Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
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n. 604/2024 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio e composta dai IGnori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, conIGliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, conIGliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 604/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 4.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza in data 4.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. LO PRESTI Giulia del foro di
Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Barcellona Pozzo di Gotto (via G. Carducci n. 76); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. COVELLO Teresa del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in
Terme Vigliatore (via Fonte di Venere n. 5); PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO pec: ; Email_2
APPELLATO
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio presso la Procura Generale di Messina;
CP_2
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: affidamento di prole in età minore e mantenimento ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) … in riforma della sentenza n. 119/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.-Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n. 751/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 2.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) Disporre che i figli minori vengano affidati, in via esclusiva, al padre per tutti i motivi Parte_1 sopra esposti e per quelli che si esporranno in corso di causa, emettendo, consequenzialmente, tutti i provvedimenti necessari per regolare il diritto di visita della madre, in ragione dell'interesse prioritario dei minori coinvolti. 2) Nella non temuta ipotesi in cui la richiesta di affido esclusivo, così come formulata nel superiore punto, non venga accolta, disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso l'abitazione del padre, emettendo, consequenzialmente, tutti i provvedimenti necessari per regolare il diritto di visita della madre, in ragione dell'interesse prioritario dei minori coinvolti. 3) In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposto l'affido e/o la collocazione dei minori presso la madre emettere tutti i provvedimenti necessari per regolare il diritto di visita del padre, giornaliero e settimanale e disporre che i bambini trascorrano lunghi periodi feriali (estate, Natale e Pasqua) con il padre, in ragione dell'interesse prioritario dei minori coinvolti. 4) In ogni caso disporre che il genitore non affidatario corrisponda un assegno di mantenimento nell'interesse dei figli minori in proporzione ai redditi del genitore obbligato. 5) In via istruttoria ammettersi interrogatorio formale di parte ricorrente e prova per testi su tutte le circostanze riportate in narrativa ed in particolare sui seguenti specifici capitolati: a)“vero o no che il SI.
e la SI.ra hanno intrattenuto una relazione sentimentale in passato e che dalla Pt_1 CP_1 suddetta relazione sono nati due figli, e ?”; b)“vero o no che la ricorrente ha taciuto Per_1 Persona_2 al una relazione sentimentale, intrapresa con altro uomo, quando ancora viveva col Parte_1 predetto?” c) “vero o no che il SI. ha sempre adempiuto ai suoi doveri morali ed economici Parte_1 (nei limiti delle sue possibilità economiche), nei confronti della SI.ra e dei figli?”; d) Controparte_1
“vero o no che il SI. seguiva la vita scolastica e ludica dei figli, partecipando alle recite Parte_1 scolastiche e ad ogni altro evento ludico e sociale che li riguardasse?; e) “vero o no che il SI. Parte_1 si prendeva cura dei figli, trascorrendo con gli stessi tutto il proprio tempo libero, portandoli anche fuori a pranzo?”; f) “vero o no che dall'anno 2023 il rapporto fra il SI. e la SI.ra è entrato Pt_1 CP_1 in crisi a causa di un repentino cambiamento di condotta da parte dell'odierna resistente?; g) “vero o no che in data 11.03.2023 la SI.ra , all'improvviso si allontanava insieme ai due figli minori dalla CP_1 propria abitazione di Novara di Sicilia, per non farvi più ritorno?”; h) “vero o no che dall'11.03.2023 il SI.
non è più riuscito a mettersi in contatto con i figli minori, non avendone più alcuna notizia?”; i) “vero Pt_1
o no che il SI. è venuto a prenderla in aeroporto in compagnia dei figli Pt_1 Per_2 Persona_3 e che la SI.ra era stata avvertita della circostanza?”; j) “vero o no che il SI. vorrebbe CP_1 Pt_1 regalare ai figli un tablet per poter comunicare direttamente con loro, visto che la SI.ra CP_1 impedisce ogni contatto tra il padre ed i figli?”; k) “vero o no che il SI. si è sempre mostrato un padre Pt_1 premuroso, attento alle eIGenze dei figli e della famiglia ed non ha mai assunto un atteggiamento violento nei riguardi dell'ex compagna?”; l) “vero o no che il SI. non ha mai aggredito verbalmente la SI.ra Pt_1
e/o i genitori della predetta e non li ha mai minacciati di morte?”. CP_1 Si indica come testimone da escutere su tutte le superiori circostanze, la SI.ra , residente in [...], Salita Contino, Comp. ME2, lotto F.
6) Emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale.
7) Con vittoria di spese e compensi.”; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Ordinare che il servizio sociale affidatario dei minori possa organizzare gli incontri in spazio neutro in autonomia, senza l'ausilio del servizio di NPI, ovvero adottare ogni provvedimento idoneo ad una celere ripresa degli incontri in presenza tra padre e figli;
3) Emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso delle spese generali, e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio …”.
Per parte appellata:
“… • in via preliminare e pregiudiziale, assoggettare il gravame proposto al vaglio dei dettami di cui all'art. 348 bis C.P.C. e dell'art. 342 C.P.C.; • nella non temuta ipotesi di superamento dei varchi normativi di cui sopra, dichiarare l'appello proposto dal IG. avverso la sentenza n. 119/2024 del Parte_1
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31.01.2024 pubbl. il 02.02.2024 del Tribunale di Barcellona P.G., inammissibile e comunque da rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
• Confermare in toto la sentenza n. 119/2024 del 31.01.2024 pubbl. il 02.02.2024 del Tribunale di Barcellona P.G., a definizione del giudizio iscritto al n. 751/2023 R.G.; • Condannare l'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_3
Si dà atto che il rappresentante dell' sebbene ritualmente notiziato della pendenza della Controparte_3 presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 25.7.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 12.7.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 25.7.2024 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questa Corte DI FRANCESCO Jessica, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 119 emessa in data 2.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 751/2023 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale resistente, promuovendo specifica riconvenzionale) l'affido esclusivo a sé della prole o, in subordine, l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé, ovvero in ulteriore subordine l'esercizio di visita paterno come stabilito in comparsa, e disporsi un contributo economico per i figli tenendo conto dei redditi del genitore che sarebbe stato obbligato quale mantenimento per la prole suddetta, lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza aveva disatteso le proprie domande e difese, in partis quibus, e ciò in specie:
1. in punto di affidamento della prole:
1.1. a fondamento della decisione di un affido esclusivo alla sola madre:
1.1.1. valorizzando i soli dati probatori emergenti dalla produzione originaria di parte e trascurando di considerare quelli di parte CP_1 Pt_1 di cui alla produzione di riscontro allegata al ricorso in appello, nel senso che:
- “… L'allontanamento dai figli ha certamente segnato emotivamente il SI. , che ha ben compreso il grado di responsabilità connesso Pt_1 al compito genitoriale, ed è pronto a prendersi nuovamente cura della prole …”;
- il nominato, compatibilmente con le sue “… gravissime condizioni economiche …”, aveva provveduto ancorché non con continuità a farsi carico del mantenimento dei figli;
- aveva inoltre “… intrapreso, di sua spontanea volontà, un percorso volto alla presa di coscienza del ruolo paterno e sulle prospettive future, presso il servizio sociale di Novara di Sicilia, dove è seguito dalla Dott.ssa
, al fine di far fronte a questo buio e triste Parte_2 periodo della propria vita, e poter sperare presto di avere un riavvicinamento con i figli. Si produce, a tal fine, una comunicazione a firma della Dott.ssa allegando, altresì, una relazione del Ser. Pt_2
3 Documento in com.jniwrapper.win32.automation. CP_4
(cfr. All. 5). Quest'ultima certifica il buon andamento del
[...] percorso intrapreso dall'appellante a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado. Trattasi di riscontri positivi che non possono essere sottaciuti e possono essere valutati positivamente dall'On.le
Corte …”;
1.1.2. nulla evincendosi, per tabulas, di ostativo al riguardo, per il superiore interesse della prole;
1.1.3. omettendo di motivare l'avvenuto rigetto delle richieste istruttorie al riguardo formulate, e ciò ingiustamente, considerato che:
“… Ciò che, infatti, si è cercato di dimostrare è che la crisi di coppia è certamente da addebitarsi alla SI.ra che, senza un valido motivo, decideva di abbandonare CP_1 il tetto coniugale per trasferirsi, insieme ai figli di 7 e 3 anni, presso l'abitazione dei genitori, impedendo al SI. di poter vedere i figli. Pt_1 I bambini sono molto legati al padre, che ha sempre cercato di non far mancare loro mai nulla, nonostante le false accuse formulate nei confronti dell'appellante dall'ex compagna, la quale ha sempre anteposto i propri interessi al bene della famiglia, lasciando di punto in bianco il SI. da solo, ledendo il suo diritto alla genitorialità e non garantendo ai Pt_1 figli di vivere e crescere con l'assidua presenza di entrambi i genitori …”;
1.2. quanto al disposto regolamento dell'incontro padre/figli:
“… Nonostante la sentenza di primo grado sia stata emessa il 2.2.2024 ad oggi il SI. non ha potuto incontrare i bambini in presenza. Pt_1
L'assistente sociale del Comune di Fondachelli Fantina – Dott.ssa ha Per_4 addebitato le cause del ritardo all'avvio degli incontri al carico di lavoro del Servizio di NPI, che, nonostante sia stato sollecitato, non ha ancora preso in carico
i bambini. Tale incresciosa situazione, lesiva del diritto alla bigenitorialità, nuoce soprattutto ai bambini, che stanno trascorrendo lunghi periodi lontani dalla figura paterna, che non vedono l'ora di riabbracciare. Ciò che qui si vuol intendere è che una modifica della sentenza sul punto, permettendo al servizio sociale di operare in autonomia, ovvero attraverso un sollecito da parte dell'On.le Corte al servizio di NPI, garantirebbe la ripresa dei rapporti padre-figli in tempi certamente più celeri. Parimenti, nemmeno il Consultorio familiare ha ancora impartito al SI. Pt_1 alcuna prescrizione volta ad incrementare la responsabilizzazione e la capacità genitoriale dello stesso (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado – All. 2) …”;
2. in punto di mantenimento della prole: gravando il d'un ammontare mensile insostenibile, alla luce della sua Pt_1 peculiare situazione socio-economica, là dove la – già percettrice CP_1 dell'assegno unico – non si era dedicata ad alcuna attività di lavoro e godeva di fatto, attraverso i propri genitori, d'una condizione decisamente migliore;
donde la necessità o dell'esclusione di tale obbligo o del suo ridimensionamento a soli euro 300 mensili;
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3. in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addossandole sull'odierna parte appellante, in quanto ingiustamente ritenuta soccombente per le ragioni sovra addotte;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita tutti suddetti in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 14.10.2024 nel corrente grado di giudizio. e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1., che:
“… Innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., sia in sede civile che penale, il IG. ha mostrato una Pt_1 condotta che ha manifestato ex se un tale livello di incapacità genitoriale per cui l'On.le Collegio adito non avrebbe mai potuto disporre un affido diverso da quello esclusivo rafforzato alla madre! Nella specie:
1. nonostante le ripetute denunce di stalking presentate dalla giovane compagna, il IG. ha Pt_1 continuato a porre in essere atti persecutori, sia nei suoi confronti che nei confronti della famiglia di questa ed in particolare del padre;
a tal uopo è opportuno evidenziare che a tutt'oggi accade che durante le videochiamate con i figli, anziché mostrare particolare attenzione ed interesse per gli stessi, tenti approcci con la IG.ra o inoltri alla stessa messaggi volti a riprendere la relazione;
2. nonostante, a seguito CP_1 di TSO presso l'ospedale di Foggia, sia stato invitato a recarsi presso il Dipartimento di Salute Mentale di Messina, disattendeva gli appuntamenti fissati;
3. nonostante fosse consapevole delle difficoltà finanziarie della compagna e dell'imprescindibile dovere di contribuire al mantenimento dei figli, il IG. , da Pt_1 marzo a settembre 2023, ignorando le reiterate richieste, non ha contribuito in alcun modo. A decorrere dal 12 settembre 2023, evidentemente a seguito dei provvedimenti penali adottati nei suoi confronti, si è limitato a corrispondere, saltuariamente e per entrambi i figli, una cifra evidentemente irrisoria al loro mantenimento come si evince dalle ricevute di bonifico prodotte dallo stesso. Solo grazie all'emissione della impugnata sentenza e, dunque, solo perché obbligato da un provvedimento giudiziale che ha posto a suo carico la somma mensile di € 600,00, il IG. , da aprile 2024, ha iniziato Pt_1 a contribuire al mantenimento dei figli. Già prima facie, da una semplice lettura della sentenza impropriamente impugnata, è possibile evincere che l'allontanamento del IG. dai figli minori non è stato determinato, come pretestuosamente sostenuto Pt_1
“per il volontario ed immotivato allontanamento della dalla casa coniugale”, ma per obiettive CP_1 ragioni di tutela di madre e figli, del loro benessere e della loro salute psicofisica …”;
“…il , di “sua spontanea volontà” ha solo arbitrariamente deciso di ricorrere al Servizio del proprio Pt_1 paese di residenza (Novara di Sicilia) e di rivolgersi alla Dott.ssa piuttosto che al Servizio Persona_5 territorialmente competente ed agli Assistenti Sociali di Fondachelli Fantina, salvo poi lamentare di non riuscire ad incontrare i figli perché “il servizio sociale affidatario” (n.d.r. del Comune di Fondachelli Fantina), non avrebbe fissato gli incontri, né il Consultorio familiare avrebbe “impartito … omissis ... alcuna prescrizione volta ad incrementare la responsabilizzazione e la capacità genitoriale dello stesso”!!! In sostanza, il ricorrente adduce tra i motivi di appello, circostanze assolutamente non pertinenti che andrebbero semmai imputate alla sua condotta che persiste nel rifiutare il rispetto delle regole, nonostante siano imposte con provvedimento giudiziale ed anzi nel contestarle impugnando il provvedimento stesso!! Stando agli allegati all'atto di appello il IG. si sarebbe solo sottoposto, presso il Ser.t distretto Pt_1 Messina Nord, ai monitoraggi volti a verificare la sussistenza di uso/abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, risultati negativi, per ciò che è dato sapere, per il periodo aprile/giugno 2024 …”;
“… il IG. continua a tentare approcci con la ex compagna e persiste ad inoltrare sul cellulare della Pt_1 IG.ra messaggi e link romantici;
ancora, approfittando delle videochiamate con i figli, spesso CP_1 [... chiede loro di passargli la mamma e allorquando i bambini passano generosamente il telefono alla IG.ra
, il IG. prova ancora a convincerla di tornare assieme salvo poi, al silenzio opposto da CP_1 Pt_1 quest'ultima (volto ad evitare l'insorgere di discussioni che potrebbero turbare i figli presenti) perdere la
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pazienza e tornare ad accusarla di aver distrutto la famiglia o, comunque, di essere responsabile del fatto che non gli è permesso di incontrare i figli. Gli atteggiamenti posti in essere dall'appellante, connotati da ambivalenza, - che per un verso sembrerebbero volti a “collaborare” con la Dott.ssa ma per altro verso, minimizzando la gravità della sua condotta Pt_2 verso l'ex compagna attribuendo alla stessa la colpa di quanto gli starebbe accadendo - evidenziano la totale assenza di un proprio ravvedimento ed inducono necessariamente a ritenerlo ancora inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale …”;
“… La inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dall'appellante può implicitamente dedursi dalla motivazione adottata;
essi, invero, per come articolati nella Memoria di Costituzione e con la teste ivi indicata, IG.ra
, madre dell'appellante, quand'anche ammessi non avrebbero potuto neppure scalfire Testimone_1 quanto già risultava documentalmente provato! … Dall'esame dei fascicoli di parte del primo grado allegati al presente procedimento è immediatamente evincibile che già all'atto del deposito del Ricorso per l'affidamento e il mantenimento di figli naturali sussisteva la prova della fondatezza della domanda della IG.ra che produceva ben due querele poi sfociate, nel corso del procedimento, nel provvedimento CP_1 della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, tramite l'impiego del c.d. braccialetto elettronico, emessa dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona P.G. nell'ambito del procedimento penale n. 1098/23 RGNR conclusosi con la condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione, poi ridotta in appello …”;
sub 2., che:
“… il Collegio ha quantificato l'ammontare del contributo dovuto dal IG. , genitore non collocatario, Pt_1 per il mantenimento dei figli minori e rispettando il principio di proporzionalità, ossia Per_1 Per_2 attraverso una valutazione comparativa della situazione reddituale dell'uno e dell'altro genitore, ma soprattutto in considerazione del fatto che la madre … ha dimostrato di occuparsi di tutte le eIGenze connesse ed indispensabili alla quotidianità dei figli, affrontando, con l'ausilio dei nonni che danno loro ospitalità, ogni spesa connessa al loro mantenimento, ordinario e straordinario, compresa la parcella per le visite della Per_ Dott.ssa (psicologa, che ha in cura il figlio per l'ipotesi del “mutismo selettivo”) …”; Per_1
sub 3., l'arbitrarietà ed infondatezza palmare dell'impugnazione;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma conseguente dell'impugnata sentenza con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 4.11.2024, che aveva luogo secondo il rito della c.d. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., la causa è stata posta in decisione.
*
In sede di note di trattazione scritta (con atto depositato in modalità telematica in data
31.10.2024 la difesa di parte appellata asseriva che:
- “… La IG.ra insiste, invero, nel fatto che continua a non risultare, allo stato, un impegno CP_1 profuso dal IG. er superare le proprie difficoltà personali e genitoriali né appare che Parte_1 lo stesso abbia elaborato un progetto di vita credibile compatibile con l'eIGenza dei minori di conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. A tal proposito si ribadisce che pur autorizzato a chiamare e videochiamare i figli, non solo ciò avviene di rado e senza alcuna regolarità, quanto, spesso, la telefonata si palesa solo un modo per raggiungere l'ex compagna aggirando il divieto di contattarla sul suo numero o sui social. A tal uopo la resistente fa rilevare che è venuta a conoscenza del fatto che il IG. Parte_1 avrebbe interrotto gli incontri e le cure iniziate presso il Dipartimento Salute 2 - Mentale - Distretto
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Messina Nord e, del resto, allo stato, non è dato conoscere i monitoraggi volti a verificare la sussistenza di uso/abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti per il periodo successivo ad aprile/giugno 2024. Ma vi è di più. La IG.ra raggiunta telefonicamente dalla stazione dei CC di Fondachelli Fantina, veniva CP_1 invitata ad eseguire un controllo continuativo e costante del dispositivo GPS, connesso al braccialetto elettronico applicato all'ex compagno, poiché quest'ultimo era stato sorpreso nuovamente a vagare in stato confusionale;
inoltre, la resistente veniva informata, dal IG. , padre dell'ex Persona_7 compagno, del fatto che il figlio avrebbe vagato in stato confusionale fino a Marsala (TP) dove si sarebbe reso nuovamente necessario (come accaduto il 17.05.2023 a Foggia) il suo ricovero presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale della città, dove si troverebbe tuttora. Alla luce di quanto sopra detto, e fermo restando che appaiono insussistenti i motivi di appello della impugnata sentenza, nella non temuta ipotesi che la Giustizia adita ritenga comunque l'appello non inammissibile e/o da rigettare, stante la sussistenza di fatti nuovi e/o sopravvenuti, si chiede, in subordine, il rinvio della causa con invito rivolto ai Servizi Sociali di Fondachelli Fantina, territorialmente competenti, al ed ai CC della Stazione di Fondachelli Fantina, a Controparte_5 relazionare in merito all'eventuale percorso riabilitativo intrapreso dal IG. e segnalare Pt_1 tempestivamente alle competenti Autorità Giudiziarie eventuali condotte pregiudizievoli così come del resto prescritto nella impugnata sentenza …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti
“alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
II. nulla ostava (e nulla era del resto eccepito) in ordine alla legittimazione della parte appellata ad agire in prime cure ed in questo grado a resistere con la domanda vertente il mantenimento della prole tutta in oggetto, poiché, come ribadito ancorché non di
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recente dalla Corte di cassazione (con la sentenza della Sez. I n. 21437 del 21/10/2007, con indirizzo in seguito non mutato):
«… il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio;
ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone …»;
e constatato altresì, al riguardo, secondo costante orientamento di legittimità (per cui si v. le sentenze della Sez. II nn. 10659 del 7/9/1992, 10268 del 21/11/1996 e 13908 del
18/2/2009, anche in tal caso con indirizzo in seguito più non mutato), che:
mentre, in presenza di figli ormai maggiorenni, la pronuncia in tema di mantenimento di cui al comma 2 dell'articolo 155 C.C. è certamente retta e regolamentata dal principio della domanda (anche in ordine alla determinazione del quantum debeatur);
in presenza di figli ancora minorenni, ovvero in caso di concorso di figli in parte minorenni ed in parte maggiorenni, deve intendersi che il procedimento mantenga invece una coloritura di piena officiosità (senza dunque sottostare ai principi tipici – di disponibilità e della domanda – dell'ordinaria cognizione civile) e che pertanto anche per le statuizioni in argomento il Giudice non ha bisogno di domanda né è vincolato da eventuali accordi inter partes e possa dunque procedere alla liquidazione di detto quantum nel rilievo dell'esclusivo e comunque prevalente, perché superiore, interesse della prole minore;
ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva e rileva il
Collegio:
sub 1.2., che il petitum formulato è inammissibile, non essendo stato dedotto a suo fondamento vizio di sorta del decisum di prime cure ma solo il potenziale rilievo d'asserite sopravvenienze (rispetto al materiale cognitivo vagliato dal Giudice a quo);
sub 1.1., che:
- parimenti inammissibile è la difesa sub 1.1.1., derivando dall'allegazione anche in tal caso di sopravvenienze estranee al contraddittorio di prime cure e, peraltro, inidonee a fondare il giudizio critico per cui il Giudice a quo avrebbe trascurato il rilievo di fatti o condotte lumeggiati antea dalla difesa del;
Pt_1
- l'assunto sub 1.1.2. è già prima facie riconoscibile come palesemente infondato, a fronte della copiosità delle arguizioni motive esplicitate nella sentenza in riesame (cui si rinvia, segnatamente, per quanto ivi si legge funditus nelle pp. 4-7);
- quanto alla censura sub 1.1.3., poi, va constatato che:
l'ordinanza del g.i. del 26.10.2023 (che ha disposto la rimessione delle parti davanti al Collegio per la decisione opinando la causa essere “… matura per la decisione …”) ha
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così statuito in implicito rigetto delle domande istruttorie – di prova per interpello e per testi – formulate con la comparsa di costituzione dalla difesa del;
Pt_1
dei capitoli articolati, pertinenti al thema decidendum oggi in riesame erano solo quelli di cui alle lettere d), e) e k);
oltre alla circostanza (come condivisibilmente rilevato dalla difesa di parte appellata) dell'essere l'unico teste da escutere stato individuato in persona della madre del
(id est, soggetto di attendibilità assai relativa), le circostanze di cui ai capitoli Pt_1 de quibus vertevano (e vertono): o condotte marginali rispetto a quelle potenzialmente rilevanti rispetto alla quaestio facti posta (così sub d) ed e); ovvero, inammissibilmente, giudizi (così sub k);
in ogni caso, la produzione degli atti relativi alle decorse vicende di rilievo penale (peraltro, ancora sub iudice) riferibili al risultava congrua ai fini del decidere, Pt_1 donde la superfluità dell'eventuale accertamento istruttorio invocato;
sub 2., che:
- la sentenza impugnata non merita censura di sorta, là dove ha delineato in chiave comparativa la capienza e capacità di mantenimento della coppia genitoriale, rilevando che:
“… la ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa regolare ma che solo “nel fine CP_1 settimana, quando le viene richiesto, avrebbe anche iniziato a lavorare come cameriera presso un ristorante del luogo”. Ha riferito, inoltre, che “potrebbe esserci la possibilità di iniziare a lavorare presso una casa di cura, durante le ore antimeridiane” (v. dichiarazioni rese ai S.S. di Fondachelli Fantina del 21.09.2023). La stessa ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2021 l'importo di €.3.123,00 e di percepire l'assegno unico per i figli dell'ammontare di €.440,00 mensili (v. autocertificazione reddituale del 30.05.2023 e relazione dei S.S.). Diversamente, il ha riferito di aver lavorato come operaio stagionale presso una ditta di Pt_1 trasformazione di agrumi in un comune del comprensorio con un contratto da dicembre 2002 a maggio/giugno 2023 e che, attualmente, percepirebbe l'indennità di disoccupazione, svolgendo saltuariamente qualche lavoretto (v. ancora relazione dei Servizi Sociali depositata in seno al proc. 751- 1/2023 r.g.). Il resistente, tuttavia, non ha prodotto in giudizio le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre anni d'imposta, non fornendo, dunque, elementi per quantificare i suddetti redditi. Tenuto conto, dunque, dell'allocazione esclusiva dei figli presso la madre e della valenza economica dei compiti di cura dalla stessa assolti, delle eIGenze di vita della prole e della capacità economica del
, il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Pt_1 assegno mensile di € 600,00 (in ragione di € 300,00 per ciascuno), rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti …”;
- nessuna produzione ha avuto luogo ad iniziativa del , se non per fornire Pt_1 riscontro all'avvenuta erogazione da parte sua (a far tempo dal settembre del 2023 e fino al luglio del 2024) d'importi via via crescenti e da ultimo comunque congruenti all'ammontare liquidato per il mantenimento, tramite bonifici – su c/c intestato all'appellante – e con ricarica di Postepay eseguita mediante versamenti in contanti;
elementi, questi, tutti conducenti in riscontro d'una effettiva capacità di redditività in capo al menzionato, sebbene dichiaratosi allo stato ancora non occupato, donde anche per tal via l'infondatezza della doglianza espressa.
9 Documento in com.jniwrapper.win32.automation. Parte_3
dunque conclusivamente conferma il decisum di prime cure, anche in punto di
[...] spese di lite sub 3., all'evidenza non essendovi elementi per derogare (ancorché in via eccezionale) al principio di soccombenza.
Quanto alle deduzioni ed allegazioni di parte (retro esposte in narrativa) CP_1 circa l'attuale stato in cui verserebbe – per la sua condizione personale e sociale – il per gli accadimenti asseritamente resile noti dalla forza pubblica e dal padre Pt_1 dell'appellante (nonché nonno della prole per cui è processo), nulla va statuito in questa sede, competendo all'A.G. che ha disposto sul regolamento dell'incontro padre/figli ogni questione inerente l'esecuzione dei provvedimenti da essa statuiti e potendo la pubblica autorità ex art. 403 C.C. comunque provvedere ove ne sussistano i presupposti dell'urgenza.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue all'integrale soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato come in dispositivo.
Si da atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla
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congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, pur versandosi in tema di controversia cd. esente dal predetto contributo, ugualmente – data l'indole meramente dichiarativa della corrente pronuncia ed in conformità alla pronuncia ultima in subiecta materia di Cass. Sez. 3a, ordinanza n. 13055 del 25/5/2018 (secondo cui
“… L'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 eIGe dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di
"respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto …”) – questa Corte non deve dare “… atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
…”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
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dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del
20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale
– è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, riguarda solo la sussistenza Pt_4 del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …»;
ed infatti, versandosi in tema di controversia cd. esente ex lege dal predetto contributo, trattandosi di mantenimento di prole d'età minore, nulla va statuito al riguardo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 12.7.2024 e notificato in data 25.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale
Civile di Barcellona Pozzo di Gotto emessa al n. 119 in data 2.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 751/2023 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede:
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1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge;
da corrispondersi ai sensi dell'art. 133 del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. per l'avvenuta ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, direttamente a pro' dell'Erario;
Così deciso nella camera di conIGlio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 28.1.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il ConIGliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
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