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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 3249 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3249 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, pendente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Matrona Salzillo, presso il cui studio sito in S. Maria C.V., Via V.
Emanuele II n°30, elettivamente domicilia;
E
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti dall'avv. Annamaria Pezone, presso il cui studio sito in EN UC (CE) , Via
Natale di Roma n° 2, elettivamente domicilia;
.RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 20.08.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio, da loro contratto in data 27 aprile
1991, in San Marcellino (CE), sulla scorta dell'intervenuta omologa della separazione consensuale, alle condizioni riportate nel ricorso.
A seguito di richiesta di rinvio, le parti comparivano personalmente all'udienza del 6.03.2025,
1 R.g. V.g. n. 3249 /2024
alla quale il sig. dichiarava di revocare il consenso alle concordate Parte_2 condizioni di divorzio non essendo più disponibile a versare in favore della moglie l'assegno divorzile pattuito, stante il mutamento dalla data di deposito del ricorso della situazione economica della sig.ra che aveva trovato occupazione lavorativa;
la sig.ra Parte_1 Pt_1 insisteva nella domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto,
[...] evidenziando che non erano mutate le proprie condizioni lavorative e di salute;
dunque, il
Giudice delegato riservava la causa al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico ministero.
Il Pubblico Ministero, con visto del 24.04.2025 nulla opponeva.
*** ***
Tanto premesso, la domanda di divorzio congiunto va, allo stato, rigettata per quanto di seguito indicato.
Invero, il sig. ha rappresento il mutamento dall'epoca della sottoscrizione del ricorso Pt_2 per divorzio congiunto delle condizioni reddituali della controparte, deducendo nello specifico il sopravvenire dell'occupazione lavorativa della moglie e dunque il venir meno dei presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile concordato.
Dal canto suo la sig.ra , nel contestare le circostanze dedotte dalla controparte, Parte_1 insiste nella domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene deve dunque rilevarsi che allo stato, alla luce della dedotta sopravvenienza, difetta l'accordo delle parti in merito alle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio.
Stante l'impossibilità - non sussistendo previsione in rito, disciplinato all'attualità dalla norma di cui all'art. 473bis 51 c.p.c. - di effettuare in questa sede istruttoria in merito al prospettato mutamento delle circostanze di fatto, deve concludersi per il rigetto allo stato della pronuncia di divorzio per difetto dell'indicazione congiunta delle condizioni regolanti i rapporti economici tra le parti.
L'esito del giudizio impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) Rigetta, allo stato, la domanda di divorzio congiunto avanzata dalle parti;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
2 Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
R.g. V.g. n. 3249 /2024
Dott.sa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3249 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, pendente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Matrona Salzillo, presso il cui studio sito in S. Maria C.V., Via V.
Emanuele II n°30, elettivamente domicilia;
E
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti dall'avv. Annamaria Pezone, presso il cui studio sito in EN UC (CE) , Via
Natale di Roma n° 2, elettivamente domicilia;
.RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 20.08.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio, da loro contratto in data 27 aprile
1991, in San Marcellino (CE), sulla scorta dell'intervenuta omologa della separazione consensuale, alle condizioni riportate nel ricorso.
A seguito di richiesta di rinvio, le parti comparivano personalmente all'udienza del 6.03.2025,
1 R.g. V.g. n. 3249 /2024
alla quale il sig. dichiarava di revocare il consenso alle concordate Parte_2 condizioni di divorzio non essendo più disponibile a versare in favore della moglie l'assegno divorzile pattuito, stante il mutamento dalla data di deposito del ricorso della situazione economica della sig.ra che aveva trovato occupazione lavorativa;
la sig.ra Parte_1 Pt_1 insisteva nella domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto,
[...] evidenziando che non erano mutate le proprie condizioni lavorative e di salute;
dunque, il
Giudice delegato riservava la causa al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico ministero.
Il Pubblico Ministero, con visto del 24.04.2025 nulla opponeva.
*** ***
Tanto premesso, la domanda di divorzio congiunto va, allo stato, rigettata per quanto di seguito indicato.
Invero, il sig. ha rappresento il mutamento dall'epoca della sottoscrizione del ricorso Pt_2 per divorzio congiunto delle condizioni reddituali della controparte, deducendo nello specifico il sopravvenire dell'occupazione lavorativa della moglie e dunque il venir meno dei presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile concordato.
Dal canto suo la sig.ra , nel contestare le circostanze dedotte dalla controparte, Parte_1 insiste nella domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene deve dunque rilevarsi che allo stato, alla luce della dedotta sopravvenienza, difetta l'accordo delle parti in merito alle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio.
Stante l'impossibilità - non sussistendo previsione in rito, disciplinato all'attualità dalla norma di cui all'art. 473bis 51 c.p.c. - di effettuare in questa sede istruttoria in merito al prospettato mutamento delle circostanze di fatto, deve concludersi per il rigetto allo stato della pronuncia di divorzio per difetto dell'indicazione congiunta delle condizioni regolanti i rapporti economici tra le parti.
L'esito del giudizio impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) Rigetta, allo stato, la domanda di divorzio congiunto avanzata dalle parti;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
2 Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
R.g. V.g. n. 3249 /2024
Dott.sa Anna Scognamiglio
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