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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8463 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Cinquemani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Cinquemani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/04/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con ordine di Parte_1 Parte_2 trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato Civile del Comune di Siliqua, affinché proceda alle annotazioni di legge.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad ambo i genitori con collocamento anagrafico presso la madre, quale domicilio prevalente.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ciascun genitore, mentre le decisione di straordinaria amministrazione relative alla salute, all'istruzione e alle attività sportive della minore saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori.
3) Assegnare la casa familiare sita in Siliqua alla Sig.ra nell'interesse Parte_1 della figlia minore con lei convivente.
Pag. 2 di 3 4) Lasciare libera la figlia minore di vedere il padre secondo le proprie Per_1 esigenze.
5) Stabilire che il sig. Sig. provvederà al mantenimento diretto Parte_2 della figlia quando la ragazza sarà presso di lui. Per_1
6) Stabilire che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per la Parte_1 figlia minore e provvederà al 100% delle spese straordinarie Persona_2 mediche, scolastiche e sportive.
7) Le spese del procedimento saranno ad esclusivo carico della sigra Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8463 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Cinquemani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Cinquemani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/04/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con ordine di Parte_1 Parte_2 trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato Civile del Comune di Siliqua, affinché proceda alle annotazioni di legge.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad ambo i genitori con collocamento anagrafico presso la madre, quale domicilio prevalente.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ciascun genitore, mentre le decisione di straordinaria amministrazione relative alla salute, all'istruzione e alle attività sportive della minore saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori.
3) Assegnare la casa familiare sita in Siliqua alla Sig.ra nell'interesse Parte_1 della figlia minore con lei convivente.
Pag. 2 di 3 4) Lasciare libera la figlia minore di vedere il padre secondo le proprie Per_1 esigenze.
5) Stabilire che il sig. Sig. provvederà al mantenimento diretto Parte_2 della figlia quando la ragazza sarà presso di lui. Per_1
6) Stabilire che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per la Parte_1 figlia minore e provvederà al 100% delle spese straordinarie Persona_2 mediche, scolastiche e sportive.
7) Le spese del procedimento saranno ad esclusivo carico della sigra Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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