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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1020/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1020/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA Parte_1 P.IVA_1
CAPPELLETTI;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 952/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 30/03/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto, contrariis reiectis, pronunciare la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Firenze n. 952/2022 pubblicata il 1.4.2022, nei capi come indicati in atto di citazione in appello.
In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale di usucapione: pagina 1 di 24 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere la domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione di usucapione per manifesta infondatezza;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale di usucapione, piaccia a codesta Ecc.ma Corte condannare alla restituzione, nei confronti del Controparte_1
degli importi sostenuti a titolo di oneri condominiali, come quantificati Parte_1 vo notificato al medesimo per il periodo 2008- 2019, Parte_1 nonché quelli per le annualità successive, già corrisposti dal citato Ente al
[...]
, nonché quelli che verranno corrisposti per le annualità future, Controparte_2 tutti comprensivi di interessi;
- ancora, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale piaccia alla Corte adita condannare alla corresponsione dei tributi comunali Controparte_1 corrispondenti alle utenze TARI, TARES E TIA, nei limiti dei rispettivi termini prescrizionali.
Con vittoria di spese ed onorari ed accessori”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello del
Parte_1 nel merito: in via principale, rigettare l'appello del perché infondato in fatto e in
Parte_1 diritto, e comunque non provato;
in via subordinata, rigettare comunque l'appello del in ragione della
Parte_1 fondatezza delle eccezioni svolte in primo grado dall'odierna comparente, e assorbite dalla pronuncia del Tribunale di Firenze sulle domande del e in particolare
Parte_1 per essere venuta meno in capo al la qualità di legatario del bene oggetto
Parte_1 di causa, ovvero previa declara e della disposizione testamentaria in favore del ex art. 648, c. II°, CC;
Parte_1 in via riconvenzionale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, da parte della Signora a titolo Controparte_1 originario, dell'immobile sito in , catastalmente Pt_1 Controparte_2 censito al Foglio 35, particella 8 e di , ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1158 CC;
per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande svolte dal in primo
Parte_1 grado in relazione all'ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà della “res litigiosa” da parte dell'odierna comparente.
Con esonero di responsabilità del Conservatore dei RR.II di in ordine alla Pt_1 trascrizione dell'emananda sentenza, e vittoria di spese, competenze e onorari del primo grado del giudizio, da liquidare in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario.”
Con vittoria di spese, competenze e onorari, del giudizio di appello, da liquidare in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* pagina 2 di 24 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 952/2022 pubblicata il 30/03/2022, ha così deciso:
RIGETTA la domanda di parte attrice.
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
1.1 Il con atto di citazione del 18.9.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 per ottenerne la condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1
(in catasto al foglio 35, p.lla 826, sub 16) e al pagamento Pt_1 Controparte_2 di € 45.300,00 a titolo di indennità di occupazione, nonché al pagamento di € 755,00 al medesimo titolo per il periodo successivo all'azione e sino al rilascio effettivo;
oltre al risarcimento del danno in € 90.600,00 ed altre poste minori, che qui si tralasciano.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
1.1.a Il 4.4.2016 aveva ricevuto dall'amministratore del condominio di Controparte_2
29 chiarimenti in merito alla unità immobiliare oggetto di lite (facente parte del
[...] fabbricato condominiale), che, presso l'Agenzia del Territorio, risultava intestato al di Pt_1
; e in relazione al quale sussisteva una consistente e risalente morosità nel versamento Pt_1 delle quote condominiali.
Eseguiti accertamenti, si era appurato che effettivamente l'immobile risultava intestato all'ente pubblico territoriale in forza della trascrizione del testamento di , Persona_1 classe 1911.
Nondimeno, l'amministratore del condominio informava l'ente che l'appartamento era occupato da tale Controparte_1
1.1.b Approfondite le indagini, il Comune aveva appurato che il 16.6.1994 era stato pubblicato il testamento della (redatto il 18.11.1960), col quale ella aveva lasciato Per_1 all (poi confluito nel , il bene immobile di Controparte_3 Parte_1 [...]
, ove ella abitava. Controparte_2
Nel testamento, peraltro, la aveva lasciato il diritto di abitazione Per_1 dell'appartamento a tale figlia di , persona malata, ricoverata Controparte_1 Pt_2 presso l'Ospedale Psichiatrico di San Salvi, sin quando ella fosse guarita. E aveva lasciato ad altra figlia di “tutto l'arredamento della mia casa, vestiario Controparte_1 CP_4
pagina 3 di 24 compreso”.
La prima era da individuarsi in una persona nata il [...] e Controparte_1 deceduta il 5.8.2009, interdetta.
La seconda nella convenuta, nata il [...] (ossia pochi mesi prima della redazione del testamento) e vissuta a Grosseto, indi a Campagnatico, ove risiedeva. Questa risultava avere accettato con beneficio di inventario l'eredità della . Per_1
1.1.c Il che non aveva mai avuto notizia, se non a seguito della Parte_1 lettera dell'amministratore di condominio, della vicenda, aveva allora intimato stragiudizialmente il rilascio, ma la aveva obiettato di possedere l'immobile dal CP_1
1994 e di avere pagato sempre tutte le utenze, la tassa sui rifiuti e gli oneri condominiali.
1.1.d Nondimeno, era evidente che la figlia di occupava senza titolo CP_1 CP_4
l'immobile, il quale era stato trasmesso dalla proprietaria al Comune, salvo il diritto Per_1 di abitazione, estintosi alla morte di figlia di . Controparte_1 Pt_2
1.2 si era costituita per resistere e per proporre domanda Controparte_1 riconvenzionale intesa a far accertare l'acquisto per usucapione del bene controverso.
1.2.a In primo luogo, aveva eccepito che il testamento lasciava sì all'Ente Comunale di
Assistenza l'Immobile, ma non sic et simpliciter, leggendosi nell'atto: «[…]
“purchè detto Ente (e per esso il allo stesso succeduto ex lege, n.d.s.) Parte_1 osservi scrupolosamente le seguenti condizioni e adempia a quanto qui di seguito da me prescritto:
a)_ Dovranno essere celebrate in perpetuo due messe al mese una per l'anima mia
e una per l'anima di Persona_1 Parte_3
b)_ Dovrà essere convenientemente curata la tomba di famiglia Persona_2 che si trova al cimitero di Trespiano nel quadrato X e precisamente a nord della Parte_4
e inoltre dovrà essere, provveduto alla cura delle piante che ornano il sepolcro, al
[...] mantenimento della luce elettrica ivi installata, a fare cambiare tutte e tre le fotografie sopra le tombe quando queste saranno deteriorate a causa del passare del tempo.
c)_ Dovrà essere inoltre provveduto, una volta la settimana, all'invio di generi alimentari di conforto e di cibo alla signorina attualmente ricoverata Controparte_1 all'ospedale Psichiatrico di San Salvi di (Sesta divisione) e dovrà inoltre essere Pt_1
pagina 4 di 24 inviato sua vita natural durante alla predetta signorina anche due maglie di lana pura e due paia di calzini sempre di lana durante il periodo invernale, allo scopo di non fare soffrire il freddo alla povera paziente. Nei limiti del possibile si dovrà provvedere affinchè la signorina rimanga ricoverata a e non sia trasportata altrove. Controparte_1 Pt_1
d)_ In considerazione che come risulta da regolare registrazione agli atti dell'archivio del cimitero di Trespiano la signorina dovrà essere tumulata, alla sua Controparte_1 morte, nel sepolcro avanti citato a fianco di suo padre (come lui stesso ha lasciato detto) desidero che l'Ente a cui viene lasciato l'appartamento di cui sopra si preoccupi e si occupi di seguire tutte le pratiche necessarie per il trasporto e la tumulazione al momento della morte della predetta signorina nel modo di cui sopra.
A questo proposito dichiaro che ho provveduto a depositare nel libretto al portatore della Banca Toscana numero 100771 intestato a nome di la somma di Controparte_1 lire 65.000 (sessantacinquemila) che reputo necessaria per le pratiche di cui sopra.
Detto libretto è stato da me consegnato in deposito fiduciario presso la società
O.F.I.S.A. di unitamente alla foto in porcellana con cornice in bronzo, al rosario e al Pt_1 crocifisso e dovrà essere utilizzato per l'esecuzione dei funerali come da preventivo allegato fattomi dalla predetta Società O.F.I.S.A.
e)_ Dovrà essere provveduto al momento della mia morte che la mia salma sia tumulata nel sepolcro di famiglia già avanti citato e precisamente a fianco della salma del compianto Parte_3
Ugualmente l'Ente a cui viene lasciato il quartiere di cui sopra dovrà preoccuparsi ed occuparsi di tutte le operazioni relative al mio funerale che dovrà essere di prima classe e dovrà provvedere che la mia tomba sia ornata con fotografia in porcellana con cornice di bronzo e lettere di bronzo, rosario e crocifisso. A questo proposito dichiaro che tutto quanto occorrente per le spese suddette in occasione della mia morte è depositato in una cassetta al
Monte dei Paschi di Siena sede di e dovrà essere utilizzata dall'Ente come avanti Pt_1 incaricato” […]».
La mancata ottemperanza avrebbe determinato la perdita del legato.
Poiché non risultava che il avesse adempiuto, il legato doveva considerarsi Pt_1 venuto meno, imponendosi la risoluzione ex art. 648 co. 2^ c.c.-
1.2.b In ogni caso, «[…] L'appartamento di che trattasi è nella disponibilità, sin pagina 5 di 24 dall'anno 1994, dell'odierna convenuta […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag.
7).
Il sosteneva che si trattasse di mera detenzione;
al contrario si era in presenza Pt_1 di un vero e proprio possesso uti domina, avendo la pagato le utenze domestiche, CP_1 gli oneri condominiali (corrisposti sin quando le condizioni economiche glielo avevano consentito), la manutenzione ordinaria e straordinaria.
La convenuta non aveva ricevuto il possesso da alcuno: «[…] Si conviene, anzi, al riguardo su quanto l'Amministrazione afferma in ordine al fatto che l'immobile di che trattasi sia nella disponibilità dell'odierna comparente (rectius: lo fosse fino al 2014) “senza alcun titolo” (cfr. pag. 10, primo cpv, atto di citazione), essendo, incontestabilmente il solo possesso di un diritto senza titolo quello che legittima l'acquisizione del diritto stesso per usucapione. […]» (ivi, pag. 8).
1.3 Il che ha resistito alla riconvenzionale della ha, nella sua 1^ Pt_1 CP_1 memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., chiesto che, per la subordinata ipotesi che la fosse CP_1 stata dichiarata proprietaria, la convenuta fosse condannata a pagare i tributi correlati all'immobile, nonché a rimborsare gli oneri condominiali che, dopo il 2008, erano stati corrisposti dal Pt_1
ha eccepito la tardività della domanda. CP_1
1.4 Il Tribunale ha:
1.4.a rigettato la domanda del perché ha reputato non assolto l'onere della Pt_1 prova della rivendicazione;
aggiungendo che, per di più, il Comune non risultava avere mai accettato l'eredità della;
Per_1
1.4.b respinto anche la domanda riconvenzionale, sul rilievo che non era stato provato un possesso utile;
1.4.c compensato le spese per reciproca soccombenza.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1 di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza
[...] per i seguenti motivi di appello:
pagina 6 di 24 2.1 Il primo motivo sostiene che le regole sull'onere della prova della rivendicazione sono state mal applicate dal Tribunale, il quale, in particolare, non avrebbe tenuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vi sono casi, come il presente, nei quali tale onere si attenua rispetto al rigoroso standard della c.d. probatio diabolica.
