Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 5399/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5399/2018 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
2054/2018, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata il 28 settembre 2018, pendente
TRA
(c.f. , con sede in Cicciano (NA), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Provinciale per Comiziano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio Cavallaro (c.f. C.F._1
) e Carmelo Cavallaro (c.f. ); C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(c.f. ), con sede legale in Torre Controparte_1 P.IVA_2 del Greco alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 23 marzo 2011 (rep. n. Persona_1
43440, racc. n. 5105), dagli avv.ti Eduardo Martucci (C.F.: ) e Raffaele C.F._4
Montanaro (C.F.: C.F._5
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il 5 aprile
2016, la in qualità di centro accreditato provvisoriamente presso il Controparte_2
S.S.N. a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della L. n. 833/78 Cont per gli assistiti dell' , chiedeva ingiungersi alla detta l pagamento in suo favore Controparte_3 di € 18.375,12, oltre interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese, a titolo di acconto pari al 90% degli importi delle fatture n. 898 del 31.12.2015 (€ 16.713,54) e n. 900 del 31.12.2015 (€ 1.846,20) aventi ad oggetto prestazioni sanitarie di terapia fisica e riabilitativa espletate nel mese di dicembre 2015.
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto n. 513/2016 del 12 aprile 2016, con cui ingiungeva all' di pagare la somma richiesta “oltre interessi Controparte_3 legali dalla domanda al soddisfo”.
1.3. L' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 22 giugno 2016, Controparte_3 eccependo:
a) l'inammissibilità della domanda perché il credito non era né certo, né liquido, né esigibile, considerato che la documentazione depositata a supporto della richiesta non era sufficiente a provare l'esistenza del credito;
b) l'assenza di prova del mancato superamento della C.O.M. e della corrispondenza delle prestazioni effettuate con quelle rientranti in regime di convenzionamento;
c) l'infondatezza della domanda per avvenuto superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto. A tal proposito, richiamava la nota prot. n. 154 del 20.04.2016, a firma del dr. Per_2
(Resp. ss. Riab. Area Funz. A) nella quale veniva rilevato che la per l'anno
[...] CP_4 Pt_1
2015, da gennaio a dicembre, aveva emesso fatture per un ammontare complessivo di € 7.013.998,28, a fronte di un tetto di spesa assegnato pari ad € 5.211.126,00 (previsto per il 2014 e prorogato per i due successivi anni, salvo aggiornamenti, dal DCA n. 90 dell'11.8.2014).
Pertanto, l'opponente chiedeva “di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 513/16 con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite”.
1.4. Si costituiva il Centro, con comparsa depositata il 4 ottobre 2016, chiedendo il rigetto dell'opposizione, rilevando:
a) l'idoneità della documentazione depositata (contratto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il mancato superamento della COM, distinte riepilogative e fatture) a provare la pretesa creditoria;
Cont b) l'irrilevanza della nota rot. n. 154 del 20.4.2016 a provare il superamento del tetto di spesa, trattandosi di atto interno tra distretti sanitari, dal contenuto generico, mai comunicato alla struttura opposta e che non forniva alcun elemento utile in ordine all'effettivo pagamento delle prestazioni entro il tetto di spesa assegnato;
c) la mancata contestazione del numero delle prestazioni attribuite e della loro esecuzione;
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d) che il tetto da considerare era comunque quello relativo all'intera branca e non alla singola Cont struttura, sicché l' avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del tetto di spesa di macroarea e del suo sforamento attraverso le risultanze del Tavolo Tecnico.
1.5. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2054/2018, accoglieva l'opposizione Cont dell' e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna dell' al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- la documentazione offerta dal era idonea e sufficiente a provare il numero di prestazioni Pt_2 rese dal e il relativo corrispettivo pecuniario;
Pt_2
- il tetto di spesa era di struttura e non di branca, come emergeva dal contratto sottoscritto il
26.3.2015, prodotto da entrambe le parti;
Cont
- l'onere della prova di detto sforamento spettava all' trattandosi di fatto estintivo del credito e non già di un fatto costitutivo dello stesso;
Cont
- che il detto fatto estintivo doveva ritenersi provato dall' in quanto “[...] l'opponente ha specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo di aver liquidato, già al mese di ottobre 2015, in favore del centro opposto tutti gli importi fino al tetto massimo di spesa previsto in contratto di complessivi € 5.211.126,00 (cfr. not. prot. n. 154 del 20.4.2016 nella produzione di parte opponente)” e che tale circostanza “non risulta seriamente contestata, atteso che il Centro AIAS nella propria comparsa di costituzione, si è limitata ad eccepire che la parte opponente avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del tetto di spesa di macroarea e del relativo superamento”. Pertanto, per il Tribunale nel caso de quo trovava applicazione l'art. 115
c.p.c., per cui i fatti non specificamente contestati dovevano ritenersi provati e la contestazione non poteva essere generica e risolversi in clausole di stile o in asserzioni apodittiche, piuttosto doveva essere puntuale e circostanziata, con la conseguenza che la contestazione generica andava assimilata alla non contestazione.
2.1. Avverso la sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 7-9 Pt_1 novembre 2018, deducendo:
- in via preliminare, che la motivazione era contraddittoria laddove, da una parte affermava che i documenti depositati dal andavano ritenuti sufficienti a provare il numero delle prestazioni Pt_2 rese dal e il corrispettivo pecuniario, mentre dall'altra non riconosceva come dovuti gli Pt_2 importi richiesti dal Centro AIAS;
- che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il tetto di spesa fosse assegnato alla singola struttura, mentre quello indicato nel contratto era un tetto di macroarea, con la conseguenza che sarebbe stato necessario accertare il contributo fornito dal al superamento e determinare in Pt_2 proporzione la regressione tariffaria allo stesso applicabile;
- che l'onere della prova del fatto impeditivo eccepito spettava all'Asl debitrice e nel caso de quo quest'ultima non lo aveva assolto limitandosi genericamente a dichiarare che il limite di spesa era pari ad € 5.211.126,00 e che il Centro avrebbe emesso fatture per importi superiori, quantificati in €
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7.013.998,28, senza fornire nessuna prova circa l'avvenuto pagamento in favore del Centro dell'importo massimo consentito dal tetto di spesa indicato nel contratto e quale fosse l'eventuale fatturato in eccedenza;
Cont
- che la documentazione depositata dall non era sufficiente per provare il superamento del tetto di spesa, essendo viceversa necessarie le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui evincere l'apporto del singolo centro allo sforamento e la RTU da applicare;
- che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto dimostrato il superamento del tetto di spesa in base al principio di non contestazione, quando in realtà la contestazione era intervenuta fin dalla comparsa di costituzione (in articolare dalla pagina 6 alla pagina 9 della stessa).
Per tali ragioni l'appellante ha concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2054 del 2018 – R.G. 2806/2016 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28 settembre 2018 per i motivi sopra esposti
e precisamente quelli esposti nella parte “A” - “B – C e D” della motivazione e, per l'effetto revocare la sentenza impugnata;
B. Disporre la revoca della revoca del D.I. n. 513/2016 reso dal
Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore del centro C. Condannare, in ogni caso Pt_1
l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario (sui diritti ed onorari) D.M. 137/2018 del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e Avv. Antonio Cavallaro e avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. ai sensi”.
2.2. L' si è costituita, con comparsa depositata il 5 giugno 2019, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Società – in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
2.3. All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ordinari di cui all'art. 190 cpc, I comma, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si rileva che non si ravvisa nessuna contraddittorietà nella motivazione della pronuncia impugnata, dal momento che il Tribunale si è limitato ad esaminare logicamente prima le contestazioni alla documentazione depositata dal a sostegno del proprio credito (ritenendole Pt_2 infondate) e poi il fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa. Questo, infatti, ben può essere ritenuto sussistente anche laddove il creditore ricorrente abbia dimostrato il quantum della propria pretesa, in quanto incide autonomamente sul credito rivendicato, paralizzando la sua sussistenza anche laddove quest'ultimo sia stato provato in tutti i suoi elementi costitutivi, come è avvenuto nel caso de quo.
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2. Ciò considerato, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
L ha lamentato innanzi tutto l'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la Pt_1 previsione, nel caso de quo, di un tetto di spesa di struttura, anziché di macroarea, con la conseguenza che per ritenere assolto l'onere probatorio relativo al superamento del tetto di spesa Cont l' avrebbe dovuto depositare le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui desumere l'incidenza del Centro sullo sforamento e la R.T.U. da applicare al caso de quo.
Il motivo è infondato.
Cont Dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato dall' emerge chiaramente che il tetto di Cont spesa di € 5.211.126,00 è riferito alla struttura e non alla macroarea, essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. All'art. 3, infatti, è indicato il numero di prestazioni da acquistare da parte dell' nell'anno di riferimento, mentre Pt_1 nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere comunque maggiore di € 5.211.126,00. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il Centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni dell'appellante inerenti all'attività del Tavolo Tecnico e alla necessità di operare una regressione tariffaria unica.
3. Secondo l'appellante la pronuncia risulterebbe ulteriormente erronea per aver ritenuto assolto Cont dall l'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di spesa, nonostante la documentazione esibita non fosse insufficiente, perché la nota prot. n. 154 del 20.4.2016 era stata specificamente e tempestivamente contestata da . Pt_2
Anche tali doglianze sono infondate.
Orbene, oramai è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018,
5661/2021, 10182/2021), per cui l'onere della prova ricade in capo al debitore che lo eccepisce.
Cont Nel caso de quo, l' ha dimostrato il superamento del tetto di struttura mediante il deposito della nota prot. 154/2016, documento che non è stato specificamente contestato dall Ed infatti, a Pt_1 Cont fronte dell'affermazione dell che il tetto di struttura era stato superato come indicato nella nota anzidetta, il Centro avrebbe dovuto negare in maniera specifica tale circostanza, mentre si è limitato Cont genericamente ad affermare che l' on l'aveva dimostrata.
Cont Più nello specifico, l' in primo grado ha dedotto (a pagina 4 dell'atto di citazione in opposizione) che il tetto di spesa assegnato al per il 2015 era pari ad euro 5.211.126,00 e che Pt_2 per l'anno in questione (da gennaio a dicembre) l' aveva presentato fatture per un importo Pt_1 complessivo di € 7.013.998,28, sforando il detto limite già nel mese di ottobre. Di fronte a tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il si è Pt_2 limitato a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalla detta nota, senza tuttavia negarle, come invece avrebbe dovuto fare. In altri termini, a fronte di tali affermazioni, il avrebbe dovuto affermare che il tetto di spesa non era stato superato, Pt_2 deducendo altresì l'ammontare del proprio fatturato per i mesi di gennaio – dicembre 2015, trattandosi di elementi di cui era certamente a conoscenza. Solo in tale ipotesi sarebbe sorto Cont l'obbligo per l' di dimostrate con adeguata documentazione quanto dalla stessa affermato. È
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dunque irrilevante il fatto che la nota n. 154/2016 fosse un mero documento interno, giacché il
Tribunale non ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa fosse dimostrato in base a tale documento, bensì in base alle dichiarazioni del medesimo contenuto riportate nell'atto di Cont opposizione dall' e non contestate dal Centro (che alle pagine 6-9 della propria comparsa di costituzione, lungi dal contestare tali fatti, si era limitato ad affermare che il documento in questione non aveva alcun valore probatorio).
Irrilevante poi è la mancata comunicazione dello sforamento del tetto di spesa, trattandosi di tetto di spesa di struttura (controllabile, pertanto, dallo stesso centro accreditato) in relazione al quale non sono previsti gli obblighi di comunicazione connessi all'attività del tavolo tecnico.
Cont 4. Con riguardo, invece alla doglianza relativa alla mancata dimostrazione da parte dell' del pagamento in favore della struttura sanitaria dell'importo pari al limite massimo di spesa contrattualmente previsto, si rileva che tale censura è inammissibile perché introdotta nel giudizio de quo solo con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. Inoltre, valgono al riguardo le considerazioni svolte in ordine alla questione del superamento del tetto di spesa. A fronte dell'affermazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, il Centro AIAS non può limitarsi a richiederne la prova, in quanto avrebbe dovuto negare tale circostanza (cioè contestarla specificamente, trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza, essendo creditore di tali somme), Cont così onerando l' della relativa prova. Non avendovi provveduto, non può dolersi che la stessa non sia stata adeguatamente dimostrata.
Peraltro, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche il non avesse ricevuto Controparte_1 Pt_2 il pagamento di tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più potrebbe chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite prima di tale sforamento, ma certamente non di quelle successive.
5. Infine, è priva di pregio anche l'ultima doglianza dell'appellante, secondo il quale il Tribunale non avrebbe fatto corretto uso del principio di non contestazione. Sul punto occorre ribadire che non deve essere confuso il piano dell'onere della prova con quello delle contestazioni processuali.
Conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che l'onere di dimostrare l'intervenuto superamento del tetto di spesa gravava interamente sull'amministrazione sanitaria, trattandosi di circostanza impeditiva della pretesa creditoria. Tuttavia, il Tribunale ha, del pari correttamente, ritenuto che tale onere era stato assolto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c., non avendo il Centro AIAS sollevato specifiche contestazioni sull'esistenza del fatto impeditivo in parola, ossia in ordine al fatto di aver ricevuto pagamenti pari all'importo del tetto di spesa contrattualmente assegnato, sicché gli importi rivendicati sono da considerare extra tetto e quindi non dovuti.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante Sezione Nola al Pt_1 Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto
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2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 5.200,01 ed €
26.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 3.938,75, di cui:
Fase di studio € 800,00
Fase introduttiva € 700,00
Fase trattazione ed istruzione
€ 925,00
Fase decisionale € 1.000,00
Spese forfett. (15%) € 513,75
Totale € 3.938,75
7. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 2054/2018, pubblicata il 23 luglio 2018, proposto dalla Parte_1 nei confronti dell' , così provvede:
[...] Controparte_3
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del Controparte_3 secondo grado di giudizio che liquida in €. 3.425,00 per compenso professionale ed €.
513,75 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
7