Articolo 72 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 71Articolo 73
Versione
15 maggio 1980
Art. 72.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 4001, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa di applicano, per l'esercizio finanziario 1980, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Gli impegni assunti a carico degli stanziamenti dei soppressi capitoli dello stato di previsione per l'anno 1979, n. 1801, 1831, 1871, 2801, 4003, 4012, 4032, 4052, sono trasferiti, in relazione all'oggetto della spesa, a carico degli stanziamenti dei capitoli 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 dello stato di previsione per l'anno 1980. Con gli stessi criteri vengono trasferiti ai capitoli numeri 4004, 4005, 4011, 4031 e 4051 i residui accertati al 31 dicembre 1979 sui predetti capitoli soppressi.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 4011, 4031 e 4051 si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 , nell' articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 e nell' articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 .
Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 "dello stato di: previsione del Ministero della difesa e del capitolo 6741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall' articolo 9 - secondo e quarto comma - della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980