2.2 Il secondo motivo censura la sentenza per avere valorizzato la mancata accettazione della eredità, laddove era evidente e pressoché pacifico che si era in presenza di un legato.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha:
3.1 eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
3.2 sostenuto, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione, dal momento che quegli stessi principî invocati dalla controparte, se rettamente applicati alla fattispecie, convalidavano la motivazione del primo giudice;
3.3 riproposto l'assorbita eccezione di risoluzione del legato ex art. 648 c.c.;
3.4 proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda di usucapione,
3.4.a sostenendo che il Tribunale avrebbe, sul punto, mal interpretato le prove offerte del possesso, e che
3.4.b il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, perché tardiva, la domanda riconvenzionale del Comune per il pagamento di tributi e oneri condominiali.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 7 di 24 5. L'appello principale è ammissibile, per la manifesta infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c., ma non meritevole di accoglimento;
mentre va accolto quello incidentale.
Sia i due motivi del gravame del sia le doglianze della devono essere Pt_1 CP_1 esaminate assieme, perché i temi fra sé si compenetrano e rendono inopportuna una trattazione separata.
5.1 Riconosce il di avere svolto contro la azione di rivendicazione, Pt_1 CP_1 ma, invocando la giurisprudenza di legittimità (e, in particolare, la sentenza n. 28865/2021), si duole che il Tribunale non abbia considerato che il suo onere probatorio era attenuato, in quanto:
5.1.a la convenuta non aveva contestato che il bene era della , che lo aveva Per_1 abitato sino alla morte avvenuta il 27.1.1994, e che esso era stato trasmesso al Comune per testamento;
5.1.b aveva opposto di avere usucapito il bene successivamente al titolo di CP_1 proprietà dell'ente;
5.1.c l'usucapione non era stata provata, come correttamente accertato dal primo giudice;
5.1.d sicché, «[…] è un fatto pacifico e non contestato dal convenuto, che, anzi, ha affermato di rivestire la qualifica di avente causa dallo stesso autore e per lo stesso titolo da cui l'Ente ha derivato il proprio diritto. […]» (appello, pag. 20).
5.1.e d'altra parte, il possesso, secondo quanto ex adverso dedotto, risaliva a dopo la morte della , in tal modo dovendosi intendere la generica allegazione avversaria di Per_1 avere iniziato a occupare l'appartamento dal 1994.
5.2 Replica l'appellata, per quanto interessi, di non avere mai dedotto di avere derivato il possesso dalla , ribadendo con forza (appello, pag. 6, enfasi della parte): Per_1
- mai la convenuta (riconveniente in usucapione) ha riconosciuto
l'appartenenza del bene al rivendicante, appartenenza che di contro, come detto, è stata esplicitamente contestata;
- mai la convenuta (riconveniente in usucapione) avrebbe potuto riconoscere l'appartenenza del bene a un dante causa del rivendicante al
pagina 8 di 24 momento dell'inizio del proprio possesso, per il semplice motivo che quello che il rivendicante individua come proprio dante causa, idest , Persona_1 era già morta al momento in cui l'odierna comparente ha iniziato a possedere la “res litigiosa”
5.3 Il motivo coglie nel segno laddove si duole di come il Tribunale abbia delineato il suo onere della prova;
quantunque tale vantaggio sia poi assorbito e posto nel nulla dalla fondatezza della domanda di usucapione.
5.3.a È vero che il Comune travisa, in parte, la posizione assunta dalla in CP_1 causa: come risulta inequivocabilmente dalla sua comparsa di costituzione in primo grado, ella ha resistito alla domanda di rivendicazione, prima di tutto, con la nota eccezione possideo quia possideo, che non aggancia il proprio asserito possesso ad alcuna trasmissione da altri;
la infatti, s'è limitata, molto chiaramente, a sostenere d'essere entrata CP_1 nell'appartamento nel 1994 e di avere iniziato e continuato a occuparlo senza alcun titolo
(supra, § 1.2.b); se non quello originario, a suo dire maturato venti anni dopo.
Nondimeno, deve subito aggiungersi, visto che la difesa appellata lo pretermette, che nella fase anteriore alla causa, il difensore della come allegato e documentato nella CP_1 citazione di primo grado (pag. 6; nonché doc. 12 , inviò su suo mandato al Pt_1 Parte_1
una Memoria ex art. 10 L. 241/1990, assunta al protocollo dell'ente il 22.1.2019 (doc.
[...]
12 , nella quale espressamente scrisse, a pagina 2: «[…] L'appartamento, infatti, è Pt_1 nella disponibilità, sin dal 1994, dell'odierna deducente, che fu immessa nel possesso stesso dalla omonima zia, a favore della quale la testatrice aveva riservato il diritto di abitazione sull'appartamento vita natural durante [n.d.r.: si allude qui alla figlia di ]. CP_1 Pt_2
Da allora a oggi l'odierna deducente ha posseduto l'immobile di che trattasi “uti dominus”
[…]».
5.3.b Peraltro, il al di là di quanto appena precisato, ha Parte_1 espressamente richiamato la sentenza di legittimità n. 28865/2021 (della quale ampi stralci sono trascritti nell'atto di impugnazione), la quale contiene in motivazione, un lungo excursus sul tema della prova della rivendicazione e sulle varie ipotesi che in concreto possano manifestarsi.
Occorre dunque, riconfigurata la eccezione della scrutinare adesso il mezzo in CP_1 relazione ai temi di diritto che sono stati posti.
pagina 9 di 24
5.3.c Osserva il collegio che al rivendicante è imposto un onere della prova forte, nel senso che non gli è sufficiente dimostrare il proprio titolo di acquisto (a es., il contratto di compravendita, oppure, come in questo caso, il lascito testamentario), ma gli si richiede di dare la prova di un acquisto – suo o dei suoi danti causa - a titolo originario, che, generalmente (essendo i casi degli artt. 923 e segg. c.c. assai infrequenti) si sostanzia in un acquisto per usucapione, a tal fine, se del caso, anche sommando al proprio possesso quello dei danti causa (art. 1146 c.c.).
La ragione del rafforzamento dell'obbligo probatorio va ricercata nella particolare situazione del rivendicante, che, tipicamente (perché la rivendicazione ha funzione prima di tutto recuperatoria), è quella di un (asserito) proprietario che ha perso il possesso del suo bene. In questa situazione - che è anomala, perché usualmente il proprietario possiede il suo bene – assume consistenza il rischio che quell'acquisto (o un altro di quelli che lo precedono nella catena di trasferimenti che giunge all'attore) sia un acquisto a non domino, che renderebbe l'attore, a dispetto del suo titolo, non proprietario del bene, per averlo derivato da chi non poteva trasmettergliene la titolarità. La prova dell'acquisto a titolo originario scongiura tale rischio, coprendo e superando l'evenienza dell'acquisto a non domino.
L'apparente favore che viene riconosciuto all'eccezione possideo quia possideo, ossia, in concreto, al convenuto che, pur privo di titolo, si trovi nel possesso del bene, tanto che, se l'attore, pur munito di un titolo, non assolva alla probatio diabolica, la rivendicazione sarà rigettata e il possessore continuerà a occupare il bene, non è, a ben vedere, tale. Infatti, la contingenza che il possessore non abbia un titolo da opporre non può essere motivo sufficiente per restituire all'attore in rivendicazione un bene che questi non possedeva e in relazione al quale può vantare sì un titolo, che però non esclude una possibile derivazione a non domino: la causa non ha a oggetto il diritto del convenuto sul bene, ma quello dell'attore;
e, come rimarca giustamente il giudice di legittimità, «[…] Il nostro diritto non ammette
l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse ancora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse a titolo inferiore: oggi occorre fornire la prova della proprietà.
[…]».
Ne discende che, in linea generale, qualora il convenuto, oltre a eccepire il proprio possesso, opponga anche, o in via d'eccezione riconvenzionale o, come qui, in via di domanda riconvenzionale, l'acquisto per usucapione, l'onere probatorio dell'attore resta immutato.
pagina 10 di 24 La sentenza n. 28865/2021, assolutamente meritevole di condivisione, si propone, fra l'altro, di verificare se e quando quel generale principio debba trovare deroga, con una attenuazione dell'onere a carico del rivendicante.
La S.C. fa, al § VII della motivazione di quel precedente, il quadro di sintesi della sua pregressa, molto ampia, disamina, nell'ambito del quale interessa qui l'affermazione che il rigore probatorio richiesto all'attore in rivendicazione può essere attenuato, fra l'altro, se «[…] il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore […]» (Cass. sez. 2^ civ. 19.10.2021 n. 28865, in motivazione, § VII.D).
In tal caso, infatti, il principio generale secondo il quale l'invocazione della usucapione da parte del convenuto non alleggerisce la posizione del rivendicante in punto di prova, subisce potenzialmente una deroga: «[…] È fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n.
8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé,
l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. […] In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa […]» (ivi, §§ VII.F e VII.G).
Precisa la S.C.: «[…] Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa. […]».
5.3.d Nella presente fattispecie, la non ha contestato, nei termini che CP_1 precedono, l'affermazione che la fosse la proprietaria del bene e ne abbia Per_1 legittimamente disposto col suo testamento, legandolo all . Controparte_3
Sicché, pur dandosi atto che, in sede processuale, la ha dedotto d'avere CP_1 iniziato a possedere senza alcuna trasmissione da precedenti titolari, si realizza proprio l'ipotesi in cui il convenuto non ha contestato la proprietà in capo al dante causa dell'attore. pagina 11 di 24 Ne segue che la deduzione di un possesso successivo al decesso della , in Per_1 quanto associata alla mancata contestazione che ella era titolare del bene, ha proprio l'effetto di attenuare l'onere probatorio del il quale, ove resti caducata la domanda Pt_1 riconvenzionale di usucapione, potrà utilmente giovarsi del suo solo titolo, ossia del testamento.
Se ne ha la controprova constatando che la certezza processuale della titolarità del bene in capo alla esclude in radice che possa porsi il dubbio della derivazione a non Per_1 domino del bene, con la conseguenza che, nella causa tra il e la ove Pt_1 CP_1 quest'ultima non dimostri un suo titolo (e l'unico opposto è l'usucapione), non si vede perché mai non dovrebbe essere sufficiente al il testamento in suo favore, sulla cui bontà Pt_1 nessuno ha sollevato obiezioni;
dovendosi ribadire che il rafforzamento dell'onere della prova imposto al rivendicante in tanto si giustifica in quanto sia necessario escludere un possibile acquisto a non domino.
6. Nondimeno, il diverso e meno rigoroso contenuto che, recependo le doglianze del deve darsi all'onere probatorio dell'ente rivendicante non gli fa conseguire la Pt_1 proprietà del bene, perché merita accoglimento l'appello incidentale, che reitera la domanda di usucapione.
6.1 premesso che è incontestato che ella ha iniziato a occupare l'immobile dal CP_1
1994, si duole che il Tribunale, esaminando solo una minima parte dei documenti da lei prodotti, abbia reputato ingiustificatamente non provato un possesso a titolo di proprietà, rimarcando, soprattutto, di avere dato prova di avere provveduto, o da sola o per mezzo del padre, a sostenere tutti i costi della manutenzione, anche straordinaria;
di avere concesso in locazione il bene;
di avere pagato, sin quando la sua situazione economica glielo ha permesso, gli oneri condominiali.
