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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/12/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente Rel.
Dott. Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.1988/25 V.G, promossa congiuntamente da (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in San Gimignano (SI), Loc. Canonica,Via del Pino n. 7, titolo di studio maturità linguistica, professione disoccupata ed elettivamente domiciliata in Colle di Val d'Elsa (SI) Via G.Verdi n.13 presso lo Studio dell'Avv. Silvia Gistri (C.F. ) C.F._2 del Foro di Siena, dalla quale è rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
E ( , nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
e residente in [...], titolo di studio maturità scientifica, professione imprenditore - titolare della Officina Giovannoni S.r.l., C.F. con sede in AM RM (FI) Viale della Repubblica n. 1, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Prato (PO), Via Rosa Giorgi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Fulvia Lippi (C.F. ), del Foro di Prato (dalla quale è rappresentato C.F._4
e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( visto in data 21.7.2025) OGGETTO: omologa separazione consensuale CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30.5.2025 i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse dichiarata la separazione personale alle condizioni ivi indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di aver contratto matrimonio concordatario in LF (FI) il 09.06.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.11, parte II, Serie A- Anno 2007 ; - che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio - che il rapporto tra i coniugi, dopo anni Persona_1 di serena convivenza ,ha iniziato a deteriorarsi a tal punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
che pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni : 1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 secondo la disposizione dell'affido condiviso, con collocazione dello stesso presso la madre a cui viene assegnata l'abitazione familiare posta in San Gimignano Loc. Canonica, Via del Pino n.
7. Il Sig. , che è già uscito dall'abitazione familiare, provvederà a Parte_2 trasferire formalmente la propria residenza presso altra abitazione e da questo momento la Sig.ra si intesterà le utenze dell'abitazione che rimarranno a Parte_1 suo carico così come a suo carico saranno i lavori di ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile saranno suddivise al 50% ciascuno fra i comproprietari, così come le spese condominiali.
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del minore da parte del padre
, viene garantito un ampio diritto di frequentazione e visita del padre Parte_2 così da assicurare al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. In particolare , salvo diverse modalità che verranno concordate di volta in volta Per_1 tra i genitori, che comunque dovranno sempre tener conto del preminente interesse dello stesso,, trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, a settimane alterne dal Venerdì alle ore 17.30 fino alla Domenica dopo cena. Il mercoledì il padre prenderà il figlio dall'uscita di scuola e lo terrà fino al Giovedi mattina quando lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico.
3) Per quanto riguarda le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascuno Per_1 dei genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno. Il mese di Luglio lo ha sempre trascorso al mare con i nonni materni e questa Per_1 consuetudine verrà garantito da entrambi i genitori anche per il futuro, salvo diverso accordo tra gli stessi qualora si rendesse necessario per quanto riguarda i periodi di vacanza estiva che ciascuno ha diritto di trascorrere con il figlio. Per le vacanze di Natale e Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti, opererà il criterio dell'alternanza; in particolare per i giorni di Natale, dal 23 Dicembre sera al 25 Dicembre pomeriggio con un genitore e dal 25 Dicembre pomeriggio al 27 Dicembre mattina con l'altro. Il restante periodo di vacanze natalizie verrà trascorso metà con un genitore e metà con l'altro in modo alternato annualmente, ovvero dal 27 Dicembre sera al 1 Gennaio pomeriggio, con uno e dal 1 Gennaio pomeriggio al 6 Gennaio pomeriggio con l'altro. Per le vacanze pasquali verrà adottato lo stesso criterio di alternanza annuale e quindi il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro.
4) Il Sig. a causa del divario reddituale e del deterioramento delle Per_1 precedenti condizioni economiche della Sig.ra a seguito della separazione, Parte_1 anche con riferimento al tenore di vita avuto durante il matrimonio, e quindi al fine di ristabilire un equo equilibrio e garantirle un tenore di vita proporzionato alla durata del matrimonio ed al contributo fornito alla vita familiare si obbliga a corrispondere, alla Sig.ra un assegno di mantenimento mensile pari ad €. 500,00, da Parte_1 corrispondersi entro il 10 di ogni mese, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al Per_1 Pt_1 mantenimento del figlio una somma mensile pari ad €. 1.500,00, che verrà ridotta Per_1 ad €. 1000,00 al momento che la Sig.ra reperirà un lavoro a tempo pieno ed Pt_1 indeterminato, importo da corrispondersi entro il 10 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.. 6) L'assegno unico in favore del figlio verrà percepito interamente dalla madre Sig.ra
Parte_1
7) Le spese straordinarie sostenute per il figlio minore verranno poste a carico di ciascuno genitore nella misura del 50%, dette spese riguardano a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle per l'acquisto di libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, il tutto come meglio specificato e riportato nel protocollo di famiglia in vigore presso il Tribunale di Siena a cui le parti faranno espressamente riferimento. Le altre spese straordinarie verranno previamente concordate e debitamente documentate al fine di ottenerne il rimborso pro-quota per chi le ha sostenute.
8) I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica.
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio .
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. All'udienza del 27.11.2025 ( che le parti hanno chiesto tenersi in loro presenza) i ricorrenti hanno confermato i presupposti della separazione e chiesto l'accoglimento delle condizioni congiunte di cui al ricorso Il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e non sono contrari all'interesse della prole minorenne Il P.m. ha apposto il proprio visto in data 21.7.2025.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da così provvede : 1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Castelnuovo Berardenga trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.11, parte II, Serie A- Anno 2007 2 alle condizioni sopraindicate 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 1.12.2025 La Presidente est. Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Dott. Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.1988/25 V.G, promossa congiuntamente da (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in San Gimignano (SI), Loc. Canonica,Via del Pino n. 7, titolo di studio maturità linguistica, professione disoccupata ed elettivamente domiciliata in Colle di Val d'Elsa (SI) Via G.Verdi n.13 presso lo Studio dell'Avv. Silvia Gistri (C.F. ) C.F._2 del Foro di Siena, dalla quale è rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
E ( , nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
e residente in [...], titolo di studio maturità scientifica, professione imprenditore - titolare della Officina Giovannoni S.r.l., C.F. con sede in AM RM (FI) Viale della Repubblica n. 1, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Prato (PO), Via Rosa Giorgi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Fulvia Lippi (C.F. ), del Foro di Prato (dalla quale è rappresentato C.F._4
e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( visto in data 21.7.2025) OGGETTO: omologa separazione consensuale CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30.5.2025 i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse dichiarata la separazione personale alle condizioni ivi indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di aver contratto matrimonio concordatario in LF (FI) il 09.06.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.11, parte II, Serie A- Anno 2007 ; - che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio - che il rapporto tra i coniugi, dopo anni Persona_1 di serena convivenza ,ha iniziato a deteriorarsi a tal punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
che pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni : 1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 secondo la disposizione dell'affido condiviso, con collocazione dello stesso presso la madre a cui viene assegnata l'abitazione familiare posta in San Gimignano Loc. Canonica, Via del Pino n.
7. Il Sig. , che è già uscito dall'abitazione familiare, provvederà a Parte_2 trasferire formalmente la propria residenza presso altra abitazione e da questo momento la Sig.ra si intesterà le utenze dell'abitazione che rimarranno a Parte_1 suo carico così come a suo carico saranno i lavori di ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile saranno suddivise al 50% ciascuno fra i comproprietari, così come le spese condominiali.
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del minore da parte del padre
, viene garantito un ampio diritto di frequentazione e visita del padre Parte_2 così da assicurare al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. In particolare , salvo diverse modalità che verranno concordate di volta in volta Per_1 tra i genitori, che comunque dovranno sempre tener conto del preminente interesse dello stesso,, trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, a settimane alterne dal Venerdì alle ore 17.30 fino alla Domenica dopo cena. Il mercoledì il padre prenderà il figlio dall'uscita di scuola e lo terrà fino al Giovedi mattina quando lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico.
3) Per quanto riguarda le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascuno Per_1 dei genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno. Il mese di Luglio lo ha sempre trascorso al mare con i nonni materni e questa Per_1 consuetudine verrà garantito da entrambi i genitori anche per il futuro, salvo diverso accordo tra gli stessi qualora si rendesse necessario per quanto riguarda i periodi di vacanza estiva che ciascuno ha diritto di trascorrere con il figlio. Per le vacanze di Natale e Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti, opererà il criterio dell'alternanza; in particolare per i giorni di Natale, dal 23 Dicembre sera al 25 Dicembre pomeriggio con un genitore e dal 25 Dicembre pomeriggio al 27 Dicembre mattina con l'altro. Il restante periodo di vacanze natalizie verrà trascorso metà con un genitore e metà con l'altro in modo alternato annualmente, ovvero dal 27 Dicembre sera al 1 Gennaio pomeriggio, con uno e dal 1 Gennaio pomeriggio al 6 Gennaio pomeriggio con l'altro. Per le vacanze pasquali verrà adottato lo stesso criterio di alternanza annuale e quindi il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro.
4) Il Sig. a causa del divario reddituale e del deterioramento delle Per_1 precedenti condizioni economiche della Sig.ra a seguito della separazione, Parte_1 anche con riferimento al tenore di vita avuto durante il matrimonio, e quindi al fine di ristabilire un equo equilibrio e garantirle un tenore di vita proporzionato alla durata del matrimonio ed al contributo fornito alla vita familiare si obbliga a corrispondere, alla Sig.ra un assegno di mantenimento mensile pari ad €. 500,00, da Parte_1 corrispondersi entro il 10 di ogni mese, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al Per_1 Pt_1 mantenimento del figlio una somma mensile pari ad €. 1.500,00, che verrà ridotta Per_1 ad €. 1000,00 al momento che la Sig.ra reperirà un lavoro a tempo pieno ed Pt_1 indeterminato, importo da corrispondersi entro il 10 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.. 6) L'assegno unico in favore del figlio verrà percepito interamente dalla madre Sig.ra
Parte_1
7) Le spese straordinarie sostenute per il figlio minore verranno poste a carico di ciascuno genitore nella misura del 50%, dette spese riguardano a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle per l'acquisto di libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, il tutto come meglio specificato e riportato nel protocollo di famiglia in vigore presso il Tribunale di Siena a cui le parti faranno espressamente riferimento. Le altre spese straordinarie verranno previamente concordate e debitamente documentate al fine di ottenerne il rimborso pro-quota per chi le ha sostenute.
8) I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica.
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio .
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. All'udienza del 27.11.2025 ( che le parti hanno chiesto tenersi in loro presenza) i ricorrenti hanno confermato i presupposti della separazione e chiesto l'accoglimento delle condizioni congiunte di cui al ricorso Il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e non sono contrari all'interesse della prole minorenne Il P.m. ha apposto il proprio visto in data 21.7.2025.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da così provvede : 1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Castelnuovo Berardenga trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.11, parte II, Serie A- Anno 2007 2 alle condizioni sopraindicate 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 1.12.2025 La Presidente est. Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi