CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2622/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201584 2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201584 2024 IVA-ALIQUOTE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201584 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5033/2025 depositato il 09/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito in notifica in data 17.3.2025 alla AGENZIA DELLE ENTRATE di RC, la Ricorrente_1 Srl, in persona del l.r.p.t. e con il difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso verso l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TD7030201584/2024 notificatogli in data 17.1.2025 e relativo a IRES, IRAP e IVA anno 2018, accertate ex art. 39 DPR 600/1973.
L'illegittimità dell'atto, secondo il ricorrente, derivava:
1. per essere carente di motivazione e comunque violativo della previsione dell'art. 7 L. 212/2000; ed infatti l'Ufficio, all'esito delle verifiche svolte sui conti della società e dei soci aveva accertato ricavi omessi per 84.100,00 euro, presumendo tali i bonifici eseguiti per euro 40.000 da Nominativo_1 e Nominativo_2, ovvero il padre e la nonna dei soci Nominativo_3 e Nominativo_4; appariva invero autoevidente che siffatti versamenti non fossero riferibili all'attività commerciale, trattandosi piuttosto di elargizioni fatte dai congiunti per corrispondere a situazioni di difficoltà della società; analogamente per i versamenti in contanti per complessivi euro 44.000, provenienti da risorse dei soci e delle loro famiglie.
2. per essere comunque errata la percentuale di redditività accertata, nel 4,09%, essendo aritmeticamente corretta quella del 37,86% (peraltro più alta di quella nazionale);
3. per non aver corrisposto l'Ufficio all'onere della prova sullo stesso incombente;
4. dall'essere stato sottoscritto da funzionario privo della qualifica dirigenziale la cui delega alla firma non era stata allegata all'atto.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite.
°°°°°°°°°°°°°°
Con memoria del 14.5.2015 si costituiva in giudizio l'AGENZIA delle ENTRATE per sostenere la legittimità del proprio operato e resistere al ricorso.
Richiamati i contenuti dell'AVVISO di ACCERTAMENTO ha quindi dedotto circa ai motivi di ricorso evidenziando:
- l'ampia motivazione del provvedimento quanto ai presupposti impositivi e ai criteri impiegati ai fini dell'accertamento delle maggiori imposte dovute, peraltro già ampiamente noti al ricorrente, che in merito ha spiegato ampia contestazione, sin dalla fase preventiva;
- che nessuna seria dimostrazione contabile era stata offerta delle asserzioni di parte circa la provenienza effettiva delle poste finanziarie accertate dai prossimi congiunti apparentemente elargenti né tampoco circa le esigenze di cassa che le avrebbero rese necessarie;
- che il calcolo della redditività era stato svolto correttamente, essendo stata piuttosto erroneamente indicata la somma riportata al numeratore (32.700,81 invece che 302.700,81) comunque ricavabile correttamente dal corpo della motivazione
- la regolarità della sottoscrizione dell'atto da parte del Capo Nominativo_5 , appartenente alla Terza area, soggetto legittimato come da provvedimenti di delega della Direttrice Provinciale Dott. Nominativo_6, allegata. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma di legittimità dell'Avviso impugnato con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza camerale il procedimento veniva quindi deciso, in esito alla prevista camera di consiglio, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Priva di pregio, in primo luogo, l'eccezione concernente la sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario delegato dal capo ufficio. Premesso infatti che non è necessario, né è previsto, che all'atto di accertamento debba essere anche allegata la delega alla firma conferita al funzionario sottoscrittore, essendo solo prescritta a pena di nullità dell'atto l'esistenza di una valida delega, v'è che, nella fattispecie, l'Ufficio ha offerto prova del valido ed efficace conferimento della delega al funzionario sottoscrittore;
del resto, sul punto, ancora di recente la S.C. ha avuto modo di affermare che “In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale [quale appunto il sottoscrittore dell'accertamento impugnato, n.d.e.], con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012.” (Sez. 5, Sentenza 9/11/2015 n. 22810).
Parimenti privo di pregio il dedotto rilievo di carenza motivazionale dell'atto; se infatti non v'è dubbio che la previsione invocata di cui all'art. 7 dello Statuto del contribuente, oltre a non essere assistita da comminatoria di espressa nullità, è comunque riferita all'ipotesi di motivazione dell'atto con rinvio pure e semplice ad altro atto, occorre convenire con l'Ufficio resistente che, nella fattispecie, l'atto impugnato reca una specifica ed articolata indicazione delle ragioni dello scostamento accertato, facente perno propriamente sugli esiti dell'esame della documentazione contabile prodotta a riscontro delle movimentazioni bancarie oggetto di verifica.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, non v'è dubbio che era in potestà dell'Ufficio accertare “l'esistenza di attività non dichiarate (…)” anche desumendole “sulla base di presunzioni semplici” ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973, posto che si era proceduto a seguito di Invito a comparire (I00095/2024) emesso ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e dell'art. 51 DPR 633/1972 cui la società aveva dato seguito con la produzione di documentazione, dati e notizie. Orbene, nessun dubbio poi che un primo dato di assoluta incoerenza del quadro dei redditi dichiarati dall'impresa fosse proprio rappresentato dalla percentuale di redditività (oggettivamente non credibile) dell'impresa, pari appunto al 4,09 derivante dal rapporto tra ricavi, per euro 302.700,81 (s'è infatti trattato di un evidente errore materiale il riporto in euro 32.700,81), e reddito, per euro 12.381,00, di esercizio, essendo quella media delle imprese del settore nella zona di riferimento di circa venti punti percentuali superiore. L'esame delle movimentazioni sui conti e le annotazioni contabili relative hanno dunque evidenziato entrate per bonifici provenienti dal padre e dalla nonna dei germani Nominativo_3 e altri versamenti dei soci, che risultano oggettivamente contabilmente incomprensibili, non solo perché non è stata offerta alcuna dimostrazione (ma per vero nemmeno prima una seria allegazione) delle presunte difficoltà finanziarie - e delle relative ragioni - in cui si sarebbe dibattuta la società nel corso dell'esercizio al punto da imporre il ricorso a elargizioni di familiari e degli stessi soci (peraltro nemmeno percettori di redditi propri tali da giustificarle) per complessivi euro 84.100,00; è dunque senza meno grave, precisa e concordante la presunzione dell'ufficio che dietro queste movimentazioni siano stati occultati redditi d'impresa ulteriori e non dichiarati e sottratti al fisco.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.100 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2622/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201584 2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201584 2024 IVA-ALIQUOTE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201584 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5033/2025 depositato il 09/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito in notifica in data 17.3.2025 alla AGENZIA DELLE ENTRATE di RC, la Ricorrente_1 Srl, in persona del l.r.p.t. e con il difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso verso l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TD7030201584/2024 notificatogli in data 17.1.2025 e relativo a IRES, IRAP e IVA anno 2018, accertate ex art. 39 DPR 600/1973.
L'illegittimità dell'atto, secondo il ricorrente, derivava:
1. per essere carente di motivazione e comunque violativo della previsione dell'art. 7 L. 212/2000; ed infatti l'Ufficio, all'esito delle verifiche svolte sui conti della società e dei soci aveva accertato ricavi omessi per 84.100,00 euro, presumendo tali i bonifici eseguiti per euro 40.000 da Nominativo_1 e Nominativo_2, ovvero il padre e la nonna dei soci Nominativo_3 e Nominativo_4; appariva invero autoevidente che siffatti versamenti non fossero riferibili all'attività commerciale, trattandosi piuttosto di elargizioni fatte dai congiunti per corrispondere a situazioni di difficoltà della società; analogamente per i versamenti in contanti per complessivi euro 44.000, provenienti da risorse dei soci e delle loro famiglie.
2. per essere comunque errata la percentuale di redditività accertata, nel 4,09%, essendo aritmeticamente corretta quella del 37,86% (peraltro più alta di quella nazionale);
3. per non aver corrisposto l'Ufficio all'onere della prova sullo stesso incombente;
4. dall'essere stato sottoscritto da funzionario privo della qualifica dirigenziale la cui delega alla firma non era stata allegata all'atto.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite.
°°°°°°°°°°°°°°
Con memoria del 14.5.2015 si costituiva in giudizio l'AGENZIA delle ENTRATE per sostenere la legittimità del proprio operato e resistere al ricorso.
Richiamati i contenuti dell'AVVISO di ACCERTAMENTO ha quindi dedotto circa ai motivi di ricorso evidenziando:
- l'ampia motivazione del provvedimento quanto ai presupposti impositivi e ai criteri impiegati ai fini dell'accertamento delle maggiori imposte dovute, peraltro già ampiamente noti al ricorrente, che in merito ha spiegato ampia contestazione, sin dalla fase preventiva;
- che nessuna seria dimostrazione contabile era stata offerta delle asserzioni di parte circa la provenienza effettiva delle poste finanziarie accertate dai prossimi congiunti apparentemente elargenti né tampoco circa le esigenze di cassa che le avrebbero rese necessarie;
- che il calcolo della redditività era stato svolto correttamente, essendo stata piuttosto erroneamente indicata la somma riportata al numeratore (32.700,81 invece che 302.700,81) comunque ricavabile correttamente dal corpo della motivazione
- la regolarità della sottoscrizione dell'atto da parte del Capo Nominativo_5 , appartenente alla Terza area, soggetto legittimato come da provvedimenti di delega della Direttrice Provinciale Dott. Nominativo_6, allegata. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma di legittimità dell'Avviso impugnato con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza camerale il procedimento veniva quindi deciso, in esito alla prevista camera di consiglio, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Priva di pregio, in primo luogo, l'eccezione concernente la sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario delegato dal capo ufficio. Premesso infatti che non è necessario, né è previsto, che all'atto di accertamento debba essere anche allegata la delega alla firma conferita al funzionario sottoscrittore, essendo solo prescritta a pena di nullità dell'atto l'esistenza di una valida delega, v'è che, nella fattispecie, l'Ufficio ha offerto prova del valido ed efficace conferimento della delega al funzionario sottoscrittore;
del resto, sul punto, ancora di recente la S.C. ha avuto modo di affermare che “In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale [quale appunto il sottoscrittore dell'accertamento impugnato, n.d.e.], con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012.” (Sez. 5, Sentenza 9/11/2015 n. 22810).
Parimenti privo di pregio il dedotto rilievo di carenza motivazionale dell'atto; se infatti non v'è dubbio che la previsione invocata di cui all'art. 7 dello Statuto del contribuente, oltre a non essere assistita da comminatoria di espressa nullità, è comunque riferita all'ipotesi di motivazione dell'atto con rinvio pure e semplice ad altro atto, occorre convenire con l'Ufficio resistente che, nella fattispecie, l'atto impugnato reca una specifica ed articolata indicazione delle ragioni dello scostamento accertato, facente perno propriamente sugli esiti dell'esame della documentazione contabile prodotta a riscontro delle movimentazioni bancarie oggetto di verifica.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, non v'è dubbio che era in potestà dell'Ufficio accertare “l'esistenza di attività non dichiarate (…)” anche desumendole “sulla base di presunzioni semplici” ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973, posto che si era proceduto a seguito di Invito a comparire (I00095/2024) emesso ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e dell'art. 51 DPR 633/1972 cui la società aveva dato seguito con la produzione di documentazione, dati e notizie. Orbene, nessun dubbio poi che un primo dato di assoluta incoerenza del quadro dei redditi dichiarati dall'impresa fosse proprio rappresentato dalla percentuale di redditività (oggettivamente non credibile) dell'impresa, pari appunto al 4,09 derivante dal rapporto tra ricavi, per euro 302.700,81 (s'è infatti trattato di un evidente errore materiale il riporto in euro 32.700,81), e reddito, per euro 12.381,00, di esercizio, essendo quella media delle imprese del settore nella zona di riferimento di circa venti punti percentuali superiore. L'esame delle movimentazioni sui conti e le annotazioni contabili relative hanno dunque evidenziato entrate per bonifici provenienti dal padre e dalla nonna dei germani Nominativo_3 e altri versamenti dei soci, che risultano oggettivamente contabilmente incomprensibili, non solo perché non è stata offerta alcuna dimostrazione (ma per vero nemmeno prima una seria allegazione) delle presunte difficoltà finanziarie - e delle relative ragioni - in cui si sarebbe dibattuta la società nel corso dell'esercizio al punto da imporre il ricorso a elargizioni di familiari e degli stessi soci (peraltro nemmeno percettori di redditi propri tali da giustificarle) per complessivi euro 84.100,00; è dunque senza meno grave, precisa e concordante la presunzione dell'ufficio che dietro queste movimentazioni siano stati occultati redditi d'impresa ulteriori e non dichiarati e sottratti al fisco.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.100 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)