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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1532/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CORINI NUNZIA RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCHI ELENA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
Con ricorso depositato il 08/02/2024, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1 coniuge . Controparte_1
1. 1.1. Le parti contraevano matrimonio concordatario il 2.9.2000 a Castegnato-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castegnato al numero 17, parte II, serie A, dell'anno 2000), scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
1.2. La resistente si è costituita in giudizio il 29.7.2024.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 24.9.24 le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per pervenire ad una soluzione conciliativa della lite.
Con note scritte del 29.10.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 5.11.2024 è stato concesso un rinvio per il deposito di note congiunte.
Il 22.1.25 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
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«1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3) l'autovettura Ford Tourneo Connect targata FP611TS, intestata a , viene assegnata in proprietà Controparte_1 esclusiva alla medesima, con un credito del marito concordato in euro 5.000,00.
4) l'autovettura Land Rover Evoque targata FY147ZV, intestata a viene assegnata in proprietà Parte_1 esclusiva al medesimo, con un credito della moglie concordato in euro 10.000,00.
5) la motocicletta BMW GS targata EV19753, intestata a viene assegnata in proprietà esclusiva al Parte_1 medesimo con un credito della moglie concordato in euro 11.000,00.
6) il camper Ford Roller Team targato GK755VT intestato a , viene assegnato in proprietà esclusiva a Controparte_1
con un credito della moglie concordato in euro 2.250,00. Parte_1
7) i fucili e le relative custodie restano di proprietà esclusiva del marito, con riconoscimento alla moglie di un credito concordato in euro 1.300,00.
8) i buoni postali pari a complessivi euro 9.100,00 cointestati ai coniugi rimarranno esclusivamente alla moglie e la quota di 4.550,00 spettante al marito sarà detratta dal credito di euro 19.550,00 spettante alla moglie in dipendenza della compensazione degli importi di cui ai punti 3-4-5-6-7 che precedono, per cui conclusivamente il marito dovrà corrispondere alla moglie la complessiva somma di euro 15.000,00.
9) vengono assegnati in proprietà alla moglie: arredi presenti nella casa coniugale, scooter e biciclette elettriche.
10) vengono assegnati in proprietà a n. 1 borsa serbatoio per moto OJ, n. 1 borsa contenente kit per Parte_1 riparazione ruota, compressore da viaggio, lucchetto caschi;
n. 1 casco Schubrth el, n.1 casco Nolan n70-2, n. 1 casco Airoh, n. 1 paraschiena per moto alpinstars, n. 1 paio di pantaloni per moto originali BMW.
11) le chiavi da lavoro, il set cassetta chiavi a bussola, le pinze, le chiavi a snodo, le chiavi fisse, le chiavi a occhio e comunque tutte le chiavi e altri strumenti da lavoro presenti nella casa coniugale saranno ripartiti tra e Parte_1
, previo accordo tra i medesimi. Controparte_1
12) il conto corrente comune (n. C01/07/000704202 pressoo filiale di Castegnato) potrà essere utilizzato CP_2 esclusivamente per il pagamento: a) delle rate dei finanziamenti contratti per l'acquisto dei mezzi di cui ai punti 4-5-6 che precedono e degli inerenti premi assicurativi;
b) delle utenze relative alla casa coniugale. In ogni caso il pagamento delle utenze sarà limitato a quelle scadenti entro il termine di dieci giorni successivi alla sentenza di separazione. Eventuali addebiti di utenze successivi a detto termini e/o addebiti/prelievi per casuali diverse da quelle indicate ai punti a) e b) effettuati sia prima sia dopo detto termine, comporterà il diritto dell'altro cointestatario ad ottenere il rimborso delle corrispondenti somme, ove tali addebiti/prelievi non siano assistiti da versamento della corrispondente provvista ad opera delle parte alla quale sono riferibili o dalla quale sono stati effettuati. Il rapporto di conto corrente sarà chiuso non appena avrà ottenuto il trasferimento su altro conto corrente lui esclusivamente intestato dei RID relativi alle rate Parte_1 di finanziamento del camper. Entrambe le parti si impegnano fin d'ora alla sottoscrizione senza dilazione della richiesta di estinzione o di qualunque altro documento la banca dovesse richiedere per tale formalità. L'eventuale saldo attivo al netto delle spese/commissioni di estinzione sarà da suddividere a metà tra i coniugi.
13) con le pattuizioni che precedono, le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economico- patrimoniale dipendente dal regime di comunione legale del matrimonio. Sempre ai fini di cui sopra, con riferimento alla casa coniugale, sita in Ospitaletto (BS) via Zanardelli n. 136, identificata al catasto fabbricati di detto Comune foglio 8, mappale 850 sub. 7 (cat. C/6) e mappale 850 sub. 13 (A/2), allo stato cointestata al 50% tra le parti, la sig.ra si impegna ad acquistare la quota del 50% in capo al sig. al prezzo di euro 75.000,00 Controparte_1 Parte_1
(già detratto l'importo di euro 15.000,00 dovute da;
il sig. accetta e promette di vendere la Parte_1 Parte_1
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sua quota del 50% di detto immobile alla sig.ra a tale prezzo (euro 75.000,00 già detratto l'importo di Controparte_1 euro 15.000,00 da lui dovuto a ). Con gli accordi di cui sopra i coniugi intendono così sistemare e/o Controparte_1 definire tutte le loro questioni patrimoniali;
a tal fine la sig.ra si impegna a dare attuazione a detta loro volontà e CP_1
a formalizzare il tutto con atto notarile da stipulare entro e non oltre il 30.4.2025 presso il Notaio dott. Per_1
Si precisa che il trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della
[...] crisi coniugale.
14) Si precisa che la somma di euro 15.000,00 dovuta dal sig. alla sig.ra in virtù del punto 8 che precede Pt_1 CP_1 sarà quindi compensata con la somma di euro 90.000,00 dovuta dalla sig.ra per l'acquisto della quota degli CP_1 immobili;
con quindi una differenza da pagare da parte della sig.ra di euro 75.000,00 (come indicato al punto CP_1
13 che precede).
15) entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione:
- effettuerà il subentro nelle utenze attualmente intestate al marito;
in mancanza, il marito sarà libero d Controparte_1 disdettare i relativi contratti;
- effettuerà il passaggio di proprietà del camper in favore del marito, impegnandosi fin d'ora in tal senso;
Controparte_1 le spese di trasferimento saranno sostenute dal marito, il quale – a fronte del trasferimento – pagherà le rate del finanziamento contratto per l'acquisto di tale mezzo;
- consegnerà a l'autovettura Ford con le chiavi, le chiavi di sicurezza, il libretto di Parte_1 Controparte_1 circolazione e il certificato di proprietà;
- consegnerà a l'autovettura Rover, la motocicletta BMW e il camper Ford con, per Controparte_1 Parte_1 ciascun mezzo: le chiavi e le chiavi di sicurezza, il libretto di circolazione;
il certificato di proprietà; tutta la documentazione assicurativa, compresa la polizza;
i contratti di leasing;
ogni eventuale altro documento/contratto inerente a detti mezzi;
gli oggetti indicati al punto 10 e al punto 11 che precede.
16) con la sottoscrizione del presente accordo e con l'adempimento di quanto ivi pattuito le patti dichiarano reciprocamente di essere soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per fatti discendenti dalla separazione coniugale e che tutte le questioni patrimoniali possono dirsi risolte.
17) le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione.
18) Spese legali e del giudizio compensate».
All'udienza del 28.1.25 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
1.3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato l'8.2.2024, si è limitato a prenderne visione.
2. La separazione può essere pronunciata sulla concorde volontà dei coniugi.
L'accordo raggiunto appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita pertanto di essere recepito nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come da accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] Controparte_1
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unitisi in matrimonio il 2.9.2000 a Castegnato-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castegnato al numero 17, parte II, serie A, dell'anno 2000);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese processuali;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile.
Brescia, 06/02/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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