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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/08/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 710/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. DUCCIO Parte_1 C.F._1
PANTI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIANCHINI PAOLO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
BIANCHINI PAOLO (CF C.F._3
APPELLATE avverso la sentenza n. 842/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 13/10/2022
CONCLUSIONI
In data 08/07/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 26 Per la parte appellante
A) Preliminarmente sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata sussistendo sia il fumus che il periculum in mora per i motivi in narrativa dedotti
B) IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA: ammettere e disporre CTU contabile, diretta a determinare il valore attuale, compresi gli interessi maturati dalla loro scadenza, dei titoli obbligazionari BCC di Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin [...] poi trasformati in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...], depositati presso la Filiale di Poggibonsi L.go Campidoglio 26 della
[...]
– ora – Parte_2 Controparte_2
C) Interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta
[...]
(gia e prova per testi sui Controparte_2 Controparte_3 capitoli e testi indicati nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc del 6.7.2017.
D) NEL MERITO:
1) riformare integralmente la sentenza n. 842/2022 resa inter partes il 7 ottobre 2022 dal Tribunale di Siena nel procedimento RGN. 4450/2016, pubblicata in data 13/10/2022;
2) Preliminarmente dichiarare tempestivo il disconoscimento dei doc.3) e 6) di controparte e quindi la loro utilizzabilità ai fini del decidere ivi incluse le risultanze cui perviene la Dott.sa nell'elaborato peritale di primo grado;
Per_1
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di costituzione di pegno del 9/12 luglio 2010 e di tutti i successivi atti ad esso collegati o riferibili (pegno rotativo e conferma di pegno con sottoscrizione apocrifa) per i motivi tutti di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare la legittimazione ed il diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere il pagamento della somma pari al controvalore nominale dei Pt_1 titoli obbligazionari BCC di Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin [...] poi trasformati in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...], depositati presso la Filiale di Poggibonsi della Controparte_4
nel Dossier titoli
[...] Controparte_5
413/030864 intestati alla sig.ra pari ad €uro 15.000,00, oltre Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto sino alla vendita/liquidazione degli stessi;
4) per l'effetto condannare la società (già Controparte_1 [...]
ovvero la Controparte_6
“ (che ha acquistato con efficacia dal 1.1.2017 Controparte_2
pagina 2 di 26 l'azienda ed i rapporti attivi e passivi della
[...]
, in persona dei loro rispettivi legali Controparte_6 rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 della somma pari al controvalore nominale dei titoli obbligazionari BCC di Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin [...] poi trasformati in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...], depositati presso la Filiale di Poggibonsi della
[...]
nel Dossier titoli Controparte_7
413/030864 intestati alla sig.ra pari ad €uro 15.000,00, oltre Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto sino alla vendita/liquidazione degli stessi, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino alla vendita/liquidazione dei suddetti titoli azionari;
5) Con vittoria di spese e compenso legale per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via preliminare:
== rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante perché infondata, non ricorrendo i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
== rigettare le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, poiché inammissibili ed irrilevanti, per tutti i motivi specificatamente esposti alle pagine da 4 ad 8 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. depositata da Controparte_2 nel fascicolo di primo grado in data 26.07.2017, richiamati nella narrativa
[...] della comparsa di costituzione in appello;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ammettere i capitoli di prova per testi ex adverso formulati, si indica quale teste a controprova su tutti i capitoli articolati dall'attrice, il sig. , c/o Testimone_1 Controparte_2
filiale 412, Agenzia Staggia Senese, Via Romana n. 141, come già
[...] indicato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. depositata da CP_6
pagina 3 di 26 nel fascicolo di primo grado in data 26.07.2017; Controparte_2
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla sig.ra e pertanto Parte_1 rigettare l'appello da essa proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e nei precedenti scritti difensivi anche in primo grado. Conseguentemente confermare integralmente la Sentenza di primo grado n. 842/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 07.10.2022.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, c.a.p. ed i.v.a..”.
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via preliminare:
== rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante perché infondata, non ricorrendo i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
== rigettare le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, poiché inammissibili ed irrilevanti, per tutti i motivi specificatamente esposti alle pagine da 4 ad 8 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. depositata da Controparte_2 nel fascicolo di primo grado in data 26.07.2017, richiamati nella narrativa
[...] della comparsa di costituzione in appello;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ammettere i capitoli di prova per testi ex adverso formulati, si indica quale teste a controprova su tutti i capitoli articolati dall'attrice, il sig. , c/o Testimone_1 Controparte_2
filiale 412, Agenzia Staggia Senese, Via Romana n. 141, come già
[...] indicato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. depositata da
[...] nel fascicolo di primo grado in data 26.07.2017; Controparte_2
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla sig.ra e pertanto Parte_1
pagina 4 di 26 rigettare l'appello da essa proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e nei precedenti scritti difensivi anche in primo grado. Conseguentemente confermare integralmente la Sentenza di primo grado n. 842/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 07.10.2022.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, c.a.p. ed i.v.a..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 842/2022 pubblicata il 13/10/2022, il Tribunale di Siena ha così deciso:
“rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1 convenuta e della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. che liquida per ciascuna in
€ 4.835 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP se per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da volte a Parte_1 sentir accertare e dichiarare la propria legittimazione ad agire ed il proprio diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino alla vendita/liquidazione, pari al controvalore nominale dei titoli obbligazionari BCC di Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin [...], poi trasformati in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...], depositati presso la
Filiale di Poggibonsi della Parte_2
), nel dossier titoli 413/030864 ad ella intestati, Controparte_8 con condanna dell' (già Controparte_1 [...]
) ovvero della Controparte_9 Controparte_2
a tale pagamento.
[...]
A sostegno della domanda la aveva dedotto di avere acquistato in data Pt_1
12/07/2010 i titoli obbligazionari sopra indicati, del valore nominale di €
pagina 5 di 26 15.000,00 e di aver successivamente domandato, infruttuosamente, alla banca la consegna dei predetti titoli o il pagamento del loro valore a seguito della liquidazione.
Si era costituito in giudizio l' allegando che: con atto avente data CP_1 certa del 13.07.2010 l'attrice aveva costituito in pegno i titoli obbligazionari per l'intero loro valore, a garanzia delle obbligazioni di una società; la stessa , in Pt_1 data 08.10.2012 aveva prestato il proprio consenso all'aumento dell'affidamento già concesso alla società confermando il pegno su titoli datato 13.07.2010; il
10.12.2012 i titoli obbligazionari TV 09.12.08-12 codice Isin [...] venivano rimborsati e, in data 13.12.2012, con la somma ottenuta venivano acquistati i titoli della banca TV 24.10.2012-17, codice Isin [...], che venivano depositati nel dossier titoli n. 413/030864 e costituiti in pegno in sostituzione dei precedenti;
il 09.05.2014 l'attrice aveva confermato la garanzia pignoratizia concessa in favore della società.
La convenuta aveva, altresì, dedotto che, a seguito del fallimento di quest'ultima, previa specifica comunicazione, aveva escusso la garanzia pignoratizia prestata dalla e trattenuto il ricavato della vendita dei titoli obbligazionari vincolati Pt_1 sul dossier titoli n. 413/030864, in conto del maggior credito da essa vantato nei confronti della fallita.
Era, altresì, intervenuta la quale successore a titolo Controparte_2 particolare della convenuta con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata all'udienza dell'8.05.2017, con cui era stato chiesto il rigetto delle domande dell'attrice.
Il Tribunale - ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato dall'attrice dei documenti prodotti dall' sub nn. 3 (conferma atto di pegno del CP_1
08.10.2012) e 6 (conferma atto di pegno del 13.05.2014) - aveva deciso nel senso sopra indicato.
pagina 6 di 26 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE o ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di CP_10
Co Appello (di seguito solo o ) e la Controparte_1 CP_1
(di seguito BC o ed entrambe anche Controparte_2 CP_2
APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Errata valutazione sulla tardività del disconoscimento dei documenti nn. 3) e
6) depositati da parte appellata – Remissione in termini;
2) Errata valutazione della rinuncia al disconoscimento del doc. n. 6) di parte appellata;
3) Errore in giudicando - Nullità del contratto di pegno del 9/07/2010 per inesistenza dell'oggetto e susseguente nullità dei contratti successivi ad esso funzionalmente collegati – Errata e illogica motivazione in relazione alla valenza del doc.6) di parte appellata.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, l' e BC nel costituirsi in giudizio, CP_1 hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 08/07/2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
pagina 7 di 26 Con riguardo all'eccezione di tardività sollevata dalle APPELLATE, in riferimento alla comparsa conclusionale depositata dall'APPELLANTE in data 29.04.2024 anziché entro il 28.04.2025 (giorno festivo) come da provvedimento del
Presidente istruttore in data 2.10.2023, il Collegio rileva che, per giurisprudenza consolidata, la Corte regolatrice, da ultimo con Ordinanza n. 22696 del 2024, ha statuito che “la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5,
c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito”.
Pertanto, la comparsa conclusionale deposita dalla il 29.04.2025 - ossia il Pt_1 primo giorno successivo alla data di scadenza per il deposito di tale atto, cadente nel giorno festivo del 28.04.2025, non può essere considerata tardiva, con conseguenziale rigetto dell'eccezione sollevata.
Quanto alla ulteriore richiesta di estromissione dal fascicolo d'ufficio dell'atto di parte APPELLANTE denominato “Memoria di replica alla conclusionale” depositato in data 13.05.2024, fondato sull'assunto che esso costituirebbe, in realtà, una vera e propria memoria conclusionale, tuttavia tardiva, si rileva che con la precitata ordinanza del 2.10.2023 di rinvio ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
28.05.2024 per le rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, era stato concesso per il deposito delle comparse conclusionali un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza e per il deposito delle memorie di replica un termine non superiore a quindici giorni prima.
Ebbene il deposito del 13.05.2024 dell'atto in questione è rispettoso del termine concesso. Quanto alla natura dell'atto, si tratta di difese comunque svolte anche a confutazione del tenore delle comparse conclusionali depositate da ciascuna delle
APPELLANTI.
Anche la richiesta in esame va dunque respinta.
pagina 8 di 26 NEL MERITO
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (Errata valutazione sulla tardività del disconoscimento dei documenti 3) e 6) depositati da parte appellata
– Remissione in termini) è infondata.
Sotto il primo profilo, l'APPELLANTE critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto tardivo il disconoscimento dei documenti in questione, motivando che “in tema di disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 co. 1 n. 2 c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. La norma in esame, quindi, pone un termine di decadenza entro il quale deve essere effettuato il disconoscimento ad opera della parte costituita. In particolare, se è l'attore a depositare il documento unitamente all'atto di citazione, il convenuto ha l'onere di disconoscerlo nella comparsa di risposta;
diversamente, se il convenuto nel costituirsi produce il documento, l'attore avrà l'onere di disconoscerlo nella prima udienza successiva davanti al GI, qualunque sia l'attività processuale espletata in tale udienza, anche se in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale (Cass.
29909/08) (…)”.
In particolare, l'APPELLANTE sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto tardivo il disconoscimento dei documenti sopra richiamati, in quanto non avrebbe preso in considerazione il fatto che, già, alla prima udienza, il proprio procuratore alle liti si era riservato “in ordine all'eventuale disconoscimento delle firme da parte dell'attrice in considerazione della costituzione in giudizio
pagina 9 di 26 telematica, resa visibile solo sabato 06.05.2017.” e che il primo G.I. assegnatario della causa, proprio per tali considerazioni, le aveva concesso la possibilità di svolgere “le proprie eccezioni e deduzioni nelle memorie previste dall'art. 183, VI comma c.p.c. anche ai fini di un eventuale tempestivo disconoscimento delle firme dei documenti depositati da parte convenuta”.
Replicano le APPELLATE, sostenendo l'infondatezza del motivo in esame in quanto, ai sensi del richiamato art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Nel caso di specie, quindi, a detta dell' e di BC, il CP_1 disconoscimento avrebbe dovuto essere effettuato nel corso della udienza di trattazione, prevista per il giorno 08.05.2017, posto che i suddetti documenti erano stati prodotti in data 04.05.2017, a corredo della comparsa di costituzione Contr e risposta di
Ciò posto, giova rilevare in primo luogo che la costituzione dell' – CP_1 con la quale era stato chiesto soltanto il rigetto delle domande attoree - era avvenuta in data 04.05.2017 ed era stata accettata e, quindi, resa visibile nel fascicolo telematico in data 6.05.2017.
L'intervento ex art. 111 c.p.c. di era avvenuto Controparte_2 all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. celebrata in data 08.05.2017.
Tanto premesso rileva il Collegio che secondo il maggioritario orientamento della
Corte Suprema “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con
pagina 10 di 26 riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta” (Cass. Sentenza n. 9690 del 12/04/2023).
La suddetta norma, quindi nel descrivere i contorni della “barriera preclusiva” opera un riferimento alternativo alla “prima udienza” ovvero alla “prima risposta”, intendendo, in particolare, con la locuzione “prima udienza successiva alla produzione” che essa debba essere considerata “in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza le parti abbiano chiesto solo un rinvio per la trattativa in corso, la cui coltivazione non si pone in contrasto con la possibilità di immediata presa di posizione sull'autenticità del documento prodotto” (Cass. Sentenza n. 12303 del 15/06/2016).
Tale preclusione è, quindi, interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte in modo rigoroso, tanto che l'onere di disconoscimento deve essere adempiuto entro l'udienza successiva alla produzione della scrittura stessa, anche se tale udienza sia stata poi rinviata.
Non occorre, dunque, che in udienza venga necessariamente espletata una
"effettiva attività processuale", posto che l'art. 215 comma 1, n. 2 c.p.c. risulta privo di qualsiasi riferimento che possa avallare una simile interpretazione, dovendosi perciò ritenere del tutto irrilevante il comportamento delle parti nella suddetta udienza (Cass. Sentenza n. 29909 del 22/12/2008).
Nel caso di specie, in considerazione dei principi di diritto sopra esposti, la prima difesa utile per effettuare il disconoscimento, da parte della , era Pt_1 sicuramente l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. tenutasi il giorno
08.05.2017, ove si consideri che i documenti, dei quali l'APPELLANTE intendeva effettuare il disconoscimento, erano stati prodotti dall' con la CP_1 propria comparsa di costituzione depositata il 04.05.2017, alle ore 16.40, visibile nel fascicolo telematico, atto che, a norma dell'art. 167 c.p.c., non contenendo domande riconvenzionali, eccezioni preliminari o chiamate in causa di terzi,
pagina 11 di 26 risultava, indubbiamente, depositato tempestivamente.
Il deposito della comparsa di risposta risulta avvenuto in data 04.05.2017 come da seguente screenshot estratto dalla Consolle del magistrato:
Co L'accettazione della busta contenente la suddetta comparsa di costituzione di risulta avvenuta in data 06.05.2017 alle ore 10.46 e, da tale momento, era visibile nel fascicolo telematico, come da seguente schermata, tratta dal SICID, dello storico del fascicolo d'ufficio di primo grado,:
L'avvenuta comunicazione della costituzione – a seguito di accettazione della predetta busta - risulta essere avvenuta mediante invio telematico in data
6.05.2017 alle ore 10.46.47, come si evince dalla seguente schermata del fascicolo telematico di primo grado, anch'essa tratta dal : Pt_3
pagina 12 di 26 Trattasi, peraltro, di mera comunicazione di cortesia, posto che l'atto de quo non avrebbe dovuto essere né comunicato né tantomeno notificato, non essendo la
PAPA contumace.
A ciò si aggiunga infine che solo il termine finale scadente il giorno del sabato
(quale era il 6.05.2017) è prorogato di diritto al lunedì successivo.
Infatti, l'art. 155 c.p.c. ai commi 4 e 5 così dispone:
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
pagina 13 di 26 Da tanto si comprende che, correttamente, il Giudice di prime cure abbia ritenuto tardivo il disconoscimento dalla , poiché effettuato in prima memoria ex art. Pt_1
183 comma 6, n.1) del 07.06.2017, anziché nella predetta udienza di trattazione del 08.05.2017, avendo la convenuta e l'intervenuta tempestivamente eccepito la tardività dello stesso nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., primo atto successivo all'effettuato disconoscimento.
Infatti, la tardività del disconoscimento della scrittura, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere rilevata dalla parte che ha prodotto la scrittura stessa “in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura” (Cass. Sentenza n. 23636 del 24/09/2019).
