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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1444/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente, via Parte_1 C.F._1
Madonna delle Grazie, 19, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia FABRIZI presso cui è elettivamente domiciliato in NN, via Giovanola, 20, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.04.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana
M. PI MB presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, via De Marchi, 53, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. I coniugi vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto.
2. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, sicchè reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento. 3. I figli e entrambi maggiorenni, conserveranno per il momento la residenza presso Per_1 Per_2 il padre, attualmente la figlia vive a casa dalla zia materna e il figlio si trova in Per_2 Per_1
Svizzera per motivi di studio, il sabato e la domenica rientra in Italia e vive a casa con la madre.
Entrambi i figli sono, comunque liberi in ogni momento di scegliere di tornare a vivere nella casa di famiglia con il padre.
4. Tutte le spese ordinarie e straordinarie, relative al figlio comprese le spese universitarie Per_1 pari a Fr. 8.000,00 all' anno e Fr. 400,00 a titolo di contributo per l' affitto della casa in Svizzera, come previste dal Protocollo d' Intesa del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere
e di sottoscrivere per accettazione, saranno integralmente a carico del SI. , che le sosterrà Pt_1 direttamente, mentre il contributo di Fr. 400,00 verrà versato mensilmente, unitamente al contributo di mantenimento sul c/c svizzero - CH280024726280541R - pagamento in Euro, intestato al figlio.
5. Il SI. , corrisponderà direttamente sul c/c svizzero - CH280024724726280541R - Pt_1 pagamento in euro, intestato al figlio, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma di € 300,00= (trecento euro), da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici Istat. La SI.ra , mensilmente corrisponderà al figlio un contributo Parte_2 Per_1 di € 265,00 per il mantenimento dell' auto, regalata dalla madre e sosterrà integralmente le spese dell' assicurazione e quant' altro sia necessario per l'autovettura.
6. La figlia assunta con contratto di somministrazione a tempo parziale determinato è Per_2 attualmente economicamente autosufficiente. Qualora la medesima dovesse rimanere priva di sostentamento economico, il SI. , come per il figlio sosterrà integralmente tutte le Pt_1 Per_1 spese straordinarie come previsto dal Protocollo d' Intesa del Tribunale di Verbania, ed entrambi i genitori a titolo di contributo di mantenimento, corrisponderanno direttamente sul c/c intestato alla figlia al seguente IBAN: [...], entro il 5 di ogni mese, la Per_2 somma di € 300,00= (trecento Euro), € 150,00 (centocinquanta Euro) ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat.
7. L'assegno unico verrà percepito al 100% dal SI. . Parte_1
8. La casa coniugale sita in NN (VB), Via Madonna delle Grazie n. 19, resta assegnata al SI.
, perchè di sua proprietà. La SI.ra trasferita in altra abitazione, Pt_1 Parte_2 provvederà a ritirare gli effetti personali che si trovano ancora nella casa coniugale e non ancora prelevati.
9. Il SI. , si impegna a ricononoscere, tenendo conto della Legislazione Elvetica e come Pt_1 prevede la Cassa di Previdenza Svizzera, alla SI.ra la quota del 50% Parte_2 del II Pilastro maturato in Svizzera dal SI. nel periodo matrimoniale, sulla base dei conteggi Pt_1 che verranno eseguiti dall' Ufficio di competenza . 10. Spese legali a carico del SI. . Parte_1
- Non vi sono altri beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
- Si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare
Tanto premesso e ritenuto gli istanti congiuntamente”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 30/06/2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del
[...] matrimonio tra loro contratto in Razlog (Bulgaria) il 04.08.1999 con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune NN (VB) all'atto n. 15, p II, s. C anno 1999.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato, intervenuto il Pubblico Ministero, spediva al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 04/08/1999 nel comune di Razlog
(Bulgaria) e si sono separati consensualmente con sentenza n. 111/2024 dell'intestato ufficio, pubblicata il 3.10.2024, passata in giudicato il 21.3.2025, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole,
(nata il [...]) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (nato in [...] Per_2 Per_1
11.05.2003 in Verbania), studente (presso l'USI Università della Svizzera Italiana) non autonomo economicamente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti, sicchè reciprocamente hanno rinunciato a qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento; che i figli Per_1
e entrambi maggiorenni, conserveranno, per il momento, la residenza presso il padre Per_2
(attualmente la figlia vive a casa dalla zia materna e il figlio si trova in Svizzera per Per_2 Per_1 motivi di studio, il sabato e la domenica rientra in Italia e vive a casa con la madre); che, qualora la figlia (assunta con contratto di somministrazione a tempo parziale e determinato) dovesse Per_2 rimanere priva di sostentamento economico, il padre, come per il figlio dovrà sostenere Per_1 integralmente tutte le spese straordinarie come previsto dal Protocollo d' Intesa del Tribunale di
Verbania, ed entrambi i genitori a titolo di contributo di mantenimento, dovranno corrispondere direttamente sul c/c intestato alla figlia al seguente IBAN: Per_2
[...], entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, (€ 150,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
e che il padre si impegna a riconoscere, tenendo conto della legislazione elvetica e come prevede la Cassa di Previdenza Svizzera, alla madre, la quota del 50% del II Pilastro maturato in Svizzera, sulla base dei conteggi che verranno eseguiti dall' Ufficio di competenza.
Va dato atto, infine, che non vi sono altri beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione, e che le parti si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
Nulla per spese trattandosi di ricorso congiunto
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Razlog (Bulgaria) il 04.08.1999, atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune NN
(VB) all'atto n. 15, p II, s. C anno 1999; pone a carico del padre l'obbligo di provvedere a tutte le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie relative al figlio comprese le spese universitarie pari a Fr. 8.000,00 all' anno e Per_1
Fr. 400,00 a titolo di contributo per l' affitto della casa in Svizzera, come previste dal Protocollo d'
Intesa del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere e di sottoscrivere per accettazione;
le spese verranno sostenute dal padre direttamente, mentre il contributo di Fr. 400,00 verrà versato mensilmente, unitamente al contributo di mantenimento sul c/c svizzero -
CH280024726280541R - pagamento in Euro, intestato al figlio;
il padre dovrà corrispondere direttamente sul c/c svizzero - CH280024724726280541R - pagamento in euro, intestato al figlio, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma di € Per_1
300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere Parte_2 mensilmente al figlio un contributo di € 265,00 per il mantenimento dell'auto, regalata dalla Per_1 medesima e di sostenere integralmente le spese dell'assicurazione e quant'altro sia necessario per l'autovettura; dispone che l'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre Parte_1 assegna la casa coniugale sita in NN (VB), Via Madonna delle Grazie, 19 al padre Pt_1 .
[...]
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 2.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente, via Parte_1 C.F._1
Madonna delle Grazie, 19, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia FABRIZI presso cui è elettivamente domiciliato in NN, via Giovanola, 20, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.04.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana
M. PI MB presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, via De Marchi, 53, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. I coniugi vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto.
2. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, sicchè reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento. 3. I figli e entrambi maggiorenni, conserveranno per il momento la residenza presso Per_1 Per_2 il padre, attualmente la figlia vive a casa dalla zia materna e il figlio si trova in Per_2 Per_1
Svizzera per motivi di studio, il sabato e la domenica rientra in Italia e vive a casa con la madre.
Entrambi i figli sono, comunque liberi in ogni momento di scegliere di tornare a vivere nella casa di famiglia con il padre.
4. Tutte le spese ordinarie e straordinarie, relative al figlio comprese le spese universitarie Per_1 pari a Fr. 8.000,00 all' anno e Fr. 400,00 a titolo di contributo per l' affitto della casa in Svizzera, come previste dal Protocollo d' Intesa del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere
e di sottoscrivere per accettazione, saranno integralmente a carico del SI. , che le sosterrà Pt_1 direttamente, mentre il contributo di Fr. 400,00 verrà versato mensilmente, unitamente al contributo di mantenimento sul c/c svizzero - CH280024726280541R - pagamento in Euro, intestato al figlio.
5. Il SI. , corrisponderà direttamente sul c/c svizzero - CH280024724726280541R - Pt_1 pagamento in euro, intestato al figlio, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma di € 300,00= (trecento euro), da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici Istat. La SI.ra , mensilmente corrisponderà al figlio un contributo Parte_2 Per_1 di € 265,00 per il mantenimento dell' auto, regalata dalla madre e sosterrà integralmente le spese dell' assicurazione e quant' altro sia necessario per l'autovettura.
6. La figlia assunta con contratto di somministrazione a tempo parziale determinato è Per_2 attualmente economicamente autosufficiente. Qualora la medesima dovesse rimanere priva di sostentamento economico, il SI. , come per il figlio sosterrà integralmente tutte le Pt_1 Per_1 spese straordinarie come previsto dal Protocollo d' Intesa del Tribunale di Verbania, ed entrambi i genitori a titolo di contributo di mantenimento, corrisponderanno direttamente sul c/c intestato alla figlia al seguente IBAN: [...], entro il 5 di ogni mese, la Per_2 somma di € 300,00= (trecento Euro), € 150,00 (centocinquanta Euro) ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat.
7. L'assegno unico verrà percepito al 100% dal SI. . Parte_1
8. La casa coniugale sita in NN (VB), Via Madonna delle Grazie n. 19, resta assegnata al SI.
, perchè di sua proprietà. La SI.ra trasferita in altra abitazione, Pt_1 Parte_2 provvederà a ritirare gli effetti personali che si trovano ancora nella casa coniugale e non ancora prelevati.
9. Il SI. , si impegna a ricononoscere, tenendo conto della Legislazione Elvetica e come Pt_1 prevede la Cassa di Previdenza Svizzera, alla SI.ra la quota del 50% Parte_2 del II Pilastro maturato in Svizzera dal SI. nel periodo matrimoniale, sulla base dei conteggi Pt_1 che verranno eseguiti dall' Ufficio di competenza . 10. Spese legali a carico del SI. . Parte_1
- Non vi sono altri beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
- Si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare
Tanto premesso e ritenuto gli istanti congiuntamente”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 30/06/2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del
[...] matrimonio tra loro contratto in Razlog (Bulgaria) il 04.08.1999 con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune NN (VB) all'atto n. 15, p II, s. C anno 1999.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato, intervenuto il Pubblico Ministero, spediva al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 04/08/1999 nel comune di Razlog
(Bulgaria) e si sono separati consensualmente con sentenza n. 111/2024 dell'intestato ufficio, pubblicata il 3.10.2024, passata in giudicato il 21.3.2025, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole,
(nata il [...]) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (nato in [...] Per_2 Per_1
11.05.2003 in Verbania), studente (presso l'USI Università della Svizzera Italiana) non autonomo economicamente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti, sicchè reciprocamente hanno rinunciato a qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento; che i figli Per_1
e entrambi maggiorenni, conserveranno, per il momento, la residenza presso il padre Per_2
(attualmente la figlia vive a casa dalla zia materna e il figlio si trova in Svizzera per Per_2 Per_1 motivi di studio, il sabato e la domenica rientra in Italia e vive a casa con la madre); che, qualora la figlia (assunta con contratto di somministrazione a tempo parziale e determinato) dovesse Per_2 rimanere priva di sostentamento economico, il padre, come per il figlio dovrà sostenere Per_1 integralmente tutte le spese straordinarie come previsto dal Protocollo d' Intesa del Tribunale di
Verbania, ed entrambi i genitori a titolo di contributo di mantenimento, dovranno corrispondere direttamente sul c/c intestato alla figlia al seguente IBAN: Per_2
[...], entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, (€ 150,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
e che il padre si impegna a riconoscere, tenendo conto della legislazione elvetica e come prevede la Cassa di Previdenza Svizzera, alla madre, la quota del 50% del II Pilastro maturato in Svizzera, sulla base dei conteggi che verranno eseguiti dall' Ufficio di competenza.
Va dato atto, infine, che non vi sono altri beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione, e che le parti si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
Nulla per spese trattandosi di ricorso congiunto
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Razlog (Bulgaria) il 04.08.1999, atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune NN
(VB) all'atto n. 15, p II, s. C anno 1999; pone a carico del padre l'obbligo di provvedere a tutte le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie relative al figlio comprese le spese universitarie pari a Fr. 8.000,00 all' anno e Per_1
Fr. 400,00 a titolo di contributo per l' affitto della casa in Svizzera, come previste dal Protocollo d'
Intesa del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere e di sottoscrivere per accettazione;
le spese verranno sostenute dal padre direttamente, mentre il contributo di Fr. 400,00 verrà versato mensilmente, unitamente al contributo di mantenimento sul c/c svizzero -
CH280024726280541R - pagamento in Euro, intestato al figlio;
il padre dovrà corrispondere direttamente sul c/c svizzero - CH280024724726280541R - pagamento in euro, intestato al figlio, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma di € Per_1
300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere Parte_2 mensilmente al figlio un contributo di € 265,00 per il mantenimento dell'auto, regalata dalla Per_1 medesima e di sostenere integralmente le spese dell'assicurazione e quant'altro sia necessario per l'autovettura; dispone che l'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre Parte_1 assegna la casa coniugale sita in NN (VB), Via Madonna delle Grazie, 19 al padre Pt_1 .
[...]
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 2.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO