Versione
22 gennaio 1987
22 gennaio 1987
Art. 1. 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera e' affidato in concessione per la durata di 30 anni ad una apposita societa' per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione e' promossa dallo stesso Ministro dei trasporti. Alla stessa societa' e' affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione. La concessione e' disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalita', con successivo decreto.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il passaggio alla nuova societa' concessionaria dei beni e del personale del Provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.
3. Dalla data del decreto di concessione di cui al comma 1 la nuova societa' concessionaria subentra al Provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , continuano ad essere devoluti al concessionario.
4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilita' separate, le attivita' occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.
5. Sono abrogati l'ultimo comma dell' articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797 , nonche' gli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge n. 797.
NOTE
Nota all' art. 1, comma 3:
La legge n. 324/1976 concerne nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.
Note all'art. 1, comma 5:
- L'ultimo comma dell' art. 2 del R.D.L., n. 503/1929 (concernente ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia), come sostituito dall' art. 1 della legge n. 797/1957 stabiliva che "possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia".
- Gli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 797/1957 stabilivano:
(Art. 2): che "qualora al Provveditorato siano attribuiti i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica sara' chiamato a far parte rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo";
(Art. 3): che "all' art. 13 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e' aggiunto il comma seguente: "Il Provveditorato potra' contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e gestione di aeroporti nella provincia di Venezia nella misura che sara' stabilita con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro"";
(Art. 4): che "i servizi aeroportuali previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge costituiranno una gestione speciale, con contabilita' separata dal bilancio ordinario del Provveditorato".
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il passaggio alla nuova societa' concessionaria dei beni e del personale del Provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.
3. Dalla data del decreto di concessione di cui al comma 1 la nuova societa' concessionaria subentra al Provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , continuano ad essere devoluti al concessionario.
4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilita' separate, le attivita' occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.
5. Sono abrogati l'ultimo comma dell' articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797 , nonche' gli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge n. 797.
NOTE
Nota all' art. 1, comma 3:
La legge n. 324/1976 concerne nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.
Note all'art. 1, comma 5:
- L'ultimo comma dell' art. 2 del R.D.L., n. 503/1929 (concernente ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia), come sostituito dall' art. 1 della legge n. 797/1957 stabiliva che "possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia".
- Gli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 797/1957 stabilivano:
(Art. 2): che "qualora al Provveditorato siano attribuiti i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica sara' chiamato a far parte rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo";
(Art. 3): che "all' art. 13 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e' aggiunto il comma seguente: "Il Provveditorato potra' contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e gestione di aeroporti nella provincia di Venezia nella misura che sara' stabilita con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro"";
(Art. 4): che "i servizi aeroportuali previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge costituiranno una gestione speciale, con contabilita' separata dal bilancio ordinario del Provveditorato".
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/09/2014, n. 9777Provvedimento: N. 11349/2013 REG.RIC. N. 09777/2014 REG.PROV.COLL. N. 11349/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11349 del 2013, proposto dalla AI S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Rino Caiazzo, Marco Trevisan, con domicilio eletto presso l'avv. Sergio Fienga in Roma, via Ludovisi,35; contro Aeroporti di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con …Leggi di più...
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