Neppure assume rilievo, ai fini della decisione come sostenuto dall'APPELLANTE, il fatto che (parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. in Controparte_2 primo grado in qualità di successore a titolo particolare di “
[...]
ora ) si Controparte_6 CP_1 fosse costituita in udienza di trattazione, in quanto la stessa non aveva prodotto alcuna documentazione a corredo dell'atto di intervento volontario in relazione al quale la avrebbe potuto effettuare il disconoscimento. Pt_1
Stando così le cose, non assume rilievo l'ordinanza con cui, sul rilievo che la costituzione della convenuta fosse avvenuta in un termine che non aveva consentito all'attrice un'adeguata difesa, il G.I. aveva stabilito che la stessa Pt_1 avrebbe potuto “efficacemente svolgere le proprie eccezioni e deduzioni nelle memorie previste dall'art. 183, VI comma c.p.c. anche ai fini di un eventuale tempestivo disconoscimento delle firme dei documenti depositati da parte convenuta” in primo luogo perché l' non avendo effettuato le CP_1 attività sancite dall'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza, non era tenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza differita ai sensi dell'art. 168 comma 5
c.p.c. ed, in secondo luogo, perché le preclusioni sancite dal codice di diritto sono pagina 14 di 26 indisponibili, essendo di ordine pubblico.
Tale ordinanza deve, quindi, ritenersi anche per sua natura ex art. 177 c.p.c., correttamente superata dalla sentenza, in quanto tacitamente revocata, di talché non vi erano neppure i presupposti per la rimessione in termini della . Pt_1
La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto, di essere confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata
Col motivo in argomento, l'APPELLANTE denuncia l'errata valutazione della rinuncia al disconoscimento del doc. n. 6) di parte APPELLATA, criticando la sentenza di prime cure laddove si afferma che “dalla CTU è risultata la non autografia della sottoscrizione apposta sul doc. 6 di parte convenuta e la circostanza che le parti compilate nei docc. 3 e 6 di parte convenuta non sono appartengono alla La circostanza appare, tuttavia, del tutto irrilevante in Pt_1 quanto non è previsto alcun obbligo di legge che richieda l'autografia dell'intero documento nella fattispecie in esame;
pertanto, è ben possibile che le parti da riempire siano state compilate da un'altra persona senza che ciò determini
l'illegittimità del documento stesso. Del resto, la stessa attrice si è limitata ad eccepire di non aver riempito lei il documento ma non ha provato che lo stesso sia stato da altri compilato contro la sua volontà o a sua insaputa. Pertanto, il doc. 3 prodotto dalla convenuta è utilizzabile ai fini della decisione, non avendo la
Papa disconosciuto la relativa sottoscrizione”.
L'APPELLANTE censura anche il seguente passo motivazionale: “Con la prima memoria istruttoria parte attrice ha altresì disconosciuto la conformità delle copie di cui ai docc. 2, 3, 4, 5 e 6 all'originale. Successivamente, all'udienza del
18.2.2021 a seguito dell'esibizione degli originali dei docc. 2, 3, 5 e 6 parte attrice ha dichiarato “nulla osserva” dovendosi pertanto, ritenere rinunciata l'eccezione, anche a volerne ammettere la tempestività.
pagina 15 di 26 In particolare, la sostiene che il Tribunale avrebbe errato nella sua Pt_1 valutazione, in quanto essa originaria resistente, verbalizzando all'udienza del
18.2.2021 “nulla osserva”, si sarebbe riferita alla rispondenza tra copie prodotte e originali esibiti al Giudice e non al disconoscimento della grafia apposta sui documenti n.3) e 6), tra l'altro, ribadito in tutti i propri scritti difensivi di primo grado.
Replicano le APPELLATE, sostenendo che tale censura è il frutto di una errata interpretazione della motivazione della sentenza impugnata, essendo a loro dire, chiaro, che la rinuncia alla quale si è riferito il Giudice di primo grado non atteneva al disconoscimento del contenuto dattiloscritto dei doc. 3 e 6 e della sottoscrizione apposta sul doc. 6, bensì unicamente al disconoscimento riguardante la corrispondenza delle copie da esso prodotte rispetto agli originali.
Concorda il Collegio con la tesi dell' e della essendo CP_1 CP_2 chiaro dal tenore del passo motivazionale sopra riportato che il Giudice di prime cure abbia ritenuto rinunciato il solo disconoscimento della conformità delle copie prodotte ai corrispondenti originali dei doc. 3 e 6 sopra menzionati.
Pertanto, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo l'APPELLANTE denuncia l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale, la nullità del contratto di pegno del 09.07.2010, con data certa del
13.07.2010 per inesistenza dell'oggetto, la conseguente nullità dei contratti successivi ad esso funzionalmente collegati, nonché l'errata e illogica motivazione Co in relazione alla valenza del doc.6 di e critica la sentenza nella parte in cui afferma che “… dalla documentazione in atti risulta che i titoli oggetto di controversia sono quelli TV 09.12.08- 2 codice Isin [...] poi trasformati
pagina 16 di 26 in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...] depositati presso la banca nel dossier titoli 413/030864. L'indicazione di un diverso numero, contenuta nel doc.
2 di parte convenuta ([...]) con cui parte attrice ha costituito i titoli in pegno è evidentemente un mero errore materiale. Risulta, infatti, dalla ulteriore documentazione in atti che il pegno aveva ad oggetto i titoli depositati sul Dossier vincolato n. 030864 (doc. 11 convenuta) e risulta altresì dall'estratto conto allegato in atti (doc. 4 convenuta) che i titoli depositati il 12.7.2010 nel predetto
Dossier erano originariamente i BCC Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin
[...].”
In particolare, l'APPELLANTE sostiene che il Tribunale, da un lato, abbia errato nel ritenere che l'inesatta indicazione dei titoli presente nel contratto di pegno, costituisse semplicemente “un mero errore materiale”, anziché una nullità del contratto stesso per inesistenza dell'oggetto e dall'altro, si sia limitato a giustificare tali considerazioni, affermando unicamente che il pegno era in realtà costituito originariamente sui titoli BCC Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin
[...], in quanto dalla documentazione prodotta, era risultato che tali titoli fossero stati depositati sul dossier vincolato n. 030864 (doc. 11 convenuta)
e che tale circostanza era avvalorata anche dall'estratto conto prodotto sub doc.
4).
Secondo la , invece, tali circostanze non avrebbero potuto ritenersi sufficienti Pt_1 per provare l'errore materiale, potendo le stesse al limite dimostrare solo che essa avesse acceso presso la convenuta un dossier titoli n. 030864 e che sullo stesso fossero transitati i titoli BBC di cui oggi si rivendica il pagamento.
L'APPELLANTE aggiunge che l'atto di pegno rotativo del 13/12/2012 avrebbe dovuto essere considerato anch'esso nullo, in quanto facente riferimento ad un contratto di pegno in data 09.07.2010 e data certa del 13.07.2010, il cui oggetto era inesistente e, per questo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dal pagina 17 di 26 Giudice di prime cure, rivestiva particolare importanza il documento n. 6
(prodotto da parte appellata), denominato “Conferma atto di pegno” del
09/05/2014, poiché accertato apocrifo dalla espletata CTU.
Replicano le APPELLATE, sostenendo l'infondatezza del motivo in esame, in quanto:
• l'oggetto del contratto di pegno con data certa del 13.07.2010 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di ) risultava esattamente determinato o CP_1 comunque determinabile, essendo pacifico che la suddetta garanzia reale avesse ad oggetto i titoli depositati sul dossier vincolato n. 030864 (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado ), prevedendo, infatti, il predetto contratto che CP_1 erano “costituiti in pegno a favore della banca ed a garanzia per l'intero loro valore pari attualmente ad euro 15.000,00 gli strumenti finanziari (di seguito denominati titoli) in calce descritti relativi allo specifico conto deposito titoli n.
030864 di cui all'art. 34 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio
2008…”;
• la successiva descrizione degli strumenti finanziari contenuta nel citato contratto di pegno con data certa del 13.07.2010 riportava, invece, le obbligazioni
12/07/2005 – 12/07/2015 ISIN [...], le quali erano Parte_2 state indicate come i titoli intestati alla e depositati sul dossier n. 030864, Pt_1 ma così non era, essendo quindi configurabile un errore materiale, posto che l'APPELLANTE non aveva mai acquistato i predetti titoli, né li aveva depositati sul predetto dossier.
A maggior conferma della propria tesi, l' e BC deducono di aver CP_1 dimostrato, da un lato, che i citati titoli BCC Cambiano TV 09.12.08-12, codice
ISIN [...] erano stati rimborsati in data 10.12.2012 e che le somme pervenute alla , in forza di detto rimborso, erano state impiegate per Pt_1
l'acquisto dei titoli BCC Cambiano TV 24.10.2012-17, codice ISIN [...],
pagina 18 di 26 sempre di valore pari ad € 15.000,00 (oggetto dell'odierna domanda di pagamento) e dall'altro, che anche questi ultimi titoli – come i primi - erano stati Co depositati nel dossier titoli n. 030864 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado ) e quindi vincolati in pegno in forza dall'atto di collegamento di pegno rotativo del
13.12.2012.
Ciò posto, rileva in primo luogo il Collegio, per quanto qui di interesse, che l'
[...]
ha depositato i seguenti documenti: CP_1
• quello sub 2) rappresentato dall'atto di costituzione di pegno in data
09.07.2010 con data certa del 13.07.2010, avente per quanto qui di interesse il seguente contenuto:
• quello sub 3) oggetto di tardivo disconoscimento rappresentato dall'atto in data 08.10.2012, di conferma del pegno su titoli e/o strumenti finanziari per €
15.000,00;
• quello sub 5) rappresentato dall'atto di collegamento di pegno rotativo in data 13.12.2012;
• quello sub 6) oggetto di tardivo disconoscimento rappresentato dall'atto in data 09.05.2014, di conferma del pegno su titoli e/o strumenti finanziari per €
15.000,00;
• quello sub 10, rappresentato dall'ordine di acquisto del 13/12/2012, ore pagina 19 di 26 14.55.59, del titolo BCCC TV 24.10.12-17 codice ISIN [...];
• quello sub 12, rappresentato dall'ordine di acquisto del 12/07/2010, ore
9.05.56, del titolo BCCC TV 09.12.08-12 codice ISIN ITOOO4437726.
Tanto premesso, con riferimento al profilo afferente alla pretesa nullità del contratto di pegno del 09.07.2010, con data certa del 13.07.2010 per inesistenza dell'oggetto ed alla conseguente pretesa nullità dei contratti successivi ad esso funzionalmente collegati, si osserva che a norma dell'art. 2787, comma 3, c.c., quando il credito eccede un certo importo “la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa”. In particolare, tale “sufficiente indicazione del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la scrittura costitutiva di pegno recasse l'indicazione dell'ammontare del credito garantito e della sua natura e che la banca avesse concesso un'apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza della somma indicata nell'atto costitutivo di pegno ed ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto la nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito” (Cass. Sentenza n. 20699 del 02.10.2007 e nello stesso senso Cass. n. 1532 del 26.01.2006 e n. 5561 del 19.03.2004).
Da tanto si comprende che l'indicazione del credito non può essere generica, considerato che non si può, nel nostro ordinamento, costituire un pegno a garanzia di un credito che non sia determinato, ma, allo stesso tempo, la genericità dell'indicazione non può essere riscontrabile quando gli elementi contenuti nel contratto, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni al contratto stesso, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il pagina 20 di 26 carattere dell'indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti.
In particolare, il requisito della sufficiente indicazione della cosa data in pegno ben può ritenersi soddisfatto, nel caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflui rispetto all'interesse tutelato.
Orbene, in virtù dei principi di diritto sopra richiamati, ritiene la Corte che nel caso di specie, correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto che l'errata Co indicazione del numero dei titoli di credito nel contratto di pegno prodotto da sub doc. 2, abbia rappresentato unicamente un errore materiale e non un vizio di nullità come sostenuto dall'APPELLANTE, in quanto, dalla ulteriore documentazione prodotta dall' (dossier vincolato n. 030864 e CP_1 atto di collegamento di pegno rotativo), collegata al suddetto contratto sarebbe risultato, in modo evidente, che i titoli depositati nel citato dossier n. 030864, e perciò vincolati in pegno, non potevano che essere, in origine, i BCC Cambiano TV
09.12.08-12 codice ISIN [...], del valore pari ad € 15.000,00 e non le obbligazioni BCC Cambiano 12/07/2005 – 12/07/2015 codice ISIN
[...].
Tale ragionamento è, infatti, convincente in quanto immune da vizi logici e giuridici, posto che, in primo luogo, non è stato provato che queste ultime obbligazioni fossero state acquistate dalla , né tantomeno depositate nel Pt_1 richiamato dossier vincolato, concluso in data 07.07.2010, (l'unico richiamato nell'atto costitutivo di pegno del 09.07.2010 con data certa del 13.07.2010) ed in secondo luogo, negli atti di conferma del pegno di cui ai doc. 3 e 6 sopra indicati, tardivamente disconosciuti dalla si fa riferimento ad un atto di costituzione Pt_1
pagina 21 di 26 di pegno del 12.07.2010 che ove avesse avuto ad oggetto le obbligazioni BCC
Cambiano 12/07/2005 – 12/07/2015 codice ISIN [...], sarebbe dovuto risultare dall'estratto conto del dossier titoli per cui è lite, che copre il periodo che va proprio dal 12.07.2010 al 28.04.2017 e che invece, registra soltanto l'acquisto delle seguenti obbligazioni:
Risultano, dunque, essere stati costituiti in pegno, a far data dal 12.07.2010 soltanto i titoli sopra indicati depositati sul dossier n. 030864, come si evince dal seguente stralcio dello stesso atto costitutivo del pegno sopra citato che per l'appunto richiama soltanto tale conto deposito titoli:
pagina 22 di 26 Da ciò si evince, quindi, che non essendo depositate su tale dossier titoli le obbligazioni BCC Cambiano 12/07/2005 – 12/07/2015 codice ISIN [...] non avrebbero potuto costituire oggetto dell'atto di pegno in questione.
Può per contro ritenersi che siano stati depositati su tale dossier i titoli BCC
Cambiano TV 09.12.08-12 codice ISIN [...].
Occorre precisare che anche se la proposta di atto di costituzione del pegno reca la data certa del 13.07.2010 e la sottoscrizione da parte dell'APPELLANTE quella del 09.07.2010 e se dunque, l'ordine di acquisto BCC Cambiano TV 09.12.08-12 codice ISIN [...], del valore di € 15.000,00 non era stato ancora impartito a tale ultima data, risalendo al 12.07.2010 ore 9.05.56, resta il fatto che come si evince dai documenti sub 3 e 6 sopra indicati, il pegno fu costituito in data in data 12.07.2010.
La costituzione del pegno avviene infatti, mediante contratto, solitamente reale, con la consegna del bene oggetto della garanzia al creditore o a un terzo designato, di talché l'atto costitutivo del pegno di cui trattasi non può che essersi perfezionato quantomeno con l'accettazione della suddetta proposta da parte della CP_2
Ne deriva che i titoli in argomento avrebbero potuto costituire oggetto di pegno, atteso che - anche a non voler valorizzare le risultanze della CTU grafologica, espletata in primo grado sul falso presupposto della tempestività del disconoscimento dei doc. n. 3 e 6 secondo cui le firme ivi apposte “NON SONO
RIFERIBILI all'autografia della sig.ra ” - resta il fatto che i citati Parte_1 titoli BCC Cambiano TV 09.12.08-12 codice ISIN [...] sono stati, poi,
pagina 23 di 26 rimborsati dalla alla , in data 10.12.2012 e quest'ultima subito dopo, CP_2 Pt_1 proprio con tale somma, ha acquistato i titoli BCC Cambiano TV 24.10.2012-17, codice ISIN [...] vincolandoli in pegno in forza dall'atto di collegamento di pegno rotativo del 13.12.2012, anche questo valido, sebbene riporti, in coerenza con il contratto di pegno con data certa del 13.07.2010, l'indicazione errata dei titoli in questione (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado dell'
[...]
sopra riportato). Risulta, infatti, in esso richiamato l'errato codice ISIN CP_1
[...] che, come si è visto, afferisce a titoli che non risultano depositati nel dossier sopra indicato alla data del 12.07.2010, data di costituzione del pegno.
L'atto di collegamento di pegno rotativo del 13.12.2012 ha il seguente tenore:
Occorre rilevare in punto di validità di tale contratto, che “il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni
pagina 24 di 26 costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota, come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che
l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione”
(Cass. Ordinanza n. 27501 del 27/09/2023) purché, appunto, la sostituzione dell'oggetto avvenga entro i limiti di valore dei beni originariamente vincolati (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13508 del 01/07/2015), come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che dell'autenticità di tale documento non è dato dubitare non avendo costituito neppure oggetto della espletata CTU grafologica.
Pertanto, anche su tale punto la sentenza va confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriose EC e BC) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri per quanto riguarda EC e dei minimi per quanto riguarda la a fronte della CP_2 identità di posizione e della sostanziale sovrapposizione delle difese svolte dalle medesime, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
pagina 25 di 26 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 842/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Siena e pubblicata il 13/10/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. CONDANNA l'APPELLANTE a rifondere all'appellata CP_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. CONDANNA l'APPELLANTE a rifondere all'appellata Controparte_2
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 31.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 710/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. DUCCIO Parte_1 C.F._1
PANTI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIANCHINI PAOLO (CF C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
BIANCHINI PAOLO (CF C.F._3
APPELLATE avverso la sentenza n. 842/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 13/10/2022
CONCLUSIONI
In data 08/07/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 26 Per la parte appellante
A) Preliminarmente sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata sussistendo sia il fumus che il periculum in mora per i motivi in narrativa dedotti
B) IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA: ammettere e disporre CTU contabile, diretta a determinare il valore attuale, compresi gli interessi maturati dalla loro scadenza, dei titoli obbligazionari BCC di Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin [...] poi trasformati in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...], depositati presso la Filiale di Poggibonsi L.go Campidoglio 26 della
[...]
– ora – Parte_2 Controparte_2
C) Interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta
[...]
(gia e prova per testi sui Controparte_2 Controparte_3 capitoli e testi indicati nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc del 6.7.2017.
D) NEL MERITO:
1) riformare integralmente la sentenza n. 842/2022 resa inter partes il 7 ottobre 2022 dal Tribunale di Siena nel procedimento RGN. 4450/2016, pubblicata in data 13/10/2022;
2) Preliminarmente dichiarare tempestivo il disconoscimento dei doc.3) e 6) di controparte e quindi la loro utilizzabilità ai fini del decidere ivi incluse le risultanze cui perviene la Dott.sa nell'elaborato peritale di primo grado;
Per_1
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di costituzione di pegno del 9/12 luglio 2010 e di tutti i successivi atti ad esso collegati o riferibili (pegno rotativo e conferma di pegno con sottoscrizione apocrifa) per i motivi tutti di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare la legittimazione ed il diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere il pagamento della somma pari al controvalore nominale dei Pt_1 titoli obbligazionari BCC di Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin [...] poi trasformati in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...], depositati presso la Filiale di Poggibonsi della Controparte_4
nel Dossier titoli
[...] Controparte_5
413/030864 intestati alla sig.ra pari ad €uro 15.000,00, oltre Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto sino alla vendita/liquidazione degli stessi;
4) per l'effetto condannare la società (già Controparte_1 [...]
ovvero la Controparte_6
“ (che ha acquistato con efficacia dal 1.1.2017 Controparte_2
pagina 2 di 26 l'azienda ed i rapporti attivi e passivi della
[...]
, in persona dei loro rispettivi legali Controparte_6 rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 della somma pari al controvalore nominale dei titoli obbligazionari BCC di Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin [...] poi trasformati in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...], depositati presso la Filiale di Poggibonsi della
[...]
nel Dossier titoli Controparte_7
413/030864 intestati alla sig.ra pari ad €uro 15.000,00, oltre Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto sino alla vendita/liquidazione degli stessi, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino alla vendita/liquidazione dei suddetti titoli azionari;
5) Con vittoria di spese e compenso legale per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via preliminare:
== rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante perché infondata, non ricorrendo i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
== rigettare le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, poiché inammissibili ed irrilevanti, per tutti i motivi specificatamente esposti alle pagine da 4 ad 8 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. depositata da Controparte_2 nel fascicolo di primo grado in data 26.07.2017, richiamati nella narrativa
[...] della comparsa di costituzione in appello;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ammettere i capitoli di prova per testi ex adverso formulati, si indica quale teste a controprova su tutti i capitoli articolati dall'attrice, il sig. , c/o Testimone_1 Controparte_2
filiale 412, Agenzia Staggia Senese, Via Romana n. 141, come già
[...] indicato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. depositata da CP_6
pagina 3 di 26 nel fascicolo di primo grado in data 26.07.2017; Controparte_2
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla sig.ra e pertanto Parte_1 rigettare l'appello da essa proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e nei precedenti scritti difensivi anche in primo grado. Conseguentemente confermare integralmente la Sentenza di primo grado n. 842/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 07.10.2022.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, c.a.p. ed i.v.a..”.
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via preliminare:
== rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante perché infondata, non ricorrendo i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
== rigettare le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, poiché inammissibili ed irrilevanti, per tutti i motivi specificatamente esposti alle pagine da 4 ad 8 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. depositata da Controparte_2 nel fascicolo di primo grado in data 26.07.2017, richiamati nella narrativa
[...] della comparsa di costituzione in appello;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ammettere i capitoli di prova per testi ex adverso formulati, si indica quale teste a controprova su tutti i capitoli articolati dall'attrice, il sig. , c/o Testimone_1 Controparte_2
filiale 412, Agenzia Staggia Senese, Via Romana n. 141, come già
[...] indicato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. depositata da
[...] nel fascicolo di primo grado in data 26.07.2017; Controparte_2
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla sig.ra e pertanto Parte_1
pagina 4 di 26 rigettare l'appello da essa proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e nei precedenti scritti difensivi anche in primo grado. Conseguentemente confermare integralmente la Sentenza di primo grado n. 842/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 07.10.2022.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, c.a.p. ed i.v.a..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 842/2022 pubblicata il 13/10/2022, il Tribunale di Siena ha così deciso:
“rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1 convenuta e della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. che liquida per ciascuna in
€ 4.835 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP se per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da volte a Parte_1 sentir accertare e dichiarare la propria legittimazione ad agire ed il proprio diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino alla vendita/liquidazione, pari al controvalore nominale dei titoli obbligazionari BCC di Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin [...], poi trasformati in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...], depositati presso la
Filiale di Poggibonsi della Parte_2
), nel dossier titoli 413/030864 ad ella intestati, Controparte_8 con condanna dell' (già Controparte_1 [...]
) ovvero della Controparte_9 Controparte_2
a tale pagamento.
[...]
A sostegno della domanda la aveva dedotto di avere acquistato in data Pt_1
12/07/2010 i titoli obbligazionari sopra indicati, del valore nominale di €
pagina 5 di 26 15.000,00 e di aver successivamente domandato, infruttuosamente, alla banca la consegna dei predetti titoli o il pagamento del loro valore a seguito della liquidazione.
Si era costituito in giudizio l' allegando che: con atto avente data CP_1 certa del 13.07.2010 l'attrice aveva costituito in pegno i titoli obbligazionari per l'intero loro valore, a garanzia delle obbligazioni di una società; la stessa , in Pt_1 data 08.10.2012 aveva prestato il proprio consenso all'aumento dell'affidamento già concesso alla società confermando il pegno su titoli datato 13.07.2010; il
10.12.2012 i titoli obbligazionari TV 09.12.08-12 codice Isin [...] venivano rimborsati e, in data 13.12.2012, con la somma ottenuta venivano acquistati i titoli della banca TV 24.10.2012-17, codice Isin [...], che venivano depositati nel dossier titoli n. 413/030864 e costituiti in pegno in sostituzione dei precedenti;
il 09.05.2014 l'attrice aveva confermato la garanzia pignoratizia concessa in favore della società.
La convenuta aveva, altresì, dedotto che, a seguito del fallimento di quest'ultima, previa specifica comunicazione, aveva escusso la garanzia pignoratizia prestata dalla e trattenuto il ricavato della vendita dei titoli obbligazionari vincolati Pt_1 sul dossier titoli n. 413/030864, in conto del maggior credito da essa vantato nei confronti della fallita.
Era, altresì, intervenuta la quale successore a titolo Controparte_2 particolare della convenuta con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata all'udienza dell'8.05.2017, con cui era stato chiesto il rigetto delle domande dell'attrice.
Il Tribunale - ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato dall'attrice dei documenti prodotti dall' sub nn. 3 (conferma atto di pegno del CP_1
08.10.2012) e 6 (conferma atto di pegno del 13.05.2014) - aveva deciso nel senso sopra indicato.
pagina 6 di 26 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE o ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di CP_10
Co Appello (di seguito solo o ) e la Controparte_1 CP_1
(di seguito BC o ed entrambe anche Controparte_2 CP_2
APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Errata valutazione sulla tardività del disconoscimento dei documenti nn. 3) e
6) depositati da parte appellata – Remissione in termini;
2) Errata valutazione della rinuncia al disconoscimento del doc. n. 6) di parte appellata;
3) Errore in giudicando - Nullità del contratto di pegno del 9/07/2010 per inesistenza dell'oggetto e susseguente nullità dei contratti successivi ad esso funzionalmente collegati – Errata e illogica motivazione in relazione alla valenza del doc.6) di parte appellata.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, l' e BC nel costituirsi in giudizio, CP_1 hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 08/07/2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
pagina 7 di 26 Con riguardo all'eccezione di tardività sollevata dalle APPELLATE, in riferimento alla comparsa conclusionale depositata dall'APPELLANTE in data 29.04.2024 anziché entro il 28.04.2025 (giorno festivo) come da provvedimento del
Presidente istruttore in data 2.10.2023, il Collegio rileva che, per giurisprudenza consolidata, la Corte regolatrice, da ultimo con Ordinanza n. 22696 del 2024, ha statuito che “la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5,
c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito”.
Pertanto, la comparsa conclusionale deposita dalla il 29.04.2025 - ossia il Pt_1 primo giorno successivo alla data di scadenza per il deposito di tale atto, cadente nel giorno festivo del 28.04.2025, non può essere considerata tardiva, con conseguenziale rigetto dell'eccezione sollevata.
Quanto alla ulteriore richiesta di estromissione dal fascicolo d'ufficio dell'atto di parte APPELLANTE denominato “Memoria di replica alla conclusionale” depositato in data 13.05.2024, fondato sull'assunto che esso costituirebbe, in realtà, una vera e propria memoria conclusionale, tuttavia tardiva, si rileva che con la precitata ordinanza del 2.10.2023 di rinvio ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
28.05.2024 per le rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, era stato concesso per il deposito delle comparse conclusionali un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza e per il deposito delle memorie di replica un termine non superiore a quindici giorni prima.
Ebbene il deposito del 13.05.2024 dell'atto in questione è rispettoso del termine concesso. Quanto alla natura dell'atto, si tratta di difese comunque svolte anche a confutazione del tenore delle comparse conclusionali depositate da ciascuna delle
APPELLANTI.
Anche la richiesta in esame va dunque respinta.
pagina 8 di 26 NEL MERITO
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (Errata valutazione sulla tardività del disconoscimento dei documenti 3) e 6) depositati da parte appellata
– Remissione in termini) è infondata.
Sotto il primo profilo, l'APPELLANTE critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto tardivo il disconoscimento dei documenti in questione, motivando che “in tema di disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 co. 1 n. 2 c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. La norma in esame, quindi, pone un termine di decadenza entro il quale deve essere effettuato il disconoscimento ad opera della parte costituita. In particolare, se è l'attore a depositare il documento unitamente all'atto di citazione, il convenuto ha l'onere di disconoscerlo nella comparsa di risposta;
diversamente, se il convenuto nel costituirsi produce il documento, l'attore avrà l'onere di disconoscerlo nella prima udienza successiva davanti al GI, qualunque sia l'attività processuale espletata in tale udienza, anche se in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale (Cass.
29909/08) (…)”.
In particolare, l'APPELLANTE sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto tardivo il disconoscimento dei documenti sopra richiamati, in quanto non avrebbe preso in considerazione il fatto che, già, alla prima udienza, il proprio procuratore alle liti si era riservato “in ordine all'eventuale disconoscimento delle firme da parte dell'attrice in considerazione della costituzione in giudizio
pagina 9 di 26 telematica, resa visibile solo sabato 06.05.2017.” e che il primo G.I. assegnatario della causa, proprio per tali considerazioni, le aveva concesso la possibilità di svolgere “le proprie eccezioni e deduzioni nelle memorie previste dall'art. 183, VI comma c.p.c. anche ai fini di un eventuale tempestivo disconoscimento delle firme dei documenti depositati da parte convenuta”.
Replicano le APPELLATE, sostenendo l'infondatezza del motivo in esame in quanto, ai sensi del richiamato art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Nel caso di specie, quindi, a detta dell' e di BC, il CP_1 disconoscimento avrebbe dovuto essere effettuato nel corso della udienza di trattazione, prevista per il giorno 08.05.2017, posto che i suddetti documenti erano stati prodotti in data 04.05.2017, a corredo della comparsa di costituzione Contr e risposta di
Ciò posto, giova rilevare in primo luogo che la costituzione dell' – CP_1 con la quale era stato chiesto soltanto il rigetto delle domande attoree - era avvenuta in data 04.05.2017 ed era stata accettata e, quindi, resa visibile nel fascicolo telematico in data 6.05.2017.
L'intervento ex art. 111 c.p.c. di era avvenuto Controparte_2 all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. celebrata in data 08.05.2017.
Tanto premesso rileva il Collegio che secondo il maggioritario orientamento della
Corte Suprema “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con
pagina 10 di 26 riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta” (Cass. Sentenza n. 9690 del 12/04/2023).
La suddetta norma, quindi nel descrivere i contorni della “barriera preclusiva” opera un riferimento alternativo alla “prima udienza” ovvero alla “prima risposta”, intendendo, in particolare, con la locuzione “prima udienza successiva alla produzione” che essa debba essere considerata “in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza le parti abbiano chiesto solo un rinvio per la trattativa in corso, la cui coltivazione non si pone in contrasto con la possibilità di immediata presa di posizione sull'autenticità del documento prodotto” (Cass. Sentenza n. 12303 del 15/06/2016).
Tale preclusione è, quindi, interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte in modo rigoroso, tanto che l'onere di disconoscimento deve essere adempiuto entro l'udienza successiva alla produzione della scrittura stessa, anche se tale udienza sia stata poi rinviata.
Non occorre, dunque, che in udienza venga necessariamente espletata una
"effettiva attività processuale", posto che l'art. 215 comma 1, n. 2 c.p.c. risulta privo di qualsiasi riferimento che possa avallare una simile interpretazione, dovendosi perciò ritenere del tutto irrilevante il comportamento delle parti nella suddetta udienza (Cass. Sentenza n. 29909 del 22/12/2008).
Nel caso di specie, in considerazione dei principi di diritto sopra esposti, la prima difesa utile per effettuare il disconoscimento, da parte della , era Pt_1 sicuramente l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. tenutasi il giorno
08.05.2017, ove si consideri che i documenti, dei quali l'APPELLANTE intendeva effettuare il disconoscimento, erano stati prodotti dall' con la CP_1 propria comparsa di costituzione depositata il 04.05.2017, alle ore 16.40, visibile nel fascicolo telematico, atto che, a norma dell'art. 167 c.p.c., non contenendo domande riconvenzionali, eccezioni preliminari o chiamate in causa di terzi,
pagina 11 di 26 risultava, indubbiamente, depositato tempestivamente.
Il deposito della comparsa di risposta risulta avvenuto in data 04.05.2017 come da seguente screenshot estratto dalla Consolle del magistrato:
Co L'accettazione della busta contenente la suddetta comparsa di costituzione di risulta avvenuta in data 06.05.2017 alle ore 10.46 e, da tale momento, era visibile nel fascicolo telematico, come da seguente schermata, tratta dal SICID, dello storico del fascicolo d'ufficio di primo grado,:
L'avvenuta comunicazione della costituzione – a seguito di accettazione della predetta busta - risulta essere avvenuta mediante invio telematico in data
6.05.2017 alle ore 10.46.47, come si evince dalla seguente schermata del fascicolo telematico di primo grado, anch'essa tratta dal : Pt_3
pagina 12 di 26 Trattasi, peraltro, di mera comunicazione di cortesia, posto che l'atto de quo non avrebbe dovuto essere né comunicato né tantomeno notificato, non essendo la
PAPA contumace.
A ciò si aggiunga infine che solo il termine finale scadente il giorno del sabato
(quale era il 6.05.2017) è prorogato di diritto al lunedì successivo.
Infatti, l'art. 155 c.p.c. ai commi 4 e 5 così dispone:
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
pagina 13 di 26 Da tanto si comprende che, correttamente, il Giudice di prime cure abbia ritenuto tardivo il disconoscimento dalla , poiché effettuato in prima memoria ex art. Pt_1
183 comma 6, n.1) del 07.06.2017, anziché nella predetta udienza di trattazione del 08.05.2017, avendo la convenuta e l'intervenuta tempestivamente eccepito la tardività dello stesso nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., primo atto successivo all'effettuato disconoscimento.
Infatti, la tardività del disconoscimento della scrittura, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere rilevata dalla parte che ha prodotto la scrittura stessa “in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura” (Cass. Sentenza n. 23636 del 24/09/2019).
Neppure assume rilievo, ai fini della decisione come sostenuto dall'APPELLANTE, il fatto che (parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. in Controparte_2 primo grado in qualità di successore a titolo particolare di “
[...]
ora ) si Controparte_6 CP_1 fosse costituita in udienza di trattazione, in quanto la stessa non aveva prodotto alcuna documentazione a corredo dell'atto di intervento volontario in relazione al quale la avrebbe potuto effettuare il disconoscimento. Pt_1
Stando così le cose, non assume rilievo l'ordinanza con cui, sul rilievo che la costituzione della convenuta fosse avvenuta in un termine che non aveva consentito all'attrice un'adeguata difesa, il G.I. aveva stabilito che la stessa Pt_1 avrebbe potuto “efficacemente svolgere le proprie eccezioni e deduzioni nelle memorie previste dall'art. 183, VI comma c.p.c. anche ai fini di un eventuale tempestivo disconoscimento delle firme dei documenti depositati da parte convenuta” in primo luogo perché l' non avendo effettuato le CP_1 attività sancite dall'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza, non era tenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza differita ai sensi dell'art. 168 comma 5
c.p.c. ed, in secondo luogo, perché le preclusioni sancite dal codice di diritto sono pagina 14 di 26 indisponibili, essendo di ordine pubblico.
Tale ordinanza deve, quindi, ritenersi anche per sua natura ex art. 177 c.p.c., correttamente superata dalla sentenza, in quanto tacitamente revocata, di talché non vi erano neppure i presupposti per la rimessione in termini della . Pt_1
La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto, di essere confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata
Col motivo in argomento, l'APPELLANTE denuncia l'errata valutazione della rinuncia al disconoscimento del doc. n. 6) di parte APPELLATA, criticando la sentenza di prime cure laddove si afferma che “dalla CTU è risultata la non autografia della sottoscrizione apposta sul doc. 6 di parte convenuta e la circostanza che le parti compilate nei docc. 3 e 6 di parte convenuta non sono appartengono alla La circostanza appare, tuttavia, del tutto irrilevante in Pt_1 quanto non è previsto alcun obbligo di legge che richieda l'autografia dell'intero documento nella fattispecie in esame;
pertanto, è ben possibile che le parti da riempire siano state compilate da un'altra persona senza che ciò determini
l'illegittimità del documento stesso. Del resto, la stessa attrice si è limitata ad eccepire di non aver riempito lei il documento ma non ha provato che lo stesso sia stato da altri compilato contro la sua volontà o a sua insaputa. Pertanto, il doc. 3 prodotto dalla convenuta è utilizzabile ai fini della decisione, non avendo la
Papa disconosciuto la relativa sottoscrizione”.
L'APPELLANTE censura anche il seguente passo motivazionale: “Con la prima memoria istruttoria parte attrice ha altresì disconosciuto la conformità delle copie di cui ai docc. 2, 3, 4, 5 e 6 all'originale. Successivamente, all'udienza del
18.2.2021 a seguito dell'esibizione degli originali dei docc. 2, 3, 5 e 6 parte attrice ha dichiarato “nulla osserva” dovendosi pertanto, ritenere rinunciata l'eccezione, anche a volerne ammettere la tempestività.
pagina 15 di 26 In particolare, la sostiene che il Tribunale avrebbe errato nella sua Pt_1 valutazione, in quanto essa originaria resistente, verbalizzando all'udienza del
18.2.2021 “nulla osserva”, si sarebbe riferita alla rispondenza tra copie prodotte e originali esibiti al Giudice e non al disconoscimento della grafia apposta sui documenti n.3) e 6), tra l'altro, ribadito in tutti i propri scritti difensivi di primo grado.
Replicano le APPELLATE, sostenendo che tale censura è il frutto di una errata interpretazione della motivazione della sentenza impugnata, essendo a loro dire, chiaro, che la rinuncia alla quale si è riferito il Giudice di primo grado non atteneva al disconoscimento del contenuto dattiloscritto dei doc. 3 e 6 e della sottoscrizione apposta sul doc. 6, bensì unicamente al disconoscimento riguardante la corrispondenza delle copie da esso prodotte rispetto agli originali.
Concorda il Collegio con la tesi dell' e della essendo CP_1 CP_2 chiaro dal tenore del passo motivazionale sopra riportato che il Giudice di prime cure abbia ritenuto rinunciato il solo disconoscimento della conformità delle copie prodotte ai corrispondenti originali dei doc. 3 e 6 sopra menzionati.
Pertanto, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo l'APPELLANTE denuncia l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale, la nullità del contratto di pegno del 09.07.2010, con data certa del
13.07.2010 per inesistenza dell'oggetto, la conseguente nullità dei contratti successivi ad esso funzionalmente collegati, nonché l'errata e illogica motivazione Co in relazione alla valenza del doc.6 di e critica la sentenza nella parte in cui afferma che “… dalla documentazione in atti risulta che i titoli oggetto di controversia sono quelli TV 09.12.08- 2 codice Isin [...] poi trasformati
pagina 16 di 26 in TV 24.12.2012-17, codice Isin [...] depositati presso la banca nel dossier titoli 413/030864. L'indicazione di un diverso numero, contenuta nel doc.
2 di parte convenuta ([...]) con cui parte attrice ha costituito i titoli in pegno è evidentemente un mero errore materiale. Risulta, infatti, dalla ulteriore documentazione in atti che il pegno aveva ad oggetto i titoli depositati sul Dossier vincolato n. 030864 (doc. 11 convenuta) e risulta altresì dall'estratto conto allegato in atti (doc. 4 convenuta) che i titoli depositati il 12.7.2010 nel predetto
Dossier erano originariamente i BCC Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin
[...].”
In particolare, l'APPELLANTE sostiene che il Tribunale, da un lato, abbia errato nel ritenere che l'inesatta indicazione dei titoli presente nel contratto di pegno, costituisse semplicemente “un mero errore materiale”, anziché una nullità del contratto stesso per inesistenza dell'oggetto e dall'altro, si sia limitato a giustificare tali considerazioni, affermando unicamente che il pegno era in realtà costituito originariamente sui titoli BCC Cambiano TV 09.12.08-12 codice Isin
[...], in quanto dalla documentazione prodotta, era risultato che tali titoli fossero stati depositati sul dossier vincolato n. 030864 (doc. 11 convenuta)
e che tale circostanza era avvalorata anche dall'estratto conto prodotto sub doc.
4).
Secondo la , invece, tali circostanze non avrebbero potuto ritenersi sufficienti Pt_1 per provare l'errore materiale, potendo le stesse al limite dimostrare solo che essa avesse acceso presso la convenuta un dossier titoli n. 030864 e che sullo stesso fossero transitati i titoli BBC di cui oggi si rivendica il pagamento.
L'APPELLANTE aggiunge che l'atto di pegno rotativo del 13/12/2012 avrebbe dovuto essere considerato anch'esso nullo, in quanto facente riferimento ad un contratto di pegno in data 09.07.2010 e data certa del 13.07.2010, il cui oggetto era inesistente e, per questo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dal pagina 17 di 26 Giudice di prime cure, rivestiva particolare importanza il documento n. 6
(prodotto da parte appellata), denominato “Conferma atto di pegno” del
09/05/2014, poiché accertato apocrifo dalla espletata CTU.
Replicano le APPELLATE, sostenendo l'infondatezza del motivo in esame, in quanto:
• l'oggetto del contratto di pegno con data certa del 13.07.2010 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di ) risultava esattamente determinato o CP_1 comunque determinabile, essendo pacifico che la suddetta garanzia reale avesse ad oggetto i titoli depositati sul dossier vincolato n. 030864 (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado ), prevedendo, infatti, il predetto contratto che CP_1 erano “costituiti in pegno a favore della banca ed a garanzia per l'intero loro valore pari attualmente ad euro 15.000,00 gli strumenti finanziari (di seguito denominati titoli) in calce descritti relativi allo specifico conto deposito titoli n.
030864 di cui all'art. 34 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio
2008…”;
• la successiva descrizione degli strumenti finanziari contenuta nel citato contratto di pegno con data certa del 13.07.2010 riportava, invece, le obbligazioni
12/07/2005 – 12/07/2015 ISIN [...], le quali erano Parte_2 state indicate come i titoli intestati alla e depositati sul dossier n. 030864, Pt_1 ma così non era, essendo quindi configurabile un errore materiale, posto che l'APPELLANTE non aveva mai acquistato i predetti titoli, né li aveva depositati sul predetto dossier.
A maggior conferma della propria tesi, l' e BC deducono di aver CP_1 dimostrato, da un lato, che i citati titoli BCC Cambiano TV 09.12.08-12, codice
ISIN [...] erano stati rimborsati in data 10.12.2012 e che le somme pervenute alla , in forza di detto rimborso, erano state impiegate per Pt_1
l'acquisto dei titoli BCC Cambiano TV 24.10.2012-17, codice ISIN [...],
pagina 18 di 26 sempre di valore pari ad € 15.000,00 (oggetto dell'odierna domanda di pagamento) e dall'altro, che anche questi ultimi titoli – come i primi - erano stati Co depositati nel dossier titoli n. 030864 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado ) e quindi vincolati in pegno in forza dall'atto di collegamento di pegno rotativo del
13.12.2012.
