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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1217/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Allocca)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Zaccaria)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9897 del 23/11/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei Parte_1 confronti della (d'ora in poi, breviter, “ ”) - con la chiamata in Controparte_3 CP_4 giudizio dell'Inps quale contraddittorio necessario - si accertava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la resistente soltanto nel periodo 30/9/2012-31/12/2012, e si condannava quest'ultima al pagamento, in favore della prima, della complessiva somma di € 132,90, a titolo di spettanze di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, compensando le spese di lite tra tutte le parti in causa.
La lavoratrice interponeva appello, cui resisteva la Società mentre l optava per la contumacia. CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è affidato a quattro motivi di gravame (articolati, rispettivamente nelle lettere da A a
D del libello impugnatorio).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di essere incorso in un
“macroscopico errore” in ordine alla valutazione dei parametri tipici della subordinazione, giungendo alla conclusione per cui il rapporto di lavoro si fosse svolto in conformità del programma contrattuale intercorso tra le parti.
La doglianza si rivela infondata.
Sul punto, il primo giudice - dopo un'accurata ricostruzione delle differenze tra il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 ed il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. - rapportando i parametri distintivi alla fattispecie in esame, fermo l'onere probatorio a carico della ricorrente, ha condivibilmente concluso nel senso che non fossero stati acquisiti al processo elementi tali da far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In primo luogo, si rileva che, del tutto genericamente, la ha affermato di essere stata Parte_1
“coordinata dalla dott.ssa , coordinatrice dell'associazione La Promessa Onlus [oggi Persona_1 [...]
], la quale le indicava gli orari e i turni previsti per la riabilitazione psichiatrica”, Controparte_1 senza, però, allegare specificamente in cosa consistesse tale “coordinamento”, laddove nulla è stato dedotto in ordine alla sottoposizione al potere direttivo/gerarchico/disciplinare da parte del datore di lavoro, con particolare riguardo all'assoggettamento a sanzioni, ordini e direttive, limitandosi la lavoratrice, appunto, ad affermare di essere stata “coordinata” dalla coordinatrice della Società.
In disparte la genericità di tale allegazione, va evidenziato che il “coordinamento” non è certo elemento estraneo alle tipologie di lavoro autonomo, risultando, al contrario, elemento caratterizzante le forme di collaborazione continuativa ed a progetto, nelle quali certamente il lavoratore è tenuto a conformare la propria prestazione lavorativa alle esigenze del committente e all'organizzazione lavorativa di quest'ultimo.
Inoltre, non sono, di per sé, decisivi, riguardo all'affermata natura subordinata del rapporto, neppure gli ulteriori elementi addotti dalla a sostegno della propria tesi, ossia la predeterminazione dei Parte_1 turni da parte della Società, la firma del registro delle presenze in entrata e in uscita, il possesso di una propria postazione di lavoro, la compilazione di un modulo contenente date, orari e nominativi dei pazienti assistiti, la fruizione delle “ferie” in concomitanza con la chiusura del day hospital dell'Ospedale. In realtà, trattasi di circostanze perfettamente compatibili anche con la tipologia di collaborazione autonoma o di lavoro a progetto, e che trovano ragionevole spiegazione nella natura delle mansioni disimpegnate dalla lavoratrice - nella specie, riabilitazione psichiatrica di pazienti affetti da dipendenze - e nel necessario coordinamento con le esigenze del IC Agostino Gemelli, ossia del committente dei servizi offerti dalla Società tramite i propri collaboratori.
Il rapporto di lavoro della , infatti, va valutato nel quadro complessivo delle risultanze Parte_1 documentali prodotte, considerando, in particolare, il necessario raccordo tra i contratti stipulati tra le parti in causa e la Convenzione stipulata tra la Società e l'UN Cattolica del Sacro Cuore IC Gemelli per la collaborazione nella riabilitazione dei pazienti psichiatrici presso il day hospital di psichiatria clinica e tossicodipendenza.
