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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 25.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 10561/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Massimo Giuseppe Palmeri;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Floro Flori, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/11/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…la sig.ra
sia portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro Parte_1
natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 60%
(sessanta per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno”, che sussiste lo “…Status di portatore di handicap [in] situazione di… non gravità” e che “…Per quanto concerne la decorrenza confrontando la documentazione e l'obiettività allegata agli atti con quella riscontrata nel corso
1 dell'attuale indagine di consulenza, si ritiene che tale giudizio debba decorrere dalla domanda (16/10/2023)”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege
118/1971, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 25.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971
(id est: avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%), nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
2 Ed invero, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento delle provvidenze in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Cardiopatia ischemico-ipertensiva in trattamento farmacologico, in buon compenso emodinamico (FE 45%, classe NYHA I). Spondiloartrosi
a minima incidenza funzionale in soggetto con obesità di I grado. Incontinenza urinaria cronica (stress incontinence). Disturbo dell'adattamento con umore deflesso. Ipoacusia bilaterale alle alte frequenze, di lieve entità”), ha chiaramente concluso che “…Per dette infermità ritengo che la sunnominata, già valutata invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50% a partire dalla data della domanda amministrativa, debba essere giudicata INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa ex
L. 118/71 – DL 509/88 con percentuale del 68% a partire dal mese di luglio 2024. Alla stessa, altresì, va confermato lo status di soggetto portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 L. 104/92, in assenza di situazione di gravità, come del resto già riconosciuto dalla commissione ASL di Catania dall'epoca dell'istanza”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. . Persona_1
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_ dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
[...]
; Per_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 25 marzo 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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