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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Alessandra Piscitiello – Presidente;
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel.;
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 4753/2019, decisa all'udienza del 30 aprile 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato Filippo Viggiano giusta procura a margine della citazione in primo grado, con questi elettivamente domiciliata in Meta alla via Cesina, n. 4, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario D'Aniello, CP_1 CodiceFiscale_2 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto in Vico
Equense alla via Bosco n. 833, posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 588/2019 resa e pubblicata il 7 marzo 2019 in materia di risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 All'udienza fissata per il giorno 9 aprile 2025 nelle forme della trattazione scritta con provvedimento debitamente comunicato dopo lo scardinamento da altro ruolo che ha disposto la modalità di svolgimento ammonendo sulle conseguenze dell'omesso deposito telematico, le parti costituite non hanno versato nel fascicolo note.
La causa è stata quindi rinviata ex art. 127 ter IV comma all'udienza del 30 aprile 2025 che, nonostante il regolare avviso, è andata ugualmente deserta.
Orbene, giova precisare che l'art. 127 ter IV comma c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 trova applicazione anche ai giudizi pendenti e che in base a detta disposizione
“Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa l'assenza delle parti alla udienza del 9 aprile 2025 e alla successiva del 30 aprile 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 588/2019 resa e pubblicata il 7 marzo 2019 così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 30 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Alessandra Piscitiello – Presidente;
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel.;
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 4753/2019, decisa all'udienza del 30 aprile 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato Filippo Viggiano giusta procura a margine della citazione in primo grado, con questi elettivamente domiciliata in Meta alla via Cesina, n. 4, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario D'Aniello, CP_1 CodiceFiscale_2 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto in Vico
Equense alla via Bosco n. 833, posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 588/2019 resa e pubblicata il 7 marzo 2019 in materia di risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 All'udienza fissata per il giorno 9 aprile 2025 nelle forme della trattazione scritta con provvedimento debitamente comunicato dopo lo scardinamento da altro ruolo che ha disposto la modalità di svolgimento ammonendo sulle conseguenze dell'omesso deposito telematico, le parti costituite non hanno versato nel fascicolo note.
La causa è stata quindi rinviata ex art. 127 ter IV comma all'udienza del 30 aprile 2025 che, nonostante il regolare avviso, è andata ugualmente deserta.
Orbene, giova precisare che l'art. 127 ter IV comma c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 trova applicazione anche ai giudizi pendenti e che in base a detta disposizione
“Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa l'assenza delle parti alla udienza del 9 aprile 2025 e alla successiva del 30 aprile 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 588/2019 resa e pubblicata il 7 marzo 2019 così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 30 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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