Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 51
anno 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto:
In nome del popolo italiano appello avverso la sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 165/2024 Tribunale di
- S E Z I O N E L A V O R O - Perugia -giudice del lavoro – composta dai magistrati: ripetizione indebito
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente assistenziale
Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All' udienza del giorno 2 aprile 2025 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 172 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, Via Canali, n. 5, presso il suo procuratore avv. Mirella Arlotta (c.f.: C.F._1 fax:0755037597, PEC: t, Email_1
EMAIL: , che lo rappresenta e difende in forza di procura Email_2 generali alle liti conferita per atto a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Roma, in data 22 marzo 2024, repertorio n.37875, raccolta n.7313, la cui copia informatica è acclusa alla busta di deposito telematico del ricorso in appello in data 06.11.2024,
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Francesco Elia (c.f. , C.F._3
PEC: ) e dall'avv. Salvatore ADORISIO Email_3
(c.f. , PEC: ed C.F._4 Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo in Roma al Largo Toniolo n. 6, fax: , giusta mandato steso su foglio separato P.IVA_2 allegato, in copia informatica attestata come conforme dai suddetti difensori,
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- a p p e l l a t a – avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 165 anno 2024 del Tribunale di Perugia -giudice del lavoro pubblicata il 06.05.2024, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lettera datata 23.10.2019 comunicò a la CP_1 Controparte_2 disposta rideterminazione dell'importo mensile della pensione ordinaria di vecchiaia integrata al minimo, con decorrenza da dicembre 2019, con il recupero di complessivi € 2.314,99 che l' avrebbe indebitamente CP_3 liquidato nel periodo gennaio 2018- novembre 2019 a titolo di maggiorazione sociale, a causa del superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 38, L. 28.12.2001 n. 448: tanto in conseguenza dell'importo dell'assegno di mantenimento versato a dall'ex coniuge e del reddito catastale CP_2 dell'abitazione di sua proprietà.
Con ricorso in data 22.11.2021 ricorse al giudice del lavoro Controparte_2 di Spoleto al fine di ottenere l'accertamento giudiziale dell'irripetibilità del suddetto indebito, a suo dire ingiustamente rivendicato in restituzione dall' senza tenere conto della buona fede della percipiente desumibile CP_3 dal fatto che la donna aveva sempre comunicato all'Amministrazione finanziaria (tramite i Modelli 730) i propri redditi annuali, in conformità a quanto raccomandato dalla stessa circolare n. 195/2015 secondo cui CP_1
l'invio della dichiarazione all'Amministrazione finanziaria rendeva superflua la comunicazione diretta all' tramite modello RED dei medesimi dati. CP_3
Resistette il convenuto con memoria di costituzione in data 14.02.2022, CP_1 addossando alla ricorrente l'onere di dimostrare di essere stata in possesso dei requisiti normativamente previsti per il conseguimento e per la conservazione del diritto alla maggiorazione sociale, ed invocando il ricorso alla regola dell'art. 2033 cod. civ.. Osservò poi l'Istituto che la carenza dei requisiti reddituali in capo all'accipiens era stata rilevata sulla base dei dati ricavati dalla denuncia dei redditi per l'anno 2017, una volta essi “liquidati” – vale a dire confermati nella loro attendibilità – dall'Agenzia delle Entrate, in uno spazio di tempo fisiologico e tale da non poter aver ingenerato alcun tipo di affidamento circa la spettanza del diritto.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Perugia accolse il ricorso. Preliminarmente qualificò come assistenziale la prestazione oggetto di ripetizione. Ritenuta sostanzialmente pacifica la non spettanza della prestazione per superamento dei requisiti reddituali, nel valutarne la contestata ripetibilità
Pag. 2 di 8 affermò l'inapplicabilità della disciplina speciale degli artt. 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991, essa piuttosto afferente le prestazioni di natura previdenziale pensionistica. Descrisse il quadro normativo applicabile alla fattispecie ripercorrendo gli arresti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in relazione alle prestazioni di natura assistenziale e sulla base di tale ricostruzione del diritto il Tribunale valorizzò in punto di fatto come i redditi fossero stati dichiarati dall'assistita all'agenzia delle Entrate ritenendo che, pertanto, non si potesse imputare né dolo, né mala fede alla pensionata. Concluse allora che “nella fattispecie concreta, caratterizzata dalla revoca delle maggiorazioni sociali, dovendosi sicuramente escludere il dolo della percipiente, il diritto di ripetizione dell'indebito dovuto a ragioni reddituali è esigibile solo dalla data dell'accertamento in avanti e non ha carattere retroattivo (…)” conseguendone “l'irripetibilità dell'indebito formatosi prima della comunicazione inviata con nota del 23/10/2019”. Con specifico riguardo alla tesi difensiva del resistente, ritenne non condivisibile “ la tesi difensiva dell' secondo cui avrebbe provveduto CP_1 tempestivamente al recupero solamente quando le erano stati resi noti i dati di interesse relativi alle suddette dichiarazioni dei redditi”, vale a dire a seguito del loro vaglio da parte dell'Agenzia delle Entrate, non solo perché “Tale asserzione, per un verso, non è facilmente ricavabile (neppure sulla base di elementi presuntivi e/o di fatti notori) dagli atti di causa”, ma soprattutto perché “l'ordinamento, sulla base delle considerazioni che sono state sopra esposte, non consente un recupero retroattivo non perché esprima un giudizio di disvalore sui tempi di iniziativa dell'ente, ma semplicemente a tutela dell'affidamento ingenerato dall'interessato nella disponibilità delle somme ricevute per prestazioni di natura assistenziale ed in assenza di dolo, avendo la ricorrente reso noti i dati di interesse attraverso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Con l'atto di appello il soccombente ha impugnato la decisione, ed il CP_1 percorso argomentativo ad essa sotteso, chiedendone la riforma con il rigetto della pretesa avversaria di irripetibilità. Fissata l'udienza di discussione orale dinanzi al collegio, la parte appellata si è costituita tempestivamente resistendo all'impugnazione dell' di cui ha CP_3 chiesto il rigetto. In udienza i difensori delle parti si sono limitati a richiamare i rispettivi atti di costituzione e le rispettive, opposte conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa. Questa Corte ha definito il giudizio, all'esito della camera di consiglio, pubblicando in PCT, nell'assenza delle parti al momento della sua lettura, il dispositivo qui riprodotto in calce.
Pag. 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. la natura della prestazione indebita.
Costituisce dato documentale ( doc. n. 4 della ricorrente in primo grado) e pacifico tra le parti che la prestazione di cui ha, con nota dell'ottobre CP_1
2019, comunicato la non spettanza, ricalcolando l'importo dovuto a decorrere dal dicembre 2019 ed al contempo richiedendo la restituzione di quanto versato in eccesso per l'intero anno 2018 e per l'anno 2019 sino al rateo mensile di novembre, riguardi la cosiddetta “ maggiorazione sociale” applicata nella misura di circa €. 96 a domanda sulla pensione categoria VO spettante a in forza dell'art. 38 della legge 448/2001. Controparte_2
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede l'incremento ( cosiddetto adeguamento al milione) della maggiorazione sociale di diverse tipologie di trattamenti pensionistici, specificamente individuati dalla norma stessa, ivi compresi ( senza pretesa di completezza, ma nei limiti di interesse)l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione per ciechi civili, quella per invalidità civile assoluta, nonché la pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Il trattamento accede dunque ad una prestazione già riconosciuta, ma senza alcun automatismo perché necessariamente supportata da apposita domanda, sul presupposto che la prestazione in godimento abbia importo inferiore agli originari €. 516,46 ( importo poi aggiornato nel tempo per effetto di successivi interventi legislativi di adeguamento) e che il beneficiario non superi i limiti reddituali previsti dal comma 5 ( anch'essi nel tempo aggiornati).
Come osserva Cass. sez. lav. n. 13915/2021 ( punti 9 e 10 della motivazione),
“ Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. 10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.”.
2 le conseguenze sul regime della ripetibilità dell'indebito.
Dalla natura della prestazione in esame, affermata esplicitamente anche dal primo giudice senza che al riguardo l'appellante abbia formulato CP_3 alcuna specifica censura, discende l'inapplicabilità del complesso di norme che riguardano invece espressamente l'indebito previdenziale e, in particolare,
Pag. 4 di 8 quello pensionistico, quindi l'inapplicabilità dell'art. 52 della legge n. 88/89 e dell'art.13 1. 412/1991 che pure l'appellante invoca. CP_1
Al riguardo merita ricordare che «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Se, poi, in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., andando bensì applicati i principi propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti nella giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) ( cfr. Cass. sez. lav. 6, n.13223/2020). Dunque in ambito assistenziale vale il principio per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte». Ne consegue che la regola è quella per cui “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di
Pag. 5 di 8 prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.” ( cfr. Cass sez. lav. n. 28771/2018; idem, n. 26036/2019). Tanto trova giustificazione, alla luce del principio costituzionale di settore dettato dall'art. 38, nell'esigenza di protezione delle esigenze di vita delle persone più deboli, le quali “verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)” .
3. le censure dell'appellante.
Tanto doverosamente premesso, l'appello dell' parte dalla considerazione CP_1 che coloro che dichiarano integralmente i propri redditi al fisco ( senza dunque essere tenuti alla diretta comunicazione all' ) hanno tempo per provvedervi CP_1 sino all'anno successivo a quello di maturazione/erogazione della prestazione assistenziale, dopo di che l'Amministrazione finanziaria avrebbe un periodo di tempo per “liquidare” la dichiarazione, cioè rendere definitivi i dati dichiarati dall'interessato, ciò ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui “avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta”. Pertanto, secondo l'appellante, l' ottiene conferma della correttezza della CP_1 dichiarazione dei redditi solo una volta che l'Agenzia delle Entrante la abbia
“liquidata”. Sostiene allora l'appellante che in tal modo in pratica “l'indebito assistenziale non potrà mai essere oggetto di recupero”, dal momento che a partire dalla data del suo ( necessariamente postumo) accertamento “non ci sarà più alcun esborso di somme non dovute”. Viceversa, secondo l'appellante, il sistema contempla esplicitamente uno spazio di tempo in favore di per eseguire i controlli sui redditi del richiedente, sia CP_1 secondo quanto previsto con l'art. 35 del D.L.207/2008, sia con l'art. 13 L. 412/1991, per il quale: “1. (…) L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle
Pag. 6 di 8 prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”. Nel caso di specie, allora, secondo l'appellante l'attività di recupero operata dall'Istituto doveva ritenersi tempestiva senza potere avere ingenerato alcun legittimo affidamento nell'accipiens.
3.a) Si tratta di argomentazioni per nulla condivisibili perché errate in termini logici prima ancora che giuridici. Intanto deve escludersi che una volta accertato “l'indebito assistenziale non potrà mai essere oggetto di recupero”, dal momento che i ratei arretrati restano recuperabili, secondo gli appena riferiti approdi giurisprudenziali, in caso di dolo o mala fede in capo al percipiente. A tale specifico riguardo l'appellante pretende di affermare che non possa riconoscersi in capo al percettore della prestazione alcun affidamento incolpevole per tutto il tempo che necessita all' per la verifica dei CP_3 requisiti reddituali che fondano la spettanza e la conservazione della prestazione e che sono dichiarati dal percettore annualmente all'agenzia delle entrate. Il fatto però che l' preferisca avvalersi dei pretesi risultati ( peraltro di CP_1 incerta individuazione temporale) delle verifiche fiscali compiute dall'Amministrazione finanziaria, osserva questo collegio, può incidere, semmai, sulla tempestività del recupero, laddove cioè si faccia questione non tanto della ripetibilità in sè, quanto del rispetto dei termini che il legislatore può porre per la concreta ripetizione da parte dell'Istituto creditore, come avviene per le prestazioni previdenziali pensionistiche con il citato comma 2 dell' art. 13 L. 412/1991 ( della cui inapplicabilità nel settore delle prestazioni assistenziali però si è detto sopra); giammai invece può incidere sulla qualificazione dell'atteggiamento del percettore della prestazione che, nelle more della verifica, l' continua ad erogare. CP_3
Se così fosse sarebbe ingiustamente parificato nelle conseguenze il ben diverso comportamento dell'assistito che ometta di dichiarare i propri dati reddituali ( all'agenzia delle entrate ovvero all' laddove si tratti di cespiti CP_3 rilevanti ma non conoscibili tramite le dichiarazioni reddituali), ciò impedendo all' una pronta verifica dei requisiti per il riconoscimento della CP_3 prestazione, a quello dell'assistito che invece, diligentemente, tale dichiarazione abbia effettuato ed al quale, proprio per tale ragione, il mantenimento dell'erogazione, pur diventata indebita per superamento dei limiti reddituali, non può essere addebitata per dolo e che può assumersi avere incolpevolmente confidato sulla conservazione della erogazione, per sua natura destinata al soddisfacimento di bisogni primari di vita, alla luce del principio costituzionale dettato dall'art. 38 cui proprio l'istituto della maggiorazione sociale ex art. 38, L. 28.12.2001 n. 448- e di cui è questione nel caso di specie- trova ispirazione e fondamento.
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4. conclusioni Non è contestato che nel caso di specie la pensionata avesse presentato regolarmente all'agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi- completa in tutti gli elementi indispensabili all' per la verifica dei requisiti reddituali CP_1 per la conservazione dell'adeguamento pensionistico- per gli anni 2017 e 2018 e che, per converso, il ricalcolo dell' le fu comunicato nell'ottobre 2019: CP_1 nessun rateo pregresso della maggiorazione sociale corrisposta a decorrere dal gennaio 2018, nella situazione appena ricostruita, poteva dunque pretendere legittimamente in restituzione l' . CP_3
L'appello va dunque respinto e confermata la decisione del Tribunale.
5. la regolazione delle spese processuali. Le spese del grado seguono la soccombenza e, per l'importo liquidato in dispositivo sulla base dei criteri di valore, per le fasi dell'attività defensionale effettivamente svolta, dettati dal D.M. n. 147/2022, l' appellante ne CP_3 rifonderà la controparte, con distrazione in favore dei suoi difensori, Avv. Francesco Elia e Salvatore Adorisio, che se ne sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti respinge l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 165/2024 del giudice del lavoro di Perugia CP_1 che, per l'effetto, conferma. Dichiara tenuto e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali sostenute per il grado, liquidate in €. 1.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori, Avv. Francesco Elia e Salvatore Adorisio, che se ne sono dichiarati antistatari. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio. Così deciso a Perugia il 2 aprile 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
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