Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minorenni, composta dai Signori
Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, in seguito a trattazione “cartolare” della causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 2677/2023
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Laura Usai, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, alla Piazza Pio
XI n.62, come da delega in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Monaco, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Roma, alla Via Taranto nr. 95, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione contumace Controparte_2
APPELLATI
E
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO di ROMA
INTERVENTORE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 17204/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 9 novembre 2022 nel procedimento iscritto al n. 4766/2020 – riconoscimento diritto agli alimenti
Conclusioni: per l'appellante:
1
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, previa conferma in punto di an, in riforma parziale della sentenza n. 17204/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Prima Civile G.U. Dott.ssa Stefania
Ciani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4766/2020, pubblicata il 21 novembre 2022, mai notificata, stante l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall'appellante, condannare ex Art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore dell'odierna appellante Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Per l'appellata Parte_1
- In via principale: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni addotte ut supra;
- sempre in via principale;
confermare la Sentenza R.G. NR. 17204/2022 del
Tribunale di Roma, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4766/2020 R.G.A.C.; - ancora in via principale: condannare parte appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c. mediante il pagamento di una somma ritenuta di giustizia;
- in via subordinata stralciare tutte le considerazioni ed argomentazioni afferenti alla RA , in quanto riferite a Parte_2
soggetto non parte in causa e del tutto inconferenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2020 conveniva in giudizio Controparte_1
davanti al Tribunale di Roma e per sentirle dichiarare Parte_1 Controparte_2
solidalmente tenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 433 c.c., a versare gli alimenti in favore dell'attore, nella misura di € 1.000,00 mensili o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di essere figlio del defunto , genitore Persona_1
anche delle convenute, e di aver perso, con la morte del padre, avvenuta il 5 settembre 2019, l'unica fonte del proprio sostentamento, costituita dal contributo per il mantenimento che il de cuius versava mensilmente alla madre del richiedente, . Persona_2
Si costituiva in giudizio contestando sia la omessa formulazione della domanda nei Parte_1
confronti della madre dell'attore - obbligata principale e anteriore rispetto alle sorelle unilaterali convenute in giudizio - sia la sussistenza, in capo a , dei presupposti per il Controparte_1
riconoscimento del diritto al mantenimento, consistenti nello stato di bisogno e nell'incapacità di provvedere al proprio sostentamento.
Si costituiva anche , chiedendo a sua volta il rigetto di ogni domanda proposta nei Controparte_2
propri confronti.
2 R.G. 2677/2023
Con sentenza n. 17204/22 la causa, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, era così decisa: Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4766/2020
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta la domanda;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 19 maggio 2023 proponeva appello Parte_1
impugnando esclusivamente la statuizione relativa alla integrale compensazione delle spese
[...]
di primo grado.
A sostegno del gravame, l'appellante lamentava la erronea applicazione, da parte del primo giudice, dell'articolo 91 c.p.c., deducendo che il Tribunale, dopo aver radicalmente rigettato la domanda e integralmente accolto tutte le eccezioni e le deduzioni formulate dalla convenuta, aveva disposto la integrale compensazione delle spese di lite ”in considerazione della natura e dell'oggetto, oltre che del rapporto delle parti”.
La concludeva come in epigrafe. Pt_1
si costituiva in giudizio con comparsa del 4 settembre 2023, deducendo che: Controparte_1
la parte appellante si era limitata, con l'atto di appello, a riproporre le difese da lei già espletate in primo grado e ad argomentare unicamente sul tema della compensazione delle spese;
il era nullatenente, in quanto percettore di un misero reddito costituito dalla pensione di CP_1
reversibilità del padre, nonché della scarsa rendita proveniente da un bene caduto in successione;
la domanda formulata in primo grado era derivata dalle esigenze di studio e di realizzazione personale dell'appellato; il Tribunale aveva correttamente ritenuto di compensare le spese, anche in ragione dell'ammissione del al gratuito patrocinio;
CP_1
l'accenno al rapporto dell'attore con la madre, alla disponibilità economica e alla capacità lavorativa della stessa, contenuto nella decisione appellata, era ultroneo rispetto alla domanda;
tra le parti esisteva un rapporto di sangue, essendo il il figlio minore di , CP_1 Persona_1
nato da una relazione extraconiugale di suo padre e mai accettato dalla famiglia di quest'ultimo; ra ospite di alcuni amici di famiglia e dormiva con sua madre su un divano;
CP_1
l'appellato frequentava l'Università degli Studi Roma Tre, Corso di Laurea triennale in OTTICA E
OPTOMETRIA (CLASSE L-30 - SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE DM 270/2004); gli altri giudizi azionati da , menzionati dall'appellante, riguardavano la Controparte_1 divisione ereditaria dei beni del defunto padre e un'azione resasi necessaria per il recupero delle consistenze patrimoniali paterne.
L'appellato concludeva per il rigetto del gravame e per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
3 R.G. 2677/2023
Non si costituiva in giudizio l'altra appellata, , sebbene ritualmente citata. Controparte_2
In data 7 ottobre 2024 la cancelleria provvedeva a trasmettere gli atti al P.G. per il parere.
Con ordinanza del 18 ottobre 2023veniva dichiara la contumacia di e veniva fissata Controparte_2
l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., alla scadenza la causa è stata decisa da questa Corte in Camera di Consiglio.
Con il proposto appello, si duole unicamente della disposta compensazione delle Parte_1
spese del giudizio di primo grado, nonostante l'integrale rigetto della domanda, e chiede conclusivamente di riformare sullo specifico punto la sentenza impugnata, con la condanna dell'attore all'integrale pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante.
Ciò posto, deve rilevarsi che al presente giudizio, introdotto in primo grado nel 2020, si applica ratione temporis il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., modificato dapprima dalla L. n. 263 del 2005, poi dalla L. n. 69 del 2009, e successivamente, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n.
132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui la compensazione delle spese di lite è subordinata, oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti - alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".
In particolare, secondo l'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'articolo 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”. In seguito all'intervento della Corte
Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, è legittimo compensare le spese, inoltre, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Rileva questa Corte che nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite è stata disposta dal primo giudice in mancanza di un'adeguata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato tale decisione, essendosi il primo giudice, sul punto, genericamente limitato a richiamare la natura e l'oggetto del giudizio e il rapporto tra le parti.
Va tuttavia rilevato che il rapporto tra le parti è proprio il presupposto dell'azione intesa a ottenere il riconoscimento del diritto agli alimenti, costituendone, ai sensi dell'articolo 433 c.c., l'ineludibile fondamento, sicché certamente il legame familiare esistente tra il e le sue sorelle unilaterali CP_1
non può costituire, come invece ritenuto dal primo giudice, un elemento idoneo a configurare le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste per derogare al principio sancito dall'articolo 91 c.p.c.. Ed invero, è proprio l'inosservanza dell'obbligo di prestare gli alimenti, da parte dei soggetti a tanto obbligati, a
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legittimare il ricorso al giudice, per ottenere il riconoscimento del relativo diritto, il che, evidentemente, laddove la domanda sia contestata, contrasta con la individuazione delle ragioni della compensazione delle spese proprio in quei rapporti familiari dai quali l'obbligo scaturisce.
Ciò posto, va ricordato che nel caso di specie la domanda di riconoscimento del diritto agli alimenti formulata da nei confronti delle sue due sorelle unilaterali , Controparte_1 Parte_1
e , è stata respinta dal Tribunale di Roma alla stregua della seguente motivazione: Controparte_2
“Premesso che l'attore non ha spiegato alcuna domanda nei confronti della di lui madre, obbligata in via principale e anteriore rispetto alle odierne convenute, al mantenimento e agli alimenti, mette conto evidenziare che al decesso del padre è divenuto comproprietario, Controparte_1
unitamente alle sorelle odierne convenute, di un ingente patrimonio immobiliare, oggetto allo stato di divisione giudiziale, il cui valore pro quota ammonta ad € 350.000,00 e da cui percepisce canoni locatizi per € 250,00 mensili per la parte di sua competenza. Lo stesso inoltre è percettore di pensione di reversibilità per € 215,00 mensili e vive unitamente alla madre, capace ed abile al lavoro, titolare di ingenti disponibilità economiche- finanziarie ...(omissis). A ciò aggiungasi che l'attore non ha provato né chiesto di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli alimenti a carico delle sorelle consanguinee, ovvero lo stato di bisogno e l'incapacità di provvedere al proprio mantenimento, non avendo documentato adeguatamente la situazione personale e familiare con particolare riferimento a quella materna...(omissis)”.
È quindi evidente che la domanda proposta dal sia stata respinta sia con riferimento CP_1 all'ammissibilità della relativa azione nei confronti delle convenute (per non avere il Controparte_1
formulato alcuna domanda nei confronti la propria madre, quale obbligata alla prestazione alimentare di grado a lui più prossimo, ai sensi dell'Art. 433 c.c.), sia riguardo alla infondatezza nel merito (per mancata dimostrazione dei presupposti dello stato di bisogno e dell'incapacità di provvedere al proprio mantenimento di cui all'Art. 438 c.c.).
Ebbene, proprio in ragione della integrale soccombenza dell'attore relativamente a tutte le eccezioni e le difese articolate dalla odierna appellante, il primo giudice, avrebbe dovuto statuire in ordine alle spese secondo il rigoroso ricorso al principio della soccombenza, senza poter fare invece riferimento, in difetto di gravi ed eccezionali ragioni obiettivamente apprezzabili, al criterio elastico dettato dall'articolo 92 c.p.c. in seguito all'intervento della Corte Costituzionale.
Di conseguenza, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado del giudizio devono essere interamente poste a carico dell'appellato, nella misura di cui in dispositivo, calcolata secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 24.000,00, ai sensi dell'articolo 13 c.p.c.) e delle attività svolte dal difensore (fase di studio, introduttiva e
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decisionale).
L'accoglimento dell'appello comporta inevitabilmente la infondatezza della domanda formulata dall'appellato ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
Le spese del presente grado, in ragione della piena soccombenza dell'appellato, devono essere poste interamente a carico di quest'ultimo..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_3
notificato il 19 maggio 2023, avverso la sentenza n. 17204/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 9 novembre 2022 nel proc. n. 4766/2020, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capo secondo) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di primo grado, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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