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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 271/2024, assunta in decisione all'udienza del 09.01.2025, promossa da:
(C.F. ) con studio in Torino, Via Madama Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristina n. 29, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Usseglio Min (C.F. C.F._2
– pec: e Antonella Bonamico (C.F.
[...] Email_1
– pec: ed CodiceFiscale_3 Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, Corso Re Umberto, 12, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, Geom. , rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Simona Rosaria Gargiulo (C.F. – pec: C.F._4 Email_3
rdineavvocatitorino. ) e Marco Bessone (C.F. – pec:
[...] CodiceFiscale_5 [...]
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_5
primo in Torino, Corso Trento n. 5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Rag. : Pt_1 Pt_1
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, richiamato espressamente il contenuto di tutti gli atti difensivi depositati e le singole deduzioni ed eccezioni svolte nei verbali di udienza in primo grado, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Torino n. 3305-2023 pubblicata il 25.07.2023 non notificata nel merito
▪ respingere l'opposizione le domande ex adverso formulate; in ogni caso
▪ col favore delle spese, diritti ed onorari di procedura;
per parte appellata, : Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis;
- preliminarmente: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del proposto appello ex art. 342 cpc e/o 348 bis cpc per i motivi di cui al § 3 della comparsa costitutiva con ogni propedeutica e conseguenziale statuizione;
- nel merito: respingere in ogni caso l'appello ex adverso proposto e confermare (eventualmente anche con diverso percorso motivo-argomentativo e/o quantificazione) l'impugnata sentenza n. 3305/2023 del Tribunale di Torino.
Con vittoria di onorari e competenze relative al presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, Iva (ove dovuta) e cpa in favore del Condominio deducente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.11.2020, il Parte_2
[...
[...] , conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino, il Rag. , già
[...] Parte_1
Amministratore del Condominio attore, lamentando la sussistenza di responsabilità professionale in capo al convenuto, nell'ufficio di Amministratore, per violazione degli obblighi di diligenza ex art. 1176 c.c. e 1218 c.c. non avendo egli informato i Condomini dell'esito di procedure giudiziali, delle quali il Condominio attore era venuto a conoscenza solo a seguito di esecuzioni presso terzi.
Esponeva il che, nell'anno 2016, il Rag. aveva conferito CP_1 Parte_1
incarico per la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo n. 640/2016 del 01.07.2016, emesso dal Tribunale di Biella per l'importo di €. 26.999,20=, in favore dell'IM individuale . Controparte_3
Il procedimento di opposizione, radicato avanti al Tribunale di Biella, al n. R.G. 20931/2016, era stato definito con la sentenza n. 449/2017 del 12.9.2017, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese di lite.
Il Rag. non aveva informato il dell'esito del giudizio e neppure delle due Pt_1 CP_1
successive procedure esecutive instaurate per il recupero delle somme oggetto di condanna avanti il Tribunale di Torino negli anni 2017 e 2018 (R.G.E. 9240/2017 e R.G.E. 5206/2018) delle quali i Condomini erano venuti a conoscenza solo quando i conti correnti Condominiali erano stati pignorati e le somme assegnate.
Affermava il attore che, se fosse stato tempestivamente informato, avrebbe CP_1
potuto onorare il debito, evitando le procedure esecutive e le connesse spese di lite, di cui allegava le ordinanze di assegnazione.
Nella causa, radicata al n. R.G. 22800/2020, si costituiva in data 04.05.2021 il Rag. Parte_1
, contestando le domande del , affermando che i Condomini erano stati
[...] CP_1
informati della situazione debitoria durante l'assemblea, ma non avevano voluto pagare, rendendo così impossibile far fronte al debito.
All'udienza del 24.05.2021, il Giudice assegnava i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. rinviando per la discussione al 21.10.2021.
A tale udienza il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie dedotte dalle parti che, con provvedimento del 30.11.2021, rigettava, fissando per la precisazione delle conclusioni,
3 dapprima l'udienza del 22.09.2022, poi del 16.02.2023, dove la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 3305/2023 del 25.07.2023, pubblicata in pari data, il Tribunale di Torino si pronunciava, condannando il Rag. al pagamento, in favore del Parte_1
, dell'importo di €. 6.701,06=, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla refusione delle spese legali.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attività svolta dall'Amministratore di aveva fondamento contrattuale ed era riconducibile al mandato e, inoltre, a CP_1
norma degli artt. 1710, comma 1 c.c. e 1176, comma 1 c.c. il mandatario era tenuto ad eseguire il mandato secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Effettuata tale premessa, il Giudice di prime cure rilevava che, sulla base della documentazione in atti, doveva ritenersi provato che il Rag. , pur consapevole del Pt_1
rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con condanna del Controparte_4
al pagamento, oltre che del capitale e delle spese di fase monitoria, anche delle spese processuali del giudizio di opposizione, non aveva informato i Condomini del relativo esito, determinando così l'incremento del debito condominiale, con riguardo alle spese processuali della fase esecutiva.
Il Tribunale esponeva, a seguire, che, se i Condomini fossero stati informati dell'esito del giudizio, non avrebbero avuto altra scelta che quella di optare per il pagamento;
il che, motivava il Giudice di prime cure, induceva a ritenere presuntivamente provato, in termini di più probabile che non, il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'Amministratore e il danno subito dal , rappresentato dalle spese delle procedure esecutive, di cui CP_1
alle ordinanze di assegnazione.
In ordine alla difesa del convenuto, che aveva sostenuto che, in ogni caso, non sarebbe stato possibile fare tempestivamente fronte al debito, in quanto i Condomini non volevano pagare, il Tribunale riteneva che tale assunto fosse rimasto privo di riscontri probatori, poiché il Rag.
non aveva prodotto, né la documentazione contabile del , né gli estratti Pt_1 CP_1
dei conti correnti bancari del periodo di interesse, né eventuali lettere di sollecito rivolte ai
Condomini morosi.
4 Motivava ulteriormente il Giudice di prime cure che, dall'esame del libro verbali assembleari, non si evinceva che la morosità dei osse stata posta all'ordine del giorno delle Parte_3
assemblee tenutesi nel periodo interessato, talché, se effettivamente i fondi a disposizione del non fossero stati sufficienti per pagare quanto statuito dal Tribunale di CP_1
Biella, il Rag. avrebbe dovuto, comunque, attivarsi per indurre i versare Pt_1 Parte_3
l'importo necessario.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, quantificato dal in €. 7.964,26= CP_1
e corrispondente, secondo la prospettazione di quest'ultimo, alle spese processuali della fase esecutiva, il Giudice di prime cure osservava che, dal computo dei due provvedimenti prodotti, l'importo complessivo risultava di €. 6.701,06= e, quindi, determinava in tale somma l'importo dovuto.
Nell'ambito di tale importo, il Tribunale di Torino riteneva fondata la domanda, avendo tenuto il Rag. , una condotta inadempiente, che aveva cagionato un danno al Pt_1
Condominio, incrementando di € 6.701,06= l'esposizione debitoria nei confronti dell'impresa
CP_3
Ritenendo errata la decisione emessa dal Tribunale di Torino, il Rag. Parte_1
proponeva appello, avanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 26.02.2024.
L'appellante censurava la sentenza di prime cure, lamentando che il Tribunale avesse pronunciato la statuizione di condanna, nonostante il non avesse dimostrato di CP_1
aver corrisposto le spese legali liquidate nelle due procedure esecutive e, pertanto, non avesse dimostrato il danno del quale aveva richiesto il risarcimento.
Inoltre, esponeva l'appellante, le somme oggetto di assegnazione nei due procedimenti esecutivi erano risultate non capienti e, dunque, le relative spese liquidate non erano ripetibili.
Nel giudizio di appello si costituiva il , Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame proposto dal Rag. , lamentandone l'inammissibilità e Pt_1
l'improcedibilità e, quindi, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In sede di prima udienza, tenuta in data 12.09.2024, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. il
Consigliere Istruttore verificava la regolarità del contraddittorio e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 09.01.2025 per la rimessione in decisione, assegnando
5 alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, valutate le rispettive argomentazioni, osserva quanto segue.
Deve trattarsi, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello formulata dal appellato nella comparsa di costituzione e risposta. CP_1
Lamenta l'appellato che il Rag. avrebbe proposto un unico motivo di gravame che, a Pt_1
suo dire, non consentirebbe di individuare la specifica critica rivolta all'iter logico argomentativo sul quale è stata fondata la decisione di primo grado, non avendo sviluppato, in particolare, una “precisa
contro
-ricostruzione del percorso motivazionale seguito dal
Tribunale”.
