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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1209/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 21 novembre 2024, promossa in questo grado
DA
, nata in [...] l'[...] ( C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Alcamo, via Volturno n.3, presso lo studio dell'avv. Mario Viviano che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
1) nato a [...] il [...] ( C.F. Controparte_1
),ed ivi domiciliato in Alcamo, in c.da Bivaio Maria, rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Antonio Costa, per procura in atti
APPELLATO 2
2) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Alcamo, via Florio n. 4, presso lo studio dell' avv. Alessandra
Vitalba n.3 dalla quale è rappresentato e difeso per procura in atti
APPELLATO 3
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 4
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 5/11/2019, il Tribunale di Trapani, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del e di così Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
disponeva:
“Accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
Condanna parte attrice a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite Controparte_1
che si liquidano in complessivi euro 1500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% .
Rimette la causa sul proprio ruolo istruttorio come da separata ordinanza ” .
Esponeva il primo giudice che era preliminare l'esame del difetto di legittimazione passiva del convenuto nato a [...] il [...]. Controparte_1
Rilevava che parte attrice aveva aderito all'eccezione, evidenziando di avere notificato l'atto di citazione al soggetto sbagliato a causa di un problema di omonimia e che, pertanto, in conseguenza di tale espresso riconoscimento, l'eccezione andava accolta.
Rilevava, altresì, che non era stata fornita prova adeguata della comunicazione in epoca precedente alla celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione dell'errore in cui era incorsa parte attrice nei confronti del convenuto in quanto il messaggio p.e.c., prodotto da parte Controparte_1
attrice non solo era privo della ricevuta di avvenuta consegna ma risultava inviato ad un indirizzo di cui non risultava dimostrata la riconducibilità alla parte convenuta.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che i ragionamenti Parte_1
logico-giuridici posti a fondamento dal Giudicante, che all'uopo l'aveva condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti del convenuto erroneamente citato, erano errati.
Il Giudice di prime cure riteneva che non sussisteva prova adeguata della comunicazione fornita al convenuto, da parte dell'attrice, dell'erroneità della citazione inviata.
Invero la stessa, resasi conto dell'intervenuto errore dovuto all'omonimia dei soggetti coinvolti, procedeva già in data 09/04/2019 ad eseguire una comunicazione, sempre a mezzo p.e.c., poi allegata alla memoria istruttoria del giudizio di primo grado, nella quale spiegava all'Arch. CP_1
l'equivoco intercorso, rassicurandolo che la citazione a giudizio non lo riguardava e dovendosi quindi ritenere nulla nei suoi confronti.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, tale comunicazione p.e.c. era stata regolarmente ricevuta dall'Arch. difatti, unitamente alla comunicazione predetta, Controparte_1 5
era stata allegata alla propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. anche la regolare ricevuta di consegna probabilmente ignorata dal primo Giudicante a causa di una svista.
Era priva di pregio giuridico l'altra considerazione avanzata dal primo Giudice, ossia quella per cui non vi era possibilità di ricondurre l'indirizzo p.e.c. al quale era stata inoltrata la comunicazione del
09/04/2019 alla parte erroneamente convenuta.
Invero anche la notifica della citazione al convenuto era avvenuta in via telematica Controparte_1
all'indirizzo p.e.c. stesso indirizzo p.e.c. al quale era stata poi Email_1
inviata la missiva del 09/04/2019.
Come riportato nella relazione di notifica telematica, redatta ai sensi della Legge n. 53/1994,
l'indirizzo p.e.c. del convenuto erroneamente citato era stato estratto dal registro INI-PEC ed era perfettamente riconducibile al convenuto per identità del codice fiscale di riferimento
( ). C.F._2
Il primo Giudice, svolgendo una piccola ricerca sul registro INI-PEC, avrebbe potuto constatare la inequivocabile riconducibilità della p.e.c. in questione al convenuto erroneamente citato, per identità del codice fiscale.