Nello specifico, risultavano significativi i seguenti aspetti della Convenzione, che militavano nel senso della natura autonoma del rapporto de quo: a) la durata annuale, rinnovabile di anno in anno;
b) la previsione che l'attività degli specialisti dell'Ente si svolgesse - nell'àmbito della programmazione, dei profili di cura e degli indirizzi terapeutici in atto press il D.H. di psichiatria clinica e tossicodipendenza - mediante svolgimento di sedute all'interno di un numero di accessi settimanali e per un numero di ore prestabilito dalla committente, all'interno degli orari di apertura del servizio e degli spazi assegnati;
c) il pagamento di una somma predeterminata per ciascun accesso dietro presentazione di fattura, pagamento effettuato con cadenza trimestrale sulla base di un prospetto riepilogativo del numero degli accessi e dell'attività svolta da ciascun specialista dell' , sottoscritto dal responsabile del servizio di D.H. di psichiatria clinica, Parte_2 dalla direzione sanitaria del IC nonché dal legale rappresentante della Società; d) la previsione per cui le specifiche modalità operative relative agli appuntamenti, al luogo, alle attrezzature e, in generale, al setting delle sedute, dovevano concordarsi AL direttamente con il responsabile del D.H. di Parte_2 psichiatria clinica e tossicodipendenza e con la direzione sanitaria.
In tale contesto fattuale - avendo, peraltro, la già lavorato nell'àmbito del servizio oggetto Parte_1 della suddetta Convenzione - l'esistenza di un registro presenze e di un modulo contenente date, orari e nominativi dei pazienti assistiti, nonché la fruizione delle “ferie” in concomitanza con la chiusura del day hospital dell - come ritenuti provati ALodierna appellante sulla base della copiosa Pt_3 documentazione versata in atti - rispondono (non già all'esigenza di controllare la presenza della lavoratrice e l'osservanza di un orario predeterminato, quanto piuttosto) alle esigenze organizzative derivanti dalla necessità di adempiere agli obblighi assunti con la Convenzione.
Va evidenziato, in proposito, che la non ha dedotto quali conseguenze potessero Parte_1 verificarsi in caso di inosservanza dell'orario, né ha allegato l'obbligo di richiedere il consenso della Società in caso di necessità di modifica del turno stabilito, laddove la verifica del numero e della durata degli accessi risultava, in realtà, prevista in funzione del pagamento del corrispettivo al fornitore del servizio e, conseguentemente, alla lavoratrice, in virtù di quanto previsto dai contratti sottoscritti con la stessa, i quali prevedevano il pagamento di un compenso commisurato all'attività richiesta dal IC (dunque, al numero di pazienti e di accessi) con cadenza trimestrale.
In quest'ottica, è significativa la previsione di un compenso, in favore della , non fisso né Parte_1 predeterminato, in quanto veniva correlato in base delle attività espletate - dunque, al numero di pazienti e di accessi - con cadenza trimestrale, ossia corrispondente al pagamento del corrispettivo del servizio da parte del IC. Inoltre, la non ha contestato quanto dedotto da parte della Società in ordine alla possibilità Parte_1 di farsi sostituire da altro operatore (che veniva retribuito dalla stessa ), e tale circostanza depone Parte_1 ancor più a favore della natura autonoma del rapporto, dimostrando che la lavoratrice potesse liberamente sottrarsi alla prestazione senza necessità di ottenere l'autorizzazione preventiva al cambio turno e, parimenti, non fosse tenuta a rispettare l'orario predeterminato dalla Società.
Del resto, l'interesse di quest'ultima era unicamente quello a che il servizio di riabilitazione dei pazienti alcolisti e tossicodipendenti ad esso affidato dal IC venisse erogato regolarmente in conformità con la Convenzione esistente, rimanendo, al contrario, irrilevante che la prestazione venisse eseguita con quelle specifiche modalità dalla o da altre persone. Parte_1
I turni venivano assegnati dalla Società, ma erano del tutto fungibili, in quanto l'interesse dell' era unicamente quello che il servizio non rimanesse scoperto;
una volta assegnato un Parte_2 turno, l'operatore era tenuto a rispettarlo, in quanto la stessa Convenzione con il IC faceva riferimento ad un'assistenza da erogare in determinate fasce orarie, per cui le stesse dovevano essere rispettate;
tale dovere, tuttavia, non era stringente, nel senso che l'operatore poteva anche, a propria discrezione, non svolgere il proprio servizio, con l'unico obbligo di individuare un sostituto.
L'onere di individuare un sostituto non può, però, essere ritenuto quale estrinsecazione di un vero e proprio vincolo di presenza e di orario che caratterizza il lavoro subordinato, integrando modalità esecutive non estranee al rapporto di lavoro autonomo e che, per di più, risultano essenziali alla stessa realizzazione del progetto, che riguardava proprio la riabilitazione di soggetti alcolisti e tossicodipendenti da eseguirsi nei confronti delle persone e negli orari individuati dal IC.
Gli elementi emersi possono ritenersi compatibili con il più circoscritto potere di controllo spettante al committente, che può senz'altro impartire direttive di carattere generale, tramite responsabili o coordinatori, in ordine alle procedure e modalità operative da rispettare, mentre non sono emersi - in realtà, neppure allegati - quegli ordini (precisi, continui, specifici e stringenti) nei quali soltanto si manifesta inequivocabilmente il governo conformativo della prestazione lavorativa.
L'assenza di effettivi obblighi di presenza o di orario e dell'adozione da parte del datore di lavoro di stringenti direttive e controlli, la possibilità di farsi sostituire da altri operatori, la retribuzione commisurata alla effettiva presenza oraria, l'assenza di un potere disciplinare da parte del datore di lavoro, costituiscono, dunque, elementi che convergono, tutti, verso l'autonomia della prestazione della , e che portano Parte_1 ad escludere l'inserimento della stessa nella struttura aziendale e la conseguente subordinazione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si lamenta della mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del Tribunale capitolino.
In realtà, quest'ultimo ha adeguatamente motivato la mancata ammissione la prova per testi richiesta dalla ricorrente - come anche l'interrogatorio formale - in quanto avente ad oggetto circostanze che, anche ove confermate, non avrebbero deposto univocamente nel senso della natura subordinata del rapporto e non avrebbero consentito alla lavoratrice di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Infatti, alcune di tali circostanze, in assenza di più specifiche e pregnanti allegazioni in ordine alla sottoposizione al potere direttivo/gerarchico/disciplinare - in relazione al quale il ricorso si presentava, appunto, del tutto carente - non costituivano prerogativa esclusiva del rapporto di lavoro subordinato (come i capitoli relativi all'esistenza di una postazione fissa, alla firma di un registro presenze, alla fruizione di ferie coincidenti con la chiusura del day hospital, v. supra). Inoltre, non era ammissibile, in quanto generico, il capitolo di prova n. 7 - “la ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, era coordinata dalla dott.ssa , coordinatrice Persona_1 dell'associazione La Promessa Onlus, la quale le indicava gli orari e i turni previsti per la riabilitazione psichiatrica” - anche per quanto sopra rilevato in ordine al concetto di “coordinamento” e in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio reso dalla Società (che doveva svolgersi, come previsto dalla
Convenzione, all'interno degli orari di apertura del servizio e negli spazi assegnati, per il numero di accessi e di ore stabilito dal committente).
Infine, la prova orale invocata difettava di rilevanza e decisività, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, riguardo al dirimente elemento della eterodirezione, ossia all'esistenza del potere direttivo/gerarchico/disciplinare da parte della Società.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante reitera le censure “formali” ai contratti a progetto stipulati tra le parti, in quanto non riconducibili ad uno specifico progetto, in violazione dell'art. 61 del d.lgs. n.
276/2003 e dissimulanti, in realtà, i caratteri della subordinazione (non è oggetto di censura la mancata indagine sui contratti stipulati tra le parti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, ossia il 24/10/2003).
Orbene, la suddetta norma, oltre la presenza dei requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative, richiede la riconducibilità dell'attività del collaboratore a “progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato
... indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
Elemento essenziale è, dunque, la sussistenza di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, come emerge anche ALart. 62, ove si precisa che, nel contratto scritto, deve essere riportata
“l'indicazione del progetto o del programma o delle fasi di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante”.
Il carattere essenziale del progetto si ricava, altresì, dalla previsione secondo la quale la realizzazione del progetto o programma costituisce causa di estinzione del rapporto di collaborazione (art. 67), oltre che ALargomento testuale del titolo VII, secondo cui la collaborazione normativamente regolamentata è quella a progetto, per cui - al di fuori delle eccezioni previste ALart. 1, comma 2, e ALart. 61, commi 1, 2 e 3 - a partire ALentrata in vigore della riforma (e sino all'introduzione, a regime, di quella poi varata dal legislatore del 2015), l'attività lavorativa in forma non subordinata ma soltanto coordinata con l'organizzazione aziendale può svolgersi “solamente se sia riconducibile a uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore” (art. 61, comma 1).
La novità così introdotta a regime dal d.lgs. n. 276/2003 è quella di vietare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano riconducibili, però, ad un progetto.
Il legislatore del 2003 ha introdotto, dunque, due elementi cardine: da un lato, l'esigenza di un progetto, o programma di lavoro o fase di esso, come imprescindibile elemento legittimante l'adozione del contratto di lavoro in esame, e, ALaltro, la temporaneità del rapporto, essendo l'operato del collaboratore - pur sempre autonomo e correlato al contesto organizzativo del committente - finalizzato alla realizzazione, temporalmente definita o definibile, di risultati (prodotti o servizi) nella prospettiva di uno specifico progetto o programma determinati, sì da rappresentare un segmento della linea imprenditoriale, come tale destinato ad una durata non coincidente con l'attività aziendale. Al contempo, si ritiene l'inammissibilità dell'indicazione del progetto o programma in termini genericamente coincidenti e indifferenziati rispetto all'oggetto dell'impresa committente, presupponendo il riferimento ai termini in questione - pena lo svuotamento della portata della norma - un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali, sicchè si è escluso - per quel che qui maggiormente interessa - che possa ritenersi realizzato il requisito della specificità allorquando vi sia coincidenza fra l'attività imprenditoriale normalmente svolta ALimpresa e il programma o progetto dedotto in contratto, ossia quando l'opera o il progetto si sostanzino nella normale attività d'impresa e soddisfino un'esigenza ordinaria e continuativa di essa.
In quest'ordine di concetti, il primo giudice, sulla base delle risultanze processuali acquisite nel giudizio, ha correttamente osservato che: a) le assunzioni con contratto a progetto de quibus erano state disposte in concomitanza con l'affidamento alla Società, da parte dell'UN Cattolica del Sacro Cuore, di Convenzioni di carattere temporaneo, per la collaborazione nella riabilitazione di pazienti psichiatrici;
b) per l'esecuzione di tali Convenzioni, la Società aveva stipulato con la i contratti in esame, per lo Parte_1 svolgimento del progetto di riabilitazione di pazienti alcolisti e tossicodipendenti, individuato nel documento allegato a ciascun contratto, il quale prevedeva una fase di valutazione, una fase di motivazione e una fase di trattamento, ciascuna con un proprio obiettivo (per esempio, obiettivo della fase di valutazione: “conoscere la persona, inquadrare la problematica, valutarne la condizione fisica e patologia al fine di organizzare un piano di trattamento individualizzato”); c) la Società si occupava non solo del trattamento per il recupero dei dipendenti da sostanze (oggetto del contratto a progetto), ma anche dello studio e della prevenzione delle dipendenze patologiche in generale - come indicato nella carta intestata utilizzata dalla Società per le comunicazioni alla lavoratrice - e della riabilitazione psichiatrica in genere;
d) le Convenzioni stipulate con l'UN avevano un contenuto più ampio di quello dei contratti a progetto sottoscritti con la , in Parte_1 quanto prevedevano la collaborazione anche in favore di pazienti affetti da disturbi diversi dalla dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti o da gioco d'azzardo, come i pazienti affetti da disturbi dell'umore e di personalità.
Orbene, le suddette circostanze depongono tutte nel senso della genuinità del progetto, relativo ad attività non coincidenti con la normale attività della Società, in ragione di specifici servizi la cui esecuzione era stata affidata all tramite Convenzioni aventi durata limitata e predeterminata nel tempo. Parte_2
Inoltre, tutti i contratti presentano specificità senz'altro tali da escludere una loro indefinita ripetizione, come risulta, altresì, in essi indicato uno specifico programma di lavoro o fase di esso, con enunciazione sufficiente delle attività necessarie per la realizzazione, temporalmente definita, di risultati, in prospettiva del più ampio progetto, commissionato in tutto o in parte ALUN (progetto anch'esso, a sua volta, destinato ad avere una durata limitata nel tempo).
In quest'ottica, l'attività richiesta alla aveva costituito un mero segmento dell'attività Parte_1 imprenditoriale, certamente destinato ad una durata affatto coincidente con quella dell'attività aziendale, sicchè può senz'altro escludersi che l'attività richiesta avesse soddisfatto un'esigenza ordinaria e, soprattutto, continuativa dell'impresa; in altri termini, il contenuto dell'attività richiesta alla collaboratrice si poneva, strutturalmente e temporalmente, in modo autonomo rispetto al resto della normale attività imprenditoriale e costituiva l'oggetto di un programma e/o di un risultato da conseguire entro un termine prestabilito. Con il quarto (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante insiste sulla regolarizzazione del rapporto contributivo, in particolare censurando l'accertata prescrizione dei contributi e, in subordine, invoca la condanna della Società al risarcimento del c.d. danno previdenziale.
Al riguardo, ferma l'inammissibilità di quest'ultima domanda in quanto nuova, è sufficiente osservare che il rapporto di lavoro tra le parti risulta cessato in data 31/12/2012 - non è stato, infatti, oggetto di appello incidentale l'accertamento del rapporto subordinato nel periodo 30/9/2012-31/12/2012 - per cui, da tale data, decorre la prescrizione quinquennale, non risultando atti interruttivi da parte dell . Controparte_5
Con riferimento all'individuazione degli atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del credito contributivo, in coerenza con l'esclusiva legittimazione attiva dell'Inps - in forza della quale, peraltro, la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2343 del 2/12/2020, aveva dichiarato la nullità della precedente sentenza inter partes del Tribunale di Roma n. 9714 del 10/11/2015, per difetto del contraddittorio nei confronti dell - si è chiarito che l'effetto interruttivo della prescrizione dei contributi CP_2 di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati ALart. 2943 c.c., posti in essere ALInps
(titolare del relativo diritto di credito), e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi - oggetto di causa - di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 7/2/2019 n. 3661; Cass., sez. lav., 10/6/1992, n. 7104).
In proposito, non risulta che la avesse denunciato l'omissione contributiva all Parte_1 [...]
prima del decorso della prescrizione;
laddove l'odierna appellante afferma che “l'Inps era CP_6 perfettamente a conoscenza della vertenza” tra la stessa e la Società, attesa la domanda di indennità di fine lavoro presentata dalla lavoratrice all'Inps, non si tiene conto che la domanda di indennità di fine lavoro non ha efficacia interruttiva della prescrizione;
d'altronde, tale domanda non è assimilabile ad una denuncia di omissione contributiva, presupponendo, anzi, la natura non subordinata del rapporto, trattandosi di indennità prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26, della legge 335/1995.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza nei confronti della Società e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, del valore della causa e dell'attività processuale svolta, mentre nulla si provvede nei confronti dell'Inps rimasto contumace.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste ALart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 4/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL LE)