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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 22433/2024 promossa congiuntamente da: nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
NI ANTEZZA del Foro di Roma
e nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. MARIA Parte_2 C.F._2
BOSCAINI del Foro di Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
In data 10.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«che il Tribunale trattenga la causa in decisione pronunciando sentenza di divorzio consensuale fra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e qui esplicitamente richiamate:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Desenzano del Garda, Via delle Rose n. 26, già di proprietà della moglie, viene assegnata alla sig.ra – con tutto quanto in essa contenuto – che continuerà a Parte_2 viverci insieme ai figli minori;
si dà atto che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale. Pt_1
3) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. 4) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione materna sita in Desenzano del Garda via Delle Rose n. 26; in applicazione dell'art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno separatamente le decisioni inerenti le questioni ordinarie durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Il padre, salvo diverso accordo con la madre e con i figli, potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni a settimana con pernotto e due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
durante le vacanze estive, le festività natalizie, pasquali e le ulteriori festività, i ragazzi trascorreranno uguali tempi di permanenza con entrambi i genitori, che si riservano di concordare di volta in volta tali periodi, alternando ad esempio, di anno in anno, i periodi comprendenti il giorno di Natale e quello della Vigilia ovvero il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo e privilegiando sempre e comunque il rapporto tra i figli e l'altro genitore.
6) Il padre provvederà al mantenimento dei figli versando un contributo mensile di euro 600 (300 euro per ciascun figlio) mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
(IBAN: [...]) entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma si conviene annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT a partire dall' anno successivo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza. Il sig. concorrerà nella misura pari al 30 per cento delle spese Pt_1 straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso.
7) I genitori rilasceranno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio anche dei figli minori.
8) Il cane UD rimarrà con la sig.ra e il sig. parteciperà a tutte le spese ad esso relative Pt_2 Pt_1 nella misura pari al 30 per cento.
9) ordinare alla Cancelleria del Tribunale di comunicare al Comune di Desenzano del Garda e di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio n.37, Serie A, parte 2 – anno 2006 trascritto nel registro del Comune di Desenzano del Garda.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL RD (atto n. 37, parte II, serie A, anno 2006) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra. Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 736/2025 del 20.05.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minorenni ed economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
a DESENZANO DEL RD (BS) il 30.09.2006, trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte II, serie A, n. 37;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 22433/2024 promossa congiuntamente da: nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
NI ANTEZZA del Foro di Roma
e nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. MARIA Parte_2 C.F._2
BOSCAINI del Foro di Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
In data 10.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«che il Tribunale trattenga la causa in decisione pronunciando sentenza di divorzio consensuale fra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e qui esplicitamente richiamate:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Desenzano del Garda, Via delle Rose n. 26, già di proprietà della moglie, viene assegnata alla sig.ra – con tutto quanto in essa contenuto – che continuerà a Parte_2 viverci insieme ai figli minori;
si dà atto che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale. Pt_1
3) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. 4) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione materna sita in Desenzano del Garda via Delle Rose n. 26; in applicazione dell'art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno separatamente le decisioni inerenti le questioni ordinarie durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Il padre, salvo diverso accordo con la madre e con i figli, potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni a settimana con pernotto e due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
durante le vacanze estive, le festività natalizie, pasquali e le ulteriori festività, i ragazzi trascorreranno uguali tempi di permanenza con entrambi i genitori, che si riservano di concordare di volta in volta tali periodi, alternando ad esempio, di anno in anno, i periodi comprendenti il giorno di Natale e quello della Vigilia ovvero il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo e privilegiando sempre e comunque il rapporto tra i figli e l'altro genitore.
6) Il padre provvederà al mantenimento dei figli versando un contributo mensile di euro 600 (300 euro per ciascun figlio) mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
(IBAN: [...]) entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma si conviene annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT a partire dall' anno successivo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza. Il sig. concorrerà nella misura pari al 30 per cento delle spese Pt_1 straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso.
7) I genitori rilasceranno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio anche dei figli minori.
8) Il cane UD rimarrà con la sig.ra e il sig. parteciperà a tutte le spese ad esso relative Pt_2 Pt_1 nella misura pari al 30 per cento.
9) ordinare alla Cancelleria del Tribunale di comunicare al Comune di Desenzano del Garda e di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio n.37, Serie A, parte 2 – anno 2006 trascritto nel registro del Comune di Desenzano del Garda.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL RD (atto n. 37, parte II, serie A, anno 2006) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra. Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 736/2025 del 20.05.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minorenni ed economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
a DESENZANO DEL RD (BS) il 30.09.2006, trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte II, serie A, n. 37;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti