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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg19570 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19570 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 05/09/2011 e che dalla loro unione nascevano
1 due figli minori: l'08.02.2013 e il 28.10.2023, Per_1 Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale.
Essi vivranno separatamente ciascuno presso il proprio domicilio e saranno liberi di fissare ove meglio ritengano la propria residenza. Eventuali cambi di residenza e/o di recapiti saranno comunicati all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata a/r.
2) Le parti si danno atto che il sig. ha già Parte_1
lasciato l'immobile coniugale trasferendosi presso altro luogo, presso il quale ha anche già trasferito la propria residenza. Pertanto, convengono sin d'ora, che potranno di fatto vivere separati fino all'udienza presidenziale in attesa della formale autorizzazione.
3) I coniugi si obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio passaporto per destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi.
4) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambe i Per_2 Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
2 I genitori devono comunicarsi, quando hanno con se le figlie, lo spostamento in altre località. È autorizzato ad entrambe i genitori il rilascio del passaporto personale valido per l'espatrio nonché ogni suo successivo rinnovo.
5) In relazione al diritto di visita, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere/tenere con se i figli tutte le volte che potrà, compatibilmente con le esigenze e l'età del minore nonché con le proprie necessità lavorative.
In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita:
- martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, nonché il sabato e la domenica con pernotto (alternati di settimana in settimana) dalle 09:30 alle 21:00.
- da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro, alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
In caso di malattia dei minori, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà sempre fargli visita.
6) In relazione agli aspetti economici, tenuto conto del reddito del sig.
[...]
, viene stabilito che entro il giorno 7 di ogni mese (in Parte_1
caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, con effettivo accredito della somma entro la detta data) provvederà al versamento dell'importo mensile di €500,00
(cinquecento/00) (€250,00 per figlio) a titolo di contributo per il mantenimento alimentare dei figli minorenni, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT (ex costo vita). Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig.
[...]
rinuncia integralmente alla propria quota del 50% Parte_1
(pari ad €230,00 mensili a titolo della propria quota per entrambe i figli) di Assegno
Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che ella ne faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il pagamento integrale del 100%.
3 Pertanto, l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento risulterà così pari ad
€730,00 mensili circa.
Il sig. provvederà inoltre al versamento del 50% Parte_1
delle spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal
Consiglio Nazionale Forense.
7) Le parti in relazione ai reciproci rapporti dichiarano altresì di aver risolto ogni questione e di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia di assegno di mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo ragione o causa.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
4 (atto n.68, parte II, s. A Sez. S, reg. Atti CP_1
Matrimonio anno 2011);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19570 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 05/09/2011 e che dalla loro unione nascevano
1 due figli minori: l'08.02.2013 e il 28.10.2023, Per_1 Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale.
Essi vivranno separatamente ciascuno presso il proprio domicilio e saranno liberi di fissare ove meglio ritengano la propria residenza. Eventuali cambi di residenza e/o di recapiti saranno comunicati all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata a/r.
2) Le parti si danno atto che il sig. ha già Parte_1
lasciato l'immobile coniugale trasferendosi presso altro luogo, presso il quale ha anche già trasferito la propria residenza. Pertanto, convengono sin d'ora, che potranno di fatto vivere separati fino all'udienza presidenziale in attesa della formale autorizzazione.
3) I coniugi si obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio passaporto per destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi.
4) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambe i Per_2 Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
2 I genitori devono comunicarsi, quando hanno con se le figlie, lo spostamento in altre località. È autorizzato ad entrambe i genitori il rilascio del passaporto personale valido per l'espatrio nonché ogni suo successivo rinnovo.
5) In relazione al diritto di visita, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere/tenere con se i figli tutte le volte che potrà, compatibilmente con le esigenze e l'età del minore nonché con le proprie necessità lavorative.
In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita:
- martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, nonché il sabato e la domenica con pernotto (alternati di settimana in settimana) dalle 09:30 alle 21:00.
- da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro, alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
In caso di malattia dei minori, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà sempre fargli visita.
6) In relazione agli aspetti economici, tenuto conto del reddito del sig.
[...]
, viene stabilito che entro il giorno 7 di ogni mese (in Parte_1
caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, con effettivo accredito della somma entro la detta data) provvederà al versamento dell'importo mensile di €500,00
(cinquecento/00) (€250,00 per figlio) a titolo di contributo per il mantenimento alimentare dei figli minorenni, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT (ex costo vita). Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig.
[...]
rinuncia integralmente alla propria quota del 50% Parte_1
(pari ad €230,00 mensili a titolo della propria quota per entrambe i figli) di Assegno
Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che ella ne faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il pagamento integrale del 100%.
3 Pertanto, l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento risulterà così pari ad
€730,00 mensili circa.
Il sig. provvederà inoltre al versamento del 50% Parte_1
delle spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal
Consiglio Nazionale Forense.
7) Le parti in relazione ai reciproci rapporti dichiarano altresì di aver risolto ogni questione e di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia di assegno di mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo ragione o causa.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
4 (atto n.68, parte II, s. A Sez. S, reg. Atti CP_1
Matrimonio anno 2011);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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