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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2812/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
C.F.: e la sig.ra , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dell'avv. Incaldana Daniela Cattolico, C.F.: C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Mondragone C.F._3
(CE), alla via Pisa n. 92 c/o, con domicilio digitale: Email_1
- Opponenti -
E
in persona dell'Amministratore delegato p. t., P.VA , in qualità Controparte_1 P.VA_1 di cessionaria dei crediti vantati da rappresentata e difesa, Controparte_2 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio Colomba, C.F.: e Valentina Zanni, C.F._4
C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in C.F._5
Modena, Direzionale Centro Ferriere Torre G, via Ferruccio Lamborghini 81, con domicilio digitale:
Email_2
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 52/2021, rubricato al R.G. n. 6999/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 13.01.2021 e notificato il
25.02.2021 alla sig. ra ed il 05.03.2021 al sig. , il Tribunale Parte_3 Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva ai predetti il pagamento dell'importo di euro 12.321,58 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di prestito personale n. 2504692 stipulato in data
27.10.2017 tra e , quest'ultima in qualità di coobbligata e Parte_1 Parte_3 la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca LL Holding CP_3
S.P.A., trasmesso successivamente alla mediante contratto di cessione di un Controparte_1 portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi della legge n. 130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione il sig. Parte_1
e , lamentando l'inutilizzabilità del contratto di prestito personale n.
[...] Parte_3
2504692 stipulato con la Banca LL Holding S.p.A., in quanto depositato in semplice copia e senza dicitura di conformità all'originale; la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli art. 633 e segg. c.p.c. con conseguente revoca dello stesso e la nullità delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di determinazione degli interessi, con richiesta di accertare le somme eventualmente dovute depurate da interessi superiori al tasso soglia.
Per quanto espresso, gli opponenti chiedevano, dunque, l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna della parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di euro 12.321,58, oltre gli interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua (dal dovuto al saldo effettivo), ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio.
Ebbene, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 11.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta infondata per le ragioni seguitamente espresse.
In primo luogo, gli odierni opponenti hanno eccepito il disconoscimento del contratto di prestito personale n. 2504692 stipulato con la Banca LL Holding S.p.A., in quanto depositato in semplice copia e senza alcuna dicitura di conformità all'originale. Ebbene, a tal riguardo occorre evidenziare il principio secondo cui la parte che disconosce un contratto deve fornire elementi a supporto del disconoscimento, provando gli specifici elementi di difformità.
Inoltre, il disconoscimento è del tutto privo di effetti qualora venga proposto in seguito alla (seppur parziale) esecuzione del contratto, poiché l'opponente non può disconoscere un contratto cui ha dato spontanea esecuzione.
In ordine all'onus probandi, nell'ambito delle opposizioni al decreto ingiuntivo, occorre evidenziare che, come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001). Tale riparto probatorio, inoltre, si riflette anche in punto di usura ed anatocismo, ove si conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova grava integralmente sull'opponente, che deve allegare e provare le proprie contestazioni senza alcuna inversione a carico del creditore opposto.
Tale enunciato rileverà in ordine al rigetto dell'eccezione generica promossa dalle parti opponenti relativamente alla nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto gli interessi.
Peraltro, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la idoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione ed in particolare la sua certezza, liquidità ed esigibilità.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio la copia del contratto di prestito personale n. 2504692 Controparte_1 sottoscritto e non disconosciuto dai sig.ri e comprensivo delle condizioni generali Pt_1 Parte_2 ed economiche al medesimo applicate;
le comunicazioni e le documentazioni attestanti l'avvenuta cessione del credito tra la e la e la copia della lettera di decadenza dal CP_3 Controparte_1 termine inviata ai debitori in data 29.08.2018.
Tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, confermando la sua legittimazione ad agire.
In particolare, con atto di citazione, parte opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto sollevando diverse eccezioni, tra le quali la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 633 c.p.c. e 50 del D.lgs. 385/1993. Specificamente, il debitore eccepiva che “la certificazione allegata in atti dalla ricorrente non può assurgere al ruolo di estratto ex art. 50 T.U.B.” e che “il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso in mancanza dell'estratto ex art. 50 T.U.B. - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, essendo stato prodotto da parte opposta, in sede monitoria, non l'estratto ex art. 50 T.U.B. bensì certificazione di una lista movimenti con l'indicazione del solo capitale residuo”.
Diversamente, parte opposta, ribadiva di aver provato l'esistenza e l'ammontare del credito mediante la produzione del titolo negoziale e della lista movimenti oltre che dall'estratto conto.
Ebbene, a tal riguardo giova evidenziare che “l'evoluzione normativa in materia di intermediazione finanziaria e la recente giurisprudenza, propendono, quantomeno con riferimento all'attività di concessione di finanziamenti latu sensu, per la sostanziale equiparazione delle due tipologie di intermediari, bancari e finanziari, ritenendo conseguentemente applicabile l'art. 50 T.U.B. anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 T.U.B.”
Invero, richiamando la giurisprudenza di legittimità, in virtù della quale “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Ex multis, Cass., n. 12169/2000; Cass.
n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001)”, si rileva che l'opponente non abbia formulato contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute nell'estratto conto analitico versato in atti dalla creditrice.
Conseguentemente, in virtù del fatto che l'art. 50 TUB si applica anche agli intermediari bancari e finanziari (iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 T.U.B.) si ritiene assolto l'onere probatorio di parte opposta in ordine alla titolarità del credito.
Infine, per quanto riguarda il requisito della esigibilità eccepito nell'atto di opposizione, gli opponenti dichiarano che manchi agli atti una comunicazione di decadenza del beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c., con l'indicazione di una somma determinata da corrispondere, ritenendo tale indicazione indispensabile ai fini della sussistenza del requisito di esigibilità nella tutela azionata, essendosi controparte limitata a depositare sole le comunicazioni di cessioni del credito.
Tuttavia, in ordine alla decadenza del beneficio del termine, giova evidenziare che recente giurisprudenza ha ribadito l'infondatezza delle eccezioni avversarie in punto di omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Invero, come ribadito da costante giurisprudenza, la decadenza dal beneficio del termine avrebbe potuto essere comunicata, per la prima volta, anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
A tal proposito, giova evidenziare il chiarimento della Suprema Corte, in virtù del quale si sancisce che “agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per
l'applicabilità della citata norma” (ex multis Cass. Civ. n. 24330/2011; Cass. Civ. 6984/2003).
Inoltre, recente giurisprudenza di merito ha, altresì, ribadito che “la decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è, quindi, la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione” (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023,
n.1565). Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, stante le incontestate inadempienze contrattuali, la parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero dell'intera somma mutuata.
Dunque, anche nel caso di totale assenza sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia di una preventiva intimazione, il creditore può senz'altro agire per il recupero del proprio credito.
Infine, in relazione alla eccepita nullità delle clausole contrattuali ed in particolare delle clausole di determinazione degli interessi, risulta rilevante porre l'attenzione sui concordi orientamenti giurisprudenziali in tal senso, in virtù dei quali è stato stabilito che il debitore, quando eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi, assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Con riferimento al caso di specie, poi, non sono stati neppure indicati né prodotti i decreti ministeriali da cui poter desumere la fondatezza della dedotta circostanza relativa al superamento del tasso soglia.
A tal proposito, la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia. La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Pertanto, la deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n.
108/1996.
Conseguentemente, alla luce delle percorse argomentazioni l'opposizione spiegata da Parte_1
e deve essere interamente rigettata con conferma del decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 52/2021, rubricato al R.G. n. 6999/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 13.01.2021;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 3.07.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2812/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
C.F.: e la sig.ra , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dell'avv. Incaldana Daniela Cattolico, C.F.: C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Mondragone C.F._3
(CE), alla via Pisa n. 92 c/o, con domicilio digitale: Email_1
- Opponenti -
E
in persona dell'Amministratore delegato p. t., P.VA , in qualità Controparte_1 P.VA_1 di cessionaria dei crediti vantati da rappresentata e difesa, Controparte_2 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio Colomba, C.F.: e Valentina Zanni, C.F._4
C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in C.F._5
Modena, Direzionale Centro Ferriere Torre G, via Ferruccio Lamborghini 81, con domicilio digitale:
Email_2
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 52/2021, rubricato al R.G. n. 6999/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 13.01.2021 e notificato il
25.02.2021 alla sig. ra ed il 05.03.2021 al sig. , il Tribunale Parte_3 Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva ai predetti il pagamento dell'importo di euro 12.321,58 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di prestito personale n. 2504692 stipulato in data
27.10.2017 tra e , quest'ultima in qualità di coobbligata e Parte_1 Parte_3 la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca LL Holding CP_3
S.P.A., trasmesso successivamente alla mediante contratto di cessione di un Controparte_1 portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi della legge n. 130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione il sig. Parte_1
e , lamentando l'inutilizzabilità del contratto di prestito personale n.
[...] Parte_3
2504692 stipulato con la Banca LL Holding S.p.A., in quanto depositato in semplice copia e senza dicitura di conformità all'originale; la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli art. 633 e segg. c.p.c. con conseguente revoca dello stesso e la nullità delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di determinazione degli interessi, con richiesta di accertare le somme eventualmente dovute depurate da interessi superiori al tasso soglia.
Per quanto espresso, gli opponenti chiedevano, dunque, l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna della parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di euro 12.321,58, oltre gli interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua (dal dovuto al saldo effettivo), ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio.
Ebbene, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 11.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta infondata per le ragioni seguitamente espresse.
In primo luogo, gli odierni opponenti hanno eccepito il disconoscimento del contratto di prestito personale n. 2504692 stipulato con la Banca LL Holding S.p.A., in quanto depositato in semplice copia e senza alcuna dicitura di conformità all'originale. Ebbene, a tal riguardo occorre evidenziare il principio secondo cui la parte che disconosce un contratto deve fornire elementi a supporto del disconoscimento, provando gli specifici elementi di difformità.
Inoltre, il disconoscimento è del tutto privo di effetti qualora venga proposto in seguito alla (seppur parziale) esecuzione del contratto, poiché l'opponente non può disconoscere un contratto cui ha dato spontanea esecuzione.
In ordine all'onus probandi, nell'ambito delle opposizioni al decreto ingiuntivo, occorre evidenziare che, come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001). Tale riparto probatorio, inoltre, si riflette anche in punto di usura ed anatocismo, ove si conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova grava integralmente sull'opponente, che deve allegare e provare le proprie contestazioni senza alcuna inversione a carico del creditore opposto.
Tale enunciato rileverà in ordine al rigetto dell'eccezione generica promossa dalle parti opponenti relativamente alla nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto gli interessi.
Peraltro, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la idoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione ed in particolare la sua certezza, liquidità ed esigibilità.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio la copia del contratto di prestito personale n. 2504692 Controparte_1 sottoscritto e non disconosciuto dai sig.ri e comprensivo delle condizioni generali Pt_1 Parte_2 ed economiche al medesimo applicate;
le comunicazioni e le documentazioni attestanti l'avvenuta cessione del credito tra la e la e la copia della lettera di decadenza dal CP_3 Controparte_1 termine inviata ai debitori in data 29.08.2018.
Tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, confermando la sua legittimazione ad agire.
In particolare, con atto di citazione, parte opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto sollevando diverse eccezioni, tra le quali la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 633 c.p.c. e 50 del D.lgs. 385/1993. Specificamente, il debitore eccepiva che “la certificazione allegata in atti dalla ricorrente non può assurgere al ruolo di estratto ex art. 50 T.U.B.” e che “il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso in mancanza dell'estratto ex art. 50 T.U.B. - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, essendo stato prodotto da parte opposta, in sede monitoria, non l'estratto ex art. 50 T.U.B. bensì certificazione di una lista movimenti con l'indicazione del solo capitale residuo”.
Diversamente, parte opposta, ribadiva di aver provato l'esistenza e l'ammontare del credito mediante la produzione del titolo negoziale e della lista movimenti oltre che dall'estratto conto.
Ebbene, a tal riguardo giova evidenziare che “l'evoluzione normativa in materia di intermediazione finanziaria e la recente giurisprudenza, propendono, quantomeno con riferimento all'attività di concessione di finanziamenti latu sensu, per la sostanziale equiparazione delle due tipologie di intermediari, bancari e finanziari, ritenendo conseguentemente applicabile l'art. 50 T.U.B. anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 T.U.B.”
Invero, richiamando la giurisprudenza di legittimità, in virtù della quale “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Ex multis, Cass., n. 12169/2000; Cass.
n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001)”, si rileva che l'opponente non abbia formulato contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute nell'estratto conto analitico versato in atti dalla creditrice.
Conseguentemente, in virtù del fatto che l'art. 50 TUB si applica anche agli intermediari bancari e finanziari (iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 T.U.B.) si ritiene assolto l'onere probatorio di parte opposta in ordine alla titolarità del credito.
Infine, per quanto riguarda il requisito della esigibilità eccepito nell'atto di opposizione, gli opponenti dichiarano che manchi agli atti una comunicazione di decadenza del beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c., con l'indicazione di una somma determinata da corrispondere, ritenendo tale indicazione indispensabile ai fini della sussistenza del requisito di esigibilità nella tutela azionata, essendosi controparte limitata a depositare sole le comunicazioni di cessioni del credito.
Tuttavia, in ordine alla decadenza del beneficio del termine, giova evidenziare che recente giurisprudenza ha ribadito l'infondatezza delle eccezioni avversarie in punto di omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Invero, come ribadito da costante giurisprudenza, la decadenza dal beneficio del termine avrebbe potuto essere comunicata, per la prima volta, anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
A tal proposito, giova evidenziare il chiarimento della Suprema Corte, in virtù del quale si sancisce che “agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per
l'applicabilità della citata norma” (ex multis Cass. Civ. n. 24330/2011; Cass. Civ. 6984/2003).
Inoltre, recente giurisprudenza di merito ha, altresì, ribadito che “la decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è, quindi, la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione” (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023,
n.1565). Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, stante le incontestate inadempienze contrattuali, la parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero dell'intera somma mutuata.
Dunque, anche nel caso di totale assenza sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia di una preventiva intimazione, il creditore può senz'altro agire per il recupero del proprio credito.
Infine, in relazione alla eccepita nullità delle clausole contrattuali ed in particolare delle clausole di determinazione degli interessi, risulta rilevante porre l'attenzione sui concordi orientamenti giurisprudenziali in tal senso, in virtù dei quali è stato stabilito che il debitore, quando eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi, assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Con riferimento al caso di specie, poi, non sono stati neppure indicati né prodotti i decreti ministeriali da cui poter desumere la fondatezza della dedotta circostanza relativa al superamento del tasso soglia.
A tal proposito, la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia. La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Pertanto, la deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n.
108/1996.
Conseguentemente, alla luce delle percorse argomentazioni l'opposizione spiegata da Parte_1
e deve essere interamente rigettata con conferma del decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 52/2021, rubricato al R.G. n. 6999/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 13.01.2021;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 3.07.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente