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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8457/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vittorio POZZESSERE - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. Francesco BIANCO
- Convenuto -
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI E
INFORTUNI SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge, non esaustivamente attribuite in sede amministrativa, a seguito delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 30 dicembre 2022, da cumularsi – come dedotto nel corso del giudizio - con quelle derivanti da precedenti malattie professionali già denunciate (per le quali era stata
1 Sentenza R.G. n° 8457/24 riconosciuta una menomazione nella complessiva misura del 17%, con decorrenza dal 7 settembre 2020, come da sentenza n° 2028/25 del 7 luglio
2025, emessa inter partes nel giudizio R.G. 5264/22), e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative somme nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha CP_1
formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea assoluta.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta attualmente affetto da un grado di inabilità derivante dal suddetto infortunio pari al 2% che, tenuto conto del grado di inabilità del
17% già riconosciuto con la sentenza n° 2028/2025 del 7 luglio 2025, in R.G.
5264/22, determina un grado di inabilità complessivo pari al 19% (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto), con decorrenza dalla data dell'infortunio e, dunque, dalla data di cessazione della già riconosciuta inabilità temporanea assoluta.
2 Sentenza R.G. n° 8457/24 Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , CP_1
secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n°
1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
----------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
3 Sentenza R.G. n° 8457/24 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura e con la decorrenza specificate infra in dispositivo, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze sui CP_1
ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L.
30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza
(nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico dell CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_2 Parte_3
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
4 Sentenza R.G. n° 8457/24 (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. Pt_4
VI-LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 19 (diciannove)%, con decorrenza dalla data di cessazione della già riconosciuta inabilità temporanea assoluta, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vittorio
POZZESSERE, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 17 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 8457/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vittorio POZZESSERE - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. Francesco BIANCO
- Convenuto -
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI E
INFORTUNI SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge, non esaustivamente attribuite in sede amministrativa, a seguito delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 30 dicembre 2022, da cumularsi – come dedotto nel corso del giudizio - con quelle derivanti da precedenti malattie professionali già denunciate (per le quali era stata
1 Sentenza R.G. n° 8457/24 riconosciuta una menomazione nella complessiva misura del 17%, con decorrenza dal 7 settembre 2020, come da sentenza n° 2028/25 del 7 luglio
2025, emessa inter partes nel giudizio R.G. 5264/22), e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative somme nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha CP_1
formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea assoluta.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta attualmente affetto da un grado di inabilità derivante dal suddetto infortunio pari al 2% che, tenuto conto del grado di inabilità del
17% già riconosciuto con la sentenza n° 2028/2025 del 7 luglio 2025, in R.G.
5264/22, determina un grado di inabilità complessivo pari al 19% (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto), con decorrenza dalla data dell'infortunio e, dunque, dalla data di cessazione della già riconosciuta inabilità temporanea assoluta.
2 Sentenza R.G. n° 8457/24 Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , CP_1
secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n°
1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
----------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
3 Sentenza R.G. n° 8457/24 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura e con la decorrenza specificate infra in dispositivo, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze sui CP_1
ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L.
30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza
(nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico dell CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_2 Parte_3
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
4 Sentenza R.G. n° 8457/24 (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. Pt_4
VI-LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 19 (diciannove)%, con decorrenza dalla data di cessazione della già riconosciuta inabilità temporanea assoluta, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vittorio
POZZESSERE, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 17 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 8457/24