Si duole, inoltre (comparsa con appello incidentale, pag. 19), che non sia stata accolta la sua eccezione di tardività delle domande che il aveva proposto, per la prima volta, Pt_1 nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., per la subordinata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale (restituzione oneri condominiali pagati dall'ente, riferiti agli anni dal 2008 in poi;
pagamento dei tributi di competenza del proprietario).
6.2 Il nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.1.2025, prima Pt_1 difesa utile, ha resistito all'appello incidentale, in sostanza obiettando che la documentazione pagina 12 di 24 ex adverso prodotta non dava alcuna prova di un possesso utile alla usucapione, soffermandosi, in particolare, sugli oneri condominiali, non più versati dal 2008; così come sul mancato versamento di tributi (sfruttando callidamente, ad avviso dell'ente, la intestazione catastale del bene, attribuito al . Pt_1
Il inoltre, ha riproposto allora le domande subordinate a suo tempo inserite Pt_1 nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che si trovano trascritte in epigrafe;
e, nella comparsa conclusionale, ha sostenuto la tempestività in prime cure di tali richieste.
6.3 Si premette che costituisce fatto pacifico in causa, come già rilevato, che la CP_1 ha la disponibilità dell'immobile sin dall'anno 1994.
6.4 Così pure non è controverso che ella non deriva da altri quella sua materiale disponibilità del bene.
È vero che, come si è dato atto, in sede stragiudiziale l'avvocato della parte aveva sostenuto una trasmissione dalla zia omonima, ma:
6.4.a tale posizione non è stata mantenuta nel giudizio, nel quale la posizione è stata ab origine quella e solo quella dell'acquisto del possesso in via autonoma;
6.3.b il dal canto suo, ha sempre esplicitamente negato la circostanza di un Pt_1 trasferimento del possesso da terzi (anche in appello, pag. 6), per la condivisibile osservazione che, per quanto consti, l'immobile è stato in disponibilità della sino alla sua morte e Per_1 che, del resto, ella, col testamento, aveva costituito in favore di (figlia di Controparte_1
, zia della odierna parte) il diritto di abitazione per il solo caso in cui ella fosse guarita e Pt_2 dimessa dall'ospedale psichiatrico, evenienza documentalmente smentita dall'ente (suo doc.
5), sì che è certo che figlia di , mai può avere avuto il possesso (e Controparte_1 Pt_2 neppure la detenzione) del bene.
Sicché, in considerazione di quanto sin qui rilevato, in causa è pacifico che la disponibilità dell'immobile da parte dell'appellata non dipende da un titolo derivativo, men che meno obbligatorio.
6.5 La controversia, dunque, si incentra tutta sulla prova del possesso, negata dal
Tribunale e dal per i quali la materiale disponibilità del bene non avrebbe avuto i Pt_1 caratteri esteriori della proprietà.
Si dissente.
pagina 13 di 24
6.5.a È incontestabile, perché lo si apprezza dalla motivazione, che il primo giudice ha omesso di esaminare buona parte dei documenti.
Si legge in sentenza: «[…] A fondamento della domanda, ha Controparte_1 prodotto in giudizio documentazione rappresentata da alcune bollette relative alla fornitura del gas e dell'Enel all'appartamento di cui è causa, alla stessa intestate, per l'anno 2018 e
2019, nonché alcune ricevute di versamento, prive di causale, in favore dell'amministratore condominiale per gli anni 1997, 1999 e 2001. Tale documentazione non è certamente idonea
a comprovare il possesso uti dominus, utile ad usucapionem che la convenuta ha dedotto a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata in questa sede. […]».
Per contro, come dedotto dalla in sede di gravame, ella, oltre a una serie di CP_1 altre bollette o fatture e ricevute per opere di manutenzione ordinaria, ha, senza che il
Tribunale ne abbia dato conto, documentato:
(-) di avere sostenuto la quota parte dei costi del rifacimento delle facciate dell'immobile condominiale (doc. 6: comunicazione dell'amministratore del 13.7.2000, nonché distinto di bonifico al Condominio di ₤ 6.298.152 a “saldo quota lavori facciate”);
(-) di avere sostenuto analoga spesa per le facciate tergali (doc. 11: bonifico del 14.4.2005 di € 2.799,74 eseguito dal padre per conto della figlia a saldo facciate Persona_3 CP_1 tergali”);
(-) di avere concesso in locazione l'immobile a terzi (nel 2015: doc. 48; e nel 2017: doc.
49);
(-) di avere sostenuto i costi del rifacimento del bagno nell'anno 1999 (doc. 14);
(-) di avere pagato i costi di sostituzione della caldaia nel 2001 (doc. 15).
Su questi pagamenti non vi è contestazione del Pt_1
6.5.b La valutazione complessiva delle prove è sufficiente per dimostrare un possesso a titolo di proprietà.
Opere come il rifacimento delle facciate condominiali, ovvero il rifacimento del bagno o la sostituzione della caldaia, sono tipicamente a carico del proprietario dell'immobile, non potendosi attribuire, in linea di principio, né al conduttore (art. 1576 c.c.), né al comodatario
(art. 1808 c.c.), né all'usufruttuario (artt. 1004 e 1005 c.c.).
pagina 14 di 24 La concessione in locazione di un bene, a sua volta, pur se astrattamente riferibile anche a chiunque ne abbia il legittimo godimento (anche non proprietario), è però, in una situazione come questa, senz'altro indice di un possesso uti dominus, dal momento che proviene da un soggetto che, per l'appunto, si curava anche della manutenzione straordinaria del bene.
Del resto, il caso che si esamina è fortemente caratterizzato anche dal completo disinteresse per il bene, per un lunghissimo arco temporale, da parte del Comune o di qualsiasi altro soggetto diverso dalla CP_1
Il Comune ha più volte rimarcato che la sua conoscenza del lascito testamentario è avvenuta solo quando, in anni più recenti (2016), l'amministratore del condominio, a seguito della sopravvenuta morosità della ha eseguito ricerche. CP_1
Tuttavia, qui il tema della inerzia del proprietario non rileva nella sua sfera soggettiva, ossia con riferimento alla colpevolezza o meno del disinteresse (per quanto si debba rimarcare che, pur tenuto conto della fatica dell'apparato burocratico dell'ente, il trasferimento determinato dal testamento era stato trascritto e oggetto di voltura al catasto, tanto che il
Comune si duole di non avere esatto tributi dalla perché il bene risultava comunale, CP_1 del che avrebbe potuto accorgersi autonomamente e tempestivamente); bensì quale dato oggettivo, ossia quale assenza di altre figure che si atteggiassero a proprietarie;
elemento che vale a dare risonanza e significato ai comportamenti della che dal 1994 in poi è CP_1 stato l'unico soggetto che ha fatto continuativamente uso dell'immobile, ponendo in essere condotte che, alcune singolarmente (manutenzione straordinaria), altre inserite nel contesto
(locazione), l'hanno fatta apparire come proprietaria, tanto più in difetto – per il medesimo lungo arco di tempo – di contestazioni o di manifestazioni di interesse di altri soggetti.
È dunque il complesso della situazione pacificamente emersa che fonda la prova del possesso uti domina della l'estrinsecazione di condotte tipiche del proprietario o CP_1 comunque coerenti con la posizione di proprietario, protrattasi per ben oltre venti anni, in difetto dell'esistenza di qualsiasi altro soggetto interessato, restituiscono la figura del proprietario.
6.5.c Anche la stessa vicenda che ha portato alla presente causa è, al contrario di quanto deduce il confermativa del giudizio che precede. Pt_1
Si legge nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. già citate (pag. 3): «[…] Quanto, in particolare, agli oneri condominiali, il caso ha voluto che, cessato il pagamento da parte dell'odierna appellata – dal 2008 – all'Amministratore di condominio sorgessero – invero pagina 15 di 24 non sappiamo per quali ragioni - dubbi sulla titolarità del bene in capo all'occupante, tanto da indurlo a proporre un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente, primo atto, vale ribadirlo, dal quale il ha potuto conoscere tutta la vicenda. […]». Parte_1
Ebbene, lo stesso amministratore del condominio, pur dopo che dal 2008 la CP_1 aveva omesso i versamenti, solo nel 2016, ossia a distanza di otto anni, ha effettuato ricerche, che gli hanno permesso di risalire al Comune;
ciò significa che sino ad allora egli, nonostante una morosità che si accresceva, non aveva il benché minimo dubbio sul fatto che la proprietaria fosse proprio la alla quale, del resto, erano già stati utilmente CP_1 attribuiti, pro quota, i costi del rifacimento delle facciate dell'edificio: circostanza che rafforza la convinzione di un possesso pubblicamente percepito come tale.
La cessazione dei versamenti – che la appellata ha giustificato con sopravvenute carenze finanziarie – non può, a sua volta, avere alcun significato particolare in questa sede, trattandosi di evenienza del tutto equivoca, poiché esistono anche proprietari che smettono di pagare gli oneri condominiali. La cioè, non è una persona che non ha mai pagato CP_1 quegli oneri, anzi lo ha fatto per circa quattordici anni, ciò che relega l'argomento nell'ambito della marginalità.
6.5.d Analogo discorso vale per il mancato pagamento dei tributi, altro tema enfatizzato dal per resistere all'impugnazione incidentale. Pt_1
È vero che la ha serbato, sotto questo profilo, un comportamento omissivo, CP_1 ma è altrettanto vero che:
6.5.d.i i comportamenti in precedenza passati in rassegna sono di per sé soli sufficienti a dimostrare il possesso uti dominus, sicché questa circostanza resterebbe recessiva;
tanto più che esistono anche proprietari che evadono i tributi;
6.5.d.ii peraltro, non può pretendersi, come qui in sostanza il vorrebbe, un Pt_1 comportamento proattivo del proprietario, nella veste qui di contribuente: sicché, in difetto di qualsiasi intimazione di pagamento, non può leggersi il comportamento della come CP_1 elemento idoneo a sovvertire, o quanto meno incrinare, la prova del possesso.
7. La difesa, assorbita in prime cure e reiterata dall'appellata, incentrata sulla risoluzione del legato, resta assorbita.
pagina 16 di 24 Del pari assorbito è il secondo motivo dell'appello principale, inerente la natura del lasciato testamentario in termini di legato e non di eredità.
8. Residuano invece le domande subordinate del così formulate: Pt_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale di usucapione, piaccia a codesta Ecc.ma Corte condannare alla restituzione, nei Controparte_1 confronti del degli importi sostenuti a titolo di oneri condominiali, come Parte_1 quantificati nel decreto ingiuntivo notificato al medesimo per il periodo Parte_1
2008- 2019, nonché quelli per le annualità successive, già corrisposti dal citato Ente al
, nonché quelli che verranno corrisposti per le Controparte_2 annualità future, tutti comprensivi di interessi;
- ancora, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale piaccia alla
Corte adita condannare alla corresponsione dei tributi comunali Controparte_1 corrispondenti alle utenze TARI, TARES E TIA, nei limiti dei rispettivi termini prescrizionali.
