Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3833/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.7.1978 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Michela Muziarelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Giovanni (MI) in Viale Italia n. 413/B, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Luca Lauria e dell'Avv. Alessandra Rizzi che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio tra di loro contratto in data 12/06/2004; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni al n. 51, Serie A, P
II. ordinare al Comune di Sesto San Giovanni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
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OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 4)
1) I figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_1 Per_2 condiviso e resteranno collocati in via prevalente presso la madre nell'abitazione familiare di Viale
Italia 413/B a Sesto San Giovanni anche ai fini della residenza anagrafica.
Il padre terrà con sé i figli come segue:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina allorché li accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento indicativamente il mercoledì nelle settimane che terminano con il we di pertinenza paterna;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento indicativamente il mercoledì e il giovedì, nelle settimane che terminano con il we di pertinenza materna.
Il padre terrà in debita considerazione la volontà del figlio in ragione della sua età e i genitori Per_1 monitoreranno il benessere psico-fisico dei figli con le nuove abitudini in seguito alla separazione;
- per tre settimane di cui due consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per i periodi estivi di spettanza paterna, il sig. dovrà occuparsi integralmente delle spese di trasferta e relativi oneri mentre Parte_1 resteranno a carico della GN solo le spese e gli oneri di viaggio a fine giugno (partenza) e Pt_2
a fine agosto (rientro);
- per la metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo comprendente il giorno di Natale (dal termine della scuola sino al 30 dicembre) con quello comprendente il Capodanno (dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche), salvo diverso accordo preventivo tra le parti;
- per le vacanze scolastiche pasquali alternando di anno in anno, con la madre il periodo;
- durante le festività nazionali ed i ponti festivi, sempre in alternanza con la madre.
2) La casa familiare di Viale Italia 413/B a Sesto San Giovanni, resta assegnata alla madre con quanto la arreda e correda compreso il posto auto.
3) Il padre, OR corrisponderà alla madre, ORa , la Parte_1 Parte_2 somma mensile di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori ed;
tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici Per_1 Per_2 mesi tramite bonifico bancario sul conto corrente che la ORa indicherà al OR Pt_2
. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Parte_1
La GN percepirà integralmente l'assegno unico universale per i figli minori ed Pt_2 Per_1
. Per_2
I genitori provvederanno - con suddivisione al 50% ciascuno - al pagamento delle spese straordinarie per i figli richiamando integralmente le linee guida del Tribunale di Monza e dell'ordine degli Avvocati di Monza sottoscritte in data 7 maggio 2018 e sue eventuali modifiche.
pagina 2 di 4 4) Il OR corrisponderà alla ORa la somma di € Parte_1 Parte_2
3.500,00= a titolo di corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione come liquidazione una tantum secondo la legge 1° dicembre 1970 n. 898, art. 5, n. 8, contestualmente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio da parte del Tribunale di Monza;
5) I coniugi concordano che l'autovettura cointestata Chevrolet Cruze targata ER336HG verrà condivisa come segue:
- durante la settimana nella giornata verrà utilizzata dalla ORa , mentre la sera verrà Pt_2 utilizzata dal OR;
Parte_1
- nei fine settimana in cui la madre avrà con sé i figli, la medesima potrà utilizzare l'autovettura anche la sera e così nei fine settimana in cui il padre avrà con sé i figli, il medesimo potrà utilizzare l'autovettura per tutto il periodo in cui avrà i figli con sé sino al lunedì mattina. Le parti si impegnano a prendere eventuali diversi accordi, sempre con preavviso, in caso di bisogno di utilizzo dell'autovettura.
Nei periodi in cui la IG.ra si troverà in vacanza l'autovettura resterà a Milano nel Parte_2 parcheggio di viale Italia 413/B a disposizione del sig. . Parte_1
Le spese relative all'autovettura - di cui le parti sono comproprietarie con uso condiviso - inerenti l'ordinaria e straordinaria amministrazione, come, a mero titolo esemplificativo (e non tassativo) la polizza assicurativa, i bolli, le revisioni, i tagliandi, i cambi gomme, verranno sostenute al 50% ciascuno.
Invece, le spese relative al consumo di carburante saranno da ripartirsi in proporzione all'uso della stessa autovettura.
Nel caso in cui la GN decidesse di acquistare altro autoveicolo, il sig. si Pt_2 Parte_1 impegnerà ad acquistare la quota di proprietà della stessa oppure, in alternativa, a vendere il predetto autoveicolo e il ricavato della vendita verrà suddiviso al 50% tra i comproprietari.
6) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio personali e dei figli minori ed . Per_1 Per_2
7) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali dei rispettivi difensori con rinuncia dei medesimi ex art. 13 comma 8 l.p.f.”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 621/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato come da attestazione depositata agli atti.
Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. pagina 3 di 4 II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. La somma corrisposta dal sig. , ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge Parte_1
1/12/1970 n. 898, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Sesto San Giovanni il 12.6.2004 (trascritto al
[...] Parte_2 nr. 51 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2004) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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