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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 370/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresento e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Bianchini, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P. I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 26.06.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 27.06.2024, ha citato in giudizio l' chiedendo l'annullamento Parte_1 CP_1 dell'intimazione di pagamento n. 08520249002498222000, notificata in data 25.06.2024, relativa a sedici avvisi di addebito, con la quale gli era richiesto il pagamento della somma complessiva di €
158.429,13. Sosteneva l'impugnabilità dell'atto in esame e la sussistenza del proprio interesse ad agire.
Eccepiva la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995 con riferimento al periodo successivo alla (presunta) notifica degli avvisi di addebito, non essendovi stato alcun atto interruttivo. Assumeva, inoltre, di non aver mai ricevuto i suddetti avvisi di addebito.
Rappresentava, infine, che la suddetta intimazione di pagamento doveva essere dichiarata nulla/annullata/inefficace per essere stata notificata da un indirizzo pec non conosciuto.
1.1) Con memoria depositata in data 12.10.2024, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso avversario ex art. 3 bis del D.L. n. 146/21, conv. in L. n. 215/2021. Eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente, non essendo l'intimazione di pagamento un atto esecutivo. Lamentava la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le doglianze avversarie relative all'attività ed agli atti dell' , peraltro non evocata in giudizio. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso Controparte_2 per consunzione dell'azione/intervenuto giudicato con riguardo a tutti gli avvisi di addebito, recanti creditorie , a monte dell'intimazione di pagamento attualmente opposta. Eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso anche per intervenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Censurava ogni allegazione avversaria anche nel merito.
1.2) Con decreto del 27.06.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto. Con ordinanza del 25.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza 03.04.2025, anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Giova, in primo luogo, rilevare che la prima eccezione preliminare svolta dall' , relativa alla CP_1
carenza d'interesse processuale ex art. 100 c.p.c., non essendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile, non appare fondata. Nel caso di specie, infatti, oggetto dell'opposizione è un'intimazione di pagamento, rispetto alla quale l'interesse ad agire in capo al ricorrente è evidente e si ravvisa nel fatto che, dopo la notifica della stessa, con cui viene ripristinata efficacia della cartella, quale atto
2/8 prodromico all'esecuzione, l'Agente della Riscossione può procedere al recupero del credito mediante l'espropriazione forzata;
quindi, prima che il concessionario dia avvio alle procedure, l'opponente ha interesse a far valere il fatto estintivo del credito sopravvenuto alla notifica della cartella, cioè a far dichiarare sia che l'Agente della Riscossione non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata, sia che il credito è estinto.
Tanto premesso in via preliminare, occorre procedere alla disamina delle censure sollevate dall'odierno opponente e, quindi, alla qualificazione delle relative azioni;
sia al fine di valutare, rispetto alle azioni medesime, la legittimazione passiva, sia al fine di esaminarne la fondatezza.
Nella fattispecie in controversia, il ricorrente ha agito, anzitutto, per ottenere - sul postulato dell'omessa/invalida notificazione degli avvisi di addebito presupposti - l'accertamento della nullità della successiva intimazione di pagamento quale atto consequenziale della procedura di formazione della pretesa tributaria (oltreché della decadenza dal potere di riscossione), e, secondariamente, la declaratoria di prescrizione del credito portato nella suddetta intimazione, deducendo il decorso, tra l'asserita notificazione degli atti presupposti e la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, di un termine superiore a cinque anni;
ciò senza contestare - nel merito - la debenza delle somme di cui all'atto opposto.
L'azione proposta dalla parte ricorrente ha, dunque, per oggetto, da un lato, l'accertamento del vizio procedurale consistente nell'omessa notificazione dell'atto presupposto e, dunque, della nullità dell'atto consequenziale, e, dall'altro, l'accertamento della (in)esistenza - sopravvenuta - del credito sotteso all'intimazione di pagamento opposta e, dunque, dell'assenza del diritto della parte resistente a procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Ebbene, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (in materia di "Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali") prevede invero che: “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato
3/8 davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 c.p.c., e segg.. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario”.
All'accertamento dell'omissione contributiva segue, quindi, a seconda della disciplina applicabile ratione temporis, un (eventuale) avviso bonario, poi l'iscrizione a ruolo e, ancora poi, la notifica della cartella di pagamento - o, in alternativa, l'emissione di un avviso di addebito immediatamente esecutivo
- a loro volta seguiti dagli opportuni atti interruttivi, cioè dalle intimazioni di pagamento, e/o dagli atti dell'esecuzione forzata.
Secondo il diritto vivente formatosi in materia negli ultimi anni, “Relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 5, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata” (Tribunale di Roma, sez. lav., 04.05.2017, n. 4076).
Alla stregua dei principi enunciati, l'azione proposta dal ricorrente va dunque qualificata: limitatamente all'eccepita nullità della intimazione di pagamento, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; in relazione alla censura di prescrizione successiva all'asserita notificazione degli avvisi di addebito ad essa presupposti, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
4/8 Tanto premesso, occorre anzitutto esaminare la legittimazione passiva rispetto alle predette azioni.
A riguardo, va in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente previdenziale in relazione all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notificazione degli atti presupposti (supposte liquidazioni e comunicazione provenienti da . CP_3
Invero, l' è, comunque, il soggetto titolare dei crediti contributivi previdenziali e dei relativi CP_1
accessori; e tanto basta al fine di considerare sussistente la relativa legittimazione passiva in relazione alle pretese azionate nel presente giudizio.
Ciò posto, anticipando, fin da subito, gli esiti della presente disamina, occorre sottolineare come il presente ricorso sia inammissibile con riguardo all'eccepita nullità della procedura di riscossione per mancata notificazione, al contribuente, degli atti presupposti;
per contro, con riguardo all'eccepita prescrizione successiva all'asserita notificazione degli atti presupposti, il ricorso è infondato.
Invero, come già rilevato nei giudizi, conclusioni con pronunce passate in giudicato, Tribunale di
Piacenza R.G. n. 965/22, R.G. n. 151/2022, R.G. n. 1339/2022 ed R.G. n. 576/22, aventi ad oggetto i medesimi avvisi di addebito a base dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta: tutti i suddetti titoli sono stati ritualmente notificati o a mezzo posta o a mezzo PEC;
vi sono stati numerosi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, anch'essi regolarmente notificati;
i titoli de quibus erano stati oggetto di Dilazione presso ed il ricorrente aveva Controparte_4 eseguito dei pagamenti (seppur parziali); quest'ultimo, quindi, non poteva non esserne a conoscenza.
Per quanto riguarda, in ogni caso, gli asseriti vizi di notifica degli atti impugnati (in primo luogo, notifica con estensione non .p7m ma .pdf), si rileva che non vi è norma ordinamentale alcuna che preveda ed imponga il primo formato quale quello unico per la rituale notifica digitale di un atto impositivo/esecutivo. Di certo, non impongono tale forma (anzi, tale formato di file) gli artt. 26 del
D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. n. 600/1973 (richiamato espressamente dalla prima norma) e 50 del
D.P.R. n. 602/1973 (che rimanda all'art. 26 per le forme di notifica), che hanno facoltizzato l'Ente concessionario della riscossione della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti dell'esecuzione forzata (intimazioni di pagamento successive alla notifica della cartella) mediante pec.
Invero, la Delibera n. 45/2009 del (in particolare, gli artt. 5 e ss.) ha disciplinato la materia CP_5
degli atti della P.A. da sottoscrivere in formato digitale, prevedendo tre forme di redazione e firma: formato CAdES (il formato .p7m, appunto), formato PAdES (estensione .pdf; v. in particolare artt. 5 e
10 della Delibera), formato XAdES (estensione .xml).
Non si vede, pertanto, in presenza di firma digitale dell'atto, riscontrabile con esito positivo di validità, per quale motivo non possa ritenersi valido e rituale il formato digitale prescelto da Controparte_6
per l'intimazione in oggetto.
[...]
5/8 Quanto all'ulteriore doglianza di nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento stante l'invio della pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, va rilevato che l'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede, poi, che: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale…”.
All'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, è stato aggiunto, infine, il seguente comma: “In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi…”.
Quest'ultima norma prevede, all'ultimo comma, le disposizioni di dettaglio per la notifica via PEC e precisa che, in deroga all'art. 149 bis c.p.c., la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, “può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del-la
Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Le norme sopra richiamate, se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando su di esso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-
78/2010, nulla espressamente dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo, dunque,
6/8 a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 30, comma
4, D.L. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte -
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n.
53/1994, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio.
Nel caso in esame, vengono in rilievo le sole norme di cui all'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 (richiamato dall'art. 50, comma 2, del medesimo testo normativo, quanto alle forme di notifica dell'intimazione di pagamento) ed all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (norma richiamata espressamente, lo si ribadisce, dall'art. 26 cit.); norme che, come scritto, non prevedono che l'indirizzo pec dell'organo/ente mittente sia presente in Pubblici Registri, essendo tale requisito previsto per i soli indirizzi pec dei destinatari delle notifiche.
Alla luce delle suddette considerazioni, vi è da ritenere che la presente opposizione è infondata.
2.2) La domanda proposta, in via riconvenzionale, dall' , diretta ad ottenere la condanna di CP_1 [...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non può meritare accoglimento. Pt_1
Si deve, infatti, escludere, di regola, che la semplice proposizione di tesi giuridiche, poi riconosciute errate o infondate in sede giudiziale, possa di per sé costituire fonte di responsabilità ex art. 96 c.p.c., perché una simile impostazione verrebbe a porsi in contrasto con il diritto di agire in giudizio costituzionalmente garantito dall'art. 24, 1° comma Cost. (cfr. Cass., Sez. I civile, 22 agosto 1997, n.
7857). Il carattere temerario della lite va, invece, ravvisato nell'ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la
7/8 parte abbia agito o resistito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza (cfr.
C.d.S., Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1026).
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. rigetta la domanda proposta dal resistente di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.;
2. condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1
€ 1.700,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 370/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresento e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Bianchini, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P. I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 26.06.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 27.06.2024, ha citato in giudizio l' chiedendo l'annullamento Parte_1 CP_1 dell'intimazione di pagamento n. 08520249002498222000, notificata in data 25.06.2024, relativa a sedici avvisi di addebito, con la quale gli era richiesto il pagamento della somma complessiva di €
158.429,13. Sosteneva l'impugnabilità dell'atto in esame e la sussistenza del proprio interesse ad agire.
Eccepiva la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995 con riferimento al periodo successivo alla (presunta) notifica degli avvisi di addebito, non essendovi stato alcun atto interruttivo. Assumeva, inoltre, di non aver mai ricevuto i suddetti avvisi di addebito.
Rappresentava, infine, che la suddetta intimazione di pagamento doveva essere dichiarata nulla/annullata/inefficace per essere stata notificata da un indirizzo pec non conosciuto.
1.1) Con memoria depositata in data 12.10.2024, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso avversario ex art. 3 bis del D.L. n. 146/21, conv. in L. n. 215/2021. Eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente, non essendo l'intimazione di pagamento un atto esecutivo. Lamentava la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le doglianze avversarie relative all'attività ed agli atti dell' , peraltro non evocata in giudizio. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso Controparte_2 per consunzione dell'azione/intervenuto giudicato con riguardo a tutti gli avvisi di addebito, recanti creditorie , a monte dell'intimazione di pagamento attualmente opposta. Eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso anche per intervenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Censurava ogni allegazione avversaria anche nel merito.
1.2) Con decreto del 27.06.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto. Con ordinanza del 25.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza 03.04.2025, anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Giova, in primo luogo, rilevare che la prima eccezione preliminare svolta dall' , relativa alla CP_1
carenza d'interesse processuale ex art. 100 c.p.c., non essendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile, non appare fondata. Nel caso di specie, infatti, oggetto dell'opposizione è un'intimazione di pagamento, rispetto alla quale l'interesse ad agire in capo al ricorrente è evidente e si ravvisa nel fatto che, dopo la notifica della stessa, con cui viene ripristinata efficacia della cartella, quale atto
2/8 prodromico all'esecuzione, l'Agente della Riscossione può procedere al recupero del credito mediante l'espropriazione forzata;
quindi, prima che il concessionario dia avvio alle procedure, l'opponente ha interesse a far valere il fatto estintivo del credito sopravvenuto alla notifica della cartella, cioè a far dichiarare sia che l'Agente della Riscossione non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata, sia che il credito è estinto.
Tanto premesso in via preliminare, occorre procedere alla disamina delle censure sollevate dall'odierno opponente e, quindi, alla qualificazione delle relative azioni;
sia al fine di valutare, rispetto alle azioni medesime, la legittimazione passiva, sia al fine di esaminarne la fondatezza.
Nella fattispecie in controversia, il ricorrente ha agito, anzitutto, per ottenere - sul postulato dell'omessa/invalida notificazione degli avvisi di addebito presupposti - l'accertamento della nullità della successiva intimazione di pagamento quale atto consequenziale della procedura di formazione della pretesa tributaria (oltreché della decadenza dal potere di riscossione), e, secondariamente, la declaratoria di prescrizione del credito portato nella suddetta intimazione, deducendo il decorso, tra l'asserita notificazione degli atti presupposti e la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, di un termine superiore a cinque anni;
ciò senza contestare - nel merito - la debenza delle somme di cui all'atto opposto.
L'azione proposta dalla parte ricorrente ha, dunque, per oggetto, da un lato, l'accertamento del vizio procedurale consistente nell'omessa notificazione dell'atto presupposto e, dunque, della nullità dell'atto consequenziale, e, dall'altro, l'accertamento della (in)esistenza - sopravvenuta - del credito sotteso all'intimazione di pagamento opposta e, dunque, dell'assenza del diritto della parte resistente a procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Ebbene, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (in materia di "Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali") prevede invero che: “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato
3/8 davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 c.p.c., e segg.. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario”.
All'accertamento dell'omissione contributiva segue, quindi, a seconda della disciplina applicabile ratione temporis, un (eventuale) avviso bonario, poi l'iscrizione a ruolo e, ancora poi, la notifica della cartella di pagamento - o, in alternativa, l'emissione di un avviso di addebito immediatamente esecutivo
- a loro volta seguiti dagli opportuni atti interruttivi, cioè dalle intimazioni di pagamento, e/o dagli atti dell'esecuzione forzata.
Secondo il diritto vivente formatosi in materia negli ultimi anni, “Relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 5, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata” (Tribunale di Roma, sez. lav., 04.05.2017, n. 4076).
Alla stregua dei principi enunciati, l'azione proposta dal ricorrente va dunque qualificata: limitatamente all'eccepita nullità della intimazione di pagamento, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; in relazione alla censura di prescrizione successiva all'asserita notificazione degli avvisi di addebito ad essa presupposti, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
4/8 Tanto premesso, occorre anzitutto esaminare la legittimazione passiva rispetto alle predette azioni.
A riguardo, va in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente previdenziale in relazione all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notificazione degli atti presupposti (supposte liquidazioni e comunicazione provenienti da . CP_3
Invero, l' è, comunque, il soggetto titolare dei crediti contributivi previdenziali e dei relativi CP_1
accessori; e tanto basta al fine di considerare sussistente la relativa legittimazione passiva in relazione alle pretese azionate nel presente giudizio.
Ciò posto, anticipando, fin da subito, gli esiti della presente disamina, occorre sottolineare come il presente ricorso sia inammissibile con riguardo all'eccepita nullità della procedura di riscossione per mancata notificazione, al contribuente, degli atti presupposti;
per contro, con riguardo all'eccepita prescrizione successiva all'asserita notificazione degli atti presupposti, il ricorso è infondato.
Invero, come già rilevato nei giudizi, conclusioni con pronunce passate in giudicato, Tribunale di
Piacenza R.G. n. 965/22, R.G. n. 151/2022, R.G. n. 1339/2022 ed R.G. n. 576/22, aventi ad oggetto i medesimi avvisi di addebito a base dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta: tutti i suddetti titoli sono stati ritualmente notificati o a mezzo posta o a mezzo PEC;
vi sono stati numerosi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, anch'essi regolarmente notificati;
i titoli de quibus erano stati oggetto di Dilazione presso ed il ricorrente aveva Controparte_4 eseguito dei pagamenti (seppur parziali); quest'ultimo, quindi, non poteva non esserne a conoscenza.
Per quanto riguarda, in ogni caso, gli asseriti vizi di notifica degli atti impugnati (in primo luogo, notifica con estensione non .p7m ma .pdf), si rileva che non vi è norma ordinamentale alcuna che preveda ed imponga il primo formato quale quello unico per la rituale notifica digitale di un atto impositivo/esecutivo. Di certo, non impongono tale forma (anzi, tale formato di file) gli artt. 26 del
D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. n. 600/1973 (richiamato espressamente dalla prima norma) e 50 del
D.P.R. n. 602/1973 (che rimanda all'art. 26 per le forme di notifica), che hanno facoltizzato l'Ente concessionario della riscossione della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti dell'esecuzione forzata (intimazioni di pagamento successive alla notifica della cartella) mediante pec.
Invero, la Delibera n. 45/2009 del (in particolare, gli artt. 5 e ss.) ha disciplinato la materia CP_5
degli atti della P.A. da sottoscrivere in formato digitale, prevedendo tre forme di redazione e firma: formato CAdES (il formato .p7m, appunto), formato PAdES (estensione .pdf; v. in particolare artt. 5 e
10 della Delibera), formato XAdES (estensione .xml).
Non si vede, pertanto, in presenza di firma digitale dell'atto, riscontrabile con esito positivo di validità, per quale motivo non possa ritenersi valido e rituale il formato digitale prescelto da Controparte_6
per l'intimazione in oggetto.
[...]
5/8 Quanto all'ulteriore doglianza di nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento stante l'invio della pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, va rilevato che l'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede, poi, che: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale…”.
All'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, è stato aggiunto, infine, il seguente comma: “In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi…”.
Quest'ultima norma prevede, all'ultimo comma, le disposizioni di dettaglio per la notifica via PEC e precisa che, in deroga all'art. 149 bis c.p.c., la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, “può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del-la
Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Le norme sopra richiamate, se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando su di esso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-
78/2010, nulla espressamente dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo, dunque,
6/8 a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 30, comma
4, D.L. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte -
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n.
53/1994, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio.
Nel caso in esame, vengono in rilievo le sole norme di cui all'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 (richiamato dall'art. 50, comma 2, del medesimo testo normativo, quanto alle forme di notifica dell'intimazione di pagamento) ed all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (norma richiamata espressamente, lo si ribadisce, dall'art. 26 cit.); norme che, come scritto, non prevedono che l'indirizzo pec dell'organo/ente mittente sia presente in Pubblici Registri, essendo tale requisito previsto per i soli indirizzi pec dei destinatari delle notifiche.
Alla luce delle suddette considerazioni, vi è da ritenere che la presente opposizione è infondata.
2.2) La domanda proposta, in via riconvenzionale, dall' , diretta ad ottenere la condanna di CP_1 [...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non può meritare accoglimento. Pt_1
Si deve, infatti, escludere, di regola, che la semplice proposizione di tesi giuridiche, poi riconosciute errate o infondate in sede giudiziale, possa di per sé costituire fonte di responsabilità ex art. 96 c.p.c., perché una simile impostazione verrebbe a porsi in contrasto con il diritto di agire in giudizio costituzionalmente garantito dall'art. 24, 1° comma Cost. (cfr. Cass., Sez. I civile, 22 agosto 1997, n.
7857). Il carattere temerario della lite va, invece, ravvisato nell'ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la
7/8 parte abbia agito o resistito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza (cfr.
C.d.S., Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1026).
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. rigetta la domanda proposta dal resistente di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.;
2. condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1
€ 1.700,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8