Inoltre nel corso del giudizio di primo grado, lo stesso convenuto erroneamente citato non aveva mai contestato né la ricezione dell'atto di citazione notificato telematicamente in data 22/03/2019, né la ricezione della comunicazione del 09/04/2019 (ove lo si avvisava di non tener conto della notifica precedentemente ricevuta), entrambi inoltrati all'indirizzo p.e.c. in oggetto, né aveva contestato la riconducibilità allo stesso dell'indirizzo p.e.c. Email_2
Tale contegno processuale poteva essere considerato come un comportamento concludente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., in virtù del quale il primo Giudice non avrebbe potuto né dovuto mettere in dubbio l'appartenenza al erroneamente citato del suddetto indirizzo p.e.c.. CP_1
Ed inoltre l'ampio margine temporale intercorrente tra la comunicazione dell'errata notifica
(09/04/2019), e la data di prima comparizione del giudizio di prime cure (24/06/2019) rendeva placidamente superflua la costituzione nel primo grado di giudizio da parte dell'Arch. CP_1
il quale non avrebbe avuto assolutamente alcuna ragione per dubitare della propria estraneità
[...]
ad un giudizio, tranquillamente ammessa dalla stessa parte attrice che lo aveva erroneamente citato.
Infine, anche a voler assecondare l'eventuale dubbio del convenuto erroneamente citato sul riconoscimento della propria estraneità al giudizio di prime cure, la comunicazione del 09/04/2019 risultava ampiamente successiva a tutte le notifiche dell'atto di citazione per cui l'Arch. CP_1 6
non avrebbe neanche potuto sostenere di essersi costituito in giudizio poiché successivamente alla comunicazione di errore per omonimia aveva ricevuto un'altra notifica dell'atto di citazione de qua.
Era evidente la palese illegittimità della sentenza parziale oggetto della presente impugnazione, atteso che le uniche due motivazioni sulla quale si reggeva la condanna alle spese di lite dalla stessa subita, ossia l'assenza della ricevuta di consegna della p.e.c. del 09/04/2019 (in realtà presente in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.) e l'asserita impossibilità di ricondurre l'indirizzo p.e.c. ( utilizzato al convenuto Arch. Email_1 Controparte_1
dovevano intendersi ampiamente superate.
Il si costituiva in giudizio esponendo, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, comma 1 e 348 bis c.p.c..
Rilevava che l'atto introduttivo difettava dei requisiti formali di cui all'art. 342, primo comma, nn.1
e 2, c.p.c., con la conseguenza che, non essendovi la ragionevole probabilità che la proposta impugnazione potesse essere accolta, ai sensi dell' art. 348 ter, primo comma, c.p.c., andava dichiarato inammissibile l'appello a norma dell' art. 348 bis, primo comma, c.p.c., anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.
Nel merito, rilevava la correttezza del provvedimento giudiziale, il quale era compiutamente motivato ed adottato nel rispetto delle disposizioni di legge.
Infatti, l'odierna appellante aveva espressamente aderito all'eccezione sollevata dal convenuto relativa al difetto di legittimazione passiva, riconoscendo espressamente il proprio Controparte_1
errore nell'esecuzione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, cosicchè la relativa pronuncia era assolutamente corretta ed esente da vizi.
Affermava che la motivazione sottesa alla condanna alle spese era, invece, puntualmente e adeguatamente argomentata, senza che alcuna illogicità o violazione di legge potesse rilevarsi.
Infatti, il Tribunale, non ravvisando validi elementi che potessero giustificare la disapplicazione nel caso di specie della norma generale che disciplina la ripartizione delle spese in giudizio, non aveva potuto fare altro che porle a carico della parte attrice che per errore a sé imputabile aveva chiamato in causa un soggetto assolutamente estraneo alla vicenda processuale.
Analogamente estraneo alla vicenda processuale odierna era il deducente CP_2 Controparte_2
che, in effetti, era privo di interesse a contraddire alla domanda spiegata nei confronti dell' Arch.
e “carente di legittimazione passiva” sul punto, e si trovava tuttavia CP_1
costretto, essendo comunque prevenuto nel presente giudizio di appello, a munirsi di difesa tecnica 7
ed a spiegare le presenti difese.
Invero, pur essendo il parte convenuta nel giudizio n.527/2019 Controparte_2
r.g. ancora pendente innanzi il Tribunale di Trapani, nessun interesse aveva ad interloquire rispetto alla questione dell'errata vocatio in ius dell'arch. convenuto nel medesimo Controparte_1
giudizio in luogo di altro e diverso soggetto dipendente del CP_2
Era comunque evidente che l'Ente, essendo stato citato innanzi a Codesta Corte di Appello nel presente giudizio, non poteva esimersi dal costituirsi e prendervi parte al fine di tutelare la propria posizione in ogni stato e fase del procedimento;
con aggravio, dunque, di spese a proprio carico, di cui l'odierno appellante si era reso esclusivamente responsabile con la propria condotta processuale ed ante causam, non essendosi fatto parte diligente, prima, nel procedere alla corretta identificazione del soggetto da citare in giudizio, e poi, nel porre in essere tutte le necessarie attività al fine della tempestiva estromissione dal giudizio del soggetto erroneamente convenuto. si costituiva in giudizio esponendo, preliminarmente, che l'appellante cadeva in Controparte_1
ripetute violazioni di norme processuali: la prima di esse era quella di cui al secondo comma dell'art. 342 c.p.c. in relazione al primo comma dell'art. 163 bis stesso codice;
infatti tra la notifica dell'appello (06.07.2020) e la prima udienza di comparizione indicata nell'atto (26.10.2020), detratto il periodo di sospensione, decorrevano 80 giorni, inferiori ai 90 di legge;
la seconda violazione di legge era relativa al disposto dell'art. 345 terzo comma c.p.c. in base al quale, tra l'altro, non potevano essere prodotti in appello nuovi documenti;
dal raffronto invero tra la produzione elencata nell'atto di citazione di primo grado unitamente a quella di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e l'elenco in calce all'atto di appello emergeva a tutta evidenza che erano
“nuovi” i documenti di cui ai numeri dall'uno al sei.
Chiedeva, pertanto, l'espunzione di detti ultimi documenti dal fascicolo di causa o, comunque, che dei medesimi non si tenesse conto ai fini della decisione.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'avverso appello in quanto correttamente si era costituito in giudizio. Infatti all'udienza di prima comparizione del 25.6.19 la difesa della aveva Pt_1
contestato espressamente l'eccezione pregiudiziale del difensore dell'arch. di erroneità CP_1
della sua citazione a giudizio, ed anzi aveva chiesto la concessione dei termini di cui all'art.183 sesto comma c.p.c.. Successivamente, all'udienza del 5.11.19, il difensore dell'attrice aveva aderito invece espressamente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto oggi appellato, e aveva 8
chiesto la compensazione delle spese. In tale udienza il Giudice aveva pronunziato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto arch. attesa l'adesione da parte del difensore dell'attrice a detta eccezione, ma CP_1
aveva respinto la richiesta di compensazione delle spese che invece aveva posto a carico della
, stante che l'attrice non aveva somministrato alcuna prova della circostanza che la p.e.c., con Pt_1
la quale veniva comunicato l'errore della citazione dell'arch. fosse stata inviata ad indirizzo CP_1
riconducibile al convenuto.
Si trattava in sostanza di una innegabile carenza probatoria alla quale l'appellante, in sede d'impugnazione, tentava di sopperire in modo surrettizio ed in violazione dell'art.345 c.p.c. mediante la produzione vietata del documento n. 6 costituito da un estratto del registro INI.PEC relativo all'indirizzo di Rendendosi probabilmente conto della compiuta violazione di Controparte_1
legge l'appellante tentava malamente di superarla, addebitando al primo Giudice di non essersi attivato “svolgendo una piccola ricerca sul registro INI- PEC” così constatando “la inequivocabile riconducibilità della p.e.c. in questione al convenuto erroneamente citato per identità del codice fiscale.”
Il 21 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente va rilevato che la costituzione dell'appellato ha sanato i vizi della notifica dell'atto di appello, effettuata senza osservare il termine di gg. 90 tra la notifica della citazione a giudizio e l'udienza di prima comparizione ( Cass. n. 30722 del 06/11/2023).
Preliminarmente va, altresì, rilevato che la produzione dei documenti effettuata dall'appellante , unitamente all'atto di appello ed in esso indicati dal 1 al n. 6, è inammissibile trattandosi di documentazione preesistente al giudizio di appello e la cui produzione è pertanto vietata a norma dell'art. 345 c.p.c.
Invero nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
(Cass.n. 26522 del 09/11/2017 ). 9
Pertanto non può tenersi conto del documento indicato al n. 6 dell'atto di appello costituito da un estratto del registro INI.PEC relativo all'indirizzo di posta elettronica certificata relativo all'indirizzo di “ “”,indirizzo p.e.c. al quale era stata inviata Controparte_1 Email_1
la missiva del 09/04/2019.con la quale si comunicava al destinatario di tale indirizzo che l'atto di citazione gli era stato notificato erroneamente.
Si osserva, altresì, che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, la citazione in giudizio di primo grado non è stato notificato al presso tale indirizzo di posta elettronica certificata, bensì a CP_1
messo posta con raccomandata A/R del 7 marzo 2019, in , contrata Bevaio Controparte_2
Merla s.n.c., con avviso di deposito presso l'Ufficio Postale in data 14 marzo 2019.
In ogni caso anche a volere ritenere- in virtù del principio di non contestazione- che la comunicazione della nullità dell'atto di citazione ( che si espone inoltrato al per errore, a causa della sua CP_1
omonimia con il cugino al quale era indirizzata ) sia stata in effetti ricevuta dal al predetto CP_1
indirizzo di posta elettronica, è comunque da rilevare che detta comunicazione, ai fini del regolamento delle spese del giudizio, è del tutto irrilevante in quanto effettuata dopo la notifica della citazione a giudizio, con conseguente instaurarsi del contraddittorio e pendenza della lite .
E' evidente che l'appellante avrebbe dovuto semmai all'udienza di prima comparizione del 25 giugno
2019 rinunciare alle domande proposte nei confronti del , mentre , al contrario, ha CP_1
contestato le argomentazioni del convenuto che aveva eccepito in comparsa di risposta la CP_1
nullità della domanda proposta nei suoi confronti essendo totalmente estraneo ai fatti di causa.
Consegue quindi che il comportamento processuale della parti non consente in alcun modo di disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in assenza dei presupposti di cui all'art. 92
c.p.c..
Le spese di questo grado del giudizio segue la soccombenza tra la e il e si liquidano Pt_1 CP_1
in euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado del giudizio tra la ed il Pt_1
nei cui confronti non è stato proposto alcun motivo di gravame, con Controparte_2
conseguente inutilità dell'attività difensiva espletata da quest'ultimo a seguito della sua costituzione a giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e di avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 5/11/2019.
[...] Controparte_1 10
Condanna al pagamento in favore di delle spese di questo grado Parte_1 Controparte_1
del giudizio che liquida euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Compensa le spese di questo grado del giudizio tra e il Parte_1 Controparte_2
[...]
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 18 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1209/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 21 novembre 2024, promossa in questo grado
DA
, nata in [...] l'[...] ( C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Alcamo, via Volturno n.3, presso lo studio dell'avv. Mario Viviano che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
1) nato a [...] il [...] ( C.F. Controparte_1
),ed ivi domiciliato in Alcamo, in c.da Bivaio Maria, rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Antonio Costa, per procura in atti
APPELLATO 2
2) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Alcamo, via Florio n. 4, presso lo studio dell' avv. Alessandra
Vitalba n.3 dalla quale è rappresentato e difeso per procura in atti
APPELLATO 3
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 4
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 5/11/2019, il Tribunale di Trapani, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del e di così Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
disponeva:
“Accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
Condanna parte attrice a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite Controparte_1
che si liquidano in complessivi euro 1500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% .
Rimette la causa sul proprio ruolo istruttorio come da separata ordinanza ” .
Esponeva il primo giudice che era preliminare l'esame del difetto di legittimazione passiva del convenuto nato a [...] il [...]. Controparte_1
Rilevava che parte attrice aveva aderito all'eccezione, evidenziando di avere notificato l'atto di citazione al soggetto sbagliato a causa di un problema di omonimia e che, pertanto, in conseguenza di tale espresso riconoscimento, l'eccezione andava accolta.
Rilevava, altresì, che non era stata fornita prova adeguata della comunicazione in epoca precedente alla celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione dell'errore in cui era incorsa parte attrice nei confronti del convenuto in quanto il messaggio p.e.c., prodotto da parte Controparte_1
attrice non solo era privo della ricevuta di avvenuta consegna ma risultava inviato ad un indirizzo di cui non risultava dimostrata la riconducibilità alla parte convenuta.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che i ragionamenti Parte_1
logico-giuridici posti a fondamento dal Giudicante, che all'uopo l'aveva condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti del convenuto erroneamente citato, erano errati.
Il Giudice di prime cure riteneva che non sussisteva prova adeguata della comunicazione fornita al convenuto, da parte dell'attrice, dell'erroneità della citazione inviata.
Invero la stessa, resasi conto dell'intervenuto errore dovuto all'omonimia dei soggetti coinvolti, procedeva già in data 09/04/2019 ad eseguire una comunicazione, sempre a mezzo p.e.c., poi allegata alla memoria istruttoria del giudizio di primo grado, nella quale spiegava all'Arch. CP_1
l'equivoco intercorso, rassicurandolo che la citazione a giudizio non lo riguardava e dovendosi quindi ritenere nulla nei suoi confronti.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, tale comunicazione p.e.c. era stata regolarmente ricevuta dall'Arch. difatti, unitamente alla comunicazione predetta, Controparte_1 5
era stata allegata alla propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. anche la regolare ricevuta di consegna probabilmente ignorata dal primo Giudicante a causa di una svista.
Era priva di pregio giuridico l'altra considerazione avanzata dal primo Giudice, ossia quella per cui non vi era possibilità di ricondurre l'indirizzo p.e.c. al quale era stata inoltrata la comunicazione del
09/04/2019 alla parte erroneamente convenuta.
Invero anche la notifica della citazione al convenuto era avvenuta in via telematica Controparte_1
all'indirizzo p.e.c. stesso indirizzo p.e.c. al quale era stata poi Email_1
inviata la missiva del 09/04/2019.
Come riportato nella relazione di notifica telematica, redatta ai sensi della Legge n. 53/1994,
l'indirizzo p.e.c. del convenuto erroneamente citato era stato estratto dal registro INI-PEC ed era perfettamente riconducibile al convenuto per identità del codice fiscale di riferimento
( ). C.F._2
Il primo Giudice, svolgendo una piccola ricerca sul registro INI-PEC, avrebbe potuto constatare la inequivocabile riconducibilità della p.e.c. in questione al convenuto erroneamente citato, per identità del codice fiscale.
Inoltre nel corso del giudizio di primo grado, lo stesso convenuto erroneamente citato non aveva mai contestato né la ricezione dell'atto di citazione notificato telematicamente in data 22/03/2019, né la ricezione della comunicazione del 09/04/2019 (ove lo si avvisava di non tener conto della notifica precedentemente ricevuta), entrambi inoltrati all'indirizzo p.e.c. in oggetto, né aveva contestato la riconducibilità allo stesso dell'indirizzo p.e.c. Email_2
Tale contegno processuale poteva essere considerato come un comportamento concludente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., in virtù del quale il primo Giudice non avrebbe potuto né dovuto mettere in dubbio l'appartenenza al erroneamente citato del suddetto indirizzo p.e.c.. CP_1
Ed inoltre l'ampio margine temporale intercorrente tra la comunicazione dell'errata notifica
(09/04/2019), e la data di prima comparizione del giudizio di prime cure (24/06/2019) rendeva placidamente superflua la costituzione nel primo grado di giudizio da parte dell'Arch. CP_1
il quale non avrebbe avuto assolutamente alcuna ragione per dubitare della propria estraneità
[...]
ad un giudizio, tranquillamente ammessa dalla stessa parte attrice che lo aveva erroneamente citato.
Infine, anche a voler assecondare l'eventuale dubbio del convenuto erroneamente citato sul riconoscimento della propria estraneità al giudizio di prime cure, la comunicazione del 09/04/2019 risultava ampiamente successiva a tutte le notifiche dell'atto di citazione per cui l'Arch. CP_1 6
non avrebbe neanche potuto sostenere di essersi costituito in giudizio poiché successivamente alla comunicazione di errore per omonimia aveva ricevuto un'altra notifica dell'atto di citazione de qua.
Era evidente la palese illegittimità della sentenza parziale oggetto della presente impugnazione, atteso che le uniche due motivazioni sulla quale si reggeva la condanna alle spese di lite dalla stessa subita, ossia l'assenza della ricevuta di consegna della p.e.c. del 09/04/2019 (in realtà presente in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.) e l'asserita impossibilità di ricondurre l'indirizzo p.e.c. ( utilizzato al convenuto Arch. Email_1 Controparte_1
dovevano intendersi ampiamente superate.
Il si costituiva in giudizio esponendo, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, comma 1 e 348 bis c.p.c..
Rilevava che l'atto introduttivo difettava dei requisiti formali di cui all'art. 342, primo comma, nn.1
e 2, c.p.c., con la conseguenza che, non essendovi la ragionevole probabilità che la proposta impugnazione potesse essere accolta, ai sensi dell' art. 348 ter, primo comma, c.p.c., andava dichiarato inammissibile l'appello a norma dell' art. 348 bis, primo comma, c.p.c., anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.
Nel merito, rilevava la correttezza del provvedimento giudiziale, il quale era compiutamente motivato ed adottato nel rispetto delle disposizioni di legge.
Infatti, l'odierna appellante aveva espressamente aderito all'eccezione sollevata dal convenuto relativa al difetto di legittimazione passiva, riconoscendo espressamente il proprio Controparte_1
errore nell'esecuzione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, cosicchè la relativa pronuncia era assolutamente corretta ed esente da vizi.
Affermava che la motivazione sottesa alla condanna alle spese era, invece, puntualmente e adeguatamente argomentata, senza che alcuna illogicità o violazione di legge potesse rilevarsi.
Infatti, il Tribunale, non ravvisando validi elementi che potessero giustificare la disapplicazione nel caso di specie della norma generale che disciplina la ripartizione delle spese in giudizio, non aveva potuto fare altro che porle a carico della parte attrice che per errore a sé imputabile aveva chiamato in causa un soggetto assolutamente estraneo alla vicenda processuale.
Analogamente estraneo alla vicenda processuale odierna era il deducente CP_2 Controparte_2
che, in effetti, era privo di interesse a contraddire alla domanda spiegata nei confronti dell' Arch.
e “carente di legittimazione passiva” sul punto, e si trovava tuttavia CP_1
costretto, essendo comunque prevenuto nel presente giudizio di appello, a munirsi di difesa tecnica 7
ed a spiegare le presenti difese.
Invero, pur essendo il parte convenuta nel giudizio n.527/2019 Controparte_2
r.g. ancora pendente innanzi il Tribunale di Trapani, nessun interesse aveva ad interloquire rispetto alla questione dell'errata vocatio in ius dell'arch. convenuto nel medesimo Controparte_1
giudizio in luogo di altro e diverso soggetto dipendente del CP_2
Era comunque evidente che l'Ente, essendo stato citato innanzi a Codesta Corte di Appello nel presente giudizio, non poteva esimersi dal costituirsi e prendervi parte al fine di tutelare la propria posizione in ogni stato e fase del procedimento;
con aggravio, dunque, di spese a proprio carico, di cui l'odierno appellante si era reso esclusivamente responsabile con la propria condotta processuale ed ante causam, non essendosi fatto parte diligente, prima, nel procedere alla corretta identificazione del soggetto da citare in giudizio, e poi, nel porre in essere tutte le necessarie attività al fine della tempestiva estromissione dal giudizio del soggetto erroneamente convenuto. si costituiva in giudizio esponendo, preliminarmente, che l'appellante cadeva in Controparte_1
ripetute violazioni di norme processuali: la prima di esse era quella di cui al secondo comma dell'art. 342 c.p.c. in relazione al primo comma dell'art. 163 bis stesso codice;
infatti tra la notifica dell'appello (06.07.2020) e la prima udienza di comparizione indicata nell'atto (26.10.2020), detratto il periodo di sospensione, decorrevano 80 giorni, inferiori ai 90 di legge;
la seconda violazione di legge era relativa al disposto dell'art. 345 terzo comma c.p.c. in base al quale, tra l'altro, non potevano essere prodotti in appello nuovi documenti;
dal raffronto invero tra la produzione elencata nell'atto di citazione di primo grado unitamente a quella di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e l'elenco in calce all'atto di appello emergeva a tutta evidenza che erano
“nuovi” i documenti di cui ai numeri dall'uno al sei.
Chiedeva, pertanto, l'espunzione di detti ultimi documenti dal fascicolo di causa o, comunque, che dei medesimi non si tenesse conto ai fini della decisione.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'avverso appello in quanto correttamente si era costituito in giudizio. Infatti all'udienza di prima comparizione del 25.6.19 la difesa della aveva Pt_1
contestato espressamente l'eccezione pregiudiziale del difensore dell'arch. di erroneità CP_1
della sua citazione a giudizio, ed anzi aveva chiesto la concessione dei termini di cui all'art.183 sesto comma c.p.c.. Successivamente, all'udienza del 5.11.19, il difensore dell'attrice aveva aderito invece espressamente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto oggi appellato, e aveva 8
chiesto la compensazione delle spese. In tale udienza il Giudice aveva pronunziato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto arch. attesa l'adesione da parte del difensore dell'attrice a detta eccezione, ma CP_1
aveva respinto la richiesta di compensazione delle spese che invece aveva posto a carico della
, stante che l'attrice non aveva somministrato alcuna prova della circostanza che la p.e.c., con Pt_1
la quale veniva comunicato l'errore della citazione dell'arch. fosse stata inviata ad indirizzo CP_1
riconducibile al convenuto.
Si trattava in sostanza di una innegabile carenza probatoria alla quale l'appellante, in sede d'impugnazione, tentava di sopperire in modo surrettizio ed in violazione dell'art.345 c.p.c. mediante la produzione vietata del documento n. 6 costituito da un estratto del registro INI.PEC relativo all'indirizzo di Rendendosi probabilmente conto della compiuta violazione di Controparte_1
legge l'appellante tentava malamente di superarla, addebitando al primo Giudice di non essersi attivato “svolgendo una piccola ricerca sul registro INI- PEC” così constatando “la inequivocabile riconducibilità della p.e.c. in questione al convenuto erroneamente citato per identità del codice fiscale.”
Il 21 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente va rilevato che la costituzione dell'appellato ha sanato i vizi della notifica dell'atto di appello, effettuata senza osservare il termine di gg. 90 tra la notifica della citazione a giudizio e l'udienza di prima comparizione ( Cass. n. 30722 del 06/11/2023).
Preliminarmente va, altresì, rilevato che la produzione dei documenti effettuata dall'appellante , unitamente all'atto di appello ed in esso indicati dal 1 al n. 6, è inammissibile trattandosi di documentazione preesistente al giudizio di appello e la cui produzione è pertanto vietata a norma dell'art. 345 c.p.c.
Invero nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
(Cass.n. 26522 del 09/11/2017 ). 9
Pertanto non può tenersi conto del documento indicato al n. 6 dell'atto di appello costituito da un estratto del registro INI.PEC relativo all'indirizzo di posta elettronica certificata relativo all'indirizzo di “ “”,indirizzo p.e.c. al quale era stata inviata Controparte_1 Email_1
la missiva del 09/04/2019.con la quale si comunicava al destinatario di tale indirizzo che l'atto di citazione gli era stato notificato erroneamente.
Si osserva, altresì, che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, la citazione in giudizio di primo grado non è stato notificato al presso tale indirizzo di posta elettronica certificata, bensì a CP_1
messo posta con raccomandata A/R del 7 marzo 2019, in , contrata Bevaio Controparte_2
Merla s.n.c., con avviso di deposito presso l'Ufficio Postale in data 14 marzo 2019.
In ogni caso anche a volere ritenere- in virtù del principio di non contestazione- che la comunicazione della nullità dell'atto di citazione ( che si espone inoltrato al per errore, a causa della sua CP_1
omonimia con il cugino al quale era indirizzata ) sia stata in effetti ricevuta dal al predetto CP_1
indirizzo di posta elettronica, è comunque da rilevare che detta comunicazione, ai fini del regolamento delle spese del giudizio, è del tutto irrilevante in quanto effettuata dopo la notifica della citazione a giudizio, con conseguente instaurarsi del contraddittorio e pendenza della lite .
E' evidente che l'appellante avrebbe dovuto semmai all'udienza di prima comparizione del 25 giugno
2019 rinunciare alle domande proposte nei confronti del , mentre , al contrario, ha CP_1
contestato le argomentazioni del convenuto che aveva eccepito in comparsa di risposta la CP_1
nullità della domanda proposta nei suoi confronti essendo totalmente estraneo ai fatti di causa.
Consegue quindi che il comportamento processuale della parti non consente in alcun modo di disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in assenza dei presupposti di cui all'art. 92
c.p.c..
Le spese di questo grado del giudizio segue la soccombenza tra la e il e si liquidano Pt_1 CP_1
in euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado del giudizio tra la ed il Pt_1
nei cui confronti non è stato proposto alcun motivo di gravame, con Controparte_2
conseguente inutilità dell'attività difensiva espletata da quest'ultimo a seguito della sua costituzione a giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e di avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 5/11/2019.
[...] Controparte_1 10
Condanna al pagamento in favore di delle spese di questo grado Parte_1 Controparte_1
del giudizio che liquida euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Compensa le spese di questo grado del giudizio tra e il Parte_1 Controparte_2
[...]
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 18 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente