Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 10906/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con Parte_4 Parte_5 Parte_6 l'assistenza e difesa degli avv.ti Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis;
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Nicola Nero, Giovanni Ronconi e Pietro Boccardi
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i lavoratori indicati in epigrafe, di professione macchinisti conducenti, azionavano il diritto “di percepire durante i giorni di ferie un trattamento economico quanto più corrispondente a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto”.
Precisavano, infatti, che, durante i giorni di ferie, la società non aveva loro erogato (e non eroga) elementi variabili e accessori (quali il compenso denominato
“Assenza dalla residenza” e la “Indennità di Utilizzazione” ex art. 31 del Contratto Integrativo Gruppo FS).
Domandavano, dunque, che ciascun giorno di ferie fosse retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di elemento fisso, sia di componenti variabili della retribuzione legati all'esecuzione delle mansioni
1
Il tutto con condanna della parte convenuta al pagamento degli importi maturati a decorrere dal mese di settembre 2012 fino al 31.12.2020 e quantificati secondo i criteri di calcolo illustrati nello stesso atto introduttivo della controversia.
Costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1 integralmente le avverse domande.
In punto di diritto, la resistente poneva in risalto che:
- mai la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato un principio di coincidenza tra la retribuzione spettante durante le ferie e quella ricevuta durante le giornate di effettivo servizio;
- nell'ordinamento italiano l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88 è già garantito dal principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie;
- nessun effetto dissuasivo poteva ritenersi realizzato,
“stante, in primis, il regolare godimento delle ferie da parte dei ricorrenti e, non ultimo, tenuto conto della ridotta incidenza che le indennità reclamate hanno sulla retribuzione in detto periodo”.
Parte datoriale sosteneva, poi, che le indennità indicate nel ricorso introduttivo - analizzate individualmente - non potessero considerarsi compensative di un incomodo
“intrinsecamente collegato” alle mansioni assegnate, né risultassero collegate allo status professionale, “sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione”.
Ferme restando le precedenti contestazioni e difese circa i fatti costitutivi delle avverse pretese, Controparte_1 formulava eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati dai lavoratori, soffermandosi sulla decorrenza dei relativi termini in corso di rapporto e sulla ininfluenza delle diffide prodotte come atti interruttivi.
Da ultimo, prendeva posizione circa il quantum debeatur, rimarcando come esso avrebbe comunque dovuto essere circoscritto al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 nonché dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003.
In estremo subordine, formulava richiesta affinché, in caso di applicazione ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, “nella prospettazione offertane da controparte”, ciò avvenisse con esclusivo riguardo ai rapporti giuridici sorti e/o costituiti
2 successivamente all'anno 2020 ovvero dalla data ritenuta di giustizia, tenuto conto del legittimo affidamento del datore di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali. All'esito della discussione e della successiva trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
Nel merito la domanda è fondata sulla nei limiti e per le motivazioni di seguito illustrate.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n. 23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88 (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
3 Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_1 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_2 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del Per_2 13 dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_3 avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e Persona_3 altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). CP_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle
4 relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza Per_2 e altri cit., punto 23).
Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra Per_2 i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a
5 consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicchè la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
6 Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, risponde a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Resta, infatti, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
Nè può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, i ricorrenti hanno già integralmente fruito delle ferie a loro disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
7 Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
Circa la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, come già in parte anticipato nel punto precedente della presente motivazione, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali
– di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Non convince, in senso contrario, il richiamo (rimarcato in sede di discussione orale dalla difesa della resistente) alla sentenza Lock della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, al par. 21 della stessa pronuncia. Ivi infatti il crisma della concretezza è stato riferito non già all'effetto dissuasivo, ma al pregiudizio subìto dal lavoratore, nonostante si fosse trattato di uno svantaggio finanziario differito (“considerato che, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali
8 tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”).
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di irrisorietà che la difesa di ha ricondotto alla sentenza CGUE Controparte_1 Williams, per inferirne la indispensabilità di una reale e concreta portata dissuasiva della minore retribuzione per il periodo di ferie. Anche sotto questo versante, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale spinge a conclusioni differenti rispetto a quelle patrocinate dalla parte datoriale, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21).
Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole non serve ai fini della determinazione dell'incidenza della perdita (tale per cui, se essa fosse modesta, la domanda giudiziale del prestatore andrebbe rigettata perché infondata, in assenza di un effetto concretamente dissuasivo).
La fissazione di un arco temporale di riferimento, piuttosto, serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente.
Come pure deve escludersi che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
Come chiarito da altra giurisprudenza di merito, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia UE, 13.12.2018, C- 358/17, ha affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza
9 richiamata (la sentenza CGUE Williams è del 15.9.2011), e, come condivisibilmente evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale.
Parallelamente, non può valere utilmente, ai fini del rigetto delle domande attoree, il criterio dell'inscindibilità delle clausole di cui alla contrattazione collettiva.
Anche a voler invalidare l'intera disciplina stabilita dalle parti sociali, la regola giuridica di risulta sarebbe sempre e comunque quella, discendente dalla direttiva 88/2003/CE, di corrispondenza tra retribuzione per il lavoro effettivo e retribuzione per il periodo minimo di ferie garantito dalla normativa dell'Unione Europea.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
Prendendo le mosse dall'indennità di utilizzazione professionale, parte resistente, dopo aver ripercorso la storia dell'istituto contrattuale, ha posto in rilievo la necessità di mantenere ferma la distinzione tra IUP ad importo variabile (riconosciuta per le giornate di lavoro), IUP ad importo fisso (riconosciuta per le giornate di servizio, senza espletamento delle prestazioni di scorta) ed IUP per le giornate di ferie.
L'argomento sul quale si fonda la tesi della parte convenuta è quello per cui il capotreno, “con un effetto paradossale”, nella giornata di ferie percepirebbe un
“trattamento economico addirittura migliorativo” rispetto a quello percepito per le giornate in servizio, perché, “al personale in questione sarebbe erogata l'indennità c.d. di scorta nonché quella di riserva” (“già conglobata nella retribuzione feriale”), “in violazione delle disposizioni contrattuali che prevedono l'alternatività fra le due attività/indennità”.
Sul tema, innanzitutto non si ritiene di dubitare circa la correlazione tra l'indennità di utilizzazione professionale variabile e l'espletamento delle mansioni, nel senso che effettivamente la prima è destinata a remunerare le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro (basti tenere in considerazione il contenuto dell'art. 31, punto 4, del Contratto Aziendale del 2012).
10 Il fatto che, poi, un ammontare di misura fissa sia già riconosciuto dalla contrattazione collettiva durante il periodo di ferie non preclude il riconoscimento di un ulteriore importo, in modo tale da far corrispondere la retribuzione per ferie con la retribuzione per il lavoro effettivo.
Quest'ultimo, infatti, può estrinsecarsi sia in termini di scorta sia in termini di riserva.
Pertanto, non è conforme al diritto dell'Unione Europea il meccanismo contrattuale che quantifica la retribuzione sulla sola scorta della retribuzione prevista nelle giornate di riserva.
Ciò, ovviamente, fermo restando lo scomputo di quanto già corrisposto e solo laddove la media dell'IUP variabile per il lavoro effettivo conduca ad un valore economico maggiore rispetto a quanto già riconosciuto durante il periodo di ferie.
Non è da condividere l'affermazione della irrilevanza dell'indennità per assenza dalla residenza.
Certamente si tratta di una voce finalizzata al rimborso delle spese, come si evince dalla equiparazione con il trattamento di trasferta ai fini delle imposte sul reddito.
L'emolumento, tuttavia, ha una natura mista, non potendosi negare che esso è altresì correlato alle caratteristiche delle prestazioni espletate dai lavoratori mobili.
Il che è decisivo ai fini ella risoluzione della questione controversa, poiché le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno fatto riferimento a componenti economiche rivolte “esclusivamente” a coprire spese.
Nel caso in esame, invece, v'è piena commistione e perfetta concorrenza tra il versante della copertura delle spese occasionali o accessorie ed il nesso di funzionalità rispetto alle mansioni, al punto che si rende impossibile anche distinguere a seconda che si sia o meno superata la soglia di € 46,48 giornalieri.
Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differente retributive, è innanzitutto corretto l'argomento difensivo della resistente che CP_3 limita il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni (e non
11 20 giorni, come sostenuto dalla difesa della società
), proprio perché “i lavoratori devono essere CP_1 esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015, TH
, C-155/10, punto 32) e “per convertire le Per_4 quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01).
Tanto chiarito, v'è stato contrasto tra le parti circa la tecnica di determinazione del valore economico da moltiplicare per i giorni di ferie garantiti dal diritto dell'Unione Europea.
Infatti:
- la difesa dei ricorrenti ha ritenuto di dover fare capo al rapporto tra ammontare delle indennità e giorni di lavoro effettivo (rectius giorni di presenza);
- parte resistente, invece, ha fatto riferimento al rapporto tra ammontare delle indennità e 312 (ossia 26 x 12 mesi: “tanto in ragione della circostanza che l'art. 68 comma 6 dispone che < ottiene dividendo … per 26 … la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi …>>, e che tale disposizione è richiamata dagli artt. 14 del Contratto Aziendale e 31 del CCNL che disciplinano l'istituto delle ferie ... pertanto, anche la retribuzione feriale viene calcolata in ventiseiesimi con la necessaria conseguenza che per determinare il valore giornaliero delle indennità reclamate debba applicarsi tale divisore”).
Sul tema, deve escludersi che l'utilizzazione del divisore di 312 possa giustificarsi alla luce del richiamo all'art. 68 C.C.N.L. 2012, contenuto nell'art. 31 del medesimo contratto collettivo.
L'art. 31 C.C.N.L., infatti, limita la retribuzione durante il periodo di ferie (e per siffatta ragione dev'essere disapplicato) e, proprio in questa esclusiva prospettiva, ha rilievo la previsione secondo cui “la retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
Finchè, infatti, la retribuzione per ferie è esclusivamente composta da elementi fissi (minimo contrattuale;
aumenti
12 periodici di anzianità; assegni ad personam pensionabili;
salario professionale;
€ 4,50 spettanti in forza dell'art. 31, punto 5, del Contratto Integrativo FS) deve tenersi conto dei criteri di determinazione della retribuzione giornaliera;
se, tuttavia, si muta la prospettiva e si valuta la media giornaliera anche rispetto ad altre voci di carattere variabile, questo stesso meccanismo non è più naturalmente utilizzabile.
Piuttosto, va adoperato il divisore delle giornate di lavoro effettivo registratesi durante ciascun mese.
Infatti, pacifico che la parte fissa è perfettamente corrispondente, il criterio da ultimo menzionato è l'unico idoneo a sterilizzare eventi quali permessi, malattie, infortuni e trattamenti di integrazione salariale.
In altri termini, fermo restando lo scomputo finale di € 12,80 per ogni giorno di ferie (spettanti in forza del Contratto Integrativo FS), la media annua che fa capo al lavoro effettivo è l'unica che permette di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e, perciò, è la sola che consente di scongiurare il rischio di rinuncia alle ferie stesse.
In definitiva, per il tramite del conteggio elaborato dalla difesa attorea, può concludersi che:
- il ricorrente ha diritto alla corresponsione in Pt_1 suo favore della complessiva somma di € 13.517,47, per l'intero periodo dedotto in giudizio;
- il ricorrente ha diritto alla corresponsione in Pt_2 suo favore della complessiva somma di € 13.115,18, per l'intero periodo dedotto in giudizio;
- il ricorrente ha diritto alla corresponsione in Parte_3 suo favore della complessiva somma di € 8.388,71, per l'intero periodo dedotto in giudizio;
- il ricorrente ha diritto alla corresponsione in Parte_4 suo favore della complessiva somma di € 6.772,45, per l'intero periodo dedotto in giudizio;
- il ricorrente ha diritto alla corresponsione in Parte_5 suo favore della complessiva somma di € 10.189,09, per l'intero periodo dedotto in giudizio;
- il ricorrente ha diritto alla corresponsione in Pt_6 suo favore della complessiva somma di € 9.052,09, per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Pertanto, nei termini predetti dev'essere condannata la società convenuta, senza che possa accogliersi l'eccezione di prescrizione.
13 Trattandosi, infatti, di crediti non estinti per prescrizione prima della data di entrata in vigore della L. 92/2012, v'è stata sospensione in costanza di rapporto.
Per quel che maggiormente interessa, infatti, secondo i principi recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 06/09/2022, n. 26246), non rileva la previsione della nullità del licenziamento ritorsivo, quanto la circostanza che il rapporto di lavoro non appare più munito del requisito di stabilità e tale assetto giuridico è stato solo stemperato dagli interventi della Corte Costituzionale, senza tuttavia alcun sostanziale mutamento.
Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse sono compensate per 1/7 in ragione della incompetenza territoriale già dichiarata in relazione all'originario ricorrente e nella restante quota – CP_4 determinata in ragione del valore della controversia e ai minimi ex D.M. 55/2014 stante la serialità della causa - seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento: Controparte_1
- della complessiva somma di € 13.517,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza delle poste al saldo in favore del ricorrente;
Pt_1
- della complessiva somma di € 13.115,18 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza delle poste al saldo in favore del ricorrente;
Pt_2
- della complessiva somma di € 8.388,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza delle poste al saldo in favore del ricorrente;
Parte_3
- della complessiva somma di € 6.772,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza delle poste al saldo in favore del ricorrente;
Parte_4
- della complessiva somma di € 10.189,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza delle poste al saldo in favore del ricorrente;
Parte_5
- della complessiva somma di € 9.052,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
14 dall'insorgenza delle poste al saldo in favore del ricorrente;
Pt_6
2) compensa per 1/7 le spese di lite tra le parti e condanna alla refusione della restante Controparte_1 quota che liquida complessivamente in Euro 3162,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a e contributo unificato come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 8.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
15