Anche sul punto è fondato l'appello incidentale, che ne sostiene la inammissibilità, in quanto proposte, anziché nell'udienza di trattazione, solo in seno alla 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.-
8.1 Il obietta nella comparsa conclusionale (pag. 14) che, ai sensi dell'art. 183 Pt_1 co. 6^ c.p.c., era possibile formularla, non risultando variata la situazione sostanziale dedotta in giudizio, né pregiudicata la possibilità di difesa della controparte;
invoca, a tal fine,
l'autorità di Cass. 20898/2020, della quale riporta questi stralci:
L'art. 183 c.p.c., comma 6, prevede la possibilità di modificare o precisare le domande già proposte nel corso della prima udienza o entro il termine perentorio di 30 giorni, con il deposito della prima memoria. La giurisprudenza inizialmente escludeva la possibilità di modificare gli elementi oggettivi della domanda, ritenendo che ciò integrasse una mutatio libelli inammissibile (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 7579 del 28/03/2007); con la sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 12310 del 2015, tale orientamento è stato superato ed è stata ammessa anche la modifica del petitum e/o della causa petendi della domanda originariamente formulata, purchè rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia determinata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo
pagina 17 di 24 …
“Il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata. Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa;
al contrario, le domande nuove sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass., sez. un., sentenza n.
22404 del 13/09/2018)
Sicché, prosegue l'ente, dinanzi alla riconvenzionale della per l'usucapione, è CP_1 stata proposta una «[…] domanda alternativa a quella iniziale, che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte si sostituiva alla domanda originaria […]» (ivi, pag. 15).
8.2 nella memoria di replica (pag. 3), obietta che il per sua stessa CP_1 Pt_1 ammissione, non ha modificato alcuna sua domanda, ma ne ha proposta una nuova alternativa a quella originaria, condotta processuale inammissibile.
8.3 Le domande devono considerarsi inammissibili.
8.3.a La domanda del di pagamento dei tributi non evasi e di restituzione degli Pt_1 oneri condominiali, ad avviso del collegio, non costituisce modifica di quella di rivendicazione;
e, a ben vedere, neppure una domanda (subordinata) alternativa a quella di rivendicazione;
bensì, una reconventio reconventionis (subordinata).
Il pagamento di quelle poste, infatti, in tanto ha ragion d'essere, in quanto non semplicemente sia stata respinta la domanda di rivendicazione, ma, necessariamente, sia anche accolta la domanda di usucapione, perché solo se la venga dichiarata CP_1 proprietaria del bene ha senso chiederle il pagamento di tributi omessi o la ripetizione di oneri condominiali anticipati.
Ai sensi dell'art. 183 co. 5^ c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), dunque, quelle domande dovevano essere formulate, al più tardi, in udienza.
8.3.b Il ragionamento delle sezioni unite del 2015 (Cass. SSUU 15.6.2015 n. 12310; il cui portato è stato riaffermato e ulteriormente generalizzato da Cass. SSUU 13.9.2018 n. 22404), per quanto qui strettamente interessi, può essere così sintetizzato:
pagina 18 di 24 (-) l'art. 183 c.p.c., al contrario dell'art. 345 c.p.c., non prevede un esplicito divieto per l'attore di proporre domande nuove;
(-) nondimeno, un divieto di domande nuove è implicitamente ricavabile «[…] dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nei senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto […]»;
(-) il principio per cui sono ammesse domande nuove che costituiscono reazione alle difese del convenuto, mentre sono vietate solamente le domande nuove che non costituiscono reazione alle difese del convenuto, determina, di conseguenza, il concetto di domanda modificata, la quale può ben essere tale anche se siano modificati gli elementi identificativi oggettivi (causa petendi e petitum): «[…] in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di, ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. […]».
Ecco perché, nel caso giudicato dalle sezioni unite del 2015, è stato reputato ammissibile che l'attore, esperita azione ex art. 2932 c.c., abbia, nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^
c.p.c., chiesto invece l'accertamento del già avvenuto effetto traslativo;
ed ecco perché, nel caso giudicato dalle sezioni unite del 2018, è stato reputato ammissibile che l'attore, esperita azione di adempimento contrattuale, abbia, nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., chiesto invece l'indennizzo per ingiustificato arricchimento: perché tali domande, pur variando causa petendi e petitum, costituivano, nell'ambito della medesima vicenda sostanziale, una domanda modificata, la cui proposizione l'art. 183 co. 6^ n. 1) c.p.c. ammette.
8.3.b.i Per contro, nella presente fattispecie, le domande di pagamento dei tributi e di restituzione degli oneri condominiali, costituiscono, a tutti gli effetti, domande nuove e non modificazioni dell'originaria domanda, per la semplice ragione che esse non sostituiscono la rivendicazione, con sua implicita rinuncia;
non sono, cioè, alternative a essa, nel senso precisato dalle sezioni unite del 2015: «[…] E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni
pagina 19 di 24 difensive del convenuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale. La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183
c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere
l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di , ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. […]».
Il Comune, insomma, non ha semplicemente ritenuto che fosse per sé più adeguato al proprio interesse chiedere, nell'ambito della vicenda, il pagamento di tributi e oneri condominiali, piuttosto che rivendicare l'immobile; ma, tenendo ben ferma la domanda di rivendicazione (e, dunque, nient'affatto sostituendola con una domanda alternativa), ha chiesto che, nel caso di accertata usucapione, la sopporti allora le conseguenze del CP_1 suo esser dichiarata proprietaria dell'appartamento.
La difesa dell'ente, a ben vedere, travisa il concetto di domanda modificata, intesa quale domanda alternativa e sostitutiva della originaria, elaborata dalle sezioni unite. Domanda alternativa sostitutiva dell'originaria, ad avviso almeno del collegio, è, nel discorso delle sezioni unite (del 2015, non meno che del 2018), quella che l'attore rassegna al posto di quella originaria;
non quella che viene presentata per reagire alla domanda riconvenzionale del pagina 20 di 24 convenuto e in stretta dipendenza da essa, la quale – a poco rilevando se sia proposta con o senza subordinazione all'accoglimento della riconvenzionale – è una domanda nuova e, più precisamente, quella usualmente denominata reconventio reconventionis, ossia la domanda che l'attore, in quanto convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale della controparte, è ammesso a svolgere.
Tale domanda nuova, come ovvio, è ammissibile, perché lo prevede l'art. 183 co. 5^
c.p.c., che legittima l'attore a proporre domande che, come la reconventio reconventionis, siano conseguenza della domanda riconvenzionale.
Nondimeno, essa è ammissibile se effettuata, come la norma stabilisce, alla prima udienza.
8.3.b.ii L'attenzione si sposta, pertanto, sul susseguente interrogativo se l'art. 183 co.
5^ c.p.c., nello stabilire che le riconvenzionali dell'attore possono essere proposte in prima udienza, implichi anche che debbano esserlo;
che, cioè, pur in difetto di una indicazione esplicita della norma, la prima udienza costituisca il termine oltre il quale è vietato all'attore proporre riconvenzionali.
Si deve dare risposta affermativa.
Proprio come le sezioni unite del 2015 ricavano dall'art. 183 co. 5^ c.p.c. l'implicito divieto per l'attore di proporre domande nuove che non siano una reazione alle difese del convenuto (vds passi sopra trascritti della sentenza), allo stesso modo deve desumersi un implicito divieto per l'attore di inserire riconvenzionali nella sua 1^ memoria ex art. 183 co.
6^ c.p.c. dal fatto che quest'ultima disposizione gli permette solo di precisare o modificare la domanda originaria, con ciò inibendogli la proposizione di domande nuove.
In definitiva, le domande de quibus non sono ammissibili e vanno considerate tardivamente proposte nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., non già perché mutino causa petendi e petitum rispetto alla rivendicazione, ma perché, al contempo:
(-) non si possono considerare modificazione della originaria domanda di rivendicazione;
(-) sono riconvenzionali dell'attore rispetto alla domanda di usucapione del convenuto, le quali dovevano essere proposte, per l'implicito divieto desumibile dall'art. 183 co. 6^ n. 1)
c.p.c., alla prima udienza.
pagina 21 di 24
8.3.b.iii Nell'adottare questa tesi, il collegio è confortato anche da più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di (ri)affermare: «Secondo le regole fissate dal codice di rito, la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Sez. 3, n. 30745 del 26 novembre 2019).» (Cass. sez.
2^ civ. ord. 6627/2023, non massimata),
9. In definitiva, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, con accoglimento della domanda di usucapione e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale del resta confermata, pur se con diversa motivazione, la reiezione della Parte_1 domanda di rivendicazione.
9.1 In conseguenza, il secondo soccombenza, deve sopportare gli Parte_1 oneri dei due gradi.
Essi, viste le note prodotte, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (o inferiori, se in tal misura chiesti: cfr Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367), valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge;
spese di mediazione non richieste;
spese esenti prenotate a debito € 800,00.
2^ grado: € 1.960,00 fase 1 (come chiesto), € 1.350,00 fase 2 (come chiesto) ed €
1.150,00 fase 4 (come chiesto), in tutto € 4.460,00, oltre accessori di legge;
spese di fase 3 non chieste;
spese esenti non versate perché prenotate a debito.
9.2 Occorre poi dare atto che, dinanzi al Tribunale, la risultava ammessa al CP_1 patrocinio gratuito a spese dello Stato (provvedimento COA Firenze, doc. 50 : CP_1 pertanto, per tale grado, si provvede ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia;
rigettandosi l'incompatibile istanza ex art. 93 c.p.c. avanzata dal difensore della parte.
pagina 22 di 24 9.3 Per contro, per l'appello non risulta essere stata proposta dalla CP_1 soccombente in prime cure sulla domanda riconvenzionale, rituale istanza ex art. 120 T.U. spese di giustizia (cfr Cass. sez. 2^ civ. ord. 30.4.2019 n. 11470 rv 653712), sicché ella, prevalendo a questi fini la posizione di appellante incidentale, non può considerarsi ammessa in questo grado al beneficio.
Ne segue che:
9.3.a può essere accolta la istanza ex art. 93 c.p.c.;
9.3.b la cancelleria dovrà esigere il pagamento del contributo unificato per la impugnazione incidentale;
9.3.c tale importo non sarà inserito direttamente nella liquidazione, dal momento che non è stato anticipato;
fermo restando che, nel momento in cui esso dovesse essere corrisposto, la sentenza sarà automaticamente titolo per la ripetizione dal soccombente (cfr
Cass. sez. 1^ civ. 10.7.2019 n. 18529 rv 654658-01).
9.4 Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del solo Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto dal e accoglie l'appello Parte_1 incidentale di avverso la sentenza n. 952/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Firenze e pubblicata il 30/03/2022, e, in sua parziale riforma, con conferma nel resto:
1.a) dichiara che è divenuta proprietaria, per Controparte_1 usucapione, dell'immobile sito in , , catastalmente Pt_1 Controparte_2 censito al Foglio 35, particella 826, sub 16 al Catasto Fabbricati del Comune di , Pt_1 ordinando al Conservatore dei RR.II., con suo esonero da responsabilità, di trascrivere la presente sentenza;
1.b) dichiara inammissibili, perché tardive, le domande riconvenzionali proposte pagina 23 di 24 dal contro per il pagamento dei tributi e Parte_1 Controparte_1 la ripetizione degli oneri condominiali;
1.c) pone a carico del le spese processuali di primo grado di Parte_1
che liquida in complessivi € 8.416,00, di cui € 800,00 per Controparte_1 esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, ordinandone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002;
2. condanna il a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.460,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi in favore del procuratore antistatario Avv. GIOVANNI DI
MEGLIO;
3. manda il Cancelliere di esigere da gli oneri del presente Controparte_1 grado, non risultando ella ammessa al patrocinio gratuito per il giudizio d'appello;
4. dà atto che ricorrono nei confronti del le condizioni per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1020/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA Parte_1 P.IVA_1
CAPPELLETTI;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 952/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 30/03/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto, contrariis reiectis, pronunciare la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Firenze n. 952/2022 pubblicata il 1.4.2022, nei capi come indicati in atto di citazione in appello.
In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale di usucapione: pagina 1 di 24 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere la domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione di usucapione per manifesta infondatezza;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale di usucapione, piaccia a codesta Ecc.ma Corte condannare alla restituzione, nei confronti del Controparte_1
degli importi sostenuti a titolo di oneri condominiali, come quantificati Parte_1 vo notificato al medesimo per il periodo 2008- 2019, Parte_1 nonché quelli per le annualità successive, già corrisposti dal citato Ente al
[...]
, nonché quelli che verranno corrisposti per le annualità future, Controparte_2 tutti comprensivi di interessi;
- ancora, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale piaccia alla Corte adita condannare alla corresponsione dei tributi comunali Controparte_1 corrispondenti alle utenze TARI, TARES E TIA, nei limiti dei rispettivi termini prescrizionali.
Con vittoria di spese ed onorari ed accessori”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello del
Parte_1 nel merito: in via principale, rigettare l'appello del perché infondato in fatto e in
Parte_1 diritto, e comunque non provato;
in via subordinata, rigettare comunque l'appello del in ragione della
Parte_1 fondatezza delle eccezioni svolte in primo grado dall'odierna comparente, e assorbite dalla pronuncia del Tribunale di Firenze sulle domande del e in particolare
Parte_1 per essere venuta meno in capo al la qualità di legatario del bene oggetto
Parte_1 di causa, ovvero previa declara e della disposizione testamentaria in favore del ex art. 648, c. II°, CC;
Parte_1 in via riconvenzionale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, da parte della Signora a titolo Controparte_1 originario, dell'immobile sito in , catastalmente Pt_1 Controparte_2 censito al Foglio 35, particella 8 e di , ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1158 CC;
per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande svolte dal in primo
Parte_1 grado in relazione all'ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà della “res litigiosa” da parte dell'odierna comparente.
Con esonero di responsabilità del Conservatore dei RR.II di in ordine alla Pt_1 trascrizione dell'emananda sentenza, e vittoria di spese, competenze e onorari del primo grado del giudizio, da liquidare in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario.”
Con vittoria di spese, competenze e onorari, del giudizio di appello, da liquidare in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* pagina 2 di 24 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 952/2022 pubblicata il 30/03/2022, ha così deciso:
RIGETTA la domanda di parte attrice.
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
1.1 Il con atto di citazione del 18.9.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 per ottenerne la condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1
(in catasto al foglio 35, p.lla 826, sub 16) e al pagamento Pt_1 Controparte_2 di € 45.300,00 a titolo di indennità di occupazione, nonché al pagamento di € 755,00 al medesimo titolo per il periodo successivo all'azione e sino al rilascio effettivo;
oltre al risarcimento del danno in € 90.600,00 ed altre poste minori, che qui si tralasciano.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
1.1.a Il 4.4.2016 aveva ricevuto dall'amministratore del condominio di Controparte_2
29 chiarimenti in merito alla unità immobiliare oggetto di lite (facente parte del
[...] fabbricato condominiale), che, presso l'Agenzia del Territorio, risultava intestato al di Pt_1
; e in relazione al quale sussisteva una consistente e risalente morosità nel versamento Pt_1 delle quote condominiali.
Eseguiti accertamenti, si era appurato che effettivamente l'immobile risultava intestato all'ente pubblico territoriale in forza della trascrizione del testamento di , Persona_1 classe 1911.
Nondimeno, l'amministratore del condominio informava l'ente che l'appartamento era occupato da tale Controparte_1
1.1.b Approfondite le indagini, il Comune aveva appurato che il 16.6.1994 era stato pubblicato il testamento della (redatto il 18.11.1960), col quale ella aveva lasciato Per_1 all (poi confluito nel , il bene immobile di Controparte_3 Parte_1 [...]
, ove ella abitava. Controparte_2
Nel testamento, peraltro, la aveva lasciato il diritto di abitazione Per_1 dell'appartamento a tale figlia di , persona malata, ricoverata Controparte_1 Pt_2 presso l'Ospedale Psichiatrico di San Salvi, sin quando ella fosse guarita. E aveva lasciato ad altra figlia di “tutto l'arredamento della mia casa, vestiario Controparte_1 CP_4
pagina 3 di 24 compreso”.
La prima era da individuarsi in una persona nata il [...] e Controparte_1 deceduta il 5.8.2009, interdetta.
La seconda nella convenuta, nata il [...] (ossia pochi mesi prima della redazione del testamento) e vissuta a Grosseto, indi a Campagnatico, ove risiedeva. Questa risultava avere accettato con beneficio di inventario l'eredità della . Per_1
1.1.c Il che non aveva mai avuto notizia, se non a seguito della Parte_1 lettera dell'amministratore di condominio, della vicenda, aveva allora intimato stragiudizialmente il rilascio, ma la aveva obiettato di possedere l'immobile dal CP_1
1994 e di avere pagato sempre tutte le utenze, la tassa sui rifiuti e gli oneri condominiali.
1.1.d Nondimeno, era evidente che la figlia di occupava senza titolo CP_1 CP_4
l'immobile, il quale era stato trasmesso dalla proprietaria al Comune, salvo il diritto Per_1 di abitazione, estintosi alla morte di figlia di . Controparte_1 Pt_2
1.2 si era costituita per resistere e per proporre domanda Controparte_1 riconvenzionale intesa a far accertare l'acquisto per usucapione del bene controverso.
1.2.a In primo luogo, aveva eccepito che il testamento lasciava sì all'Ente Comunale di
Assistenza l'Immobile, ma non sic et simpliciter, leggendosi nell'atto: «[…]
“purchè detto Ente (e per esso il allo stesso succeduto ex lege, n.d.s.) Parte_1 osservi scrupolosamente le seguenti condizioni e adempia a quanto qui di seguito da me prescritto:
a)_ Dovranno essere celebrate in perpetuo due messe al mese una per l'anima mia
e una per l'anima di Persona_1 Parte_3
b)_ Dovrà essere convenientemente curata la tomba di famiglia Persona_2 che si trova al cimitero di Trespiano nel quadrato X e precisamente a nord della Parte_4
e inoltre dovrà essere, provveduto alla cura delle piante che ornano il sepolcro, al
[...] mantenimento della luce elettrica ivi installata, a fare cambiare tutte e tre le fotografie sopra le tombe quando queste saranno deteriorate a causa del passare del tempo.
c)_ Dovrà essere inoltre provveduto, una volta la settimana, all'invio di generi alimentari di conforto e di cibo alla signorina attualmente ricoverata Controparte_1 all'ospedale Psichiatrico di San Salvi di (Sesta divisione) e dovrà inoltre essere Pt_1
pagina 4 di 24 inviato sua vita natural durante alla predetta signorina anche due maglie di lana pura e due paia di calzini sempre di lana durante il periodo invernale, allo scopo di non fare soffrire il freddo alla povera paziente. Nei limiti del possibile si dovrà provvedere affinchè la signorina rimanga ricoverata a e non sia trasportata altrove. Controparte_1 Pt_1
d)_ In considerazione che come risulta da regolare registrazione agli atti dell'archivio del cimitero di Trespiano la signorina dovrà essere tumulata, alla sua Controparte_1 morte, nel sepolcro avanti citato a fianco di suo padre (come lui stesso ha lasciato detto) desidero che l'Ente a cui viene lasciato l'appartamento di cui sopra si preoccupi e si occupi di seguire tutte le pratiche necessarie per il trasporto e la tumulazione al momento della morte della predetta signorina nel modo di cui sopra.
A questo proposito dichiaro che ho provveduto a depositare nel libretto al portatore della Banca Toscana numero 100771 intestato a nome di la somma di Controparte_1 lire 65.000 (sessantacinquemila) che reputo necessaria per le pratiche di cui sopra.
Detto libretto è stato da me consegnato in deposito fiduciario presso la società
O.F.I.S.A. di unitamente alla foto in porcellana con cornice in bronzo, al rosario e al Pt_1 crocifisso e dovrà essere utilizzato per l'esecuzione dei funerali come da preventivo allegato fattomi dalla predetta Società O.F.I.S.A.
e)_ Dovrà essere provveduto al momento della mia morte che la mia salma sia tumulata nel sepolcro di famiglia già avanti citato e precisamente a fianco della salma del compianto Parte_3
Ugualmente l'Ente a cui viene lasciato il quartiere di cui sopra dovrà preoccuparsi ed occuparsi di tutte le operazioni relative al mio funerale che dovrà essere di prima classe e dovrà provvedere che la mia tomba sia ornata con fotografia in porcellana con cornice di bronzo e lettere di bronzo, rosario e crocifisso. A questo proposito dichiaro che tutto quanto occorrente per le spese suddette in occasione della mia morte è depositato in una cassetta al
Monte dei Paschi di Siena sede di e dovrà essere utilizzata dall'Ente come avanti Pt_1 incaricato” […]».
La mancata ottemperanza avrebbe determinato la perdita del legato.
Poiché non risultava che il avesse adempiuto, il legato doveva considerarsi Pt_1 venuto meno, imponendosi la risoluzione ex art. 648 co. 2^ c.c.-
1.2.b In ogni caso, «[…] L'appartamento di che trattasi è nella disponibilità, sin pagina 5 di 24 dall'anno 1994, dell'odierna convenuta […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag.
7).
Il sosteneva che si trattasse di mera detenzione;
al contrario si era in presenza Pt_1 di un vero e proprio possesso uti domina, avendo la pagato le utenze domestiche, CP_1 gli oneri condominiali (corrisposti sin quando le condizioni economiche glielo avevano consentito), la manutenzione ordinaria e straordinaria.
La convenuta non aveva ricevuto il possesso da alcuno: «[…] Si conviene, anzi, al riguardo su quanto l'Amministrazione afferma in ordine al fatto che l'immobile di che trattasi sia nella disponibilità dell'odierna comparente (rectius: lo fosse fino al 2014) “senza alcun titolo” (cfr. pag. 10, primo cpv, atto di citazione), essendo, incontestabilmente il solo possesso di un diritto senza titolo quello che legittima l'acquisizione del diritto stesso per usucapione. […]» (ivi, pag. 8).
1.3 Il che ha resistito alla riconvenzionale della ha, nella sua 1^ Pt_1 CP_1 memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., chiesto che, per la subordinata ipotesi che la fosse CP_1 stata dichiarata proprietaria, la convenuta fosse condannata a pagare i tributi correlati all'immobile, nonché a rimborsare gli oneri condominiali che, dopo il 2008, erano stati corrisposti dal Pt_1
ha eccepito la tardività della domanda. CP_1
1.4 Il Tribunale ha:
1.4.a rigettato la domanda del perché ha reputato non assolto l'onere della Pt_1 prova della rivendicazione;
aggiungendo che, per di più, il Comune non risultava avere mai accettato l'eredità della;
Per_1
1.4.b respinto anche la domanda riconvenzionale, sul rilievo che non era stato provato un possesso utile;
1.4.c compensato le spese per reciproca soccombenza.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1 di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza
[...] per i seguenti motivi di appello:
pagina 6 di 24 2.1 Il primo motivo sostiene che le regole sull'onere della prova della rivendicazione sono state mal applicate dal Tribunale, il quale, in particolare, non avrebbe tenuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vi sono casi, come il presente, nei quali tale onere si attenua rispetto al rigoroso standard della c.d. probatio diabolica.
2.2 Il secondo motivo censura la sentenza per avere valorizzato la mancata accettazione della eredità, laddove era evidente e pressoché pacifico che si era in presenza di un legato.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha:
3.1 eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
3.2 sostenuto, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione, dal momento che quegli stessi principî invocati dalla controparte, se rettamente applicati alla fattispecie, convalidavano la motivazione del primo giudice;
3.3 riproposto l'assorbita eccezione di risoluzione del legato ex art. 648 c.c.;
3.4 proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda di usucapione,
3.4.a sostenendo che il Tribunale avrebbe, sul punto, mal interpretato le prove offerte del possesso, e che
3.4.b il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, perché tardiva, la domanda riconvenzionale del Comune per il pagamento di tributi e oneri condominiali.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 7 di 24 5. L'appello principale è ammissibile, per la manifesta infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c., ma non meritevole di accoglimento;
mentre va accolto quello incidentale.
Sia i due motivi del gravame del sia le doglianze della devono essere Pt_1 CP_1 esaminate assieme, perché i temi fra sé si compenetrano e rendono inopportuna una trattazione separata.
5.1 Riconosce il di avere svolto contro la azione di rivendicazione, Pt_1 CP_1 ma, invocando la giurisprudenza di legittimità (e, in particolare, la sentenza n. 28865/2021), si duole che il Tribunale non abbia considerato che il suo onere probatorio era attenuato, in quanto:
5.1.a la convenuta non aveva contestato che il bene era della , che lo aveva Per_1 abitato sino alla morte avvenuta il 27.1.1994, e che esso era stato trasmesso al Comune per testamento;
5.1.b aveva opposto di avere usucapito il bene successivamente al titolo di CP_1 proprietà dell'ente;
5.1.c l'usucapione non era stata provata, come correttamente accertato dal primo giudice;
5.1.d sicché, «[…] è un fatto pacifico e non contestato dal convenuto, che, anzi, ha affermato di rivestire la qualifica di avente causa dallo stesso autore e per lo stesso titolo da cui l'Ente ha derivato il proprio diritto. […]» (appello, pag. 20).
5.1.e d'altra parte, il possesso, secondo quanto ex adverso dedotto, risaliva a dopo la morte della , in tal modo dovendosi intendere la generica allegazione avversaria di Per_1 avere iniziato a occupare l'appartamento dal 1994.
5.2 Replica l'appellata, per quanto interessi, di non avere mai dedotto di avere derivato il possesso dalla , ribadendo con forza (appello, pag. 6, enfasi della parte): Per_1
- mai la convenuta (riconveniente in usucapione) ha riconosciuto
l'appartenenza del bene al rivendicante, appartenenza che di contro, come detto, è stata esplicitamente contestata;
- mai la convenuta (riconveniente in usucapione) avrebbe potuto riconoscere l'appartenenza del bene a un dante causa del rivendicante al
pagina 8 di 24 momento dell'inizio del proprio possesso, per il semplice motivo che quello che il rivendicante individua come proprio dante causa, idest , Persona_1 era già morta al momento in cui l'odierna comparente ha iniziato a possedere la “res litigiosa”
5.3 Il motivo coglie nel segno laddove si duole di come il Tribunale abbia delineato il suo onere della prova;
quantunque tale vantaggio sia poi assorbito e posto nel nulla dalla fondatezza della domanda di usucapione.
5.3.a È vero che il Comune travisa, in parte, la posizione assunta dalla in CP_1 causa: come risulta inequivocabilmente dalla sua comparsa di costituzione in primo grado, ella ha resistito alla domanda di rivendicazione, prima di tutto, con la nota eccezione possideo quia possideo, che non aggancia il proprio asserito possesso ad alcuna trasmissione da altri;
la infatti, s'è limitata, molto chiaramente, a sostenere d'essere entrata CP_1 nell'appartamento nel 1994 e di avere iniziato e continuato a occuparlo senza alcun titolo
(supra, § 1.2.b); se non quello originario, a suo dire maturato venti anni dopo.
Nondimeno, deve subito aggiungersi, visto che la difesa appellata lo pretermette, che nella fase anteriore alla causa, il difensore della come allegato e documentato nella CP_1 citazione di primo grado (pag. 6; nonché doc. 12 , inviò su suo mandato al Pt_1 Parte_1
una Memoria ex art. 10 L. 241/1990, assunta al protocollo dell'ente il 22.1.2019 (doc.
[...]
12 , nella quale espressamente scrisse, a pagina 2: «[…] L'appartamento, infatti, è Pt_1 nella disponibilità, sin dal 1994, dell'odierna deducente, che fu immessa nel possesso stesso dalla omonima zia, a favore della quale la testatrice aveva riservato il diritto di abitazione sull'appartamento vita natural durante [n.d.r.: si allude qui alla figlia di ]. CP_1 Pt_2
Da allora a oggi l'odierna deducente ha posseduto l'immobile di che trattasi “uti dominus”
[…]».
5.3.b Peraltro, il al di là di quanto appena precisato, ha Parte_1 espressamente richiamato la sentenza di legittimità n. 28865/2021 (della quale ampi stralci sono trascritti nell'atto di impugnazione), la quale contiene in motivazione, un lungo excursus sul tema della prova della rivendicazione e sulle varie ipotesi che in concreto possano manifestarsi.
Occorre dunque, riconfigurata la eccezione della scrutinare adesso il mezzo in CP_1 relazione ai temi di diritto che sono stati posti.
pagina 9 di 24
5.3.c Osserva il collegio che al rivendicante è imposto un onere della prova forte, nel senso che non gli è sufficiente dimostrare il proprio titolo di acquisto (a es., il contratto di compravendita, oppure, come in questo caso, il lascito testamentario), ma gli si richiede di dare la prova di un acquisto – suo o dei suoi danti causa - a titolo originario, che, generalmente (essendo i casi degli artt. 923 e segg. c.c. assai infrequenti) si sostanzia in un acquisto per usucapione, a tal fine, se del caso, anche sommando al proprio possesso quello dei danti causa (art. 1146 c.c.).
La ragione del rafforzamento dell'obbligo probatorio va ricercata nella particolare situazione del rivendicante, che, tipicamente (perché la rivendicazione ha funzione prima di tutto recuperatoria), è quella di un (asserito) proprietario che ha perso il possesso del suo bene. In questa situazione - che è anomala, perché usualmente il proprietario possiede il suo bene – assume consistenza il rischio che quell'acquisto (o un altro di quelli che lo precedono nella catena di trasferimenti che giunge all'attore) sia un acquisto a non domino, che renderebbe l'attore, a dispetto del suo titolo, non proprietario del bene, per averlo derivato da chi non poteva trasmettergliene la titolarità. La prova dell'acquisto a titolo originario scongiura tale rischio, coprendo e superando l'evenienza dell'acquisto a non domino.
L'apparente favore che viene riconosciuto all'eccezione possideo quia possideo, ossia, in concreto, al convenuto che, pur privo di titolo, si trovi nel possesso del bene, tanto che, se l'attore, pur munito di un titolo, non assolva alla probatio diabolica, la rivendicazione sarà rigettata e il possessore continuerà a occupare il bene, non è, a ben vedere, tale. Infatti, la contingenza che il possessore non abbia un titolo da opporre non può essere motivo sufficiente per restituire all'attore in rivendicazione un bene che questi non possedeva e in relazione al quale può vantare sì un titolo, che però non esclude una possibile derivazione a non domino: la causa non ha a oggetto il diritto del convenuto sul bene, ma quello dell'attore;
e, come rimarca giustamente il giudice di legittimità, «[…] Il nostro diritto non ammette
l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse ancora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse a titolo inferiore: oggi occorre fornire la prova della proprietà.
[…]».
Ne discende che, in linea generale, qualora il convenuto, oltre a eccepire il proprio possesso, opponga anche, o in via d'eccezione riconvenzionale o, come qui, in via di domanda riconvenzionale, l'acquisto per usucapione, l'onere probatorio dell'attore resta immutato.
pagina 10 di 24 La sentenza n. 28865/2021, assolutamente meritevole di condivisione, si propone, fra l'altro, di verificare se e quando quel generale principio debba trovare deroga, con una attenuazione dell'onere a carico del rivendicante.
La S.C. fa, al § VII della motivazione di quel precedente, il quadro di sintesi della sua pregressa, molto ampia, disamina, nell'ambito del quale interessa qui l'affermazione che il rigore probatorio richiesto all'attore in rivendicazione può essere attenuato, fra l'altro, se «[…] il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore […]» (Cass. sez. 2^ civ. 19.10.2021 n. 28865, in motivazione, § VII.D).
In tal caso, infatti, il principio generale secondo il quale l'invocazione della usucapione da parte del convenuto non alleggerisce la posizione del rivendicante in punto di prova, subisce potenzialmente una deroga: «[…] È fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n.
8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé,
l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. […] In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa […]» (ivi, §§ VII.F e VII.G).
Precisa la S.C.: «[…] Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa. […]».
5.3.d Nella presente fattispecie, la non ha contestato, nei termini che CP_1 precedono, l'affermazione che la fosse la proprietaria del bene e ne abbia Per_1 legittimamente disposto col suo testamento, legandolo all . Controparte_3
Sicché, pur dandosi atto che, in sede processuale, la ha dedotto d'avere CP_1 iniziato a possedere senza alcuna trasmissione da precedenti titolari, si realizza proprio l'ipotesi in cui il convenuto non ha contestato la proprietà in capo al dante causa dell'attore. pagina 11 di 24 Ne segue che la deduzione di un possesso successivo al decesso della , in Per_1 quanto associata alla mancata contestazione che ella era titolare del bene, ha proprio l'effetto di attenuare l'onere probatorio del il quale, ove resti caducata la domanda Pt_1 riconvenzionale di usucapione, potrà utilmente giovarsi del suo solo titolo, ossia del testamento.
Se ne ha la controprova constatando che la certezza processuale della titolarità del bene in capo alla esclude in radice che possa porsi il dubbio della derivazione a non Per_1 domino del bene, con la conseguenza che, nella causa tra il e la ove Pt_1 CP_1 quest'ultima non dimostri un suo titolo (e l'unico opposto è l'usucapione), non si vede perché mai non dovrebbe essere sufficiente al il testamento in suo favore, sulla cui bontà Pt_1 nessuno ha sollevato obiezioni;
dovendosi ribadire che il rafforzamento dell'onere della prova imposto al rivendicante in tanto si giustifica in quanto sia necessario escludere un possibile acquisto a non domino.
6. Nondimeno, il diverso e meno rigoroso contenuto che, recependo le doglianze del deve darsi all'onere probatorio dell'ente rivendicante non gli fa conseguire la Pt_1 proprietà del bene, perché merita accoglimento l'appello incidentale, che reitera la domanda di usucapione.
6.1 premesso che è incontestato che ella ha iniziato a occupare l'immobile dal CP_1
1994, si duole che il Tribunale, esaminando solo una minima parte dei documenti da lei prodotti, abbia reputato ingiustificatamente non provato un possesso a titolo di proprietà, rimarcando, soprattutto, di avere dato prova di avere provveduto, o da sola o per mezzo del padre, a sostenere tutti i costi della manutenzione, anche straordinaria;
di avere concesso in locazione il bene;
di avere pagato, sin quando la sua situazione economica glielo ha permesso, gli oneri condominiali.
Si duole, inoltre (comparsa con appello incidentale, pag. 19), che non sia stata accolta la sua eccezione di tardività delle domande che il aveva proposto, per la prima volta, Pt_1 nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., per la subordinata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale (restituzione oneri condominiali pagati dall'ente, riferiti agli anni dal 2008 in poi;
pagamento dei tributi di competenza del proprietario).
6.2 Il nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.1.2025, prima Pt_1 difesa utile, ha resistito all'appello incidentale, in sostanza obiettando che la documentazione pagina 12 di 24 ex adverso prodotta non dava alcuna prova di un possesso utile alla usucapione, soffermandosi, in particolare, sugli oneri condominiali, non più versati dal 2008; così come sul mancato versamento di tributi (sfruttando callidamente, ad avviso dell'ente, la intestazione catastale del bene, attribuito al . Pt_1
Il inoltre, ha riproposto allora le domande subordinate a suo tempo inserite Pt_1 nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che si trovano trascritte in epigrafe;
e, nella comparsa conclusionale, ha sostenuto la tempestività in prime cure di tali richieste.
6.3 Si premette che costituisce fatto pacifico in causa, come già rilevato, che la CP_1 ha la disponibilità dell'immobile sin dall'anno 1994.
6.4 Così pure non è controverso che ella non deriva da altri quella sua materiale disponibilità del bene.
È vero che, come si è dato atto, in sede stragiudiziale l'avvocato della parte aveva sostenuto una trasmissione dalla zia omonima, ma:
6.4.a tale posizione non è stata mantenuta nel giudizio, nel quale la posizione è stata ab origine quella e solo quella dell'acquisto del possesso in via autonoma;
6.3.b il dal canto suo, ha sempre esplicitamente negato la circostanza di un Pt_1 trasferimento del possesso da terzi (anche in appello, pag. 6), per la condivisibile osservazione che, per quanto consti, l'immobile è stato in disponibilità della sino alla sua morte e Per_1 che, del resto, ella, col testamento, aveva costituito in favore di (figlia di Controparte_1
, zia della odierna parte) il diritto di abitazione per il solo caso in cui ella fosse guarita e Pt_2 dimessa dall'ospedale psichiatrico, evenienza documentalmente smentita dall'ente (suo doc.
5), sì che è certo che figlia di , mai può avere avuto il possesso (e Controparte_1 Pt_2 neppure la detenzione) del bene.
Sicché, in considerazione di quanto sin qui rilevato, in causa è pacifico che la disponibilità dell'immobile da parte dell'appellata non dipende da un titolo derivativo, men che meno obbligatorio.
6.5 La controversia, dunque, si incentra tutta sulla prova del possesso, negata dal
Tribunale e dal per i quali la materiale disponibilità del bene non avrebbe avuto i Pt_1 caratteri esteriori della proprietà.
Si dissente.
pagina 13 di 24
6.5.a È incontestabile, perché lo si apprezza dalla motivazione, che il primo giudice ha omesso di esaminare buona parte dei documenti.
Si legge in sentenza: «[…] A fondamento della domanda, ha Controparte_1 prodotto in giudizio documentazione rappresentata da alcune bollette relative alla fornitura del gas e dell'Enel all'appartamento di cui è causa, alla stessa intestate, per l'anno 2018 e
2019, nonché alcune ricevute di versamento, prive di causale, in favore dell'amministratore condominiale per gli anni 1997, 1999 e 2001. Tale documentazione non è certamente idonea
a comprovare il possesso uti dominus, utile ad usucapionem che la convenuta ha dedotto a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata in questa sede. […]».
Per contro, come dedotto dalla in sede di gravame, ella, oltre a una serie di CP_1 altre bollette o fatture e ricevute per opere di manutenzione ordinaria, ha, senza che il
Tribunale ne abbia dato conto, documentato:
(-) di avere sostenuto la quota parte dei costi del rifacimento delle facciate dell'immobile condominiale (doc. 6: comunicazione dell'amministratore del 13.7.2000, nonché distinto di bonifico al Condominio di ₤ 6.298.152 a “saldo quota lavori facciate”);
(-) di avere sostenuto analoga spesa per le facciate tergali (doc. 11: bonifico del 14.4.2005 di € 2.799,74 eseguito dal padre per conto della figlia a saldo facciate Persona_3 CP_1 tergali”);
(-) di avere concesso in locazione l'immobile a terzi (nel 2015: doc. 48; e nel 2017: doc.
49);
(-) di avere sostenuto i costi del rifacimento del bagno nell'anno 1999 (doc. 14);
(-) di avere pagato i costi di sostituzione della caldaia nel 2001 (doc. 15).
Su questi pagamenti non vi è contestazione del Pt_1
6.5.b La valutazione complessiva delle prove è sufficiente per dimostrare un possesso a titolo di proprietà.
Opere come il rifacimento delle facciate condominiali, ovvero il rifacimento del bagno o la sostituzione della caldaia, sono tipicamente a carico del proprietario dell'immobile, non potendosi attribuire, in linea di principio, né al conduttore (art. 1576 c.c.), né al comodatario
(art. 1808 c.c.), né all'usufruttuario (artt. 1004 e 1005 c.c.).
pagina 14 di 24 La concessione in locazione di un bene, a sua volta, pur se astrattamente riferibile anche a chiunque ne abbia il legittimo godimento (anche non proprietario), è però, in una situazione come questa, senz'altro indice di un possesso uti dominus, dal momento che proviene da un soggetto che, per l'appunto, si curava anche della manutenzione straordinaria del bene.
Del resto, il caso che si esamina è fortemente caratterizzato anche dal completo disinteresse per il bene, per un lunghissimo arco temporale, da parte del Comune o di qualsiasi altro soggetto diverso dalla CP_1
Il Comune ha più volte rimarcato che la sua conoscenza del lascito testamentario è avvenuta solo quando, in anni più recenti (2016), l'amministratore del condominio, a seguito della sopravvenuta morosità della ha eseguito ricerche. CP_1
Tuttavia, qui il tema della inerzia del proprietario non rileva nella sua sfera soggettiva, ossia con riferimento alla colpevolezza o meno del disinteresse (per quanto si debba rimarcare che, pur tenuto conto della fatica dell'apparato burocratico dell'ente, il trasferimento determinato dal testamento era stato trascritto e oggetto di voltura al catasto, tanto che il
Comune si duole di non avere esatto tributi dalla perché il bene risultava comunale, CP_1 del che avrebbe potuto accorgersi autonomamente e tempestivamente); bensì quale dato oggettivo, ossia quale assenza di altre figure che si atteggiassero a proprietarie;
elemento che vale a dare risonanza e significato ai comportamenti della che dal 1994 in poi è CP_1 stato l'unico soggetto che ha fatto continuativamente uso dell'immobile, ponendo in essere condotte che, alcune singolarmente (manutenzione straordinaria), altre inserite nel contesto
(locazione), l'hanno fatta apparire come proprietaria, tanto più in difetto – per il medesimo lungo arco di tempo – di contestazioni o di manifestazioni di interesse di altri soggetti.
È dunque il complesso della situazione pacificamente emersa che fonda la prova del possesso uti domina della l'estrinsecazione di condotte tipiche del proprietario o CP_1 comunque coerenti con la posizione di proprietario, protrattasi per ben oltre venti anni, in difetto dell'esistenza di qualsiasi altro soggetto interessato, restituiscono la figura del proprietario.
6.5.c Anche la stessa vicenda che ha portato alla presente causa è, al contrario di quanto deduce il confermativa del giudizio che precede. Pt_1
Si legge nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. già citate (pag. 3): «[…] Quanto, in particolare, agli oneri condominiali, il caso ha voluto che, cessato il pagamento da parte dell'odierna appellata – dal 2008 – all'Amministratore di condominio sorgessero – invero pagina 15 di 24 non sappiamo per quali ragioni - dubbi sulla titolarità del bene in capo all'occupante, tanto da indurlo a proporre un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente, primo atto, vale ribadirlo, dal quale il ha potuto conoscere tutta la vicenda. […]». Parte_1
Ebbene, lo stesso amministratore del condominio, pur dopo che dal 2008 la CP_1 aveva omesso i versamenti, solo nel 2016, ossia a distanza di otto anni, ha effettuato ricerche, che gli hanno permesso di risalire al Comune;
ciò significa che sino ad allora egli, nonostante una morosità che si accresceva, non aveva il benché minimo dubbio sul fatto che la proprietaria fosse proprio la alla quale, del resto, erano già stati utilmente CP_1 attribuiti, pro quota, i costi del rifacimento delle facciate dell'edificio: circostanza che rafforza la convinzione di un possesso pubblicamente percepito come tale.
La cessazione dei versamenti – che la appellata ha giustificato con sopravvenute carenze finanziarie – non può, a sua volta, avere alcun significato particolare in questa sede, trattandosi di evenienza del tutto equivoca, poiché esistono anche proprietari che smettono di pagare gli oneri condominiali. La cioè, non è una persona che non ha mai pagato CP_1 quegli oneri, anzi lo ha fatto per circa quattordici anni, ciò che relega l'argomento nell'ambito della marginalità.
6.5.d Analogo discorso vale per il mancato pagamento dei tributi, altro tema enfatizzato dal per resistere all'impugnazione incidentale. Pt_1
È vero che la ha serbato, sotto questo profilo, un comportamento omissivo, CP_1 ma è altrettanto vero che:
6.5.d.i i comportamenti in precedenza passati in rassegna sono di per sé soli sufficienti a dimostrare il possesso uti dominus, sicché questa circostanza resterebbe recessiva;
tanto più che esistono anche proprietari che evadono i tributi;
6.5.d.ii peraltro, non può pretendersi, come qui in sostanza il vorrebbe, un Pt_1 comportamento proattivo del proprietario, nella veste qui di contribuente: sicché, in difetto di qualsiasi intimazione di pagamento, non può leggersi il comportamento della come CP_1 elemento idoneo a sovvertire, o quanto meno incrinare, la prova del possesso.
7. La difesa, assorbita in prime cure e reiterata dall'appellata, incentrata sulla risoluzione del legato, resta assorbita.
pagina 16 di 24 Del pari assorbito è il secondo motivo dell'appello principale, inerente la natura del lasciato testamentario in termini di legato e non di eredità.
8. Residuano invece le domande subordinate del così formulate: Pt_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale di usucapione, piaccia a codesta Ecc.ma Corte condannare alla restituzione, nei Controparte_1 confronti del degli importi sostenuti a titolo di oneri condominiali, come Parte_1 quantificati nel decreto ingiuntivo notificato al medesimo per il periodo Parte_1
2008- 2019, nonché quelli per le annualità successive, già corrisposti dal citato Ente al
, nonché quelli che verranno corrisposti per le Controparte_2 annualità future, tutti comprensivi di interessi;
- ancora, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale piaccia alla
Corte adita condannare alla corresponsione dei tributi comunali Controparte_1 corrispondenti alle utenze TARI, TARES E TIA, nei limiti dei rispettivi termini prescrizionali.