Sul punto la Corte osserva che, in ragione della Riforma Cartabia in vigore dal 28.02.2023, che ha modificato l'art. 342 c.p.c. i motivi di appello non devono più riportare “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”.
L'atto di appello, inoltre, deve sì esporre le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge, con precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ma, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, tali contenuti devono essere valutati nell'insieme dell'atto, senza formalismi, con l'effetto di far ritenere ammissibile il gravame, laddove siano individuabili le questioni e i punti contestati della sentenza appellata, secondo i canoni interpretativi affermati dalla Corte di legittimità con riferimento al testo previgente (Cass.
SS.UU. n. 27199/2017, nonché Cass. 3.11.2020, n. 24262 e 14.07.2021, n. 20066).
In considerazione di quanto suesposto, rilevato che i punti della sentenza sottoposti a critica sono individuati nell'atto di appello e le censure appaiono esposte in modo sufficiente, consentendo di determinare l'ambito del giudizio di gravame, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile sotto il profilo dei requisiti formali.
Procedendo alla disamina nel merito del gravame dedotto dall'appellante, questa Corte ne rileva, tuttavia, l'infondatezza.
6 L'appellante, , non ha contestato (con conseguente passaggio in giudicato) Parte_1
il capo della sentenza di primo grado ove era affermata la sua responsabilità quale ex
Amministratore del Condominio appellato, per non aver informato i Condomini, né dell'opposizione a decreto ingiuntivo da lui autonomamente proposta, né dell'esito negativo dell'opposizione stessa.
L'appellante non appare avere contestato neppure che il danno che ne è derivato al sia rappresentato dai costi delle spese legali riferite alle procedure esecutive CP_1
subite.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte che lo ha condannato al risarcimento nella somma di €. 6.701,06= (importo complessivo delle spese legali liquidate nella fase esecutiva dai due provvedimenti di assegnazione del giudice dell'esecuzione) contestando, sotto un duplice profilo, che il “non avrebbe dimostrato di aver CP_1
sostenuto le spese legali liquidate nelle due procedure esecutive” e che le relative “somme oggetto di assegnazione nei due procedimenti esecutivi erano non capienti e, pertanto, le spese liquidate non erano e non sono ripetibili”.
Il primo rilievo appare inammissibile, ex art. 342, 1° comma, c.p.c.
A fronte della motivazione esposta nella sentenza di primo grado (pagg. 13 e 14) dove il
Giudice di prime cure ha affermato che la prova dell'avvenuto esborso di tali somme sarebbe emersa tramite presunzioni, rappresentate dal tempo trascorso e dalla possibilità di fruttuosa esecuzione sulle proprietà immobiliari dei Condomini, parte appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio non risulta aver assunto alcuna posizione critica sul relativo punto della sentenza, non deducendo alcuna motivazione idonea a contrastare, in tale aspetto, l'iter logico della decisione impugnata.
Vale la pena evidenziare sul punto che nelle difese del primo grado l'appellante non aveva contestato la corresponsione di tali somme, con conseguente operare del principio di non contestazione, esplicitando l'eccezione per la prima volta solo nella comparsa conclusionale.
Anche la seconda censura si appalesa del tutto infondata.
Il principio allegato dall'appellante si riferisce al creditore procedente che, in caso di incapienza del ricavato nella procedura esecutiva, non ha la possibilità di procedere al recupero delle spese di esecuzione in altro giudizio extra procedura esecutiva.
7 Le spese esecutive, dunque, in questo (solo) senso sono irripetibili (Cass. 2022 n. 26545).
Tale principio, invece, nulla ha a che vedere con la prova, ritenuta raggiunta per presunzione dal Tribunale, che il nella fattispecie avesse effettivamente corrisposto a favore CP_1
del creditore procedente le spese legali delle due procedure esecutive intraprese a suo carico.
L'appello spiegato deve pertanto essere respinto nella sua interezza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio, che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellato, la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate al primo e liquidate a favore del secondo.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dal Rag. Parte_1
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto dal Rag. avverso la sentenza n. Parte_1
3305/2023, pubblicata dal Tribunale di Torino in data 25.07.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, Rag. a rifondere all'appellato Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.966,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre
CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante (Rag. ). Parte_1
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il 16.01.2025.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott. Francesco RIZZI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 271/2024, assunta in decisione all'udienza del 09.01.2025, promossa da:
(C.F. ) con studio in Torino, Via Madama Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristina n. 29, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Usseglio Min (C.F. C.F._2
– pec: e Antonella Bonamico (C.F.
