam e ciò che concerne, invece, la titolarità del diritto azionato.
Chè, infatti, il primo dei due profili testè indicati afferisce alla titolarità del potere di agire (o, viceversa, di essere convenuto) in giudizio, costituendo quindi un presupposto necessario per l'ammissibilità dell'azione, con la conseguenza che la sua sussistenza o meno deve essere accertata dal giudice, il quale può riscontrarne -anche d'ufficio- la carenza in ogni stato e grado del processo
(cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016, la quale ha statuito, appunto, che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio
e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”).
Diversamente, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della controversia ed è soggetta alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr., in proposito, Cass. n. 4796 del 6.3.2006 -nonché, in termini analoghi, Cass. n. 2091 del 14.2.2012-, secondo cui “va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”).
Riepilogando, la parte la faccia valere un diritto in giudizio assumendone di esserne titolare deve ritenersi fornita di legitimatio ad causam -con conseguente ammissibilità della domanda-, ma è tenuta a provare la titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta a fondamento della domanda stessa.
E, poiché nella specie la ha agito in giudizio assumendo di essere Parte_1
divenuta titolare del credito originariamente vantato da , deve escludersi che la Controparte_6
domanda dalla stessa avanzata nel giudizio di primo grado possa essere ritenuta improcedibile
(rectius: inammissibile) per difetto di legittimazione attiva (id est di legittimatio ad causam).
Prova ne sia il fatto che lo stesso giudicante ha fondato la propria valutazione di improcedibilità della pretesa azionata dalla società attrice sul presupposto della carenza di prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio: sì che proprio quanto argomentato dal giudice di prime cure consente di riscontrare la contraddittorietà tra una statuizione in rito e una motivazione fondata su ragioni di merito e, segnatamente, sul mancato adempimento dell'onere probatorio gravante in capo alla parte attrice.
Stante, quindi, l'ammissibilità dell'azione introdotta, devesi procedere alla valutazione circa la fondatezza o meno, nel merito, della domanda avanzata dall'odierna appellante.
Ora, giova evidenziare, al riguardo, che è pur vero che quest'ultima ha prodotto l'atto di cessione del credito intercorso tra ed essa istante (doc. 4 di parte attrice) e che, come da essa Controparte_6
ammesso, tale documento è incompleto. E' altrettanto vero, peraltro, da un lato che tale documento, ancorchè incompleto, contiene un chiaro riferimento al sinistro del 12.02.2018, descritto quanto alle circostanze di tempo e luogo nonché ai veicoli in esso coinvolti, corrispondenti in toto alla ricostruzione fattuale offerta dall'appellante; dall'altro che la non ha mai contestato la CP_1
titolarità del credito in capo alla cessionaria, tanto che già in sede stragiudiziale è a Parte_1 quest'ultima che si è rivolta formulando l'offerta di € 2.000,00 (doc. 6 di parte attrice) e riconoscendo, chiaramente, la quale soggetto danneggiato dal sinistro. Parte_1
Inoltre la Compagnia odierna appellata niente ha eccepito, sul punto, né nel corso del giudizio di primo grado né, a ben vedere, in questa sede.
Ne discende che, essendo quella della titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio questione attinente al merito che involge, di conseguenza, l'onere di allegazione e probatorio facente carico alla parte deducente, l'assenza di eccezioni sollevate, sul punto, dalla convenuta e l'esistenza della suindicata documentazione, seppur parziale, allegata dall'attrice, consentono di ritenere provata detta titolarità, non potendo il giudice escluderla ex officio.
Proseguendo nella disamina del merito, ai fini della delimitazione dell'oggetto del contendere occorre ribadire che la presente controversia trae origine dalla verificazione del sinistro tra il veicolo tg
DL155FW di proprietà di e il veicolo tg CA492HK di proprietà di , Controparte_6 CP_5
condotto da . CP_3
In particolare, dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado risulta che in data
12.02.2018 ebbe ad immettersi sulla strada principale via SS 67BIS Arnaccio in CP_3
Cascina (PI) e, omettendo di concedere la dovuta precedenza al sopraggiungente veicolo del ebbe ad entrare in collisione con quest'ultimo. CP_6
In disparte ogni valutazione circa la dinamica del sinistro, invero non contestata dinanzi al giudice di prime cure, le eccezioni della parte convenuta, quale Compagnia assicurativa chiamata a risarcire il danno, hanno riguardato il solo quantum della pretesa risarcitoria di controparte.
In particolare, la ha eccepito che, stante l'antieconomicità delle riparazioni, dovrebbe CP_1
essere risarcito il solo valore del veicolo ante-sinistro e che nulla sarebbe dovuto a titolo di rimborso del costo sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva, spesa della quale a suo dire non sarebbe stata provata la necessità.
Il thema decidendum verte, pertanto, intorno alla risarcibilità dei danni conseguenza lamentati dall'appellante e alla loro corretta quantificazione.
In particolare, occorre valutare se nella specie spetti, alla cessionaria del credito del Parte_1
danneggiato, il risarcimento integrale dei costi di riparazione del mezzo incidentato o se, ai sensi dell'art. 2058 comma 2 c.c., competa alla stessa il solo minor valore del veicolo ante sinistro.
Il tutto con la precisazione che, con riferimento alla liquidazione del danno, dovranno considerarsi, altresì, i costi accessori, dati ad esempio dalle spese di rottamazione e da quelle di immatricolazione di un nuovo veicolo.
Premesso quanto sopra, è da rilevare che dall'esame della relazione del CTU Ing. Persona_1
nominato nel giudizio di primo grado, si evince che l'ausiliario incaricato ha effettuato due distinti conteggi: il primo attinente ai costi di riparazione -corrispondenti a € 5.146,67 (IVA inclusa), somma comprensiva, quest'ultima, dei costi di fermo tecnico per il tempo delle riparazioni, pari a giorni 8-,
e il secondo attinente, invece, alla determinazione del valore del veicolo ante-sinistro, il quale è risultato pari ad € 3.600,00. A tale ultima somma, tuttavia, devono aggiungersi i costi accessori (tra i quali, esemplificando, i costi di rottamazione e quelli di immatricolazione di un nuovo veicolo), pari a € 1.004,07, per un totale complessivo, quindi, di € 4.604,07.
Orbene, tali risultanze istruttorie consentono di escludere il carattere antieconomico della riparazione e, quindi, di affermare il diritto dell'odierna appellante di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno in forma specifica.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che “Ai fini dell'applicazione dell'art.
2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 10686 del 20.04.2023; Cass. Civ. ordinanza n. 10196 del 30.03.2022).
Sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte non può, pertanto, non rilevarsi come nel caso in esame difetti il carattere dell'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, giacchè la differenza tra i costi di riparazione e le somme che sarebbero dovute al danneggiato in via equitativa
è pari a poco più di € 540,00: il che consente di concludere nel senso che i costi di riparazione non eccedono, in misura notevole, il valore di mercato dell'auto incidentata.
Ancora, sul punto, va precisato che dalla somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno (€
5.146,47, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 12.2.2018 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, del pari dal 12.2.2018 fino al saldo effettivo) devono essere detratti € 2.000,00 offerti in via stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa e accettati, dalla , quale Parte_1
acconto sul maggior avere, i quali devono a loro volta essere maggiorati degli interessi di legge dalla data dell'avvenuta ricezione della somma di cui trattasi fino a quella della sentenza.
Di contro, non è possibile riconoscere il diritto al rimborso delle somme relative al noleggio dell'auto sostitutiva, quale pretesa voce di danno emergente.
A tal fine, infatti, non è idonea la documentazione versata in atti dalla cessionaria del credito (doc. 3 di parte attrice): ciò in quanto la stessa non consente di determinare con certezza il corrispettivo del noleggio, non indicando il tipo di auto sostitutiva messa a disposizione del CP_6
Parte appellante ha, invece, il diritto al rimborso delle spese stragiudiziali, pari a € 729, 56 (doc. 7 di parte attrice), dovendosi ritenere il relativo esborso utile in vista di ciò che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (cfr. Cass. ordinanza n. 39384/2021, che ha ribadito l'intrinseca diversità di tali spese da -e, pertanto, l'autonoma liquidabilità delle stesse rispetto a- quelle di lite, come già statuito da Cass. S.U. n. 16990/2017, che ne ha stabilito la risarcibilità quale danno emergente).
Anche sull'importo sopra indicato dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 3.7.2018 (data del suindicato doc. 7) fino a quella della presente decisione e gli interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, parimenti dal 3.7.2018 fino al saldo effettivo.
In definitiva, quindi, gli appellati dovranno essere condannati a corrispondere alla società appellante l'importo pari alla differenza tra la somma di quelli sopra riconosciuti come spettanti a quest'ultima a titolo di risarcimento del danno, maggiorati della rivalutazione e degli interessi nei termini indicati,
e quello di € 2.000,00 già versato dalla Compagnia appellata, maggiorato a sua volta degli interessi come parimenti indicato.
Le spese di lite del primo grado di giudizio (comprensive di quelle relative alle prestazioni svolte dal
CTP, pari a € 530,40 giusta fattura allegata da parte attrice), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico solidale dei convenuti, ai quali farà, parimenti, carico, in via definitiva e solidale, l'intero ammontare del compenso spettante al nominato
CTU, come in atti già liquidato.
A loro volta le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte appellata e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di e CP_3 CP_5
2) ACCOGLIE, nei termini indicati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 584 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 08.09.2021, dichiara che la quale cessionaria del diritto di Parte_1
credito già spettante a in conseguenza del sinistro stradale verificatosi, in Controparte_6
Cascina, il 12.2.2018, ha maturato il diritto a vedersi corrispondere le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno conseguito all'evento sopra indicato:
a) € 5.146,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal
12.2.2018 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, del pari dal 12.2.2018 fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese di ripristino dell'autovettura, di proprietà del ridetto CP_6
rimasta danneggiata nel menzionato incidente;
[...]
b) € 729,56, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 3.7.2018 fino a quella della presente decisione e interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, parimenti dal 3.7.2018 fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute in dipendenza del sinistro;
3) DA' ATTO che la CO
ha corrisposto all'odierna
[...] appellante, ante causam, la somma di € 2.000,00;
4) ND, conseguentemente, la stessa
[...]
CO
, in persona del suo legale rappresentante, nonché e
[...] CP_3 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere alla CP_5 Parte_1
l'importo pari alla differenza tra la somma di quelli indicati al precedente
[...]
punto 2) lett. a) e b), con relativa rivalutazione e interessi, e quello di € 2.000,00 indicato al punto 3), maggiorato quest'ultimo degli interessi di legge dalla data dell'avvenuta percezione da parte dell'avente diritto fino a quella della presente decisione;
5) ND, altresì, gli odierni appellati, in solido tra loro, a rifondere all'odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, spese che liquida in € 1.265,00 per competenze ed € 679,25 per esborsi, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
6) PONE definitivamente a carico degli appellati, parimenti in solido, l'intero ammontare del compenso spettante al CTU nominato nel giudizio di primo grado, come in atti già liquidato;
7) ND, infine, gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in € 1.700,00 per competenze ed € 195,30 per esborsi, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 11.2.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4840 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 10.06.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cascina (PI) via Tosco Romagnola
n. 191, presso lo studio dell'avv. Alessio Righini che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- appellante
e
CO
(P.I. ), in persona del procuratore
[...] P.IVA_2 speciale dott. , rappresentata e difesa, per procura alle liti in atti, dall'avv. Controparte_2
Michelangiolo Panebarco ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Chiara Fiori sito in Ponte a Egola (PI) via Filippo Corridoni n. 68
- appellata
e entrambi residenti in [...] CP_3 CP_4
- appellati contumaci
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento di danni a cose.
Conclusioni delle parti costituite: come da note scritte depositate, rispettivamente, il 23.10.2023
(quanto all'appellante) e il 4.10.2023 (quanto alla Compagnia appellata).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale Nel radicare, con atto di citazione in data 19.4.2018, il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di
Pace di Pisa la (di seguito Parte_1
) avanzava, nei confronti della Parte_1 [...]
di seguito ) nonché di e CO CP_1 CP_5 CP_3
, domanda di condanna al risarcimento dei danni da lui sofferti in conseguenza del sinistro
[...]
stradale verificatosi, in Cascina, il 12.2.2018.
In particolare, la società attrice esponeva che i veicoli coinvolti nell'accaduto erano quello di e quello di proprietà di , condotto da , quest'ultima Controparte_6 CP_5 CP_3
da ritenersi unica responsabile della verificazione della collisione tra le autovetture.
Evidenziava, nel contempo, l'istante che a causa del sinistro de quo l'auto del aveva CP_6 riportato danni per € 5.500,00, cui dovevano aggiungersi un fermo tecnico di 8 giorni e un danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenuti per l'auto sostitutiva a noleggio e per le spese stragiudiziali.
Deduceva, ancora, parte attrice che detto credito risarcitorio le era stato ceduto dal danneggiato e che, a tacitazione dello stesso, la Compagnia aveva offerto solo la minor CP_6 CP_1 somma di € 2.000,00, ritenuta non satisfattiva.
Mentre il e la rimanevano contumaci, si costituiva, di contro, in giudizio la succitata CP_5 CP_3
Compagnia assicuratrice, senza eccepire alcunchè in ordine alla responsabilità della propria assicurata ma sottolineando l'eccessiva onerosità della richiesta risarcitoria ex adverso avanzata.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU tecnico-estimativa; dopodiché il giudice di prime cure, con sentenza n. 584 del 08.09.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva, motivando la statuizione sull'assunto della mancata prova della titolarità del credito ad opera di parte attrice.
Con atto di citazione datato 19.12.2021 e notificato a tutti i convenuti in primo grado la impugnava la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione del primo giudice per avere lo stesso sovrapposto l'istituto della legittimazione ad agire, spettante a chiunque agisca in giudizio assumendo di essere titolare del diritto azionato, con l'effettiva titolarità di quest'ultimo, quale fatto costitutivo della domanda.
Chiedeva, conseguentemente, procedersi all'esame della controversia nel merito, argomentando circa la titolarità del credito -ritenuta, a suo dire, provata alla luce delle risultanze della documentazione in atti e, comunque, non contestata dalla controparte- e circa la fondatezza, sia in punto di an che di quantum debeatur, della propria pretesa risarcitoria.
Con comparsa di costituzione del 18.03.2021 si costituiva in giudizio la , la quale CP_1 eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Nel merito, la Compagnia appellata assumeva che il giudice di prime cure, chiamato alla verifica delle condizioni dell'azione, ne aveva riscontrato il difetto e aveva, di conseguenza, correttamente dichiarato l'improcedibilità della domanda.
In subordine, l'appellata allegava che la non aveva provato la Parte_1
titolarità del diritto azionato, avendo prodotto solo parzialmente il contratto di cessione e che, comunque, la pretesa risarcitoria doveva considerarsi eccessiva poiché la riparazione del mezzo era risultata antieconomica.
Concludeva, pertanto, in tesi per il rigetto del gravame e, in ipotesi, per la quantificazione del danno in misura minore di quella indicata da controparte e da individuarsi nel valore del veicolo ante- sinistro, pari alla somma già offerta, da esso assicuratore, in sede stragiudiziale.
e , pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di appello, non si CP_3 CP_5
costituivano in giudizio.
Dopo breve trattazione veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, in esito all'udienza cartolare del 22.2.2024 a ciò destinata, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 10.06.2024, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Merito della lite
Deve, in primis, essere dichiarata la contumacia degli appellati e CP_3 CP_5
i quali, rimasti contumaci già nel giudizio di primo grado, non si sono costituiti neppure nel presente procedimento di appello, ancorchè citati.
Ciò posto, va evidenziata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per aspecificità dei motivi della stessa, sollevata dalla Compagnia appellata.
Questo poiché, a mente dell'art. 342 c.p.c., il gravame può essere ritenuto inammissibile solo ove proposto in modo tale da non consentire di individuare gli specifici capi della decisione impugnati e i relativi motivi di censura;
laddove nel caso concreto è, di contro, agevole distinguere le parti della sentenza di primo grado nei cui riguardi la ha espresso le proprie Parte_1
doglianze e, nel contempo, l'appellante medesima ha argomentato in maniera sufficientemente puntuale in ordine alle ragioni per le quali la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi meritevole di riforma.
Venendo, pertanto, al merito del gravame, deve notarsi che in questa sede la Parte_1
si duole della decisione del giudice di prime là dove ha ritenuto -e, quindi, dichiarato- la
[...]
domanda avanzata da essa attrice improcedibile per difetto di prova della titolarità del diritto azionato in giudizio: ciò, secondo il Giudice di Pace, alla luce delle emergenze della documentazione in atti e, segnatamente, della solo parziale produzione del contratto di cessione del credito intercorso tra e la . Controparte_6 Parte_1
Orbene, l'appello è fondato, nei termini che si vengono ad indicare. E, invero, va osservato che in punto di legittimazione attiva è necessario operare una distinzione tra ciò che propriamente attiene alla legitimatio ad causam e ciò che concerne, invece, la titolarità del diritto azionato.
Chè, infatti, il primo dei due profili testè indicati afferisce alla titolarità del potere di agire (o, viceversa, di essere convenuto) in giudizio, costituendo quindi un presupposto necessario per l'ammissibilità dell'azione, con la conseguenza che la sua sussistenza o meno deve essere accertata dal giudice, il quale può riscontrarne -anche d'ufficio- la carenza in ogni stato e grado del processo
(cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016, la quale ha statuito, appunto, che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio
e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”).
Diversamente, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della controversia ed è soggetta alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr., in proposito, Cass. n. 4796 del 6.3.2006 -nonché, in termini analoghi, Cass. n. 2091 del 14.2.2012-, secondo cui “va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”).
Riepilogando, la parte la faccia valere un diritto in giudizio assumendone di esserne titolare deve ritenersi fornita di legitimatio ad causam -con conseguente ammissibilità della domanda-, ma è tenuta a provare la titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta a fondamento della domanda stessa.
E, poiché nella specie la ha agito in giudizio assumendo di essere Parte_1
divenuta titolare del credito originariamente vantato da , deve escludersi che la Controparte_6
domanda dalla stessa avanzata nel giudizio di primo grado possa essere ritenuta improcedibile
(rectius: inammissibile) per difetto di legittimazione attiva (id est di legittimatio ad causam).
Prova ne sia il fatto che lo stesso giudicante ha fondato la propria valutazione di improcedibilità della pretesa azionata dalla società attrice sul presupposto della carenza di prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio: sì che proprio quanto argomentato dal giudice di prime cure consente di riscontrare la contraddittorietà tra una statuizione in rito e una motivazione fondata su ragioni di merito e, segnatamente, sul mancato adempimento dell'onere probatorio gravante in capo alla parte attrice.
Stante, quindi, l'ammissibilità dell'azione introdotta, devesi procedere alla valutazione circa la fondatezza o meno, nel merito, della domanda avanzata dall'odierna appellante.
Ora, giova evidenziare, al riguardo, che è pur vero che quest'ultima ha prodotto l'atto di cessione del credito intercorso tra ed essa istante (doc. 4 di parte attrice) e che, come da essa Controparte_6
ammesso, tale documento è incompleto. E' altrettanto vero, peraltro, da un lato che tale documento, ancorchè incompleto, contiene un chiaro riferimento al sinistro del 12.02.2018, descritto quanto alle circostanze di tempo e luogo nonché ai veicoli in esso coinvolti, corrispondenti in toto alla ricostruzione fattuale offerta dall'appellante; dall'altro che la non ha mai contestato la CP_1
titolarità del credito in capo alla cessionaria, tanto che già in sede stragiudiziale è a Parte_1 quest'ultima che si è rivolta formulando l'offerta di € 2.000,00 (doc. 6 di parte attrice) e riconoscendo, chiaramente, la quale soggetto danneggiato dal sinistro. Parte_1
Inoltre la Compagnia odierna appellata niente ha eccepito, sul punto, né nel corso del giudizio di primo grado né, a ben vedere, in questa sede.
Ne discende che, essendo quella della titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio questione attinente al merito che involge, di conseguenza, l'onere di allegazione e probatorio facente carico alla parte deducente, l'assenza di eccezioni sollevate, sul punto, dalla convenuta e l'esistenza della suindicata documentazione, seppur parziale, allegata dall'attrice, consentono di ritenere provata detta titolarità, non potendo il giudice escluderla ex officio.
Proseguendo nella disamina del merito, ai fini della delimitazione dell'oggetto del contendere occorre ribadire che la presente controversia trae origine dalla verificazione del sinistro tra il veicolo tg
DL155FW di proprietà di e il veicolo tg CA492HK di proprietà di , Controparte_6 CP_5
condotto da . CP_3
In particolare, dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado risulta che in data
12.02.2018 ebbe ad immettersi sulla strada principale via SS 67BIS Arnaccio in CP_3
Cascina (PI) e, omettendo di concedere la dovuta precedenza al sopraggiungente veicolo del ebbe ad entrare in collisione con quest'ultimo. CP_6
In disparte ogni valutazione circa la dinamica del sinistro, invero non contestata dinanzi al giudice di prime cure, le eccezioni della parte convenuta, quale Compagnia assicurativa chiamata a risarcire il danno, hanno riguardato il solo quantum della pretesa risarcitoria di controparte.
In particolare, la ha eccepito che, stante l'antieconomicità delle riparazioni, dovrebbe CP_1
essere risarcito il solo valore del veicolo ante-sinistro e che nulla sarebbe dovuto a titolo di rimborso del costo sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva, spesa della quale a suo dire non sarebbe stata provata la necessità.
Il thema decidendum verte, pertanto, intorno alla risarcibilità dei danni conseguenza lamentati dall'appellante e alla loro corretta quantificazione.
In particolare, occorre valutare se nella specie spetti, alla cessionaria del credito del Parte_1
danneggiato, il risarcimento integrale dei costi di riparazione del mezzo incidentato o se, ai sensi dell'art. 2058 comma 2 c.c., competa alla stessa il solo minor valore del veicolo ante sinistro.
Il tutto con la precisazione che, con riferimento alla liquidazione del danno, dovranno considerarsi, altresì, i costi accessori, dati ad esempio dalle spese di rottamazione e da quelle di immatricolazione di un nuovo veicolo.
Premesso quanto sopra, è da rilevare che dall'esame della relazione del CTU Ing. Persona_1
nominato nel giudizio di primo grado, si evince che l'ausiliario incaricato ha effettuato due distinti conteggi: il primo attinente ai costi di riparazione -corrispondenti a € 5.146,67 (IVA inclusa), somma comprensiva, quest'ultima, dei costi di fermo tecnico per il tempo delle riparazioni, pari a giorni 8-,
e il secondo attinente, invece, alla determinazione del valore del veicolo ante-sinistro, il quale è risultato pari ad € 3.600,00. A tale ultima somma, tuttavia, devono aggiungersi i costi accessori (tra i quali, esemplificando, i costi di rottamazione e quelli di immatricolazione di un nuovo veicolo), pari a € 1.004,07, per un totale complessivo, quindi, di € 4.604,07.
Orbene, tali risultanze istruttorie consentono di escludere il carattere antieconomico della riparazione e, quindi, di affermare il diritto dell'odierna appellante di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno in forma specifica.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che “Ai fini dell'applicazione dell'art.
2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 10686 del 20.04.2023; Cass. Civ. ordinanza n. 10196 del 30.03.2022).
Sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte non può, pertanto, non rilevarsi come nel caso in esame difetti il carattere dell'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, giacchè la differenza tra i costi di riparazione e le somme che sarebbero dovute al danneggiato in via equitativa
è pari a poco più di € 540,00: il che consente di concludere nel senso che i costi di riparazione non eccedono, in misura notevole, il valore di mercato dell'auto incidentata.
Ancora, sul punto, va precisato che dalla somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno (€
5.146,47, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 12.2.2018 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, del pari dal 12.2.2018 fino al saldo effettivo) devono essere detratti € 2.000,00 offerti in via stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa e accettati, dalla , quale Parte_1
acconto sul maggior avere, i quali devono a loro volta essere maggiorati degli interessi di legge dalla data dell'avvenuta ricezione della somma di cui trattasi fino a quella della sentenza.
Di contro, non è possibile riconoscere il diritto al rimborso delle somme relative al noleggio dell'auto sostitutiva, quale pretesa voce di danno emergente.
A tal fine, infatti, non è idonea la documentazione versata in atti dalla cessionaria del credito (doc. 3 di parte attrice): ciò in quanto la stessa non consente di determinare con certezza il corrispettivo del noleggio, non indicando il tipo di auto sostitutiva messa a disposizione del CP_6
Parte appellante ha, invece, il diritto al rimborso delle spese stragiudiziali, pari a € 729, 56 (doc. 7 di parte attrice), dovendosi ritenere il relativo esborso utile in vista di ciò che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (cfr. Cass. ordinanza n. 39384/2021, che ha ribadito l'intrinseca diversità di tali spese da -e, pertanto, l'autonoma liquidabilità delle stesse rispetto a- quelle di lite, come già statuito da Cass. S.U. n. 16990/2017, che ne ha stabilito la risarcibilità quale danno emergente).
Anche sull'importo sopra indicato dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 3.7.2018 (data del suindicato doc. 7) fino a quella della presente decisione e gli interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, parimenti dal 3.7.2018 fino al saldo effettivo.
In definitiva, quindi, gli appellati dovranno essere condannati a corrispondere alla società appellante l'importo pari alla differenza tra la somma di quelli sopra riconosciuti come spettanti a quest'ultima a titolo di risarcimento del danno, maggiorati della rivalutazione e degli interessi nei termini indicati,
e quello di € 2.000,00 già versato dalla Compagnia appellata, maggiorato a sua volta degli interessi come parimenti indicato.
Le spese di lite del primo grado di giudizio (comprensive di quelle relative alle prestazioni svolte dal
CTP, pari a € 530,40 giusta fattura allegata da parte attrice), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico solidale dei convenuti, ai quali farà, parimenti, carico, in via definitiva e solidale, l'intero ammontare del compenso spettante al nominato
CTU, come in atti già liquidato.
A loro volta le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte appellata e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di e CP_3 CP_5
2) ACCOGLIE, nei termini indicati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 584 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 08.09.2021, dichiara che la quale cessionaria del diritto di Parte_1
credito già spettante a in conseguenza del sinistro stradale verificatosi, in Controparte_6
Cascina, il 12.2.2018, ha maturato il diritto a vedersi corrispondere le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno conseguito all'evento sopra indicato:
a) € 5.146,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal
12.2.2018 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, del pari dal 12.2.2018 fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese di ripristino dell'autovettura, di proprietà del ridetto CP_6
rimasta danneggiata nel menzionato incidente;
[...]
b) € 729,56, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 3.7.2018 fino a quella della presente decisione e interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, parimenti dal 3.7.2018 fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute in dipendenza del sinistro;
3) DA' ATTO che la CO
ha corrisposto all'odierna
[...] appellante, ante causam, la somma di € 2.000,00;
4) ND, conseguentemente, la stessa
[...]
CO
, in persona del suo legale rappresentante, nonché e
[...] CP_3 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere alla CP_5 Parte_1
l'importo pari alla differenza tra la somma di quelli indicati al precedente
[...]
punto 2) lett. a) e b), con relativa rivalutazione e interessi, e quello di € 2.000,00 indicato al punto 3), maggiorato quest'ultimo degli interessi di legge dalla data dell'avvenuta percezione da parte dell'avente diritto fino a quella della presente decisione;
5) ND, altresì, gli odierni appellati, in solido tra loro, a rifondere all'odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, spese che liquida in € 1.265,00 per competenze ed € 679,25 per esborsi, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
6) PONE definitivamente a carico degli appellati, parimenti in solido, l'intero ammontare del compenso spettante al CTU nominato nel giudizio di primo grado, come in atti già liquidato;
7) ND, infine, gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in € 1.700,00 per competenze ed € 195,30 per esborsi, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 11.2.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza