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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3600/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3600/2025, promossa con ricorso depositato il 11/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...],
Cod. Fisc: C.F._1 Controparte_1
con gli Avv.ti Monica Schiavi e Paolo Bossi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...],
Cod. Fisc: Cittadino Italiano C.F._2
con gli Avv.ti Monica Schiavi e Paolo Bossi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Morazzone ( VA ) in data 12 giugno 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte I)
i coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 20.06.2022 omologato con decreto in data 18.07.2022 depositato in data 01.08.2022; con il seguente figlio:
nato a [...] in data [...]. Per_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.09.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lett. b L.898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto in Morazzone tra la signora ed il signor Parte_1
in data 12.06.2016 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Morazzone anno 2016, atto n.3 , parte I Serie, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Morazzone di procedere all'annotazione della Sentenza ed ulteriori incombenze.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento dichiarando di aver disciplinato ogni rapporto patrimoniale tra loro. Per
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione stabile e prevalente presso la residenza della madre.
Per Il padre potrà vedere e tenere con sé un week-end ogni 15 giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera e comunque sempre compatibilmente alle esigenze di vita del minore.
Durante la settimana non coincidente con il pernottamento del week-end dal padre, quest'ultimo potrà vedere il figlio due pomeriggi da concordarsi tra i genitori dall'uscita della scuola alla sera alle 21.00. In ogni caso i genitori potranno concordare altre e diverse modalità Per di visita in base alle esigenze di e agli impegni lavorativi di entrambi . Per le vacanze
Per estive passerà un periodo anche non continuativo di 15 giorni con ogni genitore, da concordarsi preventivamente entro il 1° giugno di ogni anno. Per le vacanze natalizie e pasquali il figlio starà con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, in maniera alternata. Il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Per 4) Il padre contribuirà al mantenimento di versando alla madre entro il giorno 1 di ogni mese la somma mensile di € 400,00 oltre rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Varese.
5) La madre, quale genitore collocatario del figlio minore, provvederà a richiedere l'assegno unico/ assegni famigliari .
6) I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità e/o del passaporto .
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi contratto dai coniugi in
Morazzone in data 12.06.2016, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Morazzone anno 2016, atto n.3 , parte I Serie alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3600/2025, promossa con ricorso depositato il 11/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...],
Cod. Fisc: C.F._1 Controparte_1
con gli Avv.ti Monica Schiavi e Paolo Bossi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...],
Cod. Fisc: Cittadino Italiano C.F._2
con gli Avv.ti Monica Schiavi e Paolo Bossi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Morazzone ( VA ) in data 12 giugno 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte I)
i coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 20.06.2022 omologato con decreto in data 18.07.2022 depositato in data 01.08.2022; con il seguente figlio:
nato a [...] in data [...]. Per_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.09.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lett. b L.898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto in Morazzone tra la signora ed il signor Parte_1
in data 12.06.2016 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Morazzone anno 2016, atto n.3 , parte I Serie, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Morazzone di procedere all'annotazione della Sentenza ed ulteriori incombenze.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento dichiarando di aver disciplinato ogni rapporto patrimoniale tra loro. Per
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione stabile e prevalente presso la residenza della madre.
Per Il padre potrà vedere e tenere con sé un week-end ogni 15 giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera e comunque sempre compatibilmente alle esigenze di vita del minore.
Durante la settimana non coincidente con il pernottamento del week-end dal padre, quest'ultimo potrà vedere il figlio due pomeriggi da concordarsi tra i genitori dall'uscita della scuola alla sera alle 21.00. In ogni caso i genitori potranno concordare altre e diverse modalità Per di visita in base alle esigenze di e agli impegni lavorativi di entrambi . Per le vacanze
Per estive passerà un periodo anche non continuativo di 15 giorni con ogni genitore, da concordarsi preventivamente entro il 1° giugno di ogni anno. Per le vacanze natalizie e pasquali il figlio starà con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, in maniera alternata. Il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Per 4) Il padre contribuirà al mantenimento di versando alla madre entro il giorno 1 di ogni mese la somma mensile di € 400,00 oltre rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Varese.
5) La madre, quale genitore collocatario del figlio minore, provvederà a richiedere l'assegno unico/ assegni famigliari .
6) I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità e/o del passaporto .
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi contratto dai coniugi in
Morazzone in data 12.06.2016, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Morazzone anno 2016, atto n.3 , parte I Serie alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3