[...] Email_1
– pec: ed CodiceFiscale_3 Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, Corso Re Umberto, 12, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, Geom. , rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Simona Rosaria Gargiulo (C.F. – pec: C.F._4 Email_3
rdineavvocatitorino. ) e Marco Bessone (C.F. – pec:
[...] CodiceFiscale_5 [...]
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_5
primo in Torino, Corso Trento n. 5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Rag. : Pt_1 Pt_1
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, richiamato espressamente il contenuto di tutti gli atti difensivi depositati e le singole deduzioni ed eccezioni svolte nei verbali di udienza in primo grado, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Torino n. 3305-2023 pubblicata il 25.07.2023 non notificata nel merito
▪ respingere l'opposizione le domande ex adverso formulate; in ogni caso
▪ col favore delle spese, diritti ed onorari di procedura;
per parte appellata, : Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis;
- preliminarmente: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del proposto appello ex art. 342 cpc e/o 348 bis cpc per i motivi di cui al § 3 della comparsa costitutiva con ogni propedeutica e conseguenziale statuizione;
- nel merito: respingere in ogni caso l'appello ex adverso proposto e confermare (eventualmente anche con diverso percorso motivo-argomentativo e/o quantificazione) l'impugnata sentenza n. 3305/2023 del Tribunale di Torino.
Con vittoria di onorari e competenze relative al presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, Iva (ove dovuta) e cpa in favore del Condominio deducente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.11.2020, il Parte_2
[...
[...] , conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino, il Rag. , già
[...] Parte_1
Amministratore del Condominio attore, lamentando la sussistenza di responsabilità professionale in capo al convenuto, nell'ufficio di Amministratore, per violazione degli obblighi di diligenza ex art. 1176 c.c. e 1218 c.c. non avendo egli informato i Condomini dell'esito di procedure giudiziali, delle quali il Condominio attore era venuto a conoscenza solo a seguito di esecuzioni presso terzi.
Esponeva il che, nell'anno 2016, il Rag. aveva conferito CP_1 Parte_1
incarico per la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo n. 640/2016 del 01.07.2016, emesso dal Tribunale di Biella per l'importo di €. 26.999,20=, in favore dell'IM individuale . Controparte_3
Il procedimento di opposizione, radicato avanti al Tribunale di Biella, al n. R.G. 20931/2016, era stato definito con la sentenza n. 449/2017 del 12.9.2017, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese di lite.
Il Rag. non aveva informato il dell'esito del giudizio e neppure delle due Pt_1 CP_1
successive procedure esecutive instaurate per il recupero delle somme oggetto di condanna avanti il Tribunale di Torino negli anni 2017 e 2018 (R.G.E. 9240/2017 e R.G.E. 5206/2018) delle quali i Condomini erano venuti a conoscenza solo quando i conti correnti Condominiali erano stati pignorati e le somme assegnate.
Affermava il attore che, se fosse stato tempestivamente informato, avrebbe CP_1
potuto onorare il debito, evitando le procedure esecutive e le connesse spese di lite, di cui allegava le ordinanze di assegnazione.
Nella causa, radicata al n. R.G. 22800/2020, si costituiva in data 04.05.2021 il Rag. Parte_1
, contestando le domande del , affermando che i Condomini erano stati
[...] CP_1
informati della situazione debitoria durante l'assemblea, ma non avevano voluto pagare, rendendo così impossibile far fronte al debito.
All'udienza del 24.05.2021, il Giudice assegnava i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. rinviando per la discussione al 21.10.2021.
A tale udienza il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie dedotte dalle parti che, con provvedimento del 30.11.2021, rigettava, fissando per la precisazione delle conclusioni,
3 dapprima l'udienza del 22.09.2022, poi del 16.02.2023, dove la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 3305/2023 del 25.07.2023, pubblicata in pari data, il Tribunale di Torino si pronunciava, condannando il Rag. al pagamento, in favore del Parte_1
, dell'importo di €. 6.701,06=, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla refusione delle spese legali.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attività svolta dall'Amministratore di aveva fondamento contrattuale ed era riconducibile al mandato e, inoltre, a CP_1
norma degli artt. 1710, comma 1 c.c. e 1176, comma 1 c.c. il mandatario era tenuto ad eseguire il mandato secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Effettuata tale premessa, il Giudice di prime cure rilevava che, sulla base della documentazione in atti, doveva ritenersi provato che il Rag. , pur consapevole del Pt_1
rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con condanna del Controparte_4
al pagamento, oltre che del capitale e delle spese di fase monitoria, anche delle spese processuali del giudizio di opposizione, non aveva informato i Condomini del relativo esito, determinando così l'incremento del debito condominiale, con riguardo alle spese processuali della fase esecutiva.
Il Tribunale esponeva, a seguire, che, se i Condomini fossero stati informati dell'esito del giudizio, non avrebbero avuto altra scelta che quella di optare per il pagamento;
il che, motivava il Giudice di prime cure, induceva a ritenere presuntivamente provato, in termini di più probabile che non, il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'Amministratore e il danno subito dal , rappresentato dalle spese delle procedure esecutive, di cui CP_1
alle ordinanze di assegnazione.
In ordine alla difesa del convenuto, che aveva sostenuto che, in ogni caso, non sarebbe stato possibile fare tempestivamente fronte al debito, in quanto i Condomini non volevano pagare, il Tribunale riteneva che tale assunto fosse rimasto privo di riscontri probatori, poiché il Rag.
non aveva prodotto, né la documentazione contabile del , né gli estratti Pt_1 CP_1
dei conti correnti bancari del periodo di interesse, né eventuali lettere di sollecito rivolte ai
Condomini morosi.
4 Motivava ulteriormente il Giudice di prime cure che, dall'esame del libro verbali assembleari, non si evinceva che la morosità dei osse stata posta all'ordine del giorno delle Parte_3
assemblee tenutesi nel periodo interessato, talché, se effettivamente i fondi a disposizione del non fossero stati sufficienti per pagare quanto statuito dal Tribunale di CP_1
Biella, il Rag. avrebbe dovuto, comunque, attivarsi per indurre i versare Pt_1 Parte_3
l'importo necessario.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, quantificato dal in €. 7.964,26= CP_1
e corrispondente, secondo la prospettazione di quest'ultimo, alle spese processuali della fase esecutiva, il Giudice di prime cure osservava che, dal computo dei due provvedimenti prodotti, l'importo complessivo risultava di €. 6.701,06= e, quindi, determinava in tale somma l'importo dovuto.
Nell'ambito di tale importo, il Tribunale di Torino riteneva fondata la domanda, avendo tenuto il Rag. , una condotta inadempiente, che aveva cagionato un danno al Pt_1
Condominio, incrementando di € 6.701,06= l'esposizione debitoria nei confronti dell'impresa
CP_3
Ritenendo errata la decisione emessa dal Tribunale di Torino, il Rag. Parte_1
proponeva appello, avanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 26.02.2024.
L'appellante censurava la sentenza di prime cure, lamentando che il Tribunale avesse pronunciato la statuizione di condanna, nonostante il non avesse dimostrato di CP_1
aver corrisposto le spese legali liquidate nelle due procedure esecutive e, pertanto, non avesse dimostrato il danno del quale aveva richiesto il risarcimento.
Inoltre, esponeva l'appellante, le somme oggetto di assegnazione nei due procedimenti esecutivi erano risultate non capienti e, dunque, le relative spese liquidate non erano ripetibili.
Nel giudizio di appello si costituiva il , Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame proposto dal Rag. , lamentandone l'inammissibilità e Pt_1
l'improcedibilità e, quindi, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In sede di prima udienza, tenuta in data 12.09.2024, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. il
Consigliere Istruttore verificava la regolarità del contraddittorio e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 09.01.2025 per la rimessione in decisione, assegnando
5 alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, valutate le rispettive argomentazioni, osserva quanto segue.
Deve trattarsi, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello formulata dal appellato nella comparsa di costituzione e risposta. CP_1
Lamenta l'appellato che il Rag. avrebbe proposto un unico motivo di gravame che, a Pt_1
suo dire, non consentirebbe di individuare la specifica critica rivolta all'iter logico argomentativo sul quale è stata fondata la decisione di primo grado, non avendo sviluppato, in particolare, una “precisa
contro
-ricostruzione del percorso motivazionale seguito dal
Tribunale”.
Sul punto la Corte osserva che, in ragione della Riforma Cartabia in vigore dal 28.02.2023, che ha modificato l'art. 342 c.p.c. i motivi di appello non devono più riportare “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”.
L'atto di appello, inoltre, deve sì esporre le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge, con precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ma, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, tali contenuti devono essere valutati nell'insieme dell'atto, senza formalismi, con l'effetto di far ritenere ammissibile il gravame, laddove siano individuabili le questioni e i punti contestati della sentenza appellata, secondo i canoni interpretativi affermati dalla Corte di legittimità con riferimento al testo previgente (Cass.
SS.UU. n. 27199/2017, nonché Cass. 3.11.2020, n. 24262 e 14.07.2021, n. 20066).
In considerazione di quanto suesposto, rilevato che i punti della sentenza sottoposti a critica sono individuati nell'atto di appello e le censure appaiono esposte in modo sufficiente, consentendo di determinare l'ambito del giudizio di gravame, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile sotto il profilo dei requisiti formali.
Procedendo alla disamina nel merito del gravame dedotto dall'appellante, questa Corte ne rileva, tuttavia, l'infondatezza.
6 L'appellante, , non ha contestato (con conseguente passaggio in giudicato) Parte_1
il capo della sentenza di primo grado ove era affermata la sua responsabilità quale ex
Amministratore del Condominio appellato, per non aver informato i Condomini, né dell'opposizione a decreto ingiuntivo da lui autonomamente proposta, né dell'esito negativo dell'opposizione stessa.
L'appellante non appare avere contestato neppure che il danno che ne è derivato al sia rappresentato dai costi delle spese legali riferite alle procedure esecutive CP_1
subite.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte che lo ha condannato al risarcimento nella somma di €. 6.701,06= (importo complessivo delle spese legali liquidate nella fase esecutiva dai due provvedimenti di assegnazione del giudice dell'esecuzione) contestando, sotto un duplice profilo, che il “non avrebbe dimostrato di aver CP_1
sostenuto le spese legali liquidate nelle due procedure esecutive” e che le relative “somme oggetto di assegnazione nei due procedimenti esecutivi erano non capienti e, pertanto, le spese liquidate non erano e non sono ripetibili”.
Il primo rilievo appare inammissibile, ex art. 342, 1° comma, c.p.c.
A fronte della motivazione esposta nella sentenza di primo grado (pagg. 13 e 14) dove il
Giudice di prime cure ha affermato che la prova dell'avvenuto esborso di tali somme sarebbe emersa tramite presunzioni, rappresentate dal tempo trascorso e dalla possibilità di fruttuosa esecuzione sulle proprietà immobiliari dei Condomini, parte appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio non risulta aver assunto alcuna posizione critica sul relativo punto della sentenza, non deducendo alcuna motivazione idonea a contrastare, in tale aspetto, l'iter logico della decisione impugnata.
Vale la pena evidenziare sul punto che nelle difese del primo grado l'appellante non aveva contestato la corresponsione di tali somme, con conseguente operare del principio di non contestazione, esplicitando l'eccezione per la prima volta solo nella comparsa conclusionale.
Anche la seconda censura si appalesa del tutto infondata.
Il principio allegato dall'appellante si riferisce al creditore procedente che, in caso di incapienza del ricavato nella procedura esecutiva, non ha la possibilità di procedere al recupero delle spese di esecuzione in altro giudizio extra procedura esecutiva.
7 Le spese esecutive, dunque, in questo (solo) senso sono irripetibili (Cass. 2022 n. 26545).
Tale principio, invece, nulla ha a che vedere con la prova, ritenuta raggiunta per presunzione dal Tribunale, che il nella fattispecie avesse effettivamente corrisposto a favore CP_1
del creditore procedente le spese legali delle due procedure esecutive intraprese a suo carico.
L'appello spiegato deve pertanto essere respinto nella sua interezza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio, che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellato, la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate al primo e liquidate a favore del secondo.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dal Rag. Parte_1
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto dal Rag. avverso la sentenza n. Parte_1
3305/2023, pubblicata dal Tribunale di Torino in data 25.07.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, Rag. a rifondere all'appellato Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.966,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre
CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante (Rag. ). Parte_1
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il 16.01.2025.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott. Francesco RIZZI
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