Anche sul punto è fondato l'appello incidentale, che ne sostiene la inammissibilità, in quanto proposte, anziché nell'udienza di trattazione, solo in seno alla 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.-
8.1 Il obietta nella comparsa conclusionale (pag. 14) che, ai sensi dell'art. 183 Pt_1 co. 6^ c.p.c., era possibile formularla, non risultando variata la situazione sostanziale dedotta in giudizio, né pregiudicata la possibilità di difesa della controparte;
invoca, a tal fine,
l'autorità di Cass. 20898/2020, della quale riporta questi stralci:
L'art. 183 c.p.c., comma 6, prevede la possibilità di modificare o precisare le domande già proposte nel corso della prima udienza o entro il termine perentorio di 30 giorni, con il deposito della prima memoria. La giurisprudenza inizialmente escludeva la possibilità di modificare gli elementi oggettivi della domanda, ritenendo che ciò integrasse una mutatio libelli inammissibile (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 7579 del 28/03/2007); con la sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 12310 del 2015, tale orientamento è stato superato ed è stata ammessa anche la modifica del petitum e/o della causa petendi della domanda originariamente formulata, purchè rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia determinata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo
pagina 17 di 24 …
“Il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata. Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa;
al contrario, le domande nuove sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass., sez. un., sentenza n.
22404 del 13/09/2018)
Sicché, prosegue l'ente, dinanzi alla riconvenzionale della per l'usucapione, è CP_1 stata proposta una «[…] domanda alternativa a quella iniziale, che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte si sostituiva alla domanda originaria […]» (ivi, pag. 15).
8.2 nella memoria di replica (pag. 3), obietta che il per sua stessa CP_1 Pt_1 ammissione, non ha modificato alcuna sua domanda, ma ne ha proposta una nuova alternativa a quella originaria, condotta processuale inammissibile.
8.3 Le domande devono considerarsi inammissibili.
8.3.a La domanda del di pagamento dei tributi non evasi e di restituzione degli Pt_1 oneri condominiali, ad avviso del collegio, non costituisce modifica di quella di rivendicazione;
e, a ben vedere, neppure una domanda (subordinata) alternativa a quella di rivendicazione;
bensì, una reconventio reconventionis (subordinata).
Il pagamento di quelle poste, infatti, in tanto ha ragion d'essere, in quanto non semplicemente sia stata respinta la domanda di rivendicazione, ma, necessariamente, sia anche accolta la domanda di usucapione, perché solo se la venga dichiarata CP_1 proprietaria del bene ha senso chiederle il pagamento di tributi omessi o la ripetizione di oneri condominiali anticipati.
Ai sensi dell'art. 183 co. 5^ c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), dunque, quelle domande dovevano essere formulate, al più tardi, in udienza.
8.3.b Il ragionamento delle sezioni unite del 2015 (Cass. SSUU 15.6.2015 n. 12310; il cui portato è stato riaffermato e ulteriormente generalizzato da Cass. SSUU 13.9.2018 n. 22404), per quanto qui strettamente interessi, può essere così sintetizzato:
pagina 18 di 24 (-) l'art. 183 c.p.c., al contrario dell'art. 345 c.p.c., non prevede un esplicito divieto per l'attore di proporre domande nuove;
(-) nondimeno, un divieto di domande nuove è implicitamente ricavabile «[…] dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nei senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto […]»;
(-) il principio per cui sono ammesse domande nuove che costituiscono reazione alle difese del convenuto, mentre sono vietate solamente le domande nuove che non costituiscono reazione alle difese del convenuto, determina, di conseguenza, il concetto di domanda modificata, la quale può ben essere tale anche se siano modificati gli elementi identificativi oggettivi (causa petendi e petitum): «[…] in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di, ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. […]».
Ecco perché, nel caso giudicato dalle sezioni unite del 2015, è stato reputato ammissibile che l'attore, esperita azione ex art. 2932 c.c., abbia, nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^
c.p.c., chiesto invece l'accertamento del già avvenuto effetto traslativo;
ed ecco perché, nel caso giudicato dalle sezioni unite del 2018, è stato reputato ammissibile che l'attore, esperita azione di adempimento contrattuale, abbia, nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., chiesto invece l'indennizzo per ingiustificato arricchimento: perché tali domande, pur variando causa petendi e petitum, costituivano, nell'ambito della medesima vicenda sostanziale, una domanda modificata, la cui proposizione l'art. 183 co. 6^ n. 1) c.p.c. ammette.
8.3.b.i Per contro, nella presente fattispecie, le domande di pagamento dei tributi e di restituzione degli oneri condominiali, costituiscono, a tutti gli effetti, domande nuove e non modificazioni dell'originaria domanda, per la semplice ragione che esse non sostituiscono la rivendicazione, con sua implicita rinuncia;
non sono, cioè, alternative a essa, nel senso precisato dalle sezioni unite del 2015: «[…] E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni
pagina 19 di 24 difensive del convenuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale. La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183
c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere
l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di , ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. […]».
Il Comune, insomma, non ha semplicemente ritenuto che fosse per sé più adeguato al proprio interesse chiedere, nell'ambito della vicenda, il pagamento di tributi e oneri condominiali, piuttosto che rivendicare l'immobile; ma, tenendo ben ferma la domanda di rivendicazione (e, dunque, nient'affatto sostituendola con una domanda alternativa), ha chiesto che, nel caso di accertata usucapione, la sopporti allora le conseguenze del CP_1 suo esser dichiarata proprietaria dell'appartamento.
La difesa dell'ente, a ben vedere, travisa il concetto di domanda modificata, intesa quale domanda alternativa e sostitutiva della originaria, elaborata dalle sezioni unite. Domanda alternativa sostitutiva dell'originaria, ad avviso almeno del collegio, è, nel discorso delle sezioni unite (del 2015, non meno che del 2018), quella che l'attore rassegna al posto di quella originaria;
non quella che viene presentata per reagire alla domanda riconvenzionale del pagina 20 di 24 convenuto e in stretta dipendenza da essa, la quale – a poco rilevando se sia proposta con o senza subordinazione all'accoglimento della riconvenzionale – è una domanda nuova e, più precisamente, quella usualmente denominata reconventio reconventionis, ossia la domanda che l'attore, in quanto convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale della controparte, è ammesso a svolgere.
Tale domanda nuova, come ovvio, è ammissibile, perché lo prevede l'art. 183 co. 5^
c.p.c., che legittima l'attore a proporre domande che, come la reconventio reconventionis, siano conseguenza della domanda riconvenzionale.
Nondimeno, essa è ammissibile se effettuata, come la norma stabilisce, alla prima udienza.
8.3.b.ii L'attenzione si sposta, pertanto, sul susseguente interrogativo se l'art. 183 co.
5^ c.p.c., nello stabilire che le riconvenzionali dell'attore possono essere proposte in prima udienza, implichi anche che debbano esserlo;
che, cioè, pur in difetto di una indicazione esplicita della norma, la prima udienza costituisca il termine oltre il quale è vietato all'attore proporre riconvenzionali.
Si deve dare risposta affermativa.
Proprio come le sezioni unite del 2015 ricavano dall'art. 183 co. 5^ c.p.c. l'implicito divieto per l'attore di proporre domande nuove che non siano una reazione alle difese del convenuto (vds passi sopra trascritti della sentenza), allo stesso modo deve desumersi un implicito divieto per l'attore di inserire riconvenzionali nella sua 1^ memoria ex art. 183 co.
6^ c.p.c. dal fatto che quest'ultima disposizione gli permette solo di precisare o modificare la domanda originaria, con ciò inibendogli la proposizione di domande nuove.
In definitiva, le domande de quibus non sono ammissibili e vanno considerate tardivamente proposte nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., non già perché mutino causa petendi e petitum rispetto alla rivendicazione, ma perché, al contempo:
(-) non si possono considerare modificazione della originaria domanda di rivendicazione;
(-) sono riconvenzionali dell'attore rispetto alla domanda di usucapione del convenuto, le quali dovevano essere proposte, per l'implicito divieto desumibile dall'art. 183 co. 6^ n. 1)
c.p.c., alla prima udienza.
pagina 21 di 24
8.3.b.iii Nell'adottare questa tesi, il collegio è confortato anche da più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di (ri)affermare: «Secondo le regole fissate dal codice di rito, la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Sez. 3, n. 30745 del 26 novembre 2019).» (Cass. sez.
2^ civ. ord. 6627/2023, non massimata),
9. In definitiva, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, con accoglimento della domanda di usucapione e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale del resta confermata, pur se con diversa motivazione, la reiezione della Parte_1 domanda di rivendicazione.
9.1 In conseguenza, il secondo soccombenza, deve sopportare gli Parte_1 oneri dei due gradi.
Essi, viste le note prodotte, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (o inferiori, se in tal misura chiesti: cfr Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367), valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge;
spese di mediazione non richieste;
spese esenti prenotate a debito € 800,00.
2^ grado: € 1.960,00 fase 1 (come chiesto), € 1.350,00 fase 2 (come chiesto) ed €
1.150,00 fase 4 (come chiesto), in tutto € 4.460,00, oltre accessori di legge;
spese di fase 3 non chieste;
spese esenti non versate perché prenotate a debito.
9.2 Occorre poi dare atto che, dinanzi al Tribunale, la risultava ammessa al CP_1 patrocinio gratuito a spese dello Stato (provvedimento COA Firenze, doc. 50 : CP_1 pertanto, per tale grado, si provvede ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia;
rigettandosi l'incompatibile istanza ex art. 93 c.p.c. avanzata dal difensore della parte.
pagina 22 di 24 9.3 Per contro, per l'appello non risulta essere stata proposta dalla CP_1 soccombente in prime cure sulla domanda riconvenzionale, rituale istanza ex art. 120 T.U. spese di giustizia (cfr Cass. sez. 2^ civ. ord. 30.4.2019 n. 11470 rv 653712), sicché ella, prevalendo a questi fini la posizione di appellante incidentale, non può considerarsi ammessa in questo grado al beneficio.
Ne segue che:
9.3.a può essere accolta la istanza ex art. 93 c.p.c.;
9.3.b la cancelleria dovrà esigere il pagamento del contributo unificato per la impugnazione incidentale;
9.3.c tale importo non sarà inserito direttamente nella liquidazione, dal momento che non è stato anticipato;
fermo restando che, nel momento in cui esso dovesse essere corrisposto, la sentenza sarà automaticamente titolo per la ripetizione dal soccombente (cfr
Cass. sez. 1^ civ. 10.7.2019 n. 18529 rv 654658-01).
9.4 Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del solo Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto dal e accoglie l'appello Parte_1 incidentale di avverso la sentenza n. 952/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Firenze e pubblicata il 30/03/2022, e, in sua parziale riforma, con conferma nel resto:
1.a) dichiara che è divenuta proprietaria, per Controparte_1 usucapione, dell'immobile sito in , , catastalmente Pt_1 Controparte_2 censito al Foglio 35, particella 826, sub 16 al Catasto Fabbricati del Comune di , Pt_1 ordinando al Conservatore dei RR.II., con suo esonero da responsabilità, di trascrivere la presente sentenza;
1.b) dichiara inammissibili, perché tardive, le domande riconvenzionali proposte pagina 23 di 24 dal contro per il pagamento dei tributi e Parte_1 Controparte_1 la ripetizione degli oneri condominiali;
1.c) pone a carico del le spese processuali di primo grado di Parte_1
che liquida in complessivi € 8.416,00, di cui € 800,00 per Controparte_1 esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, ordinandone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002;
2. condanna il a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.460,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi in favore del procuratore antistatario Avv. GIOVANNI DI
MEGLIO;
3. manda il Cancelliere di esigere da gli oneri del presente Controparte_1 grado, non risultando ella ammessa al patrocinio gratuito per il giudizio d'appello;
4. dà atto che ricorrono nei confronti del le condizioni per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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