Ciò posto, rileva in primo luogo il Collegio, per quanto qui di interesse, che l'
[...]
ha depositato i seguenti documenti: CP_1
• quello sub 2) rappresentato dall'atto di costituzione di pegno in data
09.07.2010 con data certa del 13.07.2010, avente per quanto qui di interesse il seguente contenuto:
• quello sub 3) oggetto di tardivo disconoscimento rappresentato dall'atto in data 08.10.2012, di conferma del pegno su titoli e/o strumenti finanziari per €
15.000,00;
• quello sub 5) rappresentato dall'atto di collegamento di pegno rotativo in data 13.12.2012;
• quello sub 6) oggetto di tardivo disconoscimento rappresentato dall'atto in data 09.05.2014, di conferma del pegno su titoli e/o strumenti finanziari per €
15.000,00;
• quello sub 10, rappresentato dall'ordine di acquisto del 13/12/2012, ore pagina 19 di 26 14.55.59, del titolo BCCC TV 24.10.12-17 codice ISIN [...];
• quello sub 12, rappresentato dall'ordine di acquisto del 12/07/2010, ore
9.05.56, del titolo BCCC TV 09.12.08-12 codice ISIN ITOOO4437726.
Tanto premesso, con riferimento al profilo afferente alla pretesa nullità del contratto di pegno del 09.07.2010, con data certa del 13.07.2010 per inesistenza dell'oggetto ed alla conseguente pretesa nullità dei contratti successivi ad esso funzionalmente collegati, si osserva che a norma dell'art. 2787, comma 3, c.c., quando il credito eccede un certo importo “la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa”. In particolare, tale “sufficiente indicazione del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la scrittura costitutiva di pegno recasse l'indicazione dell'ammontare del credito garantito e della sua natura e che la banca avesse concesso un'apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza della somma indicata nell'atto costitutivo di pegno ed ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto la nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito” (Cass. Sentenza n. 20699 del 02.10.2007 e nello stesso senso Cass. n. 1532 del 26.01.2006 e n. 5561 del 19.03.2004).
Da tanto si comprende che l'indicazione del credito non può essere generica, considerato che non si può, nel nostro ordinamento, costituire un pegno a garanzia di un credito che non sia determinato, ma, allo stesso tempo, la genericità dell'indicazione non può essere riscontrabile quando gli elementi contenuti nel contratto, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni al contratto stesso, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il pagina 20 di 26 carattere dell'indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti.
In particolare, il requisito della sufficiente indicazione della cosa data in pegno ben può ritenersi soddisfatto, nel caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflui rispetto all'interesse tutelato.
Orbene, in virtù dei principi di diritto sopra richiamati, ritiene la Corte che nel caso di specie, correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto che l'errata Co indicazione del numero dei titoli di credito nel contratto di pegno prodotto da sub doc. 2, abbia rappresentato unicamente un errore materiale e non un vizio di nullità come sostenuto dall'APPELLANTE, in quanto, dalla ulteriore documentazione prodotta dall' (dossier vincolato n. 030864 e CP_1 atto di collegamento di pegno rotativo), collegata al suddetto contratto sarebbe risultato, in modo evidente, che i titoli depositati nel citato dossier n. 030864, e perciò vincolati in pegno, non potevano che essere, in origine, i BCC Cambiano TV
09.12.08-12 codice ISIN [...], del valore pari ad € 15.000,00 e non le obbligazioni BCC Cambiano 12/07/2005 – 12/07/2015 codice ISIN
[...].
Tale ragionamento è, infatti, convincente in quanto immune da vizi logici e giuridici, posto che, in primo luogo, non è stato provato che queste ultime obbligazioni fossero state acquistate dalla , né tantomeno depositate nel Pt_1 richiamato dossier vincolato, concluso in data 07.07.2010, (l'unico richiamato nell'atto costitutivo di pegno del 09.07.2010 con data certa del 13.07.2010) ed in secondo luogo, negli atti di conferma del pegno di cui ai doc. 3 e 6 sopra indicati, tardivamente disconosciuti dalla si fa riferimento ad un atto di costituzione Pt_1
pagina 21 di 26 di pegno del 12.07.2010 che ove avesse avuto ad oggetto le obbligazioni BCC
Cambiano 12/07/2005 – 12/07/2015 codice ISIN [...], sarebbe dovuto risultare dall'estratto conto del dossier titoli per cui è lite, che copre il periodo che va proprio dal 12.07.2010 al 28.04.2017 e che invece, registra soltanto l'acquisto delle seguenti obbligazioni:
Risultano, dunque, essere stati costituiti in pegno, a far data dal 12.07.2010 soltanto i titoli sopra indicati depositati sul dossier n. 030864, come si evince dal seguente stralcio dello stesso atto costitutivo del pegno sopra citato che per l'appunto richiama soltanto tale conto deposito titoli:
pagina 22 di 26 Da ciò si evince, quindi, che non essendo depositate su tale dossier titoli le obbligazioni BCC Cambiano 12/07/2005 – 12/07/2015 codice ISIN [...] non avrebbero potuto costituire oggetto dell'atto di pegno in questione.
Può per contro ritenersi che siano stati depositati su tale dossier i titoli BCC
Cambiano TV 09.12.08-12 codice ISIN [...].
Occorre precisare che anche se la proposta di atto di costituzione del pegno reca la data certa del 13.07.2010 e la sottoscrizione da parte dell'APPELLANTE quella del 09.07.2010 e se dunque, l'ordine di acquisto BCC Cambiano TV 09.12.08-12 codice ISIN [...], del valore di € 15.000,00 non era stato ancora impartito a tale ultima data, risalendo al 12.07.2010 ore 9.05.56, resta il fatto che come si evince dai documenti sub 3 e 6 sopra indicati, il pegno fu costituito in data in data 12.07.2010.
La costituzione del pegno avviene infatti, mediante contratto, solitamente reale, con la consegna del bene oggetto della garanzia al creditore o a un terzo designato, di talché l'atto costitutivo del pegno di cui trattasi non può che essersi perfezionato quantomeno con l'accettazione della suddetta proposta da parte della CP_2
Ne deriva che i titoli in argomento avrebbero potuto costituire oggetto di pegno, atteso che - anche a non voler valorizzare le risultanze della CTU grafologica, espletata in primo grado sul falso presupposto della tempestività del disconoscimento dei doc. n. 3 e 6 secondo cui le firme ivi apposte “NON SONO
RIFERIBILI all'autografia della sig.ra ” - resta il fatto che i citati Parte_1 titoli BCC Cambiano TV 09.12.08-12 codice ISIN [...] sono stati, poi,
pagina 23 di 26 rimborsati dalla alla , in data 10.12.2012 e quest'ultima subito dopo, CP_2 Pt_1 proprio con tale somma, ha acquistato i titoli BCC Cambiano TV 24.10.2012-17, codice ISIN [...] vincolandoli in pegno in forza dall'atto di collegamento di pegno rotativo del 13.12.2012, anche questo valido, sebbene riporti, in coerenza con il contratto di pegno con data certa del 13.07.2010, l'indicazione errata dei titoli in questione (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado dell'
[...]
sopra riportato). Risulta, infatti, in esso richiamato l'errato codice ISIN CP_1
[...] che, come si è visto, afferisce a titoli che non risultano depositati nel dossier sopra indicato alla data del 12.07.2010, data di costituzione del pegno.
L'atto di collegamento di pegno rotativo del 13.12.2012 ha il seguente tenore:
Occorre rilevare in punto di validità di tale contratto, che “il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni
pagina 24 di 26 costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota, come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che
l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione”
(Cass. Ordinanza n. 27501 del 27/09/2023) purché, appunto, la sostituzione dell'oggetto avvenga entro i limiti di valore dei beni originariamente vincolati (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13508 del 01/07/2015), come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che dell'autenticità di tale documento non è dato dubitare non avendo costituito neppure oggetto della espletata CTU grafologica.
Pertanto, anche su tale punto la sentenza va confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriose EC e BC) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri per quanto riguarda EC e dei minimi per quanto riguarda la a fronte della CP_2 identità di posizione e della sostanziale sovrapposizione delle difese svolte dalle medesime, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
pagina 25 di 26 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 842/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Siena e pubblicata il 13/10/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. CONDANNA l'APPELLANTE a rifondere all'appellata CP_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. CONDANNA l'APPELLANTE a rifondere all'appellata Controparte_2
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 31.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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